IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'art. 70, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1997, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale, Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorche' assicurabili; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185; Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania, degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: piogge alluvionali dal 7 gennaio 2003 al 5 febbraio 2003 nella provincia di Salerno; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256: Salerno: piogge alluvionali dal 7 gennaio 2003 al 9 gennaio 2003, dal 4 febbraio 2003 al 5 febbraio 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Angri, Castel San Giorgio, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, San Marzano sul Sarno, Scafati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 giugno 2003 Il Ministro: Alemanno |