Gazzetta n. 181 del 6 agosto 2003 (vai al sommario)
LEGGE 1 agosto 2003, n. 206
Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attivita' similari e per la valorizzazione del loro ruolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. In conformita' ai principi generali di cui al capo I della legge 8 novembre 2000, n. 328, e a quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunita' locale, mediante le attivita' di oratorio o attivita' similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonche' dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalita' residenti nel territorio nazionale. Esse sono volte, in particolare, a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarieta', alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile, favorendo prioritariamente le attivita' svolte dai soggetti di cui al comma 1 presenti nelle realta' piu' disagiate.
3. Le regioni possono riconoscere, nell'ambito delle proprie competenze, il ruolo delle attivita' di oratorio e similari svolte dagli enti di cui al comma 1.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10 comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1, comma 1:
Il capo I della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali), reca: «Principi generali del
sistema integrato di interventi e servizi sociali.».
La legge 28 agosto 1997, n. 285, reca: «Disposizioni
per la promozione di diritti e di opportunita' per
l'infanzia e l'adolescenza.



 
Art. 2.

1. Sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attivita' di oratorio e similari dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Le minori entrate di cui al comma 1, ragguagliate per ciascun comune al corrispondente gettito ICI riscosso nell'esercizio 2002, sono rimborsate al comune dallo Stato secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi cosi' determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
 
Art. 3.

1. Ai fini della realizzazione delle finalita' di cui alla presente legge, lo Stato, le regioni, gli enti locali, nonche' le comunita' montane possono concedere in comodato, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, beni mobili e immobili, senza oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 4.

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' di cui alla presente legge nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, senza oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° agosto 2003

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 388):
Presentato dall'on. Volonte' ed altri, il 31 maggio
2001.
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in
sede referente, il 10 luglio 2001 con pareri delle
commissioni I, V, VII, e Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il
12, 13 marzo 2002, 9 aprile 2002, 30 maggio 2002, 13 e 27
giugno 2002.
Esaminato in aula l'8 e 11 luglio 2002 e approvato il
16 luglio 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1606):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 25 luglio 2002 con pareri delle
commissioni 5ª, 6ª, 7ª, 13ª; Commissione speciale in
materia d'infanzia e di minori e Commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente il 2,
8 ottobre 2002; 28 gennaio 2003, 5 febbraio 2003.
Annunciata relazione il 21 marzo 2003 (A.S.1606-14/A -
relatore sen. Maffioli).
Esaminato in aula il 3 aprile 2003; 13 maggio 2003 e il
14 maggio 2003 ed approvato in un Testo unificato con A.S.
n. 14 d'iniziativa del sen. Eufemi ed altri.
Camera dei deputati (atto n. 388-B):
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in
sede referente, il 20 maggio 2003 con pareri delle
commissioni I, V, VII, VIII e Commissione parlamentare per
le questioni regionali.
Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il
3, 4, 10 e 11 giugno 2003.
Esaminato in aula il 16 giugno 2003 e approvato il
19 giugno 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 1606-14-B):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 25 giugno 2003 con pareri delle
commissioni 5ª e 6ª; Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 2
e 9 luglio 2003.
Nuovamente assegnato alla 1ª commissione, in sede
deliberante il 17 luglio 2003 con pareri delle commissioni
5ª e 6ª e Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato ed approvato dalla 1ª commissione in sede
deliberante il 23 luglio 2003.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone