Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2003 (vai al sommario) |
COMUNE DI ORSAGO |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 |
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Il comune di Orsago (provincia di Treviso) ha adottato il 23 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille; 2. di avvalersi dei disposti dell'art. 6, comma 2, lettera a), punto 1), punto 4) e punto 5) del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, confermando l'aliquota del 5 per mille per: a) le unita' immobiliari ad uso abitazione principale e le relative pertinenze; b) le unita' immobiliari, e le relative pertinenze, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse risultino non locate; c) le unita' immobiliari, e le relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al secondo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale; 3. di avvalersi del disposto dell'art. 8, comma 2 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, confermando la detrazione di Euro 103,29, da applicare all'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale anche alle unita' immobiliari: a) possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che si tratti degli immobili usufruiti come abitazione a titolo principale fino al momento del ricovero e che gli stessi non risultino locati; b) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al secondo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale; (Omissis). |
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