Gazzetta n. 150 del 1 luglio 2003 (vai al sommario) |
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LEGGE 3 giugno 2003, n. 153 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione in ambito giovanile, fatto a Roma il 15 gennaio 2001. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione in ambito giovanile, fatto a Roma il 15 gennaio 2001. |
| Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di euro 133.720 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e di euro 146.125 annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3538): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) Ministro, ad interim, degli affari esteri, il 15 gennaio 2003. Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 febbraio 2003, con pareri delle commissioni I, V, VII, X e XII. Esaminato dalla III commissione, l'11 febbraio 2003 e 5 marzo 2003. Relazione scritta annunciata il 5 marzo 2003 (atto n. 3538/A - relatore on. G. Selva). Esaminato in aula il 10 marzo e approvato l'11 marzo 2003. Senato della Repubblica (atto n. 2101): Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 marzo 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 12ª. Esaminato dalla 3ª commissione il 1° e il 9 aprile 2003. Relazione scritta annunciata il 29 aprile 2003 (atto n. 2101/A - relatore sen. F. Martone). Esaminato in aula e approvato il 15 maggio 2003. |
| ACCORDO tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa sulla cooperazione in ambito giovanile
II Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, di seguito denominati "le Parti", operando nello spirito delle intese conseguite nell'ambito dell'organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e del Consiglio d'Europa, riferendosi all'articolo 10 del Trattato di Amicizia e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa, firmato a Mosca il 14 ottobre 1994, perseguendo gli obiettivi tracciati dal Piano d'Azione nelle relazioni tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa, firmato a Roma il 10 febbraio 1998, conformemente all'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, Firmato a Roma il 10 febbraio 1998, impegnandosi a dare nuovo impulso agli scambi giovanili tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 Conformemente alla legislazione interna del proprio Stato, ciascuna delle Parti incoraggia i rapporti di amicizia e gli scambi diretti giovanili di ogni tipo fra i due Paesi. Gli scambi si effettuano a livello nazionale e regionale sotto farma sia di gruppi sia di singoli individui, con la partecipazione di giovani e di persone impegnate nell'attivita' a favore dei giovani, indipendentemente dalla loro appartenenza sociale ed aderenza ad organizzazioni a carattere sociale.
Articolo 2 Le Parti incoraggiano i seguenti indirizzi ed obiettivi prioritari della cooperazione in materia di gioventu': consultazioni e scambi di esperienze tra esponenti del mondo giovanile ed esperti degli Enti statali in materia di gioventu'; educazione dei giovani ai valori democratici ed all'osservanza dei diritti dell'uomo; coinvolgimento dei giovani nella soluzione di questioni di vitale importanza, compresi i problermi della tutela sociale, dell'istruzione, della protezione ambientale, dello studio e della conservazione del patrimonio culturale dei due Paesi; diffusione tra i giovani dell'idea della costituzione in Europa di una situazione di reciproca fiducia e di cooperazione; assistenza ai giovani nello studio delle lingue, della cultura, della letteratura e dell'arte di ambedue i Paesi nell'interesse della creazione di un unico spazio culturale europeo; sviluppo della cooperazione nel settore del turismo e dello sport giovanile quale uno dei fattori dell'educazione sociale e fisica della gioventu'; incoraggiamento di altri contatti al fine di organizzare il tempo libero della gioventu'.
Articolo 3 Le Parti, conformemente agli obiettivi definiti nell'Articolo 2 del presente Accordo, incoraggiano: incontri, forum, festival, campeggi giovanili con l'obiettivo di approfondire la comprensione reciproca ed i contatti diretti; conferenze e seminari su temi socio-politici, socio-economici, giuridici, tecnico-scientifici e culturaleumanitari; contatti tra i giovani: parlamentari, personalita' politiche e sociali, imprenditori; colloqui rivolti allo scambio di esperienze e di informazioni relative ai programmi ed ai risultati delle ricerche scientifiche nel settore della politica in materia di gioventu'; partecipazione ad attivita' giovanili multilaterali nell'ambito del Consiglio d'Europa e di altre organizzazioni europee ed internazionali, tenendo conto della legislazione nazionale di entrambi gli Stati; manifestazioni mirate a perfezionare la qualifica di giovani specialisti in diversi settori di attivita' professionale, di docenti e di giovani ricercatori a livello di Enti di istruzione; cooperazione tra rappresentanti dei mass media; contatti e scambi tra scolari e studenti delle scuole superiori e professionali; svolgimento in ciascuno dei due Paesi di iniziative a carattere artistico, mostre, tournees, giornate della cultura e dell'arte, concorsi internazionali e nazionali, con la partecipazione di giovani interpreti ed esponenti artistici; scambio di esperienze relative ai servizi sociali, appoggio alla realizzazione dei programmi di assistenza psicologica, giuridica, informativa, sociale e riabilitativa dei giovani; iniziative bilaterali di lavoro volontario di utilita' sociale svolte da giovani dei due Paesi; scambi giovanili nell'ambito dei rapporti di partenariato tra le citta' e le regioni russe ed italiane; scambio di informazioni allo scopo di prevenire tra i giovani la trasgressione della legge e la diffusione della tossicodipendenza, della tossicomania, dell'alcolismo e dell'AIDS. Articolo 4 i giovani di eta', di regola, non inferiore a 18 anni possono partecipare agli scambi giovanili nell'ambito del presente Accordo. La composizione numerica dei gruppi che parteciperanno agli scambi giovanili non potra' superare, di regola, le 15 persone.
Articolo 5 Le Parti forniscono i mezzi, se possibile di valore equivalente, per la realizzazione della collaborazione nel campo giovanile in conformita' alle leggi dei rispettivi Stati. Le condizioni concrete degli scambi, compreso il totale dei mezzi stanziati a questo scopo nonche' le modalita' dell'assunzione delle spese relative all'invio ed all'accoglienza dei giovani, saranno definite nel corso del negoziato per i programmi di scambi giovanili in conformita' all'art. 6 del presente Accordo. Articolo 6 Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, e' responsabile, per la Parte italiana, per la realizzazione del presente Accordo. Il Ministero dell'Istruzione della Federazione Russa e' responsabile, per la Parte russa, per la realizzazione del presente Accordo. Ai fini della realizzazione del presente Accordo potra' essere costituito un gruppo misto di lavoro composto da rappresentanti di Amministrazioni pubbliche e Associazioni della Repubblica Italiana e da rappresentanti di Organizzazioni pubbliche e sociali della Federazione Russa, su base paritetica, al fine di predisporre i programmi degli scambi giovanili, per i periodi di tempo presi in considerazione ed al fine di coordinare l'attivita' per la loro effettuazione. Le riunioni del gruppo di lavoro si svolgono di norma una volta ogni due anni, alternativamente in Italia e in Russia.
Articolo 7 Il presente Accordo non esclude la possibilita' di realizzare altre iniziative nei settore degli scambi giovanili fra i due Paesi.
Articolo 8 Le Parti, su base di reciprocita', si prefiggono di agevolare le condizioni della concessione dei visti per i partecipanti alle manifestazioni nell'ambito del presente Accordo.
Articolo 9 Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della conferma della ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste. Dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, nei rapporti tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa cessa di avere efficacia l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sugli scambi giovanili firmato a Roma il 30 novembre 1989. Articolo 10 Il presente Accordo e' concluso per un periodo di cinque anni ed e' tacitamente rinnovato per successivi periodi di cinque anni, almeno che una delle Parti non notifichi per iscritto all'altra Parte la volonta' di denunciarlo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di validita'. Fatto a Roma il 15 gennaio 2001 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica Italiana Per il Governo della Federazione Russa |
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