Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 20 gennaio 2003
Riconoscimento alla sig.ra Gueorguieva Albena Dobreva di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti";
Vista l'istanza della sig.ra Gueorguieva Albena Dabreva, nata il 17 novembre 1971 a Sofia, cittadina bulgara, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di "magister - ingegnere specializzato in macchinari" conseguito in Bulgaria, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;
Preso atto che la richiedente e' in possesso del "Diploma di istruzione superiore - magister - ingegnere specializzato in macchinari" rilasciato dalla Universita' tecnica di Sofia in data 2 febbraio 1996, che in Bulgaria abilita il titolare all'esercizio della professione di ingegnere specializzato in macchinari;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2002;
Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri;
Vista la nota inviata in data 18 novembre 2002 dal Consiglio nazionale degli ingegneri;
Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/ 1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Pisa in data 27 giugno 2000, rinnovato in data 17 luglio 2002 con validita' fino al 19 agosto 2003, per motivi di lavoro autonomo;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Gueorguieva Albena Dobreva, nata il 17 novembre 1971 a Sofia, cittadina bulgara, e' riconosciuta il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla seguente materia: 1) fisica tecnica ambientale.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 20 gennaio 2003
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale.
 
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