Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 10 giugno 2003 |
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visti i decreti ministeriali 16 luglio 2002, 28 novembre 2002 e 26 febbraio 2003 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con decreto ministeriale 27 luglio 1999 e' stata prorogata fino al 6 luglio 2003; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61348; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto ministeriale 27 luglio 1999; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8 con decreto ministeriale 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 14 novembre 1997, gia' prorogata con decreti ministeriali 16 luglio 2002, 28 novembre 2002 e 26 febbraio 2003, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 luglio 2003. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto ministeriale 27 luglio 1999. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 giugno 2003 Il direttore generale: Abate |
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