Espropriazioni: proroga termini generali, art. 13 - legge n. 2359/1865; Ente attuatore: Ente autonomo Flumendosa. IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il Presidente della regione e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna; Visto il decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale e' stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003; Vista la propria ordinanza n. 52, in data 9 agosto 1996, con la quale e' stato reso esecutivo il terzo stralcio operativo 1995 del Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna; Atteso che con ordinanza n. 176 del 4 febbraio 2000 e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori: "Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro". Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa, e' stato individuato, ai sensi dell'ordinanza n. 2409/95, quale struttura a disposizione del Commissario governativo per l'attuazione dell'intervento sopracitato; Atteso che l'E.A.F. ha richiesto, con la nota protocollo n. 10248 del 27 novembre 2002 una proroga di dodici mesi dei termini per il compimento delle espropriazioni, che scadranno il 4 febbraio 2003, fissati con ordinanza n. 176 del 4 febbraio 2000, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 2359/1865; Ritenuto pertanto, di dover provvedere alla proroga dei tempi per il compimento delle procedure espropriative; Viste le ordinanze del Commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, e n. 154 del 30 luglio 1999, con le quali il direttore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95, e' stato nominato sub-commissario governativo per gli atti di gestione della contabilita' speciale di tesoreria intestata al "Presidente della regione - Emergenza idrica" e per l'attuazione della programmazione commissariale; Atteso che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopraccitate; Ordina: 1. E' confermata la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza a tutti gli effetti di legge per i lavori "Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro" approvati con ordinanza n. 176 del 4 febbraio 2000. 2. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, il termine per il compimento delle espropriazioni relative all'opera sopraccitata, previsti dall'ordinanza n. 176 del 4 febbraio 2000 e' fissato al 4 febbraio 2004. 3. Per quanto espressamente previsto nella presente ordinanza, resta fermo quanto contenuto nell'ordinanza n. 176 del 4 febbraio 2000. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 255, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II. Cagliari, 20 dicembre 2002 Il sub-commissario governativo: Duranti |