Gazzetta n. 185 del 11 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 agosto 2003
Determinazione, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, della entita' massima della misura dei contributi, di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, utilizzabili, per l'anno 2003, dalle imprese che hanno effettuato, entro il 31 dicembre 2002, nuovi investimenti nelle aree svantaggiate.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per le politiche fiscali

Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, concernente l'attribuzione di un contributo nella forma del credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti nelle aree svantaggiate;
Visti, in particolare, i commi da 1-bis ad 1-septies del citato art. 8, introdotti dall'art. 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che disciplinano la procedura per il riconoscimento del beneficio mediante la presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate;
Visto l'art. 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale stabilisce che:
i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo stesso a decorrere dal 1° gennaio 2003, data di entrata in vigore della medesima legge n. 289 del 2002, e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003, in misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di euro per gli anni successivi, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta non utilizzati, risultante dalla analisi di apposite comunicazioni da inviare all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, e contenenti i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti le tipologie degli investimenti, gli identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione degli investimenti, le modalita' di regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti, l'ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare, nonche' ogni altro dato utile al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in materia, di favorire la prevenzione di comportamenti elusivi e di acquisire all'amministrazione i dati necessari per monitorare e pianificare i flussi di spesa;
l'entita' massima della misura del rapporto su indicato e' determinata con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il termine stabilito per la ripresa della utilizzazione dei contributi;
Visto il comma 7 del medesimo art. 62 della legge n. 289 del 2002, con il quale, in particolare, e' stato abrogato l'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253, e sono stati fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base della predetta disposizione con la quale si prevedeva, tra l'altro, che i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo di cui all'art. 8 della citata legge n. 388 del 2000 anteriormente alla data dell'8 luglio 2002, sospendevano gli ulteriori utilizzi del citato contributo a decorrere dal 13 novembre 2002, data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 253 del 2002;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 24 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2003, con il quale, ai sensi del predetto art. 62, comma 1, lettera a), sono stati stabiliti i dati relativi agli investimenti agevolati ed e' stato approvato il relativo modello di comunicazione;
Vista la nota del direttore del Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate n. 5043/2003 del 28 marzo 2003, con la quale e' stato comunicato che, dalla elaborazione dei dati contenuti nelle predette comunicazioni, l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta relativi ad investimenti realizzati alla data del 31 dicembre 2002 e' pari a 2.513.239.840,00 euro e che l'ammontare dei crediti d'imposta relativi agli investimenti avviati e non realizzati alla predetta data e' pari a 1.845.061.891,00 euro;
Vista la successiva nota del direttore del Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate n. 5494/2003 del 2 aprile 2003, con la quale ad integrazione di quanto rappresentato con la nota del 28 marzo sopra citata, e' stato precisato che gli ammontari ivi indicati sono stati desunti dalle comunicazioni telematiche trasmesse dai contribuenti fermo restando il potere dell'Agenzia delle entrate in ordine al controllo della effettiva sussistenza dei presupposti per la spettanza dei contributi citati;
Visto il proprio decreto 2 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2003, con il quale e' stata determinata l'entita' massima utilizzabile, per l'anno 2003 e per quelli successivi, dei contributi di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000;
Vista la nota del direttore del Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate n. 2003/13398 del 18 luglio 2003, con la quale sono stati comunicati i dati dei crediti d'imposta conseguenti ai contributi di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni, maturati e non ancora utilizzati;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 23 del 25 luglio 2003, registrata alla Corte dei conti il 1° agosto 2003, registro n. 5, foglio n. 244, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con la quale sono state apportate modifiche al riparto delle risorse assegnate al Fondo per le aree sottoutilizzate costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2003-2005 e, in particolare, sono state destinate risorse aggiuntive per l'erogazione dei contributi in forma di credito d'imposta per i soggetti di cui all'art. 62, comma 1, lettera a), della 27 dicembre 2002, n. 289, che hanno realizzato investimenti sino alla data del 31 dicembre 2002;
Ritenuto che occorre, pertanto, rideterminare, in base al citato art. 62, comma 1, lettera a), della suddetta legge n. 289 del 2002, l'entita' massima della misura dei contributi utilizzabili nell'anno 2003;
Decreta:
Art. 1.
1. La misura massima per la ripresa dell'utilizzazione da parte dei soggetti di cui all'art. 62, comma 1, lettera a), della 27 dicembre 2002, n. 289, dei crediti d'imposta previsti dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000,n. 388, come modificato dall'art. 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, relativi agli investimenti realizzati sino alla data del 31 dicembre 2002, e' elevata, per l'anno 2003, dal 10 per cento al 49 per cento.
2. Per gli investimenti realizzati successivamente alla data del 31 dicembre 2002 dai soggetti di cui al comma 1, resta applicabile quanto previsto dal decreto 2 aprile 2003 di cui alle premesse.
3. Resta fermo, comunque, il potere dell'Agenzia delle entrate in ordine al controllo della effettiva sussistenza dei presupposti per la spettanza del contributo citato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2003
Il capo del Dipartimento: Manzitti
 
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