Gazzetta n. 129 del 6 giugno 2003 (vai al sommario) |
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |
CIRCOLARE 24 aprile 2003, n. 23 |
PAC Seminativi - Raccolto 2003 - Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento per superfici |
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Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali
Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Direzione Generale del Corpo Forestale dello Stato
Al Corpo Forestale dello Stato della Regione Siciliana
Agli Assessorati Regionali Agricoltura
Agli Assessorati Prov. Autonome Trento e Bolzano
Agli O.P:R.: AGREA - ARTEA - AVEPA - Organismo pagatore Lombardia
All' Ente Nazionale Risi
Alle Organizzazioni Professionali Agricole: Coldiretti - Confagricoltura - C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. - Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.P.I. - Coopagrival - F.Agr.I. - ANPA
Ai C.A.A. riconosciuti
1 QUADRO NORMATIVO Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento: - Regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi - Regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari - Regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati - Regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione, del 6 aprile 1995, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati - Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) e che modifica ed abroga taluni regolamenti. - Regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee L 329 del 30 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso; - Regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio del 30 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 206 del 16/8/1996, che istituisce una misura specifica a favore di talune leguminose in grani; - Regolamento (CE) n. 1644/96 della Commissione del 30 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 207 del 17/8/1996, che stabilisce le modalita' di applicazione per la concessione dell'aiuto a favore di talune leguminose in grani; - Regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi - Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine - Regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune - Regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione, del 22 ottobre 1999, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi - Regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi - Regolamento (CE) n. 2461/1999 della Commissione, del 19 novembre 1999, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime per la fabbricazione, nella Comunita', di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale - Regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre - Regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione, del 5 febbraio 2001, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre - Regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001, che fissa le modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio. - Regolamento (CE) n. 1/2002 della Commissione, del 28 dicembre 2001, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio in ordine al regime semplificato per i pagamenti agli imprenditori agricoli previsti da taluni regimi di sostegno. - Legge 7 agosto 1990, n. 241 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." - D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 - Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173. - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 4 aprile 2000 - Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1251/99 del Consiglio del 22.10.1999 e n. 2416/99 della Commissione del 19/11/1999, in materia di seminativi, nonche' dei regolamenti (CE) n. 1577/96 del Consiglio e n. 1644/96 della Commissione per l'aiuto a favore di talune leguminose in grani. - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 10 maggio 2001 - Disposizioni applicative del regime di aiuto alla trasformazione del lino e della canapa per la produzione di fibre, istituito con regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio del 27 luglio 2000 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 10 agosto 2001 - Modificazione al decreto 4 aprile 2000 concernente il piano di regionalizzazione previsto dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi. - DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 Marzo 2001 - Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attivita' dei centri autorizzati di assistenza agricola. - CIRCOLARE AGEA 24 aprile 2001, n. 35 - Istruzioni concernenti adempimenti specifici derivanti dalla vigente normativa comunitaria in ordine ai settori: seminativi, zootecnia, sviluppo rurale e settore vitivinicolo. - D.MiPAF del 17 aprile 2003 - termine di presentazione delle domande di aiuto per superficie 2003.
2 SETTORI DI INTERVENTO La presente circolare contiene le istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento per superfici per il raccolto 2003. I settori di intervento interessati sono i seguenti: - Seminativi (Reg. CE n. 1251/99 del Consiglio del 17 maggio 1999); - Risone (Reg. CE n. 3072/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995); - Legumi da granella (Reg. CE n. 1577/96 del Consiglio del 30 luglio 1996); - Foraggi da destinare alla trasformazione (Reg. CE n. 603/95 e n. 785/95); - Sementi certificate (Reg. CE n. 2358/71); - Lino e Canapa (Reg. CE 1663/2000 del Consiglio del 27 luglio 2000) - Carni bovine (Reg. CE n. 1254/99 del Consiglio del 17 maggio 1999), relativamente alle superfici foraggere per il calcolo degli UBA; - Ovini (Reg CE n. n. 2529/2001 e Reg. CE 2550/2001). Si ricorda che il coltivatore deve presentare una sola domanda in ordine alle coltivazioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1251/99, n. 3072/95, n. 1577/96 e n. 1663/2000.
3 DEFINIZIONI Il Regolamento (CEE) N. 3508/92 fissa, all'art. 1 comma 4, le seguenti definizioni: - imprenditore: il singolo produttore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo stato giuridico conferito secondo il diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunita'; - azienda: l'insieme delle unita' di produzione gestite dall'imprenditore che si trovano nel territorio di uno Stato membro; - parcella agricola: una porzione continua di terreno sulla quale un'unica coltura e' effettuata da un unico imprenditore. Il medesimo regolamento, inoltre, all'art. 4 recita: "Il sistema alfanumerico di identificazione delle parcelle agricole viene elaborato in base a mappe e documenti catastali e altri riferimenti cartografici o su base di fotografie aeree o immagini spaziali o in base ad altri appropriati riferimenti giustificativi equivalenti o in base a parecchi di tali elementi". Il Regolamento (CE) n. 2419/2001 recita, nel punto 2 dei "considerando": "Ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di molteplici richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello stesso Stato membro, gli Stati membri devono predisporre un sistema unico per l'identificazione degli imprenditori agricoli che presentano domande di aiuto comprese nel sistema integrato." L'art. 3 del citato regolamento dispone che: "gli stati membri introducono un sistema unico per registrare l'identita' degli imprenditori che presentino una domanda di aiuto nell'ambito del sistema integrato". L'art. 4 del citato regolamento, "Identificazione e dimensione minima delle parcelle agricole", recita: "1. Il sistema d'identificazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3508/92 e' stabilito a livello delle parcelle agricole. Gli Stati membri possono prevedere l'utilizzazione di un'unita' diversa dalla parcella agricola, come la parcella catastale o l'appezzamento. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che le parcelle agricole siano identificate in modo attendibile, esigendo, in particolare, che le domande di aiuto per superficie siano corredate dagli elementi o dai documenti definiti dalle competenti autorita', al fine di localizzare e misurare ciascuna parcella agricola. 2. Ciascuno Stato membro determina la dimensione minima delle parcelle agricole che possono formare oggetto di una domanda di aiuto. Tale dimensione minima non puo' tuttavia superare 0,3 ha." L'anagrafe delle aziende agricole e' istituita dal D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503. L'art. 1, comma 2 del D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503, individua nel codice fiscale il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole (CUAA), mentre l'art. 8 ne stabilisce le modalita' di utilizzo: "In ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione il legale rappresentante e' obbligato a indicare il CUAA dell'azienda. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato e' tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA". L'art 1, comma 3 del D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503, recita: "A ciascuna azienda fa capo una o piu' unita' tecnico-economiche (UTE), di seguito denominata unita'; per unita' si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unita' zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attivita' economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva". Il Regolamento (CE) n. 2419/2001 all'art. 2 fissa le seguenti definizioni: - punto h): irregolarita': qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione degli aiuti; - punto i): domanda di aiuto per superficie: una domanda per il versamento di aiuti nel quadro dei regimi di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e lettera b), punto iii), del regolamento (CEE) n. 3508/92, comprendente la dichiarazione di ogni altro uso della superficie, in particolare la dichiarazione di superficie foraggera ai fini delle domande di aiuto per animale;>> - punto k): uso: l'uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o la mancanza di coltura; - punto r): superficie determinata: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti; - punto t): periodo di erogazione del premio: periodo a cui si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione. Altre definizioni: - controlli oggettivi: si tratta di controlli che completano la procedura di verifica eseguita dall'AGEA; sono effettuati in contraddittorio presso le aziende o attraverso telerilevamento aereo o da satellite. I risultati di tale controllo, relativamente alle aziende campionate, possono rilevare degli scostamenti tra la superficie tra la superficie rilevata e quella dichiarata e, pertanto, all'applicazione delle relative sanzioni adottando gli stessi criteri utilizzati per gli scostamenti rilevati in sede di controlli sulle particelle. - CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola. - UT: Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze. - S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): Il Reg. (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992 ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessita' e numerosita' delle domande di aiuto. - G.I.S.: Sistema informativo geografico che associa e referenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici ai sensi del Reg. 1593/2000 - Dupla: rappresenta la base fotocartografica principale del G.I.S.. E' il prodotto della sovrapposizione informatica della mappa catastale alla fotografia aerea ed e' il documento fondamentale per la consultazione, l'identificazione e la misurazione degli appezzamenti agricoli oggetto di verifica.
4 CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA) Nella campagna 2003 sono diventati operativi i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), previsti dall'art. 3 bis D. Lgs. 165 del 27 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni: ..."Il CAA ha, in particolare, la responsabilita' della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonche' la facolta' di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati". L'art. 15 del D.M. 27 marzo 2001 recita: 'Il CAA e' tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato scritto ad operare nel suo interesse, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di: a) fornire al CAA dati completi e veritieri; b) collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attivita' affidate; c) consentire l'attivita' di controllo del CAA nei casi di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto." I CAA si impegnano ad assicurare ai produttori agricoli che hanno conferito loro mandato, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi limitatamente alle attivita' demandate alle medesime in esecuzione delle convenzioni stipulate, nelle forme e con le modalita' previste dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990. In tale ambito l'AGEA e' pertanto esonerata, nei confronti dei produttori agricoli associati ai CAA, dagli obblighi previsti dalla legge n. 241/90. Si rammenta che ai sensi della deliberazione dell'8 ottobre 1998, concernente il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 e pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30.10.1998, e con specifico riferimento all'art. 4 - comma 4 (comunicazioni relative al procedimento) "per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, laddove la medesima risulti inoltrata tramite organismi mandatari, il provvedimento finale e' comunicato al mandatario con effetto di adempimento nei confronti dei destinatari".
5 ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DEL PRODUTTORE La circolare AG.E.A. n. 35 del 24 aprile 2001 stabilisce che il riconoscimento della qualifica di un produttore che presenta una domanda PAC debba avvenire attraverso il cosiddetto "fascicolo aziendale". La costituzione del fascicolo e' obbligatoria nel caso in cui il produttore presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta gia' costituito in una delle campagne precedenti, i produttori, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione gia' contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare, unitamente alla domanda, la certificazione aggiornata. La suddetta circolare AG.E.A. stabilisce la tipologia della certificazione e/o documentazione che ciascun produttore deve presentare, a corredo della propria domanda, per essere inserita nel fascicolo aziendale. I soggetti che hanno conferito al CAA il mandato scritto ad operare nel proprio interesse dovranno costituire il fascicolo presso il CAA stesso, con l'obbligo di fornire la documentazione necessaria al costante aggiornamento della propria situazione aziendale. I CAA saranno, inoltre, il tramite di tutte le comunicazioni intercorrenti tra i produttori e l'Amministrazione. I soggetti che non hanno dato alcun mandato al CAA, invece, dovranno costituire il fascicolo presso l'Amministrazione. Tutti coloro che nelle ultime due campagne hanno presentato la documentazione necessaria alla costituzione del fascicolo stesso, lo avranno precostituito, salvo richieste di integrazione e/o chiarimenti da parte dell'Amministrazione stessa. I documenti che devono essere presenti nel fascicolo aziendale sono: - a livello aziendale: a) persone fisiche 1) copia di un documento d'identita' in corso di validita' 2) copia del tesserino di attribuzione del codice fiscale e/o copia del certificato di attribuzione partita IVA (partita IVA anche rilasciata per via telematica); 3) in alternativa alla partita IVA copia o autocertificazione dell'esonero 4) mandato esclusivo al CAA (qualora il produttore abbia conferito mandato); b) persone giuridiche 1) copia di un documento d'identita' in corso di validita' del rappresentante legale 2) copia del certificato di attribuzione CF/partita IVA o certificazione CCIAA; Qualora la documentazione di cui ai punti a) e b) non risultasse presente nel fascicolo aziendale, l'Amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto per superfici. - a livello di particella catastale: c) visura catastale di tutte le particelle indicate in domanda in originale, visura recante una data non anteriore a sei mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda. Nel caso in cui la data sia anteriore, occorre presentare anche un'autocertificazione che comprovi la validita' dei dati contenuti nella misura secondo le indicazioni della delibera 606/99 in merito alle modalita' di attualizzare la documentazione catastale ; d) nel caso il titolo di conduzione non sia di proprieta' o il produttore non sia presente sulla visura o non sia il solo titolare della particella stessa, devono essere presentati documenti giustificativi della conduzione, come di seguito indicato: proprietario: - visura catastale aggiornata, se intestata al richiedente l'aiuto (se la visura non risulta aggiornata, va prodotta copia della richiesta di voltura); ovvero: - atto di proprieta' (contratto di acquisto, atto di divisione ereditaria, sentenza giudiziaria e qualsiasi atto pubblico o scrittura privata), contenente ogni elemento necessario per l'individuazione del fondo agricolo (delle particelle), unitamente alla relativa visura catastale; affittuario, enfiteuta, ecc.: -se trattasi di affitto concluso per iscritto: copia fotostatica del contratto con gli estremi di registrazione, unitamente alla visura catastale; -se l'affitto e' concluso verbalmente: dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esistenza del rapporto e copia della dichiarazione unilaterale di registrazione resa dal proprietario del fondo o dall'affittuario; -in caso di enfiteusi e' necessario produrre l'atto costitutivo, unitamente alla relativa visura catastale; in caso di affrancazione dell'enfiteusi contestata dal proprietario e' necessario esibire il provvedimento del giudice competente che accoglie la richiesta dell'enfiteuta, unitamente alla relativa visura catastale. Soccida -contratto o, se la soccida e' conclusa verbalmente, dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio di entrambe le parti che hanno concluso il contratto, con indicazione del bestiame oggetto di allevamento o sfruttamento. N.B. la normativa vigente escute espressamente l'obbligo di registrazione per il contratto di soccida. Contratto di affitto concluso da "giovani agricoltori" -contratto registrato e relativa visura catastale ai sensi dell'art. 15 della legge n. 441 del 1998, relativa alla imprenditoria giovanile in agricoltura, i contratti di affitto in favore dei giovani agricoltori che non hanno compiuto i 40 anni, stipulati nel rispetto degli accordi collettivi di cui all'art. 45 della legge n. 303/82, sono soggetti a registrazione, per espressa previsione del citato art. 15: "solo in caso d'uso". Comodato -se il comodato e' concluso per iscritto, contratto con estremi dell'avvenuta registrazione, unitamente alla relativa visura catastale; -per quanto concerne il contratto verbale di comodato ai sensi della Risoluzione n. 14/E del 6/12/2001 del Ministero delle Finanze non occorre registrazione; deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualita' di comodatario, gli estremi del fondo e le generalita' del proprietario comodante, unitamente alla corrispondente visura catastale. Nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e' necessaria la sottoscrizione sia da parte del proprietario, sia del conduttore del fondo. Qualora il titolo di conduzione sia giustificato da contratto verbale di comodato, si richiede un'autocertificazione rilasciata dal comodante e dal comodatario. usufrutto -contratto di costituzione dell'usufrutto, accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli eventuali altri usufruttuari in cui attestare il consenso degli stessi per condurre interamente il fondo, unitamente alla relativa visura catastale. usucapione -copia della sentenza del giudice irreperibilita' (circostanze eccezionali) In caso di comproprieta' tra il soggetto che presenta domanda di aiuto e soggetti che, per varie ragioni, non sono reperibili e che, pertanto, non sono in grado di manifestare il proprio consenso in ordine alla conduzione del fondo in comunione da parte di uno solo dei comproprietari e alla presentazione della domanda di aiuto da parte dello stesso, e' necessario che il comproprietario inserisca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiari la propria condizione di comproprietario che conduce il bene in comunione ai sensi dell'art. 1102 del codice civile (rubricato: Uso della cosa comune) e che, ai sensi dello stesso articolo, e' l'unico comproprietario a condurre il terreno cui si riferisce la domanda di aiuto; la dichiarazione deve essere accompagnata dalla visura catastale. In caso di non comproprieta' e' necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'interessato relativa alla conduzione del fondo, accompagnata da una dichiarazione del Comune attestante la data a partire dalla quale il soggetto intestatario della particella non e' piu' residente nel Comune e la non reperibilita' dello stesso. usi civici: - e' sufficiente la dichiarazione dell'Amministrazione o dell'Ente nella cui competenza territoriale ricadono le superfici per le quali si richiede l'aiuto, unitamente alla relativa visura catastale ed alla indicazione della quota parte di utilizzo di competenza del produttore. concessione e locazione di beni immobili demaniali: -atto di concessione o di locazione con allegata visura catastale e indicazione del canone. comproprieta' e comunione legale tra coniugi -visura catastale e dichiarazione sostitutiva di atto notorio del comproprietario che presenta la domanda di aiuto in cui risulti espressamente di aver ottenuto il consenso a coltivare il terreno. Simile a quest'ultimo caso e' quello in cui l'aiuto sia richiesto soltanto da uno dei coniugi in comunione legale dei beni. Al fine di valutare se il rapporto di conduzione desumibile dagli atti sopra specificati sia idoneo a comprovare l'ammissibilita' all'aiuto da parte del richiedente occorre, in particolare per le scritture private registrate, negli atti notori e nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio, che sia indicata con chiarezza la durata del rapporto di conduzione del fondo agricolo, specificando gli estremi delle particelle interessate. In ogni atto devono essere chiaramente specificati gli estremi catastali della superficie coltivata e, nei casi di cointestazione del certificato catastale, di compartecipazione nella conduzione o di proprieta' indivisa, la superficie esatta delle quote di particelle di rispettiva spettanza. La certificazione catastale o altra documentazione ufficiale equivalente probante la titolarita' di conduzione deve essere inserita nel fascicolo del produttore e messa a disposizione degli incaricati delle verifiche e dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale. Qualora la documentazione probante la titolarita' di conduzione per ciascuna particella catastale dichiarata non sia congruente a quanto sopra riportato, l'amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto per la particella interessata con conseguente applicazione delle penalita' calcolate con le modalita' riportare nel paragrafo 7.3.2 . 6 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 6.1 Termini di presentazione La domanda deve essere redatta sul modulo prefincato messo gratuitamente a disposizione dall'AG.E.A., il cui fac-simile e' riportato nell'allegato I alla presente circolare. Tale domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovra' pervenire in duplice copia, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, obbligatoriamente nell'apposita busta distribuita contemporaneamente alla modulistica, all'Agea, via Palestro, 81, 00185, Roma entro i termini sotto indicati. I produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda presso il CAA stesso, che avra' l'obbligo di archiviare la domanda cartacea presso propri locali appositamente predisposti a tale fine. Secondo quanto stabilito dal Decreto MiPAF del 17 aprile 2003, le date di presentazione delle domande all'AG.E.A. previste per la campagna 2003 sono: a) domande iniziali: 15 maggio 2003; b) domande di modifica ai sensi dell'art. 8 Reg. (CE) n. 2419/2001: 31 maggio 2003; c) domande di modifica ai sensi del l'art. 8 Reg. (CE) n.2419/2001, riferite alle colture del mais dolce e della canapa: 15 giugno 2003. Per le domande iniziali di cui al punto a), e' consentita una tolleranza di 25 giorni. Pertanto, il termine ultimo di presentazione e' fissato al 9 giugno 2003. Il ritardato deposito della domanda iniziale produce la decurtazione del premio dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande iniziali pervenute oltre il 9 giugno 2003 sono irricevibili. Le domande di modifica di cui al punto b) pervenute oltre il termine del 31 maggio 2003 sono irricevibili. La data limite di semina e' stabilita al 31 maggio 2003. Le domande di modifica di cui al punto c) pervenute oltre il 15 giugno 2003 sono irricevibili. La normativa comunitaria vigente prevede che il produttore debba presentare una sola domanda di pagamento per superficie, anche se riferita a piu' aziende. Il produttore interessato al pagamento dell'aiuto per superfici e al calcolo delle UBA deve obbligatoriamente compilare un'unica domanda, comprendente sia i prodotti a premio che le superfici a foraggere. Ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 2419/2001 "La domanda di aiuto puo' essere revocata in tutto o in parte in qualsiasi momento. Tuttavia, qualora l'autorita' competente abbia gia' informato l'imprenditore circa le irregolarita' riscontrate nella domanda di aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarita', non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarita'." Per i produttori che non hanno conferito mandato ad un CAA, l'AGEA entro il 30 settembre 2003 provvedera' a comunicare le irregolarita' o incompletezze riscontrate, direttamente all'indirizzo del produttore risultante nella domanda d'aiuto. Le risposte dei produttori dovranno pervenire, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, presso l'AGEA, via Palestro, 81, 00185 Roma. Per i produttori che hanno conferito mandato ad un CAA, l'AGEA entro il 30 settembre 2003, provvedera' a comunicare per via telematica le irregolarita' o incompletezze, direttamente ai CAA interessati i quali provvederanno ad effettuare le correzioni al massimo entro il 30 ottobre 2003. Per i produttori che presentano irregolarita' non sanabili, l'AGEA predisporra' un provvedimento. 6.2 Finalita' di presentazione della domanda E' indispensabile indicare la finalita' di presentazione della domanda indicando se si tratta di: 1. domanda iniziale; 2. modifica ai sensi del l'art. 8 del Reg. (CE) n. 2419/2001; 3. modifica ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001. Nei casi di domanda di modifica e' assolutamente necessario indicare, nell'apposito spazio previsto nel modello di domanda, il numero della domanda seminativi precedentemente presentata. 6.2.1 Reg. (CE) n. 2419/2001 6.2.1.1 Domande di modifica ai sensi dell'art. 44 E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001 a condizione che l'imprenditore non sia stato informato dall'autorita' competente dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarita' riscontrate dall'autorita' competente nella sua domanda. Le informazioni fornite dall'imprenditore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale. Analogamente alla domanda iniziale, la domanda di modifica ai sensi dell'art. 44, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovra' pervenire in duplice copia, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, obbligatoriamente nell'apposita busta distribuita contemporaneamente alla modulistica, all'Agea, via Palestro, 81, 00185, Roma entri i termini sotto indicati. Anche in questo caso i produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda di modifica presso il CAA stesso, che avra' l'obbligo di archiviare anche la domanda cartacea di modifica presso propri locali appositamente predisposti a tale fine. L'Amministrazione, al fine di migliorare la gestione delle misure di cui trattasi, adotta le seguenti modalita' operative per la presentazione delle domande di modifica, redatte ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001: 1. Il produttore puo' presentare una sola domanda di modifica afferente la campagna di riferimento, redatta ai sensi dell'articolo 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001. Qualora si presentino duo o piu' domande saranno considerate irricevibili tutte le domande presentate ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001 e restera' valida la domanda iniziale; 2. Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001, non puo' in nessun caso comportare l'aumento della superficie aziendale a premio, comprese le foraggere (codice 13), rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata; 3. E' possibile modificare l'utilizzo delle particelle dichiarate nella domanda iniziale; 4. Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001, non puo' comportare l'aumento della superficie riferita ai prodotti "foraggi essiccati" e "sementi certificate". 5. In presenza di errore materiale e' possibile cambiare un solo identificativo catastale oltre la superficie utilizzata. 6. Nel caso di particelle interessate da frazionamenti catastali deve essere dichiarato il codice "5" nella colonna "casi particolari" e, mantenendo invariati il codice Istat della provincia e del comune, si possono cambiare piu' dati della particella, ivi compresa la superficie utilizzata. Qualora la domanda di modifica ai sensi del Reg. (CE) n. 2419/2001 art. 44 non contenga l'indicazione della domanda modificata, ne' sia possibile risalirvi, non sara' possibile procedere all'erogazione del pagamento per superfici. 6.2.1.2 Domande di modifica ai sensi degli art. 48 e 50 Le domande di aiuto riguardanti gli articoli 48 e 50 del Reg. (CE) n. 2419/2001 devono essere inoltrate obbligatoriamente all'AGEA, unitamente alla relativa documentazione, ed essere sottoposte a specifico esame volto a stabilire se la stessa documentazione sia da considerarsi o no probante. I produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda presso il CAA stesso, che avra' l'obbligo di archiviare la domanda cartacea presso propri locali appositamente predisposti a tale fine. 6.2.1.2.1 Art. 48 - Cause di forza maggiore Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 48 del Reg. (CE) n. 2419/2001, il produttore agricolo puo' presentare, anche al di fuori dei termini temporali gia' elencati, un'apposita comunicazione. Le comunicazioni relative a variazioni dovute a cause di forza maggiore e la relativa documentazione probante, unitamente ad una lettera di accompagnamento in cui si faccia esplicito riferimento a "cause di forza maggiore art. 48 reg. (CE) 2419/2001", dovranno essere depositate, direttamente o tramite terzi, a mano o mediante raccomandata A/R, presso l'AG.E.A. - Ufficio Seminativi - Cause di forza maggiore - via Palestro, 81 - 00185 Roma, secondo quanto previsto dall'art. 48 del Reg. (CE) n. 2419/2001 e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2003. La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute, viene di seguito riportata: Il comma 1 dell'art. 48 dispone che: "I casi di forza maggiore ovvero di circostanze eccezionali, nonche' la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorita' competente, devono essere comunicati per iscritto entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi". La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 48, viene di seguito riportata: a) decesso del titolare: 1. copia del certificato di morte del richiedente; 2. scrittura notarile indicante linea ereditaria o, in alternativa: - dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente a: - documento di identita' in corso di validita' del nuovo richiedente; nel caso di coeredi: 1. delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a - documento di identita' in corso di validita' di tutti i deleganti; 2. certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario oppure: - dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unitamente a - documento di identita' in corso di validita'. b) incapacita' professionale di lunga durata dell'imprenditore: 1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attivita' professionale. c) calamita' naturale: 1. provvedimento dell'autorita' competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamita', con individuazione del luogo interessato o, in alternativa: - certificato rilasciato da autorita' pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da: - perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali. La documentazione specifica prevista per i casi di cui ai punti a), b) e c) deve essere sempre accompagnata da copia della domanda di aiuto di riferimento. Relativamente al punto c) deve essere allegata anche una comunicazione contenente un elenco delle particelle interessate da calamita'. 6.2.1.2.2 Art. 50 - Cessione di azienda Nei casi previsti dal Reg. (CE) 2419/2001 all'art. 50, in deroga ai termini temporali gia' elencati, e' consentito al produttore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalita' da un altro produttore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una domanda di aiuto, la presentazione di una specifica istanza scritta, in cui si faccia esplicito riferimento a "cessione di aziende art. 50 reg. (CE) 2419/2001", unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento dell'aiuto. L'istanza verra' presa in carico dall'amministrazione che, a seguito di uno specifico esame, provvedera' a verificarne l'ammissibilita' all'aiuto per superfici. Tali istanze e la relativa documentazione probante dovranno essere depositate, direttamente o tramite terzi, a mano o mediante raccomandata A/R, presso l'AG.E.A. - via Palestro, 81 - Roma, secondo quanto previsto dall'art. 50 del Reg. (CE) n.2419/2001 e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2003. La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute, viene di seguito riportata: 1. copia dell'atto di vendita, di donazione o di affitto dell'azienda del cedente al rilevatario debitamente registrati; 2. copia del certificato di attribuzione della P. IVA al richiedente o, in alternativa: - dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unitamente a - documento di identita' in corso di validita'; 3. copia della domanda di aiuto del richiedente. 6.3 Foraggi da destinare alla trasformazione I coltivatori che producono unicamente foraggi verdi da essiccare o foraggi essiccati al sole da macinare ai fini dell'aiuto previsto dai regg. (CE) n. 603/95 e n. 785/95, devono presentare apposita dichiarazione di coltivazione, riportando le superfici investite a foraggio (codice utilizzo 15) con i relativi riferimenti catastali nella domanda PAC Seminativi. I produttori di soli foraggi da destinare alla trasformazione che intendono stipulare contratti in data successiva alla presentazione della domanda di pagamento per superfici possono, entro il 31 maggio, presentare una domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del reg. (CE) n. 2419/2001 delle superfici investite a foraggi essiccati (codice utilizzo 15), anche in aumento. Successivamente a tale data, e comunque entro e non oltre il 15 settembre, il coltivatore che produce foraggi verdi da essiccare o foraggi essiccati al sole da macinare, puo' apportare eventuali correzioni o integrazioni alla domanda di pagamento per superfici, relativamente alle "altre utilizzazioni" (codice utilizzo 10), utilizzando la domanda di modifica ai sensi dell'art. 44 reg. (CE) n. 2419/2001. Tuttavia, le particelle dichiarate nella domanda di aiuto per superfici nelle "sementi certificate" (codice 57), ovvero nelle "Altre utilizzazioni", identificate con uno dei codici coltura riportati, rispettivamente, nella tabella 11 e nella tabella 2 allegate al modello di domanda, sono equiparate, ai fini dell'aiuto previsto dai regg. (CE) n. 603/95 e n. 785/95, alle particelle dichiarate a foraggi essiccati (codice utilizzo 15). 6.4 Sementi certificate Gli imprenditori agricoli moltiplicatori di seme che intendano stipulare contratti di moltiplicazione e richiedere l'aiuto ai sensi del reg. (CEE) n. 2358/71, devono presentare apposita dichiarazione di coltivazione utilizzando il modello di domanda di pagamento per superfici, riportando le superfici investite a sementi certificate (codice utilizzo 57) con i relativi riferimenti catastali. Per cio' che attiene alle specie ammissibili, occorre utilizzare la codifica riportata nella tabella 11 allegata al modello di domanda. Gli imprenditori agricoli moltiplicatori di seme che intendano stipulare contratti di moltiplicazione successivamente alla data di presentazione della domanda di pagamento per superfici, possono, entro il 9 giugno, presentare una domanda iniziale, indicando esclusivamente superfici investite a "sementi certificate" (codice 57). Gli imprenditori agricoli moltiplicatori di seme, dopo la presentazione della domanda iniziale, riportante solo particelle interessate da sementi certificate, possono, entro il 31 maggio, presentare una domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del Reg.(CE) n. 2419/2001, anche in aumento, delle superfici investite a "sementi certificate" (codice 57). 6.5 Calcolo della produttivita' aziendale Viene introdotto il concetto di piccola azienda (produttivita' fino a 92 t) e di grande azienda (produttivita' superiore a 92 t) (art. 4, par. 3-4 del Decreto Mi.P.A.F. del 04/04/2000). Calcolo della produttivita' per ogni zona del piano di regionalizzazione (codice ISTAT provincia e codice zona) (All. I A del Decreto Mi.P.A.F. del 10/08/2001) P = Totale superficie a mais (cod. Ut. 001) * resa mais + Totale superficie ad altri cereali (cod. ut. 002 e 003 e 008) * resa altri cereali + Totale superficie a colture proteiche (cod. ut. 007) * resa colture proteiche + Totale superficie a semi oleosi (cod. ut. 004, 005, 006) * resa semi oleosi + Totale superfici messe a riposo (cod. ut. 009, 024, 050, 064, * resa messa a riposo 065, 066) + Totale superfici a lino non tessile (cod. ut. 014) * resa lino e canapa + Totale superfici a lino da fibra (cod. ut. 055) * resa lino e canapa + Totale superfici a canapa (cod. ut. 056) * resa lino e canapa La produttivita' aziendale (P) e' data dalla somma delle produttivita' per ogni zona dichiarata nella domanda. Se P e' maggiore di 92 t, l'azienda si definisce "grande". Se P e' inferiore di 92 t, l'azienda si definisce "piccola". In conformita' alla disposizione comunitaria la produttivita' "deve essere calcolata tenendo conto, da una parte, della superficie accertata e, dall'altra, della resa in base alla quale viene erogato il pagamento per la coltura in oggetto". Di conseguenza, la dimensione aziendale dovra' essere ricalcolata tenendo conto delle modalita' previste per il calcolo della superficie sulla quale corrispondere il pagamento, al lordo dell'applicazione delle eventuali penalita' date dallo scostamento tra la superficie dichiarata e la superficie ammissibile. Per le domande sottoposte ai controlli oggettivi in campo, il ricalcolo della dimensione aziendale sara' effettuato soltanto se tutte le particelle risultano completamente seminate. 6.6 Lenticchie, ceci e vecce Le particelle dichiarate a lenticchie (cod. utilizzo 16), ceci (cod. utilizzo 17) e veccie (cod. utilizzo 18) non entrano nel calcolo della produttivita' aziendale, ne' della superficie a seminativo ai fini del calcolo del set-aside. Le leguminose in grani prevedono l'erogazione di un aiuto comunitario pari a 181 Euro/ha. L'aiuto e' corrisposto nel limite della superficie massima garantita (SMG) comunitaria, pari a 400.000 ettari. Qualora le superfici ritenute ammissibili eccedano tale limite, l'importo dell'aiuto e' ridotto della stessa percentuale di superamento. La corresponsione dell'aiuto deve essere effettuata entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del regolamento della Commissione CE che fissa, entro il 15 novembre, l'importo definitivo dell'aiuto (art. 9 del Decreto Mi.P.A.F. del 04/04/2000). 6.7 Risone Le particelle dichiarate a risone (cod. ut. 19) non entrano nel calcolo della produttivita' aziendale, ne' della superficie a seminativo ai fini del calcolo del set-aside. Il risone prevede l'erogazione di un aiuto comunitario pari a 318,01 Euro/ha. L'aiuto e' corrisposto nel limite della SMG nazionale, pari a 239.259 ettari. Nel caso in cui la superficie globale ammissibile al pagamento superi la superficie di base nazionale, si applica, per lo stesso anno, a tutti i produttori una riduzione dell'importo della compensazione al reddito pari a:
tasso di superamento Riduzione applicata
(0% - 1%) 3 * tasso di superamento (1% - 3%) 4 * tasso di superamento (3% - 5%) 5 * tasso di superamento (5% - . 6 * tasso di superamento 6.8 Regime semplificato Ai sensi dell'art. 4 del reg. (CE) n. 1/2002 del 28 dicembre 2001, l'AGEA ha determinato il numero degli ettari e dei capi/diritti animali sulla base delle condizioni di miglior favore per il produttore per il riconoscimento delle superfici e dei capi oggetto di vincolo nel corso del periodo 2002-2005, in funzione delle quantita' nel corso delle tre campagne che precedono la domanda 2002 per il suddetto regime. Per l'attuazione del Regime Semplificato si fa riferimento ad apposita circolare esplicativa, fermo restando che l'adesione al regime semplificato effettuata nell'anno 2002 si intende confermata - ove non espressamente revocata - anche per la campagna 2003. 7 CONTROLLI ISTRUTTORI AI FINI DEL PAGAMENTO Ai sensi dell'art. 15 del Reg. (CE) n. 2419/2001, "i controlli amministrativi e in loco sono effettuati in modo da consentire l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti". 7.1 Definizione dei "gruppi di colture" Ai fini del calcolo dell'aiuto, delle riduzioni e delle esclusioni, nel regolamento 2419/2001 all'art. 30 vengono definiti i gruppi di colture seguenti: a) superfici foraggiere dichiarate ai fini dell'art. 12 del reg. (CE) n. 1254/1999; b) superfici foraggiere dichiarate ai fini dell'art. 13 del reg. (CE) n. 1254/1999 diverse dal pascolo; c) superfici foraggiere a pascolo dichiarate ai fini dell'art. 13 par. 3 lett. c) del reg. (CE) n. 1254/1999; d) superfici foraggiere a pascolo permanente dichiarate ai fini dell'art. 19 del reg. (CE) n. 1255/1999; e) seminativi soggetti ad un diverso tasso di aiuto; f) superfici messe a riposo. Per quanto riguarda le superfici foraggiere di cui ai punti a), b), c), d) vengono dichiarate tutte nell'utilizzo 13 e formano quindi due gruppi : -uno per le foraggiere senza richiesta di premio per l'estensivizzazione -uno per le foraggiere con richiesta di premio per l'estensivizzazione Le superfici messe a riposo vengono suddivise in due gruppi : -uno per le superficie a riposo ordinario -uno per le superficie a riposo no-food Gli importi delle leguminose e del risone sono unici per tutta l'Italia, perche' definiti in altri regolamenti su base nazionale, e quindi leguminose e risone formano due gruppi distinti. L'art. 2, par. 2 del reg. (CE) n. 1251/99 stabilisce che "il pagamento per superficie e' fissato per ettaro ed e' differenziato su scala regionale". Questa definizione costituisce il presupposto per definire il gruppo e), cioe' i seminativi soggetti ad un diverso tasso di aiuto. Tutti i coltivatori di mais in zone con resa unica (allegato D alla presente circolare), sono tenuti a dichiarare tale coltura all'interno del tipo di utilizzo "Altri Cereali" (codice utilizzo 3, codice coltura 1, 2, 3). Se l'indicazione della coltivazione "mais" nelle zone a resa unica non fosse corretta, verra' effettuata l'attribuzione in automatico della coltura "mais" nell'utilizzo "altri cereali". Tutti i coltivatori di grano duro in zone vocate diverse dalle seguenti: -zone tradizionali: TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, LAZIO, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA; -zone non tradizionali: Alessandria, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Forli', Gorizia, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza sono tenuti a dichiarare tale coltura all'interno del tipo di utilizzo "Altri Cereali" (codice utilizzo 3, codice coltura 5). Il pagamento per superficie del "Grano duro" e degli "Altri Cereali" e' uguale per ciascuna zona del piano di regionalizzazione, ma l'aggiunta dell'aiuto integrativo lo differenzia. Se l'indicazione della coltivazione "grano duro" nelle zone non vocate non fosse corretta, verra' effettuata l'attribuzione in automatico della coltura "grano duro" nell'utilizzo "altri cereali". Il pagamento per superficie della "Canapa" e degli "Altri Cereali" e' uguale per ciascuna zona del piano di regionalizzazione, ma i particolari controlli cui viene sottoposta la coltivazione della canapa rende necessaria una differenziazione.
===================================================================== numero|gruppo di |Codice|Codice |Descrizione ===================================================================== |colture |gruppo|utilizzo | --------------------------------------------------------------------- 1 |Mais |01 |01 |Mais (Granturco) --------------------------------------------------------------------- 2 |Grano duro |02 |02 |Grano duro --------------------------------------------------------------------- |Altri cereali e | | | 3 |semi oleosi |59 |03(*) |Altri cereali --------------------------------------------------------------------- | | |04 |Soia --------------------------------------------------------------------- | | |05 |Girasole --------------------------------------------------------------------- | | |06 |Colza e ravizzone --------------------------------------------------------------------- | | |08 |Consociate --------------------------------------------------------------------- | | |14 |Lino non tessile --------------------------------------------------------------------- | | |55 |Lino da fibra --------------------------------------------------------------------- 4 |Canapa |56 |56 |Canapa --------------------------------------------------------------------- 5 |Piante proteiche |07 |07 |Piante proteiche --------------------------------------------------------------------- |Set - aside | |Superficie messa a| 6 |ordinario 09 |09 |riposo | --------------------------------------------------------------------- | | | |Superficie messa a | | |64 |riposo pluriennale --------------------------------------------------------------------- |Set - aside | | |Superficie messa a 7 |no-food |60 |24 |riposo no-food --------------------------------------------------------------------- | | | |Superficie messa a | | | |riposo no-food | | |65 |pluriennale --------------------------------------------------------------------- | | | |Superficie messa a | | | |riposo no-food per | | |50 |biogas --------------------------------------------------------------------- | | | |Superficie messa a | | | |riposo no-food per | | |66 |biogas pluriennale --------------------------------------------------------------------- | | | |Foraggiere |Foraggiere senza | | |(utilizzate per il 8 |estensivizzazione|13 |13 |calcolo UBA/ha) --------------------------------------------------------------------- |Foraggiere con | |13 (**) Foraggiere|premio di |con | |(utilizzate per il|estensivizzazione 9 |estensivizzazione|61 |calcolo UBA/ha) |richiesto --------------------------------------------------------------------- 10 |Leguminose |62 |16 |Lenticchie --------------------------------------------------------------------- | | |17 |Ceci --------------------------------------------------------------------- | | |18 |Vecce --------------------------------------------------------------------- 11 |Risone |19 |19 |Risone
(*) Incluso mais a resa unica. (**) Ai fini del calcolo dell'estensivizzazione, vengono considerate le foraggiere (escluse varieta' da 1 a 18, da 20 a 22 e 59) di cui quelle a pascolo (varieta' 36 - 37 - 38) devono costituire almeno il 50%. 7.2 Controlli amministrativi L'AG.E.A. sottopone a controllo amministrativo (come richiesto dall'art. 8, par. 1 del reg. (CEE) n. 3508/92 del Consiglio e dagli artt. 15 e 16 del reg. (CE) n. 2419/2001 della Commissione) tutte le domande di pagamento per superfici in modo da assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria, effettuando in particolare: "a) verifiche incrociate relative alle parcelle agricole (...), onde evitare che lo stesso aiuto venga concesso piu' di una volta per lo stesso anno civile o campagna di commercializzazione o sia indebitamente cumulato ad aiuti erogati nel quadro di regimi comunitari che comportano dichiarazioni di superfici; b) verifiche incrociate per mezzo della banca di dati informatizzata, intese ad accertare l'ammissibilita' all'aiuto". Inoltre, occorre accertare che la domanda di pagamento per superfici: -sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata della documentazione richiesta; -sia stata firmata dal titolare della domanda; -sia pervenuta all'AG.E.A. entro i termini previsti (par.6.1); -sia ritenuta ammissibile; -che, nei casi previsti, ci sia rispondenza nel rapporto tra la superficie coltivata e quella messa a riposo (par. 7.2.3.1). 7.2.1 Controlli formali I controlli formali riguardano la verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilita' e completezza della domanda ed in particolare la verifica: -della data di ricezione della domanda (par. 6.1); -della presenza della firma del richiedente (par. 7.1.1.1); -della presenza della copia di un documento di riconoscimento in corso di validita' (i cui dati di riferimento devono essere trascritti nel frontespizio del modulo di domanda) (par. 7.1.1.2); -della corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del rappresentante legale (se presente) (par. 7.1.1.3); -della corretta indicazione della finalita' di presentazione (par. 7.1.1.4); -della presenza della certificazione antimafia prevista dalla normativa nazionale (par. 7.1.1.5); -della corretta indicazione delle modalita' di pagamento richieste (par. 7.1.1.6) -dell'esistenza, dell'estensione, dell'ubicazione e della seminabilita' dell'appezzamento in esame, tramite verifiche incrociate con il catasto terreni nazionale (par. 7.2.2.3) ; -della corretta indicazione degli utilizzi/varieta/coltura (par. 7.2.2.1) per ciascuna particella dichiarata; -della presenza degli allegati necessari ai fini dell'ottenimento del pagamento per ciascun utilizzo (fatture di acquisto semente, cartellini varietali per canapa e lino, contratti di coltivazione, dichiarazioni di impegno per la trasformazione in biogas); -della corretta indicazione del titolo di conduzione (par. 7.2.2.2). 7.2.1.1 Sottoscrizione della domanda La sottoscrizione della domanda e' un requisito indispensabile per l'ottenimento dell'aiuto. La mancata apposizione della firma comporta l'annullabilita' della domanda. 7.2.1.2 Documento di riconoscimento Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R n. 445, del 28 dicembre 2000 la sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad autenticazione ove la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore, in corso di validita' alla data di deposito della stessa. I dati di riferimento del documento devono essere obbligatoriamente trascritti nel frontespizio del modulo di domanda. L'assenza del documento di identita' richiesto comporta il mancato pagamento dell'aiuto richiesto. L'assenza del documento viene verificata da Agea solo per i produttori in proprio, mentre per i produttori mandanti dei CAA sono questi ultimi che attestano la presenza della copia del documento. 7.2.1.3 Controlli anagrafici Il coltivatore, nella domanda di pagamento, deve indicare obbligatoriamente la Partita IVA e il Codice Fiscale. I soggetti esenti dall'obbligo di tenuta della Partita IVA devono inoltre dichiarare la condizione di esenzione, come previsto dalla normativa vigente. E' necessario indicare gli estremi identificativi dell'azienda; si raccomanda pertanto di riportare i dati indicati sul tesserino di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA, facendo particolare attenzione all'esatta denominazione dell'azienda stessa. I dati anagrafici del richiedente e dell'eventuale rappresentante legale vengono sottoposti a verifiche presso l'Anagrafe Tributaria. 7.2.1.3.1 Produttore L'Amministrazione verifica la presenza e la correttezza del codice fiscale (CUAA) e della partita IVA del dichiarante. Se entrambe non fossero indicate oppure risultassero errate (non appartenenti ad alcun soggetto esistente o appartenenti ad un soggetto diverso da quello indicato), la domanda verra' considerata irregolare e non si procede al pagamento dell'aiuto. Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita (se si tratta di persona fisica). Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione non procede al pagamento del premio. I dati di domicilio o sede legale devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella domanda, per rendere possibile l'invio di comunicazioni e/o l'erogazione stessa del premio richiesto, nel caso di richiesta di invio di assegno non trasferibile. 7.2.1.3.2 Rappresentante legale Nel caso in cui il richiedente l'aiuto non sia una persona fisica, sara' verificata la presenza e la correttezza dei dati anagrafici del rappresentante legale. Verranno, in particolare, controllate la presenza e la correttezza del codice fiscale; se non e' indicato oppure risulta errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), l'Amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto. Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita. Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione non potra' procedere al pagamento dell'aiuto. I dati di domicilio devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella domanda. 7.2.1.4 Finalita' di presentazione della domanda Il produttore coltivatore deve presentare una sola domanda in ordine alle coltivazioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1251/99, n. 3072/95 e n. 1577/96 (art. 10, par. 1 del Decreto Mi.P.A.F. del 04/04/2000). Se la finalita' della domanda non e' indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale. Se non e' indicata correttamente, si tenta l'attribuzione in automatico; in particolare: -una domanda presentata come modifica senza indicazione della domanda iniziale ed intestata ad un produttore che non abbia presentato altre domande, viene considerata come domanda iniziale; -se nella base informativa sono presenti due domande intestate alla stessa azienda, una iniziale ed una di modifica, dove l'indicazione della domanda iniziale nella domanda di modifica e' assente o errata, si procede automaticamente a modificare la domanda iniziale. Sono considerate "multiple" tutte quelle domande che presentano il medesimo codice fiscale o la stessa partita IVA, oppure lo stesso numero di domanda seminativi della campagna precedente (ad esclusione delle domande di modifica), anche se tale indicazione e' stata ricostruita in automatico e non dichiarata in domanda. A conclusione di tali controlli, verranno ammesse al pagamento tutte le aziende che, pur essendo state rilevate multiple, sono identificate nelle seguenti casistiche: ?aziende con produttivita' fino a 92 tonnellate e messa a riposo dichiarata; ?aziende con produttivita' superiore a 92 tonnellate; ?per le quali si rileva sulla domanda la presenza dell'allegato 'ATTESTAZIONE ENTE PUBBLICO CON STRUTTURE AZIENDALI RICADENTI SU PIU' PROVINCE', nel caso si tratti di un ente pubblico. Nella determinazione delle domande "multiple" non vengono prese in considerazione le domande riguardanti unicamente gli utilizzi "risone" (codice utilizzo 19), "leguminose" (codici utilizzo 16, 17 e 18), foraggiere (codice utilizzo 13), foraggi da destinare alla trasformazione (codice utilizzo 15), sementi certificate (codice utilizzo 57). 7.2.1.5 Certificato antimafia La normativa nazionale in vigore prevede che, affinche' l'AGEA possa erogare l'aiuto a favore dei produttori che richiedono un pagamento per superfici superiore ai 154.937 Euro, debba essere rilasciato all'AG.E.A. stessa, dalla prefettura di competenza, un certificato antimafia avente data di rilascio non antecedente ai tre mesi rispetto alla data di erogazione dell'aiuto (L. 575 del 31/05/65, art. 10 comma 3, 4, 5, 5-ter e art. 10-quater, comma 2; Decreto legislativo n. 490 del 08/08/94, art. 4). Il produttore che richiede un pagamento per superfici superiore a 154.937 Euro e' tenuto a presentare, direttamente o per il tramite del CAA mandatario, all'AG.E.A. il certificato camerale, con data di rilascio non anteriore al 1 aprile 2003. Qualora il produttore sia esente dalla certificazione in esame, ai sensi dell'art. 10 sexies comma 8 della L. 575/65, aggiunta dell'art. 7 della L. 55/90 e ss., e' tenuto a presentare la dichiarazione di esenzione. 7.2.1.6 Modalita' di pagamento Il produttore deve indicare la modalita' secondo la quale preferisce ricevere il pagamento per superfici. Per ottenere con certezza e piu' rapidamente le somme, si suggerisce l'utilizzazione dell'accredito su c/c bancario o conto Banco Posta. E' necessario che il conto sia intestato al richiedente. I codici ABI e CAB sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca/posta o sul libretto degli assegni. L'utilizzo di tale modalita' di pagamento consentira' di ricevere con maggiore celerita' l'aiuto richiesto, evitando cosi' anche il rischio di smarrimento dell'assegno con conseguenti notevoli ritardi nell'incasso delle somme spettanti. Se non viene indicata alcuna modalita' di pagamento, oppure il numero di c/c bancario, il codice ABI, il codice CAB ovvero i riferimenti del c/c postale risultino assenti o errati, l'Amministrazione provvede ad attribuire in automatico la modalita' "emissione di assegno non trasferibile" . 7.2.2 Controlli sulle particelle Il presupposto per la presentazione di una domanda di pagamento per superfici e' la coltivazione a seminativo di porzioni di terreno identificabili. Di conseguenza, il produttore deve presentare un piano di utilizzazione delle superfici aziendali dettagliando ciascun utilizzo/varieta' coltivato per particella catastale (o porzione di essa) impiegata. I controlli sulle particelle, pertanto, sono finalizzati all'accertamento dell'esistenza e dell'estensione della coltura, dell'ubicazione e della seminabilita' dell'appezzamento in esame, in modo da consentire l'attribuzione a ciascuna particella ad aiuto della superficie "determinata" (ai sensi dell'art. 2, punto r del reg. CE n. 2419/2001) e quindi alla corretta attribuzione degli importi da corrispondere in funzione di quanto previsto dal piano di regionalizzazione. Nel caso in cui venga riscontrata un'irregolarita' su una particella (ad es. il mancato riscontro presso il catasto terreni o la presenza di un supero catastale), la superficie dichiarata per quella particella non potra' essere ammessa nel computo della superficie amministrativamente accertata. L' assenza del piano di coltivazione costituisce una irregolarita' non sanabile e l'Amministrazione non potra' procedere all'erogazione dell'aiuto. 7.2.2.1 Codice utilizzo/varieta' L'indicazione dell'utilizzo per cui si richiede il pagamento per superfici e' fondamentale per l'erogazione del premio stesso. Le varieta' indicate per ciascuna coltura devono essere congruenti con gli utilizzi richiesti. Se il codice utilizzo o la descrizione non sono stati indicati o risultano incongruenti, si tenta la ricostruzione dei codici corretti in automatico. Se il codice utilizzo risulta comunque incongruente o assente, la particella viene esclusa dal pagamento dell'aiuto. Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 6 (colza o ravizzone) presentasse una varieta' incongruente o non dichiarata, verra' bloccata ai fini del pagamento del premio e verra' computata ai fini del calcolo delle penalita'. Si rammenta che il produttore che coltiva colza e' obbligato a seminare solo varieta' certificate, ed ha l'obbligo di allegare la fattura di acquisto delle sementi. Se tale fattura (in originale o copia conforme) non risultasse rilevata, direttamente dall'Amministrazione per i produttori che non hanno conferito mandato o per il tramite del CAA, l'Amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto. Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 9, 24, 50 (rispettivamente set-aside ordinario, no-food, biogas) presentasse un codice delle colonne A del quadro E delle domande incongruente o non dichiarato, verra' considerata ai fini del calcolo delle penalita'. Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 64, 65, 66 (rispettivamente set-aside ordinario, no-food, biogas pluriennali) presentasse un codice delle colonne A e/o B del quadro E delle domande incongruente o non dichiarato, verra' considerata ai fini del calcolo delle penalita'. Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 55 (lino da fibra) presentasse una varieta' incongruente o non dichiarata, verra' bloccata ai fini del pagamento del premio e verra' computata ai fini del calcolo delle penalita'. Si rammenta, in particolare, che il produttore di lino da fibra e' obbligato a seminare solo varieta' certificate, ed ha l'obbligo di allegare le etichette ufficiali in originale (cartellini varietali) o copia della fattura di acquisto delle sementi certificate utilizzate. Se i cartellini o la fattura non risultassero rilevati, direttamente dall'Amministrazione per i produttori che non hanno conferito mandato o per il tramite del CAA, l'Amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto. Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 56 (canapa) presentasse una varieta' incongruente o non dichiarata, verra' bloccata ai fini del pagamento del premio e verra' computata ai fini del calcolo delle penalita'. Si rammenta, in particolare, che il produttore di canapa e' obbligato a seminare solo varieta' certificate, ed ha l'obbligo di allegare le etichette ufficiali in originale (cartellini varietali). Se i cartellini non risultassero rilevati, direttamente dall'Amministrazione per i produttori che non hanno conferito mandato o per il tramite del CAA, l'Amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto. La quantita' minima di semente certificata da impiegare ai fini del riconoscimento dell'aiuto e' di 35 kg/ha. Adempimenti specifici per la coltivazione della canapa sono dettagliati in apposita regolamentazione. Se la particella dichiarata nell'ambito di una domanda con il codice utilizzo 2 (grano duro) e' ubicata in una delle zone vocate alla coltivazione di grano duro (cod. ISTAT provincia > 40 e diverso da 93, 96, 97, 98, 99, 103, oppure nelle seguenti province: Alessandria, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Forli', Gorizia, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza) presentasse una varieta' incongruente o non dichiarata, verra' esclusa ai fini del pagamento del premio supplementare. 7.2.2.1.1 Grano duro supplementare A partire dalla campagna di semina 1998/1999 e' stata definita una superficie massima garantita nazionale (riferita alle zone tradizionali elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1251/99: Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) pari a 1.646.000 ettari, suddivisa in sub-aree regionali (art. 3, par. 1 del Decreto Mi.P.A.F. del 04/04/2000):
===================================================================== Codice Istat |Regione |Superficie massima garantita ettari ===================================================================== 09 |TOSCANA |118.950 10 |UMBRIA |9.341 11 |MARCHE |125.172 12 |LAZIO |80.616 13 |ABRUZZO |38.797 14 |MOLISE |74.647 15 |CAMPANIA |72.728 16 |PUGLIA |396.739 17 |BASILICATA |215.772 18 |CALABRIA |58.668 19 |SICILIA |374.802 20 |SARDEGNA |79.768 |TOTALE ITALIA |1.646.000
Qualora l'aiuto supplementare richiesto risulti complessivamente superiore alla superficie massima garantita nazionale, si procede a determinare, per ciascuna regione, la superficie per la quale e' stato richiesto l'aiuto supplementare e quella ammissibile a valle delle decurtazioni. Nella determinazione della superficie richiesta a livello regionale, si dovra' considerare la sommatoria delle particelle dichiarate a grano duro ordinario che ricadono nelle regioni tradizionalmente vocate, al netto delle varieta' non riconosciute. Inoltre, per ciascun produttore, la sommatoria della superficie ottenuta dalle singole particelle dichiarate a grano duro ordinario non potra', in ogni caso, essere superiore alla superficie per la quale ha richiesto l'aiuto supplementare. Determinata la superficie regionale per la quale e' richiesto l'aiuto supplementare, devono essere individuate le regioni per le quali si e' verificato il superamento del limite fissato. Le superfici ammissibili all'aiuto supplementare ricadenti in tali regioni, verranno proporzionalmente ridotte in relazione alla percentuale di superamento attribuita alla regione stessa e, pertanto, anche il premio verra' ridotto proporzionalmente. Tale riduzione sara' effettuata dopo che, all'interno della superficie massima nazionale, e' stata applicata una "compensazione" tra le superfici regionali dichiarate, attraverso il passaggio di quote di superficie "disponibile" da parte delle regioni che non hanno raggiunto il proprio limite di ettari, a favore delle regioni che lo hanno superato. Tale "compensazione" verra' applicata tenendo conto dell'incidenza percentuale di superamento, propria di ciascuna regione (art. 5, par. 3 reg. (CE) n. 1251/99). L'importo dell'aiuto integrativo e' fissato in 344,5 EUR/ha (art. 5, par. 1 reg. (CE) n. 1251/99). Sono state inoltre individuate alcune zone non tradizionali (elencate nell'allegato V del regolamento (CE) n. 2316/99: province di Alessandria, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Forli', Gorizia, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza) che beneficeranno di un aiuto specifico pari a 138,9 EUR/ha (art. 5, par. 4 reg. (CE) n. 1251/99) nel limite di 4.000 ettari (all. IV del regolamento (CE) n. 1251/99). Nel caso in cui la somma delle superfici accertate come investite a grano duro superi tale limite, le superfici ammissibili all'aiuto comunitario saranno ridotte proporzionalmente (art. 5, par. 4 reg. (CE) n. 1251/99) e, pertanto, anche il premio verra' ridotto proporzionalmente. Il premio supplementare per il grano duro non puo' essere erogato per una superficie maggiore a quella ammessa per il pagamento per superficie (art. 6, comma 4, par. a) reg. (CE) n. 2316/99) ed e' comunque subordinata all'utilizzo di sementi certificate (art. 6, comma 4, par. b) reg. (CE) n. 2316/99), per le quali e' necessario allegare la copia delle fatture di acquisto con l'indicazione delle varieta' e del numero di identificazione della partita "ENSE". Gli originali delle fatture di acquisto restano in possesso del richiedente per 5 anni, il quale e' tenuto ad esibirle all'organo di controllo al momento del sopralluogo aziendale. Per i produttori che forniscono all'ENSE le etichette delle varieta' coltivate, l'adempimento e' soddisfatto con la presentazione, in sede di controllo in azienda, di documentazione rilasciata dall'ENSE stesso attestante l'avvenuto ritiro delle etichette (art. 3, par. 3-6 del Decreto MiPAF del 04/04/2000) Il quantitativo di sementi certificate indicato in domanda deve corrispondere a quelli riferiti alle fatture di acquisto allegate alla domanda stessa e deve essere almeno pari a 180 Kg/ha (art. 3, par. 2 del Decreto MiPAF del 04/04/2000). Qualora il quantitativo di sementi certificate indicato in domanda risulti inferiore a quello riscontrato nelle fatture allegate, si procedera' alla liquidazione della superficie corrispondente al quantitativo indicato e non a quello fatturato. Qualora il quantitativo di sementi certificate indicato in domanda risulti superiore a quello riscontrato nelle fatture allegate si procedera' alla liquidazione della superficie corrispondente al quantitativo fatturato e non a quello indicato (art. 31 del reg. (CE) n. 2419/2001). E' possibile utilizzare semente acquistata nell'anno precedente e non utilizzata, purche' si alleghi autocertificazione. La quantita', la qualita' ed eventuali certificazioni di semente sono verificate direttamente dall'Amministrazione, per i produttori che non hanno conferito mandato, o tramite i CAA mandatari. In relazione all'elenco di varieta' di frumento duro ammesse all'aiuto supplementare comunitario per l'anno 2003 si segnala che nella tabella 3 - Codifica delle varieta' ammesse all'aiuto supplementare alla produzione di grano duro - delle note esplicative per la compilazione della domanda di pagamento per superfici Raccolto 2003, devono essere cancellate le seguenti varieta': - Avanzi Enrico (cod. 114) cancellata con D.M. del 09.01.2001 pubblicato su G.U. n. 37 del 14.02.2001; - Capeiti8 (cod.014) cancellata con D.M. del 09.01.2001 pubblicato su G.U. n. 37 del 14.02.2001; - Lauria (cod. 127) cancellata con D.M. del 09.01.2001 pubblicato su G.U. n. 37 del 14.02.2001; - Trinakria (cod. 139) cancellata con D.M. del 09.01.2001 pubblicato su G.U. n. 37 del 14.02.2001; - Vezio (cod. 142) cancellata con D.M. del 09.01.2001 pubblicato su G.U. n. 37 del 14.02.2001. 7.2.2.2 Tipo di conduzione E' obbligatorio indicare correttamente il tipo di conduzione di ciascuna particella indicata nella domanda. L'assenza di tale indicazione comporta l'esclusione della superficie della particella ai fini del calcolo dell'aiuto ammissibile. 7.2.2.3 Ubicazione L'entita' del pagamento per superficie varia in funzione dell'ubicazione della parcella di terreno; riveste, dunque, particolare importanza la corretta indicazione degli estremi identificativi della particella stessa. L'incongruenza tra il codice Istat e la denominazione del comune, oppure la mancata o errata indicazione di un comune rendono impossibile l'effettuazione del pagamento di quanto richiesto sulla particella stessa. Altro elemento identificativo e' la sezione censuaria, che deve essere impostata correttamente per quei comuni che la prevedono; la mancata o errata indicazione della sezione censuaria produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e il computo ai fini del calcolo delle penalita'. La mancanza del numero di foglio della mappa catastale e/o del numero della particella catastale produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e il computo ai fini del calcolo delle penalita'. Si ricorda che per ogni particella contrassegnata da "casi particolari" (1 =riordino fondiario - 2= zona coperta da segreto militare - 3: uso civico- 4: zona demaniale- 5: particella interessata da frazionamento in data successiva al 31.12.98 - 6: ex- particella catasto austroungarico, catasto tavolate, - 7: stato estero) e' necessario produrre la relativa documentazione giustificativa. Le particelle catastali oggetto di frazionamento per le quali il produttore attesti l'esistenza e la relativa superficie attraverso la certificazione catastale (valida ai sensi della circolare AG.E.A. n. 35 del 24 aprile 2001), dovranno essere evidenziate sulla domanda impostando la colonna "casi particolari" al valore "5" (frazionamento), ed inserendo nel fascicolo del produttore la documentazione giustificativa richiesta per i "casi particolari". Si raccomanda di porre particolare attenzione alle particelle dichiarate nell'ambito dei "casi particolari" come zona coperta da segreto militare, uso civico e demanio, che saranno comunque assoggettate ad accertamenti specifici. Nel caso si dovessero dichiarare appezzamenti demaniali o appezzamenti coperti da segreto militare non censiti dal Catasto Nazionale, per i quali non esiste il numero identificativo di particella e/o il numero del foglio, dovra' comunque essere dichiarato dal produttore il caso particolare "demanio" indicando tutti i riferimenti catastali in proprio possesso ed impostando a zero il numero del foglio e/o quello della particella. In tali casi e' necessario che nel fascicolo del produttore ci sia una documentazione idonea a dimostrare la titolarita' di conduzione dell'appezzamento. Tali domande saranno sottoposte a controlli puntuali da parte dell'A.G.E.A.. Qualora si dovessero dichiarare particelle ubicate nei territori amministrati con il Catasto fondiario ex austriaco, sara' necessario seguire le disposizioni vigenti impartite con la Disposizione Commissariale dell'A.I.M.A. in liquidazione n. 131 del 4 aprile 2000. Va precisato che, in caso di anomalie riferite alla ubicazione, all'esistenza o all'estensione della particella, le superfici ad esse riferite non saranno prese in considerazione ai fini del calcolo della superficie ammissibile all'aiuto e verranno applicate le conseguenti penalita'. Qualora una particella dichiarata a seminativo risulti impiegata in utilizzi non compatibili con il pagamento per superfici verra' esclusa dal pagamento del premio e verranno applicate le penalizzazioni previste. 7.2.2.4 Il Sistema Informativo Geografico (G.I.S.) AG.E.A. Il G.I.S. e' un sistema informativo che associa e referenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo delle particelle agricole (SIGC) l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo geografico, finalizzato a fornire agli Stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici reg. (CE) n. 1593/2000. Il G.I.S. realizzato dall'AG.E.A. e' basato sulle ortofoto digitali provenienti dalle riprese aeree dell'intero territorio nazionale, integrate con i poligoni catastali provenienti dal Catasto Nazionale dei Terreni e con le informazioni grafiche generate dal censimento delle superfici non seminabili e dai controlli oggettivi effettuati dall'Amministrazione a partire dalla campagna 1999. La metodologia di realizzazione della base fotocartografica del G.I.S. e' articolata fondamentalmente in tre fasi: riprese aeree, produzione dell'ortofoto digitale, creazione delle duple digitali. La dupla digitale, che rappresenta la base fotocartografica principale del G.I.S., e' il prodotto della sovrapposizione informatica della mappa catastale alla fotografia aerea ed e' il documento fondamentale per la consultazione, l'identificazione e la misurazione degli appezzamenti agricoli oggetto di verifica. Le riprese aeree, rese disponibili al miglior livello di aggiornamento, si riferiscono a voli effettuati su tutto il territorio nazionale tra il 1996 ed il 2003 e le informazioni catastali sono relative alla cartografia dell'intero territorio nazionale, aggiornata al 30.06.2001. 7.2.2.4.1 Controllo di seminabilita' delle particelle dichiarate Su richiesta della Commissione U.E., e' stato realizzato il censimento delle superfici non seminabili e costituita una Banca Dati di riferimento che individua il valore massimo della superficie ammissibile a contributo per ogni singola particella catastale. Dal punto di vista agronomico si definisce come superficie non seminabile quella porzione di terreno destinata a: -usi non agricoli; -colture forestali; -colture permanenti; -pascoli permanenti. Tutto il territorio italiano dichiarato a premio nelle domande di aiuto, a partire dalla campagna 1999, e' coperto dalla verifica di non seminabilita'. La superficie misurata viene espressa come superficie proiettata nel sistema nazionale utilizzato ai fini del G.I.S. del S.I.G.C. L'art. 2 del Reg. CE 2316/99 definisce le seguenti destinazioni colturali: -pascoli permanenti: terreni esclusi dall'avvicendamento e destinati in modo permanente (per almeno cinque anni) a produzioni erbacee, seminate o naturali - Rientrano in questa classe i pascoli di montagna, gli alpeggi e tutte le superfici destinabili ad esclusivo uso foraggero (per altitudine, per coltivabilita' del terreno, ecc.) -colture permanenti: colture escluse dall'avvicendamento, diverse dal pascolo permanente, che occupano il terreno per almeno cinque anni e producono ripetuti raccolti, ad eccezione delle colture pluriennali -colture forestali: boschi, coltivazioni arboree specializzate da legno -usi non agricoli: fabbricati, strade, acque, cave ecc. Qualora la somma delle superfici utilizzate ecceda la superficie rilevata come ammissibile, si produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio (escluse le domande sottoposte a controlli oggettivi), e l'applicazione di penalita'. Per sanare tale irregolarita' e' possibile rinunciare alla particella (in tutto o in parte), presentando una dichiarazione di rinuncia, sottoscritta dal produttore coinvolto. La rinuncia del produttore, ad una parte o all'intera superficie indicata in domanda, e' assoggettata all'applicazione delle penalita' previste dalla normativa comunitaria. Qualora tale irregolarita' si evidenzi unicamente nell'ambito della domanda di un produttore, si effettua il riproporzionamento della superficie utilizzata dichiarata sulla base della superficie seminabile disponibile (escluse le domande sottoposte a controlli oggettivi), e l'applicazione di penalita'. 7.2.2.5 Superi La superficie richiesta a premio (superficie utilizzata) su ciascuna particella, o parte di essa, viene sottoposta ad ulteriori controlli, per verificare che sia stata dichiarata correttamente, rispetto all'estensione risultante al catasto, e che non ci siano sovrapposizioni di superfici nella richiesta di premio. Una particella (identificata da: codice ISTAT comune, sezione censuaria, numero del foglio di mappa, numero di particella) viene definita "in supero" quando la somma delle superfici richieste a premio supera la superficie catastale. La normativa vigente consente la cumulabilita' degli aiuti tra le sementi certificate (cod. ut. 57) e foraggiere (cod. utilizzo 13) / foraggi essiccati (cod. utilizzo. 15) (nota MiPAF n. D/589 del 19 luglio 1999). Inoltre, ai fini del calcolo dei superi, le particelle dichiarate con il codice 10 e le varieta' previste per le foraggiere (codici utilizzo 33, 34, 36-40, 61-64) sono da considerarsi alla stregua di quelle dichiarate con il codice utilizzo. Per sanare tale irregolarita' e' possibile rinunciare alla particella (in tutto o in parte), presentando una dichiarazione di rinuncia, sottoscritta dal produttore coinvolto. La rinuncia del produttore, ad una parte o all'intera superficie indicata in domanda, e' assoggettata all'applicazione delle penalita' previste dalla normativa comunitaria. Nel caso in cui una stessa superficie sia dichiarata da piu' produttori e, qualora le parti non siano concordi, la risoluzione del supero e' devoluta alla cognizione del giudice ordinario e, pertanto, nessun onere puo' essere posto in capo all'AGEA. 7.2.2.5.1 Supero nell'ambito di una stessa domanda Per ciascuna particella dichiarata dal produttore in una domanda si effettua un confronto tra la somma delle superfici dichiarate ai diversi utilizzi e la superficie catastale. Il superamento della superficie dichiarata rispetto a quella catastale produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalita' previste. Per le particelle sottoposte ai controlli oggettivi viene applicato anche un ulteriore termine di confronto, quale la superficie accertata in loco. Le superfici dichiarate a sementi certificate (codice utilizzo 057) sono state considerate, dalla nota del MIPAF n. D/589 del 19 luglio 1999, come compatibili con le superfici dichiarate a foraggiere (codice utilizzo 013) o a foraggi essiccati (codice utilizzo 015). Pertanto la procedura di controllo, in presenza di superfici a sementi certificate e, contemporaneamente, a foraggiere e/o a foraggi essiccati, prendera' in considerazione, ai fini della determinazione del supero, la somma di queste ultime se maggiori della superficie a sementi certificate o, viceversa, la superficie a sementi certificate se maggiore della somma delle superfici a foraggiere e/o a foraggi essiccati. Il supero comporta l'esclusione della superficie della particella interessata ai fini del pagamento del premio e l'applicazione di penalita'. 7.2.2.5.2 Supero nell'ambito di domande presentate da piu' produttori Per ciascuna particella dichiarata da due o piu' produttori, si effettua un confronto tra la somma delle superfici dichiarate utilizzate e la superficie catastale. Il superamento della superficie complessivamente dichiarata rispetto a quella catastale produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalita' previste. Nel calcolo dei superi non vengono considerate le particelle dichiarate a "Pascolo ovicaprino" nell'ambito delle "altre utilizzazioni". La superficie ammissibile e' la minore tra la dichiarata e l'accertata per le aziende sottoposte ai controlli oggettivi. Le superfici dichiarate a sementi certificate (codice utilizzo 057) sono state considerate, dalla nota del MIPAF n. D/589 del 19 luglio 1999, come compatibili con le superfici dichiarate a foraggiere (codice utilizzo 013) o a foraggi essiccati (codice utilizzo 015). Pertanto la procedura di controllo, in presenza di superfici a sementi certificate e, contemporaneamente, a foraggiere e/o a foraggi essiccati, prendera' in considerazione, ai fini della determinazione del supero, la somma di queste ultime se maggiori della superficie a sementi certificate o, viceversa, la superficie a sementi certificate se maggiore della somma delle superfici a foraggiere e/o a foraggi essiccati. Il supero comporta l'esclusione della superficie della particella interessata ai fini del pagamento del premio e l'applicazione di penalita'. 7.2.2.5.3 Supero rispetto alla superficie accertata Per ogni particella dichiarata nelle domande sottoposte a controllo oggettivo si effettua un confronto tra la superficie complessivamente dichiarata ad un determinato utilizzo e la superficie accertata relativamente allo stesso utilizzo. Il superamento della superficie complessivamente dichiarata ad un determinato utilizzo rispetto a quella effettivamente accertata, produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalita' previste. Non viene presa in considerazione la particella se il codice utilizzo = 10. Per risolvere tale anomalia e' possibile rinunciare alla particella (in tutto o in parte), presentando una dichiarazione di rinuncia autenticata, rilasciata dal produttore coinvolto. In caso di rinuncia parziale del produttore ad una parte della superficie indicata utilizzata in domanda, la superficie rinunciata deve essere assoggettata all'applicazione delle penalita' previste dalla normativa comunitaria. 7.2.2.5.4 Supero con altri regimi di aiuto Il Reg. (CE) n. 2419/2001 all'art. 16 dispone l'effettuazione di controlli informatici incrociati, al fine di evitare che una stessa superficie venga indebitamente ammessa, per lo stesso anno civile, a beneficiare o cumulare aiuti di regimi diversi, non compatibili, che comportano la dichiarazione di superfici. In particolare i suddetti controlli informatici incrociati riguardano le sementi certificate, il tabacco e il pomodoro (cfr. par. seguenti). 7.2.2.5.4.1Sementicertificate Si effettua un confronto tra la somma delle superfici utilizzate, ad esclusione delle superfici dichiarate a foraggiere e a foraggi essiccati (nota Mi.P.A.F. n. D/589 del 19 luglio 1999). La presenza del supero produce l'esclusione della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle conseguenti penalita'. E' possibile rinunciare alla particella (in tutto o in parte), presentando una dichiarazione di rinuncia autenticata, rilasciata dal produttore coinvolto. In caso di rinuncia parziale del produttore ad una parte della superficie indicata utilizzata in domanda, la superficie rinunciata deve essere assoggettata all'applicazione delle penalita' previste dalla normativa comunitaria. 7.2.2.5.4.2Tabacco Si effettua un confronto tra la somma delle superfici utilizzate e la superficie indicata nella dichiarazione di consistenza aziendale "Tabacco". Il superamento della superficie complessivamente dichiarata rispetto a quella catastale e quella seminabile produce l'esclusione della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalita' previste. 7.2.2.5.4.3Pomodoro Si effettua un confronto tra la somma delle superfici utilizzate e la superficie indicata nella dichiarazione di consistenza aziendale "Pomodoro" in coltivazione principale. Il superamento della superficie complessivamente dichiarata rispetto a quella catastale e quella seminabile produce l'esclusione della particella ai fini del pagamento - salvo compatibilita' colturale - e l'applicazione delle penalita' previste. 7.2.2.5.4.4Sviluppo rurale Si effettua un confronto con tutte le misure per le quali l'aiuto e' riconosciuto in relazione ad una superficie seminabile. Il superamento della superficie complessivamente dichiarata rispetto e quella seminabile produce l'esclusione della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalita' previste. Inoltre, saranno effettuati controlli sull'eventuale esistenza di vincoli amministrativi. 7.2.3 Controlli sulle superfici 7.2.3.1 Foraggere Il controllo eseguito sulle particelle dichiarate a foraggere (cod. utilizzo 13) delle aziende selezionate a campione consente all'AGEA di effettuare la successiva verifica delle UBA (Unita' Bovino Adulto) richieste nella domanda P.A.C. zootecnia ( determinazione del coefficiente di densita', cioe' del carico di bestiame rispetto alle superfici dichiarate, ovvero il rapporto tra UBA/ha) e la verifica dei requisiti per l'ottenimento del premio di estensivizzazione eventualmente richiesto (artt. 12 e 13 del Reg. (CE) n. 1251/99). 7.2.3.2 Terreni messi a riposo (Set-aside) "L'obbligo di ritiro dalla produzione e' stabilito in proporzione alla superficie a seminativo per la quale e' presentata la richiesta" (compresa quella che viene lasciata a riposo) (art. 6, par. 1 del reg. (CE) n. 1251/99). I terreni ritirati dalla produzione possono essere utilizzati per ottenere materiali per la fabbricazione di prodotti non destinati, in primo luogo al consumo umano o animale (cod. utilizzo 24, 50, 65, 66), a condizione che vengano applicati efficaci sistemi di controllo (art. 6, par. 3 del reg. (CE) n. 1251/99). Nessun pagamento e' dovuto per terreni messi a riposo su cui sono coltivati barbabietole da zucchero (cod. ut. 24, 50, 65, 66 varieta' 24), topinambur (cod. ut. 24, 50, 65, 66, varieta' 83) o radici di cicoria (cod. ut. 24, 50, 65, 66, varieta' 91) (art. 1, par. 2 del reg. (CE) n. 2461/1999). Ai sensi dell'art. 6, par. 3, secondo trattino, del reg. (CE) n. 1251/99 "i terreni ritirati dalla produzione possono essere utilizzati per la coltura di leguminose foraggere praticata in una azienda agricola, per la totalita' della produzione, secondo le esigenze previste dal reg. (CE) n. 2092/91". I coltivatori che dichiarano terreni sui quali puo' essere conseguita una produzione superiore a 92 tonnellate di cereali, colture proteiche, lino non tessile, semi oleosi, lino destinato alla produzione di fibre e canapa destinata alla produzione di fibre, ottenuta sulla base delle rese utilizzate per il pagamento ed indicate nel piano di regionalizzazione, hanno l'obbligo di mettere a riposo una superficie aziendale pari al 10%. Si specifica che, anche in aggiunta al set-aside obbligatorio, di cui al precedente capoverso, a tutti i coltivatori e' data la facolta' di ritirare dalla produzione i terreni entro il limite massimo del 12%.
===================================================================== | |% di messa a | | % di messa a |riposo |% di messa a |riposo |facoltativa |riposo massima |obbligatoria |massima |totale ===================================================================== Grandi | | | produttori | 10 | 12 | 22 --------------------------------------------------------------------- Piccoli | | | produttori | 0 | 12 | 12
Vengono sottoposte a controllo per il set-aside tutte le domande di pagamento per superficie. Prendendo in considerazione sia la distribuzione geografica delle particelle costituenti l'azienda, sia le deroghe e le tolleranze ammesse come previsto dalla normativa, viene verificata la correttezza delle proporzioni tra le superfici seminate (escluso lenticchie, ceci, vecce e risone) e le superfici messe a riposo per ciascuna zona agraria interessata. Le superfici messe a riposo devono rispettare la proporzionalita' con le superfici seminate per ogni "regione" (art. 4, par. 15 Decreto MiPAF del 04/04/2000); ai criteri di proporzionalita' sono ammessi i seguenti principi di deroga: 1. aziende su piu' zone altimetriche contigue; 2. zone altimetriche con obbligo di set-aside minore o uguale a 2 ha. Per usufruire della deroga di cui al precedente punto 1, e' necessario barrare la casella 8 delle dichiarazioni, nel "Quadro G - Dichiarazioni e Impegni" del modello di domanda di aiuto. Nei casi di deroga, tuttavia, la superficie da ritirare deve essere adeguata per tenere conto della differenza della produttivita' riferita alle varie rese utilizzate per il pagamento relativo al ritiro nelle regioni interessate. L'applicazione delle deroghe non puo' comportare una diminuzione degli ettari messi a riposo, rispetto a quelli previsti nell'ambito del ritiro obbligatorio (art. 4, par. 16-18 Decreto MiPAF del 04/04/2000). Possono essere contabilizzate come superfici messe a riposo obbligatorio e per le quali non e' concesso alcun pagamento, quelle dichiarate con il codice utilizzo 9, 64 e le varieta' 54 e 55 (ritirate dalla produzione o imboschite ai sensi del reg. (CE) n. 1257/99) (art. 4, par. 19-20 Decreto MiPAF del 04/04/2000). Il riproporzionamento delle superfici a premio, abbassando il limite ammissibile per zona-coltura delle superfici coltivate (art. 21 reg. (CE) n. 2316/99), viene effettuato nei casi seguenti: -se le proporzioni tra le terre seminate e le messe a riposo non sono corrette; -dopo l'esclusione in via cautelativa (fino alla verifica del rispetto del contratto e/o della dichiarazione di trasformazione in biogas) delle superfici messe a riposo non alimentare (codice utilizzo 24, 50, 65, 66 e codice varieta' fino a 92) dal totale delle superfici messe a riposo (codice 9 + codice 24 + codice 50 + codice 64 + codice 65 + codice 66). Se il produttore con una produttivita' superiore a 92 t dichiara di mettere a riposo complessivamente meno di 30 are (art. 4, par. 6 del Decreto MiPAF del 04/04/2000), si produrra' il pagamento, per tutte le colture che concorrono al calcolo della superficie da mettere a riposo (ad esclusione di lenticchie, ceci, vecce e risone), fino alla concorrenza delle 92 tonnellate ai sensi del Reg. (CE) n. 2419/2001 art. 31 par. 3. Nel caso in cui il produttore ecceda la quantita' di set-aside consentita, si abbassera' il limite ammissibile per zona-coltura delle superfici messe a riposo. Se il produttore ha dichiarato una produttivita' superiore a 92 t, la superficie riproporzionata non potra' essere inferiore a 3000 metri. "Nel caso si accerti un set-aside volontario inferiore al dichiarato e una superficie a set-aside volontario inferiore a 3000 mq, (...) non si procede a riparametrare tutte le colture in base al set-aside realmente accertato, ma si penalizza il solo utilizzo a set-aside" (punto 2 del prot. MiPAF n. 1)/279 del 17/04/2000, relativo ai "quesiti interpretativi regolamento seminativi 2000"). Si rammenta che la deroga dei 2 ettari puo' essere applicata soltanto spostando il proprio obbligo verso "un'altra zona di produzione non contigua a quella dove si trovano le superfici coltivate" (punto 5 del prot. MiPAF n. 1)/279 del 17/04/2000, relativo ai "quesiti interpretativi regolamento seminativi 2000"). Infine e' possibile usufruire di deroga parziale come previsto dal punto 4 del prot. MiPAF n. 1)/279 del 17/04/2000 (relativo ai "quesiti interpretativi regolamento seminativi 2000") " ... E' possibile derogare parzialmente spostando solo una parte delle superfici d'obbligo in un'altra zona". ESEMPIO 1 Si rammenta che la deroga dei 2 ettari puo' essere applicata soltanto spostando il proprio obbligo verso una diversa zona di produzione non contigua (punto 5 del prot. Mi.P.A.F. n. 1)/279 del 17/04/2000, relativo ai "quesiti interpretativi regolamento seminativi 2000"). Azienda con piu' corpi aziendali cosi' situati: 30 ha Reggio Emilia pianura 30 ha Mantova pianura 20 ha Modena montagna La superficie si estende su 3 corpi aziendali dislocati su comuni diversi e non confinanti. L'azienda di complessivi 80 ettari e' tutta a seminativo. Il produttore chiede di effettuare tutto il set-aside a Reggio Emilia pianura. In applicazione dell'art. 4, commi 16 e 17 del D.M. 4 aprile 2000, si avra': 3 ha di set-aside a Reggio Emilia pianura 3,35 ha di set-aside provenienti da Mantova pianura 1,29 ha di set-aside provenienti da Modena montagna In applicazione dell'art. 4, comma 18 del D.M. 4 aprile 2000, si avra': 22 ha seminativi a Reggio Emilia pianura 8 ha di set-aside a Reggio Emilia pianura 30 ha di seminativi a Mantova pianura 20 ha di seminativi a Modena montagna ESEMPIO 2 Il mancato rispetto delle proporzioni tra le superfici seminate e le superfici messe a riposo, anche in presenza di deroga, produrra' il riproporzionamento delle superfici seminate a premio. Nel caso in cui si accerti un set-aside volontario inferiore al dichiarato e una superficie a set-aside volontario inferiore a 30 are, non si procede a riparametrare tutte le colture in base al set-aside realmente accertato, ma si penalizza il solo utilizzo a set-aside.
----> Vedere immagine a pag. 37 del S.O. <----
1 La superficie non ammissibile e' calcolata sottraendo la minore tra la superficie dichiarata e l'accertata, tranne che nel caso in cui sia stato dichiarato il set-aside volontario, e la superficie accertata sia inferiore alla dichiarata. In questo caso, infatti, il calcolo si dovra' effettuare sulla base della superficie a set-aside obbligatorio ed effettivamente accertata set-aside obbligatorio = 3,50 ha set-aside accertato = 3,00 ha set-aside non ammissibile = 0,50 ha 2 Il mancato rispetto delle proporzioni tra superfici seminate e superfici messe a riposo determina la decurtazione delle superfici ammissibili. Percentuale di scostamento del set-aside = 16,67% Superficie liquidabile mais = 0 (perche' fuori tolleranza) Superficie liquidabile altri cereali = 6,67 cosi' determinata: 100:16,67=8:X X=16,67*8/100=1,33 che si aggiunge ai 2 ha decurtati perche' l'esito del controllo e' "In tolleranza" Superficie liquidabile a set-aside=2,00 ha, determinati sottraendo dalla superficie dichiarata la superficie messa a riposo volontaria (non riscontrata in accertamento, pari a 1,50 ha), la superficie messa a riposo obbligatoria non accertata (pari a 0,50 ha) e la decurtazione a seguito dell'esito del controllo (pari a 1,00 ha). 7.2.3.2.1 Requisiti E' necessario che i produttori che dichiarano la messa a riposo (set-aside) osservino alcuni requisiti, di seguito esposti: a) rispetto delle pratiche agronomiche annuali e tutela dell'ambiente: Le superfici ritirate dalla produzione devono, anteriormente al 15 maggio di ogni anno, costituire oggetto di pratiche agronomiche. Sulle superfici devono essere effettuate le operazioni colturali necessarie al fine di contenere lo sviluppo della vegetazione (comma 4 art.6 DM 04/04/2000) Tali operazioni comprendono: -le lavorazioni del terreno superficiali (erpicatura, fresatura, ecc.); -le sfalciature, trinciature; -il diserbo della vegetazione presente, con prodotti ammessi dalla legislazione nazionale e con modalita' atte a mantenere inalterato il naturale equilibrio dell'ambiente (comma 1 art. 5 DM 04/04/2000) b) requisiti temporali: Le superfici a riposo devono restare tali per un periodo che va del 15 gennaio al 31 agosto dello stesso anno. Nel caso di intenzione di semina (codice coltura 4), per le specie la cui produzione e' ottenibile solo nell'anno successivo, e' consentito l'anticipo delle pratiche agronomiche necessarie per la semina al 15 luglio. c) semina con specie da sovescio: E' ammessa la semina (codice coltura 1) con specie da sovescio, fatta eccezione per i prodotti contemplati all'Allegato I del regolamento CE n. 1251/99. In tal caso il terreno deve essere arato entro il 15 maggio e, per colture a semina primaverile, entro il 30 giugno. E' ammessa la produzione di fieno per autoconsumo solo successivamente al 31 agosto, ottenuta quindi dai ricacci successivi alle operazioni di aratura; si dovra' accertarne l'effettiva distruzione, e la sola presenza di eventuali ricacci. d) specie seminate per geodisinfezione: Per motivi di ordine fitosanitario (codice coltura 5) e' possibile destinare i terreni a riposo per la produzione di piante biocide, fermo restando l'obbligo di provvedere all'interramento delle stesse piante non appena realizzata la specifica finalita'. Sara' necessario evidenziare la specie delle piante riscontrate e lo stato della coltura al momento del sopralluogo. Ad esempio, l'utilizzo di alcune specie della famiglia delle Brassicacee e Capparidacee come il Raphanus sativus, consente, attraverso lo sfalcio in fioritura e il successivo interramento delle piante, di ridurre l'infestazione di nematodi nel terreno. e) protezione fauna selvatica (ornitologica): Per ragioni di tutela della fauna ornitologica (codice coltura 6) e' possibile costituire e mantenere una copertura vegetale fino al 31 luglio. Successivamente a tale data, e comunque non oltre al 31 agosto, il terreno deve costituire oggetto di una delle previste pratiche agronomiche. Anche in tal caso non potranno essere utilizzate le specie elencate nell'Allegato I al Reg. CE 1251/99. Resta l'obbligo del produttore di indicare il codice colturale 6. f) utilizzo zootecnico con specie leguminose foraggere per aziende biologiche: Secondo il Regolamento CE n. 1157/2001 i seminativi ritirati dalla produzione possono essere utilizzati per le colture di leguminose foraggere praticate in aziende che per la totalita' delle produzioni rientrano nell'ambito della gestione delle misure concernenti l'applicazione delle disposizioni relative alla coltivazione biologica di cui al Reg. CEE 2092/91. Limitatamente alle superfici che rientrano nell'ambito delle coltivazioni biologiche e' consentito dichiarate a riposo tali superfici, utilizzando i seguenti codici: ?56: Vecce ?57: Lupini 58: Erba medica, trifoglio, loto, lupinella, meliloto, sulla, cicerchia, fieno greco, pisello vacciro, serrandella, capraggine. Resta l'obbligo comunque per il produttore di indicare i codici colturali 56 Vecce, 57 Lupini, 58 Erba medica, trifoglio, ecc. g) copertura vegetale con miscuglio di almeno due dei semi di girasole, sorgo e granturco: Visto il Decreto Ministeriale 7 marzo 2002, e' possibile dichiarare come set aside una copertura vegetale per scopi ambientali, da rendere disponibile alla fauna selvatica come coltura a perdere. Il miscuglio dovra' essere composto con almeno due tra le colture di girasole, sorgo e mais. Resta l'obbligo comunque per il produttore di indicare il codice colturale 59. La superficie potra' rimanere in campo fino al 28 febbraio dell'anno successivo e comunque non oltre il 31 marzo. Sono pertanto escluse le superfici investite da impianti specializzati dichiarate a set aside. Inoltre, non sono ammissibili le superfici utilizzate a foraggi, come il pascolamento stanziale e la produzione di fieno con specie foraggere seminate, ad eccezione delle superfici foraggere arate entro il 15 maggio, i cui ricacci verranno utilizzati per autoconsumo aziendale successivamente al 31 agosto. 7.2.3.2.2 Messa a riposo non alimentare In alternativa alla messa a riposo ordinaria il produttore puo' destinare una parte o l'intera superficie da lasciare a riposo alla coltivazione di prodotti da destinare alla trasformazione finalizzata all'ottenimento di prodotti ad uso non alimentare, ne' umano ne' animale, oppure alla trasformazione in biogas nella propria azienda. Le superfici investite a tali colture devono essere dichiarate in domanda con codice utilizzo "24", "50", "65", "66". Il produttore che dichiari di coltivare specie/varieta' indicate con i codici utilizzo 24,50,65,66, limitatamente alle varieta' elencate nella tabella 7 delle note esplicative per la compilazione delle domande di pagamento per superfici, deve avere stipulato uno o piu' contratti di coltivazione (una copia di ciascuno deve essere allegata alla domanda di pagamento per superfici) con un collettore o primo trasformatore riconosciuti dall'AG.E.A. o avere presentato una o piu' dichiarazioni di trasformazione in biogas nella propria azienda. Il reg. (CE) n. 587/2001 del 26 marzo 2001 obbliga il produttore di canapa (codice NC ex 5301 10 00: canapa greggia o macerata per la trasformazione in prodotti non contemplati dal regolamento (CE) n. 1673/2000 (Cannabis sativa L.) ) a indicare la quantita' di sementi utilizzate, in kg/ha e ad allegare le etichette ufficiali che devono figurare sugli imballaggi delle sementi utilizzate. Nell'ambito del sistema integrato di controllo si effettueranno delle verifiche per accertare che le particelle oggetto di contratto di coltivazione non siano dichiarate ad utilizzi diversi. Il contratto in originale deve essere depositato in AG.E.A. entro e non oltre la data di scadenza della domanda PAC Seminativi, pena l'irricevibilita' dello stesso. Per la compilazione dei contratti si rimanda alle prescrizioni contenute nel Decreto MiPAF del 04/04/2000 e nel Reg. (CE) n. 827/2000, che modifica il Reg. (CE) n. 2461/2000 all'art. 4, par. 4. Si richiama in particolare l'attenzione sul fatto che dopo la presentazione dei contratti non sara' consentito correggere e/o integrare i dati risultati mancanti ed il contratto medesimo dovra' ritenersi nullo. Qualora le parti contraenti modifichino o risolvano il contratto dopo che il richiedente ha presentato domanda di pagamento per superfici ed entro la data prevista per il deposito delle domande di modifica, il richiedente conserva il diritto al pagamento per superfici soltanto se informa l'AG.E.A. della modifica/risoluzione del contratto e presenta una domanda di modifica per la richiesta di pagamento per superfici (le superfici non piu' oggetto del contratto devono essere messe a riposo e le materie prime devono essere distrutte o interrate; cio' dovra' essere dimostrato da una attestazione rilasciata da un funzionario regionale operante nel settore agricolo o sanitario e trasmessa dal produttore all'AG.E.A.). Il collettore o primo trasformatore deve far pervenire all'AG.E.A. la copia del contratto modificato o rescisso prima della data prevista per il deposito delle modifiche alla domanda di pagamento per superfici. Le domande di pagamento per superficie con presenza di particelle messe a riposo per la produzione di prodotti da non destinarsi all'alimentazione umana o animale (codice utilizzo 24, 65) o alla trasformazione in biogas nella propria azienda (codice utilizzo 50, 66) per le quali si rileva l'assenza di contratti di coltivazione non possono essere liquidate. Per tutte le domande per le quali sia stato depositato il contratto, invece, in via cautelativa si sospende il pagamento delle superfici messe a riposo no-food e si applica il riproporzionamento delle altre colture, in attesa della verifica del rispetto degli adempimenti contrattuali. Il pagamento per superfici per i terreni messi a riposo puo' essere versato prima della trasformazione della materia prima, se: 1. e' stata consegnata la quantita' di materia prima per cui il produttore si era impegnato; 2. e' stata presentata all'AG.E.A. la dichiarazione di raccolta, di consegna e di presa in consegna della materia prima (entro il 31 ottobre per le colture a semina autunnale e entro il 31 dicembre per le colture a semina primaverile); 3. e' stata fornita la prova della costituzione della cauzione da parte del primo trasformatore o del collettore; 4. e' stata riscontrata la sussistenza degli elementi costitutivi del contratto (presenza delle anagrafiche dei contraenti, durata del contratto, specie e superficie di ciascuna materia prima, condizioni di fornitura, impegno del collettore/primo trasformatore a comunicare la eventuale destinazione in altri Paesi della Comunita', le utilizzazioni finali delle materie prime, la specificazione della quantita' prevedibile di sottoprodotti nel caso di semi oleosi, la presentazione di un contratto per ciascuna materia). In casi di mancato rispetto di tali adempimenti, l'Amministrazione non potra' procedere all'erogazione dell'aiuto. Le parcelle a riposo che interessano produzioni non alimentari e per le quali l'imprenditore non ha assolto tutti gli obblighi ad esso incombenti si considerano come superfici non riscontrate al momento del controllo. Qualora si verifichi una riduzione della produzione prevista della materia prima oggetto di contratto e tale riduzione non sia stata giustificata preventivamente, nei confronti del coltivatore interessato e' irrogata la sanzione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 31 del Reg. (CE) n.2419/2001 (riduzione proporzionale delle superfici ammissibili al pagamento per superfici prevista per il riposo delle terre). Le rese cui fare riferimento per il calcolo della produzione prevista per ciascuna specie e varieta' di semi oleosi sono riportate nelle specifiche disposizioni che l'AG.E.A. adotta in materia. Si richiama l'attenzione sul fatto che la produzione prevista, ottenuta moltiplicando la resa ad ettaro per gli ettari coltivati, deve essere espressa in chilogrammi. Si evidenzia inoltre che, qualora durante il ciclo colturale sopravvengano andamenti climatici sfavorevoli o cause di forza maggiore (danni causati da calamita' naturali o danni da animali) tali da far prevedere una riduzione delle produzioni, il produttore puo' comunicare all'AG.E.A. per mezzo di un modello "lettera di variazione" (riferimento all'allegato C DM 04/04/2000) la nuova quantita' per cui si impegna a consegnare. Tale variazione produttiva deve essere supportata da certificazione probante, rilasciata dall'Ente Regionale o Provinciale e/o da perizia giurata di parte, trasmessa in originale all'AGEA. 7.2.3.2.3 Set-aside pluriennale I produttori possono richiedere il pagamento relativo al ritiro dei terreni dalla produzione per un periodo pluriennale compreso tra i 2 e i 5 anni. . Le superfici impegnate devono essere dichiarate in domanda con codice utilizzo "64", "65", "66". A tale scopo, il coltivatore interessato deve sottoscrivere l'impegno nel modello di domanda ed indicare il numero di anni per i quali sottoscrive l'impegno. Inoltre, deve indicare le particelle prescelte indicando i seguenti valori nella colonna B: - 1, per le superfici per le quali assume un nuovo impegno; - 2, per le superfici gia' oggetto di impegno pluriennale. Il coltivatore ha la facolta' di recedere dalla scelta effettuata senza alcuna penalita' solo nelle seguenti fattispecie: -nel caso in cui decida di ritirare dalla produzione o di imboschire le superfici di cui trattasi nell'ambito di uno dei regimi previsti dagli articoli 22, 23, 24 e 31 del regolamento (CE) n. 1257/99; -in casi particolari autorizzati dall'AG.E.A. Le particelle ritirate dalla produzione per un periodo superiore all'anno beneficiano del pagamento per superficie calcolato in base all'importo di base e alle rese del piano di regionalizzazione in vigore al momento in cui sottoscrivono l'impegno stesso (art. 20, par. 2 del reg. (CE) n. 2316/99). Il produttore che receda espressamente dal proprio obbligo prima della scadenza del periodo e' tenuto a rimborsare un importo pari al 5% del pagamento per superficie versato per la campagna precedente sulle superfici per le quali ha revocato l'impegno, moltiplicato per il numero di anni per i quali non adempie l'obbligo inizialmente assunto (art. 20, par. 3 del reg. (CE) n. 2316/99). Se, a seguito di un mutamento della struttura dell'azienda, la superficie ritirata dalla produzione per la quale il produttore si e' impegnato supera la percentuale fissata dall'Italia, le superfici oggetto dell'impegno sono adeguate in base a tale limite (art. 20, par. 5 del reg. (CE) n. 2316/99). Il produttore che voglia recedere, anche parzialmente, dall'impegno assunto deve inviare un'apposita comunicazione all'AGEA - U.O. 67, via Palestro 81 00185 Roma, comprendente i dati identificativi delle superfici oggetto di recesso. 7.2.4 Art. 7 reg. (CE) n. 1251/99 Le domande di pagamento non possono essere presentate per terreni destinati, al 31 dicembre 1991, al pascolo permanente, a colture permanenti o a colture forestali o ad usi non agricoli. Tuttavia le domande di pagamento per superfici destinate alla produzione di fibre e eventualmente alla relativa messa a riposo obbligatoria possono essere presentate per i terreni che hanno beneficiato di un aiuto concesso nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio del 26 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa, durante almeno una delle campagne dal 1998/99 al 2000/2001 (art. 1 punto 5) del reg. (CE) n. 1672/2000, recante modifica al reg. (CE) n. 1251/99). E' possibile che le superfici originariamente dichiarate ammissibili vengano dichiarate inammissibili, al posto di altre diventate nel frattempo ammissibili (art. 7 del reg. (CE) n. 1251/99). In nessun caso lo scambio puo' determinare un incremento della superficie totale ammissibile dei seminativi nell'azienda. Gli stati membri predispongono un sistema di notificazione preventiva e di approvazione di tali scambi (art. 2 reg. (CE) n. 2316/99). I produttori che presentano domande di sostituzione dei terreni non possono richiedere a premio (in tutto o in parte) le superfici originariamente ritenute ammissibili e di cui si richiede la sostituzione, per conseguire prodotti ricadenti nell'ambito del regime di sostegno. E' necessario effettuare controlli intesi a verificare che: 1. i terreni precedentemente inammissibili al pagamento per superfici siano stati effettivamente investiti per ottenere uno o piu' prodotti contemplati dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1251/99; 2. le superfici per le quali e' stata consentita la sostituzione siano state effettivamente impiegate a colture diverse da cereali, semi oleosi, piante proteiche, lino non tessile, lino da fibra e canapa. Di conseguenza, le superfici per le quali si richiede il pagamento non dovranno eccedere la superficie massima coltivabile a seminativi presente sul "REGISTRO DELLE SUPERFICI INTERESSATE DALLE RICHIESTE DI SOSTITUZIONE". Le superfici per le quali la sostituzione e' stata richiesta ed autorizzata (anch'esse risultanti dal registro), non dovranno invece essere state dichiarate alle seguenti colture: ===================================================================== | |Coltura/varieta' Codice utilizzo|Descrizione |dichiarata in colonna ===================================================================== 001 |MAIS |Tutte --------------------------------------------------------------------- 002 |GRANO DURO |Tutte --------------------------------------------------------------------- 003 |ALTRI CEREALI |Tutte --------------------------------------------------------------------- 004 |SOIA |Tutte --------------------------------------------------------------------- 005 |GIRASOLE |Tutte --------------------------------------------------------------------- |COLZA E RAVIZZONE | 006 |AUTUNNALE |Tutte --------------------------------------------------------------------- 007 |PROTEAGINOSE |Tutte --------------------------------------------------------------------- 008 |COLTURE CONSOCIATE |Tutte --------------------------------------------------------------------- 009 |MESSA A RIPOSO |Tutte --------------------------------------------------------------------- 064 |MESSA A RIPOSO PLURIENNALE|Tutte --------------------------------------------------------------------- 014 |LINO NON TESSILE |Tutte --------------------------------------------------------------------- |MESSA A RIPOSO NON | 024 |ALIMENTARE |Tutte --------------------------------------------------------------------- |MESSA A RIPOSO NON | 065 |ALIMENTARE PLURIENNALE |Tutte --------------------------------------------------------------------- |MESSA A RIPOSO NON | |ALIMENTARE PER LA | 050 |PRODUZIONE DI BIOGAS |Tutte --------------------------------------------------------------------- |MESSA A RIPOSO NON | |ALIMENTARE PER LA | |PRODUZIONE DI BIOGAS | 066 |PLURIENNALE |Tutte --------------------------------------------------------------------- 055 |LINO DA FIBRA |Tutte --------------------------------------------------------------------- 056 |CANAPA |Tutte
In caso di mancato riscontro di tale condizione, la particella dichiarata nella domanda di pagamento per superfici sara' esclusa dal pagamento del premio e considerata ai fini del computo delle penalita'. Si effettuano le medesime verifiche anche sulle particelle dichiarate su piani di sostituzione respinti, onde evitare che il divieto venga aggirato. In attesa del completamento dell'istruttoria sulle domande di sostituzione, in via cautelativa, tutte le particelle elencate nel piano di sostituzione in corso di approvazione saranno escluse dal pagamento del premio e considerate ai fini del computo delle penalita'. L'Amministrazione, unicamente per le domande il cui esito e' risultato negativo, provvedera' a notificare ai rispettivi coltivatori il suddetto esito entro 75 giorni decorrenti dalla data di deposito delle domande. 7.3 Controlli sull'ammissibilita' del pagamento 7.3.1 Base di calcolo Qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture e' superiore a quella dichiarata nella domanda di aiuto per superficie, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata. Se la superficie dichiarata nella domanda di aiuto per superficie e' superiore a quella determinata, per lo stesso gruppo di colture, nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie determinata per quel gruppo di colture. Il calcolo della superficie massima ammissibile ai pagamenti per superficie per i coltivatori di seminativi si effettua in base alla superficie oggetto di ritiro effettivamente determinata e proporzionalmente alle diverse colture. Tuttavia, i pagamenti ai produttori di seminativi, relativamente alla superficie oggetto di ritiro determinata sono ridotti soltanto fino al livello necessario per la produzione di 92 tonnellate di cereali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1251/1999. Se l'imprenditore non ha potuto adempiere ai propri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 48, il diritto all'aiuto sussiste per la superficie che risultava ammissibile nel momento in cui sono sopravvenuti il caso di forza maggiore o la circostanza eccezionale. 7.3.2 Calcolo delle riduzioni in caso di dichiarazioni in eccesso Salvo il caso di forza maggiore, la superficie effettivamente determinata verra' ridotta, in relazione ad un gruppo di colture dichiarato in domanda, a seconda della percentuale di scostamento calcolata tra la superficie dichiarata e la superficie "determinata", secondo i seguenti criteri previsti dalla normativa comunitaria all'art. 32, par. 1 del reg. (CE) n. 2419/2001. Quando in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata eccede la superficie determinata, l'importo dell'aiuto e' calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di due volte l'eccedenza constatata, se questa e' superiore al 3 % o a due ettari, ma non e' superiore al 20 % della superficie determinata. Se l'eccedenza constatata e' superiore al 20 % della superficie determinata, non e' concesso alcun aiuto per superficie relativamente al gruppo di colture di cui trattasi. La percentuale di scostamento si determina nel seguente modo: (superficie dichiarata - superficie "determinata") / superficie "determinata") * 100. I calcoli delle superfici ammissibili a premio saranno determinati sulla base dei gruppi di coltura. Riepilogo: ===================================================================== ESITO DEL CONTROLLO | % SCOSTAMENTO | SUPERFICIE AMMISSIBILE ===================================================================== Assoluta concordanza| 0 | Quella dichiarata --------------------------------------------------------------------- |(0 - 3) e al massimo 2 | In tolleranza |ha | Quella "determinata" --------------------------------------------------------------------- | | Quella "determinata" | |meno due volte la In tolleranza | (3 - 20) |differenza riscontrata --------------------------------------------------------------------- Fuori tolleranza | Oltre 20 | Nessuna
Quando l'eccedenza della superficie dichiarata rispetto alla superficie determinata e' superiore al 30% e fino al 50%, relativamente alla superficie globale determinata, l'aiuto a cui l'imprenditore avrebbe avuto diritto, non e' concesso per l'anno civile considerato. Se la differenza e' superiore al 50 %, al produttore non e' concesso alcun aiuto per la campagna in corso ed inoltre l'Amministrazione provvede a detrarre l'importo calcolato dalle domande presentate in uno qualsiasi dei regimi d'aiuto di cui all'art. 1, paragrafo 1 del reg. (CEE) n. 3508/92, ai quali l'imprenditore avrebbe diritto nell'ambito delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento. Di seguito sono riportati alcuni esempi che descrivono le modalita' di attribuzione della superficie ammessa, della superficie non ammessa e della superficie penalizzata a singoli utilizzi/colture.
----> Vedere immagini da pag. 45 a pag. 47 del S.O. <----
7.3.3 Inadempienze intenzionali Qualora l'Amministrazione rilevi che gli scostamenti tra la superficie globale dichiarata a premio e quella determinata derivino da "irregolarita' commesse intenzionalmente", ai sensi del reg. (CE) 2419/2001 art. 33 par. 1, non e' concesso alcun aiuto per la campagna in corso. Inoltre, quando la differenza e' superiore al 20 % della superficie determinata, l'importo richiesto dal produttore per la campagna in esame verra' detratto, ai sensi del reg. (CE) 2419/2001 art. 33 par. 1, dalle domande presentate in uno qualsiasi dei regimi d'aiuto di cui all'art. 1, paragrafo 1 del reg. (CEE) n. 3508/92 (seminativi e zootecnia), ai quali l'imprenditore avrebbe diritto nell'ambito delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento. 7.3.4 Ripetizione dell'indebito In conformita' a quanto disposto dall'art. 49 del reg. (CE) n. 2419/2001, in caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse. Gli Stati membri possono decidere che l'indebito sia recuperato tramite detrazione da uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell'imprenditore, nel quadro dei regimi di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92, previa notificazione della decisione di recupero. Tuttavia, l'imprenditore interessato puo' effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione. Inoltre, si applica una sanzione amministrativa da comminarsi a cura dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICRF) ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 898 del 23.12.1986. Gli interessi decorrono dalla data di notificazione all'imprenditore dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti, salvo i casi di frode, rispetto ai quali gli interessi decorrono dalla data di riscossione dell'indebito da parte del produttore. Il tasso d'interesse e' pari al tasso legale vigente al momento della notifica al produttore dell'obbligo di restituzione dell'indebito. Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui il pagamento indebito si avvenuto per errore dell'Amministrazione. La restituzione dell'indebito puo' avvenire con due modalita' diverse: 1. restituzione delle somme direttamente da parte del beneficiario; 2. restituzione delle somme tramite compensazione con altri pagamenti. Nel primo caso il periodo di tempo e' quello intercorrente tra il momento in cui e' stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 49 del Reg. (CE) 2419/01 e quello restituzione delle somme indebitamente erogate. Nel secondo caso il periodo di tempo e' quello intercorrente tra il momento in cui e' stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 49 del Reg. (CE) 2419/01 e quello di definizione dell'atto di liquidazione relativo al pagamento che si intende utilizzare per effettuare la compensazione. L'obbligo di restituzione non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorita' competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato e' superiore a dieci anni. 7.3.5 Sospensioni L'Amministrazione si riserva di sospendere dal pagamento le domande di aiuto dei produttori, previa comunicazione scritta ai medesimi, qualora vengano riscontrate delle irregolarita' che comportino la necessita' di effettuare verifiche ulteriori e nel caso in cui siano notificati indebiti percepimenti ovvero pendenti procedimenti penali a carico dei medesimi per precedenti indebiti percepiti o nel caso di pignoramenti avverso gli stessi. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 228/2001 del 18 maggio 2001, pubblicato su G.U.R.I. n. 137 del 15 giugno 2001, provvedera' a riavviare i procedimenti sospesi a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari. 7.4 Controlli a campione delle dichiarazioni Oltre ai controlli amministrativi sul 100% delle domande saranno effettuati dei controlli oggettivi in contraddittorio presso le aziende o mediante telerilevamento aereo e/o da satellite. Tali controlli sono effettuati su un campione di aziende selezionato secondo un piano di campionatura, basato su analisi dei rischi. I sopralluoghi aziendali sono programmati attraverso le procedure previste dalle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio (CEE) n. 3508/92, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, e in quello di applicazione della Commissione (CE) n. 2419/2001, con particolare riferimento all'art. 19. La superficie misurata viene espressa come superficie proiettata nel sistema nazionale utilizzato ai fini del G.I.S. del S.I.G.C. Qualora si constati che la superficie effettivamente accertata e' superiore a quella dichiarata nella domanda di pagamento, per il calcolo dell'importo da ammettere all'aiuto, viene presa in considerazione la superficie dichiarata ( 31, par. 1 Reg. 2419/2001 ). In tutti gli altri casi, i criteri presi a base per la determinazione delle superfici ammissibili, e delle relative riduzioni, sono quelli precedentemente indicati nel paragrafo 7.3.2, della presente circolare, "Calcolo delle riduzioni in caso di dichiarazioni in eccesso". Nel caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente l'imprenditore e' escluso dal beneficio del regime di aiuto in questione per l'anno considerato e verra' sottoposto alle sanzioni gia' descritte al paragrafo 7.3.3, della presente circolare, "Inadempienze intenzionali". Si richiama l'attenzione sul fatto che i dati delle domande riferite ad aziende selezionate per i controlli oggettivi non potranno formare oggetto di alcuna variazione, atteso che i controlli stessi sono effettuati sui dati indicati in domanda e non su quelli che potranno essere forniti successivamente al controllo stesso. Qualora a seguito dei controlli oggettivi venga accertata una minore coltivazione di un prodotto a vantaggio di un altro prodotto per il quale e' stato richiesto il pagamento per superfici, la superficie "accertata in eccesso" su quest'ultima coltura deve essere attribuita (con limitazione della superficie accertata a quella dichiarata nel caso di condivisioni e, comunque, nei limiti del richiesto) ai restanti seminativi per i quali e' avvenuto il minore accertamento. Si prevede, dunque, previa esclusione delle particelle sulle quali si siano evidenziate delle irregolarita', una compensazione automatica nell'ambito di ciascuno dei gruppi di utilizzi per zona, purche' dichiarati, indifferentemente per i piccoli e i grandi produttori. Tale ridistribuzione, tuttavia, avverra' solo dopo che la medesima operazione sia stata effettuata nell'ambito dell'utilizzo in esame, a prescindere dalla zona altimetrica di appartenenza. L'art. 2, par. 2 del reg. (CE) n. 1251/99 stabilisce che "il pagamento per superficie e' fissato per ettaro ed e' differenziato su scala regionale". Se le superfici ammissibili si trovano in regioni di produzione diverse, l'importo da corrispondere viene determinato sulla base dell'ubicazione di ciascuna superficie compresa nella domanda. Di conseguenza, al fine di evitare ingiustificati vantaggi a taluni produttori, la compensazione automatica all'interno di un medesimo gruppo di coltura deve essere effettuata nel caso in cui la superficie aziendale si estenda: -nella medesima zona; -in zone con rese uguali; -in zone con rese diverse, ma la superficie sia accertata in eccesso nella zona con resa maggiore; -in zone con rese diverse, ma la superficie sia accertata in eccesso nella zona con resa minore. 7.5 Controlli sulle superfici La totalita' delle particelle da controllare, dichiarate a contributo e a foraggere, viene verificata in campo attraverso un sopralluogo di tipo "speditivo", volto alla verifica della corrispondenza tra la coltura in atto e la coltura dichiarata dal produttore. La verifica della presenza dell'utilizzo dichiarato potra' avvenire attraverso l'osservazione della coltura in piedi o dei residui colturali (es. coltura in piedi, stoppie, stocchi, arato con residui, 2° raccolto con residui). Le colture dichiarate devono rimanere in essere fino all'inizio della fioritura in condizioni normali di crescita (art. 1, comma 4 decreto MiPAF 4 aprile 2000). Fanno eccezione le colture di grano duro, canapa, piante proteiche e leguminose per le quali i requisiti normativi indicano le seguenti date: -grano duro: fino al 30 giugno. Se per circostanze climatiche favorevoli le operazioni di raccolta dovessero essere anticipate, le superfici non devono essere occupate da altre colture fino a tale data; -piante proteiche: fino alla fase di maturazione lattea; -leguminose in grani: fino alla fase di completa maturazione e raccolta; -canapa: fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura. 7.5.1 Piante sparse e seminativo arborato Secondo la regolamentazione comunitaria "in caso di presenza di alberi e di superfici improprie (tare improduttive, ecc.) alla coltura 'ordinaria', l'area per la quale e' richiesta la compensazione deve essere dedotta della superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma dell'albero e della quota della superficie impropria non seminata". Sulle particelle dichiarate con una coltura a contributo o foraggera seminabile nelle quali venga verificata la presenza di piante arboree all'interno di terreni a seminativo (colture a contributo, seminativi non a contributo, foraggere seminabili), e' necessario distinguere le seguenti situazioni: -"piante sparse", quando il numero di piante per ettaro e' inferiore a 100 e comunque la distanza tra le chiome delle piante non e' mai inferiore a m 6; -"seminativo arborato" quando il numero di piante per ettaro e' superiore a 100. 7.5.1.1 Piante sparse (fino a 100 piante/ha) Nel caso di piante sparse si possono presentare 2 modalita' di coltivazione: a) Superfici non coltivate sottochioma e superfici dichiarate a set aside Se all'interno di un appezzamento coltivato ad un certo utilizzo o set aside sono presenti piante sparse la cui area di proiezione della chioma risulta non coltivata (e in ogni caso per il set aside), e' necessario sottrarre alla superficie dichiarata la superficie corrispondente a tale proiezione (per le piante piccole 5 mq; per le piante grandi 10 mq). b) Superfici coltivate sottochioma Nel caso in cui l'area della proiezione della chioma della pianta risultasse coltivata, non e' necessario stimare il numero di piante ma le tare andranno valutate secondo la seguente tabella:
stima n. piante/ha Tara in are da a
1 50 0 "tara non rilevante" 51 100 1 "tara" Nel caso di superfici al di sotto di 50 piante/ha non si calcola nessuna tara, mentre per superfici al di sopra di 50 piante/ha sara' detratta in fase di riporto a video una superficie di 1 ara. 7.5.1.2 Seminativo arborato Nel caso di superfici a seminativo consociate con impianti arborei (frutteti, oliveti, vigneti, ecc.) si dovra' sottrarre alla superficie da dichiarare l'area di proiezione della chioma delle piante arboree, ottenuta moltiplicando il numero delle piante presenti per 5 mq per le piante piccole e per 10 mq , per le piante grandi. In presenza di filari la superficie in mq da sottrarre, dovra' essere calcolata misurando la lunghezza media del filare x numero dei filari x m 2 (larghezza filare stabilita). 7.5.2 Coltivazioni arboree specializzate (non consociabili) Viene definita coltura arborea specializzata un impianto in cui non e' possibile praticare una consociazione con una coltura agraria. Una coltura sara' classificata "specializzata" quando: - negli impianti a sesto regolare: la distanza tra i filari (interfila) e' inferiore a m 5 oppure quando la distanza tra le chiome delle piante tra i filari e' inferiore a m 3; - negli impianti a sesto irregolare la densita' di piante per ettaro e' superiore a 400 piante o la distanza tra le chiome delle piante tra i filari e' inferiore a m 3; Pertanto in presenza di impianti specializzati, si identifica tale superficie come 'non seminabile', associata al tipo di coltivazione arborea riscontrata. Nel caso di colture arboree specializzate, potranno comunque essere riconosciuti ammissibili al premio solo utilizzi a contributo e foraggere effettivamente riscontrati (al netto della proiezione della chioma) ad esclusione dell'utilizzo set aside, il quale non e' compatibile con superfici utilizzate per scopi di lucro. 7.5.3 Tare Ai sensi all'articolo 22, paragrafo 2 del reg. (CE) n. 2419/01, le tare all'interno di un appezzamento colturale sono da considerare solo se significative, cioe' superiori a 100 mq (100 mq =1 ara). Le tare dovranno essere pertanto sottratte alla superficie utilizzata dichiarata nella domanda. Elementi non ammissibili di secondaria importanza (ad es. inferiori a 100 mq.) dovranno essere detratti soltanto se complessivamente rappresentino una superficie significativa superiore a 100 mq. Secondo quanto stabilisce l'art. 22 del reg. (CE) n. 2419/01 elementi come le siepi, i fossi e i muri che rientrano per tradizione nelle buone pratiche agricole di coltivazione od uso del suolo, possono essere considerati parte di una superficie interamente utilizzata a condizione che la larghezza totale non superi i 2 metri. 7.5.4 Tolleranza tecnica di misurazione In riferimento all'articolo 22 paragrafo 1 del Reg. 2419/01, e in riferimento alla tecnica di misurazione utilizzata, e' stato determinata una tolleranza tecnica di misurazione definita dalla competente autorita' . Con tale definizione si intende la tolleranza ammessa in fase di accertamento e misurazione delle superfici dichiarate in domanda, dovute al sistema di controllo applicato, cioe' il telerilevamento aereo. Viene applicata alla superficie oggettiva acquisita una tolleranza tecnica di particella cosi' calcolata: Quando la differenza (positiva o negativa) tra la superficie dichiarata e quella misurata (oggettiva) di una particella e' inferiore al ? 5%, fino ad un massimo di 0,50 ettari, sara' accettata la superficie dichiarata, in caso contrario sara' accettata la superficie oggettiva. 7.5.5 Coltura non ordinaria "Per colture mantenute in condizioni normali di crescita si intende l'ordinaria tecnica di coltivazione... e per superfici interamente seminate secondo le norme locali si intende 'l'ordinaria' tecnica di semina" (art. 1, comma 4 Decreto MIPAF 4 Aprile 2000). Sono riconosciute ammissibili al pagamento le superfici sulle quali le colture sono mantenute almeno fino all'inizio della fioritura in condizioni normali di crescita; nel caso di semi oleosi, delle piante proteiche, del lino non tessile e del frumento duro, le colture devono essere mantenute secondo le norme locali almeno fino al 30 giugno...a meno che non venga effettuato un raccolto nella fase di piena maturazione agricola prima di tale data; nel caso delle colture proteiche, il raccolto puo' essere effettuato solo dopo la fase di maturazione lattea (art. 3 Reg. CE 2316/99). Facendo riferimento ai criteri sopra elencati, si definisce come coltura "ordinaria" quella coltura per la quale il produttore abbia rispettato tutte le tecniche agronomiche necessarie per uno sviluppo vegetativo "normale", secondo i criteri localmente riconosciuti. Qualora il tecnico controllore riscontri la presenza della coltura in atto (non raccolta), dovra' valutare l'ordinarieta' della coltura prendendo in considerazione principalmente la densita' di piante a mq e lo sviluppo delle stesse. Il tecnico, in base ai concetti di ordinarieta' sopra esposti, dovra' verificare che la coltura in atto sia stata seminata secondo i requisiti tecnici diffusi localmente. Nel caso in cui il controllo abbia definito la coltura non ordinaria e' necessario effettuare delle fotografie di campo che dimostrino al meglio detta condizione colturale per ciascuna particella interessata dal problema. In ottemperanza all'art. 1 del Reg. CE n.1157/2001, "le superfici interamente seminate la cui coltura, mantenuta secondo le norme locali, non arriva alle scadenze fissate... in seguito a circostanze climatiche particolari, riconosciute dagli Stati membri, rimangono ammissibili al pagamento per superficie purche' siano rimaste libere da altre occupazioni fino a tali scadenze". L'art.1, comma 4bis del Decreto MiPAF 4 Aprile 2000 dispone che: "Ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis del Reg. (CE) n. 2316/99 del 22 ottobre 1999, le superfici da prendere in conto, a seguito di circostanze climatiche particolari, devono essere quelle ricadenti nelle aree in cui sono stati attivati gli interventi di soccorso del Fondo di solidarieta' nazionale di cui alla Legge 14 febbraio 1992, n. 185". Nel corso del controllo in campo il tecnico, non a conoscenza delle aree definite dalle singole Regioni, considerera' la coltura come non ordinaria. In una fase successiva tali colture classificate in campo come non ordinarie, per i soli Comuni colpiti da eventi calamitosi, comunicati dall'AGEA, saranno considerate ammissibili. 7.6 Rispetto dei requisiti ambientali Il regolamento CE n.1259/99 del 17 maggio 1999 stabilisce 'Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune' delegando gli Stati membri a stabilire le misure in materia di protezione ambientale che essi reputino appropriate. Il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 15 settembre 2000 e successiva integrazione dell'8 marzo 2001 stabilisce che i pagamenti dei settori seminativi (Reg. 1251/99), leguminose in grani, lino, canapa, tabacco, sementi, riso sono riconosciuti integralmente ai beneficiari solo qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti ambientali in materia di protezione ambientale: - manutenzione delle scoline e canali collettori permanenti - attuazione di solchi acquai temporanei in zone declivi. La circolare attuativa AGEA n. 56 del 09/07/2001 definisce le modalita' di controllo relative al rispetto dei requisiti previsti in materia di protezione ambientale. 7.7 Incontro aziende campione e chiusura procedimento amministrativo Nel caso in cui dall'esecuzione dei controlli emerga una delle seguenti problematiche: - Discordanza fra la superficie dichiarata ed accertata; - Irregolarita' amministrative quali i superi tra particelle catastali dichiarate da piu' produttori; - Particelle con problemi di identificazione territoriale o catastale; -Mancato rispetto dei requisiti ambientali (Reg. Ce N. 1259/99); verra' effettuato un incontro con il produttore, che ricevera' una lettera di convocazione al proprio domicilio tramite raccomandata A/R. La convocazione non seguita dalla presentazione presso la sede di convocazione costituisce formale notifica - ai sensi della Legge 241/90 - della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti dei controlli in campo comunicati al produttore nella lettera di convocazione (all. 13.2 alla presente circolare) Qualora la convocazione sia seguita dalla presentazione del produttore o dal suo delegato, il confronto in contraddittorio con il produttore/delegato avviene effettuando: -la verifica della presenza e della idoneita' della documentazione richiesta nella lettera di incontro; -il riconoscimento sui fogli di mappa catastali delle particelle dichiarate nella domanda; -il riconoscimento sugli ingrandimenti fotografici dei limiti naturali di coltivazione; -la misurazione delle colture e delle superfici dichiarate; -la visualizzazione delle foto di campo. In caso di discordanza tra la superficie dichiarata e la superficie accertata, il produttore ha la possibilita' di richiedere una nuova verifica in campo delle particelle con superficie discordante. Al termine dell'incontro e' prevista la stesura di un "verbale di incontro" - Relazione di controllo prevista dall'Art. 20 del Reg. 2419/01- (All. 13.3 alla presente circolare), nonche' il rilascio della "mappetta" aziendale costituita dalla stampa, in formato A4, della porzione di territorio comprovante il controllo effettuato. Saranno presi a riferimento, per i pagamenti della domanda di aiuto, i risultati dei controlli verbalizzati sottoscritti dal produttore. I risultati dei controlli sono relativi esclusivamente ai controlli oggettivi e pertanto le superfici accertate costituiscono solo elementi di base per il successivo calcolo degli esiti aziendali ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto erogabile e delle superfici foraggere utili per il calcolo del premio di estensivizzazione eventualmente richiesto. La superficie accertata e verbalizzata sulle particelle in supero non viene considerata ai fini del calcolo dell'esito tecnico, in quanto e' necessario effettuare una successiva verifica sul sistema centrale della "rinuncia" degli altri dichiaranti. Entro 20 giorni civili dalla data del verbale, e' possibile inoltrare presso l'AGEA solo documentazione catastale rilasciata in ritardo dalla competente autorita'. La consegna del verbale costituisce, ai sensi della Legge 241/90, formale notifica della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti dei controlli in campo. La mancata sottoscrizione del verbale da parte del produttore o del suo incaricato, comporta che non possano essere accolte le motivazioni o osservazioni formulate in sede di incontro, ne' la richiesta di ulteriore sopralluogo congiunto in campo. Pertanto, saranno presi a riferimento, per i pagamenti della domanda di aiuto, i risultati dei controlli tecnici e di conseguenza l'istruttoria tecnica s'intende definitivamente conclusa secondo i predetti esiti tecnici. Per tutte le aziende sottoposte a controllo oggettivo la chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, sara' effettuata dall'Amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dal Reg. CE N. 2419/01. 8 INTEGRAZIONE ZONA SVANTAGGIATA PER PRODUTTORI DI CARNI OVINE O CAPRINE Il produttore interessato alle previdenze comunitarie di cui all'art. 5 del Reg. CE n. 2529/2001 e art. 4 del Reg. CE 2550/2001 deve indicare, in conformita' alla disposizione del decreto ministeriale del 19/03/2002, nella domanda di aiuto per superficie tutte le particelle che determinano la superficie a fini agricoli, segnalando quelle sulle quali effettua il pascolo ovicaprino (eventualmente dopo il raccolto delle colture a premio) barrando la casella ZAS OVINI nel riquadro 8 del quadro B della domanda di aiuto per superfici esclusivamente per le aziende la cui ubicazione ricade in comuni parzialmente svantaggiati. 9 PREMIO PER L'ESTENSIVIZZAZIONE PER I BOVINI Ai sensi dell'art. 32 del reg. (CE) n. 2342/99, il produttore zootecnico che intende beneficiare del pagamento per l'estensivizzazione deve precisare, nella domanda di aiuto per "superfici", che desidera partecipare al regime di pagamento per l'estensivizzazione. Ai sensi dell'art. 20 del Decreto Mi.P.A.F. 07 novembre 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 9 del 11/01/2002), "la superficie foraggera da prendere in considerazione per il calcolo del coefficiente di densita' e' costituita per almeno il 50% da pascolo e per la restante parte da altra superficie foraggera. (...) Non costituiscono superfici foraggere, ai fini del premio per l'estensivizzazione, quelle superfici coltivate con le colture riportate nell'allegato 4". Tali colture sono individuate, nell'ambito della domanda di aiuto per "superfici" dai codici varieta' da 1 a 18 e dai codici 20, 21, 22 e 59. Ai sensi dell'art. 17 del citato Decreto Mi.P.A.F. 07 novembre 2001, "la superficie a pascolo e' individuata dal codice 38 della dichiarazione seminativi; sono inoltre equiparate al pascolo anche le superfici individuate dai codici 36 e 37, purche' dichiarati nel codice utilizzo 13". Le superfici ammissibili ai fini dell'erogazione dell'aiuto dei premi zootecnici dovranno essere determinate sulla base delle seguenti indicazioni: a) nel caso di domande non valide o multiple, oppure che presentano irregolarita' tali da non consentire l'erogazione dell'aiuto, la superficie ammissibile a foraggiere ai fini del calcolo dei premi zootecnici e' da considerarsi nulla; b) nel caso di domande valide o multiple che non presentano irregolarita' di cui al punto precedente, la superficie ammissibile a foraggiere e' quella determinata dopo i controlli oggettivi e amministrativi, al netto delle eventuali penalita'. 10 TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le sole finalita' previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. I diversi soggetti che a vario titolo hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dalla Legge n. 675/96. La diffusione dei suddetti dati e' consentita con le modalita' stabilite dagli art. 20 e 21 della predetta legge. 11 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 11.1 Partecipazione al procedimento AGEA provvedera' ad inviare, entro il 30 settembre 2003, una comunicazione a tutti i mandatari, per via telematica, o ai produttori che non hanno conferito mandato al CAA, per il tramite del servizio postale, le cui domande di superfici riferite al raccolto 2003 presentino incompletezze o irregolarita' e la cui rimozione richieda un intervento di correzione. La documentazione atta a sanare tali anomalie dovra' pervenire all'AGEA entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione. Qualora la documentazione richiesta non venga prodotta entro il termine di cui sopra, l'istruttoria amministrativa della relativa pratica verra' chiusa sulla base degli atti presenti. Si ribadisce che per tutte le aziende sottoposte a controllo oggettivo la chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, sara' effettuata dall'Amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dal Reg. CE N. 2419/01. 11.2 Provvedimento definitivo L'AGEA comunichera', utilizzando modalita' informatizzate e telematiche, il provvedimento definitivo relativo alle domande di aiuto ai mandatari, con effetto di adempimento nei confronti dei mandanti. L'AGEA informera' i richiedenti l'aiuto che non hanno conferito mandato al CAA mediante comunicazione al domicilio del richiedente. Le suddette comunicazioni saranno inviate dall'Amministrazione entro il termine ultimo stabilito per i pagamenti dalla regolamentazione comunitaria del 31.01.2004. 12 CLAUSOLA COMPROMISSORIA Il rinvio, indicato sul modulo domanda, delle eventuali controversie, agli Organismi previsti nel D.M. n. 743 del 1 luglio 2002, pubblicato su G.U.R.I. n. 183 del 6 agosto 2002, consente di accedere, in ipotesi di contenzioso afferente la domanda, allo Sportello di Conciliazione o alla Camera Arbitrale, appositamente istituiti per garantire la definizione del contenzioso in tempi rapidi e certi. Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati. Firmato: Il Titolare Paolo Gulinelli 13 ALLEGATI 13.1 FAC SIMILE DELLA DOMANDA -fac simile del modulo di domanda di pagamento per superfici - raccolto 2003; -note esplicative per la compilazione della domanda di pagamento per superfici - raccolto 2003
----> Vedere immagini da pag. 58 a pag. 95 del S.O. <---- |
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