Gazzetta n. 195 del 23 agosto 2003 (vai al sommario) |
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LEGGE 11 agosto 2003, n. 228 |
Misure contro la tratta di persone. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: ART. 1. (Modifica dell'articolo 600 del codice penale). 1. L'articolo 600 del codice penale e' sostituito dal seguente: "ART. 600. - (Riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu). - Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprieta' ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, e' punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta e' attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorita' o approfittamento di una situazione di inferiorita' fisica o psichica o di una situazione di necessita', o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorita' sulla persona. La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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| ART. 2. (Modifica dell'articolo 601 del codice penale). 1. L'articolo 601 del codice penale e' sostituito dal seguente: "ART. 601. - (Tratta di persone). - Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorita' o approfittamento di una situazione di inferiorita' fisica o psichica o di una situazione di necessita', o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorita', a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, e' punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi". |
| ART. 3. (Modifica dell'articolo 602 del codice penale). 1. L'articolo 602 del codice penale e' sostituito dal seguente: "ART. 602. - (Acquisto e alienazione di schiavi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 e' punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se la persona offesa e' minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi". |
| ART. 4. (Modifica all'articolo 416 del codice penale). 1. Dopo il quinto comma dell'articolo 416 del codice penale e' aggiunto il seguente: "Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma".
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 416 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 416 (Associazione per delinquere). - Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu'. Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.».
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| ART. 5. (Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, societa' e associazioni per delitti contro la personalita' individuale). 1. Dopo l'articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente: "ART. 25-quinquies. - (Delitti contro la personalita' individuale). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3".
Note all'art. 5: - Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001) reca: «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.». - Per completezza di informazione si riporta il testo degli articoli 9 e 16 del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231: «Art. 9 (Sanzioni amministrative). - 1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza. 2. Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita'; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.». «Art. 16 (Sanzioni interdittive applicate in via definitiva). - 1. Puo' essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entita' ed e' gia' stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attivita'. 2. Il giudice puo' applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando e' gia' stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali e' prevista la sua responsabilita' e' sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' e non si applicano le disposizioni previste dall'art. 17.».
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| ART. 6. (Modifiche al codice di procedura penale). 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma 1, lettera b), le parole: ", 600, 601 e 602" sono soppresse; b) all'articolo 51, comma 3-bis, dopo le parole: "di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "416, sesto comma, 600, 601, 602,"; c) all'articolo 407, comma 2, lettera a), nel numero 7-bis), sono inserite dopo le parole: "dagli articoli" la seguente: "600," e dopo la parola: "601," la seguente: "602,".
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo degli articoli 5, 51 e 407 del codice di procedura penale come modificati dalla legge qui pubblicata: «Art. 5 (Competenza della corte di assise). - 1. La corte di assise e' competente: a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'art. 630, primo comma, del codice penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584 del codice penale; c) per ogni delitto doloso se dal fatto e' derivata la morte di una o piu' persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale; d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.». «Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate: a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale; b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione. 2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1, lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia. 3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I. 3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602, 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'art. 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. 3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la Corte di appello puo', per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente. 3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter.». «Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini preliminari). - 1. Salvo quanto previsto all'art. 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non puo' comunque superare diciotto mesi. 2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo; 4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale; 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza; 7-bis) dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'art. 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale; b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese; c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero; d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 371. 3. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.».
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| ART. 7. (Ambito di applicazione delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 19 marzo 1990, n. 55, e del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306). 1. All'articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: "513-bis, 575," sono inserite le seguenti: "600, 601, 602,". 2. All'articolo 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, dopo le parole: "previste dagli articoli", sono inserite le seguenti: "600, 601, 602,". 3. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, le parole: "416-bis," sono sostituite dalle seguenti: "416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602,".
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 7. - Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416-bis, 424, 435, 513-bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter, del codice penale sono aumentate da un terzo alla meta' e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'art. 99 del codice penale se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. In ogni caso si procede d'ufficio ed e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.». - Si riporta riporta il testo dell'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale.), come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 14. - 1. Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione gia' pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonche' quelle contenute negli articoli da 10 a 10-sexies della medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'art. 1 della predetta legge o a quelle previste dall'art. 75, legge 22 dicembre 1975, n. 685, ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (quando l'attivita' delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando. 2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la riabilitazione prevista dall'art. 15, legge 3 agosto 1988, n. 327, puo' essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione. 3. La riabilitazione comporta, altresi', la cessazione dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.». - Si riporta il testo dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimento di contrasto alla criminalita' mafiosa), convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e successive modificazioni, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). - 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonche' dall'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' a chi e' stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all'art. 295, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto legge 14 giugno 1989. n 230 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, ne' le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. 4. Se, nel corso del procedimento, l'autorita' giudiziaria, in applicazione dell'art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette. 4-bis. Si applicano anche ai casi di confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. 4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato. 4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento puo' comunque essere adottato.».
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| ART. 8. (Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172). 1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.172, al comma 1, dopo le parole: "agli articoli" sono inserite le seguenti: "600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602," e dopo le parole: "codice penale" sono aggiunte le seguenti: "e di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75". 2. Nel caso in cui la persona offesa dal reato sia minorenne, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419 (Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive.), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 10 (Disposizioni processuali). - 1. Quando e' necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale e di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, il pubblico ministero puo', con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo dell'indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi di urgenza il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore. 2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1 gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini, e provvedono a trasmettere allo stesso motivato rapporto entro le successive quarantotto ore.». - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quindi nuove norme di riduzione in schiavitu'.): «Art. 14 (Attivita' di contrasto). - 1. Nell'ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale dell'organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalita' organizzata, possono, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale, introdotti dalla presente legge, procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attivita' di intermediazione, nonche' partecipare alle iniziative turistiche di cui all'art. 5 della presente legge. Dell'acquisto e' data immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria che puo', con decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini. 2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all'art. 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorita' giudiziaria, motivata a pena di nullita', le attivita' occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto puo' utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalita' le attivita' di cui al comma 1 anche per via telematica. 3. L'autorita' giudiziaria puo', con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale. Quando e' identificata o identificabile la persona offesa dal reato, il provvedimento e' adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora. 4. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in custodia giudiziale con facolta' d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attivita' di contrasto di cui al presente articolo.».
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| ART. 9. (Disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o di comunicazioni). 1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonche' dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Note all'art. 9: - La sezione I, del capo III, del titolo XII, del libro II, tratta: «Dei delitti contro la personalita' individuale». - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.): «Art. 3. - Le disposizioni contenute negli articoli da 531 a 536 del codice penale sono sostituite dalle seguenti: «E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 500.000 a lire 20.000.000, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 240 del codice penale: 1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprieta' o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprieta', esercizio, direzione o amministrazione di essa; 2) chiunque, avendo la proprieta' o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione; 3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o piu' persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione; 4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione; 5) chiunque induca alla prostituzione una donna di eta maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita'; 6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza; 7) chiunque esplichi un'attivita' in associazioni ed organizzazioni nazionali ed estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni; 8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui. In tutti i casi previsti nel n. 3) del presente articolo alle pene in essi comminate, sara' aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potra' anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio. I delitti previsti dai numeri 4) e 5), se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano.». - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa), convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni: «Art. 13. - 1. In deroga a quanto disposto dall'art. 267 del codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266 dello stesso codice e' data, con decreto motivato, quando l'intercettazione e' necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalita' organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'art. 203 del codice di procedura penale Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalita' organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice penale, l'intercettazione e' consentita anche se non vi e' motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attivita' criminosa. 2. Nei casi di cui al comma 1, la durata delle operazioni non puo' superare i quaranta giorni, ma puo' essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'art. 267 del codice di procedura penale. 3. Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.».
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| ART. 10. (Attivita' sotto copertura).
1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonche' dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438. 2. E' comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.
Note all'art. 10: - Per la sezione I, del capo III, del titolo XII, del libro II, nonche' per il testo dell'art. 3 della citata legge 20 febbraio 1958, n. 75, vedi note all'art. 9. - Si riporta il resto dell'art. 4, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374 (Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale.): "Art. 4 (Attivita' sotto copertura). - 1. Fermo quanto disposto dall'art. 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di Polizia giudiziaria che nel corso di specifiche operazioni di polizia al piu' presto e comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalita' di terrorismo, anche per interposta persona acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego. 2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identita' o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al piu' presto e comunque entro le 48 ore successive all'inizio delle attivita' 3. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. 4. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 sono effettuate dagli ufficiali di Polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attivita' di contrasto al terrorismo e all'eversione e della Guardia di finanza competenti nelle attivita' di contrasto al finanziamento del terrorismo anche internazionale. 5. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 e' disposta, secondo l'appartenenza del personale di Polizia giudiziaria, dal Capo della Polizia o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza per le attribuzioni inerenti ai propri compiti istituzionali, ovvero, per loro delega, rispettivamente dal questore o dal responsabile di livello provinciale dell'organismo di appartenenza, ai quali deve essere data immediata comunicazione dell'esito della operazione. 6. L'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di Polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonche' il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo a cura del medesimo organo nel corso della operazione delle modalita' e dei soggetti che vi abbiano partecipato, nonche' dei rinsultati della stessa. 7. Gli ufficiali di Polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari, ai quali si estende la causa di non punibilita' di cui all'art. 5. Per l'esecuzione delle operazioni puo' essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonche' di documenti di copertura secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con lo stesso decreto sono definite le forme e le modalita' per il coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui al comma 4.". - Per il testo dell'art. 14 della citata legge 3 agosto 1998, n. 269, vedi note all'art. 8.
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| ART. 11. (Disposizioni di ordinamento penitenziario e relative a persone che collaborano con la giustizia). 1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: "di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale" sono aggiunte le seguenti: "e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale". 2. Dopo il comma 8 dell'articolo 16-nonies del citato decreto-legge n. 8 del 1991, e' aggiunto il seguente: "8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nei confronti delle persone condannate per uno dei delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale che abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di collaborazione aventi i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 3".
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia.) come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 9 (Condizioni di applicabilita' delle speciali misure di protezione). - 1. Alle persone che tengono le condotte o che si trovano nelle condizioni previste dai commi 2 e 5 possono essere applicate, secondo le disposizioni del presente Capo, speciali misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumita' provvedendo, ove necessario, anche alla loro assistenza. 2. Le speciali misure di protezione sono applicate quando risulta la inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorita' di pubblica sicurezza o, se si tratta di persone detenute o internate, dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e risulta altresi' che le persone nei cui confronti esse sono proposte versano in grave e attuale pericolo per effetto di talune delle condotte di collaborazione aventi le caratteristiche indicate nel comma 3 e tenute relativamente a delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, e 600-quinquies del codice penale. 3. Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di protezione, assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. La collaborazione e le dichiarazioni predette devono avere carattere di intrinseca attendibilita'. Devono altresi' avere carattere di novita' o di completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attivita' di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristico-eversivo o sugli obiettivi, le finalita' e le modalita' operative di dette organizzazioni. 4. Se le speciali misure di protezione indicate nell'art. 13, comma 4, non risultano adeguate alla gravita' ed attualita' del pericolo, esse possono essere applicate anche mediante la definizione di uno speciale programma di protezione i cui contenuti sono indicati nell'art. 13, comma 5. 5. Le speciali misure di protezione di cui al comma 4 possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonche', in presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone. Il solo rapporto di parentela, affinita' o coniugio, non determina, in difetto di stabile coabitazione, l'applicazione delle misure. 6. Nella determinazione delle situazioni di pericolo si tiene conto, oltre che dello spessore delle condotte di collaborazione o della rilevanza e qualita' delle dichiarazioni rese, anche delle caratteristiche di reazione del gruppo criminale in relazione al quale la collaborazione o le dichiarazioni sono rese, valutate con specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il gruppo e' localmente in grado di valersi.». - Si riporta il testo dell'art. 16-novies del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 16-novies (Benefici penitenziari). - 1. Nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono disposte su proposta ovvero sentiti i procuratori generali presso le corti di appello interessati a norma dell'art. 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia. 2. Nella proposta o nel parere i procuratori generali o il procuratore nazionale antimafia forniscono ogni utile informazione sulle caratteristiche della collaborazione prestata. Su richiesta del tribunale o del magistrato di sorveglianza, allegano alla proposta o al parere copia del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e, se si tratta di persona sottoposta a speciali misure di protezione, il relativo provvedimento di applicazione. 3. La proposta o il parere indicati nel comma 2 contengono inoltre la valutazione della condotta e della pericolosita' sociale del condannato e precisano in specie se questi si e' mai rifiutato di sottoporsi a interrogatorio o a esame o ad altro atto di indagine nel corso dei procedimenti penali in cui ha prestato la sua collaborazione. Precisano inoltre gli altri elementi rilevanti ai fini dell'accertamento del ravvedimento anche con riferimento alla attualita' dei collegamenti con la criminalita' organizzata o eversiva. 4. Acquisiti la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita' organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'art. 176 del codice penale e agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Il provvedimento e' specificamente motivato nei casi in cui le autorita' indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso parere sfavorevole. I provvedimenti che derogano ai limiti di pena possono essere adottati soltanto se, entro il termine prescritto dall'art. 16-quater e' stato redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo art. 16-quater e, salvo che non si tratti di permesso premio, soltanto dopo la espiazione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di condannato all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni di pena. 5. Se la collaborazione prestata dopo la condanna riguarda fatti diversi da quelli per i quali e' intervenuta la condanna stessa, i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi in deroga alle disposizioni vigenti solo dopo l'emissione della sentenza di primo grado concernente i fatti oggetto della collaborazione che ne confermi i requisiti di cui all'art. 9, comma 3. 6. Le modalita' di attuazione dei provvedimenti indicati nel comma 4 sono stabilite sentiti gli organi che provvedono alla tutela o alla protezione dei soggetti interessati e possono essere tali organi a provvedere alle notifiche, alle comunicazioni e alla esecuzione delle disposizioni del tribunale o del magistrato di sorveglianza. 7. La modifica o la revoca dei provvedimenti e' disposta d'ufficio ovvero su proposta o parere delle autorita' indicate nel comma 2. Nei casi di urgenza, il magistrato di sorveglianza puo' disporre con decreto motivato la sospensione cautelativa dei provvedimenti. La sospensione cessa di avere efficacia se, trattandosi di provvedimento di competenza del tribunale di sorveglianza, questo non interviene entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti. Ai fini della modifica, della revoca o della sospensione cautelativa dei provvedimenti assumono specifico rilievo quelle condotte tenute dal soggetto interessato che, a norma degli articoli 13-quater e 16-septies, possono comportare la modifica o la revoca delle speciali misure di protezione ovvero la revisione delle sentenze che hanno concesso taluna delle attenuanti in materia di collaborazione. 8. Quando i provvedimenti di liberazione condizionale, di assegnazione al lavoro all'esterno, di concessione dei permessi premio e di ammissione a taluna delle misure alternative alla detenzione previste dal titolo I, capo VI, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono adottati nei confronti di persona sottoposta a speciali misure di protezione, la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui la persona medesima ha eletto il domicilio a norma dell'art. 12, comma 3-bis, del presente decreto . 8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nei confronti delle persone condannate per uno dei delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale che abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di collaborazione aventi i requisiti previsti dall'art. 9, comma 3.».
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| ART. 12. (Fondo per le misure anti-tratta). 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le misure anti-tratta. 2. Il Fondo e' destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonche' delle altre finalita' di protezione sociale previste dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnate le somme stanziate dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' i proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600, 601 e 602 del codice penale e i proventi della confisca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter del medesimo articolo. 4. All'articolo 80, comma 17, lettera m), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione delle somme stanziate dall'articolo 18". 5. Il comma 2 dell'articolo 58 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' abrogato.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero): «Art. 18 (Soggiorno per motivi di protezione sociale). (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16). - 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumita', per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorita', rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale. 2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalita' di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al sindaco. 3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacita' di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonche' la disponibilita' di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti. 4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso e' revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonche' l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di eta'. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso puo' essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo e' a tempo indeterminato, con le modalita' stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo' essere altresi' convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. 6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo' essere altresi' rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore eta', e gia' dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale. 7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.». - Per il testo degli articoli 416, 600, 6001 e 6002 del codice penale, vedi rispettivamente note all'art. 4 e gli articoli 1, 2 e 3 della legge qui pubblicata. - Per il testo dell'art. 12-sexies del citato decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, vedi note all'art. 7. - Si riporta il testo del comma 17, dell'art. 80, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001.): come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 80 (Disposizioni in materia di politiche sociali). - 1.-16. (Omissis). 17. Con effetto dal 1° gennaio 2001 il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle seguenti disposizioni legislative, e successive modificazioni: a) testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; b) legge 19 luglio 1991, n. 216; c) legge 11 agosto 1991, n. 266; d) legge 5 febbraio 1992, n. 104; e) decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465; f) legge 28 agosto 1997. n. 284; g) legge 28 agosto 1997, n. 285; h) legge 23 dicembre 1997, n. 451; i) art. 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; l) legge 21 maggio 1998, n. 162; m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad esclusione delle somme stanziate dall'art. 18; n) legge 3 agosto 1998, n. 269; o) legge 15 dicembre 1998, n. 438; p) articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; q) legge 31 dicembre 1998, n. 476; r) legge 18 febbraio 1999, n. 45; r-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 28; r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 13. 18.-25. (Omissis)». - Si riporta il testo dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.), come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 58 (Fondo nazionale per le politiche migratorie). - 1. Il Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri interessati secondo quanto disposto dall'art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ripartisce i finanziamenti relativi al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'art. 45 del testo unico, in base alle seguenti quote percentuali: a) una quota pari all'80% dei finanziamenti dell'intero Fondo e' destinata ad interventi annuali e pluriennali attivati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' dagli enti locali, per straordinarie esigenze di integrazione sociale determinate dall'afflusso di immigrati; b) una quota pari al 20% dei finanziamenti e' destinata ad interventi di carattere statale comprese le spese relative agli interventi previsti dagli articoli 20 e 46 del testo unico. 2. (Abrogato). 3. Le regioni possono impiegare una quota delle risorse loro attribuite ai sensi del comma 1, lettera a), per la realizzazione di programmi interregionali di formazione e di scambio di esperienze in materia di servizi per l'integrazione degli immigrati. 4. Le risorse attribuite alle regioni ai sensi del comma 1, lettera a), costituiscono quote di cofinanziamento dei programmi regionali relativi ad interventi nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. A tal fine le regioni partecipano con risorse a carico dei propri bilanci per una quota non inferiore al 20% del totale di ciascun programma. Le risorse attribuite alle regioni possono altresi' essere utilizzate come quota nazionale di cofinanziamento per l'accesso ai fondi comunitari. 5. Il decreto di ripartizione di cui al comma 1 tiene conto, sulla base dei dati rilevati dall'ISTAT e dal Ministero dell'interno: a) della presenza degli immigrati sul territorio; b) della composizione demografica della popolazione immigrata e del rapporto tra immigrati e popolazione locale; c) delle situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e della condizione socioeconomica delle aree di riferimento. 6. Per la realizzazione della base informativa statistica necessaria alla predisposizione del decreto di cui al comma 1, il Ministero dell'interno trasmette all'ISTAT, secondo modalita' concordate e nel rispetto della lege 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, le informazioni di interesse statistico sui cittadini stranieri, contenute nei propri archivi automatizzati, incluse quelle relative ai minorenni registrati sul permesso di soggiorno o carta di soggiorno dei genitori. 7. Il decreto di cui al comma 1 tiene altresi' conto delle priorita' di intervento e delle linee guida indicate nel documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri predisposto ogni tre anni ai sensi dell'art. 3, comma 1, del testo unico. 8. I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle regioni sono finalizzati allo svolgimento di attivita' volte a: a) favorire il riconoscimento e l'esercizio, in condizione di parita' con i cittadini italiani, dei diritti fondamentali delle persone immigrate; b) promuovere l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso al lavoro, all'abitazione, ai servizi sociali, alle istituzioni scolastiche; c) prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o religiosa; d) tutelare l'identita' culturale, religiosa e linguistica degli stranieri; e) consentire un positivo reinserimento nel Paese d'origine. 9. Il Ministro per la solidarieta' sociale predispone, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, un apposito modello uniforme per la comunicazione dei dati statistici e socio-economici e degli altri parametri necessari ai fini della redazione dei programmi regionali e statali, che devono essere trasmessi al Dipartimento per gli affari sociali ai sensi dell'art. 59, comma 1, e dell'art. 60, comma 2, e per la presentazione della relazione annuale ai sensi dell'art. 59, comma 5, e dell'art. 60, comma 4.».
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| ART. 13. (Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale). 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, e' istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma e' definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunita' di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia. 2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 16-bis del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni: «Art. 16-bis (Applicazione delle speciali misure di protezione ai testimoni di giustizia). - 1. Le speciali misure di protezione di cui agli articoli 9 e 13, comma 5, se ne ricorrono i presupposti, si applicano a coloro che assumono rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai quali rendono le dichiarazioni esclusivamente la qualita' di persona offesa dal reato, ovvero di persona informata sui fatti o di testimone, purche' nei loro confronti non sia stata disposta una misura di prevenzione, ovvero non sia in corso un procedimento di applicazione della stessa, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575. Tali soggetti sono, ai fini del presente decreto, denominati "testimoni di giustizia". 2. Le dichiarazioni rese dai testimoni di giustizia possono anche non avere le caratteristiche di cui all'art. 9, comma 3, salvo avere carattere di attendibilita', e riferirsi a delitti diversi da quelli indicati nel comma 2 dello stesso articolo. 3. Le speciali misure di protezione si applicano, se ritenute necessarie, a coloro che coabitano o convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 1, nonche', ricorrendone le condizioni, a chi risulti esposto a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni trattenute con le medesime persone.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e)». - Per il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vedi note all'art. 12.
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| ART. 14. (Misure per la prevenzione). 1. Al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione di prevenzione nei confronti dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu' e dei reati legati al traffico di persone, il Ministro degli affari esteri definisce le politiche di cooperazione nei confronti dei Paesi interessati dai predetti reati tenendo conto della collaborazione da essi prestata e dell'attenzione riservata dai medesimi alle problematiche della tutela dei diritti umani e provvede ad organizzare, d'intesa con il Ministro per le pari opportunita', incontri internazionali e campagne di informazione anche all'interno dei Paesi di prevalente provenienza delle vittime del traffico di persone. In vista della medesima finalita' i Ministri dell'interno, per le pari opportunita', della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali provvedono ad organizzare, ove necessario, corsi di addestramento del personale, nonche' ogni altra utile iniziativa. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. |
| ART. 15. (Norme di coordinamento). 1. All'articolo 600-sexies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "600-quinquies" sono inserite le seguenti: ", nonche' dagli articoli 600, 601 e 602,". 2. All'articolo 600-sexies, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: ", nonche' dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto e' commesso in danno di minore,". 3. All'articolo 600-sexies, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: ", nonche' dagli articoli 600, 601 e 602,". 4. All'articolo 600-sexies del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti". 5. L'articolo 600-septies del codice penale e' sostituito dal seguente: "ART. 600-septies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione e' sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non e' possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso e' disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita' risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonche' la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive". 6. Al primo comma dell'articolo 609-decies del codice penale, dopo le parole: "dagli articoli" e' inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,". 7. All'articolo 392 del codice di procedura penale, al comma 1-bis, dopo le parole: "agli articoli" e' inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,". 8. All'articolo 398 del codice di procedura penale, al comma 5-bis, dopo le parole: "dagli articoli" e' inserita la seguente "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,". 9. All'articolo 472 del codice di procedura penale, al comma 3-bis, dopo le parole: "dagli articoli" e' inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,". 10. All'articolo 498 del codice di procedura penale, al comma 4-ter, dopo le parole: "agli articoli" e' inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,".
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 600-sexies del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: Art. 600-sexies (Circostanze aggravanti ed attenuanti). - Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, nonche' degli articoli 600, 601 e 602, la pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso in danno di minore degli anni quattordici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma e 600-ter nonche' dagli articoli 600, 601, e 6022, se il fatto e' commesso in danno di minore, la pena e' aumentata dalla meta' ai due terzi se il fatto e' commesso da un adolescente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e' stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se e' commesso in danno di minore in stato in infermita' o minoranza psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena e' aumentata se il fatto e' commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter, nonche' dagli articoli 600, 6001 e 602, la pena e' ridotta da un terzo alla meta' per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e liberta'. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'art. 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.». - Si riporta il testo dell'art. 98 del codice penale: «Art. 98 (Minore degli anni diciotto). - E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacita' d'intendere e di volere; ma la pena e' diminuita. Quando la pena detentiva inflitta e' inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena piu' grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della patria potesta' o dell'autorita' maritale.». - Si riportano, per completezza di informazione, l'art. 444 del codice di procedura penale e l'art. 240 del codice penale: «Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino ad un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3. 3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.». «Art. 240 (Confisca). - Nel caso di condanna, il giudice puo' ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che sono il prodotto o il profitto. E' sempre ordinata la confisca: 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non e' stata pronunciata condanna. Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.». - Si riporta il testo dell'art. 609-decies del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 609-decies (Comunicazione del tribunale per i minorenni). - Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 6009-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'art. 609-quater, il procuratore della Repubblica ne da' notizia al tribunale dei minorenni. Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne e' assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minore e ammesse dall'autorita' giudiziaria che procede. In ogni caso al minorenne e' assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresi' l'autorita' giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.». - Si riporta il testo degli articoli 392, 398, 472 e 498 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 392 (Casi). - 1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio: a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi e' fondato motivo di ritenere che la stessa non potra' essere esaminata nel dibattimento per infermita' o altro grave impedimento; b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi e' fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilita' affinche' non deponga o deponga il falso; c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilita' di altri; d) all'esame delle persone indicate nell'art. 210; e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b); f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato e' soggetto a modificazione non evitabile; g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento. 1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. 2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresi' chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni.». «Art. 398 (Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio). - 1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 396 comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilita' o di rigetto e' immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate. 2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce: a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni; b) le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni; c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data dell'udienza non puo' intercorrere un termine superiore a dieci giorni. 3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni gia' rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l'avviso e' comunicato al pubblico ministero 3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'art. 393, comma 2-bis. 4. Se si deve procedere a piu' incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo. 5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non puo' essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo puo' delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta. 5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalita' particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza puo' svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio e' anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione e' disposta solo se richiesta dalle parti.». «Art. 472 (Casi in cui si procede a porte chiuse). - 1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicita' puo' nuocere al buon costume ovvero, se vi e' richiesta dell'autorita' competente, quando la pubblicita' puo' comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato. 2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato e' assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio. 3. Il giudice dispone altresi' che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicita' puo' nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando e' necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati. 3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa puo' chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa e' minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualita' della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto. 4. Il giudice puo' disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni.». «Art. 498 (Esame diretto e controesame dei testimoni). - 1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone. 2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'art. 496. 3. Chi ha chiesto l'esame puo' proporre nuove domande. 4. L'esame testimoniale del minorenne e' condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente puo' avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenita' del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza puo' essere revocata nel corso dell'esame. 4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalita' di cui all'art. 398, comma 5-bis. 4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.».
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| ART. 16. (Disposizioni transitorie). 1. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 6 si applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 6, ai soli effetti della determinazione degli uffici cui spettano le funzioni di pubblico ministero o di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari ovvero di giudice dell'udienza preliminare, non si applica ai procedimenti nei quali la notizia di reato e' stata iscritta nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 7 non si applicano ai procedimenti di prevenzione gia' pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a La Maddalena, addi' 11 agosto 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita' Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
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LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 1255): Presentato dall'on. Finocchiaro il 9 luglio 2001. Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 23 luglio 2001 con pareri delle commissioni I, V, XII. Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 26 luglio 2001; il 13 settembre 2001; il 10, 16, 17, 26 ottobre 2001; il 13, 14, 15 novembre 2001. Esaminato in aula il 19 novembre 2001 ed approvato il 21 novembre 2001. Senato della Repubblica (atto n. 885): Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 5 dicembre 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e della commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani. Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 7, 12, 21, 26, 27 febbraio 2002; il 12 marzo 2002; il 15, il 29, 30 maggio 2002; il 4, 5 giugno 2002. Esaminato in aula ed approvato, con modificazioni, il 26 febbraio 2003. Camera dei deputati (atto n. 1255-B): Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 5 marzo 2003 con pareri delle commissioni I, III, V, XI, XII. Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 3, 9 aprile 2003; il 12, 17, 19 giugno 2003. Esaminato in aula il 23 giugno 2003 ed approvato, con modificazioni, il 3 luglio 2003 in un Testo unificato con atto n. 1584 (disegno di legge d'iniziativa governativa). Senato della Repubblica (atto n. 885-B): Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 9 luglio 2003 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 10, 16 luglio 2003 ed approvato, con modificazioni, il 24 luglio 2003. Camera dei deputati (atto n. 1255 - 1584-D): Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 28 luglio 2003 con pareri delle commissioni I, V, XII. Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 29 luglio 2003. Nuovamente assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 30 luglio 2003 con pareri delle commissioni, I, V, XII. Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, ed approvato il 30 luglio 2003.
Nota all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 335 del codice di procedura penale: «Art. 335 (Registro delle notizie di reato). - 1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonche', contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso e' attribuito. 2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni. 3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato e' attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta. 3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attivita' di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, puo' disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.».
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