Gazzetta n. 122 del 28 maggio 2003 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 marzo 2003, n. 50 |
Testo del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 31 marzo 2003), coordinato con la legge di conversione 20 maggio 2003, n. 116 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2003 da parte degli enti locali e' differito al 30 maggio 2003. |
| Art. 1-bis. (( 1. Al comma 2 dell'articolo 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: «semestrale» e' sostituita dalla seguente: «annuale». )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 146, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificato della legge qui pubblicata: «2. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attivita' svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni.». |
| Art. 1-ter. (( 1. Dopo l'articolo 268-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente: «Art. 268-ter (Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis). - 1. Per gli enti i quali si avvalgono della procedura straordinaria prevista nell'articolo 268-bis vanno presi in conto, nella prosecuzione della gestione del risanamento, tutti i debiti comunque riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente all'ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se accertati successivamente allo svolgimento della procedura ordinaria di rilevazione della massa passiva. Questi debiti debbono comunque essere soddisfatti con i mezzi indicati nel comma 5 dello stesso articolo 268-bis, nella misura che con la stessa procedura e' definita. 2. Sempre che l'ente si attenga alle disposizioni impartite ai sensi dell'articolo 268-bis, comma 5, non e' consentito procedere all'assegnazione, a seguito di procedure esecutive, di ulteriori somme, maggiori per ciascun anno rispetto a quelle che risultano dall'applicazione del citato comma 5. 3. Fino alla conclusione della procedura prevista nell'articolo 268-bis, comma 5, nelle more della definizione dei provvedimenti previsti nel predetto articolo, per gli enti che si avvalgono di tale procedura o che comunque rientrano nella disciplina del comma 2 del medesimo articolo, non sono ammesse procedure di esecuzione o di espropriazione forzata, a pena di nullita', riferite a debiti risultanti da atti o fatti verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Il divieto vale fino al compimento della procedura di cui al comma 5 del citato articolo 268-bis e comunque entro i limiti indicati nel decreto del Ministro dell'interno di cui allo stesso articolo 268-bis, comma 5, terzo periodo. 4. E' consentito in via straordinaria agli enti locali gia' dissestati, che non abbiano concluso la procedura di risanamento con la presentazione del rendiconto consuntivo, di accedere alla procedura di cui all'articolo 268-bis ove risulti l'insorgenza di maggiori debiti riferiti ad atti o fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello del bilancio riequilibrato, tenuto conto anche di interessi, rivalutazioni e spese legali. A tal fine i consigli degli enti interessati formulano al Ministero dell'interno documentata richiesta in cui, su conforme parere del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione, e' dato atto del fatto che non sussistono mezzi sufficienti a far fronte all'evenienza. Si applicano in tal caso agli enti locali, oltre alle norme di cui all'articolo 268-bis, quelle contenute nel presente articolo». )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 268-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (per l'argomento vedasi nota all'art. 1-bis): «Art. 268-bis (Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passivita). - 1. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non possa concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per l'onerosita' degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto una chiusura anticipata e semplificata della procedura del dissesto con riferimento a quanto gia' definito entro il trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il provvedimento fissa le modalita' della chiusura, tenuto conto del parere della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. 2. La prosecuzione della gestione e' affidata ad una apposita commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, oltre che nei casi di cui al comma 1, anche nella fattispecie prevista dall'art. 268 ed in quelli in cui la massa attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga accertata l'esistenza di ulteriori passivita' pregresse. 3. La commissione e' composta da tre membri e dura in carica un anno, prorogabile per un altro anno. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, e' proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato. 4. L'attivita' gestionale ed i poteri dell'organo previsto dal comma 2 sono regolati dalla normativa di cui al presente titolo VIII. Il compenso spettante ai commissari e' definito con decreto del Ministro dell'interno ed e' corrisposto con onere a carico della procedura anticipata di cui al comma 1. 5. Ai fini dei commi 1 e 2 l'ente locale dissestato accantona apposita somma, considerata spesa eccezionale a carattere straordinario, nei bilanci annuale e pluriennale. La somma e' resa congrua ogni anno con apposita delibera dell'ente con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di impegno annuale e pluriennale sono sottoposti per il parere alla commissione per la finanza e gli organici degli enti locali e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno. Nel caso in cui i piani risultino inidonei a soddisfare i debiti pregressi, il Ministro dell'interno con apposito decreto, su parere della predetta commissione, dichiara la chiusura del dissesto». |
| Art. 1-quater. (( 1. Le disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, concernenti l'ipotesi di scioglimento prevista dall'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato «testo unico», si applicano per l'esercizio finanziario 2003 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali. 2. La procedura prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applica per l'esercizio finanziario 2003 anche all'ipotesi di scioglimento per mancata adozione da parte degli enti locali dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'articolo 193 del testo unico. 3. A favore degli enti locali delle regioni Molise e Puglia individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e del 15 novembre 2002 nonche' del 9 gennaio 2003, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, e' disposta l'anticipazione di un importo pari al 50 per cento di quanto riscosso a titolo di imposta comunale sugli immobili come risultante dall'ultimo certificato sul rendiconto della gestione acquisito dal Ministero dell'interno. Le somme anticipate, da erogare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono portate in detrazione ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2003. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, non si applicano agli stanziamenti del bilancio dello Stato di competenza del Ministero dell'interno relativi a trasferimenti erariali a favore degli enti locali. 5. All'articolo 7-bis del testo unico, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari». 6. All'articolo 227, comma 6, del testo unico, come sostituito dall'articolo 28, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al secondo periodo, dopo le parole: «con decreto di natura non regolamentare del» sono inserite le seguenti: «Ministro dell'interno, di concerto con il». 7. I contributi a favore delle unioni di comuni e delle comunita' montane svolgenti l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ad eccezione di quelli di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono utilizzati anche per il finanziamento degli enti risultanti dalla fusione di comuni. 8. Qualora comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti facciano parte delle unioni di comuni, i parametri di riparto previsti dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265, sono applicati considerando tali enti come comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti. Sono comunque esclusi ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. 9 Dall'attuazione dei commi 7 e 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 10. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' soppresso. 11. Per l'anno 2003, ai fini dell'attribuzione di trasferimenti erariali ed altre assegnazioni da parte del Ministero dell'interno, la popolazione delle province e dei comuni e' calcolata in base ai dati consuntivi annuali forniti dall'ISTAT aggiornati al 31 gennaio 2003. 12. All'articolo 24, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 2». 13. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 17, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo, le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel trimestre successivo, a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti nella misura necessaria al fine di garantire il rientro nella determinazione del saldo». )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo integrale dell'art. 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' degli enti locali): «Art. 1. - 1. Ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2002, l'ipotesi di scioglimento di cui all'art. 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' disciplinata dalle disposizioni del presente articolo. 2. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. 3. Fermo restando, per le finalita' previste dal presente decreto, che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalita' di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.». - Si riporta il testo dell'art. 141, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (per l'argomento vedasi nota all'art. 1-bis): «1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno: a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per gravi motivi di ordine pubblico; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause: 1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia; 2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia; 3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purche' contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia; 4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilita' di surroga alla meta' dei componenti del consiglio; c) quando non sia approvato nei termini il bilancio». - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002, reca: «Sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 a favore dei soggetti residenti, alla data del 31 ottobre 2002, in taluni comuni della provincia di Campobasso interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002». - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 novembre 2002, reca: «Sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 a favore dei soggetti residenti, alla data del 31 ottobre 2002, in alcuni comuni della provincia di Campobasso e in un comune della provincia di Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002». - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 gennaio 2003, reca: «Sospensione dei termini relativi agli adempimenti degli obblighi tributari per i soggetti residenti nei territori dei comuni di Provvidenti e Pietra Montecorvino.». - Si riporta il testo integrale dell'art. 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002): «Art. 46 (Fondo investimenti). - 1. Nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati, con autonoma evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative. 2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disponibilita' di bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1. 3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli investimenti di cui al presente articolo puo' essere rifinanziato con la procedura di cui all'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 4. In apposito allegato al disegno di legge finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei fondi di cui al presente articolo. 5. I Ministri competenti presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilita' di ciascun fondo.». - Si riporta il testo dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2002, n. 267 (per l'argomento vedasi nota all'art. 1-bis), come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 7-bis (Sanzioni amministrative). - 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa e' individuato ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689». - Si riporta il testo dell'art. 227, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (per l'argomento vedasi nota all'art. 1-bis), come modificato dalla legge qui pubblicata: «6. Gli enti locali di cui all'art. 2 inviano telematicamente alle sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilita' interno, nonche' i certificati del conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalita' e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, citta' e autonomie locali e la Corte dei conti.». - Si riporta il testo dell'art. 31, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato): «2. Per l'anno 2003 e' attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore delle unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunita' montane ad incremento del contributo di cui al comma 6, per il 50 per cento e' destinato ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento e' distribuito secondo i criteri e per le finalita' di cui all'art. 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse e' considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalita' locale.». - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142): «8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta, con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 31, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.». - Si riporta il testo dell'art. 31, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (per l'argomento vedasi nota al presente articolo) come modificato dalla legge qui pubblicata: «6. Per l'anno 2003 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunita' montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali e' incrementato di 25 milioni di euro.». - Si riporta il testo dell'art. 24, commi 1, 2 e 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (per l'argomento vedasi nota al presente articolo), come modificato dalla legge qui pubblicata: «1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004, per l'anno 2002 il disavanzo di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti computato ai sensi del comma 1 dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potra' essere superiore a quello dell'anno 2000 aumentato del 2,5 per cento. 2. Per le medesime finalita' e nei limiti stabiliti dal comma 1, il complesso delle spese correnti, per l'anno 2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo finanziario di cui al comma 1, non puo' superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentati del 6 per cento. 3. Sono escluse dall'applicazione dei commi 1 e 2 le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.». - Si riporta il testo dell'art. 29, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (per l'argomento vedasi nota al presente articolo), come modificato dalla legge qui pubblicata: «17. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione cumulativa articolata per trimestri in termini di cassa del disavanzo finanziario, coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze. Il collegio dei revisori dei conti e' tenuto a verificare, entro e non oltre il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne da' comunicazione, oltre che all'ente, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel periodo successivo e fino a quando non risulti riassorbito lo scostamento registrato, a limitare i pagamenti correnti entro l'ammontare dei pagamenti effettuati alla stessa data e allo stesso titolo nell'anno 2001. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo, le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel trimestre successivo, a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti nella misura necessaria al fine di garantire il rientro nella determinazione del saldo.». |
| Art. 1-quinquies. (( 1. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. I comuni di nuova istituzione per i quali non e' possibile operare il confronto con l'anno 2001 sono considerati quali comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti». )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 29, commi da 1 a 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (per l'argomento vedasi nota all'art. 1-quater) come modificati dalla legge qui pubblicata: «1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 adottati con l'adesione al patto di stabilita' e crescita, nonche' alla condivisione delle relative responsabilita', con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione. 2. Per le regioni a statuto ordinario sono confermate le disposizioni sul patto di stabilita' interno di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. Per l'esercizio 2005 si applica un incremento pari al tasso d'inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria. 3. Le regioni a statuto ordinario possono estendere le regole del patto di stabilita' interno nei confronti dei propri enti strumentali. 4. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia, computato ai sensi del comma 5, deve essere almeno pari a quello dell'anno 2001 migliorato del 7 per cento. 5. Il disavanzo finanziario di cui al comma 4 e' calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati: a) i trasferimenti, sia di parte corrente sia in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilita' interno; b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF; c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti; d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamita' naturali, nonche' quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative; e) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali. 6. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, computato ai sensi del comma 7, non puo' essere superiore a quello dell'anno 2001. 6-bis. I comuni di nuova istituzione per i quali non e' possibile operare il confronto con l'anno 2001 sono considerati quali comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 7. Il disavanzo finanziario di cui al comma 6 e' calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati: a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilita' interno; b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF; c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti; d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamita' naturali, nonche' quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative.». |
| Art. 1-sexies. (( 1. Si intendono esclusi dai vincoli previsti dall'articolo 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in quanto esclusi dal patto di stabilita' interno. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (per l'argomento vedasi nota all'art. 1-quater): «11. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilita', devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialita' dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i predetti limiti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non puo' essere stabilita, in ogni caso, una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'art. 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate correnti sia superiore alla media regionale per fasce demografiche. I singoli enti locali in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilita' interno per l'anno 2002. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4. Nei confronti delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2002 rimane confermata la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato prevista dall'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unita' di personale. Con i decreti di cui al presente comma e' altresi' definito, per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Con decreto del Ministero delle attivita' produttive, sono individuati per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere specifici indicatori volti a definire le condizioni di equilibrio economico-finanziario.». |
| Art. 1-septies. (( 1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, si applicano anche ai segretari comunali e provinciali per i quali l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali disponga, o abbia gia' disposto, l'utilizzo da parte del Ministero dell'interno in base all'articolo 19 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 (Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo): «1. Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato.». - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127): «Art. 19 (Collocamento in disponibilita'. Criteri di utilizzazione). - 1. I segretari non confermati, revocati o comunque privi di incarichi di titolarita' di sede sono collocati in posizione di disponibilita' ed iscritti, in relazione alla fascia professionale di appartenenza, nella sezione nazionale o nella sezione regionale dell'albo nel cui ambito territoriale e' compreso l'ente ultima sede di servizio. 2. L'Agenzia utilizza i segretari collocati in disponibilita' favorendo, ove possibile, le prestazioni di servizio e lo svolgimento di incarichi nell'ambito della provincia di residenza o comunque negli ambiti territoriali piu' vicini alla residenza stessa. I segretari collocati in disponibilita' sono utilizzati prioritariamente per gli incarichi di supplenza e reggenza, sulla base della graduatoria formata secondo criteri stabiliti dal consiglio nazionale di amministrazione. 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 69, della legge, per le supplenze in caso di assenza del segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternita' ed in ogni altro caso di assenza superiore a sei mesi, il segretario supplente e' indicato dal sindaco o dal presidente della provincia tra coloro che sono collocati in disponibilita', nel rispetto dei criteri determinati dal consiglio nazionale di amministrazione. 4. L'Agenzia, per l'esigenza del proprio funzionamento, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio nazionale di amministrazione, puo' disporre l'assegnazione dei segretari in disponibilita' anche presso le sezioni regionali tenendo conto delle richieste in tal senso formulate dai segretari in disponibilita'. 5. Il consiglio nazionale di amministrazione puo' concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni e loro organismi od enti strumentali anche economici per l'utilizzazione dei segretari, per il conferimento, nel rispetto della qualifica posseduta dal segretario, di incarichi a tempo determinato, anche con prestazioni a tempo parziale ovvero per incarichi di natura professionale o per attivita' di studio, consulenza e collaborazione. 6. L'accordo dovra', altresi', definire gli oneri per le prestazioni di cui al comma 5 che dovranno essere corrisposte da parte della pubblica amministrazione all'Agenzia. I relativi oneri finanziari affluiscono al fondo di cui all'art. 17, comma 80, della legge. 7. Ai segretari comunali e provinciali collocati in posizione di disponibilita' ed utilizzati per le esigenze dell'Agenzia di cui all'art. 7, comma 1, e' corrisposto il trattamento economico in godimento nell'ultima sede di servizio. 8. I segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilita' ed incaricati di reggenza o supplenza hanno diritto alla stessa retribuzione spettante al segretario che sostituiscono, con oneri a carico dell'ente. 9. Ai segretari comunali e provinciali cui siano conferiti, durante il periodo di collocamento in disponibilita', incarichi presso altre pubbliche amministrazioni viene attribuito, con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio, il trattamento economico piu' favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto. La presente disposizione non si applica nella fattispecie prevista dall'art. 18, comma 14. 10. Nelle more dell'attribuzione di uno degli incarichi previsti dall'art. 17, comma 72, della legge, al segretario comunale o provinciale collocato in disponibilita' per mancato raggiungimento di risultati a lui imputabile oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri di ufficio compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo d'indennita' per l'espletamento dei predetti incarichi. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro si considera la qualifica posseduta. 11. Il segretario collocato in disponibilita' puo' richiedere in qualunque momento di essere messo in mobilita' con le procedure di cui all'art. 18. 12. Durante il periodo in cui il segretario e' collocato in aspettativa per maternita', mandato elettorale o sindacale, malattia e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilita' resta sospeso. 13. Il segretario in disponibilita' puo' in qualunque momento dichiarare la propria volonta' di accettare nomine in sedi di fascia professionale immediatamente inferiore a quella in cui ha prestato l'ultimo servizio da titolare o di fascia inferiore a quella per cui e' idoneo. 14. Il segretario in disponibilita', qualora sia nominato presso una sede di segreteria e non assuma servizio, senza giustificato motivo, decade automaticamente dall'iscrizione all'albo. 15. Decorsi quattro anni senza avere preso servizio in qualita' di titolare in altra sede, il segretario viene cancellato dall'albo e nei suoi confronti vengono attivate le procedure di mobilita' d'ufficio ai fini del successivo collocamento presso altre pubbliche amministrazioni, con salvaguardia della posizione giuridica ed economica.». |
| Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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