Gazzetta n. 197 del 26 agosto 2003 (vai al sommario) |
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LEGGE 11 agosto 2003, n. 231 |
Differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1. (Termini relativi alla partecipazione italiana a operazioni internazionali)
1. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali: a) Joint Forge in Bosnia; b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e Kosovo; c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom; d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom; e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo; f) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania; g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2); h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE). 2. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale EU Concordia in Macedonia. 3. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale Enduring Freedom e alla missione Active Endeavour ad essa collegata. 4. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale International Security Assistance Force-ISAF. 5. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. 6. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di 358.355.586 euro.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante "Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali", come modificato dalla legge di conversione 18 marzo 2003, n. 42, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2003. Si riporta il testo dell'art. 1: "Art. 1 (Termini relativi alla partecipazione militare italiana ad operazioni internazionali). - 1. Il termine previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea e' differito al 30 giugno 2003. Alla stessa data e' differito il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 64 del 2002. 2. Il termine previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, e' differito al 30 giugno 2003. 3. Il termine previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata: "Enduring Freedom" nell'ambito degli impegni militari attualmente assunti, e' differito al 30 giugno 2003. 4. Il termine previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo all'intervento internazionale denominato: "International Security Assistance Force" (ISAF), e' differito al 30 giugno 2003. 5. Il termine previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, e' differito al 30 giugno 2003. 6. Il termine previsto dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM), e' differito al 30 giugno 2003. 7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. 8. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 359.549.625.".
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| Art. 2. (Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali)
1. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). 2. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica. 3. E' autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di 331.144 euro per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42. 4. Per le finalita' previste dai commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di 4.994.414 euro.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, vedi nota all'art. 1. Si riporta il testo dell'art. 2: "Art. 2 (Partecipazione italiana alla missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina). - 1. E' autorizzata, dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 2.918.692 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata: "EUPM", prevista dall'azione comune adottata l'11 marzo 2002 dal Consiglio dell'Unione europea. 2. Salvo quanto disposto dall'art. 3, al personale impiegato nella missione e' corrisposta l'indennita' di missione prevista dall'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito.".
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| Art. 3. (Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan)
1. E' autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di 229.251 euro per la partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 2-bis, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42: «Art. 2-bis (Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan). - 1. E' autorizzata la spesa di euro 141.319 per l'anno 2003 per la partecipazione di personale militare alla Conferenza di pace sulla Somalia e ai negoziati di pace sul Sudan, in corso in Kenya, nonche' alle attivita' della Commissione militare congiunta, prevista dall'Accordo di cessate il fuoco firmato il 19 gennaio 2002 per garantire l'accesso degli aiuti umanitari in tutta l'area dei Monti Nuba.».
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| Art. 4. (Partecipazione italiana ad iniziative di pace e umanitarie nell'Africa sub-sahariana)
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 della legge 6 febbraio 1992, n. 180, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad attuare iniziative di pace in sede internazionale da realizzare nell'Africa sub-sahariana, per un'ulteriore spesa di 5.200.000 euro.
Nota all'art. 4: - La legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante «Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 2 marzo 1992. Si riporta il testo dell'art. 1: «Art. 1. - 1. Per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, sono autorizzati interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri aventi finalita' di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. 2. Le organizzazioni e gli enti di rilievo internazionale di cui al comma 1 sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari, che viene aggiornato annualmente. In considerazione di circostanze particolari il Ministro degli affari esteri puo' inoltre autorizzare, per gli interventi di cui al comma 1, contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel detto elenco, per singole e circoscritte iniziative, previa comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. 3. Il Ministro degli affari esteri invia annualmente al Parlamento una relazione circa le iniziative avviate in attuazione della presente legge, il loro sviluppo e la loro conclusione, allegando a tal fine un rendiconto. 4. Le somme per le attivita' previste dalla presente legge non impegnate in ciascun anno possono esserlo nell'anno successivo. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1991, si provvede per l'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali", e per il triennio 1992-1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando il corrispondente accantonamento. 6. Per le iniziative di cui alla presente legge destinate a Paesi in via di sviluppo, puo' essere annualmente utilizzata, oltre agli stanziamenti indicati nel comma 5, una quota non superiore all'1 per cento dello stanziamento del capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da individuare con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro. 7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
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| Art. 5. (Rinvii normativi)
1. Salvo quanto previsto dalla presente legge, si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 10, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
Nota all'art. 5: - Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, recante «Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali», come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2002. Si riporta il testo degli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 10, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7: «Art. 2 (Indennita' di missione). - 1. (Omissis). 2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare e della Polizia di Stato e' corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. 3. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.». «Art. 3 (Trattamento assicurativo e pensionistico). - 1. Al personale militare e della Polizia di Stato e' attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente. 2. Nei casi di decesso e di invalidita' per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidita' si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1, nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermita' contratta in servizio si applica l'art. 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.». «Art. 4 (Personale in stato di prigionia o disperso). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso e' computato per intero ai fini del trattamento di pensione.». «Art. 5 (Disposizioni varie). - 1. Al personale che partecipa alle operazioni internazionali di cui all'art. 1: a) non si applica l'art. 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio del passaporto di servizio; b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro; c) e' consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorita' correlate alle esigenze operative.». «Art. 7 (Personale civile). - 1. Al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili, ad eccezione di quelle di cui all'art. 6.». «Art. 8 (Disposizioni in materia contabile). - 1. In relazione alle operazioni di cui all'art. 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operativita' dei contingenti, gli stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilita' di provvedere attraverso contratti accentrati gia' operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi. 2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni di cui all'art. 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.». «Art. 9 (Prolungamento delle ferme). - 1. Per le esigenze connesse con le operazioni di cui all'art. 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, puo' essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.». «Art. 10 (Forze di completamento). - 1. Per le esigenze connesse con le operazioni internazionali di cui all'art. 1, al fine di garantire la funzionalita' e l'operativita' dei comandi, degli enti e delle unita', l'Amministrazione della difesa puo' richiamare in servizio, su base volontaria e a tempo determinato, gli ufficiali e i sottufficiali di complemento in congedo, nonche' il personale gia' appartenente alle categorie dei militari di truppa in servizio di leva e dei volontari in ferma breve. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, e' impiegato in attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero. 2. Agli ufficiali e ai sottufficiali richiamati e' attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio. Ai militari di truppa richiamati, provenienti dal servizio di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, e' attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve. 3. I provvedimenti di richiamo sono regolati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti dei contingenti annuali e dei relativi stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali di complemento ed i volontari in ferma breve, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. 4. I soggetti richiamati cessano anticipatamente dal vincolo temporaneo di servizio assunto per la fase di richiamo con le seguenti modalita': a) in accoglimento di motivata domanda; b) ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, in quanto applicabile.». «Art. 13 (Norme di salvaguardia del personale). - 1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non puo' partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato nell'operazione di cui all'art. 1, comma 3, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attivita' connesse alla predetta operazione, e' rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. 2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianita' assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianita' relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.». «Art. 14 (Sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica). - 1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato ad adottare un programma straordinario di cooperazione tra le Forze di polizia italiane e quelle albanesi, nonche' ad assumere le conseguenti iniziative per stabilire forme di cooperazione con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica, nel campo del contrasto alle attivita' di criminalita' organizzata operante in tale area e nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio della Repubblica italiana. 2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il Ministero dell'interno provvede all'istituzione di un ufficio di collegamento interforze in Albania, composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonche' a sviluppare rapporti di cooperazione e di raccordo con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica. 3. (Omissis). 4. Al medesimo personale, durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle vigenti disposizioni per l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni ed in costanza di missione, e' corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla diaria estera percepita. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 3 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento e' assicurato dal Ministero dell'interno. 6. (Omissis). 7. Entro il 31 dicembre 2002 il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati.».
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| Art. 6. (Valutazione del servizio prestato in operazioni internazionali)
1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni e delle operazioni internazionali di cui alla presente legge, sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
Note all'art. 6: - Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1997, n. 17. Tale decreto legislativo e' stato modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000. Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto legislativo prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini della valutazione per l'avanzamento nel ruolo di appartenenza degli ufficiali in servizio permanente. - Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000. Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto legislativo prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini della valutazione per l'avanzamento nel ruolo di appartenenza degli ufficiali in servizio permanente.
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| Art. 7. (Indennita' di missione)
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4, 2, comma 1, e 3 e' corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. 2. La misura dell'indennita' di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, e per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, e' calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman. 3. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, comma 5, e 2, comma 3, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti. 4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.
Note all'art. 7: - Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante «Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926. - La legge 8 luglio 1961, recante «Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 29 luglio 1961. Si riporta il testo dell'art. 3: «Art. 3. - Al personale di cui all'art. 1 puo' essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennita' speciale da stabilirsi nella stessa valuta dall'assegno di lungo servizio all'estero, con le modalita' previste dall'art. 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361.».
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| Art. 8. (Disposizioni in materia contabile)
1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di 50.000.000 di euro, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 15, comma 1.
Nota all'art. 8: - Per il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, vedi nota all'art. 5.
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| Art. 9. (Compagnia di fanteria rumena)
1. E' autorizzata, nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 1, la spesa di 697.029 euro per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15: «Art. 11 (Compagnia di fanteria rumena). - 1. E' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002, la spesa per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria rumena da inserire nel contigente militare italiano impiegato nella missione internazionale di pace in Kosovo, entro il limite di euro 425.250.».
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| Art. 10. (Cessione di materiali e sostegno logistico)
1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 4, il Ministero della difesa e' autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afghane materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore della presente legge, escluso il materiale d'armamento. 2. Nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 4, e' autorizzata la spesa di 2.087.180 euro per la cessione a titolo gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento, escluso il materiale d'armamento, e di 773.904 euro per il sostegno logistico a favore di unita' delle Forze armate afghane. |
| Art. 11. (Modifica all'articolo 1, comma 8, e interpretazione autentica degli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42)
1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, le parole: "la spesa di euro 359.549.625" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di euro 389.023.554". 2. Il comma 2 dell'articolo 2 e i commi 1 e 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, devono intendersi nel senso che l'indennita' di missione e' corrisposta nelle misure dagli stessi indicate a decorrere dal 1° gennaio 2003.
Nota all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42 (vedi nota all'art. 1), come modificato dalla presente legge: «8. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 389.023.554.». - Per il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, vedi nota all'art. 2. Si riporta il testo dell'art. 3, commi 1 e 3-bis: «Art. 3 (Trattamento economico). - 1. L'indennita' di missione di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, e' corrisposta nella misura del 98 per cento. Non si applica la disposizione prevista dal secondo periodo del comma 1 del medesimo art. 2. (Omissis). 3-bis. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, al personale che partecipa alla missione di cui all'art. 1, comma 6, del presente decreto, l'indennita' di missione e' corrisposta nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito.».
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| Art. 12. (Disposizioni in materia penale)
1. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. 2. I reati commessi dallo straniero in territorio afghano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. 3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale e' del tribunale di Roma. 4. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 1, commi 1, 2 e 5, 2, commi 2 e 3, e 3 si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
Nota all'art. 12: - Il decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante «Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata Enduring Freedom», come modificato dalla legge di conversione 31 gennaio 2002, n. 6, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale - n. 28 del 2 febbraio 2002. Si riporta il testo dell'art. 9: «Art. 9 (Disposizioni processuali). - 1. Non si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV del codice penale militare di guerra sulla procedura penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303. 2. Non si applicano le disposizioni concernenti l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute nella Parte II dell'Ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni. 3. La competenza territoriale e' del tribunale militare di Roma. 4. Oltre che nei casi previsti dall'art. 380, comma 1, del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata previsto dall'art. 173, secondo comma, del codice penale militare di pace; b) rivolta, previsto dall'art. 174 del codice penale militare di pace; c) ammutinamento, previsto dall'art. 175 del codice penale militare di pace; d) insubordinazione con violenza, previsto dall'art. 186 del codice penale militare di pace, e violenza contro un inferiore aggravata, previsto dall'art. 195, secondo comma, del medesimo codice; e) abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta, previsto dall'art. 124 del codice penale militare di guerra; f) forzata consegna aggravata, previsto dall'art. 138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di guerra. 5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorita' giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la sua efficacia purche' il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 391 del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalita' tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita' di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria e' presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identita' dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facolta' a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestivita' dell'interrogatorio, l'imputato ha altresi' diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie. 6. Con le stesse modalita' di cui al comma 5 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorita' giudiziaria militare.».
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| Art. 13. (Disposizioni di convalida)
1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della legge stessa. |
| Art. 14. (Relazione sulle operazioni internazionali in corso)
1. Ogni sei mesi i Ministri degli affari esteri e della difesa riferiscono al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati nell'ambito delle operazioni internazionali in corso. |
| Art. 15. (Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, escluso l'articolo 4, pari a 367.468.508 euro per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, pari a 5.200.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 15: - La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1995. Si riporta il testo dell'art. 1, comma 63: «63. Per le spese connesse con interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal Parlamento, correlati ad accordi internazionali, puo' essere adottata la procedura di cui all'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro. Nessuna indennita' e' dovuta agli obiettori di coscienza in servizio civile impiegati in missioni umanitarie all'estero. Al personale militare interessato e' corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente trattamento economico: a) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti, se in servizio isolato; b) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per il Paese di destinazione con possibilita', se facente parte di un contigente, di riduzione dell'indennita' di missione fino al massimo del 50 per cento da effettuare, in funzione delle condizioni ambientali ed operative, con decreto del Ministero della difesa di concerto con il Ministro del tesoro.».
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| Art. 16. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a La Maddalena, addi' 11 agosto 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
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LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4192): Presentato dai sen. Selva e Ramponi il 23 luglio 2003. Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa), in sede legislativa, il 24 luglio 2003 con pareri delle commissioni I, II e V. Esaminato dalla commissione e approvato il 24 luglio 2003. Senato della Repubblica (atto n. 2436): Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 24 luglio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª e 5ª. Esaminato dalla 4ª commissione il 28 e 29 luglio 2003 e approvato il 30 luglio 2003. |
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