Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2003 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 190 |
Attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che modifica anche le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 49 e l'allegato B; Vista la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, e 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di recepimento della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE; Visto l'articolo 2, comma 5-quater della legge 26 maggio 2000, n. 137; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675; Vista la decisione con la quale la Commissione europea in data 27 dicembre 2002 ha disposto che l'articolo 6 della citata direttiva 2000/26/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 maggio 2000, prende effetto dal 20 gennaio 2003; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2003; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto, si intende per: a) impresa di assicurazione: un'impresa che abbia ricevuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'articolo 6 o all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 73/239/CEE, compresa l'impresa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; b) stabilimento: la sede sociale, l'agenzia o la succursale di un'impresa di assicurazione, quale definita nell'articolo 2, lettera c), della direttiva 88/357/CEE, compreso lo stabilimento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; c) veicolo: un autoveicolo quale definito nell'articolo 1, numero 1, della direttiva 72/166/CEE, compreso il veicolo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; d) aventi diritto al risarcimento: ogni persona avente diritto al risarcimento dei danni a seguito di sinistri causati dalla circolazione degli autoveicoli; e) Stato membro: Stato appartenente all'Unione europea o Stato appartenente allo Spazio economico europeo; f) Stato membro nel quale il veicolo staziona abitualmente: il territorio nel quale il veicolo staziona abitualmente come definito nell'articolo 1, numero 4, della direttiva 72/166/CEE ovvero lo Stato membro di immatricolazione di un veicolo; g) fondo di garanzia: il fondo di garanzia previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE, compreso il Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990; h) ufficio nazionale per l'assicurazione: l'ufficio nazionale per l'assicurazione quale definito all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 72/166/CEE, compreso l'Ufficio centrale italiano riconosciuto con decreto ministeriale 26 maggio 1971, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990; i) Stato terzo: Stato non appartenente all'Unione europea e allo Spazio economico europeo.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001.". - L'art. 49 e l'allegato B, cosi' recitano: "Art. 49 (Attuazione della direttiva 2000/26/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione dei veicoli). - 1. L'attuazione della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, e 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) istituire presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) un centro di informazioni avente la finalita' di consentire alle persone lese di chiedere un indennizzo; b) riconoscere alla concessionaria di servizi assicurativi pubblici, CONSAP S.p.a., la funzione di organismo di indennizzo incaricato di risarcire le persone lese; c) attribuire al risarcimento ad opera dell'organismo di indennizzo il carattere di sussidiarieta'; d) prevedere che la comunicazione del nome e dell'indirizzo del mandatario sia una condizione da aggiungere a quelle gia' previste per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa; e) prevedere che, nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia nominato un rappresentante, ai sensi dell'art. 12-bis, paragrafo 4, della citata direttiva 88/357/CEE, il mandatario assuma la funzione attribuita a tale rappresentante.".
"Allegato B (Articolo 1, commi l e 3)
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti. 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attivita' professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche. 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST). 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte. 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita'. 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione autoveicoli). 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico"). 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attivita' esclusi dalla suddetta direttiva. 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana. 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parita' di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso. 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico. 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta di eradicazione della febbre catarrale degli ovini. 2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale. 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA). 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie. 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie. 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza. 2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio. 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 5/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico. 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti. 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione. 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 99/391/CEE). 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale. 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni finanziarie. 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'. 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale. 200/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.". - La direttiva 2000/26/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 181 del 20 luglio 2000. - La direttiva 73/239/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 166 del 16 giugno 1989. - La direttiva 88/357/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 172 del 4 luglio 1988. - La legge 24 dicembre 1969, n. 990, reca: "Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.". - Il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, reca: "Attuazione della direttiva n. 88/357/CEE concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo, della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE". - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, reca: "Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita". - La direttiva 92/49/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 228 dell'11 agosto 1992. - La legge 26 maggio 2000, n. 137, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, recante "Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche". - L'articolo 2, comma 5-quater, della citata legge, cosi' recita: "5-quater. Allo scopo di rendere piu' efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, e' istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende pienamente operativa la banca dati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia e' tenuta a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo apposite modalita' stabilite dallo stesso ISVAP. I predetti dati relativi alle compagnie di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorita' di controllo dei vari Stati membri dell'Unione europea. I costi di gestione della banca dati sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza dell'ISVAP. (Omissis).". - La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". - La decisione con la quale la Commissione europea in data 27 dicembre 2002 ha disposto che l'art. 6 della citata direttiva 2000/26/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 maggio 2000, prende effetto dal 20 gennaio 2003 e' pubblicata in GUCE n. L. 8 del 14 gennaio 2003. Note all'art. 1: - Per la direttiva 73/239/CEE vedi note alle premesse. - L'art. 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, cosi' recita: "Art. 1 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente decreto si intende per: a) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea; b) Stato terzo: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea; c) impresa: ogni societa' che esercita le assicurazioni nei rami indicati nella tabella allegata al presente decreto; d) stabilimento: la sede legale o una sede secondaria di un'impresa, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 82, comma 5; e) Stato membro di ubicazione del rischio: 1) lo Stato membro in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempreche' entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione; 2) lo Stato membro di immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione; 3) lo Stato membro in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando questo abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza; 4) lo Stato membro in cui l'assicurato ha il proprio domicilio abituale, ovvero, se l'assicurato e' una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri precedenti; f) rischio assunto in regime di stabilimento: il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio del medesimo Stato membro in cui e' ubicato il rischio; g) rischio assunto in regime di liberta' di prestazione di servizi: il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui e' ubicato il rischio; h) Stato membro d'origine: lo Stato in cui e' situata la sede legale dell'impresa che assume il rischio; i) Stato membro di stabilimento: lo Stato in cui e' situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera; l) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro in cui e' ubicato il rischio quando esso e' assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato membro; m) societa' controllata: una societa' si considera controllata nei casi previsti dall'articolo 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le societa' in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto; n) partecipazione qualificata: il fatto di detenere in un'impresa, direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o interposta persona, almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto. I diritti di voto da prendere in considerazione sono quelli indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90. Si considera altresi' partecipazione qualificata quella che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dia comunque la possibilita' di esercitare su questa un'influenza notevole, ancorche' non dominante; o) mercato regolamentato: un mercato finanziario cosi' come definito dall'art. 1, punto 13, della direttiva n. 93/22/CEE 10 maggio 1993, che puo' essere situato in uno Stato membro o in uno Stato terzo. In questo secondo caso il mercato deve essere riconosciuto dallo Stato membro di origine dell'impresa e deve soddisfare requisiti analoghi. Gli strumenti finanziari in esso negoziati devono essere di qualita' comparabile a quella degli strumenti negoziati sul mercato o sui mercati regolamentati dello Stato membro in questione; p) autorita' di controllo: le autorita' nazionali incaricate del controllo delle imprese; q) unita' di conto europea (ECU): quella definita dall'art. 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, e successive modificazioni, applicabile al bilancio generale dell'Unione europea; r) congruenza: la rappresentazione degli impegni esigibili in una determinata valuta, con corrispondenti attivita' espresse o realizzabili in questa stessa valuta; s) localizzazione: la presenza di attivita' mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili; t) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei seguenti rami indicati nel punto A) della tabella allegata del presente decreto: a. 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto alla successiva lettera c); b. 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attivita' industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attivita'; c. 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1969. n. 990, e successive modifiche, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purche' il contraente assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai 6,2 milioni di ECU; l'importo del volume d'affari risulti superiore ai 12,8 milioni di ECU; il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unita'. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo; u) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonche' i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice; v) ufficio nazionale di assicurazione: organizzazione professionale che e' costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo "responsabilita' civile autoveicoli"; z) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, almeno entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi e' stato adempimento dell'obbligo di assicurazione; aa) decreto legislativo vita: il decreto legislativo che recepisce la direttiva n. 92/96/CEE 10 novembre 1992; bb) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'allegato 1, tabella A, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 nell'ambito di attivita' dell'assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore delle persone sopra citate, all'orquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione prima dell'avvio delle procedure di liquidazione in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione di suddetti contratti e operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali contratti e operazioni.". - Per la direttiva 88/357/CEE vedi note alle premesse. - La direttiva 72/166/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 103 del 2 maggio 1972. - La direttiva 84/5/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 008 dell' 11 gennaio 1984. - L'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, cosi' recita: "Art. 19. - E' costituito presso La Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.a. un "Fondo di garanzia per le vittime della strada", per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali a norma della presente legge vi e' obbligo di assicurazione nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato; b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione; c) il veicolo o natante risulti assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) il risarcimento e' dovuto solo per i danni alla persona. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) il risarcimento e' dovuto per i danni alla persona nonche' per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore in lire di 500 unita' di conto europee di cui all'art. 3 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, e per la parte eccedente tale ammontare. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il risarcimento e' dovuto per i danni alla persona nonche' per i danni alle cose. La liquidazione dei danni e' effettuata dall'impresa designata a norma del successivo art. 20 per il territorio in cui il sinistro e' avvenuto. L'eventuale azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata nei confronti della stessa impresa. La Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.a., gestione autonoma delle "vittime della strada", puo' intervenire nel processo, anche in grado di appello.". - Il decreto ministeriale 26 maggio 1971, reca: "Riconoscimento dell'Ufficio centrale italiano di assistenza assicurativa degli automobilisti in circolazione internazionale S.r.l., con sede in Milano." - L'art. 6 della legge 24 dicembre 1996, n. 990, cosi' recita: "Art. 6. - 1. Per i veicoli e i natanti di cui agli articoli 1 e 2, immatricolati o registrati in Stati esteri e che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto per la durata della permanenza in Italia l'obbligo di assicurazione. 2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione e' assolto con la stipula di un contratto di assicurazione ai sensi della presente legge o ai sensi degli articoli da 6 a 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, ovvero quando l'utente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione rilasciato dall'apposito ente costituzionale all'estero, attestante l'esistenza di assicurazione per la responsabilita' civile per i danni cagionati ed accettato dal corrispondente ente costituito in Italia, che: a) si assuma di provvedere alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto o nei limiti e nelle forme stabiliti dalla presente legge o, eventualmente, nei limiti dei maggiori massimali previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce il certificato nazionale; b) sia riconosciuto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne approva lo statuto con proprio decreto. 3. Per i veicoli a motore l'obbligo di cui al comma 1 e' assolto mediante contratto di assicurazione stipulato ai sensi della presente legge o secondo le modalita' stabilite con l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e concernente la responsabilita' civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascun di essi. 4. L'obbligo di cui al comma 1 si considera altresi' assolto per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata: a) da uno degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, quando l'apposito ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettere a) e b), si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti enti costituiti negli altri Stati della Comunita' economica europea e questa abbia riconosciuto detti accordi con proprio atto; b) da uno degli Stati terzi rispetto alla Comunita' economica europea, quando l'apposito ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettera a) e b), si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei veicoli e quando con atto della Comunita' economica europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilita' civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da detto Stato terzo. 5. In ogni caso, l'obbligo di cui al comma 1 si considera assolto per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero, quando l'utente sia in possesso di un certificato internazionale di assicurazione rilasciato da un apposito ente costituito all'estero, attestante l'esistenza della assicurazione della responsabilita' civile per i danni cagionati dal veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della Comunita' economica europea ed accettato dal corrispondente ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettere a) e b). 6. Le disposizioni di cui al comma 3,4 e 5 si applicano anche ai veicoli a motore di proprieta' di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprieta' di Stati esteri o di organiz-zazioni internazionali. 7. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), non si applicano per l'assicurazione della responsabilita' civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 8. L'ente costituito in Italia tra le imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione di cui alla presente legge e riconosciuto nei modi di cui al comma 2, lettera b), oltre ai compiti precisati nei commi precedenti: a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione-frontiera disciplinata nel regolamento di esecuzione della presente legge e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti; b) nelle ipotesi di cui ai commi 2, 4 e 5, assume, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti di cui al presente articolo, la qualita' di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e del loro assicuratore; c) e' legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti ai sensi della presente legge. Si applicano anche nei confronti dell'ente le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile ai sensi della presente legge. 9. Ai fini della proposizione di azione diretta di risarcimento nei confronti dell'organismo di cui al comma 8, i termini di cui all'art. 163-bis, primo comma, del codice di procedura civile sono aumentati di due volte e non possono comunque essere inferiori a sessanta giorni. I termini di cui all'art. 313 del codice di procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni
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| Art. 2. Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce disposizioni specifiche relative agli aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi, provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro. 2. Fatti salvi la legislazione di Stati terzi in materia di responsabilita' civile e il diritto internazionale privato, le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai residenti in uno Stato membro aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in Stati terzi i cui uffici nazionali di assicurazione hanno aderito al sistema della carta verde, ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro. 3. Gli articoli 3, 6, 7, 8 e 9 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo: a) assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento, e b) stazionante abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento. 4. Gli articoli 10 e 11 si applicano anche agli incidenti provocati dai veicoli di Stati terzi che rientrano negli articoli 6 e 7 della direttiva 72/166/CEE e nelle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. 5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, gli aventi diritto al risarcimento dispongono di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione che copre la responsabilita' civile del responsabile.
Note all'art. 2: - Per la direttiva 72/166/CEE, vedi note alle premesse. - Per l'art. 6, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, vedi note all'art. 1. - L'art. 7, della citata legge, cosi' recita: "Art. 7. - L'adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente legge deve essere comprovato da apposito certificato rilasciato dall'assicuratore, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. L'assicuratore e' tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'art. 1901, secondo comma, del codice civile. All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'assicuratore consegna inoltre all'assicurato un contrassegno recante la sua firma, il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui e' valido il certificato. Il contrassegno deve essere applicato sul veicolo cui l'assicurazione si riferisce negli stessi modi stabiliti dall'art. 12 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, per l'applicazione del disco contrassegno rilasciato all'atto del pagamento della tassa di circolazione. Il regolamento di esecuzione stabilira' le modalita' per il rilascio e le caratteristiche del certificato di assicurazione e del contrassegno di cui ai precedenti commi, nonche' le modalita' per il rilascio di duplicati degli stessi in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione. Il conducente del veicolo deve avere con se' il certificato di assicurazione ed esibirlo, insieme ai documenti di circolazione, a richiesta degli organi indicati nell'art. 33 della presente legge.".
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| Art. 3. Mandatario per la liquidazione dei sinistri
1. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e le imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, esclusa la responsabilita' del vettore, designano in ogni Stato membro un mandatario incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri nei casi di cui all'articolo 2. 2. Il mandatario deve risiedere o essere stabilito nel territorio dello Stato membro per il quale e' designato e deve rivolgersi agli aventi diritto al risarcimento nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza degli stessi. 3. Il mandatario, che puo' operare per conto di una o piu' imprese di assicurazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la liquidazione stessa. 4. La nomina del mandatario non esclude la facolta' per il danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile del sinistro ovvero anche all'impresa di assicurazione con la quale e' assicurato il veicolo il cui uso ha provocato il sinistro. 5. L'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. 6. L'inosservanza da parte dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario della disposizione di cui al comma 5 comporta la irrogazione di una sanzione pecuniaria da euro 2000 a euro 6000, secondo le modalita' procedurali di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni. 7. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia nominato il rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il mandatario nominato ai sensi del comma 1 ne assume la funzione.
Note all'art. 3: - L'art. 4, della legge 12 agosto 1982, n. 576 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni), cosi' recita: "Art. 4 (Funzioni dell'ISVAP). - L'ISVAP, in conformita' alla normativa dell'Unione europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di vigilanza di cui al testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1952, n 449, e successive modificazioni, ed alle leggi e regolamenti in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni delle imprese nazionali ed estere, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attivita' di assicurazione e di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, operazioni di capitalizzazione ed attivita' a queste assimilate, nonche' degli altri enti comunque soggetti alle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attivita' assicurativa, anche nel caso di enti e organizzazioni che in forma singola, associata o consortile svolgano funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione, limitatamente ai profili assicurativi . A tal fine provvede: a) al controllo sulla loro gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale; b) all'esame e alla verifica dei bilanci; c) alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti da parte, degli operatori del mercato assicurativo, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione e riassicurazione; c-bis) all'adozione di ogni provvedimento ritenuto utile o necessario alla tutela delle imprese e degli utenti. Compete altresi' all'ISVAP: a) compiere tutte le attivita' necessarie per la conoscenza del mercato assicurativo, comprese quelle di indagine statistica e di raccolta di elementi per l'elaborazione delle politiche assicurative, con particolare riguardo all'andamento dei mercati internazionali e comunitario, nonche' all'evoluzione, alla prevenzione e alla copertura dei rischi, ed al problema degli investimenti; b) procedere alla rilevazione ed acquisizione dei dati e degli elementi necessari alla formazione ed al controllo delle tariffe ed all'esame delle condizioni di polizza; c) (abrogata); d) (abrogata); e) (abrogata); f) (abrogata); g) (abrogata); h) (abrogata); i) promuovere tutte le forme di collaborazione ritenute necessarie con gli altri organi di controllo dei Paesi della Comunita' economica europea al fine di rendere organica la vigilanza dell'attivita' assicurativa esercitata in libera prestazione dei servizi sia da parte di imprese estere nel territorio nazionale sia da parte di imprese nazionali nel territorio degli altri Stati membri. L'ISVAP svolge attivita' consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo, nell'ambito delle competenze per la regolazione e il controllo del settore assicurativo. Restano salvi i poteri in materia spettanti alle regioni a statuto speciale nonche' i poteri di ispezione e di controllo attribuiti dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa sulle societa' con azioni quotate in borsa. Ferma restando la competenza propria del Governo, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni l'ISVAP intrattiene i rapporti con i competenti organi dell'Unione europea. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, formulata successivamente agli adempimenti di cui all'art. 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, applica le sanzioni con provvedimento motivato.". - L'art. 90, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, cosi' recita: "Art. 90 (Rappresentante per la gestione dei sinistri). - 1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica ai sensi dell'art. 81 per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti debbono nominare un proprio rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto. 2. Il rappresentante deve avere residenza nel territorio della Repubblica e non puo' svolgere per conto della impresa attivita' diretta all'acquisizione di contratti di assicurazione. 3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita' competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonche' di attestare l'esistenza e la validita' dei contratti stipulati dalla impresa in regime di liberta' di prestazione di servizi. 4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale previsto dall'art. 89. 5. Le generalita' e l'indirizzo del rappresentante debbono essere indicati nella polizza di assicurazione nonche' nel contrassegno e nel certificato previsti dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.". - Il ramo 10 dell'allegato A al decreto legislativo n. 175 del 1995, cosi' recita: "10. R.C. autoveicoli terrestri: ogni responsabilita' risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilita' del vettore).". - La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". - L'art. 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) cosi' recita: "Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia stradale). - 1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialita' Polizia Stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) all'Arma dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale. 2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale. 3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione: a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al Ministero dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.; b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprieta' degli enti da cui dipendono; c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza; d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza; e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7; f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7. 4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorita' militare competente. 5. I soggetti indicati nel presente articolo, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, reca: "Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione". - L'art. 25 , comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), cosi' recita: "2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.. 29 del 1993 hanno accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, reca: "Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione". - Gli articoli 225, commi 1, lettera b) e 226, commi 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' recitano: "Art. 225 (Istituzione di archivi ed anagrafe nazionale). - 1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti: a) (omissis); b) presso la Direzione generale della M.C.T.C. un archivio nazionale dei veicoli;". "Art. 226 (Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale). - 1. - 4 (omissis). 5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e' istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n). 6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprieta', a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a totale carico del richiedente e vengono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 7. L'archivio e' completamente informatizzato; e' popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri dal P.R.A., dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri. 8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l'archivio nazionale dei veicoli. 9. Le modalita' di accesso all'archivio sono stabilite nel regolamento. 10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e' istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale. 11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonche' a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonche' i dati relativi alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, che comportano decurtazione del punteggio di cui all'art. 126-bis agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate. 12. L'anagrafe nazionale e' completamente informatizzata; e' popolata ed aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri. 13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno altresi' specificati i contenuti, le modalita' di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.". - Per la direttiva 2000/26/CE vedi note alle premesse. - Per la legge 12 agosto 1982, n. 576, vedi note all'art. 3.
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| Art. 4. Richiesta di risarcimento da parte di danneggiati residenti nel territorio della Repubblica
1. I soggetti residenti nel territorio della Repubblica che risultino danneggiati da sinistri della circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde, hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all'impresa di assicurazione con la quale e' assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica. 2. In caso di mancata designazione del mandatario da parte dell'impresa di assicurazione con la quale e' assicurato il veicolo che ha causato il sinistro e nei casi di inadempimento a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, il danneggiato puo' rivolgersi all'Organismo di indennizzo nazionale, di cui all'articolo 6, secondo quanto previsto dall'articolo 8. |
| Art. 5. Centro di informazione
1. Per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, e' istituito presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, il quale puo' anche stipulare a titolo gratuito apposite convenzioni con enti pubblici o privati che gia' detengano e gestiscano le informazioni di cui alla lettera a), un Centro di informazione incaricato: a) di tenere un registro contenente le seguenti informazioni: 1) la targa di immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio della Repubblica; 2) i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la responsabilita' civile derivante dalla circolazione di detti veicoli per i rischi di cui al ramo 10 dell'allegato A al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, diversi dalla responsabilita' del vettore; 3) le imprese di assicurazione che coprono la responsabilita' civile derivante dalla circolazione di tali veicoli per i rischi di cui al ramo 10 dell'allegato A al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, diversi dalla responsabilita' del vettore, e i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione conformemente all'articolo 3 e notificati al Centro di informazione conformemente al comma 3; b) di assistere gli aventi diritto al risarcimento nell'ottenere le informazioni di cui alla lettera a), numeri 1, 2 e 3. 2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), sono conservate per un periodo di sette anni dalla data di cessazione dell'immatricolazione del veicolo o di scadenza del contratto di assicurazione. 3. Le imprese di assicurazione comunicano tempestivamente ai centri di informazione di tutti gli Stati membri il nome e l'indirizzo del proprio mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro. 4. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all'articolo 2, hanno diritto di richiedere al Centro di informazione entro sette anni dalla data del sinistro: a) nome ed indirizzo dell'impresa di assicurazione; b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della stessa; c) nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell'impresa di assicurazione nello Stato membro di residenza degli aventi diritto al risarcimento, nei casi in cui: 1) gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica, o 2) il veicolo che ha causato il sinistro stazioni abitualmente nel territorio della Repubblica, o 3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica. 5. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali sono consentiti, con esclusione dei dati personali sensibili ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nei limiti stabiliti dal presente decreto legislativo. 6. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al Centro di informazione il nome e l'indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in ipotesi di leasing finanziario del veicolo che ha causato il sinistro, il Centro stesso, se gli aventi diritto hanno un interesse giuridicamente tutelato ad ottenere tali informazioni, si rivolge in particolare: a) all'impresa di assicurazione, o b) all'ente di immatricolazione del veicolo. 7. Le imprese di assicurazione che coprono la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica sono tenute a comunicare, in via sistematica, i dati relativi ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di cessazione della copertura assicurativa, ai nominativi dei mandatari per la liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro e, a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome ed indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in ipotesi di leasing finanziario. 8. Fermi restando i poteri dell'autorita' giudiziaria, le forze di polizia, nonche' gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, hanno accesso gratuito ai dati del Centro di informazione, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, e dall'articolo 25, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Le imprese di assicurazione, l'Ufficio centrale italiano, l'Organismo di indennizzo nazionale, di cui all'articolo 6, possono richiedere al Centro di informazione i dati per i quali hanno interesse motivato. 9. Per le esigenze di funzionamento del Centro di informazione, l'ISVAP puo', ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, avvalersi dei dati non sensibili trattati per le finalita' della banca dati sinistri, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 5-quater, della legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni. L'ISVAP dispone le modifiche e le integrazioni necessarie alla banca dati sinistri, al fine di coordinare il relativo trattamento dei dati con le esigenze del Centro di informazione. 10. Le procedure, i tempi e le modalita' di invio dei dati da parte delle imprese di assicurazione, le modalita' del relativo trattamento dei dati e di gestione del Centro di informazione, anche nei confronti degli interessati e degli aventi diritto alle informazioni, nonche' le modalita' di accesso alle informazioni per i soggetti di cui al comma 3, sono definite con provvedimento dell'ISVAP, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso provvedimento sono individuati i dati contenuti nella banca dati sinistri, di cui al comma 9, che saranno oggetto di trattamento anche da parte del Centro di informazione, con esclusione dei dati sensibili. 11. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, l'ISVAP ha accesso gratuito ai dati relativi ai veicoli ed ai nomi dei proprietari dei veicoli contenuti nei pubblici registri. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, l'ISVAP ha altresi' titolo ad accedere ai dati dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, commi 5 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 12. Il Centro di informazione coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2000/26/CE. 13. L'inosservanza del termine di invio dei dati da parte delle imprese di assicurazione al Centro di informazione, da stabilirsi con il provvedimento dell'ISVAP di cui al comma 10, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative, secondo le modalita' procedurali di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni: a) la sanzione da euro 200 a euro 600 se il ritardo e' contenuto negli otto giorni successivi a detto termine; b) la sanzione da euro 400 a euro 1.200 se il ritardo supera il termine di cui alla lettera a) fino a 30 giorni dalla scadenza del termine di invio; c) la sanzione da euro 600 a euro 1.800 se il ritardo supera i 30 giorni di cui alla lettera b). 14. Le sanzioni di cui al comma 13 si applicano anche nelle ipotesi di invio di dati incompleti. |
| Art. 6. Organismo di indennizzo nazionale
1. Alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a., quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, e' riconosciuto il ruolo di Organismo di indennizzo nazionale. 2. L'Organismo di indennizzo nazionale, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale dell'Ufficio centrale italiano, secondo le modalita' stabilite con apposita convenzione. |
| Art. 7. Intervento dell'Organismo di indennizzo nazionale
1. L'Organismo di indennizzo nazionale e' incaricato di risarcire gli aventi diritto che abbiano residenza nel territorio della Repubblica, per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro e provocati dall'uso di: a) un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in un altro Stato membro e stazionante abitualmente in un altro Stato membro; b) un veicolo di cui risulti impossibile l'identificazione; c) un veicolo di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro, identificare l'impresa di assicurazione. 2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), l'Organismo di indennizzo nazionale interviene anche qualora il sinistro sia avvenuto in uno Stato terzo, il cui ufficio nazionale per l'assicurazione abbia aderito al sistema della carta verde. |
| Art. 8. Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati
1. Nel caso previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), e comma 2, gli aventi diritto possono presentare all'Organismo di indennizzo nazionale richiesta di risarcimento: a) qualora l'impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica non abbiano fornito una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta di risarcimento entro tre mesi dalla data in cui gli aventi diritto hanno presentato la propria richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del veicolo, il cui uso ha provocato il sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri; b) nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia designato un mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/26/CE. In questo caso gli aventi diritto non possono presentare all'Organismo di indennizzo nazionale una richiesta di risarcimento se hanno presentato una analoga richiesta direttamente all'impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro e hanno ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla presentazione della richiesta. 2. L'Organismo di indennizzo nazionale si astiene o cessa di intervenire a favore degli aventi diritto al risarcimento che hanno intrapreso o intraprendano un'azione legale direttamente contro l'impresa di assicurazione ovvero contro il responsabile del sinistro. 3. L'intervento dell'Organismo di indennizzo nazionale e' sussidiario rispetto alla richiesta nei confronti della persona o delle persone che hanno causato il sinistro ovvero nei confronti dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario. Tuttavia, l'Organismo di indennizzo nazionale non puo' subordinare il risarcimento alla dimostrazione che il responsabile del sinistro sia insolvente o rifiuti di pagare. 4. Gli aventi diritto presentano all'Organismo di indennizzo nazionale la propria richiesta di risarcimento in forma scritta, inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, purche' con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o consegnata a mano all'Organismo di indennizzo nazionale con rilascio di ricevuta. 5. L'Organismo di indennizzo nazionale interviene entro due mesi dalla data in cui gli aventi diritto presentano ad esso, con le modalita' di cui al comma 4, sopra la propria richiesta di risarcimento, ma pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell'impresa di assicurazione o del mandatario per la liquidazione dei sinistri alla richiesta degli aventi diritto al risarcimento. 6. L'Organismo di indennizzo nazionale informa immediatamente: a) l'impresa di assicurazione con la quale e' assicurato il veicolo che ha causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri; b) l'organismo di indennizzo dello Stato membro dello stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto; c) la persona che ha causato il sinistro, se nota; d) l'ufficio nazionale per l'assicurazione dello Stato ove e' avvenuto il sinistro se il sinistro e' stato causato da un veicolo stazionante in un altro Stato rispetto a quello in cui e' accaduto il sinistro; di aver ricevuto una richiesta di risarcimento dagli aventi diritto e che interverra' entro due mesi a decorrere dalla presentazione di detta richiesta. 7. L'Organismo di indennizzo nazionale cui e' stata presentata la richiesta di risarcimento e' tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilita' e la quantificazione del danno, le norme del diritto positivo applicabili nello Stato ove e' avvenuto il sinistro.
Nota all'art. 8: - Per la direttiva 2000/26/CE vedi note alle premesse.
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| Art. 9. Rimborso da parte dell'organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede l'impresa di assicurazione del responsabile all'Organismo di indennizzo nazionale
1. L'Organismo di indennizzo nazionale, qualora abbia risarcito gli aventi diritto secondo quanto stabilito dall'articolo 8, acquisisce un credito nei confronti dell'organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede lo stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro per quanto anticipato a titolo di risarcimento e per quanto sostenuto a titolo di spese dirette ed indirette relative alla liquidazione del danno nella misura e con le modalita' stabilite dall'accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia. 2. Nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento o nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato terzo aderente al sistema della carta verde e causati dalla circolazione di veicoli assicurati con imprese di assicurazione stabilite nel territorio della Repubblica, l'Organismo di indennizzo nazionale e' tenuto al rimborso della somma eventualmente pagata dall'organismo di indennizzo dello Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento per i danni subiti da questi ultimi. 3. L'Organismo di indennizzo nazionale e' surrogato nei diritti degli aventi diritto al risarcimento nei confronti dell'impresa di assicurazione o del responsabile del sinistro nella misura in cui l'organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza degli aventi diritto ha risarcito questi ultimi per il danno subito. Detta impresa e' tenuta a rimborsare entro trenta giorni l'Organismo di indennizzo nazionale di quanto da quest'ultimo corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto dal medesimo corrisposto a titolo di spese dirette ed indirette di cui al comma 1, a semplice richiesta corredata della prova dell'avvenuto pagamento. L'importo da rimborsare puo' costituire oggetto di contestazione da parte dell'impresa esclusivamente nel caso in cui l'Organismo di indennizzo nazionale abbia omesso la comunicazione di cui all'articolo 8, comma 6, lettera a). |
| Art. 10. Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati
1. Nei casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), l'Organismo di indennizzo nazionale, ricevuta la richiesta di risarcimento, deve informarne immedia-tamente: a) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo che ha causato il sinistro staziona abitualmente, nel caso si tratti di un veicolo non assicurato, nonche' il fondo di garanzia dello Stato membro in cui e' accaduto il sinistro se diverso da quello ove staziona abitualmente il veicolo; b) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si e' verificato il sinistro, nel caso in cui lo stesso sia stato causato da un veicolo non identificato ovvero da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo. 2. L'Organismo di indennizzo nazionale, ricevuta la richiesta di risarcimento, e' tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilita' e la quantificazione del danno, le norme del diritto positivo vigenti nello Stato ove e' avvenuto il sinistro. 3. L'Organismo di indennizzo nazionale, qualora abbia risarcito gli aventi diritto, secondo quanto previsto nel comma 1, ha diritto di richiedere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette nella misura e secondo le modalita' stabilite dall'accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia: a) al fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata l'impresa di assicurazione; b) al fondo di garanzia dello Stato membro ove si e' verificato il sinistro, nel caso di veicolo non identificato; c) al fondo di garanzia dello Stato membro ove si e' verificato il sinistro, nel caso di veicoli non assicurati di uno Stato terzo. |
| Art. 11. Rimborso da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada per quanto anticipato dagli organismi di indennizzo
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, rimborsa l'organismo di indennizzo dello Stato membro nel quale gli aventi diritto al risarcimento risiedono della somma con la quale il predetto organismo ha risarcito tali aventi diritto, nonche' delle spese dirette e indirette di cui all'articolo 10, comma 3, nei seguenti casi: a) sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli aventi diritto al risarcimento e causati da un veicolo stazionante abitualmente nel territorio della Repubblica per il quale non e' possibile identificare l'impresa di assicurazione; b) sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e causati da un veicolo non identificato o da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo. 2. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, dopo aver rimborsato l'organismo d'indennizzo, ha diritto di esercitare l'azione di regresso prevista dall'articolo 29 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.
Note all'art. 11: - Per l'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, vedi note all'art. 3. - L'articolo 29, della citata legge, cosi' recita: "Art. 29. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti nel primo comma dell'art. 19, lettere a) e b), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonche' dei relativi interessi e spese. Nel caso previsto alla lettera c) del primo comma dell'art. 19, l'impresa che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno e' surrogata, per l'importo pagato, nei diritti sia dell'assicurato che del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.".
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| Art. 12. Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175
1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' aggiunta la seguente lettera: "e-bis) il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 del punto A dell'allegato, esclusa la responsabilita' del vettore;". 2. Al comma 1 dell'articolo 94 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' aggiunta la seguente lettera: "e-bis) comunicare il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 del punto A dell'allegato, esclusa la responsabilita' del vettore".
Nota all'art. 12: - Il testo vigente degli articoli 11 e 94 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, cosi' come modificato dal presente decreto cosi' recita: "Art. 11 (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione). - 1. Per ottenere l'autorizzazione, l'impresa deve farne domanda all'ISVAP, fornendo la prova di possedere un capitale sociale, se si tratta di societa' per azioni o di societa' cooperativa, o un fondo di garanzia, se si tratta di societa' di mutua assicurazione, non inferiore alla misura indicata nell'art. 12. 1-bis. Quando sussistono stretti legami tra una impresa di assicurazione e altre persone fisiche o giuridiche, l'ISVAP concede l'autorizzazione se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. L'impresa deve fornire le informazioni chieste dall'ISVAP per poter garantire il rispetto permanente di tale condizione. 1-ter. La Direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente deve essere stabilita nel territorio della Repubblica. 2. L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti: a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, il quale deve indicare i singoli rami di assicurazione che l'impresa intende esercitare e, se l'impresa intende esercitare, oltre alle assicurazioni dirette, anche la riassicurazione; b) la prova dell'avvenuto deposito dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'Ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione a norma del codice civile; c) l'elenco nominativo delle persone alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione, direzione nonche' di controllo. Le medesime persone debbono possedere i requisiti di onorabilita' e professionalita' prescritti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP; d) l'elenco nominativo delle persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa il controllo o una partecipazione qualificata, con l'indicazione dell'entita' di ciascuna di queste partecipazioni. Le medesime persone debbono possedere i requisiti di onorabilita' prescritti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, tenuto conto che, nel caso si tratti di persone giuridiche, i predetti requisiti debbono essere posseduti dagli amministratori, dai direttori generali e dai sindaci delle stesse; e) il programma dell'attivita' che intende esercitare, contenente gli elementi di cui all'articolo 14 e accompagnato dalla relazione di cui all'art. 15. e-bis) il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 del punto A dell'allegato, esclusa la responsabilita' del vettore. 3. L'impresa richiedente deve inoltre fornire ogni altro documento che sia richiesto dall'ISVAP. 4. Il rilascio dell'autorizzazione e' altresi' subordinato all'approvazione dello statuto dell'impresa da parte dell'ISVAP.". "Art. 94 (Altre condizioni per il rilascio dell'autorizzazione). - 1. Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve inoltre: a) presentare insieme alla domanda i seguenti documenti: 1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'atto da cui risulti la deliberazione di istituire la sede secondaria e dell'atto di nomina del rappresentante generale con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 2506 del codice civile; 2) un certificato comprovante la residenza del rappresentante generale nel territorio della Repubblica; 3) l'elenco nominativo degli amministratori e dei responsabili della gestione; 4) il certificato, rilasciato dalle competenti autorita' di controllo dello Stato in cui si trova la sede legale, dal quale risultino quali rami tra quelli indicati al punto A) della tabella allegata l'impresa e' autorizzata ad esercitare ed i rischi effettivamente esercitati; b) obbligarsi a tenere presso la sede secondaria istituita nel territorio della Repubblica una contabilita' specifica dell'attivita' esercitata nel territorio stesso e a conservarvi i documenti relativi agli affari trattati; c) obbligarsi a costituire un margine di solvibilita' in conformita' a quanto previsto dagli articoli 103 e seguenti; d) presentare un programma dell'attivita' che intende esercitare nel territorio della Repubblica, in conformita' delle disposizioni di cui all'art. 95; e) fornire ogni altro documento che sia ritenuto necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione in base al presente decreto. e-bis) comunicare il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 del punto A dell'allegato, esclusa la responsabilita' del vettore.".
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| Art. 13. Modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576
1. Al secondo comma dell'articolo 11 della legge 12 agosto 1982, n. 576, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "In ogni caso, e' garantita la presenza di componenti dotati di specifica professionalita' nel settore dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti.". 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ISVAP, successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Marzano, Ministro delle attivita' produttive Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 11 (Consiglio). - Il consiglio e' costituito da sei componenti, oltre al presidente dell'Istituto. I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non piu' di due volte. Essi devono essere scelti fra persone di indiscussa moralita' e indipendenza e di provata competenza nelle materie tecniche o giuridiche interessanti le attivita' assicurative e finanziarie. In ogni caso, e' garantita la presenza di componenti dotati di specifica professionalita' nel settore dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti. I componenti del consiglio non possono esercitare alcuna attivita', remunerata o gratuita, in favore degli enti e delle imprese di cui all'art. 4 o di enti e societa' con essi comunque collegati. Ai componenti del consiglio compete una indennita' nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Essi decadono dall'incarico nel caso di assenza non giustificata a due riunioni consecutive. Per la validita' delle riunioni e' sufficiente la presenza della meta' dei componenti del consiglio. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Alle riunioni del consiglio partecipa con voto consultivo il vice direttore generale.".
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