Gazzetta n. 196 del 25 agosto 2003 (vai al sommario) |
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LEGGE 29 luglio 2003, n. 229 |
Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: ART. 1. (Riassetto normativo e codificazione). 1. L'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "ART. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto. 2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato. 3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente; b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica; e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste; f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessita' del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto; g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte: 1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza; 2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria; 3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative; 4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarieta' sociale; 5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della produzione tipica e tradizionale e della professionalita'; h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformita' da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi; i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita' private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato; l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente; m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di esercizio delle funzioni di cui al presente comma; n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita'; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati; f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche. 5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. 6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati. 7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti. 8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi: a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; b) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo; c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo; e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale; g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento. 9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, che garantisce anche l'uniformita' e l'omogeneita' degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo. 10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione. 11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa". 2. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dal presente articolo, si applicano anche alle deleghe legislative in materia di semplificazione e riassetto normativo conferite con leggi approvate dal Parlamento nel corso della presente legislatura prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui approvati. Note all'art. 1: - La legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione per la semplificazione amministrativa.». - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e' il seguente: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». - Il testo dell'art. 17, commi 1, 2 e 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (lettera abrogata). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Il testo dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale e' il seguente: «Art. 15 (Abrogazione delle leggi). - Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilita' tra le nuove disposizioni e le precedenti o perche' la nuova legge regola l'intera materia gia' regolata dalla legge anteriore.». - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». - Il testo dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' il seguente: «Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalita' relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara' altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.».
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| Art. 2 Riassetto normativo in materia di produzione normativa, di semplificazione e di qualita' della regolazione
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il riassetto delle disposizioni statali di natura legislativa vigenti in materia di produzione normativa, semplificazione e qualita' della regolazione, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, adeguamento, aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo; b) ricorso al riassetto normativo per materie e alla riduzione delle disposizioni legislative vigenti, anche mediante apposite leggi periodiche contenenti l'indicazione delle disposizioni abrogate o comunque non piu' in vigore; c) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i criteri previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge; d) definizione delle funzioni e dei compiti della Presidenza del Consiglio dei ministri, in armonia con quanto disposto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dalla legge 8 marzo 1999, n. 50, e dalle leggi annuali di semplificazione e ferme restando le competenze dei Ministeri di settore; e) coordinamento con l'attivita' consultiva del Consiglio di Stato, anche ai fini di adeguamento delle strutture organizzative, ai sensi degli articoli 14 e 16 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e dell'articolo 17, commi 25, 27 e 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127; f) previsione e definizione di procedure di verifica dell'impatto regolatorio, ai sensi delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di analisi tecnico-normativa e di analisi dell'impatto della regolamentazione, anche a seguito di un congruo periodo di applicazione delle norme, con adeguati strumenti di informazione e partecipazione degli utenti e delle categorie interessate. 2. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma 1. 3. Nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo acquisisce indirizzi e proposte nella materia della qualita' della regolazione e osservazioni per l'adozione di strumenti comuni. 4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti reso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, reca: "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". - La legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione per la semplificazione amministrativa". - La legge 8 marzo 1999, n. 50, reca: "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998". - Il testo degli articoli 14 e 16 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), e' il seguente: "Art. 14 (Art. 10 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638). - Il Consiglio di Stato: 1) da' parere sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura, per i quali sia interrogato dai Ministri del Re; 2) formula quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo.". "Art. 16 (Art. 12; art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - Il voto del Consiglio di Stato e' richiesto: 1) sopra tutte le proposte di regolamenti che per l'art. 1, n. 7, del regio decreto 14 novembre 1901, n. 466, sono soggetti all'approvazione del Consiglio dei Ministri; 2) sulla esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche, per le quali occorre il decreto reale; 3) sopra tutti i coordinamenti in testi unici di leggi o di regolamenti, salvo che non sia diversamente stabilito per legge; 4) sui ricorsi fatti al Re contro la legittimita' dei provvedimenti amministrativi, sui quali siano esaurite o non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica; 5) sulle convenzioni o sui contratti da approvarsi per legge, o che importino impegni finanziari che non trovano riscontro in impegni regolarmente assunti per legge; 6) in tutti gli altri casi in cui sia richiesto per legge. Nei casi previsti al n. 4 di questo articolo, quando il provvedimento sia contrario al parere del Consiglio di Stato, deve farsi constare dal decreto reale che e' stato pure udito il Consiglio dei Ministri. I ricorsi indicati al n. 4 del comma primo, non sono piu' ammessi dopo centottanta giorni da quello in cui il ricorrente ebbe comunicazione del provvedimento: e devono essere notificati all'autorita' che abbia emesso il provvedimento e a chi vi abbia interesse diretto nei modi stabiliti dal regolamento.". - Il testo dell'art. 17, commi 25, 27 e 28 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) e' il seguente: "Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). - 1.-24. (Omissis). 25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in via obbligatoria: a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi unici; b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri. 25-bis. (Omissis). 26. (Omissis). 27. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato e' reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il termine, l'amministrazione puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. 28. E' istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato e' prescritto per legge o e' comunque richiesto dall'amministrazione. La sezione esamina altresi', se richiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, gli schemi di atti normativi dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato e' sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di Stato a causa della loro particolare importanza.".
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| Art. 3 Riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) riordino, coordinamento, armonizzazione e semplificazione delle disposizioni vigenti per l'adeguamento alle normative comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia; b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative delle imprese, in particolare di quelle artigiane e delle piccole imprese, anche agricole, forestali e zootecniche; c) riordino delle norme tecniche di sicurezza delle macchine e degli istituti concernenti l'omologazione, la certificazione e l'autocertificazione; d) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alle fattispecie contravvenzionali a carico dei preposti, alla previsione di sanzioni amministrative per gli adempimenti formali di carattere documentale; alla revisione del regime di responsabilita' tenuto conto della posizione gerarchica all'interno dell'impresa e dei poteri in ordine agli adempimenti in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro; al coordinamento delle funzioni degli organi preposti alla programmazione, alla vigilanza ed al controllo, qualificando prioritariamente i compiti di prevenzione e di informazione rispetto a quelli repressivi e sanzionatori; e) promozione dell'informazione e della formazione preventiva e periodica dei lavoratori sui rischi connessi all'attivita' dell'impresa in generale e allo svolgimento delle proprie mansioni, con particolare riguardo ai pericoli derivanti dall'esposizione a rumore, ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad altre sostanze o preparati pericolosi o nocivi e alle misure di prevenzione da adottare in relazione ai rischi; f) assicurazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attivita', pubblici e privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente; g) adeguamento del sistema prevenzionistico e del relativo campo di applicazione alle nuove forme di lavoro e tipologie contrattuali, anche in funzione di contrasto rispetto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare; h) promozione di codici di condotta e diffusione di buone prassi che orientino la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati; i) riordino e razionalizzazione delle competenze istituzionali al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi e competenze, garantendo indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione; l) realizzazione delle condizioni per una adeguata informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nell'attivita' di prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per l'elaborazione e l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie; m) modifica o integrazione delle discipline vigenti per i singoli settori interessati, per evitare disarmonie; n) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla tutela della salute dei lavoratori.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 117 della Costituzione, come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e' il seguente: "Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.".
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| Art. 4 Riassetto in materia di assicurazioni
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali; b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti piu' deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonche' dell'informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio; c) salvaguardia dell'effettiva concorrenza tra le imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' assicurativa in Italia o operanti in regime di liberta' di prestazioni di servizi; d) previsione di specifici requisiti di accesso e di esercizio per le societa' di mutua assicurazione esonerate dal pieno rispetto delle norme comunitarie, nonche' per le imprese di riassicurazione; e) garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' assicurativa, anche nell'ipotesi di una loro appartenenza ad un gruppo assicurativo, nonche' con riferimento alle partecipazioni di imprese assicurative in soggetti esercenti attivita' connesse a quella assicurativa e di partecipazione di questi ultimi in imprese assicurative; f) armonizzazione della disciplina delle diverse figure di intermediari nell'attivita' di distribuzione dei servizi assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di intermediari, svolgono questa attivita' nei confronti del pubblico; g) armonizzazione della disciplina sull'esercizio e sulla vigilanza delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi alla normativa comunitaria; h) riformulazione dell'apparato sanzionatorio alla luce dei principi generali in materia: 1) affiancando alle ipotesi di ricorso alla sanzione amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese e operatori del settore, la previsione di specifiche sanzioni penali, modulate tra limiti minimi e massimi, nei casi di abusivo esercizio di attivita' assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese e soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e ruoli ovvero di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), agli uffici o alla documentazione relativa alle anzidette attivita', anche esercitate in via di fatto o, infine, di truffa assicurativa; 2) prevedendo la facolta' di difesa in giudizio da parte dell'ISVAP, a mezzo dei suoi funzionari, nei ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57; i) riassetto della disciplina dei rapporti tra l'ISVAP e il Governo, in ordine alle procedure di crisi cui sono assoggettate le imprese di assicurazione.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001), recante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati", e' il seguente: "Art. 6 (Ricorsi). - 1. Avverso il provvedimento col quale ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato irroga la sanzione per le infrazioni di cui all'art. 5, e' ammesso ricorso al giudice amministrativo che provvede a norma degli articoli 33, comma 1, e 45, comma 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai provvedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie ovvero disciplinari previste da ogni altra norma che disciplina l'esercizio delle assicurazioni private, ivi compreso quello dell'attivita' di agente, di mediatore di assicurazione e di riassicurazione e di perito assicurativo. E' abrogata ogni diversa disposizione.".
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| Art. 5 Riassetto in materia di incentivi alle attivita' produttive
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attivita' produttive, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) articolazione delle disposizioni allo scopo di renderle strumenti coordinati per il raggiungimento degli obiettivi di politica industriale fissati dal Governo e dal Parlamento con l'approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, anche in base ai diversi inquadramenti degli aiuti previsti dalla normativa dell'Unione europea e nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione; b) limitazione della normativa primaria alla individuazione dei soli requisiti sostanziali per la concessione degli incentivi nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunita' europea; c) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare dello Stato e alla normazione regionale, secondo le rispettive competenze, della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, nonche' i principi contenuti nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni; d) definizione, tra i principi fondamentali per la legislazione regionale, della priorita' di intervento a favore delle attivita' produttive situate nelle aree territoriali meno sviluppate e nelle zone montane, del raccordo tra i diversi strumenti di incentivazione anche di carattere fiscale, della previsione di procedure semplificate per le imprese artigiane e le piccole e medie imprese.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 117 della Costituzione si veda nella nota all'art. 3. - Il testo dell'art. 87 (ex art. 92) del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nella versione consolidata, in vigore dal 1° maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee 10 novembre 1997, n. C 340, e' il seguente: "Art. 87 (Aiuti concessi dagli Stati). - 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita' naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita' in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.". - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1998), reca "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
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| Art. 6 Riassetto in materia di prodotti alimentari
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di prodotti alimentari, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) armonizzazione della disciplina della produzione e della commercializzazione dei prodotti alimentari ai principi e alle norme di diritto comunitario, con particolare riferimento alla libera circolazione, allo scopo di assicurare competitivita' alle imprese; b) tutela degli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualita' dei prodotti, alla salute degli animali e vegetali; c) abrogazione o modificazione delle norme rese inapplicabili o superate dallo sviluppo tecnologico e non piu' adeguate all'evoluzione produttiva e commerciale delle imprese, fermo restando il diritto dei consumatori all'informazione; d) fissazione di regole uniformi per cio' che concerne il sistema sanzionatorio e le modalita' di controllo e di vigilanza, salvo per i prodotti oggetto di specifica normativa comunitaria, e in particolare per il prelevamento dei campioni; e) semplificazione delle procedure esistenti, eliminando quelle che pongono a carico delle aziende oneri non prescritti, per gli stessi prodotti, in altri Stati membri dell'Unione europea; f) distinzione tra norme di produzione e di commercializzazione, con particolare riferimento agli aspetti tecnici e merceologici, norme concernenti il controllo dei prodotti, norme concernenti la istituzione di un unico sistema sanzionatorio. |
| Art. 7 Riassetto in materia di tutela dei consumatori
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e articolazione della stessa allo scopo di armonizzarla e riordinarla, nonche' di renderla strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore previsti in sede internazionale; b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di contratto; c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del regime di vigenza transitoria delle disposizioni piu' favorevoli per i consumatori, previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, e rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite; d) coordinamento, nelle procedure di composizione extragiudiziale delle controversie, dell'intervento delle associazioni dei consumatori, nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione delle Comunita' europee.
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1999), di attuazione della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee 4 giugno 1997, n. L 144), e' il seguente: "Art. 15 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento al presente decreto legislativo. 2. Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo con la disciplina recata dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme speciali di vendita previste dall'art. 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si applicano le disposizioni piu' favorevoli per il consumatore contenute nel presente decreto legislativo. 3. Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".
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| Art. 8 Riassetto in materia di metrologia legale
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di metrologia legale ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) riordino e adeguamento della normativa in relazione ai mutamenti intervenuti nel mercato, all'evoluzione del progresso tecnologico e al nuovo assetto di competenze derivato dal trasferimento di funzioni alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni; b) semplificazione e deregolamentazione degli adempimenti amministrativi per gli operatori del settore; c) armonizzazione della disciplina con le raccomandazioni e le indicazioni dell'Unione europea e degli organismi internazionali sui pesi e sulle misure.
Nota dell'art. 8: - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998) reca: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.".
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| Art. 9 Riassetto in materia di internazionalizzazione delle imprese
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre alle esportazioni, anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane, prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia; b) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese; c) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito. |
| Art. 10 Riassetto in materia di societa' dell'informazione
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri competenti per materia, per il coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di societa' dell'informazione, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) graduare la rilevanza giuridica e l'efficacia probatoria dei diversi tipi di firma elettronica in relazione al tipo di utilizzo e al grado di sicurezza della firma; b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire la piu' ampia disponibilita' di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini e alle imprese l'accesso a tali servizi secondo il criterio della massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessari e nel rispetto dei principi di eguaglianza, non discriminazione e della normativa sulla riservatezza dei dati personali; c) prevedere la possibilita' di attribuire al dato e al documento informatico contenuto nei sistemi informativi pubblici i caratteri della primarieta' e originalita', in sostituzione o in aggiunta a dati e documenti non informatici, nonche' obbligare le amministrazioni che li detengono ad adottare misure organizzative e tecniche volte ad assicurare l'esattezza, la sicurezza e la qualita' del relativo contenuto informativo; d) realizzare il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare o semplificare il linguaggio normativo; e) adeguare la normativa alle disposizioni comunitarie. 2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata per i seguenti oggetti: a) il documento informatico, la firma elettronica e la firma digitale; b) i procedimenti amministrativi informatici di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo; c) la gestione dei documenti informatici; d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi; e) le modalita' di accesso informatico ai documenti e alle banche dati di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo. 3. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi determinati dal presente articolo, entro dodici mesi decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui al medesimo comma 1. |
| Art. 11 Riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) revisione e riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonche' l'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da consentirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, con particolare riferimento: 1) alla definizione delle attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso pubblico; 2) al riassetto della normativa in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto anche dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti socio-ambientali; 3) alla revisione delle disposizioni sui poteri autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi; b) armonizzazione delle disposizioni sulla prevenzione incendi alla normativa sullo sportello unico per le attivita' produttive; c) coordinamento e adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali. 2. All'attuazione ed esecuzione delle disposizioni emanate ai sensi del comma 1 si provvede con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.
Nota all'art. 11: - Per il testo dell'art. 17, commi 1, 2 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 1.
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| ART. 12. (Analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione delle autorita' amministrative indipendenti). 1. Le autorita' amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione. 2. Le autorita' di cui al comma 1 trasmettono al Parlamento le relazioni di analisi di impatto della regolamentazione da loro realizzate. 3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla verifica degli effetti derivanti dall'applicazione di contratti predisposti mediante moduli o formulari ovvero di clausole e condizioni contrattuali normativamente previste o a contenuto generale. 4. Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente articolo le segnalazioni e le altre attivita' consultive, anche se concernenti gli atti di cui al comma 1, nonche' i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.
Nota all'art. 12: - La legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, reca: «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato».
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| ART. 13. (Disposizioni relative all'attivita' della Corte dei conti e all'accesso alla magistratura della Corte dei conti). 1. Il parere della Corte dei conti, previsto dall'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sugli schemi di atti normativi del Governo, e' reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. 2. All'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalita' previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega". 3. All'articolo 12, primo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni". 4. All'articolo 12, primo comma, lettera e), della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come modificata dall'articolo 3, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al primo periodo, le parole: "Amministrazioni dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I bandi di concorso possono riservare una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale che sia dotato oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente". 5. Una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione organica del personale della carriera dirigenziale e direttiva in servizio presso la Corte dei conti e' riservata ai laureati in discipline economiche o statistiche o attuariali.
Note all'art. 13: - Il testo dell'art. 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato) e' il seguente: «Art. 88. - Il Governo del Re, sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, modifichera' le norme regolamentari vigenti per la amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, con facolta' di emanare ogni altra disposizione di complemento, di coordinamento e di attuazione.». - Il testo dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalita': a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali; b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilita' speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura; c) (lettera abrogata dall'art. 1-bis del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425); d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale. 2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati, da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari. 3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. 4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2. 5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati. 6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalita' previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega. 6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data. 6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze. 7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.». - Il testo dell'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 (Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti), come modificato dall'art. 3, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «Art. 12 (Nomine a referendario). - Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare: a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario; b) i sostituti procuratori dello Stato; c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari; d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni; e) gli impiegati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quelle di consigliere di prima classe od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di "ottimo". I bandi di concorso possono riservare una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale che sia dotato oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente. Per quanto altro attiene alle modalita' del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della magistratura della Corte si applicano, fino all'emanazione del testo unico previsto dal successivo art. 44, le norme vigenti. Alla lettera a) dell'art. 45 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, sono soppresse le parole "della regia universita' di Roma".».
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| ART. 14. (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). 1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3 della legge 15 luglio 2002, n. 145, dopo le parole: "almeno cinque anni di servizio", sono inserite le seguenti: "o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di servizio". 2. Al comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 luglio 2002, n. 145, la parola: "oppure" e' sostituita dalle seguenti: "e per gli archeologi e gli storici dell'arte aventi il requisito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 1988, n. 254, nonche' per gli archivisti di Stato, i bibliotecari e gli esperti di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge, che, in posizione di elevata responsabilita', svolgono compiti".
Note all'art. 14: - Il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 65 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), gia' sostituito dall'art. 3 delle legge 15 luglio 2002, n. 145, e come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. 2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro anni. Sono, altresi', ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purche' muniti di diploma di laurea. Sono altresi' ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. 3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalita' stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonche' di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalita' di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresi', dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalita' individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse. 4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed e' seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione e' corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione. 5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti: a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso; b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami; c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici; d) le modalita' di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonche', nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva; e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso. 6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo puo' comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, puo' svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private. 7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso e' bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno. 8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 9. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002. 10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.». - Il testo dell'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall'art. 7 della legge 15 luglio 2002, n. 145, e come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «Art. 40 (Contratti collettivi nazionali e integrativi). - 1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali. 2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o piu' comparti. I professionisti degli enti pubblici, gia' appartenenti alla X qualifica funzionale, i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'art. 41, comma 6. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilita', svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi e per gli archeologi egli storici dell'arte aventi il requisito di cui all'art. 1, comma 3, della legge 7 luglio 1988, n. 254, nonche' per gli archivisti di Stato, i bibliotecari e gli esperti di cui all'art. 2, comma 1, della medesima legge che in posizione di elevata responsabilita', svolgono compiti tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto. 3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.».
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| ART. 15. (Modifica all'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488). 1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi della facolta' di accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volonta' in senso contrario".
Nota all'art. 15: - Il testo dell'art. 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «Art. 38 (Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche e disposizioni in materia di sgravi contributivi). - 1. I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica. Il versamento delle relative somme, che sono deducibili dal reddito complessivo risultando ricomprese tra gli oneri di cui all'art. 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere effettuato alla amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtu' della nomina, che provvedera' a riversarle al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza. 2. Le somme di cui al comma 1 sono dovute con riferimento ai contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2000. 3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi della facolta' di accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volonta' in senso contrario. 4. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 1998 secondo le modalita' previste dal comma 3 dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facolta' entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il diritto agli sgravi contributivi previsti dall'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e' riconosciuto alle aziende che operano nei territori individuati ai sensi dello stesso articolo, come successivamente modificato e integrato, che impiegano lavoratori anche non residenti per le attivita' dagli stessi effettivamente svolte nei predetti territori. 6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche ai periodi contributivi antecedenti al 1° gennaio 2000 e alle situazioni pendenti alla stessa data; sono fatte salve le maggiori contribuzioni gia' versate e le situazioni oggetto di sentenze passate in giudicato.».
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| Art. 16 Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese
1. Presso il Ministero delle attivita' produttive, che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e' istituito il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato "Registro", il quale contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attivita' di impresa, nonche' i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica. 2. E' fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonche' ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle attivita' produttive l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attivita' di impresa. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalita' di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonche' di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito. 4. Il Registro e' pubblicato su uno o piu' siti telematici, individuati con decreto del Ministro delle attivita' produttive. 5. Del Registro possono avvalersi gli enti locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.
Nota all'art. 16: - Il testo dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente: "Art. 24 (Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi). - 1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, con altri enti locali, le funzioni di cui all'art. 23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento. 2. Presso la struttura e' istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonche' tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attivita' promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato. 3.-5. Omissis.".
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| Art. 17 Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica una banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura l'aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione gratuita. |
| Art. 18 Consultazione in via telematica
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri puo' pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonche' i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformita' con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei ministri puo' inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore nonche' i massimari elaborati da organi di giurisdizione. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalita' di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica. |
| Art. 19 Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile
1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET delle autorita' emananti. 2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. |
| ART. 20. (Norme transitorie). 1. Per la legge per la semplificazione e il riassetto normativo dell'anno 2003 i termini di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono rispettivamente fissati al novantesimo e al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
| Art. 20-bis (6) (( Decreti legislativi correttivi e integrativi ))
(( 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2,3,4,5,6,7,8,9 e 11, il Governo puo' adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi e la procedura di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. )) |
| ART. 21. (Copertura finanziaria). 1. Dall'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui al Capo I non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16, determinato nella misura massima di 516.457 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 17, determinato nella misura massima di 324.850 euro per l'anno 2003 ed in 141.510 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| ART. 22. (Modifiche alla legge 24 novembre 2000, n. 340). 1. L'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e' sostituito dal seguente: "ART. 35. (Controversie in materia di masi chiusi). 1. In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell'assuntore del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile. Il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile e' esperito dinanzi alla Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano. 2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi e' tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura. 3. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra tassa e dal contributo unificato". 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, valutato in 15.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato A, il numero 43 e' sostituito dal seguente: "43. Procedimenti relativi all'acquisto e alla locazione di nuove macchine utensili o di produzione. Legge 28 novembre 1965, n. 1329". 4. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato A, dopo il numero 63, sono aggiunti i seguenti: "63-bis. Procedimento di astensione anticipata dal lavoro delle donne in stato di gravidanza. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, articolo 17, commi 2 e 3. 63-ter. Procedimento di predisposizione ed approvazione dei regolamenti interni degli istituti penitenziari e delle relative modifiche. Legge 26 luglio 1975, n. 354, articolo 16; Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, articolo 10".
Note all'art. 22: - Il capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile reca la disciplina «Delle controversie individuali di lavoro». - Il testo dell'art. 410 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e' il seguente: «Art. 410 (Tentativo obbligatorio di conciliazione). - Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'art. 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'art. 413. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. La commissione, ricevuta la richiesta tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e' istituita in ogni provincia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso, o da un suo delegato, in qualita' di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalita' e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita', affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma. In ogni caso per la validita' della riunione e' necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori. Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilita' di procedere al tentativo di conciliazione.». - Il testo dell'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) e' il seguente: «Art. 46 (Tentativo di conciliazione. Disposizioni processuali). - Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari e' tenuto a darne preventivamente comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio. Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione della vertenza. Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto da entrambe le parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell'ispettorato. Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, ciascuna delle parti e' libera di adire l'autorita' giudiziaria competente. Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosita', il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin dall'origine, in base alle variazioni della lira secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morosita'. Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'art. 373 del codice di procedura civile, anche l'esecuzione di sentenza che privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo di sostentamento suo e della sua famiglia, o possa risultare fonte di serio pericolo per l'integrita' economica dell'azienda o per l'allevamento di animali.». - L'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «Allegato A (Art. 1, commi 1 e 2) ELENCO DEI PROCEDIMENTI DA DELEGIFICARE E SEMPLIFICARE 1. Procedimenti per la concessione dell'indennita' per infortunio o malattia da parte dell'INAIL o dell'INPS. Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Legge 11 gennaio 1943, n. 138. 2. Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dei distributori di carburante autostradali. Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088; Legge 7 dicembre 1984, n. 818. 3. Procedimento per l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe e per la vigilanza sulla loro costruzione e sulle operazioni di controllo durante l'esercizio. Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, art. 2. 4. Procedimento per l'emanazione di decreti, di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, finalizzati ad apportare modifiche agli allegati 1B (concimi nazionali), 1C (ammendanti e correttivi), 2 (etichettatura) e 3 (tolleranze applicabili ai fertilizzanti) della legge 19 ottobre 1984, n. 748. Legge 19 ottobre 1984, n. 748, articoli 8 e 9; Decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, art. 6; Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58. 5. Procedimento per il rilascio delle concessioni per gli autoservizi di linea di competenza statale. Legge 28 settembre 1939, n. 1822. 6. Procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova degli autoveicoli. Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 98, 100, 101 e 102. 7. Procedimento per la domiciliazione delle tariffe dovute per la registrazione delle revisioni effettuate dalle imprese di autoriparazione. Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, art. 3. 8. Procedimento di chiusura annuale del «Fondo - Scorta» della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza. Legge 2 dicembre 1969, n. 968, art. 1, secondo comma. 9. Procedimento per la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di imprese, societa', consorzi ed altri enti non piu' operativi. Legge 16 dicembre 1977, n. 904; Legge 7 maggio 1986, n. 150; Codice civile, articoli 2191, 2312, 2456 e 2544; Legge 29 dicembre 1993, n. 580. 10. Procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese. Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639; Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 18. 11. Procedimento per l'iscrizione delle informazioni sulle procedure concorsuali presso l'ufficio del registro delle imprese. Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Legge 29 dicembre 1993, n. 580. 12. Procedimento per l'autorizzazione alla installazione degli impianti di riscaldamento ad acqua calda e degli impianti di produzione di acqua calda per servizi igienici in edifici adibiti ad uso civile. Decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, art. 2; Legge 5 marzo 1990, n. 46; Legge 9 gennaio 1991, n. 10; 13. Procedimento per la formazione dei piani attuativi. Legge 17 agosto 1942, n. 1150; Legge 18 aprile 1962, n. 167; Legge 6 agosto 1967, n. 765; Legge 22 ottobre 1971, n. 865; Legge 28 gennaio 1977, n. 10; Legge 5 agosto 1978, n. 457; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; Legge 23 dicembre 1996, n. 662. 14. Procedimento per il collaudo per opere di cemento armato e/o strutture metalliche. Legge 5 novembre 1971, n. 1086. 15. Tutela dall'inquinamento acustico. Rumore nell'ambiente esterno e determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. Tecnico competente acustica ambientale. Legge 26 ottobre 1995, n. 447; Codice penale, art. 659; Codice civile, art. 844; Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303; Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 16. Autorizzazione alla custodia, all'utilizzo e al trasporto di gas tossici. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 58; Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. 17. Procedimenti concernenti la produzione e commercializzazione di prodotti alimentari. Legge 30 aprile 1962, n. 283; Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123; Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155. 18. Procedimenti concernenti le modifiche alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli per il trasporto e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica. Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088; Legge 31 gennaio 1967, n. 33. 19. Procedimento di iscrizione a ruolo del notaio. Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 18 e seguenti; Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 32 e seguenti. 20. Procedimento di iscrizione del notaio trasferito. Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 25; Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 41 e seguenti. 21. Procedimento per il rilascio del permesso di assenza del notaio. Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 26; Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 51 e seguenti. 22. Procedimento per la nomina del coadiutore del notaio. Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 45; Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 65 e seguenti. 23. Redazione di atti pubblici in lingua straniera e revisione della disciplina di nullita'. Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 54 e 55; Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 58, comma primo, n. 4. 24. Redazione di atti pubblici con intervento di sordi, muti e sordomuti e revisione della disciplina di nullita'. Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 56 e 57; Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 58, comma primo, n. 40. 25. Procedimento per la conservazione e la pubblicita' dei testamenti. Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 66, ultimo comma; Legge 25 maggio 1981, n. 307, articoli 3 e seguenti; Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956; Decreto del Ministro di grazia e giustizia 25 ottobre 1993, n. 586; Codice civile, art. 622. 26. Comunicazioni di atti di trasferimento di terreni. Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; Legge 12 agosto 1993, n. 310, art. 7. 27. Semplificazione per i privati delle modalita' di conservazione dei documenti su microfilm. Regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 1996, n. 694. 28. Procedimento per la denuncia di apparecchi a pressione e serbatoi G.P.L. e procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacita' non eccedente 5 metri cubi. Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132; Legge 13 luglio 1966, n. 615, capo II; Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359; Legge 26 luglio 1965, n. 966; Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. 29. Procedimenti per il collaudo, la denuncia di installazione e le verifiche periodiche relativi a gru ed altri apparecchi di sollevamento (argani, paranchi); funi e catene: piani inclinati; idroestrattori a forza centrifuga; scale aeree, ponti sospesi con argano o sviluppabili su carro, ponti sospesi motorizzati. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164; Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 30. Procedimento di denuncia all'ispettorato del lavoro relativamente all'esercizio di nuova attivita' produttiva. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, art. 48. 31. Procedimento per il controllo della qualita' dei prodotti ortofrutticoli ai fini dell'esportazione. Legge 25 marzo 1997, n. 68, art. 2, comma 2, lettera h). 32. Procedimento di autorizzazione per l'attivita' di noleggio di autoveicoli senza conducente e per l'esercizio dell'attivita' di rimessa di autoveicoli o vetture e adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 86; Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, art. 196. 33. Procedimento in materia di inquadramento e definizione del trattamento economico del personale del comparto scuola. Legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 172; Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 438, 439, 440, 486, 490, 560 e 570. 34. Procedimento per l'acquisto di immobili, anche vincolati a norma della legge 1° giugno 1939, n. 1089, destinati a sede di organi dell'Amministrazione centrale e periferica dello Stato. Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; Legge 1° giugno 1939, n. 1089; Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544; Legge 5 agosto 1978, n. 468; Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 35. Procedimento relativo alla permuta di immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici. Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473. 36. Concessione e locazione di immobili di proprieta' dello Stato. Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 6; Legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 1, lettere f) e g). 37. Passaggio dei beni dello Stato dal demanio al patrimonio pubblico. Codice della navigazione, art. 35. 38. Procedimento per le alienazioni dei beni immobili dello Stato. Legge 24 dicembre 1908, n. 783; Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72; Legge 14 gennaio 1994, n. 20. 39. Procedimento per la riliquidazione della pensione definitiva. Decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, art. 3, comma 2. 40. Procedimento relativo al collocamento in aspettativa per infermita' del personale militare. Legge 10 aprile 1954, n. 113; Legge 31 luglio 1954, n. 599; Legge 17 aprile 1957, n. 260; Legge 3 agosto 1961, n. 833; Legge 10 febbraio 1989, n. 53. 41. Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di barbiere, parrucchiere per uomo-donna, estetista. Legge 14 febbraio 1963, n. 161; Legge 4 gennaio 1990, n. 1. 42. Procedimento per l'iscrizione all'albo degli spedizionieri. Legge 14 novembre 1941, n. 1442. 43. Procedimenti relativi all'acquisto e alla locazione di nuove macchine utensili o di produzione. Legge 28 novembre 1965, n. 1329. 44. Procedimento per l'archiviazione del verbale errato di contestazione di violazione del codice della strada. Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 204. 45. Procedimento di revisione annuale dei diritti aeroportuali. Legge 5 maggio 1976, n. 324, art. 9; Legge 15 febbraio 1985, n. 25. 46. Denuncia di inizio attivita'. Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765; Legge 28 gennaio 1977, n. 10; Legge 3 gennaio 1978, n. 1; Legge 8 luglio 1986, n. 349; Legge 23 dicembre 1996, n. 662. 47. Autorizzazione edilizia. Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765; Legge 28 gennaio 1977, n. 10; Legge 3 gennaio 1978, n. 1; Legge 8 luglio 1986, n. 349; Legge 23 dicembre 1996, n. 662. 48. Interventi non soggetti a concessione od autorizzazione edilizie. Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765; Legge 28 gennaio 1977, n. 10; Legge 3 gennaio 1978, n. 1; Legge 8 luglio 1986, n. 349; Legge 23 dicembre 1996, n. 662. 49. Catasto edilizio. Regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153; Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249; Decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514; Decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17; Legge 30 dicembre 1989, n. 427; Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; Decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539; Legge 23 dicembre 1996, n. 662. 50. Autorizzazioni e concessioni relative alla sede stradale e pertinenze. Accessi e diramazioni. Attraversamenti ed uso della sede stradale. Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 51. Procedimento per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione di impianti tecnologici. Legge 5 marzo 1990, n. 46. 52. Procedimento per la progettazione, la messa in opera e l'esercizio di edifici e di impianti al fine del contenimento del consumo energetico. Legge 9 gennaio 1991, n. 10; Legge 5 marzo 1990, n. 46. 53. Procedimento per l'autorizzazione e la licenza di panificazione. Legge 31 luglio 1956, n. 1002; Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 22 54. Procedimento relativo alle denunce delle presenze nelle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei ricoveri in case ed istituti di cura. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; Legge 30 settembre 1993, n. 388; Decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480; Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203 Legge 30 maggio 1995, n. 203. 55. Procedimento di concessione di medaglie d'onore per la lunga navigazione. Decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127; Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586; Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110. 56. Procedimento per lo svolgimento di tombole e pesche di beneficenza in occasione di feste o sagre a carattere locale. Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973; Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 57. Procedimento di vidimazione di registri, libri sociali e scritture contabili, abolizione dell'obbligo di vidimazione o estensione della facolta' di vidimazione agli uffici del giudice di pace e ai comuni. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; Codice civile, articoli 2215, 2218 e 2421. 58. Procedimento per l'attribuzione del codice fiscale con estensione della facolta' di richiesta telematica e di ricezione del codice fiscale e di duplicato dello stesso a liberi professionisti (consulenti fiscali, commercialisti, notai, avvocati). Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605; Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, art. 1. 59. Procedimento di rilascio di porto d'armi a cittadini degli Stati dell'Unione europea. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 42. 60. Comunicazione di trasferimento di possesso di fabbricati. Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, art. 12. 61. Procedimento per la determinazione dei compensi spettanti ai presidenti e ai componenti delle camere di commercio. Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 11, comma 1, lettera e); Legge 10 agosto 1988, n. 340, art. 3, comma 6. 62. Procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefori e piccoli impianti montani ad esclusivo uso della economia montana: pareri. Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, articoli 43 e 44. 63. Procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo. Funzionamento e composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; Legge 23 agosto 1988, n. 400; Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349; Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 63-bis. Procedimento di astensione anticipato dal lavoro delle donne in stato di gravidanza. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e delle paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art. 17, commi 2 e 3. 63-ter. Procedimento di predisposizione ed approvazione dei regolamenti interni degli Istituti penitenziari e delle relative modifiche. Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 16; Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, art. 10.».
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| ART. 23. (Abrogazioni). 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 10 marzo 1969, n. 116, e' abrogata. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. Gli atti privi della dichiarazione ivi prevista sono sanati con efficacia retroattiva fermo il diritto maturato da terzi in base ad atto trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogato l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Le procedure avviate ai sensi del citato articolo 7 per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuta la richiesta di parere al Consiglio di Stato, possono essere completate con l'emanazione dei previsti testi unici entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla legge 24 novembre 2000, n. 340, all'articolo 1, comma 4, sono abrogate le lettere g), h) ed i). A decorrere dalla medesima data, riacquistano efficacia le previsioni di cui ai numeri 94, 97 e 98 dell'allegato 1 alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 340 del 2000. 5. All'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 10, 12, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 41, 58, 68, 74, 98-bis, 99, 106, 112-ter, 112-quater e 112-octies. 6. All'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 17, 22, 38, 39 e 44. 7. All'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 2, 4, 7, 13, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 56, 57, 59 e 60. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 luglio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
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LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 776): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica (Frattini) il 25 ottobre 2001. Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 16 novembre 2001 con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, Giunta per gli affari delle Comunita' europee e Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 16, 22, 23 gennaio 2002; 5, 21, 26, 27 febbraio 2002. Esaminato in aula il 19, 20 e 21 marzo 2002 e approvato il 27 marzo 2002. Camera dei deputati (atto n. 2579): Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 3 aprile 2002 con pareri delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, e commissione parlamentare per lequestioni regionali. Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 28 e 29 maggio 2002; 4, 5, 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 25 giugno 2002; 2, 3, 9, 10 e 23 luglio 2002; 25 settembre 2002; 23, 29, 30 ottobre 2002; 21 novembre 2002. Esaminato in aula il 25 e il 28 novembre 2002 ed approvato con modificazioni il 3 dicembre 2002. Senato della Repubblica (atto n. 776-B): Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 6 dicembre 2002, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, Giunta per gli affari delle Comunita' europee e Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 14, 22, 28 gennaio 2003, e il 4 febbraio 2003. Esaminato in aula l'11, 12 e 13 marzo 2003, ed approvato il 19 marzo 2003. Rinviato alle camere dal Presidente della Repubblica il 10 aprile 2003. Senato della Repubblica (atto n. 776-B-bis): Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 15 aprile 2003 con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, Giunta per gli affari delle Comunita' europee e Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 16 aprile 2003; 6 ed 8 maggio 2003. Relazione scritta presentata il 16 maggio 2003 (atto n. 776-B-bis/A relatore sen. Pastore). Esaminato in aula il 29 maggio 2003; 10 giugno 2003, e approvato con modificazione il 25 giugno 2003. Camera dei deputati (atto n. 2579-B): Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 30 giugno 2003 con pareri delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, e commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 2, 8, 9 e 17 luglio 2003. Esaminato in aula il 21 luglio 2003 ed approvato il 23 luglio 2003.
Note all'art. 23: - La legge 10 marzo 1969, n. 116, abrogata dalla presente legge, recava: «Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni dei formaggi «pecorino romano» e «pecorino siciliano» verso gli Stati Uniti d'America e il Canada». - Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «Art. 3. - 1 (aggiunge le lettere d-bis) e d-ter) al secondo comma dell'art. 6 e modifica il quarto comma dello stesso art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). 2. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi, adibiti ad abitazione principale, costruiti su aree in proprieta', di cui all'art. 13, legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, da parte di cooperative e loro consorzi fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, e' costituita dal 70 per cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente il costo stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale non opera la riduzione della base imponibile. 3. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi, costruiti su aree in diritto di superficie, di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, e' costituita dal 50 per cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente non opera la riduzione della base imponibile. 4. La base imponibile, determinata ai sensi dei commi 2 e 3, e' ridotta delle somme versate dai soci alle cooperative sino alla data del 31 dicembre 1989. 5. L'imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti di beni e servizi effettuati da cooperative a proprieta' indivisa per le prestazioni rese ai soci assegnatari per l'uso dell'immobile e' detraibile ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a decorrere dal 1° gennaio 1990. 6. La disposizione di cui all'art. 10, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi nel senso che l'esenzione dall'IVA si applica anche se il trasporto e' effettuato dal vettore in dipendenza di contratti stipulati con soggetti diversi dal viaggiatore. 7. Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di pubblicazioni estere effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie, nonche' le importazioni dei detti beni effettuate dagli stessi organismi. 8. Le agevolazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto previste dall'art. 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48 e successive modificazioni, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1992. 9. La disposizione prevista dall'art. 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, per le cessioni di supporti integrativi di giornali quotidiani e di periodici, si applica anche alle operazioni effettuate anteriormente al 1° gennaio 1990. Non si da' luogo a rimborsi, ne' e' consentita la variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 10. Ai fini di quanto disposto dall'art. 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la diminuzione a titolo di forfettizzazione della resa deve intendersi applicabile anche sui corrispettivi relativi alle copie consegnate o spedite in abbonamento e si considerano supporti integrativi i nastri, i dischi, le videocassette ed altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, per un prezzo indistinto ed in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, libri e periodici, a condizione che il costo del supporto non sia superiore ai tre quarti del predetto prezzo di vendita al pubblico. 11. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 8. primo comma, numeri 2), 4) e 5), del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, deve intendersi applicabile anche se le opere sono realizzate al di fuori dell'ambito urbano; la medesima aliquota deve intendersi applicabile agli interventi di recupero di cui al n. 6) dell'art. 8 del predetto decreto-legge n. 693 del 1980, effettuati sulle stesse opere. Non si fa luogo a rimborso delle imposte pagate. 12. (sostituisce il quarto comma dell'art. 58, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). 13. Tra i servizi prestati nei porti, aeroporti, autoporti e negli scali ferroviari di confine riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, di cui all'art. 9, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti gia' esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi. in sede diversa dalla precedente; si intendono compresi altresi', purche' resi nell'ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto e quelli di cui al n. 5) dello stesso articolo prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei beni. 13-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli oggetti d'arte, da arredo o di carattere ornamentale fabbricati esclusivamente con prodotti lapidei sono soggetti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'aliquota ordinaria. Non si da' luogo a rimborsi qualora sia stata applicata, nel passato, l'aliquota sopra citata. 13-ter. (abrogato). 13-quater. (abrogato). 13-quinquies. (abrogato).». - L'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998), abrogato dalla presente legge, recava la disciplina dei testi unici. - Il testo dell'art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), come modificata dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «Art. 1 (Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione). - 1. La presente legge dispone, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati nell'allegato A ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato B, entrambi annessi alla presente legge. 2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato A annesso alla presente legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. 3. Le disposizioni di cui all'allegato B annesso alla presente legge sono abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima, limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti ivi indicati. Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi. 4. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) (sostituisce il comma 2, dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59); b) all'art. 20, comma 7, dopo le parole: "Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6" sono inserite le seguenti: "e dalle leggi annuali di semplificazione"; c) all'art. 20-bis, comma 1, lettera a), dopo la parola: "eliminare" sono inserite le seguenti: "o modificare"; d) all'art. 21, comma 13, il secondo periodo e' soppresso; e) nell'allegato 1 sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 3, 4, 5, 9, 20, 27, 37, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 61, 71, 75, 81, 88, 93, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 110 e 112-decies; f) al n. 18 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilita'" sono aggiunte le seguenti: "e altre procedure connesse"; g) (abrogato); h) (abrogato); i) (abrogato); l) (aggiunge il n. 98-bis) all'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59); m) al n. 105 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie", sono aggiunte le seguenti: "e di altri atti di assenso concernenti attivita' edilizie". 5. All'art. 39, comma 22, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le parole: ", per non piu' di un triennio," sono soppresse. 6. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 3, comma 1, al primo periodo sono soppresse le parole: "non immediatamente" e al terzo periodo, le parole: "possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita" sono sostituite dalle seguenti: "sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29"; b) il comma 3 dell'art. 3 e' abrogato; c) all'art. 7, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nelle norme che dispongono la delegificazione della materia ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400"; d) (aggiunge la lettera f-bis al comma 1 dell'art. 7, legge 8 marzo 1999, n. 50); e) (sostituisce l'alinea del comma 2 dell'art. 7, legge 8 marzo 1999, n. 50); f) all'art. 7, comma 2, la lettera g) e' abrogata; g) l'art. 8 e' abrogato; h) all'art. 9, comma 1, le parole: "e di riordino" sono soppresse; i) all'allegato 1 sono soppresse le previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui ai seguenti numeri: 5), 12), 13), 14), 15), 23), 26), 31), 32), 47), 50), 51), 52), 54); l) (sostituisce il n. 30) dell'allegato 1 alla legge 8 marzo 1999, n. 50); m) al n. 43) dell'allegato 1 le parole: "in nome e" sono soppresse; n) all'allegato 2 e' soppresso il n. 5); o) (aggiunge i numeri 7-bis, 7-ter e 7-quater all'allegato 3 alla legge 8 marzo 1999, n. 50). 7. All'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, alla fine del quarto periodo sono soppresse le parole: "tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni". 8. Entro il 31 marzo 2001, il Governo e' delegato, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto disposto dall'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare: a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'art. 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni; b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi dell'art. 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal medesimo decreto.».
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