Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2003 |
Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Piemonte il giorno 11 aprile 2003. (Ordinanza n. 3284). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 aprile 2003, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ai gravi eventi sismici che hanno colpito la regione Piemonte il giorno 11 aprile 2003; Considerato che l'evento sismico dell'11 aprile 2003 ha provocato gravi danni, diffusi in tutta l'area territoriale ricompresa nella citata dichiarazione di stato di emergenza, interessando numerosi comuni le cui abitazioni ed edifici pubblici hanno subito gravi lesioni; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto; Acquisita l'intesa della regione Piemonte; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il presidente della regione Piemonte e' incaricato dell'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza. 2. Il presidente della regione, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile - Ufficio servizio sismico nazionale, predispone i criteri idonei a consentire il ripristino e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma di cui in premessa. 3. Il presidente della regione individua i territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'11 aprile 2003, ed adotta, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un piano di primi interventi straordinari per il ripristino degli edifici pubblici e delle infrastrutture danneggiate, individuando, altresi', i relativi soggetti attuatori. Nel piano sono anche ricompresi interventi urgenti sugli edifici storico-monumentali ed artistici gravemente danneggiati dagli eventi in oggetto e per la cui attuazione, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, esplicitate nel successivo art. 3 della presente ordinanza, il presidente della regione puo' avvalersi della collaborazione della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Piemonte. |
| Art. 2. 1. Il presidente della regione coordina l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 stabilendo le modalita' di approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da convocare entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi uno o piu' rappresentanti di amministrazioni invitate siano risultati assenti o comunque non dotati di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In presenza di un motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione di cui al presente articolo e' subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta. 2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 16, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo trascorsi dieci giorni dalla richiesta effettuata dal presidente della regione Piemonte alle competenti amministrazioni. |
| Art. 3. 1. Per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, art. 5, art. 6, comma 2, ed articoli 7, 8 (articolo abrogato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384/2001), 11, 13, 14, 15, 19, 20; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119; legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 2; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni ed integrazioni; legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34; decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, limitatamente alle disposizioni strettamente connesse all'applicazione delle norme di cui alla legge n. 109/1994 sopra citate; decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, articoli 2, 6, 7, 21, 23, 26 e 28; legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8; legge regionale 29 giugno 1978, n. 38, e successive modificazioni; legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, e successive modificazioni; legge regionale 9 agosto 1989, n. 45; decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17; |
| Art. 4. 1. Il presidente della regione e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in Euro 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a sessantacinque anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di Euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. I benefici economici di cui presente comma sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non oltre il 30 aprile 2004. 2. Al fine di consentire il ritorno alle normali condizioni di vita nonche' per promuovere la ripresa urgente delle attivita' produttive, il presidente della regione e' autorizzato a concedere contributi a favore dei proprietari, o dei titolari di diritti di godimento, degli immobili danneggiati, nonche' ai titolari delle attivita' produttive che abbiano subito grave pregiudizio dagli eventi sismici verificatisi il giorno 11 aprile 2003, il presidente della regione stabilisce criteri e priorita' di erogazione dei contributi applicando comunque una franchigia di Euro 3000,00. |
| Art. 5. 1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilita' finanziarie del medesimo Dipartimento della protezione civile. |
| Art. 6. 1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il presidente della regione predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Presidente della regione medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi. 2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati. 3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attivita' si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito e' stabilita dal capo del dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalita' il capo del Dipartimento della protezione civile e' inoltre autorizzato a stipulare fino a cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso, nonche' ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di quattro unita', anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali. |
| Art. 7. 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulla quota di destinazione non vincolata delle risorse derivanti dall'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, nel limite di Euro 30.000.000,00. 2. Il presidente della regione, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza, e' autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 aprile 2003 Il Presidente: Berlusconi |
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