Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 14 luglio 2003 |
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale». |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visti i decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003 e 9 aprile 2003 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con decreto del 18 ottobre 1999, e' stata prorogata fino al 18 settembre 2003; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo n. 62104; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 18 ottobre 1999; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia), con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998, gia' prorogata con decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003 e 9 aprile 2003, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 18 settembre 2003. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 18 ottobre 1999. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 luglio 2003 Il direttore generale: Abate |
|
|
|