Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 13 dicembre 2002
Ripartizione tra le regioni e le province autonome dello stanziamento di Euro 51.645.690 per il potenziamento dei servizi per l'impiego.

IL CAPO DIPARTIMENTO per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei
lavoratori

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro;
Visto in particolare l'art. 2 del sopra citato decreto legislativo n. 469 che conferisce alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro;
Visto l'art. 52, comma 88, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) recante, per l'esercizio finanziario 2002, lo stanziamento di Euro 51.645.690 a valere sul Fondo dell'occupazione per le finalita' di cui all'art. 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001);
Visto il decreto ministeriale del 31 dicembre 2001 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante la ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, che istituisce presso il Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori il capitolo di bilancio n. 7141 - denominato Fondo per l'occupazione;
Considerata la necessita' di prevedere anche per il 2002 un piu' significativo potenziamento dei servizi per l'impiego nelle province di piu' recente istituzione: Biella, Verbania, Lecco, Lodi, Rimini, Prato, Crotone, Vibo Valentia;
Ritenuto, pertanto, di attribuire anche per l'annualita' 2002 il 10% dello stanziamento complessivo alle province di cui al capoverso precedente;
Ritenuto di calcolare il riparto tra le regioni e le province autonome, su base provinciale, tenendo conto del numero delle persone in cerca di lavoro e dei residenti di eta' superiore ai quindici anni, in quanto principali fruitori delle azioni avviate dai servizi per l'impiego;
Considerato che la Regione siciliana ha realizzato il processo di decentramento istituzionale di compiti e funzioni ai sensi degli articoli 14 e 15 dello statuto della regione stessa ma che l'organizzazione interna non consente alle province regionali di acquisire direttamente le risorse da erogare;
Ritenuto, altresi', di effettuare il riparto con il calcolo del 60% dello stanziamento sulla base delle persone in cerca di lavoro e del restante 40% sulla base della popolazione residente di eta' superiore a quindici anni;
Tenuto conto dei dati pubblicati sull'annuario ISTAT "Forze di lavoro - media 2000", tavola 4.1 dai quali risulta il numero delle persone in cerca di lavoro ed il numero della popolazione residente di eta' superiore ai quindici anni, calcolati su base provinciale;
Ritenuto che le risorse finanziarie attribuite a ciascuna provincia sulla base dei criteri sopra individuati devono essere utilizzate in coerenza con la programmazione regionale;
Visto il parere sulla proposta di riparto delle risorse di cui all'art. 52, comma 88, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, da destinare al potenziamento dei servizi per l'impiego, espresso dalla Conferenza unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella seduta nella seduta del 28 novembre 2002;
Decreta:
Art. 1.
Tenuto conto di quanto indicato in premessa, la ripartizione dello stanziamento di Euro 51.645.690 per il potenziamento dei servizi per l'impiego e' effettuata tra le regioni e le province autonome con attribuzione diretta alle province come da tabella allegata al presente decreto del quale ne costituisce parte integrante.
Per la Regione siciliana l'erogazione avverra' tramite la regione stessa che dovra', non appena ricevute le risorse finanziarie, predisporre l'immediato trasferimento alle province regionali secondo la ripartizione fissata nella tabella allegata.
 
Art. 2.
Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome saranno erogate previa verifica del completamento del processo di riforma di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 469/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
Qualora, a seguito di verifica da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della Conferenza dei presidenti delle regioni e dell'UPI, concordata con le regioni a statuto speciale e le province autonome, si dovesse riscontrare un esito negativo in ordine al processo di cui al comma precedente, le risorse residuali verranno ripartite tra le altre regioni e province autonome secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal presente decreto.
Sara' cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali monitorare con l'UPI e le regioni l'utilizzo delle risorse e fornire entro il 31 dicembre 2003 alla Conferenza unificata un quadro dei risultati conseguiti.
Roma, 13 dicembre 2002
Il capo del Dipartimento: Bolaffi
 
Allegato

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