Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 31 luglio 2003
Modalita' di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, concernente «Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 7, della legge 30 maggio 2003, n. 119, in base al quale entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, cosi' come modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono definite le modalita' di attuazione;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 24 luglio 2003;
Acquisito il parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari;

A d o t t a

il seguente decreto:

Art. 1.

Sistema informativo agricolo nazionale

1. Per l'attuazione dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 (legge n. 119/2003), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) rende disponibili i servizi relativi alla gestione del regime del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), determinando le modalita' di accesso telematico.
2. Le regioni e province autonome (regioni) si avvalgono del SIAN per tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto; a tal fine possono consultare i dati relativi a tutti gli acquirenti e a tutti i produttori in esso registrati. Possono, inoltre, avvalersi dei servizi del SIAN per le operazioni di stampa e spedizione delle comunicazioni di cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto.
3. I dati comunicati dalle regioni tramite il SIAN fanno fede ad ogni effetto per gli adempimenti previsti dal presente decreto a carico degli acquirenti riconosciuti, i quali a tal fine si avvalgono del SIAN e possono consultare i dati relativi ai propri conferenti.
4. Le associazioni o organizzazioni di acquirenti che intendono avvalersi del SIAN devono presentare all'AGEA un'apposita richiesta, comunicando codice fiscale, denominazione, sede e rappresentante legale.
5. Le ditte acquirenti devono comunicare alla regione che li ha riconosciuti l'adesione ed il recesso da una associazione o organizzazione di acquirenti.
6. Le associazioni o organizzazioni di acquirenti registrate nel SIAN possono consultare i dati relativi agli acquirenti loro associati che hanno comunicato la propria adesione.
7. Le regioni registrano nel SIAN le organizzazioni di produttori da loro riconosciute.
8. I produttori devono comunicare alla regione, come definita all'art. 2, comma 1, del presente decreto, l'adesione ad una organizzazione. In assenza di tale comunicazione il produttore, ai fini dell'applicazione della legge n. 119/2003, viene considerato non associato; le adesioni, gia' comunicate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, devono essere ripetute.
9. Le organizzazioni di produttori riconosciute e registrate nel SIAN possono consultare i dati relativi ai produttori che hanno comunicato la propria adesione.
10. Le regioni verificano la decorrenza delle adesioni e dei recessi loro comunicati ai sensi del presente articolo e le registrano nel SIAN.
11. I centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) possono consultare attraverso il SIAN i dati settoriali relativi ai soggetti per i quali hanno ricevuto il mandato; i dati informatizzati del fascicolo aziendale da loro detenuto, che siano rilevanti per la gestione del settore, sono resi accessibili ai competenti uffici regionali.
 
Art. 2.

Classificazione delle aziende

1. La regione o provincia autonoma competente per l'esecuzione degli adempimenti del regime del prelievo supplementare relativi ad una azienda produttrice di latte e' quella dove risulta ubicato il centro aziendale dell'azienda stessa. Il centro aziendale e' identificato attraverso la particella catastale su cui e' ubicata la stalla e il codice aziendale assegnato dalla Azienda sanitaria locale (ASL) competente tenendo conto anche delle specificita' del catasto ex austro-ungarico, nelle zone in cui esso e' ancora vigente.
2. Ogni azienda di produzione viene identificata, conformemente a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, attraverso il codice unico delle aziende agricole (CUAA) e ogni sua unita' tecnico-economica attraverso il comune di ubicazione; pertanto sono considerate unitariamente unita' produttive con medesimo conduttore e ubicate nello stesso comune.
3. Un'azienda produttrice di latte e' classificata ricadente:
a) in zona di montagna, se il suo centro aziendale principale di produzione ed almeno il 50% della superficie agricola utilizzata complessiva sono ubicati in una zona classificata ai sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, nonche' ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999;
b) in zona svantaggiata, se il suo centro aziendale principale di produzione e almeno il 50% della superficie agricola utilizzata complessiva sono ubicati nelle zone classificate ai sensi dell'art. 3, paragrafi 3 o 4 della medesima direttiva;
c) in zona di pianura negli altri casi.
4. Le regioni provvedono a tenere aggiornata la classificazione aziendale.
 
Art. 3.

Determinazione della quota

1. Il quantitativo individuale di riferimento e' costituito da un'unica quota per le consegne e da un'unica quota per le vendite dirette quale risulta, per il primo periodo di applicazione, dalle comunicazioni individuali relative al periodo di produzione lattiera 2003/2004.
2. Il registro pubblico delle quote, istituito dall'art. 2, comma 2, della legge n. 119/2003 e' tenuto informaticamente dall'AGEA all'interno del SIAN, ed e' consultabile integralmente da chi ne ha interesse.
3. Entro il trentesimo giorno precedente l'inizio di ciascun periodo di commercializzazione le regioni iscrivono nel registro di cui al comma 2 i quantitativi di riferimento individuali aggiornati.
4. Anteriormente all'inizio di ciascun periodo di commercializzazione le regioni, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviano a ciascun produttore un certificato in due copie, una delle quali recante l'indicazione «copia per l'acquirente», contenente:
a) gli estremi identificativi dell'azienda;
b) la classificazione di cui all'art. 2, comma 3 del presente decreto;
c) i quantitativi individuali di riferimento di inizio periodo e il tenore di materia grassa di riferimento;
d) il dettaglio delle variazioni della quota che determinano il quantitativo di riferimento.
5. La previsione di cui all'art. 2, comma 2-ter, della legge n. 119/2003 si applica in tutti i casi di nuova assegnazione o acquisizione di quantitativi di riferimento da parte di produttori che conducono un'azienda agricola presa in affitto o comodato e non ai quantitativi che sono stati trasferiti insieme all'azienda stessa da parte del cessionario.
6. Al termine del contratto di affitto o comodato, o negli altri casi approvati dalle regioni, il produttore puo' trasferire il proprio quantitativo di riferimento individuale in una nuova azienda, purche' ubicata nella stessa zona di classificazione di quella precedentemente condotta.
7. Sono esclusi dalle assegnazioni di quota di cui all'art. 3 della legge n. 119/2003, i produttori che a partire dal periodo 1995/1996 abbiano venduto, ovvero affittato per un periodo superiore a due campagne lattiere, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento di cui erano titolari, separatamente dall'azienda. Non sono compresi nei trasferimenti di cui al presente comma gli affitti di sola quota in corso di periodo di cui all'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/92, cosi' come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/99.
 
Art. 4.

Decadenza delle quote

1. Qualora nel corso dell'ultimo periodo di dodici mesi, il produttore non utilizzi il proprio quantitativo individuale di riferimento, separatamente per le consegne e le vendite dirette, per almeno il 70 per cento, senza aver ottenuto il riconoscimento di una causa di forza maggiore, decade dalla titolarita' della quota non utilizzata.
2. Nel caso delle consegne per la verifica di utilizzo si adotta il quantitativo rettificato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001.
3. Ai fini della verifica di utilizzo si tiene conto del quantitativo individuale di riferimento di fine periodo, senza considerare gli affitti di quota di cui all'art. 19.
4. Entro il successivo 30 giugno, con il supporto delle procedure del SIAN, le regioni comunicano ai produttori interessati la decadenza della titolarita' del quantitativo di riferimento non utilizzato. Entro e non oltre il successivo 15 settembre le regioni procedono al consolidamento dei dati sulle quote non utilizzate.
5. Nel caso di aziende condotte a tempo determinato la decadenza della quota e' efficace anche in capo al proprietario dell'azienda.
6. Entro il 30 settembre l'AGEA provvede alla riattribuzione dei quantitativi alle regioni secondo il disposto dell'art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 119/2003. I quantitativi revocati ad aziende ubicate nelle zone montane o svantaggiate sono riattribuiti alle regioni cui afferivano per essere riassegnati esclusivamente ad aziende ubicate in zone montane o svantaggiate; i quantitativi revocati ad aziende ubicate in zone non svantaggiate delle regioni insulari sono riattribuiti alle regioni cui afferivano per essere riassegnati ad aziende comunque ubicate nel territorio delle regioni medesime.
7. Le cause di forza maggiore di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 119/2003, sono le seguenti:
a) esproprio di parte consistente della superficie agricola utilizzata per la produzione dell'azienda;
b) decesso del produttore;
c) furto o perdita accidentale di parte consistente del patrimonio bovino da latte;
d) calamita' naturale grave che colpisce parte consistente della superficie agricola utilizzata;
e) distruzione dei fabbricati destinati all'allevamento della mandria lattiera;
f) epizoozie e altre cause sanitarie, certificate dall'autorita' sanitaria competente o da veterinari riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 22 maggio 1999, che compromettano la produzione lattiera.
8. Le cause di forza maggiore devono essere comunicate dall'interessato, corredate della documentazione probante, alla competente regione perentoriamente entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, a pena di irricevibilita'.
9. La regione verifica la sussistenza delle cause di forza maggiore comunicate, determina il periodo di riferimento per il quale risulta colpita la capacita' produttiva dell'azienda, che deve essere interessato dall'evento per un arco temporale significativo. L'esito del procedimento deve essere comunicato all'interessato e iscritto nel registro delle quote di cui all'art. 2, comma 2, attraverso il SIAN entro e non oltre il termine del periodo di commercializzazione cui si riferisce.
10. La persistenza della causa di forza maggiore puo' essere riconosciuta, su richiesta documentata dell'interessato, da presentarsi entro e non oltre il 31 dicembre del periodo successivo a quello di cui al comma 8, per un secondo periodo di commercializzazione.
11. Non sono assoggettati alla decadenza di cui al presente articolo, per il periodo di realizzazione di un piano di sviluppo approvato dalla competente regione o provincia autonoma, i quantitativi acquisiti in attuazione del piano stesso, a condizione che la regione o provincia autonoma abbia iscritto tale piano nel registro di cui all'art. 3, comma 2, entro e non oltre il termine del primo periodo di commercializzazione cui si riferisce ed a condizione che gli stessi quantitativi non siano oggetto di vendita o di affitto, disgiuntamente dall'azienda, nel periodo di vigenza del piano di sviluppo regionale.
12. In applicazione dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 3950/92, cosi' come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/99, il termine ultimo perche' un produttore comunichi alla regione o provincia autonoma competente per territorio l'avvenuta ripresa della produzione e' fissato al 31 agosto successivo al periodo di mancata commercializzazione.
 
Art. 5.

Riconoscimento degli acquirenti

1. Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 13 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, ogni acquirente e' tenuto a presentare, almeno centoventi giorni prima della data in cui intende avviare l'attivita' di raccolta dai produttori, apposita richiesta alla regione nella quale e' ubicata la propria sede legale con le modalita' dalle stesse determinate.
2. Le regioni, procedono al riconoscimento, valido per tutto il territorio nazionale, dopo aver verificato:
a) il rispetto di tutti i requisiti indicati nell'art. 13 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, con l'indicazione del luogo, all'interno del territorio della regione o provincia autonoma, dove sono rese disponibili le scritture contabili;
b) la dotazione da parte dell'acquirente di apparecchiature idonee al collegamento telematico con il SIAN, o in alternativa l'adesione ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati SIAN forniti da:
centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, cosi' come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;
organizzazioni e associazioni degli acquirenti di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 119/2003;
c) la dotazione da parte del legale rappresentante dell'acquirente di un dispositivo di firma digitale rilasciato da un ente certificatore riconosciuto;
d) l'impegno da parte dell'acquirente a comunicare prontamente ogni variazione relativa al proprio rappresentante legale e alle proprie sedi;
e) ogni altro requisito dalle stesse previsto, atto a garantire la riscossione del prelievo supplementare.
3. Le regioni revocano il riconoscimento agli acquirenti gia' riconosciuti nel caso vengano meno i requisiti di cui al comma 2, o negli altri casi previsti dalla normativa vigente, entro quarantacinque giorni dal relativo accertamento. Il riconoscimento e' altresi' revocato in caso di violazioni degli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in materia che configurino reiterazione ai sensi dell'art. 94 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n 507.
4. Le regioni provvedono a tenere un apposito albo degli acquirenti riconosciuti presso le stesse istituito; tutti gli aggiornamenti dell'albo devono essere contestualmente registrati nel SIAN.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno l'albo di cui al comma 4 deve essere aggiornato con tutti gli acquirenti riconosciuti per il periodo successivo, al fine di consentire ai produttori di adempiere all'obbligo di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 119/2003.
6. L'acquirente cui e' stato revocato il riconoscimento, entro quindici giorni dalla notifica deve rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento di revoca. L'acquirente revocato puo' presentare apposita istanza, non prima di sei mesi dalla decorrenza della revoca, alla regione competente per ottenere un nuovo riconoscimento. A tal fine la regione deve verificare, con uno specifico ed approfondito controllo, da espletare anche presso i locali dell'impresa acquirente, se sussistono tutti i prescritti requisiti.
7. La regione competente effettua il controllo di cui al comma 6, nei tre mesi successivi alla presentazione della istanza da parte dell'acquirente, e procede se del caso al nuovo riconoscimento dell'acquirente, aggiornando l'apposito albo.
8. In caso di mutamento nella conduzione o nella forma giuridica di un'azienda acquirente riconosciuta non e' richiesto un nuovo riconoscimento, purche' la regione competente possa verificare, su apposita istanza, il mantenimento di tutti i requisiti di cui al comma 2 ed il rilevante subentri nella tenuta dei registri di settore e in tutti i relativi obblighi e oneri derivanti dalla vigente normativa in materia di quote latte.
 
Art. 6.

Adempimenti degli acquirenti

1. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 14, comma 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, gli acquirenti riconosciuti devono tenere un registro mensile che contenga almeno le seguenti informazioni: estremi identificativi del conferente e dell'azienda di produzione; elementi della comunicazione di cui all'art. 3, comma 4 del presente decreto; quantitativo individuale e tenore di materia grassa di riferimento disponibile; quantitativo e tenore di materia grassa del latte consegnato mensilmente; quantitativo complessivo rettificato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001; quantitativo in esubero.
2. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 14, comma 3, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, gli acquirenti riconosciuti devono tenere un registro mensile che contenga almeno le seguenti informazioni: estremi identificativi del fornitore, quantitativo di latte sfuso acquistato, quantitativo di prodotti lattiero-caseari acquistato.
3. Entro il mese successivo a quello di riferimento, gli acquirenti registrano nella banca dati del SIAN tutte le informazioni previste dal comma 1 e le informazioni previste dal comma 2 limitatamente ai soli quantitativi di latte sfuso, certificandole con l'apposizione della propria firma digitale, secondo le modalita' di trasmissione telematica che saranno indicate dall'AGEA.
4. Il SIAN mette a disposizione degli acquirenti, per via telematica, il registro di cui al comma 1 contenente le informazioni dagli stessi dichiarati; la stampa, a richiesta, di questo registro su carta comune soddisfa gli obblighi di tenuta. Il registro di cui al comma 2 deve essere tenuto su fogli numerati e vidimati dalla competente regione o provincia autonoma.
5. Entro i venti giorni successivi al termine di cui al comma 3, gli acquirenti possono rettificare i dati trasmessi. Per l'ultimo mese del periodo di commercializzazione le dichiarazioni di cui al comma 3 devono essere registrate nella banca dati del SIAN entro il 30 aprile e possono essere corrette entro il 14 maggio.
6. Gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare, calcolato in base al disposto dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, relativo al latte consegnato e rettificato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti, tenendo conto delle variazioni intervenute e registrate nella banca dati del SIAN, determinato con le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001.
7. Entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 27, della legge n. 119/2003, gli acquirenti provvedono al versamento degli importi trattenuti nell'apposito conto corrente indicato dall'AGEA nonche' alla registrazione nella banca dati del SIAN degli estremi del versamento, con la ripartizione della somma per ciascun conferente, e all'invio alla regione o provincia autonoma che li ha riconosciuti di copia della ricevuta di versamento.
8. Le regioni verificano mensilmente, con il supporto delle procedure del SIAN, la corretta determinazione degli esuberi individuali, degli importi trattenuti, nonche' il loro effettivo versamento, registrando nella banca dati del SIAN le violazioni contestate. Le regioni verificano, altresi', per ciascuna azienda, la coerenza del quantitativo di latte dichiarato con il numero di vacche da latte, avvalendosi dell'anagrafe bovina e procedendo ad ogni ulteriore accertamento che ritengano necessario per la corretta imputazione dei dati del prelievo.
9. Se un acquirente subisce la contestazione di una violazione ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge n. 119/2003, una nuova violazione sostanziale nel corso dello stesso periodo di commercializzazione costituisce ripetizione ai sensi dello stesso articolo e determina, pertanto, la revoca del riconoscimento.
10. Gli acquirenti, in applicazione dell'art. 5, comma 7, della legge n. 119/2003, registrano nella banca dati del SIAN i centri di raccolta utilizzati e le modalita' di raccolta adottate, indicando la targa degli automezzi utilizzati, direttamente o indirettamente, e l'autorizzazione sanitaria per le autocisterne. Per i trasporti effettuati direttamente dal produttore non dotato di autocisterna non deve essere registrata la targa degli automezzi utilizzati. Ogni variazione di tali informazioni deve essere prontamente registrata.
 
Art. 7.

Modalita' di sostituzione del versamento

1. L'acquirente che intende avvalersi della facolta' di cui all'art. 5, comma 6, della legge n. 119/2003, deve stipulare una fideiussione bancaria esigibile a prima e semplice richiesta per un importo pari al prelievo supplementare da versare, utilizzando obbligatoriamente il testo di cui all'allegato 1 del presente decreto.
2. La fideiussione di cui al comma 1, entro lo stesso termine di cui all'art. 6, comma 7, del presente decreto, deve essere inviata in plico all'AGEA e in copia alla regione competente; entro lo stesso termine l'acquirente deve registrare nella banca dati del SIAN gli estremi della fideiussione inviata.
3. Entro il 31 luglio l'AGEA escute le fideiussioni di cui al presente articolo per la parte di prelievo che non viene restituita, liberando contestualmente la differenza. L'acquirente deve provvedere entro i successivi quindici giorni, ove gia' dovuto, al pagamento ai produttori delle somme liberate.
 
Art. 8.

Modalita' di determinazione dei capi

1. Per l'attuazione della verifica, per ciascuna azienda, della coerenza del quantitativo di latte dichiarato con il numero di vacche da latte, prevista dall'art. 5, comma 3, della legge n. 119/2003, l'AGEA mette a disposizione delle regioni il supporto delle procedure del SIAN.
2. I criteri per la determinazione del numero delle vacche che risultano iscritte nell'anagrafe bovina e i parametri per il corretto confronto con la produzione dichiarata, cosi' come individuati dalla Commissione per la verifica e l'accertamento dello stato della commercializzazione del latte e dei prodotti lattieri da parte dei produttori e degli acquirenti, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 30803 del 2 agosto 2002, si basano in particolare:
a) sul conteggio dei giorni di presenza in stalla di ogni singolo capo potenzialmente in grado di produrre latte;
b) sul periodo di lattazione di ogni singolo capo, cosi' come registrato nell'anagrafe bovina;
c) sulla resa produttiva della razza prevalente dei capi in stalla;
d) sulla resa provinciale media dichiarata dai produttori.
 
Art. 9.

Dichiarazioni di fine periodo degli acquirenti

1. I conteggi di fine periodo previsti dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, riguardanti le quantita' di latte e di prodotti lattiero-caseari consegnate dai produttori, sono costituiti dall'aggiornamento del registro mensile inviato ai sensi dell'art. 6, comma 5, secondo periodo, del presente decreto.
2. Entro il successivo 31 maggio gli acquirenti devono trasmettere alla regione o provincia autonoma che li ha riconosciuti una dichiarazione, costituita dalla stampa dei conteggi di cui al comma 1, secondo le disposizioni previste dall'art. 6, comma 1, secondo periodo della legge n. 119/2003.
 
Art. 10.

Pluralita' e successione di acquirenti

1. Ciascun produttore e' tenuto a consegnare copia della comunicazione di quota, trasmessa dalla competente regione, all'acquirente cui intende conferire latte e successivamente ad informarlo di ogni eventuale variazione sopravvenuta.
2. Gli acquirenti, in assenza della documentazione comprovante la titolarita' di quota da parte del produttore, sono tenuti a trattenere e versare per intero il prelievo supplementare, calcolato in base a quanto disposto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 25 dicembre 1992.
3. La dichiarazione di pluralita' di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 119/2003, deve essere accompagnata da una copia della comunicazione del quantitativo individuale di riferimento di cui all'art. 3, comma 4 del presente decreto.
4. La dichiarazione di successione di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 119/2003, deve riportare il quantitativo individuale di riferimento disponibile e il quantitativo rettificato gia' consegnato nel corso del periodo e deve essere accompagnata da una copia della comunicazione di cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto. Copia di tale dichiarazione deve essere inviata contestualmente anche alla regione ove e' ubicata l'azienda produttrice.
5. Le regioni verificano le dichiarazioni ad esse trasmesse e le registrano nel SIAN entro trenta giorni dal ricevimento.
6. Gli acquirenti, ai fini del calcolo del prelievo supplementare eventualmente dovuto, sono tenuti a verificare la registrazione nel SIAN delle dichiarazioni di cui al presente articolo.
 
Art. 11.

Pluralita' di aziende con unico conduttore

1. Il produttore che conduce piu' di una azienda (unita' tecnico-economica) puo' richiedere, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla regione la facolta', per il periodo successivo, di considerare unitariamente le quote di tipo consegne o le quote di tipo vendite dirette inerenti le singole aziende, distribuendo liberamente la produzione sulle medesime, qualora vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le aziende devono essere tutte ubicate nella medesima regione;
b) le aziende devono essere tutte classificate in zona omogenea, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del presente decreto.
2. La regione autorizza la gestione unitaria di cui al comma 1, registrandola contestualmente nella banca dati del SIAN entro il successivo 15 febbraio.
 
Art. 12.

Documentazione di raccolta del latte

1. Il produttore che effettua consegne di latte deve tenere un registro di consegna che contenga i seguenti elementi:
a) data e ora della consegna;
b) quantitativo di latte consegnato;
c) dati identificativi della ditta acquirente;
d) dati identificativi del trasportatore;
e) targa dell'automezzo utilizzato per il trasporto;
f) firma del conducente del mezzo;
g) firma del produttore o di un suo delegato.
2. Il registro di cui al comma 1 deve essere tenuto su fogli numerati e vidimati dalla regione o provincia autonoma dove e' ubicata l'azienda produttrice.
3. Il trasportatore, durante la raccolta del latte, deve tenere un registro, in doppia copia, che contenga i seguenti elementi:
a) dati identificativi della ditta acquirente e del destinatario se diverso;
b) dati identificativi del trasportatore;
c) data del trasporto;
d) targa dell'automezzo utilizzato per il trasporto.
4. Per ogni singola consegna di latte sul registro di raccolta devono essere riportati i seguenti elementi:
a) ora della consegna;
b) dati identificativi del produttore;
c) quantitativo di latte ritirato;
d) firma del produttore o di un suo delegato;
e) firma del conducente del mezzo.
5. Al termine della raccolta il registro deve essere sottoscritto dall'acquirente; una copia deve essere trattenuta dal trasportatore e una copia dall'acquirente. Il registro di raccolta deve essere tenuto su fogli numerati e vidimati dalla regione o provincia autonoma che ha riconosciuto l'acquirente.
6. Le regioni possono autorizzare sistemi informatizzati di registrazione della raccolta che comunque garantiscano l'effettivo controllo dei quantitativi trasportati, e possono altresi' emanare disposizioni integrative in relazione alla realta' territoriale di raccolta del latte.
7. La mancata tenuta, vidimazione o sottoscrizione, dei registri di cui al presente articolo da parte dei produttori e degli acquirenti comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 della legge n. 119/2003, e da parte dei trasportatori di quelle di cui all'art. 10, comma 3.
 
Art. 13.

Tenore di materia grassa

1. L'acquirente effettua mensilmente almeno due prelievi sul latte consegnato da ciascun produttore per il calcolo del tenore di grassi.
2. Per le aziende situate nelle zone di montagna e per le aziende titolari di un quantitativo di riferimento inferiore ai 60.000 kg l'acquirente effettua almeno un prelievo mensile sul latte consegnato da ciascun produttore per il calcolo del tenore di grassi.
3. A tal fine l'acquirente effettua le analisi nei laboratori degli istituti zooprofilattici od in altri laboratori indicati dalla regione o provincia autonoma, o che operano secondo criteri definiti dalla regione stessa.
4. I certificati delle analisi effettuate devono essere conservati con la documentazione contabile di cui all'art. 14 del presente decreto.
5. Le regioni possono autorizzare sistemi informatizzati di registrazione delle analisi che comunque garantiscano l'effettivo controllo delle stesse.
 
Art. 14.

Contabilita' degli acquirenti e dei produttori

1. Gli acquirenti tengono a disposizione degli organi di controllo, per almeno tre anni, la documentazione prevista dall'art. 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001.
2. Gli acquirenti tengono, altresi', a disposizione degli organi di controllo ogni altro utile elemento atto a consentire un controllo della contabilita', cosi' come previsto dal regolamento (CEE) n. 4045/1989 del Consiglio del 21 dicembre 1989, e successive modificazioni ed integrazioni; in particolare deve essere tenuta dagli acquirenti, e resa disponibile all'atto del controllo, la documentazione atta a dimostrare le rese di lavorazione ottenute, attraverso registri di lavorazione e di magazzino, o altra idonea documentazione. La conservazione di tale documentazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e comunque per almeno tre anni.
3. Il produttore che effettua vendite dirette tiene a disposizione degli organi di controllo, per almeno tre anni, la documentazione prevista dall'art. 14, comma 5, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001. La contabilita' di magazzino deve essere riportata su un apposito registro vidimato a cura della regione competente.
4. I prodotti lattiero-caseari diversi dal latte sono convertiti in equivalente latte utilizzando le equivalenze di cui all'allegato 2. Per tutti i tipi di formaggio non compresi nell'allegato 2 dovranno essere utilizzati i coefficienti normalmente praticati nella regione per i tipi di formaggi interessati.
 
Art. 15.

Vendite dirette

1. Le dichiarazioni di cui all'art. 10, comma 4, della legge n. 119/2003, devono essere redatte su appositi modelli, che saranno predisposti dall'AGEA in collaborazione con le regioni, nel rispetto e secondo le modalita' previste nell'art. 6, comma 1, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001.
2. L'AGEA puo' prevedere forme di trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui al comma 1.
3. I produttori, per la presentazione telematica di cui al comma 2, possono avvalersi dei centri autorizzati di assistenza agricola.
 
Art. 16.

Controlli

1. Ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, entro il 30 settembre successivo al termine di ciascun periodo, l'AGEA, sulla base dell'analisi del rischio di cui al predetto art. 12, comma 1, del regolamento (CE) n. 1392/2001, individua le aziende da sottoporre a controllo e determina le modalita' operative per la rendicontazione dei controlli stessi in accordo con le regioni.
2. Le regioni, nonche' gli altri soggetti di cui all'art. 1, comma 4 della legge n. 119/2003, effettuano, nell'ambito dei poteri e dei compiti loro attribuiti ogni altro controllo ritenuto necessario ai fini della corretta applicazione del regime delle quote nei confronti degli acquirenti, dei produttori e dei trasportatori.
3. Le regioni, sulla base dell'esito dei controlli svolti dai propri funzionari o dagli altri soggetti competenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 119/2003, ovvero sulla base di comunicazioni di rettifica inviate dai dichiaranti, aggiornano la contabilizzazione delle consegne e delle vendite dirette registrata nella banca dati del SIAN.
4. I funzionari delle regioni incaricati dello svolgimento di compiti di controllo relativi all'applicazione della normativa sulle quote latte ed il prelievo supplementare sul latte bovino devono essere muniti di documento di riconoscimento rilasciato dall'ufficio di appartenenza.
 
Art. 17.

Vendita di quota

1. I contratti di vendita della quota, di cui all'art. 10, comma 10, della legge n. 119/2003, devono essere stipulati entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno e devono essere trasmessi entro e non oltre i quindici giorni successivi alla data di stipula a cura del rilevante alla regione, la quale entro il 15 febbraio autorizza il trasferimento di quota a valere per il periodo di commercializzazione successivo, provvedendo contestualmente alla sua registrazione nel SIAN.
2. I contratti di trasferimento delle quote sono stipulati in forma scritta e soggetti a registrazione. Le firme dei soggetti contraenti possono essere autenticate anche dai competenti uffici delle regioni, secondo modalita' da queste preventivamente determinante.
3. Possono acquistare quote le aziende con un quantitativo di riferimento individuale non superiore al limite di trenta tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agricola utilizzata, con esclusione della superficie destinata a boschi, frutteti o comunque a colture arboree, a condizione che con l'acquisto non si superi il predetto limite.
4. Ove il contratto di vendita intervenga tra produttori le cui aziende sono ubicate nella medesima regione o provincia autonoma, per i controlli amministrativi e la validazione del trasferimento le regioni possono avvalersi dell'attivita' sussidiaria dei Centri di assistenza agricola legalmente riconosciuti, che operano sulla base del mandato conferito dal produttore rilevante.
5. Ove il contratto di vendita intervenga tra produttori le cui aziende sono ubicate in regioni diverse, il rilevante deve trasmetterne copia, contestualmente, ad entrambe le regioni interessate. La regione competente per l'autorizzazione del contratto e' quella del rilevante, che provvede a dare comunicazione alla regione del cedente dell'avvenuta validazione.
6. Per procedere alla validazione del contratto la regione competente deve effettuare una istruttoria, anche potendosi avvalere della collaborazione della regione del produttore cedente nel caso di contratti fuori regione, verificando:
a) il rispetto dei vincoli di classificazione delle aziende previsti dall'art. 10, commi 11 e 12, della legge n. 119/2003;
b) il rispetto del limite percentuale previsto dall'art. 10, comma 13, della legge n. 119/2003;
c) che il produttore cedente, se socio di cooperativa o aderente ad una organizzazione di produttori, abbia espletato la procedura per l'esercizio del diritto di prelazione;
d) il rispetto del limite di cui al comma 3;
e) che il produttore rilevante, nel caso di cedente con azienda ubicata in una regione o provincia autonoma diversa, abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 5;
f) che il produttore cedente non sia soggetto, per la commercializzazione relativa al periodo precedente alla data di stipula, ad un adeguamento del proprio quantitativo di riferimento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del presente decreto, che interessi il quantitativo oggetto del contratto;
g) l'avvenuta registrazione, ovvero l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro.
 
Art. 18.

Prelazione nella vendita di quota

1. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte ed agli aderenti alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e' attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa o da altri aderenti alla stessa organizzazione di produttori.
2. A tale fine il produttore che intende vendere le quote ne da' comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 10 novembre, indicando i termini dell'offerta ricevuta dal terzo, al presidente della cooperativa e al presidente dell'organizzazione di produttori, che ne espongono copia nei locali della sede entro il giorno feriale immediatamente successivo. La predetta affissione vale come comunicazione per i produttori interessati.
3. I produttori interessati, soci della cooperativa o aderenti all'organizzazione, inviano ai presidenti un apposito telegramma dichiarando esplicitamente di volersi avvalere del diritto di prelazione. Nel caso in cui pervengano piu' richieste dirette all'esercizio della prelazione il presidente determina la priorita' in base a criteri temporali, eventualmente tenendo conto dell'orario di partenza del telegramma.
4. Nel caso venga esercitato il diritto di prelazione, questo spetta in prima istanza ai soci della cooperativa e in seconda istanza agli aderenti all'organizzazione di produttori.
5. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 le quote possono essere vendute a produttori terzi alle condizioni comunicate, inviando copia dell'atto di vendita al presidente della cooperativa e al presidente dell'organizzazione di produttori.
6. Ove le condizioni di vendita risultino differenti rispetto a quanto comunicato, alla cooperativa e all'organizzazione compete l'azione per il risarcimento del danno.
 
Art. 19.

Affitti di quota

1. Le cessioni temporanee di cui all'art. 10, comma 15, della legge n. 119/2003, devono essere stipulate e presentate alla regione competente entro e non oltre il 1° marzo del periodo di commercializzazione cui la cessione si riferisce.
2. I contratti di trasferimento delle quote sono stipulati in forma scritta e soggetti a registrazione. Le firme dei soggetti contraenti possono essere autenticate anche dai competenti uffici delle regioni, secondo modalita' da questi preventivamente determinate.
3. Entro i quindici giorni successivi alla presentazione, le regioni registrano nel SIAN i contratti da esse validati, aggiornando i relativi quantitativi di riferimento, dopo aver verificato:
a) l'avvenuta commercializzazione di latte nel periodo di riferimento, attraverso una dichiarazione mensile di cui all'art. 6 del presente decreto o documentazione fiscale nel caso di vendite dirette;
b) che il quantitativo oggetto del trasferimento non risulti gia' utilizzato;
c) l'avvenuta registrazione, ovvero l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro.
4. L'atto attestante il trasferimento di quota, dopo essere stato convalidato dalla regione dove e' ubicata l'azienda del rilevante, deve essere comunicato da parte di ciascun contraente ai rispettivi acquirenti.
5. Per i controlli amministrativi e la validazione dei trasferimenti le regioni possono avvalersi dell'attivita' sussidiaria dei Centri di assistenza agricola legalmente riconosciuti, che operano sulla base del mandato conferito dal produttore rilevante.
 
Art. 20.

Mobilita' vendite dirette - Consegne

1. Il produttore titolare di un quantitativo di riferimento puo' chiedere, nel rispetto dell'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, il passaggio temporaneo o definitivo, totale o parziale, della quota dalle vendite dirette alle consegne, o viceversa.
2. A tal fine il produttore deve presentare motivata istanza alla regione in cui e' ubicata l'azienda perentoriamente entro il 15 dicembre di ciascun anno.
3. Le regioni registrano nel SIAN le istanze di mobilita' recepite entro i termini, aggiornando i relativi quantitativi di riferimento con efficacia a decorrere dal periodo in corso alla presentazione dell'istanza temporanea e con efficacia dal periodo successivo alla presentazione dell'istanza definitiva.
 
Art. 21.

Mutamenti nella conduzione delle aziende

1. Nel caso si realizzi un atto o fatto giuridico che produce un mutamento nella conduzione di un'azienda titolare di quota, il nuovo conduttore deve darne comunicazione alla regione competente, la quale, verificatane la regolarita', provvede a recepire detta variazione registrandola nel SIAN, qualora non risulti gia' registrata attraverso le procedure del fascicolo aziendale, entro trenta giorni dalla data di presentazione.
2. Il produttore cedente e' tenuto a comunicare la variazione di cui al comma 1 alle ditte acquirenti cui conferisce il latte.
3. Il produttore gia' titolare di un'azienda con quota che rileva una nuova azienda, o parte di essa, puo' richiederne l'accorpamento con la propria, purche' entrambe le aziende siano ubicate nella medesima regione e classificate in zona omogenea ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto.
4. Nel caso di trasferimenti parziali di azienda la porzione di quota ceduta deve essere proporzionale alla superficie agricola utilizzata ceduta, con esclusione della superficie destinata a boschi, frutteti o comunque a colture arboree. La priorita' di restituzione del prelievo supplementare relativa al quantitativo ridotto ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, viene ridotta proporzionalmente al produttore cedente e non viene trasferita al produttore rilevante.
 
Art. 22.

Alpeggio

1. Nella ipotesi in cui siano attribuite quote alle aziende destinate ad alpeggio, qualora esistano vincoli di destinazione ad alpeggio delle aziende interessate, derivanti dalla normativa regionale in materia, la quota latte e' assegnata al proprietario dell'azienda destinata ad alpeggio.
2. Il conduttore dell'azienda destinata all'alpeggio e' responsabile di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale sulle quote latte.
3. Il conduttore dell'azienda destinata all'alpeggio non puo' alienare o cedere in affitto la quota ne' puo' aderire a programmi di abbandono della produzione lattiera.
 
Art. 23.

Disposizioni transitorie

1. Entro il 31 ottobre 2003 gli acquirenti gia' riconosciuti comunicano alla regione di competenza il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere b e c, nonche' l'assunzione dell'impegno di cui alla lettera d, dell'art. 5 del presente decreto. In caso di mancato adempimento la regione procede alla revoca del riconoscimento.
2. L'AGEA, per garantire l'applicazione del presente decreto, provvede entro il 31 ottobre 2003 all'aggiornamento delle proprie procedure di accesso al SIAN.
3. Le disposizioni di cui all'art. 12 del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2004.
4. Gli acquirenti, per il primo periodo di applicazione della legge n. 119/2003, effettuano la registrazione nel SIAN di cui all'art. 6, comma 10, del presente decreto, entro il 31 marzo 2004.
5. Le frazioni percentuali indicate all'art. 10, comma 27, della legge n. 119/2003, sono da riferirsi a ciascun produttore in relazione all'esubero mensile.
6. Gli acquirenti, per la determinazione della percentuale da applicare al versamento del prelievo supplementare, di cui all'art. 10, comma 27, della legge n. 119/2003, rilevano dal SIAN la categoria di appartenenza di ciascun conferente e la misura della riduzione subita di cui alla lettera b).
7. I provvedimenti di adeguamento dei quantitativi individuali di riferimento non utilizzati nel corso del periodo di commercializzazione 2002/2003 vengono adottati dalle regioni applicando la normativa precedentemente in vigore.
8. I quantitativi di riferimento ripartiti tra le regioni al 31 marzo 2003 vengono dalle stesse assegnati applicando la normativa precedentemente in vigore, anche a valere sul periodo 2003/2004, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2003.
 
Art. 24.

Abrogazioni

1. A decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro per le politiche agricole del 21 gennaio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 57 del 10 marzo 2003.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2003
Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4 Attivita' produttive, foglio n. 31
 
Allegato 1
Spettabile AGEA - Agenzia per le
erogazioni in agricoltura - Area
Autorizzazione Pagamenti U.O.
Prodotti Animali - Settore Quote
Latte - via Palestro, 81 - 00185
Roma

Fidejussione n.

Premesso:

Che la ditta acquirente ........................................ (debitore) ........................................................" con sede in ............, via ......................, n. .........., deve ottemperare alla regolamentazione comunitaria sul prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Che a tal fine, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 49/2003, deve provvedere al versamento del prelievo supplementare a nome dei propri conferenti che hanno superato il quantitativo individuale di riferimento.
Che l'art. 5, comma 6, del decreto-legge n. 49/2003 consente la sostituzione del versamento con una fidejussione bancaria esigibile a prima e semplice richiesta.
Che per i conferimenti di latte ricevuti durante il mese di &ul; risulta un esubero produttivo per n. ........ produttori per un quantitativo eccedente la propria quota pari a Kg .......... corrispondente ad un prelievo supplementare pari ad Euro ..........;

Tutto cio' premesso:

La sottoscritta ................................................ (banca) ......................., (di seguito indicata come Garante), con sede legale in .................., a mezzo del signor .......... nato a ....................... , il ................................ funzionario all'uopo autorizzato, si costituisce fidejussore, fino alla concorrenza massima di Euro ............ (Euro ..............), a favore dell'AGEA, a garanzia dell'effettivo e immediato versamento del prelievo supplementare entro il termine comunitario.
Resta pertanto inteso che questa ............................... (banca) ............................................................ si impegna a versarvi, a vostra prima semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata A/R e beninteso entro il limite sopra indicato, quell'importo che indicherete come dovutovi a titolo di prelievo supplementare dalla ditta acquirente "..................... (debitore) ......................." .
 
Allegato 2

ELENCO DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN EQUIVALENTE LATTE NEI
FORMAGGI

=====================================================================
FORMAGGIO | COEFFICIENTE ===================================================================== Parmiggiano reggiano |15,15 Grana padano |15,15 Asiago d'allevo |10,54 Asiago pressato | 8,95 Montasio |10,00 Fontina, Bitto, Branzi | 9,35 Altri a pasta semicotta |10,50 Provolone Valpadana |11,11 Caciocavallo Silano |10,52 Mozzarella | 7,92 Scamorza | 8,33 Gorgonzola | 8,33 Italico | 8,65 Crescenza, Casatella, Stracchino | 6,66 Taleggio, Quartirolo lombardo | 8,33 Robiola | 7,00 Bra duro |11,11 Bra tenero | 9,50 Raschera |11,00 Castamagno |11,50 Toma piemontese | 9,09 Caciotta |11,00 Yogurt | 1,12

La garanzia potra' essere escussa, anche parzialmente ed a piu' riprese, facendone richiesta al Garante mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, senza necessita' di preventiva richiesta al Beneficiario.
Il Garante si obbliga ad effettuare il pagamento dell'importo richiesto da AGEA a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione di questa, senza opporre ad AGEA alcuna eccezione, anche nell'eventualita':
a) di contestazioni di qualunque genere proposte, a qualsiasi titolo, dal Beneficiario o da altri soggetti comunque interessati;
b) di dichiarazione di fallimento, sottoposizione a procedure concorsuali o liquidazione del Beneficiario;
c) di inadempimento, anche parziale, del Beneficiario a qualsiasi ed eventuale obbligo nascente dal rapporto con il Garante stesso.
La presente garanzia viene rilasciata con espressa esclusione della preventiva escussione di cui all'art. 1944 codice civile, ed espressa rinuncia del Garante a quanto contemplato agli articoli 1945, 1955 e 1957 codice civile, volendo ed intendendo il Garante rimanere obbligato in solido con il Beneficiario fino alla estinzione del credito garantito.
Trascorsi inutilmente trenta giorni dal ricevimento della richiesta di versamento la sottoscritta &ul; (banca) &ul; dovra' riconoscervi un interesse annuale calcolato in base al tasso di riferimento Euribor a tre mesi applicabile al primo settembre, maggiorato di un punto percentuale.
La garanzia prestata ha validita' dalla data odierna e fino al 31 dicembre p.v.; trascorsi quindici giorni da quest'ultimo termine, senza che sia pervenuta a mezzo lettera raccomandata Vostra richiesta di pagamento o richiesta di estensione della validita' per ulteriori sei mesi, la garanzia si intendera' decaduta e priva di qualsiasi ulteriore efficacia, anche senza la materiale restituzione del presente documento.
In caso di controversie fra AGEA e il Garante, in dipendenza del presente atto, sara' competente a giudicare il Foro di Roma.
 
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