Gazzetta n. 122 del 28 maggio 2003 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 marzo 2003, n. 50
Testo del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 31 marzo 2003), coordinato con la legge di conversione 20 maggio 2003, n. 116 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2003 da parte degli enti locali e' differito al 30 maggio 2003.
 
Art. 1-bis. (( 1. Al comma 2 dell'articolo 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: «semestrale» e' sostituita dalla seguente: «annuale». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 146, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come
modificato della legge qui pubblicata:
«2. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una
relazione annuale sull'attivita' svolta dalla gestione
straordinaria dei singoli comuni.».
 
Art. 1-ter. (( 1. Dopo l'articolo 268-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente:
«Art. 268-ter (Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis). - 1. Per gli enti i quali si avvalgono della procedura straordinaria prevista nell'articolo 268-bis vanno presi in conto, nella prosecuzione della gestione del risanamento, tutti i debiti comunque riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente all'ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se accertati successivamente allo svolgimento della procedura ordinaria di rilevazione della massa passiva. Questi debiti debbono comunque essere soddisfatti con i mezzi indicati nel comma 5 dello stesso articolo 268-bis, nella misura che con la stessa procedura e' definita.
2. Sempre che l'ente si attenga alle disposizioni impartite ai sensi dell'articolo 268-bis, comma 5, non e' consentito procedere all'assegnazione, a seguito di procedure esecutive, di ulteriori somme, maggiori per ciascun anno rispetto a quelle che risultano dall'applicazione del citato comma 5.
3. Fino alla conclusione della procedura prevista nell'articolo 268-bis, comma 5, nelle more della definizione dei provvedimenti previsti nel predetto articolo, per gli enti che si avvalgono di tale procedura o che comunque rientrano nella disciplina del comma 2 del medesimo articolo, non sono ammesse procedure di esecuzione o di espropriazione forzata, a pena di nullita', riferite a debiti risultanti da atti o fatti verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Il divieto vale fino al compimento della procedura di cui al comma 5 del citato articolo 268-bis e comunque entro i limiti indicati nel decreto del Ministro dell'interno di cui allo stesso articolo 268-bis, comma 5, terzo periodo.
4. E' consentito in via straordinaria agli enti locali gia' dissestati, che non abbiano concluso la procedura di risanamento con la presentazione del rendiconto consuntivo, di accedere alla procedura di cui all'articolo 268-bis ove risulti l'insorgenza di maggiori debiti riferiti ad atti o fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello del bilancio riequilibrato, tenuto conto anche di interessi, rivalutazioni e spese legali. A tal fine i consigli degli enti interessati formulano al Ministero dell'interno documentata richiesta in cui, su conforme parere del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione, e' dato atto del fatto che non sussistono mezzi sufficienti a far fronte all'evenienza. Si applicano in tal caso agli enti locali, oltre alle norme di cui all'articolo 268-bis, quelle contenute nel presente articolo». ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 268-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (per l'argomento vedasi
nota all'art. 1-bis):
«Art. 268-bis (Procedura straordinaria per fronteggiare
ulteriori passivita). - 1. Nel caso in cui l'organo
straordinario di liquidazione non possa concludere entro i
termini di legge la procedura del dissesto per l'onerosita'
degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione
della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il
Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente
locale interessato, dispone con proprio decreto una
chiusura anticipata e semplificata della procedura del
dissesto con riferimento a quanto gia' definito entro il
trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il
provvedimento fissa le modalita' della chiusura, tenuto
conto del parere della commissione per la finanza e gli
organici degli enti locali.
2. La prosecuzione della gestione e' affidata ad una
apposita commissione, nominata dal Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, oltre che
nei casi di cui al comma 1, anche nella fattispecie
prevista dall'art. 268 ed in quelli in cui la massa attiva
sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga
accertata l'esistenza di ulteriori passivita' pregresse.
3. La commissione e' composta da tre membri e dura in
carica un anno, prorogabile per un altro anno. I componenti
sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori
contabili con documentata esperienza nel campo degli enti
locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto,
e' proposto dal Ministro dell'interno su designazione del
sindaco dell'ente locale interessato.
4. L'attivita' gestionale ed i poteri dell'organo
previsto dal comma 2 sono regolati dalla normativa di cui
al presente titolo VIII. Il compenso spettante ai
commissari e' definito con decreto del Ministro
dell'interno ed e' corrisposto con onere a carico della
procedura anticipata di cui al comma 1.
5. Ai fini dei commi 1 e 2 l'ente locale dissestato
accantona apposita somma, considerata spesa eccezionale a
carattere straordinario, nei bilanci annuale e pluriennale.
La somma e' resa congrua ogni anno con apposita delibera
dell'ente con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di
impegno annuale e pluriennale sono sottoposti per il parere
alla commissione per la finanza e gli organici degli enti
locali e sono approvati con decreto del Ministro
dell'interno. Nel caso in cui i piani risultino inidonei a
soddisfare i debiti pregressi, il Ministro dell'interno con
apposito decreto, su parere della predetta commissione,
dichiara la chiusura del dissesto».
 
Art. 1-quater. (( 1. Le disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, concernenti l'ipotesi di scioglimento prevista dall'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato «testo unico», si applicano per l'esercizio finanziario 2003 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.
2. La procedura prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applica per l'esercizio finanziario 2003 anche all'ipotesi di scioglimento per mancata adozione da parte degli enti locali dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'articolo 193 del testo unico.
3. A favore degli enti locali delle regioni Molise e Puglia individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e del 15 novembre 2002 nonche' del 9 gennaio 2003, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, e' disposta l'anticipazione di un importo pari al 50 per cento di quanto riscosso a titolo di imposta comunale sugli immobili come risultante dall'ultimo certificato sul rendiconto della gestione acquisito dal Ministero dell'interno. Le somme anticipate, da erogare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono portate in detrazione ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2003.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, non si applicano agli stanziamenti del bilancio dello Stato di competenza del Ministero dell'interno relativi a trasferimenti erariali a favore degli enti locali.
5. All'articolo 7-bis del testo unico, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari».
6. All'articolo 227, comma 6, del testo unico, come sostituito dall'articolo 28, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al secondo periodo, dopo le parole: «con decreto di natura non regolamentare del» sono inserite le seguenti: «Ministro dell'interno, di concerto con il».
7. I contributi a favore delle unioni di comuni e delle comunita' montane svolgenti l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ad eccezione di quelli di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono utilizzati anche per il finanziamento degli enti risultanti dalla fusione di comuni.
8. Qualora comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti facciano parte delle unioni di comuni, i parametri di riparto previsti dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265, sono applicati considerando tali enti come comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti. Sono comunque esclusi ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
9 Dall'attuazione dei commi 7 e 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' soppresso.
11. Per l'anno 2003, ai fini dell'attribuzione di trasferimenti erariali ed altre assegnazioni da parte del Ministero dell'interno, la popolazione delle province e dei comuni e' calcolata in base ai dati consuntivi annuali forniti dall'ISTAT aggiornati al 31 gennaio 2003.
12. All'articolo 24, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 2».
13. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 17, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo, le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel trimestre successivo, a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti nella misura necessaria al fine di garantire il rientro nella determinazione del saldo». ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo integrale dell'art. 1 del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, come convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75
(Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' degli
enti locali):
«Art. 1. - 1. Ai soli fini dell'approvazione del
bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio
finanziario 2002, l'ipotesi di scioglimento di cui all'art.
141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' disciplinata dalle
disposizioni del presente articolo.
2. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve
essere approvato senza che sia stato predisposto dalla
giunta il relativo schema, il prefetto nomina un
commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per
sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il
consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo
schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto
assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la
sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante
apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e
inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
3. Fermo restando, per le finalita' previste dal
presente decreto, che spetta agli statuti degli enti locali
disciplinare le modalita' di nomina del commissario per la
predisposizione dello schema e per l'approvazione del
bilancio non oltre il termine di cinquanta giorni dalla
scadenza di quello prescritto per l'approvazione del
bilancio stesso, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli
casi in cui lo statuto dell'ente non preveda
diversamente.».
- Si riporta il testo dell'art. 141, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (per l'argomento
vedasi nota all'art. 1-bis):
«1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o
per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per
gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti
cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza,
decesso del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della
provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni
contestuali, ovvero rese anche con atti separati purche'
contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente,
della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a
tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per
impossibilita' di surroga alla meta' dei componenti del
consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 14 novembre 2002, reca: «Sospensione dei termini
relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi
scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 a
favore dei soggetti residenti, alla data del 31 ottobre
2002, in taluni comuni della provincia di Campobasso
interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa
data del 31 ottobre 2002».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 15 novembre 2002, reca: «Sospensione dei termini
relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi
scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 a
favore dei soggetti residenti, alla data del 31 ottobre
2002, in alcuni comuni della provincia di Campobasso e in
un comune della provincia di Foggia, interessati dagli
eventi sismici verificatisi nella stessa data del
31 ottobre 2002».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 9 gennaio 2003, reca: «Sospensione dei termini relativi
agli adempimenti degli obblighi tributari per i soggetti
residenti nei territori dei comuni di Provvidenti e Pietra
Montecorvino.».
- Si riporta il testo integrale dell'art. 46 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge finanziaria 2002):
«Art. 46 (Fondo investimenti). - 1. Nello stato di
previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un
fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di
spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti
autorizzati, con autonoma evidenziazione contabile in
allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuate le disponibilita' di
bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.
3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli
investimenti di cui al presente articolo puo' essere
rifinanziato con la procedura di cui all'art. 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
4. In apposito allegato al disegno di legge finanziaria
sono analiticamente indicati le autorizzazioni di spesa e
gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei fondi di
cui al presente articolo.
5. I Ministri competenti presentano annualmente al
Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle
commissioni competenti, una relazione nella quale viene
individuata la destinazione delle disponibilita' di ciascun
fondo.».
- Si riporta il testo dell'art. 7-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2002, n. 267 (per l'argomento vedasi
nota all'art. 1-bis), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 7-bis (Sanzioni amministrative). - 1. Salvo
diversa disposizione di legge, per le violazioni delle
disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a
500 euro.
1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si
applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal
sindaco e dal presidente della provincia sulla base di
disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme
regolamentari.
2. L'organo competente a irrogare la sanzione
amministrativa e' individuato ai sensi dell'art. 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689».
- Si riporta il testo dell'art. 227, comma 6, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (per l'argomento
vedasi nota all'art. 1-bis), come modificato dalla legge
qui pubblicata:
«6. Gli enti locali di cui all'art. 2 inviano
telematicamente alle sezioni enti locali il rendiconto
completo di allegati, le informazioni relative al rispetto
del patto di stabilita' interno, nonche' i certificati del
conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalita' e
protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica
dei dati sono stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la
Conferenza Stato, citta' e autonomie locali e la Corte dei
conti.».
- Si riporta il testo dell'art. 31, comma 2, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«2. Per l'anno 2003 e' attribuito un contributo statale
di 300 milioni di euro che, previa attribuzione
dell'importo di 20 milioni di euro a favore delle unioni di
comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunita'
montane ad incremento del contributo di cui al comma 6, per
il 50 per cento e' destinato ad incremento del fondo
ordinario e per il restante 50 per cento e' distribuito
secondo i criteri e per le finalita' di cui all'art. 31,
comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini
dell'applicazione dell'art. 9, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle
risorse e' considerato il fondo perequativo degli squilibri
di fiscalita' locale.».
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 8, della legge
3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia
e ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla
legge 8 giugno 1990, n. 142):
«8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta, con proprio
decreto, i criteri per l'utilizzo delle risorse di cui
all'art. 31, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n.
448.».
- Si riporta il testo dell'art. 31, comma 6, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (per l'argomento vedasi nota
al presente articolo) come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«6. Per l'anno 2003 il contributo spettante alle unioni
di comuni e alle comunita' montane svolgenti esercizio
associato di funzioni comunali e' incrementato di 25
milioni di euro.».
- Si riporta il testo dell'art. 24, commi 1, 2 e 3,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (per l'argomento
vedasi nota al presente articolo), come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al
rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla
conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2002-2004, per l'anno 2002 il
disavanzo di ciascuna provincia e di ciascun comune con
popolazione superiore a 5.000 abitanti computato ai sensi
del comma 1 dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, non potra' essere
superiore a quello dell'anno 2000 aumentato del 2,5 per
cento.
2. Per le medesime finalita' e nei limiti stabiliti dal
comma 1, il complesso delle spese correnti, per l'anno
2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo
finanziario di cui al comma 1, non puo' superare
l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno
2000 aumentati del 6 per cento.
3. Sono escluse dall'applicazione dei commi 1 e 2 le
spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e
regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni
legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli
anni successivi, nei limiti dei corrispondenti
finanziamenti statali o regionali.».
- Si riporta il testo dell'art. 29, comma 17, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (per l'argomento vedasi nota
al presente articolo), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«17. Le province ed i comuni con popolazione superiore
a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese
di febbraio una previsione cumulativa articolata per
trimestri in termini di cassa del disavanzo finanziario,
coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze. Il collegio dei
revisori dei conti e' tenuto a verificare, entro e non
oltre il mese successivo al trimestre di riferimento, il
rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con
l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne da'
comunicazione, oltre che all'ente, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato. A seguito
dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo, le
province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti sono tenuti, nel periodo successivo e fino a
quando non risulti riassorbito lo scostamento registrato, a
limitare i pagamenti correnti entro l'ammontare dei
pagamenti effettuati alla stessa data e allo stesso titolo
nell'anno 2001. A seguito dell'accertamento del mancato
rispetto dell'obiettivo, le province ed i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel
trimestre successivo, a riassorbire lo scostamento
registrato intervenendo sui pagamenti nella misura
necessaria al fine di garantire il rientro nella
determinazione del saldo.».
 
Art. 1-quinquies. (( 1. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. I comuni di nuova istituzione per i quali non e' possibile operare il confronto con l'anno 2001 sono considerati quali comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti». ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 29, commi da 1 a 7,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (per l'argomento
vedasi nota all'art. 1-quater) come modificati dalla legge
qui pubblicata:
«1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna
provincia e ciascun comune con popolazione superiore a
5.000 abitanti concorre alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 adottati con
l'adesione al patto di stabilita' e crescita, nonche' alla
condivisione delle relative responsabilita', con il
rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che
costituiscono principi fondamentali del coordinamento della
finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo
comma, della Costituzione.
2. Per le regioni a statuto ordinario sono confermate
le disposizioni sul patto di stabilita' interno di cui
all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 405. Per l'esercizio 2005 si applica
un incremento pari al tasso d'inflazione programmato
indicato nel documento di programmazione
economico-finanziaria.
3. Le regioni a statuto ordinario possono estendere le
regole del patto di stabilita' interno nei confronti dei
propri enti strumentali.
4. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno
2003, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia,
computato ai sensi del comma 5, deve essere almeno pari a
quello dell'anno 2001 migliorato del 7 per cento.
5. Il disavanzo finanziario di cui al comma 4 e'
calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella
di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese
correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente sia in
conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli
enti che partecipano al patto di stabilita' interno;
b) le entrate derivanti dalla compartecipazione
all'IRPEF;
c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni
immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;
d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute
sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione
dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti
esclusivamente da calamita' naturali, nonche' quelle
sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;
e) le spese connesse all'esercizio di funzioni
statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei
corrispondenti finanziamenti statali o regionali.
6. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno
2003, il disavanzo finanziario di ciascun comune con
popolazione superiore a 5.000 abitanti, computato ai sensi
del comma 7, non puo' essere superiore a quello dell'anno
2001.
6-bis. I comuni di nuova istituzione per i quali non e'
possibile operare il confronto con l'anno 2001 sono
considerati quali comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti.
7. Il disavanzo finanziario di cui al comma 6 e'
calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella
di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese
correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in
conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli
enti che partecipano al patto di stabilita' interno;
b) le entrate derivanti dalla compartecipazione
all'IRPEF;
c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni
immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;
d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute
sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione
dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti
esclusivamente da calamita' naturali, nonche' quelle
sostenute per lo svolgimento delle elezioni
amministrative.».
 
Art. 1-sexies. (( 1. Si intendono esclusi dai vincoli previsti dall'articolo 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in quanto esclusi dal patto di stabilita' interno. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 34, comma 11, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (per l'argomento vedasi nota
all'art. 1-quater):
«11. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previo accordo tra Governo,
regioni e autonomie locali da concludere in sede di
Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni
regionali, per le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole
del patto di stabilita' interno per l'anno 2002, per gli
altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario
nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo
indeterminato per l'anno 2003. Tali assunzioni, fatto salvo
il ricorso alle procedure di mobilita', devono, comunque,
essere contenute, fatta eccezione per il personale
infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro
percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni
dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 tenuto
conto, in relazione alla tipologia di enti, della
dimensione demografica, dei profili professionali del
personale da assumere, della essenzialita' dei servizi da
garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle
entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario
nazionale possono essere disposte esclusivamente
assunzioni, entro i predetti limiti, di personale
appartenente al ruolo sanitario. Non puo' essere stabilita,
in ogni caso, una percentuale superiore al 20 per cento per
i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le
province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione
superiore a quello previsto dall'art. 119, comma 3, del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la cui
percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate
correnti sia superiore alla media regionale per fasce
demografiche. I singoli enti locali in caso di assunzioni
di personale devono autocertificare il rispetto delle
disposizioni relative al patto di stabilita' interno per
l'anno 2002. Fino all'emanazione dei decreti di cui al
presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui
al comma 4. Nei confronti delle province e dei comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano
rispettato le regole del patto di stabilita' interno per
l'anno 2002 rimane confermata la disciplina delle
assunzioni a tempo indeterminato prevista dall'art. 19
della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In ogni caso sono
consentite, previa autocertificazione degli enti, le
assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze
alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto
dai trasferimenti erariali compensativi della mancata
assegnazione delle unita' di personale. Con i decreti di
cui al presente comma e' altresi' definito, per le regioni,
per le autonomie locali e per gli enti del Servizio
sanitario nazionale, l'ambito applicativo delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo. Con decreto del Ministero delle attivita'
produttive, sono individuati per le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere
specifici indicatori volti a definire le condizioni di
equilibrio economico-finanziario.».
 
Art. 1-septies. (( 1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, si applicano anche ai segretari comunali e provinciali per i quali l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali disponga, o abbia gia' disposto, l'utilizzo da parte del Ministero dell'interno in base all'articolo 19 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, del
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317
(Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia
di organizzazione del Governo):
«1. Gli incarichi di diretta collaborazione con il
Presidente del Consiglio dei Ministri o con i singoli
Ministri possono essere attribuiti anche a dipendenti di
ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti
territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In
tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono
collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori
ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata
dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere
temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di
appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque
anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di
appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello
Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465
(Disposizioni in materia di ordinamento dei segretari
comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78,
della legge 15 maggio 1997, n. 127):
«Art. 19 (Collocamento in disponibilita'. Criteri di
utilizzazione). - 1. I segretari non confermati, revocati o
comunque privi di incarichi di titolarita' di sede sono
collocati in posizione di disponibilita' ed iscritti, in
relazione alla fascia professionale di appartenenza, nella
sezione nazionale o nella sezione regionale dell'albo nel
cui ambito territoriale e' compreso l'ente ultima sede di
servizio.
2. L'Agenzia utilizza i segretari collocati in
disponibilita' favorendo, ove possibile, le prestazioni di
servizio e lo svolgimento di incarichi nell'ambito della
provincia di residenza o comunque negli ambiti territoriali
piu' vicini alla residenza stessa. I segretari collocati in
disponibilita' sono utilizzati prioritariamente per gli
incarichi di supplenza e reggenza, sulla base della
graduatoria formata secondo criteri stabiliti dal consiglio
nazionale di amministrazione.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma
69, della legge, per le supplenze in caso di assenza del
segretario per aspettativa, per mandato politico o
sindacale, per maternita' ed in ogni altro caso di assenza
superiore a sei mesi, il segretario supplente e' indicato
dal sindaco o dal presidente della provincia tra coloro che
sono collocati in disponibilita', nel rispetto dei criteri
determinati dal consiglio nazionale di amministrazione.
4. L'Agenzia, per l'esigenza del proprio funzionamento,
sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio nazionale di
amministrazione, puo' disporre l'assegnazione dei segretari
in disponibilita' anche presso le sezioni regionali tenendo
conto delle richieste in tal senso formulate dai segretari
in disponibilita'.
5. Il consiglio nazionale di amministrazione puo'
concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni e
loro organismi od enti strumentali anche economici per
l'utilizzazione dei segretari, per il conferimento, nel
rispetto della qualifica posseduta dal segretario, di
incarichi a tempo determinato, anche con prestazioni a
tempo parziale ovvero per incarichi di natura professionale
o per attivita' di studio, consulenza e collaborazione.
6. L'accordo dovra', altresi', definire gli oneri per
le prestazioni di cui al comma 5 che dovranno essere
corrisposte da parte della pubblica amministrazione
all'Agenzia. I relativi oneri finanziari affluiscono al
fondo di cui all'art. 17, comma 80, della legge.
7. Ai segretari comunali e provinciali collocati in
posizione di disponibilita' ed utilizzati per le esigenze
dell'Agenzia di cui all'art. 7, comma 1, e' corrisposto il
trattamento economico in godimento nell'ultima sede di
servizio.
8. I segretari comunali e provinciali in posizione di
disponibilita' ed incaricati di reggenza o supplenza hanno
diritto alla stessa retribuzione spettante al segretario
che sostituiscono, con oneri a carico dell'ente.
9. Ai segretari comunali e provinciali cui siano
conferiti, durante il periodo di collocamento in
disponibilita', incarichi presso altre pubbliche
amministrazioni viene attribuito, con oneri a carico
dell'ente presso cui presta servizio, il trattamento
economico piu' favorevole tra quello in godimento e quello
spettante per l'incarico ricoperto. La presente
disposizione non si applica nella fattispecie prevista
dall'art. 18, comma 14.
10. Nelle more dell'attribuzione di uno degli incarichi
previsti dall'art. 17, comma 72, della legge, al segretario
comunale o provinciale collocato in disponibilita' per
mancato raggiungimento di risultati a lui imputabile oppure
motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri di
ufficio compete il trattamento economico tabellare
spettante per la sua qualifica detratti i compensi
percepiti a titolo d'indennita' per l'espletamento dei
predetti incarichi. Fino alla stipulazione di una diversa
disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro si
considera la qualifica posseduta.
11. Il segretario collocato in disponibilita' puo'
richiedere in qualunque momento di essere messo in
mobilita' con le procedure di cui all'art. 18.
12. Durante il periodo in cui il segretario e'
collocato in aspettativa per maternita', mandato elettorale
o sindacale, malattia e in ogni altro caso previsto dalla
legge, il termine di collocamento in disponibilita' resta
sospeso.
13. Il segretario in disponibilita' puo' in qualunque
momento dichiarare la propria volonta' di accettare nomine
in sedi di fascia professionale immediatamente inferiore a
quella in cui ha prestato l'ultimo servizio da titolare o
di fascia inferiore a quella per cui e' idoneo.
14. Il segretario in disponibilita', qualora sia
nominato presso una sede di segreteria e non assuma
servizio, senza giustificato motivo, decade automaticamente
dall'iscrizione all'albo.
15. Decorsi quattro anni senza avere preso servizio in
qualita' di titolare in altra sede, il segretario viene
cancellato dall'albo e nei suoi confronti vengono attivate
le procedure di mobilita' d'ufficio ai fini del successivo
collocamento presso altre pubbliche amministrazioni, con
salvaguardia della posizione giuridica ed economica.».
 
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone