Gazzetta n. 139 del 18 giugno 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 11 aprile 2003 |
Integrazione dell'annualita' 2002 ed assegnazione dell'annualita' 2003 del cofinanziamento nazionale dei piani di sviluppo rurale, di cui al regolamento CE n. 1257/99, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 1/2003). |
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L'ISPETTORE GENERALE CAPO per i rapporti finanziari con l'Unione europea Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994); Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia; Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea; Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.; Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA), che modifica ed abroga taluni regolamenti comunitari; Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 445/2002, recante disposizioni di applicazione del suddetto regolamento CE n. 1257/99; Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 2603/99 e successive modificazioni, recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal predetto regolamento CE n. 1257/99; Vista la decisione 1999/659/CE dell'8 settembre 1999, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del FEOGA, sezione garanzia, per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006; Vista la delibera CIPE n. 225/99 del 21 dicembre 1999, con la quale e' stato approvato il piano di riparto indicativo delle risorse messe a disposizione dal FEOGA, sezione garanzia, per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale di cui al regolamento CE n. 1257/99, nella fase di programmazione 2000-2006; Vista la decisione 2000/426/CE del 26 giugno 2000, recante modifica della predetta decisione 1999/659/CE, che prevedeva per l'annualita' 2003 l'attivazione di una quota comunitaria pari a 644.200.000,00 euro, adeguata successivamente in 683.247.985,00 euro dalla Commissione UE con la comunicazione AGRI/D/4949/2003; Considerato altresi' che l'art. 49.3 del richiamato regolamento CE n. 445/2002 dispone che, qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro superino gli importi notificati, l'eccedenza eventuale viene soddisfatta nei limiti degli stanziamenti che potrebbero rimanere disponibili, dopo il rimborso delle spese dovute agli altri Stati membri e proporzionalmente agli esuberi rilevati; Considerato che per indilazionabili esigenze di cassa dovute alla carenza di fondi che si dovessero manifestare nel corso dell'esercizio 2003 l'A.G.E.A.e gli organismi pagatori regionali di seguito indicati possono anticipare le somme occorrenti in base alle maggiorazioni previste dal citato art. 49.3 del suddetto regolamento CE n. 445/2002, oppure ricorrendo ad anticipi da imputare all'esercizio 2004, successivamente al 15 ottobre 2003; Vista la legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7, con la quale la regione Lombardia ha individuato, nell'ambito della stessa amministrazione regionale, la struttura incaricata di svolgere le funzioni di organismo pagatore regionale ed il successivo decreto 9 novembre 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale detta struttura e' stata riconosciuta organismo pagatore ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE n. 729/70, cosi' come modificato dall'art. 1 del regolamento CE n. 1287/95, con riferimento ai pagamenti, inerenti le misure di sviluppo rurale, da erogare sul territorio della regione Lombardia; Vista la legge regionale 23 luglio 2001, n. 21, con la quale la regione Emilia Romagna ha individuato quale organismo pagatore l'agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (A.G.R.E.A.) ed il successivo decreto 13 novembre 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale detta agenzia e' stata riconosciuta organismo pagatore ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE n. 729/70, cosi' come modificato dall'art. 1 del regolamento CE n. 1287/95, con riferimento ai pagamenti, inerenti le misure di sviluppo rurale, da erogare sul territorio della regione Emilia-Romagna; Vista la legge regionale 19 novembre 2000, n. 60, con la quale la regione Toscana ha individuato quale organismo pagatore l'agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (A.R.T.E.A.) ed il successivo decreto 13 novembre 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale detta agenzia e' stata riconosciuta organismo pagatore ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE n. 729/70, cosi' come modificato dall'art. 1 del regolamento CE n. 1287/95, con riferimento ai pagamenti, inerenti le misure di sviluppo rurale, da erogare sul territorio della regione Toscana; Vista la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, con la quale la regione Veneto ha individuato quale organismo pagatore l'agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (A.V.E.P.A.) ed il successivo decreto 26 giugno 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale detta agenzia e' stata riconosciuta organismo pagatore ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE n. 720/70, cosi' come modificato dall'art. 1 del regolamento CE n. 1287/95, con riferimento ai pagamenti, inerenti le misure di sviluppo rurale, da erogare sul territorio della regione Veneto; Vista la nota n. 1357 del 24 marzo 2003 e la successiva nota n. 1588 del 2 aprile 2003, di rettifica dell'allegato prospetto riepilogativo, note con le quali il Ministero delle politiche agricole e forestali, a fronte di risorse comunitarie per l'anno 2003 per complessivi 683.247.985,00 euro, chiede l'assegnazione della corrispondente quota statale di 561.704.767,49 euro, a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987; Considerato che, in conformita' dell'art. 2 della citata delibera CIPE n. 225 del 21 dicembre 1999, e' previsto che la quota nazionale pubblica delle azioni strutturali, inserite nei piani di sviluppo rurale, pari a complessivi 353.776.738,23 euro, faccia carico alle regioni e province autonome nella misura del trenta per cento e che, pertanto, ne consegue per l'annualita' 2003 un onere a carico delle medesime di 106.133.021,47 euro; Considerato che con proprio decreto 6 giugno 2002 e' stato disposto il cofinanziamento statale dei suddetti piani di sviluppo rurale per l'annualita' 2002, ammontante a 511.487.579,00 euro, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987; Considerato che, come rappresentato dal Ministero delle politiche agricole e forestali in apposito prospetto allegato alla citata nota n. 1588 del 2 aprile 2003, l'A.G.E.A. e gli altri organismi pagatori regionali hanno complessivamente erogato nell'annualita' 2002 (16 ottobre 2001-15 ottobre 2002), per l'attuazione delle misure incluse nei Piani di sviluppo rurale, un importo complessivo di 1.259.746.586,78 euro, la cui quota di cofinanziamento statale e' risultata pari a 512.661.045,67 euro; Considerato, pertanto, che per il completamento della copertura della quota statale relativa all'annualita' 2002 e' necessario disporre una nuova assegnazione per 1.173.466,67 euro, ricorrendo alle disponibilita' del suddetto Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, a copertura dei maggiori pagamenti erogati dall'A.G.E.A. ed autorizzati ai sensi del punto 4 del richiamato proprio decreto 6 giugno 2002; Considerato, di conseguenza, che il fabbisogno complessivo, a carico del Fondo di rotazione, per assicurare il finanziamento della quota statale relativa all'annualita' 2003 e l'integrazione dell'annualita' 2002, per l'attuazione delle misure incluse nei Piani di sviluppo rurale, e' pari a 562.878.234,16; Vista la citata nota n. 1357, in data 24 marzo 2003, come rettificata dalla successiva nota n. 1358 del 2 aprile 2003, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali comunica che la predetta assegnazione di 562.878.234,16 euro deve essere attribuita per 58.370.201,22 euro all'organismo pagatore regionale della regione Lombardia, per 51.373.609,71 euro all'A.G.R.E.A., per 24.749.223,84 euro all'A.R.T.E.A., per 39.356.963,55 euro all'A.V.E.P.A. e per i residuali 389.028.235,84 euro all'A.G.E.A; Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 11 aprile 2003 con la partecipazione delle amministrazioni interessate; Decreta: 1. Per l'attuazione delle misure ricomprese nei piani di sviluppo rurale e' assegnato un cofinanziamento statale, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per un importo complessivo di 562.878.234,16 euro, cosi' composto: a) 561.704.767,49 euro, quale assegnazione relativa all'annualita' 2003; b) 1.173.466,67 euro, quale assegnazione integrativa relativa all'annualita' 2002. 2. L'importo di 561.704.767,49 euro, relativamente all'annualita' 2003, e' destinato all'attuazione di: misure di accompagnamento per 314.061.050,73 euro, pari al 100 per cento della quota nazionale pubblica; misure strutturali per 247.643.716,76 euro, pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. 3. Il cofinanziamento a carico delle regioni e provincie autonome per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale, richiamati in premessa, ammonta, per l'anno comunitario 2003, in 106.133.021,47 euro. Il relativo riparto tra le regioni e le province autonome interessate e' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali. 4. La quota complessiva, a carico del Fondo di rotazione, indicata al punto 1, viene trasferita agli organismi pagatori sottoindicati, su richiesta degli organismi medesimi, secondo la seguente ripartizione: Organismo pagatore della regione Lombardia 58.370.201,22 euro; A.G.R.E.A. 51.373.609,71 euro; A.R.T.E.A. 24.749.223,84 euro; A.V.E.P.A. 39.356.963,55 euro; A.G.E.A. 389.028.235,84 euro. Gli stessi provvederanno ai pagamenti in favore degli aventi diritto entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria. 5. Gli organismi pagatori sopra indicati sono autorizzati ad anticipare le somme occorrenti per far fronte alle carenze di fondi in base alle maggiorazioni previste dall'art. 49.3 del regolamento CE n. 445/2002, oppure ricorrendo ad anticipi da imputare all'esercizio 2004, successivamente al 15 ottobre 2003. Dette somme saranno rimborsate dal Fondo di rotazione previa rendicontazione dell'organismo pagatore coordinatore, in sede di assegnazione della quota statale di cofinanziamento per l'esercizio 2004. 6. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEOGA, comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per l'anno 2003, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie costituisce acconto per le successive annualita'. 7. L'AGEA, in qualita' di organismo coordinatore, comunica per ciascuna annualita' al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., ripartiti per ogni organismo pagatore, gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di compensazione da apportare nelle annualita' successive a quella dell'esercizio di riferimento. 8. Entro il 31 gennaio 2004 il Ministero delle politiche agricole e forestali trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione di sintesi sulla gestione finanziaria delle risorse assegnate ai sopraindicati organismi pagatori per l'esercizio finanziario comunitario 2003 con il presente decreto. 9. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e gli organismi pagatori adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettuano i controlli di competenza. 10. L'AGEA invia al Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni. 11. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 aprile 2003 L'ispettore generale capo: Amadori Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 116 |
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