Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 16 giugno 2003
Abilitazione all'istituto «Istituto Veneto di terapia familiare» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Vicenza corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
Visto il parere espressi nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature, e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
Visto il decreto in data 11 ottobre 2002, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Visto il decreto in data 3 aprile 2003 con il quale l'istituto «Istituto Veneto di terapia familiare» e' stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede di Treviso per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;
Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Vicenza, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a sedici unita' e, per l'intero corso, a sessantaquattro unita';
Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 21 marzo 2003;
Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 7 maggio 2003, trasmessa con nota n. 370 dell'8 maggio 2003;

Decreta:

Art. 1.
1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Istituto Veneto di terapia familiare», e' abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Vicenza, via Contra' Pasini n. 18, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.
2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno e' pari a sedici unita' e, per l'intero ciclo, a sessantaquattro unita'.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2003
Il capo del Dipartimento: D'Addona
 
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