Gazzetta n. 305 del 31 dicembre 2002 (vai al sommario)
LEGGE 27 dicembre 2002, n. 288
Provvidenze in favore dei grandi invalidi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare).
1. Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 261, e' sostituito dal seguente:
"I pensionati affetti dalle invalidita' specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); B) ed E), numero 1), della citata tabella E possono ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o, secondo le modalita' previste dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, e dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, un accompagnatore del servizio civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonche' ai pensionati di guerra affetti da invalidita' comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare".
2. A decorrere dal 1 gennaio 2003, qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, all'assegnazione degli accompagnatori di cui al secondo comma dell'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, ai grandi invalidi affetti dalle infermita' di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono di un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o di un accompagnatore del servizio civile compete, in sostituzione, un assegno mensile esente da imposte di 878 euro per dodici mensilita', nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1.
3. L'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui al comma 2 puo' essere adeguato con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 2.
4. Entro il 30 aprile 2003, e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati ne' siano in grado di assicurarlo. Ove spettante, nell'ambito delle risorse disponibili, in favore dei grandi invalidi affetti dalle infermita' di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma e A-bis) della tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, verra' corrisposto un assegno sostitutivo mensile esente da imposte pari a 878 euro per dodici mensilita'; per i soggetti con infermita' di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, tale assegno sara' corrisposto in misura ridotta al 50 per cento.
5. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti gia' competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.



Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificata e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'articolo 21 del testo unico delle norme
in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come
da ultimo modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 21. (Indennita' di assistenza e di
accompagnamento). - Ai mutilati ed agli invalidi di guerra
affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate
nella tabella E, annessa al presente decreto, e' liquidata,
d'ufficio, una indennita' per la necessita' di assistenza e
per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che
il servizio di assistenza e di accompagnamento venga
disimpegnato da un familiare del minorato.
(comma abrogato dall'art. 3, della legge 6 ottobre
1986, n. 656 che ha previsto una nuova tabella delle
indennita' sostitutiva di quella abrogata).
Nota all'art. 1, comma 1:
I pensionati affetti dalle invalidita' specificate
nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma;
A-bis); B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della
citata tabella E possono ottenere, a richiesta anche
nominativa, un accompagnatore militare in servizio
obbligatorio di leva o, secondo le modalita' previste dalla
legge 8 luglio 1998, n. 230, e dalla legge 6 marzo 2001, n.
64, un accompagnatore del servizio civile. Analogo
beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti
dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio
1984, n. 111, nonche' ai pensionati di guerra affetti da
invalidita' comunque specificate nella citata tabella E che
siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.
Per la particolare assistenza di cui necessitano gli
invalidi ascritti alla lettera A numeri 1), 2), 3), 4)
comma secondo e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis
numero 1), possono chiedere la assegnazione di altri due
accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi
possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno
a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di
accompagnamento. La competente autorita' militare, in caso
di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, ne
dara' immediatamente comunicazione alla direzione
provinciale del tesoro che ha in carico la partita
dell'invalido beneficiario, per i provvedimenti di
competenza.
La misura dell'integrazione di cui al precedente comma,
da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli
accompagnatori militari previsti dal comma stesso, e'
stabilita: dal 1 gennaio 1985 in lire 1.260.000 mensili e
dal 1 gennaio 1986 in lire 1.638.000 mensili per gli
ascritti alla lettera A, numero 1), che abbiano riportato
per causa di guerra anche la mancanza dei due arti
superiori o inferiori o la sordita' bilaterale ovvero per
tali menomazioni abbiano conseguito trattamento
pensionistico di guerra, e numero 2); dal 1 gennaio 1985 in
lire 840.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 1.092.000
mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4),
commi secondo e terzo della lettera A; dal 1 gennaio 1985
in lire 560.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire
728.000 mensili per gli ascritti al numero 1) della lettera
A-bis.
Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda,
agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis,
numero 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore
possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di
integrazione dell'indennita' di assistenza e di
accompagnamento, nella misura di lire 280.000 mensili dal 1
gennaio 1985 e di lire 364.000 mensili dal 1 gennaio 1986.
L'indennita', comprese le eventuali integrazioni di cui
ai precedenti commi quinto e sesto, e' corrisposta anche
quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri
luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano
ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo
corrisposto a titolo di indennita', comprese le
integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e
del terzo accompagnatore e' devoluta, per quattro quinti,
all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali
giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero
e' avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.
Ai fini dell'applicazione della norma di cui al
precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare
comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione
provinciale del tesoro che ha in carico la partita di
pensione dell'invalido ricoverato".



 
Art. 2.
(Fondo per la concessione di un assegno
sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio).
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003 e' istituito un fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano piu' fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile.
 
Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. Per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 2, e' autorizzata la spesa di 7.746.853 euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 257):
Presentato dall'onorevole Spini il 30 maggio 2001.
Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e
privato), in sede referente, il 24 settembre 2001 con
pareri delle commissioni I, VI e V.
Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il
10 ottobre, 7, 14 novembre 2001; 2, 10 luglio e
18 settembre 2002.
Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede
legislativa, il 24 settembre 2002.
Esaminato dalla commissione, in sede legislativa e
approvato il 25 settembre 2002 in un Testo Unificato con
gli atti numeri 1049 (Garzoni ed altri); 1382 (Lo Presti ed
altri); 1391 (Raisi e Saia); 1412 (Volonte' ed altri); 1441
(Giovanni Bianchi); 1604 (Burrani Procaccini); 1609 (Giacco
ed altri); 1795 (Verdini) e 2445 (Bocchino).
Senato della Repubblica (atto n. 1744):
Assegnato alla 6a commissione (Finanze e tesoro), in
sede deliberante, in data 3 ottobre 2002, con pareri delle
commissione 1a, 4a, 5a, 11a.
Esaminato dalla 6a commissione il 6 ottobre 2002 e
approvato, con modificazioni, il 6 novembre 2002.
Camera dei deputati (atto n. 257-B):
Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede
referente, il 18 novembre 2002 con pareri delle commissioni
I, VI e V.
Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il
20 novembre 2002.
Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede
legislativa, il 5 dicembre 2002.
Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, e
approvato il 5 dicembre 2002.
 
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