IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati; Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, che dal 1 gennaio 1993 eleva al 10 per cento l'aggio ai rivenditori di generi di monopolio; Visto l'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che stabilisce le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati; Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 1 marzo 1997, che fissa al 58 per cento l'aliquota di base dell'imposta di consumo delle sigarette; Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che modifica dal 19 al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa nell'allegata tabella A, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti misure di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Considerato che in base ai dati risultanti dalle vendite nell'intero territorio nazionale registrate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, per le sigarette, la classe di prezzo piu' richiesta nel corso del 2002 e' stata quella di euro 109 per chilogrammo convenzionale e che, pertanto, su tale classe di prezzo si applica l'aliquota di base prevista dall'art. 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, nella misura del 58 per cento stabilita dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 28 febbraio 1997; Considerato che, per le altre sigarette, l'imposta di consumo si applica in base ai due elementi, fisso e proporzionale, previsti dall'art. 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso e' pari al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo sulle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta (importo di base) e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percepito sulle medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di vendita al pubblico e' pari all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'elemento fisso, sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta; Decreta: Ai sensi dell'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella tabella allegato A, che sostituisce la tabella allegato A del decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e' fissata, a decorrere dal 1 gennaio 2003, per chilogrammo convenzionale, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette. Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il 1 gennaio 2003. Roma, 19 dicembre 2002 Il direttore generale: Tino Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2002 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziario, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 83 |