Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2003 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 9 maggio 2003 |
Art. 73, legge n. 289/2003. Estensione di interventi di promozione industriale. (Deliberazione n. 18/2003). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, che con gli articoli 5 e 8 prevede e disciplina la realizzazione di un programma di reindustrializzazione delle aree interessate al processo di ristrutturazione della siderurgia pubblica; Visto l'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) il quale stabilisce che le disposizioni della citata legge n. 181/1989 possono essere estese in settori diversi da quello siderurgico e in aree diverse da quelle dell'attuale applicazione, da individuare con delibera di questo Comitato, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, nonche' nelle aree industriali ricomprese nei territori per i quali con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e' stato dichiarato o prorogato lo stato di emergenza; Considerato che il comma 4 del citato art. 73 prevede che l'applicazione dell'estensione di cui al comma 1 del medesimo articolo e' subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunita' europea; Ritenuto, sulla base della grave situazione di crisi economico-sociale ed occupazionale di alcune zone del territorio nazionale, di dover estendere la predetta normativa alle aree di cui alla citata legge n. 289/2002; Visto lo schema di delibera proposto dal Ministero delle attivita' produttive;
Delibera:
Il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a notificare l'allegato schema di delibera alla Commissione europea. Il Ministero delle attivita' produttive, ai fini delle ulteriori determinazioni previste dalla citata legge n. 289/2002, informera' tempestivamente questo Comitato sull'esito della notifica. Roma, 9 maggio 2003
Il Presidente: Berlusconi
Il segretario del C.I.P.E.: Micciche' |
| Allegato
SCHEMA DI DELIBERA CIPE Art. 73 legge n. 289/2002 estensione di interventi di promozione industriale
Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, che con gli articoli 5-8 prevede e disciplina la realizzazione di un programma di reindustrializzazione delle aree interessate al processo di ristrutturazione della siderurgia pubblica; Visto l'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) il quale stabilisce che le disposizioni della citata legge n. 181/1989 possono essere estese in settori diversi da quello siderurgico e in aree diverse da quelle dell'attuale applicazione, da individuare con delibera CIPE, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, nonche' nelle aree industriali ricomprese nei territori per i quali con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e' stato dichiarato o prorogato lo stato di emergenza; Visto l'esito della notifica alla Commissione europea comunicato con nota .......................; Viste le delibere CIPI del 13 ottobre 1989, del 12 aprile 1990 e del 20 dicembre 1990, con le quali sono state impartite direttive per la realizzazione del suddetto programma ed individuate le aree di crisi siderurgica; Considerato che il comma 4 del citato art. 73 prevede che l'applicazione dell'estensione di cui al comma 1 e' subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea; Ritenuto, sulla base della grave situazione di crisi economico-sociale ed occupazionale di alcune zone del territorio nazionale, di dover estendere la predetta normativa alle aree di cui alla citata legge n. 289/2002; Vista la proposta del Ministro delle attivita' produttive;
Delibera
Art. 1.
Gli interventi di promozione industriale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi, nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato: alle aree interessate da crisi di settore nel comparto industriale; alle aree industriali ricomprese nei territori per i quali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' stato dichiarato o prorogato lo stato di emergenza.
Art. 2.
Il CIPE, su proposta del Ministero delle attivita' produttive, in coerenza con le linee di politica industriale del Governo, individuera', sulla base di parametri oggettivi e considerate le risorse pubbliche e private effettivamente disponibili, le aree interessate all'estensione degli interventi di promozione industriale di cui all'art. 1, tenuto conto dello stato di crisi settoriale con notevoli ripercussioni sull'economia locale, delle opportunita' di sviluppo locale, nonche' della disponibilita' di aree attrezzate disponibili.
Art. 3.
Con riferimento alle aree individuate dal CIPE, il Ministro delle attivita' produttive emanera' le direttive per la predisposizione, da parte di Sviluppo Italia, del programma di promozione imprenditoriale ed attrazione degli investimenti, compatibile con la vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, al fine di favorire la salvaguardia dei livelli occupazionali e lo sviluppo del tessuto economico locale, anche attraverso la valorizzazione delle infrastrutture e delle potenzialita' gia' esistenti. Gli interventi, ricompresi nell'ambito del programma di cui all'art. 73, comma 2, della legge n. 289/2002, sono approvati dal Ministero delle attivita' produttive, nel rispetto delle finalita' previste dallo stesso articolo.
Art. 4.
Il Ministero delle attivita' produttive trasmettera' annualmente al CIPE, entro il semestre successivo all'anno di riferimento, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi. |
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