Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2003 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 190
Attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che modifica anche le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 49 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, e 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di recepimento della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;
Visto l'articolo 2, comma 5-quater della legge 26 maggio 2000, n. 137;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la decisione con la quale la Commissione europea in data 27 dicembre 2002 ha disposto che l'articolo 6 della citata direttiva 2000/26/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 maggio 2000, prende effetto dal 20 gennaio 2003;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto, si intende per:
a) impresa di assicurazione: un'impresa che abbia ricevuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'articolo 6 o all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 73/239/CEE, compresa l'impresa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
b) stabilimento: la sede sociale, l'agenzia o la succursale di un'impresa di assicurazione, quale definita nell'articolo 2, lettera c), della direttiva 88/357/CEE, compreso lo stabilimento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
c) veicolo: un autoveicolo quale definito nell'articolo 1, numero 1, della direttiva 72/166/CEE, compreso il veicolo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
d) aventi diritto al risarcimento: ogni persona avente diritto al risarcimento dei danni a seguito di sinistri causati dalla circolazione degli autoveicoli;
e) Stato membro: Stato appartenente all'Unione europea o Stato appartenente allo Spazio economico europeo;
f) Stato membro nel quale il veicolo staziona abitualmente: il territorio nel quale il veicolo staziona abitualmente come definito nell'articolo 1, numero 4, della direttiva 72/166/CEE ovvero lo Stato membro di immatricolazione di un veicolo;
g) fondo di garanzia: il fondo di garanzia previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE, compreso il Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
h) ufficio nazionale per l'assicurazione: l'ufficio nazionale per l'assicurazione quale definito all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 72/166/CEE, compreso l'Ufficio centrale italiano riconosciuto con decreto ministeriale 26 maggio 1971, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
i) Stato terzo: Stato non appartenente all'Unione europea e allo Spazio economico europeo.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2001.".
- L'art. 49 e l'allegato B, cosi' recitano:
"Art. 49 (Attuazione della direttiva 2000/26/CE,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri in materia di assicurazione della
responsabilita' civile risultante dalla circolazione dei
veicoli). - 1. L'attuazione della direttiva 2000/26/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri in materia di assicurazione della
responsabilita' civile risultante dalla circolazione di
autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE del
Consiglio, del 24 luglio 1973, e 88/357/CEE del Consiglio,
del 22 giugno 1988, e' informata ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) istituire presso l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) un
centro di informazioni avente la finalita' di consentire
alle persone lese di chiedere un indennizzo;
b) riconoscere alla concessionaria di servizi
assicurativi pubblici, CONSAP S.p.a., la funzione di
organismo di indennizzo incaricato di risarcire le persone
lese;
c) attribuire al risarcimento ad opera dell'organismo
di indennizzo il carattere di sussidiarieta';
d) prevedere che la comunicazione del nome e
dell'indirizzo del mandatario sia una condizione da
aggiungere a quelle gia' previste per il rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
assicurativa;
e) prevedere che, nel caso in cui l'impresa di
assicurazione non abbia nominato un rappresentante, ai
sensi dell'art. 12-bis, paragrafo 4, della citata direttiva
88/357/CEE, il mandatario assuma la funzione attribuita a
tale rappresentante.".

"Allegato B
(Articolo 1, commi l e 3)

93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993,
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro.
94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994,
riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo
o di una procedura per l'informazione e la consultazione
dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie.
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa
alle discariche di rifiuti.
1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di
riconoscimento delle qualifiche per le attivita'
professionali disciplinate dalle direttive di
liberalizzazione e dalle direttive recanti misure
transitorie e che completa il sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
gente di mare concluso dall'Associazione armatori della
Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che
modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che
le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo
appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da
persone giuridiche distinte.
1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il
miglioramento della tutela della sicurezza e della salute
dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di
atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai
sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura
e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la
relativa pubblicita'.
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione
della responsabilita' civile risultante dalla circolazione
di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e
88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione
autoveicoli).
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della societa' dell'informazione, in particolare il
commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul
commercio elettronico").
2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del
Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e
le attivita' esclusi dalla suddetta direttiva.
2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali.
2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di
cioccolato destinati all'alimentazione umana.
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua
il principio della parita' di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.
2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di
raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del
carico.
2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che
stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di
lotta di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE
del Consiglio che fissa i principi relativi
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale.
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che
stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
relativa all'attuazione dell'accordo europeo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di
volo nell'aviazione civile concluso da Association of
European Airlines (AEA), European Transport Workers'
Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA),
European Regions Airline Association (ERA) e International
Air Carrier Association (IACA).
2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie.
2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del
consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.
2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
e alla certificazione di sicurezza.
2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001,
sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi
nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad
un'alimentazione particolare.
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario transeuropeo convenzionale.
2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di
organismi geneticamente modificati e che abroga la
direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche professionali e le
direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE,
78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE,
5/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio
concernenti le professioni di infermiere responsabile
dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica,
architetto, farmacista e medico.
2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di
stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa'
dell'informazione.
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente.
2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del
consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di
salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare
ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
99/391/CEE).
2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva
95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE,
96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative
all'alimentazione animale.
2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE,
83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di
valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni
tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
finanziarie.
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricita'.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di
un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
200/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che
completa lo statuto della societa' europea per quanto
riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.".
- La direttiva 2000/26/CE e' pubblicata in GUCE n. L.
181 del 20 luglio 2000.
- La direttiva 73/239/CEE e' pubblicata in GUCE n. L.
166 del 16 giugno 1989.
- La direttiva 88/357/CEE e' pubblicata in GUCE n. L.
172 del 4 luglio 1988.
- La legge 24 dicembre 1969, n. 990, reca:
"Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti.".
- Il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, reca:
"Attuazione della direttiva n. 88/357/CEE concernente
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione
delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio
effettivo, della libera prestazione di servizi e che
modifica la direttiva n. 73/239/CEE".
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, reca:
"Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di
assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla
vita".
- La direttiva 92/49/CEE e' pubblicata in GUCE n. L.
228 dell'11 agosto 1992.
- La legge 26 maggio 2000, n. 137, reca: "Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo
2000, recante "Disposizioni urgenti per il contenimento
delle spinte inflazionistiche".
- L'articolo 2, comma 5-quater, della citata legge,
cosi' recita:
"5-quater. Allo scopo di rendere piu' efficace la
prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel
settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a
motore immatricolati in Italia, e' istituita presso l'ISVAP
una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende
pienamente operativa la banca dati a decorrere dal
1° gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia e' tenuta
a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei
propri assicurati, secondo apposite modalita' stabilite
dallo stesso ISVAP. I predetti dati relativi alle compagnie
di assicurazione che operano nel territorio della
Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in
regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle
rispettive autorita' di controllo dei vari Stati membri
dell'Unione europea. I costi di gestione della banca dati
sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli
stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza
dell'ISVAP.
(Omissis).".
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali".
- La decisione con la quale la Commissione europea in
data 27 dicembre 2002 ha disposto che l'art. 6 della citata
direttiva 2000/26/CE del Parlamento e del Consiglio, del
16 maggio 2000, prende effetto dal 20 gennaio 2003 e'
pubblicata in GUCE n. L. 8 del 14 gennaio 2003.
Note all'art. 1:
- Per la direttiva 73/239/CEE vedi note alle premesse.
- L'art. 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
175, cosi' recita:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente
decreto si intende per:
a) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione
europea;
b) Stato terzo: uno Stato che non e' membro
dell'Unione europea;
c) impresa: ogni societa' che esercita le
assicurazioni nei rami indicati nella tabella allegata al
presente decreto;
d) stabilimento: la sede legale o una sede secondaria
di un'impresa, tenuto conto di quanto stabilito dall'art.
82, comma 5;
e) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato membro in cui si trovano i beni, quando
l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni
immobili e beni mobili in essi contenuti, sempreche'
entrambi siano coperti dallo stesso contratto di
assicurazione;
2) lo Stato membro di immatricolazione, quando
l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad
immatricolazione;
3) lo Stato membro in cui l'assicurato ha
sottoscritto il contratto, quando questo abbia durata
inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi
inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato membro in cui l'assicurato ha il
proprio domicilio abituale, ovvero, se l'assicurato e' una
persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla
quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non
esplicitamente previsti dai numeri precedenti;
f) rischio assunto in regime di stabilimento: il
rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato
nel territorio del medesimo Stato membro in cui e' ubicato
il rischio;
g) rischio assunto in regime di liberta' di
prestazione di servizi: il rischio che un'impresa assume da
uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
diverso da quello in cui e' ubicato il rischio;
h) Stato membro d'origine: lo Stato in cui e' situata
la sede legale dell'impresa che assume il rischio;
i) Stato membro di stabilimento: lo Stato in cui e'
situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;
l) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato
membro in cui e' ubicato il rischio quando esso e' assunto
da uno stabilimento situato in un altro Stato membro;
m) societa' controllata: una societa' si considera
controllata nei casi previsti dall'articolo 2359 del codice
civile. Sono in ogni caso considerate controllate le
societa' in cui un altro soggetto, in base ad accordi con
altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di
voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la
maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di
voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio
del voto;
n) partecipazione qualificata: il fatto di detenere
in un'impresa, direttamente o per il tramite di societa'
controllate, societa' fiduciarie o interposta persona,
almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto.
I diritti di voto da prendere in considerazione sono quelli
indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 90. Si considera altresi' partecipazione
qualificata quella che, pur restando al di sotto del limite
sopra indicato, dia comunque la possibilita' di esercitare
su questa un'influenza notevole, ancorche' non dominante;
o) mercato regolamentato: un mercato finanziario
cosi' come definito dall'art. 1, punto 13, della direttiva
n. 93/22/CEE 10 maggio 1993, che puo' essere situato in uno
Stato membro o in uno Stato terzo. In questo secondo caso
il mercato deve essere riconosciuto dallo Stato membro di
origine dell'impresa e deve soddisfare requisiti analoghi.
Gli strumenti finanziari in esso negoziati devono essere di
qualita' comparabile a quella degli strumenti negoziati sul
mercato o sui mercati regolamentati dello Stato membro in
questione;
p) autorita' di controllo: le autorita' nazionali
incaricate del controllo delle imprese;
q) unita' di conto europea (ECU): quella definita
dall'art. 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre
1977, e successive modificazioni, applicabile al bilancio
generale dell'Unione europea;
r) congruenza: la rappresentazione degli impegni
esigibili in una determinata valuta, con corrispondenti
attivita' espresse o realizzabili in questa stessa valuta;
s) localizzazione: la presenza di attivita' mobiliari
ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato
Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello
Stato nel quale gli stessi sono esigibili;
t) grandi rischi: si intendono per grandi rischi
quelli rientranti nei seguenti rami indicati nel punto A)
della tabella allegata del presente decreto:
a. 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di
veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e
fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12
(r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto
previsto alla successiva lettera c);
b. 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora
l'assicurato eserciti professionalmente un'attivita'
industriale, commerciale o intellettuale e il rischio
riguardi questa attivita';
c. 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli
ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri
danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c.
veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda
i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi
dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1969. n. 990, e
successive modifiche, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite
pecuniarie), purche' il contraente assicurato superi i
limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:
il totale dell'attivo dello stato patrimoniale
risulti superiore ai 6,2 milioni di ECU; l'importo del
volume d'affari risulti superiore ai 12,8 milioni di ECU;
il numero dei dipendenti occupati in media
durante l'esercizio risulti superiore alle
duecentocinquanta unita'.
Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un
gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le
condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio
consolidato del gruppo;
u) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a
circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza
meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata,
nonche' i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice;
v) ufficio nazionale di assicurazione: organizzazione
professionale che e' costituita, conformemente alla
raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal
sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei
trasporti interni della commissione economica per l'Europa
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa
imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato
l'autorizzazione ad esercitare il ramo "responsabilita'
civile autoveicoli";
z) fondo di garanzia: un organismo creato da uno
Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, almeno
entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle
cose o alle persone causati da un veicolo non identificato
o per il quale non vi e' stato adempimento dell'obbligo di
assicurazione;
aa) decreto legislativo vita: il decreto legislativo
che recepisce la direttiva n. 92/96/CEE 10 novembre 1992;
bb) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da
un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti,
beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire
direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante
da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui
all'allegato 1, tabella A, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 174 nell'ambito di attivita' dell'assicurazione
diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la
copertura a favore delle persone sopra citate, all'orquando
alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono
parimenti considerati crediti di assicurazione i premi
detenuti da un'impresa di assicurazione prima dell'avvio
delle procedure di liquidazione in seguito alla mancata
stipulazione o alla risoluzione di suddetti contratti e
operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali
contratti e operazioni.".
- Per la direttiva 88/357/CEE vedi note alle premesse.
- La direttiva 72/166/CEE e' pubblicata in GUCE n. L.
103 del 2 maggio 1972.
- La direttiva 84/5/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 008
dell' 11 gennaio 1984.
- L'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, cosi'
recita:
"Art. 19. - E' costituito presso La Consap -
Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.a. un
"Fondo di garanzia per le vittime della strada", per il
risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei
veicoli o dei natanti per i quali a norma della presente
legge vi e' obbligo di assicurazione nei casi in cui:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o
natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da
assicurazione;
c) il veicolo o natante risulti assicurato presso
un'impresa operante nel territorio della Repubblica in
regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di
servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di
liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.
Nell'ipotesi di cui alla lettera a) il risarcimento e'
dovuto solo per i danni alla persona. Nell'ipotesi di cui
alla lettera b) il risarcimento e' dovuto per i danni alla
persona nonche' per i danni alle cose il cui ammontare sia
superiore al controvalore in lire di 500 unita' di conto
europee di cui all'art. 3 della legge 22 ottobre 1986, n.
742, e per la parte eccedente tale ammontare. Nell'ipotesi
di cui alla lettera c) il risarcimento e' dovuto per i
danni alla persona nonche' per i danni alle cose.
La liquidazione dei danni e' effettuata dall'impresa
designata a norma del successivo art. 20 per il territorio
in cui il sinistro e' avvenuto.
L'eventuale azione per il risarcimento del danno deve
essere esercitata nei confronti della stessa impresa.
La Consap - Concessionaria servizi assicurativi
pubblici - S.p.a., gestione autonoma delle "vittime della
strada", puo' intervenire nel processo, anche in grado di
appello.".
- Il decreto ministeriale 26 maggio 1971, reca:
"Riconoscimento dell'Ufficio centrale italiano di
assistenza assicurativa degli automobilisti in circolazione
internazionale S.r.l., con sede in Milano."
- L'art. 6 della legge 24 dicembre 1996, n. 990, cosi'
recita:
"Art. 6. - 1. Per i veicoli e i natanti di cui agli
articoli 1 e 2, immatricolati o registrati in Stati esteri
e che circolino temporaneamente nel territorio o nelle
acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto
per la durata della permanenza in Italia l'obbligo di
assicurazione.
2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione e' assolto
con la stipula di un contratto di assicurazione ai sensi
della presente legge o ai sensi degli articoli da 6 a 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970,
n. 973, ovvero quando l'utente sia in possesso di
certificato internazionale di assicurazione rilasciato
dall'apposito ente costituzionale all'estero, attestante
l'esistenza di assicurazione per la responsabilita' civile
per i danni cagionati ed accettato dal corrispondente ente
costituito in Italia, che:
a) si assuma di provvedere alla liquidazione dei
danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli
aventi diritto o nei limiti e nelle forme stabiliti dalla
presente legge o, eventualmente, nei limiti dei maggiori
massimali previsti dalla polizza di assicurazione alla
quale si riferisce il certificato nazionale;
b) sia riconosciuto dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, che ne approva lo statuto con
proprio decreto.
3. Per i veicoli a motore l'obbligo di cui al comma 1
e' assolto mediante contratto di assicurazione stipulato ai
sensi della presente legge o secondo le modalita' stabilite
con l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1970, n. 973, e concernente la responsabilita'
civile derivante dalla circolazione del veicolo nel
territorio della Repubblica e degli altri Stati membri
della Comunita' economica europea, alle condizioni e fino
ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore
in ciascun di essi.
4. L'obbligo di cui al comma 1 si considera altresi'
assolto per i veicoli a motore muniti di targa di
immatricolazione rilasciata:
a) da uno degli altri Stati membri della Comunita'
economica europea, quando l'apposito ente costituito in
Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2,
lettere a) e b), si sia reso garante per il risarcimento
dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti
veicoli, sulla base di accordi stipulati con i
corrispondenti enti costituiti negli altri Stati della
Comunita' economica europea e questa abbia riconosciuto
detti accordi con proprio atto;
b) da uno degli Stati terzi rispetto alla Comunita'
economica europea, quando l'apposito ente costituito in
Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2,
lettera a) e b), si sia reso garante per il risarcimento
dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei
veicoli e quando con atto della Comunita' economica europea
sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di
controllare l'assicurazione di responsabilita' civile per i
veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da
detto Stato terzo.
5. In ogni caso, l'obbligo di cui al comma 1 si
considera assolto per i veicoli muniti di targa di
immatricolazione rilasciata da uno Stato estero, quando
l'utente sia in possesso di un certificato internazionale
di assicurazione rilasciato da un apposito ente costituito
all'estero, attestante l'esistenza della assicurazione
della responsabilita' civile per i danni cagionati dal
veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati
membri della Comunita' economica europea ed accettato dal
corrispondente ente costituito in Italia nei modi e per gli
effetti di cui al comma 2, lettere a) e b).
6. Le disposizioni di cui al comma 3,4 e 5 si applicano
anche ai veicoli a motore di proprieta' di agenti
diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o
di proprieta' di Stati esteri o di organiz-zazioni
internazionali.
7. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b),
non si applicano per l'assicurazione della responsabilita'
civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli
aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato
estero e determinati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
8. L'ente costituito in Italia tra le imprese
autorizzate ad esercitare l'assicurazione di cui alla
presente legge e riconosciuto nei modi di cui al comma 2,
lettera b), oltre ai compiti precisati nei commi
precedenti:
a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle
imprese aderenti, l'assicurazione-frontiera disciplinata
nel regolamento di esecuzione della presente legge e
provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi
dovuti;
b) nelle ipotesi di cui ai commi 2, 4 e 5, assume, ai
fini del risarcimento dei danni cagionati dalla
circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti di
cui al presente articolo, la qualita' di domiciliatario
dell'assicurato, del responsabile civile e del loro
assicuratore;
c) e' legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi
di cui ai commi 2 e 3, in nome e per conto delle imprese
aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati
dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti
immatricolati o registrati all'estero possono esercitare
direttamente nei suoi confronti ai sensi della presente
legge. Si applicano anche nei confronti dell'ente le
disposizioni che regolano l'azione diretta contro
l'assicuratore del responsabile civile ai sensi della
presente legge.
9. Ai fini della proposizione di azione diretta di
risarcimento nei confronti dell'organismo di cui al comma
8, i termini di cui all'art. 163-bis, primo comma, del
codice di procedura civile sono aumentati di due volte e
non possono comunque essere inferiori a sessanta giorni. I
termini di cui all'art. 313 del codice di procedura civile
non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni



 
Art. 2.
Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce disposizioni specifiche relative agli aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi, provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
2. Fatti salvi la legislazione di Stati terzi in materia di responsabilita' civile e il diritto internazionale privato, le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai residenti in uno Stato membro aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in Stati terzi i cui uffici nazionali di assicurazione hanno aderito al sistema della carta verde, ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
3. Gli articoli 3, 6, 7, 8 e 9 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo:
a) assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento, e
b) stazionante abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento.
4. Gli articoli 10 e 11 si applicano anche agli incidenti provocati dai veicoli di Stati terzi che rientrano negli articoli 6 e 7 della direttiva 72/166/CEE e nelle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, gli aventi diritto al risarcimento dispongono di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione che copre la responsabilita' civile del responsabile.



Note all'art. 2:
- Per la direttiva 72/166/CEE, vedi note alle premesse.
- Per l'art. 6, della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
vedi note all'art. 1.
- L'art. 7, della citata legge, cosi' recita:
"Art. 7. - L'adempimento degli obblighi stabiliti dalla
presente legge deve essere comprovato da apposito
certificato rilasciato dall'assicuratore, da cui risulti il
periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il
premio o la rata di premio.
L'assicuratore e' tenuto nei confronti dei terzi
danneggiati per il periodo di tempo indicato nel
certificato, salvo quanto disposto dall'art. 1901, secondo
comma, del codice civile.
All'atto del rilascio del certificato di assicurazione
l'assicuratore consegna inoltre all'assicurato un
contrassegno recante la sua firma, il numero della targa di
riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese
e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui
e' valido il certificato.
Il contrassegno deve essere applicato sul veicolo cui
l'assicurazione si riferisce negli stessi modi stabiliti
dall'art. 12 del testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, per l'applicazione
del disco contrassegno rilasciato all'atto del pagamento
della tassa di circolazione.
Il regolamento di esecuzione stabilira' le modalita'
per il rilascio e le caratteristiche del certificato di
assicurazione e del contrassegno di cui ai precedenti
commi, nonche' le modalita' per il rilascio di duplicati
degli stessi in caso di sottrazione, smarrimento o
distruzione.
Il conducente del veicolo deve avere con se' il
certificato di assicurazione ed esibirlo, insieme ai
documenti di circolazione, a richiesta degli organi
indicati nell'art. 33 della presente legge.".



 
Art. 3.
Mandatario per la liquidazione dei sinistri

1. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e le imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, esclusa la responsabilita' del vettore, designano in ogni Stato membro un mandatario incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri nei casi di cui all'articolo 2.
2. Il mandatario deve risiedere o essere stabilito nel territorio dello Stato membro per il quale e' designato e deve rivolgersi agli aventi diritto al risarcimento nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza degli stessi.
3. Il mandatario, che puo' operare per conto di una o piu' imprese di assicurazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la liquidazione stessa.
4. La nomina del mandatario non esclude la facolta' per il danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile del sinistro ovvero anche all'impresa di assicurazione con la quale e' assicurato il veicolo il cui uso ha provocato il sinistro.
5. L'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.
6. L'inosservanza da parte dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario della disposizione di cui al comma 5 comporta la irrogazione di una sanzione pecuniaria da euro 2000 a euro 6000, secondo le modalita' procedurali di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.
7. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia nominato il rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il mandatario nominato ai sensi del comma 1 ne assume la funzione.



Note all'art. 3:
- L'art. 4, della legge 12 agosto 1982, n. 576 (Riforma
della vigilanza sulle assicurazioni), cosi' recita:
"Art. 4 (Funzioni dell'ISVAP). - L'ISVAP, in
conformita' alla normativa dell'Unione europea in materia
assicurativa e nell'ambito delle linee di politica
assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di
vigilanza di cui al testo unico delle leggi sull'esercizio
delle assicurazioni private, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1952, n 449, e
successive modificazioni, ed alle leggi e regolamenti in
materia di assicurazioni private e di interesse collettivo
nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni
delle imprese nazionali ed estere, comunque denominate e
costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica
attivita' di assicurazione e di riassicurazione in
qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, operazioni di
capitalizzazione ed attivita' a queste assimilate, nonche'
degli altri enti comunque soggetti alle disposizioni che
disciplinano l'esercizio dell'attivita' assicurativa, anche
nel caso di enti e organizzazioni che in forma singola,
associata o consortile svolgano funzioni parzialmente
comprese nel ciclo operativo delle imprese di
assicurazione, limitatamente ai profili assicurativi . A
tal fine provvede:
a) al controllo sulla loro gestione tecnica,
finanziaria e patrimoniale;
b) all'esame e alla verifica dei bilanci;
c) alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei
regolamenti vigenti da parte, degli operatori del mercato
assicurativo, compresi gli agenti e i mediatori di
assicurazione e riassicurazione;
c-bis) all'adozione di ogni provvedimento ritenuto
utile o necessario alla tutela delle imprese e degli
utenti.
Compete altresi' all'ISVAP:
a) compiere tutte le attivita' necessarie per la
conoscenza del mercato assicurativo, comprese quelle di
indagine statistica e di raccolta di elementi per
l'elaborazione delle politiche assicurative, con
particolare riguardo all'andamento dei mercati
internazionali e comunitario, nonche' all'evoluzione, alla
prevenzione e alla copertura dei rischi, ed al problema
degli investimenti;
b) procedere alla rilevazione ed acquisizione dei
dati e degli elementi necessari alla formazione ed al
controllo delle tariffe ed all'esame delle condizioni di
polizza;
c) (abrogata);
d) (abrogata);
e) (abrogata);
f) (abrogata);
g) (abrogata);
h) (abrogata);
i) promuovere tutte le forme di collaborazione
ritenute necessarie con gli altri organi di controllo dei
Paesi della Comunita' economica europea al fine di rendere
organica la vigilanza dell'attivita' assicurativa
esercitata in libera prestazione dei servizi sia da parte
di imprese estere nel territorio nazionale sia da parte di
imprese nazionali nel territorio degli altri Stati membri.
L'ISVAP svolge attivita' consultiva e di segnalazione
nei confronti del Parlamento e del Governo, nell'ambito
delle competenze per la regolazione e il controllo del
settore assicurativo.
Restano salvi i poteri in materia spettanti alle
regioni a statuto speciale nonche' i poteri di ispezione e
di controllo attribuiti dalla legge 7 giugno 1974, n. 216,
alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa sulle
societa' con azioni quotate in borsa.
Ferma restando la competenza propria del Governo, ai
fini dell'esercizio delle proprie funzioni l'ISVAP
intrattiene i rapporti con i competenti organi dell'Unione
europea.
Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, formulata
successivamente agli adempimenti di cui all'art. 18, comma
2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, applica le
sanzioni con provvedimento motivato.".
- L'art. 90, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
175, cosi' recita:
"Art. 90 (Rappresentante per la gestione dei sinistri).
- 1. Le imprese che intendono operare nel territorio della
Repubblica ai sensi dell'art. 81 per l'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti debbono
nominare un proprio rappresentante incaricato della
gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi
indennizzi al rappresentante possono essere indirizzate le
richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi
diritto.
2. Il rappresentante deve avere residenza nel
territorio della Repubblica e non puo' svolgere per conto
della impresa attivita' diretta all'acquisizione di
contratti di assicurazione.
3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato
comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare
l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita'
competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento
dei danni, nonche' di attestare l'esistenza e la validita'
dei contratti stipulati dalla impresa in regime di liberta'
di prestazione di servizi.
4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei
sinistri possono essere esercitate anche dal rappresentante
fiscale previsto dall'art. 89.
5. Le generalita' e l'indirizzo del rappresentante
debbono essere indicati nella polizza di assicurazione
nonche' nel contrassegno e nel certificato previsti
dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.".
- Il ramo 10 dell'allegato A al decreto legislativo n.
175 del 1995, cosi' recita:
"10. R.C. autoveicoli terrestri:
ogni responsabilita' risultante dall'uso di
autoveicoli terrestri (compresa la responsabilita' del
vettore).".
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali".
- L'art. 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada) cosi' recita:
"Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia
stradale). - 1. L'espletamento dei servizi di polizia
stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialita' Polizia
Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale,
nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti
al servizio di polizia stradale.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma
1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi
1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
previo superamento di un esame di qualificazione secondo
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici,
della Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione appartenente al Ministero dei
trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia
di viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di
proprieta' degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei
comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui
tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle
ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni
ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie
funzioni e limitatamente alle violazioni commesse
nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di
appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali
dipendenti dal Ministero dei trasporti, nell'ambito delle
aree di cui all'art. 6, comma 7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
dipendenti dal Ministero della marina mercantile,
nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad
assicurare la marcia delle colonne militari spetta,
inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
attestato rilasciato dall'autorita' militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, quando
non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di
polizia stradale devono fare uso di apposito segnale
distintivo, conforme al modello stabilito nel
regolamento.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 settembre 1994, n. 634, reca: "Regolamento per
l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del
centro di elaborazione dati della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione".
- L'art. 25 , comma 2, della legge 24 novembre 2000, n.
340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione dei procedimenti amministrativi - Legge di
semplificazione 1999), cosi' recita:
"2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n.. 29 del 1993 hanno
accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri,
elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 settembre 1994, n. 634, reca: "Regolamento per
l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del
centro di elaborazione dati della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione".
- Gli articoli 225, commi 1, lettera b) e 226, commi 5
e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
cosi' recitano:
"Art. 225 (Istituzione di archivi ed anagrafe
nazionale). - 1. Ai fini della sicurezza stradale e per
rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo
stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei
relativi mutamenti, sono istituiti:
a) (omissis);
b) presso la Direzione generale della M.C.T.C. un
archivio nazionale dei veicoli;".
"Art. 226 (Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe
nazionale). - 1. - 4 (omissis).
5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e'
istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i
dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1,
lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono
essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di
costruzione e di identificazione, all'emanazione della
carta di circolazione e del certificato di proprieta', a
tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del
veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato
coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne
abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai
dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine
agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a
totale carico del richiedente e vengono stabiliti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. L'archivio e' completamente informatizzato; e'
popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento
per i trasporti terrestri dal P.R.A., dagli organi addetti
all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui
all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono
tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e nei tempi
di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i
trasporti terrestri.
8. Nel regolamento sono specificate le sezioni
componenti l'archivio nazionale dei veicoli.
9. Le modalita' di accesso all'archivio sono stabilite
nel regolamento.
10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e'
istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
ai fini della sicurezza stradale.
11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per
ogni conducente, i dati relativi al procedimento di
rilascio della patente, nonche' a tutti i procedimenti
successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di
sospensione, di revoca, nonche' i dati relativi alle
violazioni previste dal presente codice e dalla legge
6 giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle
sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida
di un determinato veicolo, che comportano decurtazione del
punteggio di cui all'art. 126-bis agli incidenti che si
siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni
comminate.
12. L'anagrafe nazionale e' completamente
informatizzata; e' popolata ed aggiornata con i dati
raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dalle
prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei
servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle
compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i
dati, con le modalita' e nei tempi di cui al regolamento,
al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.
13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti
norme saranno altresi' specificati i contenuti, le
modalita' di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli
archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.".
- Per la direttiva 2000/26/CE vedi note alle premesse.
- Per la legge 12 agosto 1982, n. 576, vedi note
all'art. 3.



 
Art. 4. Richiesta di risarcimento da parte di danneggiati residenti nel
territorio della Repubblica

1. I soggetti residenti nel territorio della Repubblica che risultino danneggiati da sinistri della circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde, hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all'impresa di assicurazione con la quale e' assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica.
2. In caso di mancata designazione del mandatario da parte dell'impresa di assicurazione con la quale e' assicurato il veicolo che ha causato il sinistro e nei casi di inadempimento a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, il danneggiato puo' rivolgersi all'Organismo di indennizzo nazionale, di cui all'articolo 6, secondo quanto previsto dall'articolo 8.
 
Art. 5.
Centro di informazione

1. Per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, e' istituito presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, il quale puo' anche stipulare a titolo gratuito apposite convenzioni con enti pubblici o privati che gia' detengano e gestiscano le informazioni di cui alla lettera a), un Centro di informazione incaricato:
a) di tenere un registro contenente le seguenti informazioni:
1) la targa di immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio della Repubblica;
2) i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la responsabilita' civile derivante dalla circolazione di detti veicoli per i rischi di cui al ramo 10 dell'allegato A al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, diversi dalla responsabilita' del vettore;
3) le imprese di assicurazione che coprono la responsabilita' civile derivante dalla circolazione di tali veicoli per i rischi di cui al ramo 10 dell'allegato A al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, diversi dalla responsabilita' del vettore, e i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione conformemente all'articolo 3 e notificati al Centro di informazione conformemente al comma 3;
b) di assistere gli aventi diritto al risarcimento nell'ottenere le informazioni di cui alla lettera a), numeri 1, 2 e 3.
2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), sono conservate per un periodo di sette anni dalla data di cessazione dell'immatricolazione del veicolo o di scadenza del contratto di assicurazione.
3. Le imprese di assicurazione comunicano tempestivamente ai centri di informazione di tutti gli Stati membri il nome e l'indirizzo del proprio mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro.
4. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all'articolo 2, hanno diritto di richiedere al Centro di informazione entro sette anni dalla data del sinistro:
a) nome ed indirizzo dell'impresa di assicurazione;
b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della stessa;
c) nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell'impresa di assicurazione nello Stato membro di residenza degli aventi diritto al risarcimento, nei casi in cui:
1) gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica, o
2) il veicolo che ha causato il sinistro stazioni abitualmente nel territorio della Repubblica, o
3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica.
5. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali sono consentiti, con esclusione dei dati personali sensibili ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nei limiti stabiliti dal presente decreto legislativo.
6. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al Centro di informazione il nome e l'indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in ipotesi di leasing finanziario del veicolo che ha causato il sinistro, il Centro stesso, se gli aventi diritto hanno un interesse giuridicamente tutelato ad ottenere tali informazioni, si rivolge in particolare:
a) all'impresa di assicurazione, o
b) all'ente di immatricolazione del veicolo.
7. Le imprese di assicurazione che coprono la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica sono tenute a comunicare, in via sistematica, i dati relativi ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di cessazione della copertura assicurativa, ai nominativi dei mandatari per la liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro e, a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome ed indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in ipotesi di leasing finanziario.
8. Fermi restando i poteri dell'autorita' giudiziaria, le forze di polizia, nonche' gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, hanno accesso gratuito ai dati del Centro di informazione, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, e dall'articolo 25, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Le imprese di assicurazione, l'Ufficio centrale italiano, l'Organismo di indennizzo nazionale, di cui all'articolo 6, possono richiedere al Centro di informazione i dati per i quali hanno interesse motivato.
9. Per le esigenze di funzionamento del Centro di informazione, l'ISVAP puo', ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, avvalersi dei dati non sensibili trattati per le finalita' della banca dati sinistri, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 5-quater, della legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni. L'ISVAP dispone le modifiche e le integrazioni necessarie alla banca dati sinistri, al fine di coordinare il relativo trattamento dei dati con le esigenze del Centro di informazione.
10. Le procedure, i tempi e le modalita' di invio dei dati da parte delle imprese di assicurazione, le modalita' del relativo trattamento dei dati e di gestione del Centro di informazione, anche nei confronti degli interessati e degli aventi diritto alle informazioni, nonche' le modalita' di accesso alle informazioni per i soggetti di cui al comma 3, sono definite con provvedimento dell'ISVAP, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso provvedimento sono individuati i dati contenuti nella banca dati sinistri, di cui al comma 9, che saranno oggetto di trattamento anche da parte del Centro di informazione, con esclusione dei dati sensibili.
11. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, l'ISVAP ha accesso gratuito ai dati relativi ai veicoli ed ai nomi dei proprietari dei veicoli contenuti nei pubblici registri. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, l'ISVAP ha altresi' titolo ad accedere ai dati dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, commi 5 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
12. Il Centro di informazione coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2000/26/CE.
13. L'inosservanza del termine di invio dei dati da parte delle imprese di assicurazione al Centro di informazione, da stabilirsi con il provvedimento dell'ISVAP di cui al comma 10, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative, secondo le modalita' procedurali di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni:
a) la sanzione da euro 200 a euro 600 se il ritardo e' contenuto negli otto giorni successivi a detto termine;
b) la sanzione da euro 400 a euro 1.200 se il ritardo supera il termine di cui alla lettera a) fino a 30 giorni dalla scadenza del termine di invio;
c) la sanzione da euro 600 a euro 1.800 se il ritardo supera i 30 giorni di cui alla lettera b).
14. Le sanzioni di cui al comma 13 si applicano anche nelle ipotesi di invio di dati incompleti.
 
Art. 6.
Organismo di indennizzo nazionale

1. Alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a., quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, e' riconosciuto il ruolo di Organismo di indennizzo nazionale.
2. L'Organismo di indennizzo nazionale, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale dell'Ufficio centrale italiano, secondo le modalita' stabilite con apposita convenzione.
 
Art. 7.
Intervento dell'Organismo di indennizzo nazionale

1. L'Organismo di indennizzo nazionale e' incaricato di risarcire gli aventi diritto che abbiano residenza nel territorio della Repubblica, per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro e provocati dall'uso di:
a) un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in un altro Stato membro e stazionante abitualmente in un altro Stato membro;
b) un veicolo di cui risulti impossibile l'identificazione;
c) un veicolo di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro, identificare l'impresa di assicurazione.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), l'Organismo di indennizzo nazionale interviene anche qualora il sinistro sia avvenuto in uno Stato terzo, il cui ufficio nazionale per l'assicurazione abbia aderito al sistema della carta verde.
 
Art. 8.
Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati

1. Nel caso previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), e comma 2, gli aventi diritto possono presentare all'Organismo di indennizzo nazionale richiesta di risarcimento:
a) qualora l'impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica non abbiano fornito una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta di risarcimento entro tre mesi dalla data in cui gli aventi diritto hanno presentato la propria richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del veicolo, il cui uso ha provocato il sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri;
b) nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia designato un mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/26/CE. In questo caso gli aventi diritto non possono presentare all'Organismo di indennizzo nazionale una richiesta di risarcimento se hanno presentato una analoga richiesta direttamente all'impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro e hanno ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.
2. L'Organismo di indennizzo nazionale si astiene o cessa di intervenire a favore degli aventi diritto al risarcimento che hanno intrapreso o intraprendano un'azione legale direttamente contro l'impresa di assicurazione ovvero contro il responsabile del sinistro.
3. L'intervento dell'Organismo di indennizzo nazionale e' sussidiario rispetto alla richiesta nei confronti della persona o delle persone che hanno causato il sinistro ovvero nei confronti dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario. Tuttavia, l'Organismo di indennizzo nazionale non puo' subordinare il risarcimento alla dimostrazione che il responsabile del sinistro sia insolvente o rifiuti di pagare.
4. Gli aventi diritto presentano all'Organismo di indennizzo nazionale la propria richiesta di risarcimento in forma scritta, inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, purche' con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o consegnata a mano all'Organismo di indennizzo nazionale con rilascio di ricevuta.
5. L'Organismo di indennizzo nazionale interviene entro due mesi dalla data in cui gli aventi diritto presentano ad esso, con le modalita' di cui al comma 4, sopra la propria richiesta di risarcimento, ma pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell'impresa di assicurazione o del mandatario per la liquidazione dei sinistri alla richiesta degli aventi diritto al risarcimento.
6. L'Organismo di indennizzo nazionale informa immediatamente:
a) l'impresa di assicurazione con la quale e' assicurato il veicolo che ha causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri;
b) l'organismo di indennizzo dello Stato membro dello stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto;
c) la persona che ha causato il sinistro, se nota;
d) l'ufficio nazionale per l'assicurazione dello Stato ove e' avvenuto il sinistro se il sinistro e' stato causato da un veicolo stazionante in un altro Stato rispetto a quello in cui e' accaduto il sinistro; di aver ricevuto una richiesta di risarcimento dagli aventi diritto e che interverra' entro due mesi a decorrere dalla presentazione di detta richiesta.
7. L'Organismo di indennizzo nazionale cui e' stata presentata la richiesta di risarcimento e' tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilita' e la quantificazione del danno, le norme del diritto positivo applicabili nello Stato ove e' avvenuto il sinistro.



Nota all'art. 8:
- Per la direttiva 2000/26/CE vedi note alle premesse.



 
Art. 9. Rimborso da parte dell'organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede l'impresa di assicurazione del responsabile all'Organismo di
indennizzo nazionale

1. L'Organismo di indennizzo nazionale, qualora abbia risarcito gli aventi diritto secondo quanto stabilito dall'articolo 8, acquisisce un credito nei confronti dell'organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede lo stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro per quanto anticipato a titolo di risarcimento e per quanto sostenuto a titolo di spese dirette ed indirette relative alla liquidazione del danno nella misura e con le modalita' stabilite dall'accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia.
2. Nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento o nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato terzo aderente al sistema della carta verde e causati dalla circolazione di veicoli assicurati con imprese di assicurazione stabilite nel territorio della Repubblica, l'Organismo di indennizzo nazionale e' tenuto al rimborso della somma eventualmente pagata dall'organismo di indennizzo dello Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento per i danni subiti da questi ultimi.
3. L'Organismo di indennizzo nazionale e' surrogato nei diritti degli aventi diritto al risarcimento nei confronti dell'impresa di assicurazione o del responsabile del sinistro nella misura in cui l'organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza degli aventi diritto ha risarcito questi ultimi per il danno subito. Detta impresa e' tenuta a rimborsare entro trenta giorni l'Organismo di indennizzo nazionale di quanto da quest'ultimo corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto dal medesimo corrisposto a titolo di spese dirette ed indirette di cui al comma 1, a semplice richiesta corredata della prova dell'avvenuto pagamento. L'importo da rimborsare puo' costituire oggetto di contestazione da parte dell'impresa esclusivamente nel caso in cui l'Organismo di indennizzo nazionale abbia omesso la comunicazione di cui all'articolo 8, comma 6, lettera a).
 
Art. 10.
Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati

1. Nei casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), l'Organismo di indennizzo nazionale, ricevuta la richiesta di risarcimento, deve informarne immedia-tamente:
a) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo che ha causato il sinistro staziona abitualmente, nel caso si tratti di un veicolo non assicurato, nonche' il fondo di garanzia dello Stato membro in cui e' accaduto il sinistro se diverso da quello ove staziona abitualmente il veicolo;
b) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si e' verificato il sinistro, nel caso in cui lo stesso sia stato causato da un veicolo non identificato ovvero da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.
2. L'Organismo di indennizzo nazionale, ricevuta la richiesta di risarcimento, e' tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilita' e la quantificazione del danno, le norme del diritto positivo vigenti nello Stato ove e' avvenuto il sinistro.
3. L'Organismo di indennizzo nazionale, qualora abbia risarcito gli aventi diritto, secondo quanto previsto nel comma 1, ha diritto di richiedere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette nella misura e secondo le modalita' stabilite dall'accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia:
a) al fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata l'impresa di assicurazione;
b) al fondo di garanzia dello Stato membro ove si e' verificato il sinistro, nel caso di veicolo non identificato;
c) al fondo di garanzia dello Stato membro ove si e' verificato il sinistro, nel caso di veicoli non assicurati di uno Stato terzo.
 
Art. 11.
Rimborso da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada per quanto anticipato dagli organismi di indennizzo

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, rimborsa l'organismo di indennizzo dello Stato membro nel quale gli aventi diritto al risarcimento risiedono della somma con la quale il predetto organismo ha risarcito tali aventi diritto, nonche' delle spese dirette e indirette di cui all'articolo 10, comma 3, nei seguenti casi:
a) sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli aventi diritto al risarcimento e causati da un veicolo stazionante abitualmente nel territorio della Repubblica per il quale non e' possibile identificare l'impresa di assicurazione;
b) sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e causati da un veicolo non identificato o da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.
2. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, dopo aver rimborsato l'organismo d'indennizzo, ha diritto di esercitare l'azione di regresso prevista dall'articolo 29 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.



Note all'art. 11:
- Per l'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
vedi note all'art. 3.
- L'articolo 29, della citata legge, cosi' recita:
"Art. 29. L'impresa designata che, anche in via di
transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti nel
primo comma dell'art. 19, lettere a) e b), ha azione di
regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il
recupero dell'indennizzo pagato nonche' dei relativi
interessi e spese.
Nel caso previsto alla lettera c) del primo comma
dell'art. 19, l'impresa che, anche in via di transazione,
ha risarcito il danno e' surrogata, per l'importo pagato,
nei diritti sia dell'assicurato che del danneggiato verso
l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi
privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.".



 
Art. 12.
Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175

1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' aggiunta la seguente lettera:
"e-bis) il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 del punto A dell'allegato, esclusa la responsabilita' del vettore;".
2. Al comma 1 dell'articolo 94 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' aggiunta la seguente lettera:
"e-bis) comunicare il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 del punto A dell'allegato, esclusa la responsabilita' del vettore".



Nota all'art. 12:
- Il testo vigente degli articoli 11 e 94 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175, cosi' come modificato
dal presente decreto cosi' recita:
"Art. 11 (Condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione). - 1. Per ottenere l'autorizzazione,
l'impresa deve farne domanda all'ISVAP, fornendo la prova
di possedere un capitale sociale, se si tratta di societa'
per azioni o di societa' cooperativa, o un fondo di
garanzia, se si tratta di societa' di mutua assicurazione,
non inferiore alla misura indicata nell'art. 12.
1-bis. Quando sussistono stretti legami tra una impresa
di assicurazione e altre persone fisiche o giuridiche,
l'ISVAP concede l'autorizzazione se tali legami non
ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza. L'impresa deve fornire le informazioni chieste
dall'ISVAP per poter garantire il rispetto permanente di
tale condizione.
1-ter. La Direzione generale e amministrativa
dell'impresa richiedente deve essere stabilita nel
territorio della Repubblica.
2. L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione
i seguenti documenti:
a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello
statuto, il quale deve indicare i singoli rami di
assicurazione che l'impresa intende esercitare e, se
l'impresa intende esercitare, oltre alle assicurazioni
dirette, anche la riassicurazione;
b) la prova dell'avvenuto deposito dell'atto
costitutivo e dello statuto presso l'Ufficio del registro
delle imprese e della relativa iscrizione a norma del
codice civile;
c) l'elenco nominativo delle persone alle quali sono
attribuite funzioni di amministrazione, direzione nonche'
di controllo. Le medesime persone debbono possedere i
requisiti di onorabilita' e professionalita' prescritti con
apposito decreto emanato dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP;
d) l'elenco nominativo delle persone fisiche o
giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente,
nell'impresa il controllo o una partecipazione qualificata,
con l'indicazione dell'entita' di ciascuna di queste
partecipazioni. Le medesime persone debbono possedere i
requisiti di onorabilita' prescritti con apposito decreto
emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, tenuto conto che,
nel caso si tratti di persone giuridiche, i predetti
requisiti debbono essere posseduti dagli amministratori,
dai direttori generali e dai sindaci delle stesse;
e) il programma dell'attivita' che intende
esercitare, contenente gli elementi di cui all'articolo 14
e accompagnato dalla relazione di cui all'art. 15.
e-bis) il nome e l'indirizzo del mandatario per la
liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli
altri Stati membri, se i rischi da coprire sono
classificati nel ramo 10 del punto A dell'allegato, esclusa
la responsabilita' del vettore.
3. L'impresa richiedente deve inoltre fornire ogni
altro documento che sia richiesto dall'ISVAP.
4. Il rilascio dell'autorizzazione e' altresi'
subordinato all'approvazione dello statuto dell'impresa da
parte dell'ISVAP.".
"Art. 94 (Altre condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione). - 1. Per ottenere l'autorizzazione
l'impresa deve inoltre:
a) presentare insieme alla domanda i seguenti
documenti:
1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello
statuto, dell'atto da cui risulti la deliberazione di
istituire la sede secondaria e dell'atto di nomina del
rappresentante generale con l'osservanza delle disposizioni
contenute nell'art. 2506 del codice civile;
2) un certificato comprovante la residenza del
rappresentante generale nel territorio della Repubblica;
3) l'elenco nominativo degli amministratori e dei
responsabili della gestione;
4) il certificato, rilasciato dalle competenti
autorita' di controllo dello Stato in cui si trova la sede
legale, dal quale risultino quali rami tra quelli indicati
al punto A) della tabella allegata l'impresa e' autorizzata
ad esercitare ed i rischi effettivamente esercitati;
b) obbligarsi a tenere presso la sede secondaria
istituita nel territorio della Repubblica una contabilita'
specifica dell'attivita' esercitata nel territorio stesso e
a conservarvi i documenti relativi agli affari trattati;
c) obbligarsi a costituire un margine di solvibilita'
in conformita' a quanto previsto dagli articoli 103 e
seguenti;
d) presentare un programma dell'attivita' che intende
esercitare nel territorio della Repubblica, in conformita'
delle disposizioni di cui all'art. 95;
e) fornire ogni altro documento che sia ritenuto
necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione in base
al presente decreto.
e-bis) comunicare il nome e l'indirizzo del
mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in
ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire
sono classificati nel ramo 10 del punto A dell'allegato,
esclusa la responsabilita' del vettore.".



 
Art. 13.
Modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576

1. Al secondo comma dell'articolo 11 della legge 12 agosto 1982, n. 576, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente:
"In ogni caso, e' garantita la presenza di componenti dotati di specifica professionalita' nel settore dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ISVAP, successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 giugno 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Pisanu, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 12
agosto 1982, n. 576, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 11 (Consiglio). - Il consiglio e' costituito da
sei componenti, oltre al presidente dell'Istituto.
I componenti sono nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; durano in
carica quattro anni e possono essere confermati per non
piu' di due volte. Essi devono essere scelti fra persone di
indiscussa moralita' e indipendenza e di provata competenza
nelle materie tecniche o giuridiche interessanti le
attivita' assicurative e finanziarie. In ogni caso, e'
garantita la presenza di componenti dotati di specifica
professionalita' nel settore dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione di veicoli a motore e natanti.
I componenti del consiglio non possono esercitare
alcuna attivita', remunerata o gratuita, in favore degli
enti e delle imprese di cui all'art. 4 o di enti e societa'
con essi comunque collegati.
Ai componenti del consiglio compete una indennita'
nella misura stabilita con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Essi
decadono dall'incarico nel caso di assenza non giustificata
a due riunioni consecutive.
Per la validita' delle riunioni e' sufficiente la
presenza della meta' dei componenti del consiglio.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice;
in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
Alle riunioni del consiglio partecipa con voto
consultivo il vice direttore generale.".



 
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