Gazzetta n. 185 del 11 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 luglio 2003
Conservazione delle giocate dei concorsi pronostici.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, concernente le norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 498, sulla disciplina delle attivita' di gioco;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con la legge 8 agosto 2002, n. 178, recante disposizioni volte ad assicurare la gestione unitaria, nonche' ad eliminare sovrapposizioni di competenze, a razionalizzare i sistemi informatici esistenti e ad ottimizzare il gettito erariale, in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il disciplinare di concessione del 6 novembre 2002 stipulato tra il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che regola il passaggio di competenza in materia di concorsi pronostici e scommesse sportive;
Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi il quale ha, tra l'altro, esteso alle agenzie di scommesse la possibilita' di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonche' altri, eventuali, giochi;
Decreta:
Art. 1.
Conservazione delle ricevute delle giocate annullate
1. Le ricevute delle giocate annullate dei concorsi pronostici su base sportiva, di cui all'art. 4, comma 4, del regolamento dei concorsi pronostici su base sportiva, distinte per tipologia e numero di concorso, sono conservate, a cura e sotto la diretta responsabilita' del concessionario che provvede al loro ritiro presso i punti della propria rete di vendita, per un periodo di 5 anni a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di comunicazione ufficiale degli esiti del concorso.
2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dispone controlli mirati presso i concessionari, relativi alle ricevute delle giocate annullate ed alle modalita' di conservazione delle stesse.
 
Art. 2.
Conservazione delle ricevute delle giocate vincenti
1. Le ricevute delle giocate vincenti e pagate dei concorsi pronostici su base sportiva, di cui all'art. 12, comma 2 del regolamento dei concorsi pronostici su base sportiva, distinte per tipologia e numero di concorso, sono conservate, a cura e sotto la diretta responsabilita' dei concessionari che provvedono al ritiro presso i punti della propria rete di vendita, per un periodo di 5 anni a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di comunicazione ufficiale degli esiti del concorso.
2. Ferma restando la diretta responsabilita' dei concessionari, le ricevute delle giocate vincenti premi per importi complessivi fino a 3.000,00 (tremila/00) euro, di cui all'art. 13 del regolamento dei concorsi pronostici su base sportiva, possono essere conservate presso il punto vendita che ha effettuato il pagamento su specifica autorizzazione del concessionario.
3. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, procede a verifiche mirate sulla conservazione delle ricevute vincenti e pagate dei concorsi pronostici su base sportiva presso i concessionari, sia per le ricevute di gioco vincenti dagli stessi direttamente conservate, sia per quelle conservate dai punti di vendita autorizzati.
4. In deroga a quanto stabilito al comma 2, le ricevute vincenti e pagate relative ai premi precedenti di partecipazione e ai premi successivi di partecipazione sono conservate esclusivamente presso i concessionari.
5. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dispone controlli mirati presso i concessionari, relativi alle ricevute delle giocate vincenti ed alle modalita' di conservazione delle stesse.
 
Art. 3.
Penali
1. Qualora l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riscontri una discordanza tra le ricevute relative a giocate vincenti o annullate in possesso diretto dei concessionari o di un punto della loro rete di vendita e quanto comunicato dal totalizzatore nazionale, l'Amministrazione puo', dopo aver sentito in contraddittorio il concessionario interessato, imporre sanzioni fino a 50.000,00 (cinquantamila/00) euro per ogni caso accertato di mancata o scorretta custodia delle ricevute relative a giocate vincenti o annullate.
2. Qualora l'importo delle ricevute di gioco vincenti, oggetto di contraddittorio tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i concessionari, riguardino premi di importo superiore a 50.000,00 (cinquantamila/00) euro, l'Amministrazione puo' imporre al concessionario interessato penali i cui importi possono raggiungere quello dei premi pagati.
3. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' dichiarare decaduto il concessionario che incorre, nel corso della durata della concessione, in infrazioni per mancata o scorretta custodia delle ricevute relative a giocate vincenti o annullate.
Roma, 9 luglio 2003
Il direttore generale: Tino
 
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