Gazzetta n. 110 del 14 maggio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 13 marzo 2003, n. 106
Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 e in particolare l'articolo 3 in base al quale, tra l'altro, il Ministero per le politiche agricole assume la denominazione di Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 450 del 28 marzo 2000 concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto l'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo n. 155: «Riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo Forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto l'articolo 18, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 4, dell'articolo 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante l'attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili;
Visti i verbali degli accordi raggiunti in data 15 ottobre 2002 e in data 18 febbraio 2003 in sede di contrattazione decentrata con i quali sono stati stabilite le modalita' ed i criteri di ripartizione del predetto incentivo economico;
Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 gennaio 2003;
Vista la comunicazione effettuata con nota n. 4566 in data 13 marzo 2003 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La somma di cui al comma 1, dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, e' ripartita dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento, previa individuazione, in sede di contrattazione decentrata, delle percentuali definitive, nel rispetto dei limiti stabiliti dal presente regolamento, tenuto conto delle responsabilita' delle singole figure professionali e del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto.
2. Il personale destinatario della somma di cui al comma 1 e' individuato, in base all'articolo 13, comma 4, punto 1) della legge 17 maggio 1999, n. 144, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori. La somma di cui al comma 1 e' calcolata sommando le aliquote di cui ai seguenti punti a) e b):
a) aliquota percentuale relativa all'entita' dell'opera, determinata come di seguito:
1) 0,75% per progetti di importo fino a euro 150.000;
2) 0,70% per progetti di importo compreso tra euro 150.000 e euro 750.000;
3) 0,65% per progetti di importo compreso tra euro 750.000 e euro 5.000.000;
4) 0,60% per progetti di importo compreso tra euro 5.000.000 e euro 25.000.000;
5) 0,50% per progetti di importo superiore a euro 25.000.000;
b) aliquota percentuale relativa alla complessita' dell'opera determinata come di seguito:
1) 0,75% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni;
2) 0,65% per progetti di manutenzione straordinaria, restauri e risanamento conservativo;
3) 0,50% per progetti di manutenzione ordinaria.
3. Allorquando il progetto e' costituito da piu' sottoprogetti specialistici o la progettazione avviene per stralci funzionali, le aliquote percentuali di cui alle precedenti lettere a) e b) saranno riferite all'importo del sottoprogetto o dello stralcio funzionale, fermo restando che gli incentivi saranno erogati in relazione alle parti del progetto effettivamente realizzate .



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di
lavori pubblici), come modificato dal comma 4 dell'art. 13
della legge 17 maggio 1999, n. 144:
«1. Una somma non superiore all'1,5 per cento
dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un
lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui
all'art. 16, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera
o lavoro, con le modalita' ed i criteri previsti in sede di
contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento
adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico
del procedimento e gli incaricati della redazione del
progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei
lavori, del collaudo nonche' tra i loro collaboratori. La
percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per
cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita'
e alla complessita' dell'opera da realizzare. La
ripartizione tiene conto delle responsabilita'
professionali connesse alle specifiche prestazioni da
svolgere. Le quote parti della predetta somma
corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai
predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno
all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono
economie. I commi quarto e quinto dell'art. 62 del
regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n.
2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
lettera b), possono adottare con proprio provvedimento
analoghi criteri.».

Note alle premesse:

- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni».
- L'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» reca la
nuova denominazione del «Ministero delle politiche agricole
e forestali.
- L'art. 7, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile
2001, n. 155: «Riordino delle carriere del personale
direttivo e dirigente del Corpo Forestale dello Stato, a
norma dell'art. 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78» e' il seguente:
«3. La individuazione dell'unita' dirigenziale di
livello generale del Corpo Forestale dello Stato, che
presiede anche all'amministrazione del relativo personale,
e, nell'ambito della stessa, quella degli uffici di livello
dirigenziale non generale centrali e periferici, nonche' la
definizione dei relativi compiti e funzioni sono stabiliti
per la prima con regolamento e per le altre con decreti
ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, rispettivamente lettera b) e
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni. Fino all'adozione dei predetti
provvedimenti, da emanare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le funzioni e i
compiti attuali restano attribuiti alla responsabilita'
degli uffici di livello dirigenziale gia' operanti per il
Corpo Forestale dello Stato».
- Per il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, come modificato dal comma 4 dell'art. 13
della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedasi in nota al
titolo.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il
seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione».
- Si riporta il testo del comma 25, dell'art. 17 della
legge 15 maggio 1997, n. 127: (Snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo):
«25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in
via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo
e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione, di testi
unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al
Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo accordi e
convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 18, comma 1, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e' riportato nella nota al
titolo.
- L'art. 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n.
144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo
per il riordino degli incentivi all'occupazione e della
normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
il riordino degli enti previdenziali) sostituisce i commi
1, 1-bis e 2 all'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n.
109.



 
Art. 2.

1. La somma, determinata con i criteri di cui al precedente articolo 1, e' ripartita tra il personale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 in base alle seguenti percentuali:
a) responsabile unico del procedimento e collaboratori: dal 5 al 10%;
b) incaricati della redazione del progetto e collaboratori:
1) progettazione preliminare: dal 5 al 10%;
2) progettazione definitiva : dal 5 al 30%;
3) progettazione esecutiva: dal 5 al 28%;
c) incaricato del coordinamento in fase di progettazione e della redazione del piano di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni e collaboratori: dal 5 al 10%;
d) l'aliquota di cui alla precedente lettera c) e' addizionata a quella di cui alla lettera b), in ragione del 50% agli incaricati del progetto definitivo e collaboratori e del 50% agli incaricati del progetto esecutivo e collaboratori, qualora il piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni, venga sostituito ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, lettera b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni;
e) coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni e collaboratori: dal 5 al 12%;
f) l'aliquota di cui alla precedente lettera e) e' addizionata a quella di cui alla successiva lettera g), qualora non sia necessaria la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni.
g) incaricati della direzione dei lavori e collaboratori: dal 5 al 28%;
h) incaricati del collaudo, anche in corso d'opera, e collaboratori: dal 5 al 13 %;
i) altri collaboratori che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati: dal 5 al 10%.
2. Per l'attribuzione del compenso agli incaricati di cui al precedente comma 1, lettera b), che intervengono nella redazione del progetto in fasi o parti dello stesso, si fa riferimento all'importo delle opere progettate da tali incaricati, riconoscendo a questi la percentuale riferita a tale importo.
3. L'aliquota di cui al precedente comma 1, lettera h) e' addizionata a quella di cui al punto g) del medesimo comma, nei casi in cui il certificato di collaudo e' sostituito con quello di regolare esecuzione.
4. Gli importi derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1 e del presente articolo e spettanti al personale di cui al precedente comma 1, lettere da a) ad h) sono ripartiti tra responsabile unico del procedimento, progettista, coordinatori per la sicurezza, direttore lavori, collaudatore e i rispettivi collaboratori, ove presenti, attribuendo ai predetti collaboratori una quota parte non superiore al 30% degli importi stessi.
5. Le quote corrispondenti a prestazioni che sono svolte da personale esterno all'organico dell'amministrazione costituiscono economie.
6. La liquidazione degli incentivi per la progettazione e' effettuata ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione o degli atti di collaudo.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 3, comma 4 e 12
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione
della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei o mobili):
«Art 3 (Obblighi del committente o del responsabile dei
lavori). - (Omissis).
4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il
responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori,
designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che
deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10.».
«Art. 12 (Piano di sicurezza e di coordinamento). - 1.
Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta
la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori, nonche' la stima dei relativi costi che non
sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese
esecutrici. Il piano contiene altresi' le misure di
prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza
simultanea o successiva di piu' imprese o dei lavoratori
autonomi ed e' redatto anche al fine di prevedere, quando
cio' risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni
quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione
collettiva. Il piano e' costituito da una relazione tecnica
e prescrizioni correlate alla complessita' dell'opera da
realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di
costruzione. In particolare il piano contiene in relazione
alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti
elementi:
a) modalita' da seguire per la recinzione del
cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro i
possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla
presenza nell'area dei cantieri di linee aeree e condutture
sotterranee;
e) viabilita' principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti principali di
elettricita', acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
g) impianti, di terra e di protezione contro le
scariche atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il rischio di
seppellimento da adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il rischio di
annegamento;
l) misure generali di protezione da adottare contro
il rischio di caduta dall'alto;
m) misure per assicurare la salubrita' dell'aria nei
lavori in galleria;
n) misure per assicurare la stabilita' delle pareti e
della volta nei lavori in galleria;
o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso
di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita'
tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di
incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali
pericolosi utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'art. 14;
r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'art. 5, comma 1, lettera c);
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei
lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei
singoli elementi del piano;
t) misure generali di protezione da adottare contro
gli sbalzi eccessivi di temperatura.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte
integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i
lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto
nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di
sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono
a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia
del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano
operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima
dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori puo' presentare
al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione
al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base
della propria esperienza. In nessun caso le eventuali
integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento
dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e'
necessaria per prevenire incidenti imminenti o per
organizzare urgenti misure di salvataggio.».
- Si trascrive il testo dell'art. 31, comma 1-bis,
lettera b) della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109:
«1-bis. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e
comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od
il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui
all'art. 2, comma 2:
a) eventuali proposte integrative del piano di
sicurezza e di coordinamento e del piano generale di
sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di
sicurezza e di coordinamento e del piano generale di
sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494».



 
Art. 3.

1. L'incentivo per gli incaricati della progettazione e loro collaboratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), non e' conferito quando nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto, ai fini della realizzazione ed ultimazione dell'intervento, varianti in corso d'opera per il manifestarsi di errori o di omissioni nel progetto esecutivo, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera d), e comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, previa comunicazione agli interessati ai fini del contraddittorio.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 25, commi 1, lettera d)
e 4, della citata legge 11 febbraio 1004, n. 109:
- Art. 25 (Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti
in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il
progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente
qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) - c) (Omissis).
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte,
la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in
tal caso il responsabile del procedimento ne da'
immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al
progettista.
(Omissis).
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d),
eccedano il quinto dell'importo originario del contratto,
il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del
contratto e indice una nuova gara alla quale e' invitato
l'aggiudicatario iniziale.»



 
Art. 4.

1. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di eventuali atti di pianificazione comunque denominati e' ripartito tra i dipendenti che lo hanno redatto, con le modalita' e i criteri previsti nel presente regolamento.
 
Art. 5.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per la determinazione degli incentivi relativi alle attivita' svolte successivamente alla data di entrata in vigore della legge 17 maggio 1999, n. 144, con riferimento a tutti i lavori il cui collaudo o certificato di regolare esecuzione risulti approvato dopo la suddetta data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 marzo 2003
Il Ministro: Alemanno

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2003

Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 322



Nota all'art. 5:
- Per la legge 17 maggio 1999, n. 144, si veda nelle
note all'art. 1.



 
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