Gazzetta n. 305 del 31 dicembre 2002 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2002, n. 291 |
Sostituzione dell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, in attuazione della direttiva 2002/25/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 1 della legge 30 luglio 2002, n. 180, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE; Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, ed, in particolare, gli articoli 1, commi 2 e 3, e 2; Vista la direttiva 2002/25/CE della Commissione del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri; Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2002; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati; Considerato che il Senato della Repubblica non ha ritenuto di esprimere il proprio parere nei termini regolamentari prescritti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e' sostituito dall'allegato al presente decreto, fatte salve le disposizioni per le quali l'allegato stesso prevede una decorrenza diversa.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 30 luglio 2002, n. 180, reca "Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/105/CE, 1999/74/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE". - L'art. 1, della citata legge cosi' recita: "Art. 1. - Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle seguenti direttive comunitarie: 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole; 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione; 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche; 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto; 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio; 2002/25/CE della Commissione, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.". - La direttiva 2002/25/CE e' pubblicata in GUCE n. L 098 del 15 aprile 2002. - La legge 1 marzo 2002, n. 39, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001.". L'art. 1, commi 2 e 3, e l'art. 2 cosi' recitano:
"Art. 1. - 1. (Omissis).
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.". "Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative; b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse; c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro sara' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi; d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il disposto dell'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto legislativo si procedera', se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata; f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individueranno, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.". - La direttiva 98/18/CE e' pubblicata in GUCE n. L 144 del 15 maggio 1998. - Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, reca: "Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali".
Note all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, vedi note alle premesse. - L'allegato I del citato decreto che, a decorrere dal 1 gennaio 2003 e' sostituito dall'allegato al decreto qui pubblicato, fatte salve le disposizioni per le quali l'allegato stesso prevede una docorrenza diversa, e' il seguente:
"ALLEGATO I (art. 1, comma 1, lettera l);art. 4,comma 3,lettera a) e comma 4,lettere a), b), c), e d); art. 5).
Capitolo I. Capitolo II - Parte A. Capitolo II - Parte B. Capitolo II-1 - Parte B - punti 1.-12. Capitolo II-1 - Parte B - punti 13.-23. Capitolo II-1 - Parte C. Capitolo II-1 - Parte D. Capitolo II-1 - Parte E. Capitolo II-2 - Parte A - punti 1-3. Capitolo II-2 - Parte A - punti 4.-8. Capitolo II-2 - Parte A - punti 9.-14. Capitolo II-2 - Parte B - punti 1.-3. Capitolo II-2 - Parte B - punti 4-5.2. Capitolo II-2 - Parte B - punti 6.-9. Capitolo II-2 - Parte B - punti 10.-l7. Capitolo III.".
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| Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2002
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri LUNARDI, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti FRATTINI, Ministro degli affari esteri CASTELLI, Ministro della giustizia TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: CASTELLI |
| ALLEGATO
(art. 1)
"ALLEGATO I
REQUISITI DI SICUREZZA PER LE NAVI DA PASSEGGERI,
NUOVE ED ESISTENTI, ADIBITE AI VIAGGI NAZIONALI
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Le regole del presente allegato si applicano, ove espressamente
specificato, alle navi da passeggeri nuove ed esistenti delle classi
A, B, C e D, adibite a viaggi nazionali.
Le navi nuove delle classi B, C e D di lunghezza inferiore a 24
metri sono tenute a conformarsi alle regole da II-1/B/2 a II-1/B/8 e
II-1/B/10 del presente allegato, a meno che l'amministrazione dello
Stato di bandiera, la cui bandiera le suddette navi sono autorizzate
a battere, garantisca che sono conformi alle norme nazionali in
vigore in detto Stato e che tali norme assicurano un livello
equivalente di sicurezza.
Laddove le norme del presente allegato non si applichino a navi
nuove di lunghezza inferiore a 24 metri, l'amministrazione dello
Stato di bandiera deve garantire che sia fornito un livello
equivalente di sicurezza per tali navi attraverso la loro conformita'
alle norme nazionali.
Le navi esistenti delle classi C e D non sono tenute a conformarsi
alle regole dei capitoli II-1 e II-2 del presente allegato, purche'
l'amministrazione dello Stato di bandiera, la cui bandiera le
suddette navi sono autorizzate a battere, garantisca che sono
conformi alle norme nazionali in vigore in detto Stato e che tali
norme assicurano un livello equivalente di sicurezza.
Ove il presente allegato prevede che alle navi esistenti si
applichi una determinata risoluzione IMO, le navi costruite al
massimo entro due anni dopo la data di adozione da parte dell'IMO
della suddetta risoluzione non sono tenute a conformarsi alle
disposizioni in essa contenute, sempreche' siano conformi alle
precedenti risoluzioni applicabili, ove questo caso ricorra.
Per riparazioni, cambiamenti e modifiche di "grande entita'"
s'intende, ad esempio:
- qualsiasi variazione che alteri sostanzialmente le dimensioni
di una nave, esempio: allungamento mediante aggiunta di un nuovo
corpo centrale,
- qualsiasi variazione che alteri sostanzialmente la capacita'
di trasporto di passeggeri di una nave,
esempio: un ponte per autoveicoli trasformato in alloggio
passeggeri,
- qualsiasi variazione che aumenti sostanzialmente la vita di
esercizio di una nave,
esempio: rinnovo dell'alloggio passeggeri su di un intero ponte.
L'indicazione "(R ...)" che segue i vari titoli delle regole del
presente allegato si riferisce alle regole della convenzione SOLAS
del 1974, come emendata, sulle quali sono basate le regole del
presente allegato.
CAPITOLO II-1
COSTRUZIONE - COMPARTIMENTAZIONE E STABILITA',
MACCHINE E IMPIANTI ELETTRICI
PARTE A
GENERALITA'
1 Definizioni relative alla parte B (R 2)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1.1 Galleggiamento di compartimentazione: il galleggiamento in
base al quale si determina la compartimentazione della nave.
1.2 Massimo galleggiamento di compartimentazione: il
galleggiamento corrispondente alla massima immersione consentita
dalle regole di compartimentazione applicabili.
2 Lunghezza della nave: la lunghezza misurata tra le
perpendicolari condotte alle estremita' del massimo galleggiamento di
compartimentazione.
3 Larghezza della nave: la massima larghezza fuori ossatura al
massimo galleggiamento di compartimentazione o al di sotto di esso.
4 Immersione: la distanza verticale, al mezzo della nave, dalla
linea di costruzione al galleggiamento di compartimentazione
considerato.
5 Portata lorda: la differenza, espressa in tonnellate, fra il
dislocamento di una nave in acqua di massa volumica uguale a 1,025 t/
m3, al galleggiamento di pieno carico, corrispondente al bordo libero
estivo assegnato, e il dislocamento a nave scarica.
6 Dislocamento a nave scarica: il dislocamento, espresso in
tonnellate, di una nave priva di carico, combustibile, olio
lubrificante, acqua di zavorra, acqua dolce e acqua potabile in
cisterne, provviste di bordo, passeggeri ed equipaggio con relativi
effetti personali.
7 Ponte delle paratie: il ponte piu' alto al quale giungono le
paratie stagne trasversali.
8 Linea limite: una linea tracciata almeno 76 mm al di sotto della
superficie superiore del ponte delle paratie, a murata.
9 Permeabilita' di uno spazio: la percentuale del volume di tale
spazio che puo' essere occupato dall'acqua. Il volume di uno spazio
che si estende al di sopra della linea limite deve essere misurato
soltanto fino all'altezza di tale linea.
10 Locale macchine: il locale che si estende dalla linea di
costruzione alla linea limite e fra le paratie stagne trasversali
principali estreme che delimitano i locali contenenti la macchina di
propulsione principale e ausiliaria e le caldaie necessarie alla
propulsione.
11 Locali per passeggeri: i locali destinati ad alloggio o altro
uso dei passeggeri, a eccezione dei locali per bagagli, depositi,
provviste e posta.
12 Stagno: in rapporto alla struttura, la capacita' di impedire il
passaggio dell'acqua, in qualunque direzione, attraverso la struttura
sotto battente che si verifica sia allo stato integro sia in
condizioni di avaria.
13 Stagno alle intemperie: significa che, in qualsiasi condizione
meteomarina, l'acqua non penetra dentro la nave.
14 Nave ro-ro da passeggeri: nave da passeggeri con locali da
carico ro-ro o con locali di categoria speciale, come definiti dalla
regola II-2/A/2.
2 Definizioni relative alle parti C, D e E (R 3)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1.1 Impianto di comando della macchina di governo:
l'apparecchiatura per mezzo della quale vengono trasmessi i comandi
dalla plancia alle unita' di potenza della macchina timone stessa.
Gli impianti di comando della macchina di governo comprendono i
trasmettitori, i ricevitori, le pompe idrauliche di comando e i
relativi motori, i dispositivi di manovra dei motori, le tubolature e
i cavi.
1.2 Macchina di governo principale: il complesso costituito dalle
macchine, dagli azionatori del timone, dalle eventuali unita' di
potenza per macchina di governo, dalle apparecchiature sussidiarie e
dai dispositivi per applicare il momento torcente all'asta del timone
(per esempio barra o settore), che e' necessario per imprimere il
movimento al timone allo scopo di governare la nave nelle normali
condizioni di servizio.
2 Unita' di potenza per macchina di governo:
2.1 nel caso di macchina di governo elettrica, un motore elettrico
e le apparecchiature elettriche ad esso associate;
2.2 nel caso di macchina di governo elettroidraulica, un motore
elettrico, le apparecchiature elettriche ad esso associate e la pompa
connessa;
2.3 nel caso di altra macchina di governo idraulica, un motore di
comando e la pompa connessa.
3 Macchina di governo ausiliaria: l'apparecchiatura necessaria per
governare la nave in condizioni di avaria della macchina di governo
principale, e che non comprende nessun'altra parte della macchina di
governo principale ad eccezione della barra, del settore o di altri
componenti destinati allo stesso scopo.
4 Condizione normale di esercizio e di abitabilita': la condizione
nella quale sono in grado di operare e funzionano normalmente la nave
nel suo insieme, le macchine, i servizi, i mezzi e gli ausili che
assicurano la propulsione, la capacita' di manovra, la navigazione in
condizioni di sicurezza, la sicurezza contro gli incendi e gli
allagamenti, le comunicazioni e le segnalazioni interne ed esterne, i
mezzi di sfuggita e i verricelli per le imbarcazioni di emergenza,
nonche' le condizioni di confortevole abitabilita' previste di
progetto.
5 Condizione di emergenza: la condizione nella quale tutti i
servizi necessari per le normali condizioni di esercizio e di
abitabilita' non sono in grado di operare a causa di avaria alla
sorgente principale di energia elettrica.
6 Sorgente principale di energia elettrica: la sorgente destinata
a fornire energia elettrica al quadro principale, che la distribuisce
a tutti i servizi necessari a mantenere la nave in condizioni normali
di esercizio e di abitabilita'.
7 Condizione di nave priva di energia: la condizione nella quale
l'impianto di propulsione principale, le caldaie e gli impianti
ausiliari non sono in funzione a causa della mancanza di energia.
8 Centrale elettrica principale: il locale in cui e' ubicata la
sorgente principale di energia elettrica.
9 Quadro principale: il quadro alimentato direttamente dalla
sorgente principale di energia elettrica e destinato a distribuire
tale energia ai servizi della nave.
10 Quadro di emergenza: il quadro che, in caso di avaria
all'impianto principale di energia elettrica, e' direttamente
alimentato dalla sorgente di emergenza di energia elettrica o dalla
sorgente temporanea di emergenza di energia elettrica e che e'
destinato a distribuire l'energia ai servizi di emergenza.
11 Sorgente di emergenza di energia elettrica: la sorgente di
energia elettrica destinata ad alimentare I quadro di emergenza in
caso di mancata alimentazione da parte della sorgente principale di
energia elettrica.
12 Massima velocita' di servizio in marcia avanti: la velocita'
massima che, in base al progetto, la nave mantiene nel servizio in
mare alla massima immersione di navigazione.
13 Massima velocita' in marcia indietro: la velocita' che, in base
al progetto, si ritiene che la nave, alla massima immersione di
navigazione, possa raggiungere alla massima potenza di marcia
indietro.
14 (a) Locali macchine: tutti i locali macchine della categoria A
e tutti gli altri contenenti la macchina di propulsione, le caldaie,
i gruppi di trattamento del combustibile liquido, le macchine vapore,
i motori a combustione interna, i generatori e i motori elettrici
principali, le stazioni di imbarco del combustibile liquido, gli
impianti di refrigerazione, gli stabilizzatori, i dispositivi di
ventilazione, i condizionatori d'aria nonche' i locali di tipo
analogo e i relativi cofani.
14 b) Locali macchine di categoria A: sono tutti i locali e
relativi cofani che contengono:
1. motori a combustione interna utilizzati per l'apparato di
propulsione principale, o
2. motori a combustione interna di potenza complessiva non
minore di 375 kW, utilizzati per altri scopi, o
3. qualsiasi caldaia a combustibile liquido o qualsiasi gruppo
per il trattamento del combustibile liquido.
15 Impianto di azionamento a energia meccanica: l'apparecchiatura
idraulica sistemata per fornire la potenza necessaria per ruotare
l'asta del timone, comprendente una o piu' unita' di potenza con i
relativi tubi e accessori e un azionatore del timone. Gli impianti di
azionamento possono avere in comune componenti meccanici come la
barra, il settore e l'asta del timone, o componenti destinati allo
stesso scopo.
16 Stazioni di comando: i locali dentro i quali sono sistemate le
apparecchiature radio, le apparecchiature principali di navigazione,
la sorgente di emergenza di energia elettrica o nei quali sono
centralizzati le installazioni per la segnalazione degli incendi e i
dispositivi antincendio.
PARTE B
STABILITA' A NAVE INTEGRA, COMPARTIMENTAZIONE
E STABILITA' IN CONDIZIONI DI AVARIA
1 Stabilita' a nave integra (Risoluzione A.749 (18))
NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C E D DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE A
24 METRI:
Tutte le navi nuove di lunghezza pari o superiore a 24 metri
devono conformarsi alle disposizioni applicabili alle navi da
passeggeri previste dal "codice sulla stabilita' a nave integra"
(Code on Intact Stability), adottato con risoluzione A.749 (18), il 4
novembre 1993, dall'assemblea dell'IMO in occasione della sua XVIII
sessione.
Ove gli Stati membri ritengano inappropriata l'applicazione dei
"criteri in caso di forte vento e di rollio" (Severe Wind and Rolling
Criterion) di cui alla risoluzione IMO A.749 (18), puo' essere
adottata un'impostazione alternativa che assicuri una stabilita'
soddisfacente. Questa deve essere sottoposta alla Commissione
unitamente alla prova che risulta essere garantito un livello
equivalente di sicurezza.
NAVI ESISTENTI DELLE CLASSI A E B DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE A 24
METRI:
Tutte le navi esistenti delle classi A e B devono soddisfare, in
ogni condizione di carico, i seguenti criteri di stabilita', previa
opportuna correzione per effetto della superficie libera dei liquidi
nei depositi, secondo le ipotesi assunte al paragrafo 3.3 della
Risoluzione IMO A.749 (18), o disposizioni equivalenti.
(a) L'area sotto la curva del braccio di stabilita' (curva GZ) non
deve essere inferiore a:
(i) 0,055 metri-radianti fino a un angolo di sbandamento di 30
gradi;
(ii) 0,09 metri-radianti fino a un angolo di sbandamento di 40
gradi o all'angolo di allagamento, ovvero l'angolo di sbandamento, al
quale il bordo inferiore di tutte le aperture nello scafo, nelle
sovrastrutture o nelle tughe, che non possono essere chiuse in modo
stagno alle intemperie, si immergerebbe qualora tale angolo fosse
minore di 40 gradi;
(iii) 0,03 metri-radianti fra gli angoli di sbandamento di 30
gradi e 40 gradi o fra 30 gradi e l'angolo di allagamento, se tale
angolo e' minore di 40 gradi.
(b) Il braccio di stabilita' GZ deve essere almeno pari a 0,20 m a
un angolo di sbandamento pari o superiore a 30 gradi.
(c) Il massimo braccio di stabilita' GZ deve registrarsi a un
angolo di sbandamento di preferenza superiore a 30 gradi, non
inferiore a 25 gradi.
(d) L'altezza metacentrica trasversale iniziale non deve essere
inferiore a 0,15 m.
Le condizioni di carico da considerare per verificare la
conformita' alle condizioni di stabilita' sopra descritte devono
comprendere almeno quelle elencate al paragrafo 3.5.1.1 della
risoluzione IMO A.749 (18).
Tutte le navi esistenti delle classi A e B di lunghezza pari o
superiore a 24 metri devono soddisfare altresi' i criteri addizionali
di cui alla risoluzione IMO A.749 (18), punto 3.1.2.6 "Criteri
addizionali per le navi da passeggeri" (Additional criteria for
passenger ships) e paragrafo 3.2 "criteri in caso di forte vento e di
rollio" (Severe wind and rolling criterion).
Qualora gli Stati membri considerino inappropriata l'applicazione
dei "criteri in caso di forte vento e di rollio" (Severe Wind and
Rolling Criterion) della risoluzione IMO A.749 (18), puo' essere
adottata un'impostazione alternativa al fine di garantire una
stabilita' soddisfacente. Questa deve essere sottoposta alla
Commissione unitamente alla prova che risulta essere garantito un
livello equivalente di sicurezza.
2 Compartimentazione stagna
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
Ogni nave e' suddivisa in compartimenti stagni da paratie, che
devono essere stagne fino al relativo ponte. La lunghezza massima dei
compartimenti e' calcolata in base ai requisiti specifici di seguito
riportati.
Alternativamente a tali requisiti, e' possibile utilizzare come
norme equivalenti, se applicate nella loro interezza, le regole
relative alla compartimentazione e alla stabilita' delle navi da
passeggeri previste nella parte B del Capitolo II della Convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1960,
di cui alla Risoluzione IMO A.265 (VIII).
Ogni altra parte della struttura interna che influisca
sull'efficacia della compartimentazione della nave deve essere
stagna.
3 Lunghezza allagabile (R 4)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1. La lunghezza allagabile in un dato punto e' la massima parte
della lunghezza della nave, avente il suo centro nel punto
considerato, che puo' essere allagata, nell'ipotesi di permeabilita'
indicata in appresso, senza che la nave si immerga al di sotto della
linea limite.
2. In una nave con il ponte delle paratie discontinuo, la
lunghezza allagabile puo' essere determinata in ogni punto assumendo
una linea limite continua che non sia in nessun punto a meno di 76 mm
sotto la faccia superiore del ponte (a murata) fino al quale le
paratie corrispondenti e il fasciame si estendono stagni.
3. Quando una parte della linea limite considerata e'
sensibilmente al di sotto del ponte a cui arrivano le paratie,
l'amministrazione dello Stato di bandiera puo' autorizzare una
limitata tolleranza nella tenuta stagna di quelle parti che si
trovano al di sopra della linea limite ed immediatamente al di sotto
del ponte piu' alto.
4 Lunghezza ammissibile dei compartimenti (R 6)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
La lunghezza massima ammissibile di un compartimento avente il suo
centro in qualsiasi punto della lunghezza della nave e' ottenuta
moltiplicando la lunghezza allagabile per un apposito coefficiente
denominato fattore di compartimentazione.
5 Permeabilita' (R 5)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
Le ipotesi indicate nella regola 3 si riferiscono alla
permeabilita' dei locali al di sotto della linea limite.
Nel calcolare la lunghezza allagabile, la permeabilita' media
ipotizzata dei locali al di sotto della linea limite deve
corrispondere ai valori indicati nella tabella della regola 8.3.
6 Fattore di compartimentazione
Il fattore di compartimentazione deve essere:
PER LE NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C, E D E NAVI RO/RO DA PASSEGGERI
ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1,0 se il numero di passeggeri che la nave e' autorizzata a
trasportare e' inferiore a 400, e
0,5 se il numero di passeggeri che la nave e' autorizzata a
trasportare e' pari o superiore a 400.
Le navi ro-ro da passeggeri esistenti di classe B devono
soddisfare il presente requisito entro la data prevista dalla regola
II-1/B/8-2, paragrafo 2.
PER LE NAVI NON RO-RO DA PASSEGGERI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 1,0
7 Requisiti speciali relativi alla compartimentazione delle navi (R
7)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1. Quando in una o piu' parti di una nave le paratie stagne si
estendono fino a un ponte piu' alto che nel resto della nave e si
desidera, nel calcolo della lunghezza allagabile, sfruttare tale
maggiore estensione delle paratie, possono essere usate linee limite
distinte per ciascuna parte della nave, purche':
1.1 i fianchi della nave si estendano per tutta la lunghezza della
stessa fino al ponte corrispondente alla linea limite superiore e
tutte le aperture nel fasciame esterno al di sotto di questo ponte,
per tutta la lunghezza della nave, siano considerate, ai fini della
regola 15, come se fossero al di sotto della linea limite; e
1.2 i due compartimenti contigui allo "scalino" del ponte delle
paratie rientrino ciascuno nella lunghezza ammissibile corrispondente
alla rispettiva linea limite e la loro lunghezza complessiva non
superi il doppio della lunghezza ammissibile calcolata sulla linea
limite inferiore.
2. Un compartimento puo' superare la lunghezza ammissibile
stabilita dalla regola 4, purche' la lunghezza complessiva di
ciascuna delle due coppie di compartimenti adiacenti con le quali il
compartimento in questione e' in comune non superi il valore piu'
basso della lunghezza allagabile o del doppio della lunghezza
ammissibile.
3. Una paratia trasversale principale puo' avere un recesso
purche' ogni parte del recesso sia compresa tra superfici verticali
situate sui fianchi della nave, a una distanza dal fasciame esterno
pari a un quinto della larghezza della nave stessa, misurata,
normalmente al piano di simmetria, al livello del massimo
galleggiamento di compartimentazione. Qualsiasi porzione di recesso
che oltrepassi detti limiti deve essere considerata uno scalino e
sottoposta alle disposizioni del punto 6.
4. Qualora una paratia trasversale principale abbia un recesso o
uno scalino, nel calcolo della compartimentazione deve essere
utilizzata una paratia piana equivalente.
5. Laddove un compartimento stagno principale trasversale preveda
una compartimentazione locale e si dimostri, a soddisfazione
dell'amministrazione dello Stato di bandiera, che a una qualunque
avaria laterale estendentesi per 3 metri piu' il 3% della lunghezza
della nave, o per 11 metri, oppure per il 10% della lunghezza della
nave, assumendo il valore piu' basso, l'intero volume del
compartimento principale non risulta allagato, si' puo' ammettere una
tolleranza proporzionale nella lunghezza ammissibile altrimenti
prescritta per tale compartimento. In tal caso, il volume
dell'effettiva galleggiabilita' ipotizzata per il fianco non in
avaria non deve essere maggiore di quello assunto per il fianco in
avaria.
La tolleranza di cui al presente paragrafo e' ammessa soltanto se
non impedisce di soddisfare la regola 8.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
6 Una paratia trasversale principale puo' avere un scalino purche'
soddisfi una delle seguenti condizioni:
6.2 la lunghezza complessiva dei due compartimenti, separati dalla
paratia in questione, non ecceda il 90% della lunghezza allagabile o
il doppio della lunghezza ammissibile. Tuttavia nelle navi aventi un
fattore di compartimentazione pari a 1 basta che la lunghezza
complessiva dei due compartimenti in questione non ecceda la
lunghezza ammissibile;
6.3 in corrispondenza dello scalino sia assicurata una
compartimentazione supplementare atta a garantire lo stesso grado di
sicurezza dato dalla paratia piana;
6.4 il compartimento sul quale lo scalino si estende non superi la
lunghezza ammissibile corrispondente a una linea limite presa a 76 mm
al di sotto dello scalino.
7. Nelle navi di lunghezza pari o superiore a 100 metri, una delle
paratie principali trasversali a poppavia del gavone di prora deve
essere sistemata a una distanza dalla perpendicolare avanti non
maggiore della lunghezza ammissibile.
8. Se la distanza tra due paratie trasversali principali contigue,
o tra le loro equivalenti paratie piane, oppure tra due piani
trasversali passanti tra le parti piu' ravvicinate di due paratie a
scalino, e' minore di 3 metri piu' il 3% della lunghezza della nave,
o di 11 metri, oppure del 10% della lunghezza della nave, assumendo
il valore piu' basso, una sola di queste paratie e' considerata parte
della compartimentazione della nave.
9. Quando il fattore di compartimentazione prescritto e' pari a
0,50, la lunghezza complessiva di due qualsiasi compartimenti
contigui non deve superare la lunghezza allagabile.
8 Stabilita' in condizioni di avaria (R 8)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1.1 Nelle diverse condizioni di servizio, deve essere assicurata
una stabilita' a nave integra tale che, dopo l'allagamento di un
qualsiasi compartimento principale contenuto nei limiti della
lunghezza allagabile, la nave resista alla condizione finale di
allagamento.
1.2 Quando due compartimenti principali contigui sono separati da
una paratia a scalino che risponda alle disposizioni della regola
7.6.1, la stabilita' allo stato integro deve essere tale che la nave
resista all'allagamento dei due compartimenti in questione.
1.3 Qualora il prescritto fattore di compartimentazione sia pari a
0,50, la stabilita' a nave integra deve essere tale che la nave
resista all'allagamento di due qualsiasi compartimenti contigui.
2.1 Quanto disposto al punto .1 deve essere determinato per mezzo
di calcoli eseguiti a norma dei punti .3, .4 e .6 e tenendo conto
delle proporzioni e delle caratteristiche costruttive della nave e
della disposizione e configurazione dei compartimenti in avaria.
Nell'eseguire tali calcoli, si deve supporre che la nave si trovi
nelle peggiori condizioni di servizio sotto il profilo della
stabilita'.
2.2 Qualora si intenda sistemare ponti, doppi fianchi o paratie
longitudinali la cui tenuta e' adeguata a limitare significativamente
il deflusso dell'acqua, nei calcoli si deve tener debito conto di
tali limitazioni.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D E NAVI RO-RO DA PASSEGGERI ESISTENTI
DELLA CLASSE B E NAVI NON RO-RO DA PASSEGGERI ESISTENTI DELLA CLASSE
B, COSTRUITE IL 29 APRILE 1990 O DOPO TALE DATA:
2.3 La stabilita' prescritta nella condizione finale dopo l'avaria
e dopo il bilanciamento, ove previsto, deve essere cosi' determinata:
2.3.1 La curva dei bracci di stabilita' positivi residui deve
estendersi come minimo per 15 gradi oltre l'angolo di equilibrio.
Detta estensione puo' essere ridotta a un minimo di 10 gradi se
l'area al disotto della curva del braccio di stabilita' e' quella
specificata nel punto .2.3.2 moltiplicata per il rapporto 15
gradi/estensione, ove l'estensione e' espressa in gradi.
2.3.2 L'area al di sotto della curva del braccio di stabilita' non
deve essere minore di 0,015 metri-radianti, calcolata a partire
dall'angolo di equilibrio fino al valore minore fra:
1 l'angolo al quale si verifica il progressivo allagamento;
2 22 gradi (dalla posizione di nave dritta) nel caso di
allagamento di un unico compartimento; 27 gradi (dalla posizione di
nave dritta) nel caso di allagamento simultaneo di due compartimenti
contigui.
2.3.3 Il braccio di stabilita' residuo deve essere compreso fra
valori di stabilita' positiva, tenendo conto del maggiore dei momenti
sbandanti dovuti:
1. all'addensamento laterale dei passeggeri;
2. alla messa a mare di tutti i mezzi collettivi di salvataggio,
ammainabili mediante gru, sistemati su un lato della nave, al
completo di persone e dotazioni;
3. alla pressione del vento;
come calcolato dalla seguente formula:
GZ (in metri) = momento sbandante ------------------- + 0.04
dislocamento
Tuttavia, il braccio non deve essere in nessun caso minore di 0,10
metri.
2.3.4 Ai fini del calcolo dei momenti sbandanti di cui al
paragrafo .2.3.3, si ipotizza quanto segue:
1 Momento dovuto all'addensamento dei passeggeri:
1.1 quattro persone per metro quadrato;
1.2 una massa di 75 kg per ciascun passeggero;
1.3 passeggeri distribuiti sulle aree libere del ponte, su un lato
della nave, sui ponti in cui sono ubicati i punti di riunione e in
modo tale da produrre il momento sbandante piu' sfavorevole.
2 Momento dovuto alla messa a mare di tutti i mezzi collettivi di
salvataggio, ammainabili mediante gru, sistemati su un lato della
nave, al completo di persone e dotazioni:
2.1 si deve ipotizzare che tutte le imbarcazioni di salvataggio e
i battelli di emergenza, sistemati sul lato verso cui la nave ha
sbandato in seguito all'avaria, siano messi fuori bordo al completo
di persone e dotazioni, pronti per essere ammainati;
2.2 per le imbarcazioni di salvataggio predisposte per la messa a
mare, al completo di persone e dotazioni, dalla posizione ove esse
sono sistemate, si deve ipotizzare il massimo momento sbandante
durante la messa a mare;
2.3 si deve ipotizzare che una zattera di salvataggio, ammainabile
mediante gru, sia messa fuori bordo, pronta per essere ammainata, al
completo di persone e dotazioni sul lato verso cui la nave ha
sbandato in seguito all'avaria;
2.4 le persone che non si trovano nei mezzi di salvataggio messi
fuori bordo non devono causare ulteriori momenti sbandanti o
raddrizzanti;
2.5 si deve ipotizzare che i mezzi di salvataggio sul lato della
nave opposto a quello verso il quale la nave ha sbandato siano nella
posizione in cui essi sono sistemati a bordo.
3 Momenti dovuti alla pressione del vento:
3.1 navi della classe B: si suppone che il vento eserciti una
pressione di 120 N/ m2;
navi delle classi C e D: si suppone che il vento eserciti una
pressione di 80/N/m2;
3.2 l'area cui applicare tale pressione e' l'area della proiezione
laterale della parte della nave al di sopra della linea di
galleggiamento allo stato integro;
3.3 il braccio della coppia deve essere pari alla distanza
verticale tra un punto posto a meta' dell'immersione media allo stato
integro e il baricentro della predetta area della proiezione laterale
della nave.
2.4 Qualora si verifichino importanti allagamenti progressivi,
evento che determina una rapida riduzione dei bracci di stabilita'
pari o superiore a 0,04 metri, si deve supporre che la curva dei
bracci di stabilita' termini all'angolo in cui si verifica il
progressivo allagamento. Il campo e l'area di cui ai punti .2.3.1 e
.2.3.2 dovrebbero essere misurati a tale angolo.
2.5 Nel caso in cui l'allagamento progressivo sia limitato e
determini soltanto una riduzione ragionevolmente lenta del braccio di
stabilita' inferiore a 0,04 metri, la porzione restante della curva
deve essere parzialmente interrotta ipotizzando che il locale
progressivamente allagato sia tale dall'inizio.
2.6 Nelle fasi intermedie di allagamento, il braccio di stabilita'
massimo deve essere di almeno 0,05 metri e il campo dei bracci di
stabilita' positivi deve essere di almeno 7 gradi. In tutti i casi,
si devono ipotizzare una sola falla nello scafo e una sola superficie
libera.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
3 Ai fini dell'esecuzione dei calcoli di stabilita' in condizioni
di avaria, si devono ipotizzare le seguenti permeabilita' per volumi
e superfici:
Locali Permeabilita' (%)
Destinati a carico o provviste 60
Occupati da alloggi 95
Occupati da macchine 85
Destinati a liquidi 0 or 95 (*)
(*) Scegliendo il valore che implica requisiti piu' severi.
Si devono ipotizzare permeabilita' di superficie piu' elevate per
i locali che, in prossimita' del galleggiamento di avaria, non
contengono un numero rilevante di alloggi o macchine e per i locali
che in genere non sono occupati da quantita' rilevanti di carico o
provviste.
4 Le estensioni di avaria ipotizzate devono essere le seguenti:
1 estensione longitudinale: il valore minore fra 3 metri piu' il
3% della lunghezza della nave, oppure 11 metri o il 10% della
lunghezza della nave;
2 estensione trasversale (misurata dal fianco verso l'interno
della nave e normalmente al piano di simmetria calcolato al massimo
galleggiamento di compartimentazione): una distanza di un quinto
della larghezza della nave;
3 estensione verticale: dalla linea di costruzione verso l'alto
senza limitazione;
4 se un'avaria di estensione inferiore a quella indicata nei punti
.4.1, .4.2, .4.3 desse luogo a condizioni piu' gravi dal punto di
vista dello sbandamento o della perdita di altezza metacentrica, nei
calcoli si deve tener conto di tale avaria.
5 L'allagamento asimmetrico deve essere contenuto al minimo,
compatibilmente con l'efficienza delle sistemazioni. Quando risulta
necessario correggere grandi angoli di sbandamento, i mezzi scelti
devono essere possibilmente automatici, ma in qualsiasi caso in cui
esistano dispositivi per il bilanciamento trasversale, questi devono
poter essere manovrati da sopra il ponte delle paratie. Per le navi
nuove delle classi B, C e D, l'angolo massimo di sbandamento dopo
l'allagamento, ma prima del bilanciamento, non deve essere superiore
a 15 gradi. Qualora siano prescritti dispositivi per il bilanciamento
trasversale, il tempo di bilanciamento non deve superare i 15 minuti.
Si devono fornire al comandante della nave le informazioni in merito
all'uso dei dispositivi per il bilanciamento.
6 Le condizioni finali della nave dopo l'avaria e, in caso di
allagamento asimmetrico, dopo il bilanciamento, devono essere le
seguenti:
1 in caso di allagamento simmetrico, l'altezza metacentrica
residua, calcolata con il metodo del dislocamento costante, deve
essere positiva e pari ad almeno 50 mm;
2a salvo che sia diversamente previsto al paragrafo 6.2b, in caso
di allagamento asimmetrico, l'angolo di sbandamento per l'allagamento
di un solo compartimento non deve superare i 7 gradi per le navi
della classe B (nuove ed esistenti) e i 12 gradi per le navi delle
classi C e D (nuove).
Per l'allagamento simultaneo di due compartimenti contigui, puo'
essere ammesso un angolo di sbandamento di 12 gradi per le navi nuove
ed esistenti della classe B, purche' il fattore di compartimentazione
non sia mai superiore a 0,50 nella parte della nave allagata;
2b per le navi non ro-ro da passeggeri esistenti della classe B,
costruite prima del 29 aprile 1990, in caso di allagamento
asimmetrico, l'angolo non deve superare i 7 gradi, tuttavia in casi
eccezionali l'amministrazione puo' concedere un angolo di sbandamento
maggiore a causa del momento asimmetrico; in nessun caso l'angolo di
sbandamento finale deve superare i 15 gradi;
3 in nessun caso la linea limite deve risultare immersa nella fase
finale dell'allagamento. Se si ritiene che la linea limite possa
risultare immersa in una fase intermedia dell'allagamento,
l'amministrazione dello Stato di bandiera puo' prescrivere le
indagini e le sistemazioni che ritiene necessarie per la sicurezza
della nave.
7 Al comandante della nave devono essere fornite le informazioni
necessarie a mantenere, in condizioni di servizio, una stabilita'
allo stato integro sufficiente a consentire alla nave di resistere a
un'avaria grave. Nel caso di navi che richiedano mezzi di
bilanciamento trasversale, il comandante della nave deve essere
informato sulle condizioni di stabilita' su cui si basano i calcoli
di sbandamento e deve essere avvertito della possibilita' di uno
sbandamento eccessivo nel caso in cui la nave subisse un'avaria
trovandosi in condizioni meno favorevoli.
8 I dati indicati al paragrafo .7, utili a consentire al
comandante di mantenere una sufficiente stabilita' allo stato
integro, devono comprendere informazioni riguardanti la massima
altezza ammissibile del centro di gravita' della nave al di sopra
della chiglia (KG), oppure, in alternativa, la minima altezza
metacentrica ammissibile (GM) per una serie di immersioni o
dislocamenti, sufficiente a tener conto di tutte le condizioni di
servizio. Le informazioni devono indicare l'influsso dei diversi
assetti, tenendo conto dei limiti operativi.
9 Ogni nave deve avere marche di immersione segnate chiaramente a
proravia e a poppavia. Nel caso in cui le marche di immersione non
siano situate in posizioni facilmente leggibili, oppure limiti
operativi connessi con il tipo di viaggio effettuato rendano
difficile la lettura delle marche, la nave deve essere dotata di un
sistema affidabile di indicazione dell'immersione grazie al quale si
possa determinare l'immersione a proravia e a poppavia.
10 Dopo il completamento della caricazione della nave e prima
della sua partenza, il comandante deve determinare l'assetto e la
stabilita' della nave stessa e inoltre si deve accertare, provvedendo
alla relativa annotazione, che la nave soddisfi i criteri di
stabilita' previsti dalle pertinenti regole. La stabilita' della nave
deve essere determinata mediante calcoli. A tale scopo, puo' essere
impiegato un calcolatore elettronico programmato per il controllo
delle condizioni di carico e di stabilita' o un mezzo equivalente.
11 L'amministrazione dello Stato di bandiera non puo' ammettere
alcuna deroga ai requisiti di stabilita' in condizioni di avaria, a
meno che si dimostri che l'altezza metacentrica allo stato integro,
necessaria per soddisfare tali requisiti, risulti, in ogni condizione
di servizio, eccessiva rispetto al servizio cui la nave e' destinata.
12 Non devono essere accordate deroghe ai criteri di stabilita' in
condizioni di avaria se non in casi eccezionali e a condizione che
l'amministrazione dello Stato di bandiera consideri che le
proporzioni, le sistemazioni e le altre caratteristiche della nave,
che si possano adottare praticamente e ragionevolmente nelle
particolari circostanze, siano le piu' favorevoli alla stabilita' in
condizioni di avaria.
8-1 Stabilita' delle navi ro-ro da passeggeri in condizioni di avaria
(R 8-1)
NAVI RO-RO PASSEGGERI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
Le navi ro-ro da passeggeri esistenti della classe B devono
soddisfare le disposizioni della regola 8, entro la data della prima
visita di controllo periodica successiva alla data specificata qui di
seguito, in funzione del valore di A/A max come definito
nell'allegato della "Calculation Procedure to Asses the Survivability
Charateristics of Existing Navi ro-ro da passeggeri when Using a
Simplified Method Based Upon Resolution A.265 (VIII), elaborato
Maritime Safety Committee durante la 59 gradi sessione del giugno del
1991 (MSC/Circ. 574):
Valore di A/Amax: Termine per la conformita':
inferiore all'85% 1 ottobre 1998
85% o superiore, ma inferiore al 90% 1 ottobre 2000
90% o superiore, ma inferiore al 95% 1 ottobre 2002
95% superiore, ma inferiore al 97,5% 1 ottobre 2004
97,5% o superiore 1 ottobre 2005
8-2 Requisiti speciali per le navi ro-ro da passeggeri autorizzate a
trasportare piu' di 400 passeggeri (R 8-2)
NAVI RO-RO DA PASSEGGERI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D E NAVI RO-RO DA
PASSEGGERI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
In deroga alle disposizioni delle regole II-1/B/8 e II-1/B/8-1:
le navi ro-ro da passeggeri nuove, autorizzate a trasportare piu'
di 400 passeggeri, devono soddisfare le disposizioni della regola
II-1/B/8, punto .2.3, nell'ipotesi che l'avaria abbia luogo in un
qualsiasi punto entro la lunghezza della nave (L); e
2 le navi ro-ro da passeggeri esistenti, autorizzate a trasportare
piu' di 400 passeggeri, devono soddisfare le disposizioni del punto
.1 entro la data della prima visita di controllo periodica successiva
alle date di cui ai punti .2.1, 2.2 o.2.3, assumendo la data piu'
recente.
2.1
Valore di A/Amax: Termine per la conformita':
inferiore all'85% 1 ottobre 1998
85% o superiore, ma inferiore al 90% 1 ottobre 2000
90% o superiore, ma inferiore al 95% 1 ottobre 2002
95% o superiore, ma inferiore al 97,5% 1 ottobre 2004
97,5% o superiore 1 ottobre 2010
2.2
Numero di passeggeri che possono essere trasportati:
1 500 o superiore 1 ottobre 2002
1 000 o superiore, ma inferiore a 1 500 1 ottobre 2006
600 o superiore, ma inferiore a 1 000 1 ottobre 2008
400 o superiore, ma inferiore a 600 1 ottobre 2010
2.3 Eta' della nave pari o superiore a 20 anni:
Laddove per eta' di una nave si intende il periodo trascorso dalla
data in cui e' stata impostata la chiglia o in cui la nave si trovava
a un equivalente stadio di costruzione, oppure dalla data in cui la
nave e' stata trasformata in nave ro-ro da passeggeri.
8-3 Requisiti speciali per le navi da passeggeri, diverse dalle navi
ro-ro da passeggeri, autorizzate a trasportare piu' di 400 passeggeri
NAVI DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE IL 1 GENNAIO 2003 O DOPO TALE
DATA, DIVERSE DALLE NAVI RO-RO DA PASSEGGERI:
Nonostante le disposizioni della regola II-1/B/8, le navi da
passeggeri, diverse dalle navi ro-ro da passeggeri, autorizzate a
trasportare piu' di 400 passeggeri devono conformarsi alle
disposizioni della regola II-1/B/8, paragrafi 2.3 e 2.6, nell'ipotesi
che l'avaria abbia luogo in un qualsiasi punto entro la lunghezza
della nave L.
9 Paratie dei gavoni e del locale macchine (R 10)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
Ogni nave deve avere un gavone di prora o una paratia di
collisione che deve estendersi stagna fino al ponte delle paratie.
Tale paratia deve situarsi a una distanza dalla perpendicolare avanti
non inferiore al 5% della lunghezza della nave e non superiore a 3
metri piu' il 5% della lunghezza della nave.
2 Qualora una qualunque parte della nave al di sotto del
galleggiamento si estenda a proravia della perpendicolare avanti (per
esempio: prua a bulbo), le distanze indicate nel paragrafo 1 devono
essere calcolate a partire dal punto situato:
1 a meta' lunghezza di tale estensione; oppure
2 a una distanza pari all'1,5% della lunghezza della nave a
proravia della perpendicolare avanti; oppure
3 a una distanza di 3 metri a proravia della perpendicolare
avanti, assumendo il valore piu' basso.
3 Se la nave ha una lunga sovrastruttura prodiera, la paratia del
gavone di prora o di collisione deve estendersi stagna alle
intemperie fino al primo ponte al di sopra di quello delle paratie.
Questa estensione deve essere sistemata in maniera tale da impedire
che il portellone prodiero, in caso di avaria o distacco, rischi di
danneggiarla.
4 L'estensione di cui al punto .3 puo' non trovarsi direttamente
al di sopra della paratia sottostante, purche' tutte le sue parti non
si situino a proravia del limite anteriore specificato nei punti .1 e
.2.
Nondimeno, nelle navi esistenti della classe B:
1 in cui una rampa inclinata di caricazione costituisca parte
dell'estensione della paratia di collisione al di sopra del ponte
delle paratie, la parte della rampa che si trova a piu' di 2,3 metri
sopra il ponte delle paratie puo' estendersi non oltre 1 metro a
proravia dei limiti anteriori specificati nei punti .1 e .2;
2 in cui la rampa esistente non abbia i requisiti per essere
considerata un'estensione della paratia di collisione e impedisca la
sistemazione di detta estensione entro i limiti specificati nei punti
.1 e .2, l'estensione puo' essere situata a una certa distanza a
poppavia del limite posteriore specificato nei punti .1 e .2. Tale
distanza non deve essere maggiore di quanto strettamente necessario
per garantire che non vi sia interferenza con la rampa. L'estensione
della paratia di collisione deve aprirsi verso prora, deve essere
conforme alle disposizioni del punto .3 e deve essere sistemata in
maniera tale da impedire che la rampa, in caso di avaria o distacco,
rischi di danneggiarla.
5 Le rampe che non soddisfino i suddetti requisiti non possono
essere considerate estensioni della paratia di collisione.
6 Le navi esistenti della classe B devono soddisfare le
disposizioni dei punti .3 e .4 entro la data della prima visita di
controllo periodica successiva alla data del 1 luglio 1998.
7 Ogni nave deve essere altresi' provvista di una paratia del
gavone di poppa e di paratie che dividano il locale macchine dai
locali destinati al carico ed ai passeggeri a proravia e a poppavia;
tali paratie devono essere rese stagne fino al ponte delle paratie.
La paratia del gavone di poppa puo' tuttavia avere uno scalino al di
sotto del ponte delle paratie, purche' non ne risulti una riduzione
del grado di sicurezza della nave per quanto riguarda la
compartimentazione.
8 In ogni caso, gli astucci di uscita degli assi portelica devono
essere racchiusi in locali stagni. Il pressatrecce di poppa deve
trovarsi dentro una galleria stagna o in altro locale stagno separato
dal compartimento dell'astuccio di uscita dell'asse portelica, di
volume tale che, se allagato per perdite attraverso il pressatrecce,
la linea limite non sia sommersa.
10 Doppi fondi (R 12)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B E
NAVI NUOVE COSTRUITE A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2003 (COMPRESO) DI
LUNGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 24 METRI:
1 Nelle navi nuove delle classi B, C e D e le navi esistenti della
classe B, nonche' nelle navi nuove di lunghezza pari o superiore a 24
metri, costruite il 1 gennaio 2003 o dopo tale data, deve esserci un
doppio fondo che si estenda dalla paratia del gavone di prora alla
paratia del gavone di poppa purche' cio' sia possibile e compatibile
con il progetto e l'adeguato funzionamento della nave.
1 Le navi di lunghezza pari o superiore a 50 metri, ma inferiore a
61, devono essere provviste di un doppio fondo che si estenda almeno
dal locale macchine alla paratia del gavone di prora o quanto piu'
vicino possibile a tale paratia.
2 Le navi di lunghezza pari o superiore a 61 metri, ma inferiore a
76, devono essere provviste di un doppio fondo al di fuori del locale
macchine, che si estenda almeno fino alle paratie dei gavoni di prora
e di poppa, o quanto piu' vicino possibile a tali paratie.
3 Le navi di lunghezza pari o superiore a 76 metri devono essere
provviste di un doppio fondo posto a meta' della loro lunghezza, che
si estenda fino alle paratie dei gavoni di prora e di poppa, o quanto
piu' vicino possibile a tali paratie.
2 Qualora sia prescritta la sistemazione di un doppio fondo, la
sua altezza deve soddisfare le prescrizioni di un organismo
riconosciuto e il cielo del doppio fondo deve estendersi fino alle
murate della nave in modo da proteggere il fondo alla curva del
ginocchio. Tale protezione e' ritenuta conforme quando, condotta dal
vertice dell'angolo esterno inferiore del rettangolo circoscritto
alla sezione maestra una retta inclinata di 25 gradi sull'orizzontale
fino all'intersezione con il tracciato fuori ossatura della sezione
maestra e considerato il piano orizzontale passante per tale
intersezione, si verifichi che nessun punto della linea di
intersezione dell'orlo esterno della lamiera marginale con il
fasciame esterno risulti al di sotto di detto piano orizzontale.
3 I pozzetti costruiti nel doppio fondo in comunicazione con gli
impianti di svuotamento delle stive ecc. non devono essere piu'
profondi del necessario. La profondita' del pozzo non deve in alcun
caso superare la profondita' del doppio fondo al piano di simmetria,
diminuita di 460 mm, ne' estendersi al di sotto del piano orizzontale
di cui al punto .2. E' tuttavia ammesso un pozzetto che si estenda
fino al fasciame esterno all'estremita' poppiera della galleria
alberi. L'amministrazione dello Stato di bandiera puo' autorizzare
altri pozzetti (per esempio per l'olio lubrificante al di sotto delle
macchine principali) se ritiene che tali sistemazioni offrano una
protezione equivalente a quella data da un doppio fondo conforme alla
presente regola.
4 Un doppio fondo puo' non trovarsi in corrispondenza di
compartimenti stagni di medie dimensioni, utilizzati esclusivamente
per il trasporto di liquidi, purche', a giudizio dell'amministrazione
dello Stato di bandiera, la sicurezza della nave, in caso di avaria
del fondo o della murata, non risulti compromessa.
5 In deroga alle disposizioni del punto 10.1 del presente
regolamento, l'amministrazione dello Stato di bandiera puo' accordare
l'esenzione dal doppio fondo per una qualunque parte della nave
avente un fattore di compartimentazione non superiore a 0,5, se essa
ritiene che la sistemazione di un doppio fondo in quella parte non
sia compatibile con le caratteristiche costruttive della nave e il
suo normale esercizio.
11 Assegnazione, marcatura e annotazione dei galleggiamenti di
compartimentazione (R 13)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1. Al fine di mantenere il grado di compartimentazione prescritto,
deve essere stabilita e marcata sui fianchi a meta' lunghezza della
nave una linea di galleggiamento corrispondente all'immersione di
compartimentazione approvata. Sui fianchi di una nave dotata di
locali specificamente adibiti all'alloggiamento di passeggeri oppure
al trasporto di merci si possono stabilire e marcare, a richiesta
degli armatori, una o piu' linee di galleggiamento supplementari,
corrispondenti alle immersioni di compartimentazione che
l'amministrazione dello Stato di bandiera puo' approvare per le
diverse condizioni di esercizio.
2. I galleggiamenti di compartimentazione assegnati e marcati
devono essere registrati nel certificato di sicurezza per le navi da
passeggeri e devono riportare l'indicazione 0.1 se il galleggiamento
di compartimentazione e' unico.
Se vi e' piu' di un galleggiamento di compartimentazione, le altre
condizioni di servizio sono identificabili con le indicazioni C.2,
C.3, C.4 ecc.1.
3. Il bordo libero corrispondente a ciascuno di questi
galleggiamenti deve essere misurato nella stessa posizione e a
partire dalla stessa linea di riferimento tracciata per i bordi
liberi stabiliti in base alla convenzione internazionale sul bordo
libero in vigore.
4. Il bordo libero corrispondente a ciascun galleggiamento di
compartimentazione approvato e alle relative condizioni di servizio
deve essere chiaramente indicato nel certificato di sicurezza per
navi da passeggeri.
5. In nessun caso la marca del galleggiamento di
compartimentazione puo' essere posta al di sopra del galleggiamento
di massimo carico in acqua salata, determinato sulla base della
robustezza della nave o della convenzione internazionale sul bordo
libero in vigore.
6. Qualunque sia la posizione delle marche del galleggiamento di
compartimentazione, in nessun caso una nave deve essere caricata in
modo da far immergere la marca di galleggiamento corrispondente alla
stagione e alla localita', determinata in base alla convenzione
internazionale sul bordo libero in vigore.
7. Una nave non deve in nessun caso essere caricata in modo che
sia sommersa la marca di galleggiamento di compartimentazione
corrispondente al viaggio in corso e alle condizioni di servizio.
12 Costruzione e prove iniziali delle paratie stagne, ecc. (R 14)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 Ogni paratia stagna di compartimentazione, sia essa trasversale
o longitudinale, deve essere costruita in modo tale da sostenere, con
un adeguato margine di resistenza, la pressione della piu' alta
colonna d'acqua che si possa produrre in caso di avaria della nave, e
comunque almeno la pressione di una colonna d'acqua fino alla linea
limite. La costruzione di queste paratie deve essere conforme alle
prescrizioni di un organismo riconosciuto.
2.1 Scalini e recessi nelle paratie devono essere stagni e
resistenti quanto la corrispondente parte di paratia.
2.2 Qualora ordinate o bagli passino attraverso un ponte o una
paratia stagni, tale ponte o paratia devono essere resi stagni, nella
struttura, senza uso di legno o cemento.
3 La prova di riempimento d'acqua dei compartimenti principali non
eobbligatoria. Qualora non sia effettuata tale prova, ove possibile
deve essere svolta la prova a getto. Tale prova deve essere
effettuata allo stadio piu' avanzato possibile di costruzione della
nave. Nel caso in cui la prova a getto non sia praticabile a causa
della possibilita' di danneggiare le macchine, la coibentazione delle
apparecchiature elettriche o elementi dell'equipaggiamento, essa puo'
essere sostituita da un attento esame visivo delle connessioni
saldate, approfondito dove ritenuto necessario da una prova con
soluzione colorata penetrante o da una prova ad ultrasuoni per i
trafilamenti o da una prova equivalente. In ogni caso deve essere
eseguito un esame accurato delle paratie stagne.
4 Il gavone di prora, i doppi fondi (comprese le chiglie a
cassone) e i doppi fianchi devono essere sottoposti a prova
esponendoli a una colonna d'acqua corrispondente ai requisiti del
paragrafo .1.
5 Le casse destinate a contenere liquidi e che formano parte della
compartimentazione della nave devono essere sottoposte a prove di
tenuta stagna con la maggiore delle seguenti colonne d'acqua: colonna
corrispondente al massimo galleggiamento di compartimentazione o
colonna corrispondente ai due terzi dell'altezza dalla faccia
superiore della chiglia alla linea limite in corrispondenza delle
casse, purche' in nessun caso la colonna d'acqua sia inferiore a 0,9
metri al di sopra del cielo della cassa, assumendo il valore piu'
alto. Nel caso in cui la prova sopra descritta non fosse possibile,
puo' essere ammessa la prova di tenuta d'aria, durante la quale le
casse sono sottoposte ad una pressione atmosferica non superiore a
0,14 bar.
6 Le prove indicate ai punti .4 e .5 hanno lo scopo di verificare
che le sistemazioni strutturali di compartimentazione siano stagne e
non devono essere effettuate prove per stabilire l'idoneita' di un
qualsiasi compartimento a contenere combustibile liquido o a
soddisfare altri usi, per i quali puo' rendersi necessaria una prova
di livello superiore, in funzione dell'altezza che il liquido puo'
raggiungere nella cassa o nelle sue tubolature.
13 Aperture nelle paratie stagne (R 15)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 Il numero delle aperture nelle paratie stagne deve essere
ridotto al minimo, compatibilmente con le caratteristiche costruttive
della nave e il suo normale esercizio. Tali aperture devono essere
provviste di idonei mezzi di chiusura.
2.1 Se tubolature, ombrinali, cavi elettrici ecc. attraversano
paratie stagne di compartimentazione, devono essere adottati
accorgimenti tali da garantire la tenuta stagna delle paratie.
2.2 Sulle paratie stagne di compartimentazione non e' consentito
installare valvole che non siano parte di un sistema di tubolature.
2.3 Per gli impianti che attraversano le paratie stagne di
compartimentazione non deve essere usato piombo o altro materiale
sensibile al calore, in quanto il deterioramento di tali impianti in
caso di incendio potrebbe compromettere la tenuta stagna delle
paratie.
3.1 Non sono ammessi portelloni, passi d'uomo o aperture di
accesso:
1 nella paratia di collisione al di sotto della linea limite;
2 nelle paratie stagne trasversali che dividono un locale da
carico da un locale da carico contiguo, ad eccezione di quanto
previsto al punto .10.1 e nella regola 14.
3.2 Ad eccezione del caso previsto nel punto .3.3, la paratia di
collisione puo' essere attraversata, sotto la linea limite, da non
piu' di una tubolatura per il passaggio del fluido contenuto nella
cassa del gavone di prora, purche' detta tubolatura sia munita di una
valvola con chiusura a vite manovrabile da sopra il ponte delle
paratie e il corpo della valvola sia fissato alla paratia di
collisione nell'interno del gavone di prora. Tuttavia,
l'installazione della valvola sul lato poppiero della paratia di
collisione puo' essere ammessa purche' in tutte le condizioni di
servizio la valvola sia agevolmente accessibile e il locale in cui e'
installata non sia un locale da carico.
3.3 Se il gavone di prora e' diviso per contenere due liquidi
diversi, la paratia di collisione puo' essere attraversata al di
sotto della linea limite da due tubolature, ciascuna delle quali
sistemata nei modi prescritti dal punto .3.1, sempre che non esista
un'alternativa pratica all'installazione della seconda tubolatura e
che, tenuto conto della compartimentazione supplementare esistente
nel gavone di prora, la sicurezza della nave non ne sia compromessa.
4 Su ciascuna paratia trasversale principale, dentro i locali che
contengono la macchina principale e ausiliaria e le caldaie per la
propulsione, non puo' essere sistemata piu' di una porta, oltre alle
porte di accesso alla galleria degli alberi motore. Se vi sono due o
piu' alberi motore, le gallerie devono essere collegate da un
passaggio intercomunicante. Deve essere aperta soltanto una porta fra
il locale macchine e le gallerie in cui vi siano due alberi e
soltanto due porte se vi sono piu' di due alberi motore. Tutte le
porte devono essere del tipo a scorrimento e devono essere collocate
in modo che la soglia si trovi piu' in alto possibile. Il comando a
mano per manovrare queste porte da sopra il ponte delle paratie deve
essere situato al di fuori del locale macchine.
5.1 NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B E NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D
DI LUNGHEZZA INFERIORE A 24 METRI:
Le porte stagne devono essere a scorrimento o a cerniera o di tipo
equivalente. Non sono ammesse porte di lamiera fissate soltanto da
bulloni e porte che si chiudono a caduta o per l'azione di un peso
che cade.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE A 24
METRI:
Le porte stagne, eccetto i casi previsti nel punto .10.1 o nella
regola 14, devono essere porte a scorrimento con manovra meccanica,
conformi alle disposizioni del punto .7 e in grado di essere chiuse
contemporaneamente dalla consolle di manovra centrale in plancia in
non piu' di 60 s con nave diritta.
5.2 NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B E NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D
DI LUNGHEZZA INFERIORE A 24 METRI:
Le porte a scorrimento possono essere:
- soltanto manovrate a braccia, o
- manovrate meccanicamente o a braccia.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE A 24
METRI:
Nelle navi in cui il numero complessivo di porte stagne non e'
superiore a due unita' e dette porte sono ubicate nel locale macchine
o sulle paratie che delimitano tale locale, l'amministrazione dello
Stato di bandiera puo' permettere che siano soltanto manovrate a
braccia. Qualora siano installate porte a scorrimento manovrate a
braccia, queste devono essere chiuse e fissate prima che la nave
salpi per un viaggio con passeggeri e devono rimanere tali durante la
navigazione.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
5.3 I sistemi di manovra, sia meccanica sia a braccia, di
qualsiasi porta stagna a scorrimento che funzioni meccanicamente o
meno devono poter chiudere la porta con la nave sbandata di 15 gradi
sia da un lato sia dall'altro. Devono essere anche considerate le
forze che possono agire su ciascun lato della porta come nel caso in
cui l'acqua fluisca attraverso l'apertura, applicando un battente
statico equivalente a un'altezza d'acqua di almeno 1 metro sopra la
soglia in corrispondenza della mezzeria della porta.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE A 24
METRI:
5.4 I comandi delle porte stagne, comprese le tubolature
idrauliche e i cavi elettrici, devono essere ubicati il piu' vicino
possibile alla paratia sulla quale sono sistemate le porte, al fine
di ridurre al minimo la possibilita' che subiscano le conseguenze di
un'eventuale avaria della nave. La posizione delle porte stagne e dei
relativi comandi deve essere tale che, se la nave subisce un'avaria
entro un quinto della sua larghezza, misurando tale distanza
normalmente al piano di simmetria al livello del massimo
galleggiamento di compartimentazione, non sia compromesso il
funzionamento delle porte stagne ubicate fuori della zona in avaria.
5.5 Tutte le porte stagne a scorrimento con manovra meccanica o a
braccia devono essere munite di indicatori che segnalino in tutte le
posizioni di manovra a distanza se le porte sono aperte o chiuse. Le
posizioni di manovra a distanza devono essere sistemate solo sulla
plancia di comando, come prescritto al punto .7.1.5, e sul luogo in
cui il punto .7.1.4 prescrive la sistemazione della manovra a braccia
al di sopra del ponte delle paratie.
NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B E NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D DI
LUNGHEZZA INFERIORE A 24 METRI:
5.6 Le porte stagne che non
soddisfano le disposizioni dei punti da .5.1 a .5.5 devono essere
chiuse prima dell'inizio del viaggio e devono rimanere tali durante
la navigazione. Le ore della loro apertura all'arrivo in porto e
della chiusura prima della partenza dal porto devono essere annotate
nel giornale di bordo.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D DI LUNGHEZZA INFERIORE A 24 METRI +
NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
6.1 Le porte a scorrimento manovrate a braccia possono essere a
movimento orizzontale o verticale. Deve essere possibile manovrare il
meccanismo da ciascun lato della porta stessa e da una posizione
accessibile al di sopra del ponte delle paratie con una manovella a
rotazione continua o con altro dispositivo di tipo approvato che
offra le stesse garanzie di sicurezza. Il tempo necessario per la
completa chiusura della porta, quando manovrata con meccanismo a
braccia, non deve superare i 90 s a nave dritta.
NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
6.2 Le porte a scorrimento a manovra meccanica possono essere a
movimento verticale od orizzontale. Se una porta e' manovrata
meccanicamente da un comando centrale, il meccanismo deve essere tale
che la porta possa essere manovrata meccanicamente da ambo i lati
della porta stessa. Leve locali di comando, collegate con il
dispositivo meccanico, devono essere installate su ciascun lato della
paratia ed essere sistemate in modo da consentire a chi passa
attraverso la porta di tenerle entrambe in posizione di apertura,
senza per questo azionare inavvertitamente il meccanismo di chiusura.
Le porte a scorrimento manovrate meccanicamente devono essere
provviste di dispositivo a braccia manovrabile da entrambi i lati
della porta e da una postazione accessibile situata al di sopra del
ponte delle paratie con manovella a rotazione continua o altro
dispositivo di tipo approvato che offra le stesse garanzie di
sicurezza. Esse devono essere altresi' provviste di allarme acustico
che deve suonare prima che la porta cominci a chiudersi e continui
fino a completa chiusura della porta. Inoltre, negli ambienti in cui
il rumore e' forte, l'allarme acustico deve essere integrato da una
segnalazione ottica intermittente sulla porta.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE A 24
METRI:
7.1 Ogni porta stagna a scorrimento con manovra meccanica:
1 deve essere a movimento verticale od orizzontale;
2 deve, fermo restando quanto prescritto al punto .11, avere una
larghezza massima netta di apertura di 1,2 metri; l'amministrazione
dello Stato di bandiera puo' permettere porte piu' grandi soltanto
nella misura considerata necessaria all'efficace esercizio della
nave, purche' vengano prese in considerazione altre misure di
sicurezza, fra cui le seguenti:
2.1 speciale considerazione deve essere prestata alla resistenza
strutturale della porta e ai suoi mezzi di chiusura al fine di
impedire trafilamenti;
2.2 la porta deve essere sistemata al di fuori della zona di
avaria B/5;
2.3 la porta deve essere tenuta chiusa durante la navigazione,
tranne che per periodi limitati, quando e' assolutamente necessario,
secondo quanto deciso dall'amministrazione dello Stato di bandiera;
3 deve essere munita delle sistemazioni necessarie per aprire e
chiudere la porta usando energia elettrica, energia idraulica o
qualsiasi altra forma di energia che sia accettabile per
l'amministrazione dello Stato di bandiera;
4 deve essere munita di un proprio meccanismo di manovra a
braccia; deve essere possibile aprire e chiudere la porta a braccia
da ciascun lato della porta stessa e, inoltre, chiudere la porta da
una posizione accessibile al di sopra del ponte delle paratie con
manovella a rotazione continua o con altro dispositivo che dia le
stesse garanzie di sicurezza, accettabile per l'amministrazione dello
Stato di bandiera; il senso di rotazione o altra direzione di
movimento deve essere chiaramente indicato in tutte le posizioni di
manovra; il tempo necessario per la chiusura completa della porta,
quando manovrata con meccanismo a braccia, non deve superare i 90 s a
nave diritta;
5 deve essere munita di comandi per aprire e chiudere la porta
meccanicamente da ambo i lati della porta stessa e anche per chiudere
la porta meccanicamente dalla consolle di manovra centrale in
plancia;
6 deve essere munita di allarme acustico, distinto da qualsiasi
altro allarme della zona, il quale deve suonare ogniqualvolta la
porta venga chiusa mediante manovra meccanica a distanza; esso deve
suonare per almeno 5 s ma non piu' di 10, prima che la porta cominci
a muoversi, e deve continuare a suonare finche' la porta non sia
completamente chiusa; nel caso di manovra a braccia a distanza e'
sufficiente che l'allarme acustico suoni solo mentre la porta si sta
muovendo; inoltre, nelle zone passeggeri e nelle zone ad alto livello
di rumore ambientale l'amministrazione dello Stato di bandiera puo'
richiedere che l'allarme acustico sia integrato da una segnalazione
ottica intermittente sulla porta; e
7 deve avere una velocita' di chiusura con manovra meccanica
approssimativamente costante; il tempo di chiusura, dal momento in
cui la porta comincia a muoversi al momento in cui essa raggiunge la
posizione di chiusura completa, non deve in alcun caso essere
inferiore a 20 s o superiore a 40 s con nave diritta.
7.2 L'energia elettrica necessaria per le porte stagne a
scorrimento con manovra meccanica deve essere fornita direttamente
dal quadro di emergenza o da un quadro di distribuzione apposito,
sistemato al di sopra del ponte delle paratie. I circuiti di comando,
segnalazione e allarme associati devono essere alimentati
direttamente dal quadro di emergenza o da un apposito quadro di
distribuzione, sistemato al di sopra del ponte delle paratie, e
devono poter essere alimentati automaticamente da una sorgente di
emergenza temporanea di energia elettrica in caso di avaria alla
sorgente principale o alla sorgente di emergenza di energia
elettrica.
7.3 Le porte stagne a scorrimento con manovra meccanica devono
essere provviste di:
1 un impianto idraulico centralizzato munito di due sorgenti di
energia indipendenti, ciascuna composta di un motore e di una pompa
in grado di chiudere simultaneamente tutte le porte; inoltre,
l'intero impianto deve essere provvisto di accumulatori idraulici di
capacita' sufficiente a manovrare tutte le porte almeno tre volte,
vale a dire "chiusura-apertura-chiusura", con la nave in condizioni
sfavorevoli di sbandamento di 15 gradi; questo ciclo di manovra deve
poter essere effettuato quando l'accumulatore si trova alla pressione
di intervento della pompa; il fluido utilizzato deve essere scelto in
funzione della temperatura cui l'impianto puo' essere soggetto
durante l'esercizio; l'impianto di alimentazione deve essere
progettato in modo da ridurre al minimo la possibilita' che una
singola avaria nella tubolatura idraulica comprometta il
funzionamento di piu' di una porta; l'impianto idraulico deve essere
provvisto di' un allarme di basso livello per i serbatoi di fluido
oleodinamico che servono l'impianto con manovra meccanica, di un
allarme di bassa pressione del gas o di altri mezzi efficaci di
monitoraggio delle perdite di energia negli accumulatori idraulici;
tali allarmi devono essere ottici e acustici e i relativi indicatori
devono essere situati sulla consolle di manovra centrale in plancia;
oppure
2 un impianto idraulico indipendente per ciascuna porta munito di
sorgenti di energia, ciascuna composta di un motore e di una pompa in
grado di aprire e chiudere la porta; l'impianto deve inoltre essere
provvisto di un accumulatore idraulico di capacita' sufficiente a
manovrare la porta almeno tre volte, vale a dire
"chiusura-apertura-chiusura", con la nave in condizioni sfavorevoli
di sbandamento di 15 gradi; questo ciclo di manovra deve poter essere
effettuato quando gli accumulatori sono alla pressione di intervento
della pompa; il fluido utilizzato deve essere scelto in funzione
della temperatura cui l'impianto puo' essere soggetto durante
l'esercizio; sulla consolle di manovra centrale in plancia deve
essere installato un allarme di bassa pressione del gas o altri
efficaci dispositivi di monitoraggio delle perdite di energia negli
accumulatori idraulici; in ogni posizione di manovra locale deve
inoltre essere installato un dispositivo che segnali la perdita
dell'energia accumulata; oppure
3 un impianto elettrico indipendente e un motore per ciascuna
porta munita di sorgenti di energia, ciascuna composta di un motore
in grado di aprire e chiudere la porta; la sorgente di energia deve
poter essere alimentata automaticamente dalla sorgente di emergenza
temporanea di energia elettrica in caso di avaria alla sorgente
principale o alla sorgente di emergenza di energia elettrica, e deve
avere capacita' sufficiente a manovrare la porta almeno tre volte,
vale a dire "chiusura-apertura-chiusura", con la nave in condizioni
sfavorevoli di sbandamento di 15 gradi
Per gli impianti descritti ai punti .7.3.1, .7.3.2 e .7.3.3, deve
essere previsto quanto segue:
gli impianti di potenza per le porte stagne a scorrimento con
manovra meccanica devono essere separati da tutti gli altri impianti
elettrici. Una singola avaria negli impianti a manovra meccanica,
elettrici o idraulici, che escluda l'azionatore idraulico non deve
impedire l'azionamento a braccia di qualsiasi porta.
7.4 Le leve di comando devono essere poste su ciascun lato della
paratia, ad un'altezza minima di 1,6 m dal piano del pavimento e
devono essere sistemate in modo da consentire a chi passa attraverso
la porta di tenerle entrambe in posizione di apertura, senza per
questo azionare inavvertitamente il meccanismo di chiusura. La
direzione di movimento delle leve nell'aprire e chiudere la porta
deve essere quella della porta stessa e deve essere chiaramente
indicata. Se per avviare il movimento di chiusura della porta e'
necessaria soltanto un'azione, le leve di comando idrauliche delle
porte stagne nei locali di alloggio devono essere collocate in modo
che un bambino non possa azionarle, ad esempio dietro a sportelli,
fissati da bulloni, posti ad almeno 170 cm al di sopra del livello
del ponte.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B DI
LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE A 24 METRI:
Su entrambi i lati delle porte deve essere apposta una targa con
le istruzioni per il funzionamento dell'impianto delle porte.
Inoltre, su entrambi i lati di ciascuna porta deve essere affissa una
targa con un'iscrizione o un'immagine che metta in guardia dal
pericolo di sostare nel vano della porta una volta avviato il
movimento di chiusura della porta stessa. Le targhe devono essere di
materiale resistente ed essere fissate saldamente. Il testo sulla
targa delle istruzioni o delle avvertenze deve contenere informazioni
sul tempo di chiusura della porta in questione.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE A 24
METRI:
7.5 Per quanto possibile, le apparecchiature e i componenti
elettrici per le porte stagne devono essere sistemati al di sopra del
ponte delle paratie e al di fuori di zone e spazi pericolosi.
7.6 Le custodie dei componenti elettrici sistemati necessariamente
al di sotto del ponte delle paratie devono fornire un'adeguata
protezione contro ingressi d'acqua.
7.7 I circuiti elettrici di potenza, comando, segnalazione e
allarme devono essere protetti contro i guasti in modo tale che
un'avaria al circuito di una porta non provochi un'avaria al circuito
di qualsiasi altra porta. I cortocircuiti o gli altri guasti ai
circuiti di allarme o di segnalazione di una porta non devono
determinare il mancato funzionamento della porta stessa. Si devono
adottare opportuni accorgimenti per evitare che trafilamenti d'acqua
nell'apparecchiatura elettrica situata sotto il ponte delle paratie
causino l'apertura della porta.
7.8 Un unico guasto di origine elettrica nell'impianto di
alimentazione o di comando di una porta stagna a scorrimento con
manovra meccanica non deve causare l'apertura di una porta chiusa. La
disponibilita' di energia dovrebbe essere costantemente controllabile
in un punto del circuito elettrico che sia il piu' vicino possibile a
ciascuno dei motori prescritti dal punto .7.3. L'avaria a una
qualsiasi fonte di energia deve azionare un allarme ottico e acustico
sulla consolle di manovra centrale in plancia.
8.1 La consolle di manovra centrale in plancia deve avere un
commutatore di "selezione principale" con due posizioni di comando:
"comando locale", che consenta di aprire e chiudere localmente una
porta dopo l'uso senza chiusura automatica, e "porte chiuse", che
chiuda automaticamente qualsiasi porta aperta. Tale posizione deve
consentire l'apertura locale delle porte e la loro successiva
chiusura automatica al rilascio del meccanismo di comando locale. Il
commutatore di "selezione principale" deve essere di norma nella
posizione "comando locale". La posizione "porte chiuse" deve essere
usata soltanto a scopo di prova e in caso di emergenza.
8.2 La consolle di manovra centrale in plancia deve essere munita
di un piano indicante l'ubicazione di ciascuna porta, con indicatori
ottici che segnalino se una porta e' aperta o chiusa. Una luce rossa
deve indicare che la porta e' completamente aperta e una luce verde
deve indicare che essa e' completamente chiusa. Quando una porta
viene chiusa a distanza, la luce rossa deve indicare la posizione
intermedia mediante intermittenza. Il circuito di segnalazione deve
essere indipendente dal circuito di manovra per ciascuna porta.
8.3 Dalla postazione centrale di comando non deve essere possibile
aprire nessuna porta a distanza.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
9.1 Tutte le porte stagne devono essere tenute chiuse durante la
navigazione, salvo il fatto che esse possono essere aperte durante la
navigazione come specificato nei punti .9.2 e.9.3. Le porte stagne di
larghezza maggiore a 1,2 metri ammesse dal punto .11 possono essere
aperte solo nelle circostanze specificate in quel paragrafo.
Qualsiasi porta aperta ai sensi del presente paragrafo deve poter
essere chiusa immediatamente.
9.2 Una porta stagna puo' essere aperta durante la navigazione per
permettere il passaggio di passeggeri o equipaggio, o quando un
lavoro nelle immediate vicinanze della porta stessa renda necessaria
la sua apertura. La porta deve essere immediatamente chiusa quando il
transito attraverso di essa e' completato o quando il lavoro che ha
reso necessaria la sua apertura e' finito.
9.3 Certe porte stagne possono essere tenute aperte durante la
navigazione solo se considerato assolutamente necessario; ovvero,
qualora l'apertura delle porte sia ritenuta essenziale per il buon
funzionamento delle macchine della nave oppure per permettere ai
passeggeri un accesso normalmente illimitato in tutta la zona
passeggeri. Tale decisione in merito deve essere presa
dall'amministrazione dello Stato di bandiera solo dopo attenta
considerazione delle ripercussioni sull'esercizio e sulla
sopravvivenza della nave. Una porta stagna che puo' restare aperta in
forza di tale decisione deve essere chiaramente indicata nelle
istruzioni di stabilita' della nave e deve poter essere chiusa
immediatamente.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
10.1 Porte stagne di costruzione soddisfacente possono essere
sistemate nelle paratie stagne di interponte destinate alla
suddivisione del carico, se l'amministrazione dello Stato di bandiera
e' convinta che la sistemazione di tali porte sia essenziale. Dette
porte possono essere del tipo a cerniera, su rulli o a scorrimento,
ma non devono essere manovrabili a distanza. Esse devono essere
sistemate al piu' alto livello e quanto piu' lontano possibile dal
fasciame esterno; in nessun caso il loro stipite esterno puo' essere
a una distanza dal fasciame esterno inferiore a un quinto della
larghezza della nave, misurando tale distanza normalmente al piano di
simmetria al massimo galleggiamento di compartimentazione.
10.2 Tali porte devono essere chiuse prima dell'inizio del viaggio
e devono rimanere tali durante la navigazione. L'ora di apertura
all'arrivo in porto e di chiusura prima della partenza dal porto
devono essere annotate nel giornale di bordo. Ove una qualsiasi di
queste porte debba essere accessibile durante la navigazione, essa
deve essere munita di un dispositivo che ne impedisca l'apertura non
autorizzata. Quando e' prevista l'installazione di porte di tale
genere, il loro numero e la loro sistemazione devono formare oggetto
di esame speciale da parte dell'amministrazione dello Stato di
bandiera.
11 L'impiego di lamiere smontabili sulle paratie e' ammesso solo
nei locali macchine. Tali lamiere smontabili devono essere sempre a
posto prima che la nave lasci il porto e non devono essere rimosse
durante la navigazione se non in caso di urgenza a discrezione del
comandante. L'amministrazione dello Stato di bandiera puo' permettere
che non piu' di una porta stagna a scorrimento con manovra meccanica
su ciascuna paratia principale trasversale, di dimensioni superiori a
quelle specificate nel punto .7.1.2, sostituisca una di tali lamiere
rimovibili, purche' tali porte siano chiuse prima che la nave lasci
il porto e rimangano tali durante la navigazione, tranne in caso di
urgenza a discrezione del comandante. Non e' necessario che queste
porte soddisfino le disposizioni del punto .7.1.4 relativo alla
chiusura completa in 90 s per mezzo del meccanismo di manovra a
braccia. L'ora di apertura e di chiusura di tali porte, sia che la
nave sia in navigazione o in porto, devono essere annotate nel
giornale di bordo.
14 Navi che trasportano veicoli merci con relativo personale (R 16)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 La presente regola si applica alle navi da passeggeri progettate
o adattate per il trasporto di veicoli merci con proprio personale.
2 Se in una nave di questo tipo il numero totale dei passeggeri,
incluso il personale che accompagna i veicoli, non supera N = 12 +
A/25 (dove A e' l'area complessiva di ponte, in metri quadrati, dei
locali destinati allo stivaggio di veicoli merci e dove l'altezza
libera alla posizione di stivaggio e all'ingresso in tali locali non
e' inferiore a 4 metri) si applicano le disposizioni della regola 13,
punto .10, relative alle porte stagne, con l'eccezione che le porte
nelle paratie stagne che dividono i locali da carico possono essere
sistemate a qualsiasi livello. Inoltre e' prescritto che in plancia
siano installati indicatori che segnalino automaticamente quando
ciascuna porta e' chiusa e tutti i bloccaggi sono fissati.
3 Nell'applicare a tali navi le disposizioni del presente
capitolo, N deve essere considerato il numero massimo di passeggeri
che la nave e' abilitata a trasportare conformemente alla presente
regola.
15 Aperture nel fasciame esterno al di sotto della linea limite (R
17)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 Il numero delle aperture nel fasciame esterno deve essere
ridotto al minimo, compatibilmente con le caratteristiche costruttive
della nave e con il suo normale esercizio.
2.1 La sistemazione e l'efficacia dei dispositivi di chiusura di
tutte le aperture nel fasciame esterno devono essere rispondenti alla
funzione e alla posizione dei dispositivi stessi.
2.2 In base alle disposizioni della convenzione internazionale sul
bordo libero in vigore, nessun portellino di murata deve essere
sistemato in una posizione tale che la sua soglia si trovi al di
sotto di una linea tracciata parallelamente al ponte delle paratie a
murata ed avente il suo punto piu' basso a una quota pari al 2,5%
della larghezza della nave al di sopra del massimo galleggiamento di
compartimentazione, oppure a 500 mm, assumendo il maggiore di questi
due valori.
2.3 Tutti i portellini di murata le cui soglie si trovano al di
sotto della linea limite devono essere costruiti in modo da impedire
efficacemente che possano essere aperti senza l'autorizzazione del
comandante.
2.4 Se in un interponte la soglia di un qualunque portellino di
murata di cui al punto .2.3 si trova al di sotto di una linea
tracciata parallelamente al ponte delle paratie a murata e avente il
suo punto piu' basso a 1,4 metri piu' il 2,5% della larghezza della
nave al di sopra del galleggiamento alla partenza da un porto, tutti
i portellini di murata di quell'interponte devono essere chiusi a
tenuta stagna e bloccati prima che la nave salpi e non devono essere
aperti finche' la nave non sia arrivata al porto successivo.
Nell'applicare il presente punto, potra' essere consentita una certa
tolleranza, se del caso, quando la nave si trovi in acqua dolce.
2.5 I portellini di murata e i loro controportellini che non sono
accessibili durante la navigazione devono essere chiusi e fissati
prima della partenza della nave.
3 Il numero degli ombrinali, degli scarichi d'igiene e di altre
simili aperture nel fasciame esterno deve essere ridotto al minimo,
sia facendo confluire a un solo sbocco il maggior numero possibile di
tubi di scarico d'igiene o di altri tubi, sia mediante altre idonee
sistemazioni.
4 Tutte le prese dal mare e tutti gli scarichi nel fasciame
esterno devono essere muniti di efficaci ed accessibili sistemazioni
atte a prevenire l'immissione accidentale di acqua nella nave.
4.1 Ferme restando le disposizioni della convenzione
internazionale sul bordo libero in vigore, e ad eccezione di quanto
disposto al punto .5, ogni singolo scarico proveniente da locali
situati al di sotto della linea limite e attraversante il fasciame
esterno deve avere una valvola automatica di non ritorno, munita di
dispositivo di chiusura diretta manovrabile da sopra il ponte delle
paratie, oppure, in alternativa, due valvole automatiche di non
ritorno senza dispositivo di chiusura diretta, la piu' alta delle
quali sia situata sopra il massimo galleggiamento di
compartimentazione in posizione tale da essere sempre accessibile per
la visita durante il servizio.
Quando e' sistemata una valvola con dispositivo di chiusura
diretta, il suo posto di manovra sopra il ponte delle paratie deve
essere sempre facilmente accessibile e provvisto di indicatori che
segnalino se la valvola e' aperta o chiusa.
4.2 Per gli scarichi attraverso il fasciame esterno provenienti da
locali sopra la linea limite valgono le disposizioni della
convenzione internazionale sul bordo libero in vigore.
5 Le prese dal mare e gli scarichi principali ed ausiliari dei
locali macchine connessi al funzionamento delle macchine stesse
devono avere sempre valvole facilmente accessibili fra le tubolature
e il fasciame esterno o tra le tubolature e le prese dal mare del
fasciame esterno. Le valvole possono essere controllate localmente e
devono esser provviste di indicatori che segnalino se sono aperte o
chiuse.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
.1 I volantini e le manovre delle valvole fissati a scafo devono
essere facilmente accessibili per la manovra. Tutte le valvole
utilizzate come intercettazioni fissate a scafo devono chiudersi
mediante rotazione in senso orario dei volantini.
.2 Le valvole o i rubinetti di scarico a murata per l'acqua di
scarico delle caldaie devono essere collocati in posizioni facilmente
accessibili e non al di sotto del fasciame del ponte. I rubinetti o
le valvole devono essere progettati in modo tale che sia
immediatamente evidente se sono aperti o chiusi. I rubinetti devono
essere dotati di congegni di sicurezza progettati per impedire che il
perno possa essere sfilato quando il rubinetto e' aperto.
.3 Su tutte le valvole e i rubinetti delle tubolature (per
esempio, impianti di sentina e di zavorra, impianti dell'olio
combustibile e dell'olio lubrificante, impianti di estinzione incendi
e di trasporto idraulico, impianti dell'acqua di raffreddamento ed
igienico-sanitari, ecc.) deve essere chiaramente indicata la funzione
prevista.
.4 Le altre tubolature di scarico devono, qualora scarichino al di
sotto del massimo galleggiamento di compartimentazione, essere dotate
di dispositivi di chiusura equivalenti; se scaricano al di sopra del
massimo galleggiamento di compartimentazione, devono essere dotate di
una normale valvola di scarico a mare di ombrinale. In entrambi i
casi, possono essere omesse le valvole se si usano tubolature dello
stesso spessore del fasciame negli scarichi diretti dei gabinetti e
lavabi e negli scarichi al suolo delle toelette ecc. dotati di
controportellini o altrimenti protetti dai colpi di mare. Le pareti
di tali tubolature possono comunque non avere uno spessore maggiore
di 14 mm.
.5 Se e' installata una valvola con meccanismo di chiusura
diretta, la posizione da cui puo' essere azionata deve essere sempre
facilmente accessibile, e devono essere previsti mezzi per segnalare
se la valvola e' aperta o chiusa.
.6 Quando le valvole con meccanismi di chiusura diretta sono
collocate nei locali macchine, e' sufficiente che esse siano
azionabili dalla loro ubicazione, purche' questa sia facilmente
accessibile in qualsiasi condizione.
6 Tutti i dispositivi e le valvole installati nel fasciame,
prescritti dalla presente regola, devono essere di acciaio, bronzo o
altro materiale duttile approvato. Non sono ammesse valvole di ghisa
ordinaria o di materiale analogo. Tutte le tubolature alle quali la
presente regola si riferisce devono essere di acciaio o di altro
materiale equivalente, a soddisfazione dell'amministrazione dello
Stato di bandiera.
7 I portelloni di imbarco e i portelli di carico situati al di
sotto della linea limite devono essere di robustezza adeguata. Essi
devono essere efficacemente chiusi e fissati a tenuta stagna prima
della partenza della nave e devono rimanere tali durante la
navigazione.
8 Il punto piu' basso di tali aperture non deve in alcun caso
trovarsi al di sotto del massimo galleggiamento di
compartimentazione.
16 Tenuta stagna delle navi da passeggeri al di sopra della linea
limite (R 20)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
E' necessario adottare tutte le misure ragionevoli e attuabili
nella pratica per limitare l'ingresso e la propagazione dell'acqua al
di sopra del ponte delle paratie. Queste possono comprendere paratie
parziali o costole rinforzate. Qualora siano installate paratie
stagne parziali o costole rinforzate sul ponte delle paratie, al di
sopra o nelle immediate vicinanze delle paratie di compartimentazione
principali, esse devono essere dotate di collegamenti stagni con il
fasciame esterno e il ponte delle paratie in modo da limitare la
propagazione dell'acqua lungo il ponte stesso quando la nave e'
sbandata per avaria. Se la paratia stagna parziale non e' allineata
con la paratia sottostante, il ponte delle paratie che si trova in
mezzo deve essere reso efficacemente stagno.
2 Il ponte delle paratie, o un ponte soprastante, deve essere
stagno alle intemperie. Tutte le aperture nel ponte esposto devono
essere provviste di battenti di ampia altezza e robustezza e di
efficienti dispositivi per una chiusura rapida e stagna alle
intemperie. Aperture a murata per lo scarico di grandi masse d'acqua,
parapetti a giorno e ombrinali devono essere debitamente sistemati
per far defluire rapidamente l'acqua dal ponte esposto in tutte le
condizioni atmosferiche.
3 Nelle navi esistenti di classe B, lo sbocco delle condotte
d'aria in una sovrastruttura deve situarsi almeno 1 metro al di sopra
della linea di galleggiamento con la nave ad un angolo di sbandamento
pari a 15 gradi o all'angolo massimo di sbandamento durante la fase
intermedia dell'allagamento, determinati entrambi mediante calcolo
diretto, assumendo il valore piu' alto. In alternativa, lo scarico
degli sfoghi gas dalle casse diverse dai depositi per il combustibile
liquido puo' essere sistemato sul fianco della sovrastruttura. Le
disposizioni del presente punto lasciano impregiudicate le
disposizioni previste dalla convenzione internazionale sul bordo
libero in vigore.
4 I portellini di murata, i portelloni d'imbarco, i portelli di
carico e gli altri dispositivi di chiusura delle aperture nel
fasciame esterno al di sopra della linea limite devono essere di tipo
e costruzione efficaci e di adeguata robustezza, in considerazione
dei locali in cui sono situati e della loro posizione rispetto al
massimo galleggiamento di compartimentazione.
5 Efficaci controportellini interni, disposti in modo da essere
chiusi e fissati a tenuta stagna in maniera agevole e efficace,
devono essere installati per tutti i portellini di murata che
conducono ai locali al di sotto del ponte immediatamente soprastante
il ponte delle paratie.
17 Chiusura dei portelli di carico (R 20-1)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 Le seguenti aperture, situate al di sopra della linea limite,
devono essere chiuse e bloccate prima di ogni partenza della nave e
devono rimanere tali fino all'arrivo della nave nel porto successivo:
1 portelli di carico nel fasciame o nelle delimitazioni di
sovrastrutture chiuse;
2 celate prodiere sistemate nelle posizioni di cui al punto .1;
3 portelli di carico nelle paratie di collisione;
4 rampe stagne alle intemperie, che costituiscono una chiusura
alternativa a quella di cui ai punti da .1.1 a .1.3 compreso. Nel
caso in cui un'apertura non possa essere aperta o chiusa durante la
sosta della nave in porto, essa puo' essere aperta o lasciata aperta
mentre la nave si avvicina o si allontana dal porto, ma solo per il
tempo necessario a consentire di effettuare prontamente le operazioni
di apertura e chiusura. In ogni caso, il portello prodiero interno
deve rimanere chiuso.
2 Se risulta necessario per l'esercizio della nave o per l'imbarco
e lo sbarco dei passeggeri quando la nave e' in posizione di
ancoraggio sicuro e purche' non sia compromessa la sicurezza della
stessa, l'amministrazione dello Stato di bandiera, in deroga alle
disposizioni dei punti .1.1 e .1.4, puo' autorizzare l'apertura di
determinati portelli, a discrezione del comandante.
3 Il comandante deve provvedere affinche' sia istituito un
efficace sistema di sorveglianza e informazioni sulla chiusura e
l'apertura dei portelli di cui al punto .1.
4 Prima di ogni partenza, il comandante deve provvedere affinche',
come specificato alla regola 22, sia annotata nel giornale di bordo
l'ora dell'ultima chiusura dei portelli di cui al punto .1 e l'ora di
ogni apertura dei portelli di cui al punto .2
17-1 Tenuta stagna fra il ponte ro-ro (ponte delle paratie) ed i
locali sottostanti (R 20-2)
NAVI RO/RO DA PASSEGGERI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
1.1 Ferme restando le disposizioni dei punti .1.2 e .1.3, tutti
gli accessi ai locali sottostanti il ponte delle paratie devono
essere tali che il loro punto piu' basso sia situato almeno 2,5 metri
sopra il ponte delle paratie;
1.2 ove si acceda ai locali sottostanti mediante rampe di carico
per veicoli, le aperture di dette rampe devono esser chiuse in modo
stagno alle intemperie, onde evitare l'ingresso d'acqua nei locali
sottostanti; esse devono essere provviste di allarme e segnalazione
in plancia;
1.3 se necessario ai fini dell'attivita' essenziale della nave
(movimentazione di macchine e provviste, per esempio),
l'amministrazione dello Stato di bandiera puo' autorizzare che siano
predisposti particolari accessi ai locali sottostanti il ponte delle
paratie, purche' questi siano resi stagni, provvisti di allarme e
segnalazione in plancia;
1.4 gli accessi di cui ai punti .1.2 e .1.3 devono essere chiusi
prima della partenza della nave e devono rimanere tali fino
all'arrivo della nave nel porto successivo;
1.5 il comandante deve provvedere affinche' sia istituito un
efficace sistema di sorveglianza e informazione sulla chiusura e
l'apertura degli accessi di cui ai punti .1.2 e .1.3;
1.6 prima di ogni partenza, il comandante deve provvedere
affinche', come specificato alla regola II-1/B/22, sia annotata nel
giornale di bordo l'ora dell'ultima chiusura degli accessi di cui ai
punti .1.2 e .1.3;
1.7 le navi ro-ro da passeggeri nuove della classe C di lunghezza
inferiore a 40 metri e le navi ro-ro da passeggeri nuove della classe
D, invece di conformarsi ai punti da .1.1 a .1.6, possono conformarsi
ai punti da .2.1 a .2.4, a condizione che l'altezza dei battenti e
delle soglie sia almeno pari a 600 mm sui ponti da carico ro-ro
aperti e almeno pari a 380 mm sui ponti da carico ro-ro chiusi.
NAVI RO/RO PASSEGGERI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
2.1 Tutti gli accessi che dal ponte ro-ro conducono ai locali
sottostanti il ponte delle paratie devono essere resi stagni alle
intemperie e devono essere previsti, in plancia, indicatori che ne
segnalino l'apertura o la chiusura.
2.2 Tali accessi devono essere chiusi prima della partenza della
nave e devono rimanere tali fino all'arrivo della nave nel porto
successivo.
2.3 In deroga alle disposizioni del punto .2.2, l'amministrazione
dello Stato di bandiera puo' autorizzare l'apertura di determinati
accessi durante la navigazione, ma solo per il tempo necessario a
consentire il passaggio e, eventualmente, per l'espletamento
dell'attivita' essenziale della nave.
2.4 Le disposizioni del punto .2.1 devono essere applicate entro
la data della prima visita di controllo periodica successiva alla
data del 1 luglio 1998.
17-2 Accesso ai ponti ro-ro (R 20-3)
TUTTE LE NAVI RO/RO DA PASSEGGERI:
Il comandante o l'ufficiale incaricato devono assicurarsi che
durante la navigazione nessun passeggero possa accedere a un ponte
ro-ro chiuso, senza l'autorizzazione del comandante o dell'ufficiale
incaricato.
17-3 Chiusura delle paratie sul ponte ro-ro (R 20-4)
NAVI RO/RO DA PASSEGGERI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D E NAVI RO/RO DA
PASSEGGERI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 Tutte le paratie trasversali e longitudinali giudicate efficaci
per contenere l'acqua di mare accumulatasi sul ponte ro-ro devono
essere sistemate e fissate prima della partenza della nave e devono
rimanere tali fino all'arrivo della nave nel porto successivo.
2 In deroga alle disposizioni del punto .1, l'amministrazione
dello Stato di bandiera puo' autorizzare l'apertura di determinati
accessi delle suddette paratie, durante la navigazione, ma solo per
il tempo necessario a consentire il passaggio e, eventualmente, per
l'espletamento dell'attivita' essenziale della nave.
18 Informazioni sulla stabilita' (R 22)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 Ogni nave da passeggeri deve essere sottoposta, dopo il suo
completamento, a un prova che permetta di determinare gli elementi
della sua stabilita'. Il comandante deve ricevere tutti i dati,
approvati dall'amministrazione dello Stato di bandiera, necessari a
consentirgli di determinare, in modo rapido e semplice, le
caratteristiche di stabilita' della nave nelle diverse condizioni di
esercizio.
2 Qualora una nave subisca modifiche tali da cambiare in modo
sostanziale i dati di stabilita' forniti al comandante, a
quest'ultimo devono essere forniti nuovi dati. Se necessario, si deve
ripetere la prova di stabilita' della nave.
3 Ad intervalli periodici non superiori a cinque anni, e'
necessario effettuare una visita a nave scarica per verificare
eventuali modifiche del dislocamento a nave vacante e del baricentro
longitudinale. La nave deve essere sottoposta a nuova prova di
stabilita' ogniqualvolta si rilevi o si preveda una variazione, in
rapporto ai dati di stabilita' approvati, del dislocamento a nave
vacante superiore al 2% o del baricentro longitudinale superiore
all'1% della lunghezza della nave.
4 L'amministrazione dello Stato di bandiera puo' dispensare una
nave dalla prova di stabilita', purche' disponga di elementi base
dedotti dalla prova di stabilita' di una nave gemella e purche' sia
dimostrato, a soddisfazione dell'amministrazione dello Stato di
bandiera, che i dati di stabilita' della nave esentata, desunti dai
dati di base, sono affidabili.
19 Piani di controllo in condizioni di avaria (R 23)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
Per conoscenza dell'ufficiale responsabile della nave, devono
essere esposti in permanenza piani indicanti con chiarezza, per ogni
ponte e stiva, le delimitazioni dei compartimenti stagni, le loro
aperture e i mezzi di chiusura, l'ubicazione dei relativi comandi e
gli accorgimenti da adottare in caso di sbandamento dovuto ad
allagamento. Inoltre, devono essere messi a disposizione degli
ufficiali della nave opuscoli contenenti le summenzionate
informazioni.
20 Integrita' dello scafo e delle sovrastrutture, prevenzione e
controllo in condizioni di avaria (R 23-2)
La presente regola si applica a tutte le navi ro-ro da passeggeri;
per le navi esistenti tuttavia, il punto .2 dovra' essere applicato
entro la data della prima visita di controllo periodica successiva
alla data del 1 luglio 1998.
1 In plancia devono essere sistemati indicatori per tutti i
portelloni a fasciame, per i portelli di carico e gli altri mezzi di
chiusura che, se lasciati aperti o impropriamente fissati, potrebbero
causare l'allagamento di un locale di categoria speciale o di un
locale da carico ro-ro. L'impianto di segnalazione deve essere
progettato secondo il principio "sicurezza in caso di avaria"
(fail-safe) e deve indicare, mediante allarme ottico, se il
portellone non e' completamente chiuso e se i mezzi di ritenuta non
sono fissati e perfettamente bloccati e, mediante allarme acustico,
se tali portelloni o altri mezzi di chiusura sono aperti o i mezzi di
ritenuta risultano non bloccati. Il pannello indicatore in plancia
deve essere provvisto di una funzione di selezione "porto/mare
aperto" tale da attivare un allarme acustico in plancia ogni
qualvolta la nave salpi con i portelli prodieri, i portelli interni,
la rampa o qualsiasi altro portellone a fasciame non chiuso o con
qualunque mezzo di chiusura in posizione non corretta. La sorgente di
energia per l'impianto di segnalazione deve essere indipendente da
quella per la manovra e la ritenuta dei portelloni. Non e' fatto
obbligo di sostituire gli indicatori a bordo delle navi esistenti,
gia' approvati dall'amministrazione dello Stato di bandiera.
2 Devono essere sistemati dispositivi di sorveglianza televisiva o
un sistema rivelatore di trafilamenti d'acqua intesi a segnalare in
plancia e alla stazione di comando dei motori qualsiasi trafilamento
d'acqua attraverso i portelli prodieri e i portelli poppieri interni
e esterni, o qualsiasi altro portellone a fasciame, che possa causare
un allagamento dei locali di categoria speciale o dei locali da
carico ro-ro.
3 I locali di categoria speciale e i locali da carico ro-ro devono
avere un servizio di ronda permanente oppure devono essere
sorvegliati mediante efficaci dispositivi, quali telecamere a
circuito chiuso, in modo da poter controllare, durante la
navigazione, il movimento di veicoli dovuto a condizioni meteomarine
avverse oppure l'accesso non autorizzato di passeggeri.
4 La documentazione relativa alla manovra (chiusura e ritenuta) di
tutti i portelloni a fasciame, dei portelli di carico e degli altri
mezzi di chiusura che, se lasciati aperti o impropriamente fissati,
potrebbero causare l'allagamento di un locale di categoria speciale o
di un locale da carico ro-ro, deve essere tenuta a bordo e collocata
in un luogo adeguato.
21 Indicazioni, manovre e ispezioni periodiche delle porte stagne,
ecc. (R 24)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 Settimanalmente si deve procedere a esercitazioni di manovra
delle porte stagne, dei portellini di murata, delle valvole e dei
meccanismi di chiusura degli ombrinali.
2 Deve essere fatta quotidianamente la manovra di tutte le porte
stagne, situate sulle paratie trasversali principali, che vengono
usate in navigazione.
3 Le porte stagne con tutti i meccanismi e gli indicatori
connessi, tutte le valvole la cui chiusura e' necessaria per rendere
stagno un compartimento e tutte le valvole il cui funzionamento e'
necessario per la manovra di bilanciamento in condizioni di avaria,
devono essere ispezionate periodicamente in navigazione almeno una
volta alla settimana.
4 Tali valvole, porte e meccanismi devono essere provvisti delle
necessarie indicazioni in modo da garantirne l'uso appropriato per
una massima sicurezza.
22 Annotazioni nel giornale di bordo (R 25)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 Porte a cerniera, lamiere smontabili, portellini di murata,
portelloni di imbarco e portelli di carico nonche' altre aperture,
che in base alle presenti regole devono rimanere chiusi durante la
navigazione, devono essere chiusi prima che la nave lasci il porto.
L'ora di chiusura e di apertura (se consentito dalle presenti regole)
devono essere annotate nel giornale di bordo.
2 Nel giornale di bordo devono essere annotate tutte le
esercitazioni e ispezioni prescritte dalla regola 21, con indicazione
di qualsiasi difetto che venga riscontrato.
23 Piattaforme e rampe sollevabili per autoveicoli
NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLE CLASSI A E
B:
Sulle navi dotate di ponti sospesi per il trasporto di veicoli
passeggeri, la costruzione, l'installazione e l'azionamento devono
essere effettuati conformemente alle misure imposte
dall'amministrazione dello Stato di bandiera. Per quanto concerne la
costruzione, si applicano le norme pertinenti di un organismo
riconosciuto.
24 Parapetti
NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C E D COSTRUITE A PARTIRE DAL 1 GENNAIO
2003 (COMPRESO):
1. Sui ponti esterni ai quali i passeggeri hanno libero accesso e
che non siano provvisti di una paratia di altezza adeguata, devono
essere installati parapetti di un'altezza minima di 1100 mm dal ponte
e di fattezza e costruzione tali da impedire ai passeggeri di salire
sugli stessi parapetti e di cadere accidentalmente dal ponte.
2. Scale e pianerottoli su tali ponti esterni saranno forniti di
parapetti di simile costruzione.
PARTE C
MACCHINE
1 Generalita' (R 26)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 L'apparato motore, le caldaie e gli altri recipienti in
pressione, i sistemi di tubolature connessi e gli accessori devono
essere installati e protetti in modo da ridurre al minimo ogni
pericolo per le persone a bordo, tenendo in debito conto le parti in
movimento, le superfici calde e altri pericoli.
2 La nave deve disporre di mezzi atti a mantenere o ristabilire il
funzionamento normale della macchina di propulsione, anche se una
delle macchine ausiliarie essenziali e' fuori servizio.
3 La nave deve disporre di mezzi atti ad avviare l'apparato motore
dalla condizione di nave ferma senza aiuto esterno.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B E C:
4 La macchina di propulsione principale e tutte le macchine
ausiliarie essenziali per la propulsione e la sicurezza della nave
devono, cosi' come sono sistemate nella nave, essere progettate in
modo da funzionare sia a nave dritta che a nave sbandata fino a 15
gradi compresi, da ogni lato in condizioni statiche, e fino a 22,5
gradi compresi, da ogni lato in condizioni dinamiche (rollio) e
contemporaneamente a nave appruata o appoppata dinamicamente
(assetto) di 7,5 gradi.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
5 Per arrestare, in caso di emergenza, la macchina di propulsione
e l'elica, devono essere installati mezzi ubicati in luoghi idonei
all'esterno del locale apparato motore/postazione di comando
dell'apparato motore (per esempio su un ponte scoperto o nella
timoneria).
NAVI DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE IL 1 GENNAIO 2003 O DOPO TALE
DATA:
6 L'ubicazione e la sistemazione dei tubi di sfiato per le casse
di servizio per l'olio combustibile, le casse di decantazione e le
casse dell'olio lubrificante devono essere tali che l'eventualita' di
rottura di un tubo di sfiato non abbia come conseguenza diretta il
rischio di ingresso di spruzzi di acqua marina o di acqua piovana. Su
ogni nave devono essere previste due casse di servizio per olio
combustibile per ciascun tipo di combustibile utilizzato a bordo
necessario per la propulsione e per gli impianti essenziali, o altra
soluzione equivalente. Le capacita' delle casse deve essere
sufficiente per almeno 8 ore nel caso delle navi della classe B e per
almeno 4 ore per le navi delle classi C e D, alle massime prestazioni
di servizio continuato dell'impianto di propulsione e al normale
carico operativo in mare dell'impianto del generatore.
2 Motori a combustione interna (R 27)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 I motori a combustione interna i cui cilindri hanno diametro
pari a 200 mm o un volume del carter pari o superiore a 0,6 m3 devono
essere provvisti di idonee valvole di sicurezza contro le esplosioni
del carter, con sufficiente area di sicurezza. Le valvole di
sicurezza devono essere sistemate o dotate di mezzi idonei ad
assicurare che gli scarichi da esse provenienti siano diretti in modo
da ridurre la possibilita' di danni al personale.
3 Impianto di sentina (R 21)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1.1 La nave deve essere dotata di un efficace impianto di sentina,
in grado di prosciugare, in tutte le condizioni praticamente
possibili, qualsiasi compartimento stagno che non sia permanentemente
destinato a contenere acqua dolce, acqua di zavorra, combustibile
liquido o carichi liquidi e per il quale siano gia' previsti altri
efficienti mezzi di pompaggio. Devono essere installati mezzi
efficaci per l'evacuazione dell'acqua dalle stive coibentate.
1.2 Le pompe di igiene, le pompe di zavorra e le pompe per servizi
generali possono essere considerate pompe di sentina indipendenti se
sono provviste dei necessari collegamenti con l'impianto di' sentina.
1.3 Tutti i tubi di sentina utilizzati nei o sotto le casse per il
combustibile, nelle caldaie o nei locali macchine, compresi i locali
in cui siano ubicati casse di decantazione o gruppi di pompaggio di
combustibile liquido, devono essere di acciaio o di altro materiale
adatto.
1.4 La sistemazione dell'impianto di sentina e di zavorra deve
essere tale da precludere il passaggio di acqua dal mare e dagli
spazi riservati all'acqua di zavorra ai locali da carico e ai locali
macchine o da un compartimento a un altro. Devono essere adottati
tutti gli accorgimenti necessari a impedire che le casse di zavorra
aventi collegamenti di sentina e di zavorra possano essere
accidentalmente allagate dall'acqua di mare, quando contengono
carico, o possano essere prosciugate tramite un tubo di sentina
quando contengono acqua di zavorra.
1.5 Tutte le cassette di distribuzione e le valvole azionate a
mano connesse con l'impianto di sentina devono trovarsi in posizioni
che risultino accessibili in condizioni normali.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
1.6. Devono essere previsti i mezzi per prosciugare i locali da
carico chiusi situati sul ponte delle paratie.
1.6.1 Qualora il bordo libero dal ponte delle paratie sia tale che
il margine del ponte e' immerso quando la nave e' sbandata per piu'
di 5 gradi, il prosciugamento deve avvenire mediante un sufficiente
numero di ombrinali di dimensioni idonee, che scaricano direttamente
fuoribordo, sistemati secondo le disposizioni della regola 15.
1.6.2 Qualora il bordo libero sia tale che il margine del ponte
delle paratie eimmerso quando la nave e' sbandata di 5 gradi o meno,
l'acqua prosciugata dai locali da carico chiusi sul ponte delle
paratie deve essere raccolta in un locale o locali idonei, di
capacita' adeguata, muniti di allarme di alto livello dell'acqua e di
idonee sistemazioni per lo scarico fuoribordo. Inoltre ci si deve
assicurare che:
1 il numero, le dimensioni e la disposizione degli ombrinali siano
tali da impedire un indebito accumulo di acqua libera;
2 l'impianto di sentina prescritto dalla presente regola tenga
conto delle disposizioni per qualsiasi impianto fisso di estinzione
incendi ad acqua spruzzata sotto pressione;
3 l'acqua contaminata con benzina o altre sostanze pericolose non
venga raccolta nei locali macchine o in altri locali dove possano
essere presenti sorgenti di ignizione;
4 qualora il locale da carico chiuso sia protetto da un impianto
di estinzione incendi ad anidride carbonica, gli ombrinali del ponte
siano muniti di mezzi per impedire la sfuggita del gas estinguente.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C E D:
1.6.3 Il sistema di prosciugamento dei ponti ro-ro e dei ponti
veicoli deve avere portata tale che gli ombrinali, i portelli di
murata, ecc. a sinistra e a destra possano sopportare la massa
d'acqua proveniente dalle pompe da incendio, tenuto conto delle
condizioni di sbandamento e assetto della nave.
1.6.4 Se dotate di impianti "sprinkler" e prese da incendio, le
sale da soggiorno per passeggeri ed equipaggio devono avere un numero
di ombrinali sufficiente a esaurire la massa d'acqua proveniente
dalle teste spruzzatrici utilizzate nel locale per l'estinzione di un
incendio e da due manichette da incendio a getto. Gli ombrinali
devono essere collocati nelle posizioni piu' funzionali, per esempio
in ogni angolo.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
2.1 L'impianto di sentina prescritto dal punto .1.1 deve essere in
grado di funzionare in tutte le condizioni che si possono verificare
in seguito a incidente, con nave dritta o inclinata. A tal fine, la
nave deve essere dotata di branchetti d'aspirazione laterali, fatta
eccezione per i compartimenti ristretti alle estremita' della nave,
dove puo' essere considerata sufficiente una sola aspirazione. Nei
compartimenti di forma in usuale possono essere prescritte
aspirazioni supplementari. Si devono adottare tutte le misure
necessarie per assicurare il deflusso dell'acqua verso le prese di
aspirazione del compartimento.
2.2 Ove possibile, le pompe di sentina a motore devono essere
collocate in compartimenti stagni distinti e sistemate o ubicate in
modo che detti compartimenti non siano allagati a causa della stessa
avaria. Se la macchina di propulsione principale, la macchina
ausiliaria e le caldaie si trovano in due o piu' compartimenti
stagni, le pompe utilizzabili come pompe di sentina devono essere
distribuite per quanto possibile tra i diversi compartimenti.
2.3 A eccezione delle pompe supplementari, destinate a servire
esclusivamente i gavoni, ogni pompa di sentina prescritta deve essere
tale da aspirare acqua da qualsiasi locale per il quale il punto .1.1
prescrive il prosciugamento.
2.4 Ciascuna pompa di sentina a motore deve essere in grado di
pompare acqua attraverso il collettore principale di sentina a una
velocita' non inferiore a 2 m/sec. Le pompe di sentina a motore
indipendenti situate nei locali macchine devono avere aspirazioni
dirette da tali locali; non occorre che siano richieste piu' di due
di tali aspirazioni per ciascuno di detti locali. Qualora siano
installate due o piu' aspirazioni, ve ne deve essere almeno una su
ciascun fianco della nave. Si devono opportunamente installare
aspirazioni dirette e quelle presenti nel locale macchine devono
essere di diametro non inferiore al diametro prescritto per il
collettore principale di sentina.
2.5 Oltre all'aspirazione o alle aspirazioni dirette di sentina
prescritte dal punto .2.4 deve essere prevista un'aspirazione diretta
di emergenza, munita di valvola di non ritorno, a partire dalla
principale pompa indipendente a motore al livello di prosciugamento
del locale macchine. Il tubo di tale aspirazione diretta deve avere
lo stesso diametro della presa principale della pompa utilizzata.
2.6 I dispositivi di manovra delle valvole di presa dal mare e di
aspirazione diretta devono trovarsi ben al di sopra del pagliolo del
locale macchine.
2.7 Tutte le tubolature di aspirazione di sentina fino al
collegamento con le pompe devono essere indipendenti da altre
tubolature.
2.8 Il diametro "d" del collettore principale di sentina e dei
raccordi del collettore di sentina deve essere calcolato sulla base
delle seguenti formule. Cio' nonostante, il diametro interno
effettivo puo' essere arrotondato alla piu' vicina dimensione
standard accettabile da parte dell'amministrazione dello Stato di
bandiera:collettore principale di sentina:
d = 25 + 1.68 radice quadrata di L1 (B + D)
raccordi del collettore di sentina tra pozzetti di raccolta e
aspirazioni:
d = 25 + 2.15 radice quadrata di L(B + D)
dove:
d e' il diametro interno del collettore principale di sentina (in
millimetri),
L e B sono la lunghezza e la larghezza della nave (in metri),
L1 e' la lunghezza del compartimento,
D e' l'altezza di costruzione della nave fino al ponte delle paratie
(in metri) a condizione che, in una nave avente un locale per carico
chiuso sul ponte delle paratie che sia prosciugato internamente
secondo i requisiti del punto 1.6.2 e che si' estenda sull'intera
lunghezza della nave, D sia misurato fino al ponte che sovrasta il
ponte delle paratie. Qualora i locali da carico chiusi coprano una
lunghezza minore, D sara' assunta pari all'altezza di costruzione
misurata al ponte delle paratie piu' Ih/L dove I e h corrispondono
rispettivamente alla lunghezza e all'altezza complessiva dei locali
per il carico chiusi.
2.9 Devono essere prese opportune misure per impedire che il
compartimento servito da un qualsiasi tubo di aspirazione di sentina
venga allagato nel caso in cui tale tubo si rompa o sia danneggiato
in seguito a collisione o incaglio in un altro compartimento. A tal
fine, qualora il tubo si trovi, in una sua parte qualsiasi, a una
distanza dalla murata inferiore a un quinto della larghezza della
nave (misurata normalmente al piano di simmetria al livello del
massimo galleggiamento di compartimentazione), o in una chiglia a
cassone, esso deve essere munito di una valvola di non ritorno nel
compartimento contenente l'estremita' aperta di tale tubo.
2.10 Le cassette di distribuzione, i rubinetti e le valvole relativi
all'impianto di sentina devono essere sistemati in modo che, in caso
di allagamento, in ciascun compartimento possa funzionare almeno una
delle pompe di sentina; inoltre, l'avaria di una pompa o di una
tubolatura che la collega al collettore principale di sentina,
all'esterno di una linea tracciata a un quinto della larghezza della
nave, non deve mettere fuori uso l'impianto di sentina. Se esiste un
solo sistema di tubolature comune a tutte le pompe, le valvole
necessarie per comandare le aspirazioni di sentina devono poter
essere manovrate da sopra il ponte delle paratie. Se, oltre
all'impianto principale di pompe di sentina, esiste un impianto di
emergenza, questo deve essere indipendente dall'impianto principale e
sistemato in modo che una pompa possa funzionare in qualsiasi
compartimento in condizioni di allagamento, cosi' come specificato
nel punto .2.1; in tal caso, occorre che siano manovrabili da sopra
il ponte delle paratie soltanto le valvole necessarie per il
funzionamento dell'impianto di emergenza.
2.11 Tutti i rubinetti e le valvole menzionati nel punto .2.10, che
si possono manovrare da sopra il ponte delle paratie, devono avere i
comandi, nei relativi posti di manovra, chiaramente contrassegnati e
devono essere muniti di indicatori che segnalino se sono aperti o
chiusi.
4 Numero e tipo di pompe di sentina (R 21)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
fino a 250 passeggeri: una pompa azionata dal motore principale e
una pompa indipendente a motore, sistemata e azionata al di fuori del
locale macchine,
250 passeggeri e oltre: una pompa azionata dal motore principale e
due pompe indipendenti a motore, una delle quali deve essere
sistemata e azionata al di fuori del locale macchine.
La pompa azionata dal motore principale puo' essere sostituita da
una pompa indipendente a motore.
Il prosciugamento di compartimenti molto piccoli puo' essere
effettuato da pompe a mano portatili.
5 Mezzi di marcia indietro (R 28)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 La potenza di marcia indietro deve essere sufficiente ad
assicurare un appropriato governo della nave in tutte le normali
circostanze.
2 Deve essere dimostrata e annotata la capacita' delle macchine di
invertire la direzione di spinta dell'elica in tempo sufficiente e
tale da condurre la nave ad arrestarsi entro una distanza ragionevole
dalla massima velocita' di servizio in marcia avanti.
3 I dati sui tempi di arresto, sulle rotte della nave e sulle
distanze, annotati durante le prove, insieme con i risultati delle
prove eseguite per determinare la capacita' di una nave che ha piu'
di un'elica di navigare e manovrare con una o piu' eliche non
funzionanti, devono essere disponibili a bordo per uso del comandante
o del personale incaricato.
6 Macchine di governo (R 29)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 Ogni nave deve essere provvista di una macchina di governo
principale e di una macchina di governo ausiliaria efficienti. La
macchina di governo principale e quella ausiliaria devono essere tali
che il guasto dell'una non metta fuori servizio l'altra.
2 La macchina di governo principale e l'asta del timone devono
essere:
2.1 di adeguata robustezza e in grado di governare la nave alla
massima velocita' di esercizio in marcia avanti e progettate in modo
da non danneggiarsi alla massima velocita' di marcia indietro;
2.2 capaci di portare il timone da 35 gradi da una parte a 35
gradi dalla parte opposta, con la nave alla massima immersione e in
navigazione in marcia avanti alla massima velocita' di esercizio e,
nelle stesse condizioni, da 35 gradi da una parte a 30 gradi dalla
parte opposta in un tempo non superiore a 28 secondi;
2.3 azionate ad energia meccanica qualora cio' sia necessario per
soddisfare le disposizioni del punto .2.2.2 e in tutti i casi in cui
il punto .2.2.1 imponga che il diametro dell'asta del timone sia
maggiore di 120 mm in corrispondenza della barra, escludendo i
rinforzi per la navigazione fra i ghiacci.
3 Se presente, la macchina di governo ausiliaria deve essere:
1 di adeguata robustezza e capace di governare la nave a velocita'
di navigazione e di avviarsi rapidamente in caso di emergenza;
2 capace di portare il timone da 15 gradi da una parte a 15 gradi
dall'altra in un tempo non superiore a 60 s con la nave alla massima
immersione, in navigazione in marcia avanti ad una velocita' pari
alla meta' della massima velocita' di marcia avanti o alla velocita'
di 7 nodi, assumendo il valore maggiore;
3 azionata ad energia meccanica qualora cio' sia necessario per
soddisfare le disposizioni del punto .3.2 e in tutti i casi in cui il
diametro dell'asta del timone sia maggiore di 230 mm in
corrispondenza della barra, escludendo i rinforzi per la navigazione
fra i ghiacci.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
4 Le unita' di potenza della macchina di governo devono:
1 essere realizzati in modo da riavviarsi automaticamente quando
viene ripristinata l'erogazione di energia dopo un'interruzione;
2 poter essere avviati dalla plancia. In caso di interruzione di
energia in una qualunque delle unita' di potenza, deve essere dato in
plancia un allarme ottico e acustico.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
5 Se la macchina di governo principale comprende due o piu' unita'
di potenza uguali, non e' necessario installare una macchina di
governo ausiliaria, a condizione che:
1 la macchina di governo principale possa manovrare il timone,
cosi' come prescritto dal punto .2.2, quando una qualunque delle
unita' di potenza e' fuori servizio;
2 la macchina di governo principale sia realizzata in modo che, a
seguito di una singola avaria al suo sistema di tubolature o in una
delle unita' di potenza, il guasto possa essere isolato, e la
capacita' di governare possa essere mantenuta o ripristinata
rapidamente.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
6 Il comando delle macchine di governo deve potersi effettuare:
1 per la macchina di governo principale, sia dalla plancia che dal
locale macchine di governo;
2 quando la macchina di governo principale e' sistemata
conformemente al punto .4, per mezzo di due impianti di comando
indipendenti, entrambi manovrabili dalla plancia. Cio' non richiede
la duplicazione della ruota o della leva del timone. Qualora
l'impianto di comando consista di un telemotore idraulico, non e'
necessario installare un secondo impianto indipendente;
3 per la macchina di governo ausiliaria, posta nel locale delle
macchine di governo, se azionata da energia meccanica, anche dalla
plancia, indipendentemente dall'impianto di comando della macchina di
governo principale.
7 Ogni altro impianto di comando della macchina di governo
principale e ausiliaria manovrabile dalla plancia deve soddisfare le
seguenti disposizioni:
1 se elettrico, esso deve essere servito da una propria linea
indipendente, derivata da un circuito di potenza della macchina di
governo in un punto del locale macchine di governo, oppure
direttamente dalle sbarre del quadro elettrico che alimentano quel
circuito di potenza della macchina di governo, in un punto, sul
quadro, adiacente all'alimentazione di tale circuito;
2 nel locale macchine di governo devono essere installati
dispositivi per disinserire dalla macchina di governo da esso servita
ogni impianto di comando manovrabile dalla plancia;
3 l'impianto deve poter essere messo in funzione dalla plancia;
4 in caso di avaria alla fonte di energia elettrica dell'impianto
di comando, deve essere attivato in plancia un allarme ottico e
acustico;
5 soltanto i circuiti di alimentazione dell'impianto di comando
delle macchine di governo devono essere dotati di protezione contro i
cortocircuiti.
8 I circuiti elettrici di potenza, gli impianti di comando delle
macchine di governo con i relativi componenti, i cavi e le tubolature
ad essi associati, prescritti dalle disposizioni della presente
regola e della regola 7, devono essere, per quanto possibile,
separati per tutta la loro lunghezza.
9 Devono essere sistemati mezzi di comunicazione tra la plancia e
il locale macchine di governo o posizioni di governo alternative.
10 La posizione angolare del timone (o dei timoni) deve essere:
1 indicata in plancia, se la macchina di governo principale e'
azionata meccanicamente; l'indicazione dell'angolo del timone deve
essere indipendente dall'impianto di comando della macchina di
governo;
2 rilevabile nel locale macchine di governo.
11 Le macchine di governo azionate idraulicamente devono essere
provviste di quanto segue:
1 sistemazioni per assicurare la pulizia del fluido idraulico,
tenendo conto del tipo e del progetto dell'impianto idraulico;
2 un allarme di basso livello per ciascuna cassa del fluido
idraulico, per segnalare il piu' presto possibile perdite di fluido
idraulico; questo allarme deve essere ottico e acustico e sistemato
in un posto della plancia e del locale macchine in cui possa essere
prontamente notato;
3 una cassa di riserva avente una capacita' sufficiente per
ricaricare almeno un impianto di azionamento, compreso il serbatoio,
quando e' prescritto che la macchina principale di governo sia
azionata meccanicamente; essa deve essere permanentemente collegata
con la tubolatura in modo che gli impianti idraulici possano essere
prontamente ricaricati da una posizione dentro il locale macchine di
governo e deve essere munita di indicatore di livello.
12 Il locale macchine di governo deve essere:
1 prontamente accessibile e, per quanto possibile, separato dai
locali macchine;
2 provvisto di idonee sistemazioni per assicurare l'accesso per
lavori alle macchine e ai comandi; queste sistemazioni devono
comprendere corrimano, grigliati o altre superfici antisdrucciolo per
assicurare idonee condizioni di lavoro in caso di perdite del fluido
idraulico.
7 Requisiti supplementari per macchine di governo elettriche ed
elettroidrauliche (R 30)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 In plancia e in un'idonea postazione di comando delle macchine
principali devono essere installati indicatori di funzionamento dei
motori delle macchine di governo elettriche ed elettroidrauliche.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
2 Ciascuna macchina di governo elettrica o elettroidraulica
comprendente uno o piu' servomeccanismi deve essere servita da almeno
due circuiti, destinati solo a questo scopo, alimentati direttamente
dal quadro principale. Tuttavia uno di questi circuiti puo' essere
alimentato tramite il quadro di emergenza. Una macchina di governo
ausiliaria elettrica o elettroidraulica, associata a una macchina di
governo principale elettrica o elettroidraulica, puo' essere
collegata a uno dei circuiti che alimentano detta macchina di governo
principale. I circuiti che alimentano una macchina di governo
elettrica o elettroidraulica devono avere portata sufficiente ad
alimentare tutti i motori che possono essere connessi simultaneamente
ad essi e che devono funzionare simultaneamente.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
3 I circuiti elettrici ed elettroidraulici e i motori delle
macchine di governo devono essere muniti di protezioni contro i
cortocircuiti e di un segnale di allarme di sovraccarico. La
protezione contro sovraccorrenti, compresa la corrente di avviamento,
se prevista, deve essere almeno il doppio della corrente di pieno
carico del motore o del circuito protetti e deve essere realizzata in
modo da permettere il passaggio delle apposite correnti d'avviamento.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
Gli allarmi prescritti nel presente punto devono essere sia ottici
che acustici e ubicati in una posizione ben visibile del locale o
della postazione di comando delle macchine principali dalla quale le
macchine stesse vengono di norma comandate e come puo' essere
prescritto dalla regola 6, parte E del presente capitolo.
4 Se la macchina di governo ausiliaria, che a norma della regola
6.3.3 deve essere azionata meccanicamente, non e' azionata
elettricamente oppure eazionata da un motore elettrico destinato
prevalentemente ad altri servizi, la macchina di governo principale
puo' essere alimentata con un solo circuito dal quadro principale.
Quando il suddetto motore elettrico destinato prevalentemente ad
altri servizi aziona la macchina di governo ausiliaria,
l'amministrazione dello Stato di bandiera puo' derogare alle
disposizioni del punto .3 se ritiene soddisfacenti le sistemazioni di
protezione e la rispondenza alle disposizioni della regola 6, punti
.4.1 e .4.2, applicabili alle macchine di governo ausiliarie.
8 Impianti di ventilazione nei locali macchine (R 35)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
I locali macchine di categoria A devono essere opportunamente
ventilati in modo da garantire che, quando le macchine o le caldaie
in esso sistemate funzionano a piena potenza in tutte le condizioni
atmosferiche, comprese le piu' sfavorevoli, sia mantenuta un'adeguata
fornitura d'aria per la sicurezza e il comfort del personale e per il
funzionamento delle macchine.
9 Comunicazione tra la plancia e il locale macchine (R 37)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
Devono esservi almeno due mezzi indipendenti per comunicare gli
ordini dalla plancia alla posizione nel locale macchine o nella
centrale di comando da cui sono di norma comandate la velocita' e la
direzione di spinta delle eliche. Uno di questi mezzi deve essere un
telegrafo di macchina che fornisca segnalazione visiva degli ordini
trasmessi e delle risposte fornite sia nel locale macchine che in
plancia. Devono esservi appropriati mezzi di comunicazione ad ogni
altra posizione dalla quale possono essere comandate la velocita' e
la direzione di spinta delle eliche.
10 Allarme per i macchinisti (R 38)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
La nave deve essere provvista di allarme per i macchinisti,
azionabile, secondo il caso, dalla posizione di comando dell'apparato
motore o dalla piattaforma di manovra. Esso deve essere chiaramente
udibile negli alloggi dei macchinisti e/o in plancia, secondo il
caso.
11 Posizione delle installazioni di emergenza (R 39)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
A proravia della paratia di collisione non devono essere
installate sorgenti di emergenza di energia elettrica, pompe da
incendio, pompe di sentina (eccettuate quelle che servono
specificamente i locali a proravia della paratia di collisione),
qualunque impianto fisso di estinzione incendi prescritto dal
capitolo II-2 e altre installazioni di emergenza essenziali per la
sicurezza della nave (eccettuati i molinelli salpa-ancore).
12 Comandi delle macchine (R 31)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
1 Le macchine principali e ausiliarie essenziali per la
propulsione e la sicurezza della nave devono essere provviste di
mezzi efficaci per il loro funzionamento ed il loro comando.
2 Se vi e' un comando a distanza della macchina di propulsione
dalla plancia e se e' previsto che i locali macchine siano
presidiati, valgono le seguenti norme:
1 la velocita', la direzione della spinta e, se opportuno, il
passo dell'elica devono essere pienamente comandabili dalla plancia
in tutte le condizioni di navigazione, compresa la manovra;
2 il comando a distanza, per ciascuna elica indipendente, deve
essere realizzato per mezzo di un'apparecchiatura di comando
progettata e costruita in modo che il suo funzionamento non richieda
attenzione particolare per i dettagli operativi delle macchine;
quando e' previsto che funzionino contemporaneamente piu' eliche,
queste possono essere comandate da un'unica apparecchiatura di
comando;
3 le macchine di propulsione principali devono essere provviste di
un'apparecchiatura di arresto di emergenza in plancia, indipendente
dall'impianto di comando dalla plancia;
4 gli ordini dalla plancia alle macchine di propulsione devono
essere indicati nel locale di comando delle macchine principali o
alla piattaforma di manovra come appropriato;
5 il comando a distanza delle macchine di propulsione deve essere
possibile solo da un unico posto per volta; in tali posti, sono
ammesse posizioni di comando interconnesse; in ogni posto vi deve
essere un indicatore che indichi da quale posto vengono comandate le
macchine di propulsione; il trasferimento del comando tra la plancia
e i locali macchine deve essere fattibile solo nel locale macchine
principali o nel posto di comando delle macchine principali;
l'impianto deve comprendere mezzi per prevenire sensibili variazioni
della spinta dell'elica quando il comando viene trasferito da un
posto ad un altro;
6 deve essere possibile comandare le macchine di propulsione
localmente anche in caso di avaria in qualsiasi parte dell'impianto
di comando a distanza;
7 il progetto dell'impianto di comando a distanza deve essere tale
che, in caso di sua avaria, sia dato un allarme; la velocita' e la
direzione della spinta dell'elica prestabilite devono essere
mantenute mentre e' in funzione il comando locale;
8 in plancia devono esservi indicatori per:
1 velocita' e senso di rotazione dell'elica nel caso di eliche a
passo fisso;
2 velocita' e posizione del passo dell'elica nel caso di eliche a
passo variabile;
9 deve esservi, in plancia e nel locale macchine, un allarme che
indichi bassa pressione dell'aria di avviamento, che deve essere
mantenuta ad un valore che consenta successive manovre di avviamento
della macchina principale; se l'impianto di comando a distanza delle
macchine di propulsione e' previsto per avviamento automatico, il
numero dei tentativi consecutivi di avviamento che mancano di
produrre l'avviamento deve essere limitato in modo che sia mantenuta
una pressione d'aria di avviamento sufficiente per l'avviamento
locale.
3 Se la macchina di propulsione principale e ausiliaria, comprese
le sorgenti principali di energia elettrica, e' provvista in vario
grado di comando automatico o a distanza ed e' sotto sorveglianza
manuale continua da un posto di comando, le sistemazioni e i comandi
devono essere progettati, equipaggiati e installati in modo che il
funzionamento della macchina sia sicuro ed efficace come se fosse
sotto sorveglianza diretta; a tal fine si devono applicare, come
appropriato, le regole da II-1/E/1 a II-1/E/5. Particolare attenzione
deve essere posta alla protezione di tali spazi contro incendio e
allagamento.
4 In generale, gli impianti di avviamento, di funzionamento e di
comando automatici devono comprendere mezzi per escludere manualmente
i comandi automatici. Un'avaria in qualsiasi parte di tali impianti
non deve pregiudicare l'uso dei sostituti manuali.
NAVI DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE IL 1 GENNAIO 2003 O DOPO TALE
DATA:
5 Le navi devono conformarsi ai requisiti dei paragrafi da .1 a
.4, modificati come segue:
1 il paragrafo .1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le macchine principali e ausiliarie essenziali per la
propulsione e la sicurezza della nave devono essere provviste di
mezzi efficaci per il loro funzionamento ed il loro comando. Tutti
gli impianti di' comando essenziali per la propulsione, il comando e
la sicurezza della nave devono essere indipendenti o progettati in
modo tale che l'avaria di un impianto non interferisca con il
funzionamento di un altro impianto"
2 nella prima e nella seconda riga del paragrafo .2, vengono
cancellate le parole "e se e' previsto che i locali macchine siano
presidiati".
3 la prima frase del paragrafo .2.2 e' sostituita dalla seguente:
".2 il comando a distanza deve essere realizzato con
un'apparecchiatura di comando distinta per ciascuna elica
indipendente, con funzionamento automatico di tutti i servizi
connessi, compresi, se necessario, i mezzi per prevenire il
sovraccarico della macchina di propulsione".
4 il paragrafo .2.4 e' sostituito dal seguente:
".4 gli ordini dalla plancia alle macchine di propulsione devono
essere indicati nel locale di comando delle macchine principali o
alla piattaforma di manovra".
5 alla fine del paragrafo .2.6 e' aggiunta la seguente nuova
frase:
"Deve inoltre essere possibile comandare le macchine ausiliarie,
essenziali per la propulsione e per la sicurezza della nave, dalle
macchine stesse o da una postazione vicina";
6 i paragrafi .2.8, .2.8.1 e .2.8.2 sono sostituiti dai seguenti:
".8 devono essere installati indicatori in plancia, presso il
locale di comando delle macchine principali e sulla piattaforma di
manovra, per:
8.1 velocita' dell'elica e direzione di rotazione nel caso di
eliche a passo fisso,
8.2 velocita' e posizione del passo dell'elica nel caso di eliche
a passo variabile."
13 Impianti di tubolature di vapore (R 33)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
1 Ogni tubo di vapore ed ogni accessorio ad esso connesso
attraverso cui puo' passare vapore devono essere progettati,
costruiti ed installati in modo da sopportare le massime
sollecitazioni di esercizio cui possono essere soggetti.
2 Devono esservi mezzi per drenare ogni tubo di vapore in cui
potrebbe manifestarsi altrimenti qualche pericolosa azione dei colpi
d'ariete.
3 Se tubi di vapore o loro accessori possono ricevere vapore da
una fonte a pressione piu' alta di quella per la quale essi sono
stati progettati, devono essere sistemate valvole di riduzione,
valvole di sicurezza e manometri adatti.
14 Impianti di aria compressa (R 34)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
1 Devono esservi mezzi per prevenire sovrappressioni in ogni parte
degli impianti di aria compressa ed ovunque i manicotti dell'acqua di
raffreddamento o le casse dei compressori e dei refrigeranti d'aria
possano essere soggetti a sovrappressione pericolosa dovuta ad
infiltrazioni in essi da parti in pressione d'aria. Per ogni impianto
devono esservi adatte sistemazioni di sicurezza contro la
sovrappressione.
2 Le sistemazioni principali di aria di avviamento per macchine di
propulsione principali a combustione interna devono essere
adeguatamente protette contro gli effetti di ritorno di fiamma o di
esplosione interna nei tubi dell'aria d'avviamento.
3 Tutti i tubi di scarico dai compressori d'aria d'avviamento
devono sboccare direttamente nelle bombole dell'aria di avviamento e
tutti i tubi di avviamento che portano l'aria dalle bombole alle
macchine principali e ausiliarie devono essere completamente separati
dall'impianto di tubolatura di scarico del compressore.
4 Devono esservi mezzi atti a ridurre al minimo l'entrata d'olio
negli impianti di aria in pressione e a drenare gli impianti stessi.
15 Protezione contro il rumore (R 36)2
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
Devono essere prese misure atte a ridurre il rumore delle macchine
nei locali macchine a livelli accettabili. Se tale rumore non puo'
essere ridotto sufficientemente, la sorgente dell'eccessivo rumore
deve essere adeguatamente coibentata o isolata o deve esservi un
rifugio antirumore se e' richiesto che il locale sia presidiato. Al
personale che deve entrare in tali locali devono essere fornite
protezioni auricolari.
16 Ascensori
NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C E D:
1 Per quanto riguarda dimensioni, struttura, numero di passeggeri
e/o quantita' di merce, gli ascensori per passeggeri e merci devono
essere conformi alle disposizioni stabilite, caso per caso e per
ciascun tipo di impianto, dall'amministrazione dello Stato di
bandiera.
2 I disegni dell'impianto e le istruzioni di manutenzione,
comprese le disposizioni che disciplinano le ispezioni periodiche,
devono essere approvati dall'amministrazione dello Stato di bandiera,
che ispeziona ed approva l'impianto prima che esso sia messo in uso.
3 Una volta approvato l'impianto, l'amministrazione dello Stato di
bandiera rilascia un certificato che deve essere conservato a bordo.
4 L'amministrazione dello Stato di bandiera puo' consentire che un
esperto da essa autorizzato, o un organismo riconosciuto, effettui le
ispezioni periodiche.
PARTE D
IMPIANTI ELETTRICI
1 Generalita' (R 40)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 Gli impianti elettrici devono essere tali da garantire quanto
segue:
1 tutti i servizi elettrici ausiliari necessari per mantenere la
nave in normali condizioni di esercizio e di abitabilita' devono
essere assicurati senza ricorrere alla sorgente di emergenza di
energia elettrica;
2 i servizi elettrici essenziali per la sicurezza nelle diverse
condizioni di emergenza; e
3 la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio e della nave
rispetto ai rischi di natura elettrica.
2 L'amministrazione dello Stato di bandiera deve adottare ogni
misura necessaria per assicurare un'attuazione e applicazione
uniformi delle disposizioni contenute nella presente parte in ordine
agli impianti elettrici 3.
2 Sorgente principale di energia elettrica e illuminazione (R 41)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 Le navi nuove delle classi C e D in cui l'energia elettrica e'
la sola energia destinata ad alimentare tutti i servizi ausiliari
necessari per la sicurezza della nave, e le navi nuove ed esistenti
di classe B in cui l'energia elettrica e' la sola energia destinata
ad alimentare tutti i servizi ausiliari necessari per la sicurezza e
la propulsione della nave, devono essere dotate di due o piu' gruppi
elettrogeneratori principali di potenza tale che i servizi
sopracitati possano funzionare anche quando uno di essi sia fuori
servizio.
Nelle navi nuove delle classi C e D di lunghezza inferiore a 24
metri, uno dei gruppi elettrogeneratori principali puo' essere
azionato dalla macchina di propulsione principale, purche' esso sia
di potenza tale da consentire che i servizi sopracitati possano
funzionare anche quando uno di essi sia fuori servizio.
2.1 Dalla sorgente principale di energia elettrica deve essere
alimentato un impianto di illuminazione elettrica principale, che
fornisca luce a tutte quelle parti della nave normalmente accessibili
e usate da passeggeri o equipaggio.
2.2 La sistemazione dell'impianto principale di illuminazione
elettrica deve essere tale che un incendio o altro incidente nei
locali contenenti la sorgente principale di energia elettrica, le
eventuali apparecchiature di trasformazione associate, il quadro
principale e il quadro di illuminazione principale non mettano fuori
servizio l'impianto di emergenza di illuminazione elettrica
prescritto alla regola 3.
2.3 La sistemazione dell'impianto di emergenza di illuminazione
elettrica deve essere tale che un incendio o altro incidente nei
locali contenenti la sorgente di emergenza di energia elettrica, le
eventuali apparecchiature di trasformazione associate, il quadro di
emergenza e il quadro di illuminazione di emergenza non mettano fuori
servizio l'impianto principale di illuminazione elettrica prescritto
dalla presente regola.
3 Rispetto a un gruppo elettrogeneratore principale, il quadro
principale deve essere collocato in modo che, per quanto possibile,
l'integrita' della normale alimentazione elettrica possa essere
compromessa soltanto da un incendio o altro incidente che si
verifichi nel locale in cui sono sistemati il gruppo
elettrogeneratore e il quadro principale.
3 Sorgente di emergenza di energia elettrica (R 42)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 Ogni nave deve disporre di una sorgente di emergenza di energia
elettrica indipendente, il cui quadro di emergenza deve essere posto
al di sopra del ponte delle paratie, in un locale prontamente
accessibile non contiguo alle delimitazioni dei locali macchine di
categoria A o dei locali in cui sono ubicati la sorgente principale
di energia elettrica o il quadro principale.
2 La sorgente di emergenza di energia elettrica puo' essere
costituita da una batteria di accumulatori in grado di soddisfare le
disposizioni del punto 5, senza essere ricaricata o senza subire
cadute eccessive di tensione, oppure da un generatore in grado di
soddisfare le disposizioni del punto 5, azionato da motore a
combustione interna, ad alimentazione indipendente di combustibile
avente un punto di infiammabilita' non inferiore a 43 oC, dotato di
dispositivi automatici di avviamento nelle navi nuove e di
dispositivi automatici di avviamento approvati nelle navi esistenti,
nonche' di una sorgente temporanea di energia elettrica di emergenza
come stabilito al punto 6, a meno che, nel caso di navi nuove delle
classi C e D di lunghezza inferiore a 24 metri, non sia prevista una
batteria indipendente, opportunamente ubicata, per le utenze e per il
periodo di tempo richiesto dalle presenti regole.
3 La sorgente di emergenza di energia elettrica deve essere
installata in modo da poter funzionare in piena efficienza anche
quando la nave e' inclinata trasversalmente fino a 22,5 gradi e
longitudinalmente fino a 10 gradi. Il generatore o i generatori di
emergenza devono potersi avviare prontamente ad ogni possibile bassa
temperatura e, nelle navi nuove, anche in modo automatico.
4 Il quadro di emergenza deve essere sistemato il piu' vicino
possibile alla sorgente di emergenza di energia elettrica.
5 La sorgente di emergenza di energia elettrica prescritta dal
punto .1 deve essere:
1 in grado di funzionare per un periodo di:
12 ore per le navi di classe B (nuove e esistenti)
6 ore per le navi di classe C (nuove)
3 ore per le navi di classe D (nuove);
2 in grado, in particolare, di alimentare simultaneamente i
dispositivi previsti per i seguenti servizi, come richiesto per le
classi di navi e per le ore sopracitate:
(a) la pompa di sentina di emergenza e una delle pompe da incendio
della nave;
(b) illuminazione di emergenza:
1. di ogni punto di riunione e zona d'imbarco e sulle murate;
2. dei corridoi, delle scale e delle uscite che danno accesso ai
punti di riunione e alle zone d'imbarco;
3. dei locali macchine e dei locali in cui si trova il generatore
di emergenza;
4. delle stazioni di comando in cui sono sistemate le
apparecchiature radio e le apparecchiature principali di navigazione;
5. come prescritto dalle regole II-2/B/16.1.3.7 e II-2/B/6.1.7;
6. di tutte le posizioni di deposito degli equipaggiamenti da
vigile del fuoco;
7. della pompa di sentina di emergenza e di una delle pompe da
incendio di cui alla lettera a) e dei posti di avviamento dei loro
motori;
(c) i fanali di navigazione della nave;
(d) 1. tutti gli impianti di comunicazione,
2. l'impianto di allarme generale,
3. l'impianto di rivelazione di incendi,
4. tutte le segnalazioni necessarie in un'emergenza, se alimentate
elettricamente dai gruppi elettrogeneratori principali della nave;
(e) la pompa per l'impianto a "sprinkler", se prevista e se
alimentata elettricamente;
(f) le lampade per segnalazioni diurne, se alimentate dalla
sorgente principale di energia elettrica;
3 in grado di alimentare, per mezz'ora, le porte stagne azionate
da energia elettrica e i circuiti di comando, segnalazione e allarme
ad esse associati.
6 La sorgente di emergenza temporanea di energia elettrica
prescritta dal punto .2 deve comprendere una batteria di accumulatori
opportunamente ubicata per l'utilizzazione in caso di emergenza, che
deve poter alimentare, per mezz'ora, senza essere ricaricata o senza
subire cadute eccessive di tensione:
(a) l'illuminazione di cui al punto .2, lettera b)1 della presente
regola;
(b) le porte stagne, come prescritto ai punti .7.2 e .7.3 della
regola II-1/B/13, ma non necessariamente tutte le porte
contemporaneamente, a meno che non sia prevista una sorgente
temporanea indipendente di energia; e
(c) i circuiti di comando, segnalazione e allarme di cui al punto
.7.2 della regola II-1/B/13.
7 NAVI DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE IL 1 GENNAIO 2003 O DOPO TALE
DATA:
Laddove l'energia elettrica sia necessaria per ripristinare la
propulsione, la sua capacita' deve essere sufficiente per
ripristinare la propulsione della nave congiuntamente ad altri
macchinari, come appropriato, da una condizione di nave priva di
energia entro 30 minuti dal blackout. .il,
4 Illuminazione di emergenza supplementare per navi ro/ro (R 42-1)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
Oltre all'illuminazione di emergenza prescritta dalla regola
II-1/D/3.5.2b), su tutte le navi con locali da carico ro/ro o locali
di categoria speciale:
1 tutti i locali pubblici e i corridoi destinati ai passeggeri
devono essere provvisti di illuminazione elettrica supplementare che
possa funzionare per almeno tre ore quando tutte le altre sorgenti di
energia elettrica sono fuori servizio e in ogni condizione di
sbandamento. L'illuminazione fornita deve essere tale da rendere
facilmente visibile l'accesso ai mezzi di sfuggita. La sorgente di
energia per l'illuminazione supplementare deve consistere in batterie
di accumulatori collocate entro le unita' di illuminazione che siano
caricate con continuita', quando praticabile, dal quadro di
emergenza. In alternativa, l'amministrazione dello Stato di bandiera
puo' accettare ogni altro sistema di illuminazione di efficacia
almeno equivalente. L'illuminazione supplementare deve essere tale
che ogni guasto alle lampade risulti immediatamente visibile. Ogni
batteria di accumulatori deve essere sostituita ad intervalli
stabiliti sulla base della vita di esercizio prevista nelle
condizioni ambientali cui esse sono soggette durante l'esercizio; e
2 una lampada portatile funzionante con batteria ricaricabile deve
essere sistemata in tutti i corridoi dei locali equipaggio, locali
per la ricreazione e in tutti i locali di lavoro che sono normalmente
occupati, a meno che non sia installato un sistema di illuminazione
di emergenza supplementare, come richiesto dal sottoparagrafo .1
5 Precauzioni contro la folgorazione, l'incendio e altri pericoli di
natura elettrica (R 45)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 Le parti metalliche esposte delle macchine o delle
apparecchiature elettriche non destinate ad essere in tensione ma
che, in condizione di guasto, possono andare in tensione devono
essere collegate a massa, a meno che le macchine o le apparecchiature
siano:
1 alimentate ad una tensione non superiore a 50 V in corrente
continua o a 50 V, valore efficace tra i conduttori; tale tensione
non deve essere raggiunta con l'impiego di autotrasformatori; oppure
2 alimentate ad una tensione non superiore a 250 V per mezzo di
trasformatori di isolamento di sicurezza che alimentino un solo
dispositivo; oppure
3 fabbricate secondo il principio del doppio isolamento.
2 Tutte le apparecchiature elettriche devono essere fabbricate e
installate in modo da non causare danni quando sono maneggiate e
toccate normalmente.
3 I lati e il retro e, se necessario, la parte anteriore dei
quadri devono essere opportunamente protetti. Parti in tensione
esposte, aventi tensioni rispetto a massa che superano quella
indicata al punto .1.1, non devono essere installate sulla parte
anteriore di detti quadri. Se del caso, sulla parte anteriore e sul
retro del quadro devono esservi tappeti o grate isolanti.
4 Nei sistemi di distribuzione che non hanno collegamenti a massa
deve essere installato un dispositivo in grado di controllare lo
stato di isolamento verso massa e di fornire una segnalazione ottica
e acustica quando vi siano valori di isolamento eccessivamente bassi.
5.1 Tutti i rivestimenti e le armature metallici dei cavi devono
essere elettricamente continui e collegati a massa.
5.2 Tutti i cavi elettrici e le condutture elettriche esterni alle
apparecchiature devono essere almeno del tipo non propagante la
fiamma e devono essere installati in modo da non compromettere la
proprieta' originale di non propagazione della fiamma. In funzione di
particolari applicazioni, l'amministrazione dello Stato di bandiera
puo' consentire l'uso di cavi speciali, come quelli a radiofrequenza,
non conformi a quanto sopra.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
5.3 Cavi e condutture che alimentino impianti elettrici essenziali
o di emergenza, impianti d'illuminazione, comunicazioni interne o
segnalazioni devono per quanto possibile seguire percorsi lontani da
cucine, lavanderie, locali macchine di categoria A e loro cofani e
altre zone a elevato rischio di incendio. Nelle navi ro/ro da
passeggeri nuove ed esistenti, i cavi dell'impianto di allarme di
emergenza e dell'impianto di informazione pubblica installati alla
data del 1 luglio 1998, o posteriormente, devono essere approvati
dall'amministrazione dello Stato di bandiera, tenuto conto delle
raccomandazioni formulate dall'Organizzazione marittima
internazionale. I cavi che collegano le pompe da incendio al quadro
di emergenza devono essere di tipo resistente al fuoco dove essi
attraversano zone a elevato rischio di incendio. Se possibile, tutti
questi cavi devono essere posizionati in maniera tale da impedire che
essi siano resi inutilizzabili dal riscaldamento delle paratie,
provocato da un incendio in un locale contiguo.
6 I cavi e le condutture devono essere installati e fissati in
modo da impedire sfregamenti o altri danni. Le terminazioni e le
giunzioni in tutti i conduttori devono essere fatte in modo da
mantenere inalterate le originali proprieta' elettriche, meccaniche,
di non propagazione della fiamma e, se necessario, di resistenza al
fuoco.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
7.1 Ogni circuito separato deve essere protetto contro
cortocircuiti e sovraccarichi, fatti salvi i casi consentiti dalle
regole II-1/C/6 e II-1/C/7.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
7.2 Le apparecchiature di illuminazione devono essere sistemate in
modo da evitare temperature eccessive, che potrebbero danneggiare
cavi e condutture, e da impedire il surriscaldamento dei materiali
circostanti.
8.1 Le batterie di accumulatori devono essere opportunamente
sistemate e i compartimenti specificamente destinati a contenerle
devono essere costruiti in maniera adeguata e efficacemente
ventilati.
8.2 Apparecchiature elettriche e non elettriche che possano
costituire una sorgente di ignizione di vapori infiammabili non
devono essere ammesse in questi compartimenti.
9 I sistemi di distribuzione devono essere sistemati in maniera
tale che un incendio in qualsiasi zona verticale principale, come
definita nella regola II-2/A/2.9, non possa interferire con servizi
essenziali per la sicurezza in qualsiasi altra di tali zone. Tale
norma si intende rispettata se le linee di alimentazione principali e
di emergenza che attraversano una di tali zone sono quanto piu'
distanziate tra loro sia verticalmente che orizzontalmente.
PARTE E
REQUISITI SUPPLEMENTARI PER I LOCALI MACCHINE PERIDIOCAMENTE NON
PRESIDIATI
Considerazioni particolari (R 54)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
Per tutte le navi nuove delle classi B, C e D e per le navi
esistenti di classe B, l'amministrazione dello Stato di bandiera deve
valutare specificamente se i locali macchine possano o meno restare
non presidiati periodicamente e se, per raggiungere un livello di
sicurezza equivalente a quello dei locali macchine di norma
presidiati siano necessari requisiti supplementari rispetto a quelli
delle presenti regole.
1 Generalita' (R 46)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 Le sistemazioni a bordo devono essere tali da garantire che la
sicurezza della nave in tutte le condizioni di navigazione, nonche'
durante la manovra, sia equivalente a quella di una nave con i locali
macchine presidiati.
2 Devono essere prese misure atte a garantire che tutto
l'equipaggiamento funzioni in maniera affidabile e, per assicurare un
funzionamento continuo e affidabile, che vi siano soddisfacenti mezzi
atti ad effettuare ispezioni regolari e prove di "routine".
3 Ogni nave deve avere prove documentali della sua idoneita' ad
operare con i locali macchine periodicamente non presidiati.
2 Precauzioni contro gli incendi (R 47)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
1 La nave deve essere dotata di mezzi per la tempestiva
rivelazione e segnalazione di incendi:
1 nelle condotte dell'aria di alimentazione e negli scarichi delle
caldaie (condotte ai fumaioli);
2 nei collettori dell'aria di lavaggio della macchina di
propulsione, a meno che, in qualche caso particolare, cio' non sia
ritenuto non necessario.
2 I motori a combustione interna di potenza pari o superiore a
2250 kW o aventi cilindri di diametro superiore a 300 mm devono
essere provvisti di rivelatori di miscele d'olio nel carter o di
segnalatori della temperatura dei cuscinetti dei motori o di
dispositivi equivalenti.
3 Protezione contro l'allagamento (R 48)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 I pozzetti di sentina posti nei locali macchine non presidiati
periodicamente devono essere sistemati e controllati in modo che sia
rilevato l'accumulo di liquidi, ai normali angoli di assetto e di
sbandamento, e devono avere capacita' sufficiente a contenere
agevolmente il normale drenaggio quando i locali non sono presidiati.
2 Se le pompe di sentina possono essere avviate automaticamente,
si devono predisporre mezzi atti ad indicare quando l'afflusso di
liquido e' superiore alla portata della pompa o quando la pompa
funziona piu' frequentemente di quanto sia previsto normalmente. In
tali casi possono essere ammessi pozzetti di sentina di dimensioni
minori, purche' atti a coprire un periodo di tempo ragionevole. Se vi
sono pompe di sentina comandate automaticamente, si deve prestare
particolare attenzione alle norme contro l'inquinamento da petrolio.
3 La posizione dei comandi di ciascuna valvola per prese dal mare,
per scarichi sotto la linea di galleggiamento o per l'impianto di
iniezione d'acqua agli eiettori di sentina deve essere tale da
lasciare un lasso di tempo adeguato per l'azionamento in caso di
afflusso d'acqua nel locale, tenendo conto del tempo presumibilmente
necessario per raggiungere ed azionare tali comandi. Devono esservi
sistemazioni atte ad azionare i comandi al di sopra del livello al
quale il locale potrebbe essere allagato con la nave in condizioni di
pieno carico, se il livello e' tale da richiedere questo
accorgimento.
4 Comando della macchina di propulsione dalla plancia (R 49)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
1 In tutte le condizioni di navigazione, nonche' durante la
manovra, la velocita', la direzione di spinta e, se possibile, il
passo dell'elica devono poter essere completamente comandate dalla
plancia.
1 Tale comando a distanza deve essere realizzato con un
dispositivo di comando distinto per ciascuna elica indipendente, con
funzionamento automatico di tutti i servizi connessi, compresi, se
necessario, i mezzi per prevenire il sovraccarico della macchina di
propulsione.
2 La macchina di propulsione principale deve essere dotata di un
sistema di arresto di emergenza collocato in plancia, indipendente
dall'impianto di comando della plancia.
2 I comandi inviati dalla plancia alla macchina di propulsione
devono essere segnalati, a seconda dei casi, nella postazione di
comando delle macchine principali o nella posizione di comando della
macchina di propulsione.
3 La macchina di propulsione deve poter essere comandata a
distanza solo da un posto di comando per volta; in tali posti, sono
ammesse posizioni di comando interconnesse. In ogni posto vi deve
essere un indicatore che indichi da quale posto vengono comandate le
macchine di propulsione. Il trasferimento del comando tra la plancia
e i locali macchine deve essere possibile soltanto nel locale o nella
postazione di comando delle macchine principali. L'impianto deve
comprendere mezzi atti ad impedire che la spinta dell'elica cambi
significativamente quando avviene il trasferimento del comando da un
posto a un altro.
4 Tutte le macchine essenziali per un funzionamento sicuro delle
navi devono poter essere azionate localmente, anche nel caso di
avaria di qualsiasi parte degli impianti di comando automatico o a
distanza.
5 Il progetto dell'impianto di comando automatico a distanza deve
prevedere un allarme in caso di avaria all'impianto. A meno che non
lo si ritenga inattuabile, la velocita' e la direzione di spinta
dell'elica prestabilite devono essere mantenute inalterate, finche'
il comando locale e' in funzione.
6 La plancia deve essere provvista di indicatori di:
1 velocita' e senso di rotazione dell'elica nel caso di eliche a
passo fisso; oppure
2 velocita' e posizione del passo nel caso di eliche a passo
variabile.
7 Il numero di tentativi automatici consecutivi che non riescano a
produrre l'avviamento deve essere limitato, in modo da mantenere una
sufficiente pressione dell'aria di avviamento. Un allarme, tarato ad
un valore che consenta ancora le operazioni di avviamento della
macchina di propulsione, deve segnalare la bassa pressione dell'aria
di avviamento.
5 Comunicazioni (R 50)
NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLA CLASSE B E NAVI NUOVE DELLA CLASSE C E
D DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE A 24 METRI:
La nave deve essere dotata di un affidabile mezzo di comunicazione
vocale tra la postazione di comando delle macchine principali (o la
posizione di comando della macchina di propulsione, a seconda dei
casi), la plancia e gli alloggi degli ufficiali di macchina.
1) I numeri arabi che seguono la lettera "C" nella scala di galleggiamento nella scala di compartimentazione possono essere sostituiti da numeri romani o da lettere se l'Amministrazione dello Stato di bandiera ritiene necessario operare una distinzione tra tale scala e quella internazionale.
2 Cfr. il "Codice sui livelli sonori a bordo delle navi" (Code on Noise levels on Board Ships) adottato con risoluzione dell'assemblea IMO A. 468 (XII) 3 Cfr. le raccomandazioni pubblicate dalla commissione elettrotecnica internazionale e, in particolare, alla pubblicazione 92, "Impianti elettrici sulle navi".
Note applicabili alte tabelle 4.1 e 4.2
a. Quando locali contigui sono inclusi nella stessa categoria numerica e compare il carattere in apice non e' fatto obbligo di sistemare una paratia o un ponte tra tali locali se l'amministrazione dello Stato di bandiera non lo ritiene necessario. Per esempio, nella categoria (12) non e' necessario che sia installata una paratia tra la cucina e le annesse riposterie, a condizione che la paratia e i ponti della riposteria mantengano la resistenza al fuoco prescritta per le delimitazioni della cucina. Tuttavia, fra una cucina e un locale macchine e' prescritta la sistemazione di una paratia, anche se entrambi i locali appartengono alla stessa categoria (12). b. La murata della nave, alla linea di galleggiamento in condizioni di minimo carico, le sovrastrutture e le tughe situate al di sotto e in prossimita' delle zattere di salvataggio e degli scivoli possono essere ridotte ad A-30. Laddove siano sistemati locali igienici all'interno del cofano delle scale, la paratia dei locali igienici all'interno del colano delle scale puo' avere resistenza al fuoco di classe B. c. Ove locali igiene pubblici siano sistemati integralmente dentro cofani di scale, la relativa paratia dentro il cofano puo' avere resistenza al fuoco di classe B. d. Laddove i locali di categoria 6, 7, 8 e 9 sono situati completamente nell'ambito del perimetro esterno dei punti di riunione, le paratie di tali locali possono avere resistenza al fuoco di classe B-0. Le posizioni di comando per gli impianti audio e video nonche' per le installazioni leggere possono essere considerati parte dei punti di riunione.
Note applicabili alle tabelle 5.1 o 5.2 a seconda dei casi:
(a) Per chiarimenti circa l'applicazione di questa disposizione, si vedano le regole 3 e 7. (b) Quando locali contigui appartengono alla stessa categoria numerica e nelle tabelle compare l'indice b, e' prescritta la sistemazione di una paratia o di un ponte della classe indicata nelle tabelle soltanto quando i locali contigui hanno una diversa utilizzazione, come per esempio nella categoria (9). Nel caso di una cucina contigua ad un'altra cucina, la paratia non e' prescritta, mentre nel caso di una cucina contigua a un deposito di pitture, e' prescritta l'installazione di una paratia di classe A-0. (c) Le paratie che separano tra loro la timoniera e la sala nautica possono essere di classe B-0. (d) Cfr. paragrafi .2.3 e .2.4 della presenta regola. (e) Ai fini dell'applicazione della regola 2.1.2, B-0 e C. quando sono indicati nella tabella 5.1, devono essere intesi come A-0. (f) Per i locali della categoria (7) che abbiano un rischio di incendio basso o nullo, la coibentazione tagliafuoco puo' essere omessa. (*) Dove appare un asterisco nelle tabelle, la divisione deve essere di acciaio o di altro materiale equivalente, ma non e' necessario che sia di classe A. Sulle navi costruite il 1 gennaio 2003 o dopo tale data, tuttavia, dove un ponte, salvo che in locali di categoria 10, e' forato per il passaggio di cavi elettrici, tubolature e condotte di ventilazione, tale attraversamento deve essere reso stagno al fine di impedire il passaggio di fiamme e fumo. Le divisioni tra le stazioni di comando (generatori di emergenza) e i ponti scoperti possono avere aperture per le prese d'aria senza dispositivi di chiusura, a meno che non sia installato un impianto antincendio a gas fisso. Per l'applicazione della regola 2.1.2, un asterisco nella tabella 5.2 deve essere inteso come "A-0". eccetto che per le categorie (8) e (10).
|
| 6 Impianto di allarme (R 51)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 La nave deve essere dotata di un impianto di allarme che segnali
ogni guasto che richieda attenzione e che:
1 possa azionare un allarme acustico nella postazione di comando
delle macchine principali o nella posizione di comando della macchina
di propulsione e segnalare visivamente, in un'idonea posizione, ogni
singolo segnale d'allarme;
2 abbia un collegamento con i locali pubblici dei macchinisti e
con ogni cabina dei macchinisti tramite un selettore, in modo da
garantire il collegamento con almeno una di tali cabine. Soluzioni
diverse possono essere ammesse se considerate equivalenti;
3 possa azionare un allarme ottico e acustico in plancia per ogni
situazione che richieda l'intervento o attenzione dell'ufficiale di
guardia;
4 per quanto possibile, sia progettato in base al principio di
sicurezza in caso di avaria (fail-safe); e
5 possa attivare l'allarme dei macchinisti prescritto dalla regola
II-1/C/10, nel caso in cui un segnale d'allarme non ricevesse
attenzione localmente entro un periodo di tempo limitato.
2.1 L'impianto di allarme deve essere alimentato in modo
continuativo e deve essere provvisto di un commutatore automatico con
una fonte di energia di riserva in caso di mancanza della normale
alimentazione di energia.
2.2 Un allarme deve segnalare l'avaria alla normale alimentazione
di energia dell'impianto di allarme.
3.1 L'impianto di allarme deve poter indicare contemporaneamente
piu' di un guasto e la ricezione di un allarme non deve impedire
quella di un altro allarme.
3.2 La ricezione, nella posizione di cui al punto 1, di ogni
segnale d'allarme deve essere indicata nelle posizioni in cui
l'allarme e' segnalato. Gli allarmi devono essere mantenuti attivi
finche' non sono ricevuti e le segnalazioni ottiche dei singoli
allarmi devono rimanere attive finche' il guasto non e' stato
eliminato. A questo punto l'impianto di allarme ritorna
automaticamente nelle normali condizioni di funzionamento.
7 Impianti di sicurezza (R 52)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
La nave deve essere provvista di un impianto di sicurezza per
garantire che gravi disfunzioni delle macchine o delle caldaie, che
siano fonte di pericolo immediato, avviino l'arresto automatico di
quella parte dell'impianto e che venga dato un allarme. L'arresto
dell'impianto di propulsione non deve essere attivato automaticamente
salvo nei casi che potrebbero dar origine a gravi danni, avaria
completa o esplosione. Ove vi siano dispositivi per escludere
l'arresto della macchina di propulsione principale, questi devono
essere tali da impedire manovre errate. Devono esservi segnalazioni
ottiche che indichino che il dispositivo di esclusione e' stato
attivato. I comandi automatici di arresto e di rallentamento della
macchina dovrebbero essere distinti dall'impianto di allarme.
8 Requisiti speciali per le macchine, le caldaie e gli impianti
elettrici (R 53)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 La sorgente principale di energia elettrica deve soddisfare i
seguenti requisiti.
1 quando l'energia elettrica puo' essere di norma fornita da un
solo generatore, devono essere installati idonei dispositivi di
riduzione del carico atti ad assicurare l'integrita'
dell'alimentazione ai servizi necessari per la propulsione, il
governo e la sicurezza della nave. In caso di guasto del generatore
in funzione, la nave deve essere provvista di mezzi per l'avviamento
automatico e la connessione automatica al quadro principale di un
generatore di riserva di capacita' sufficiente a consentire la
propulsione e il governo e a garantire la sicurezza della nave con
riavviamento automatico delle macchine ausiliarie essenziali,
comprese, se del caso, le manovre in sequenza;
2 se l'energia elettrica e' di norma fornita contemporaneamente da
piu' generatori in funzionamento parallelo, si devono prendere
opportune misure, quali ad esempio la riduzione del carico, in modo
che, in caso di guasto di uno di tali gruppi elettrogeneratori, i
restanti siano tenuti in funzione senza sovraccarico, permettendo la
propulsione e il governo e garantendo la sicurezza della nave.
2 Qualora per altre macchine ausiliarie essenziali per la
propulsione siano prescritte macchine di riserva, devono essere
previsti dispositivi di commutazione automatica.
9 Impianto automatico di comando e di allarme (R 53.4)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 L'impianto di comando deve essere tale da assicurare, mediante
le sistemazioni automatiche necessarie, i servizi essenziali per il
funzionamento della macchina di propulsione principale e ausiliario.
2 Deve essere dato un allarme al momento della commutazione
automatica.
3 Deve essere installato un impianto di allarme conforme alla
regola 6 per tutte le pressioni, le temperature, e i livelli dei
fluidi e altri parametri rilevanti.
4 Deve essere prevista una posizione di comando centralizzata
dotata dei necessari pannelli di allarme e della necessaria
strumentazione indicante ogni allarme.
5 Si devono predisporre mezzi atti a mantenere la pressione
dell'aria di avviamento al livello prescritto qualora i motori a
combustione interna, essenziali per la propulsione principale, siano
avviati dall'aria compressa.
CAPITOLO II-2
PROTEZIONE CONTRO GLI INCENDI, RIVELAZIONE ED ESTINZIONE DEGLI
INCENDI
PARTE A
GENERALITA'
Principi fondamentali (R 2)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 Gli obiettivi della sicurezza contro gli incendi del presente
capitolo sono i seguenti:
1 prevenire il verificarsi di incendi ed esplosioni;
2 ridurre il rischio per le vite umane causato dal fuoco;
3 ridurre il rischio di danni causati dal fuoco alla nave, al suo
carico e all'ambiente;
4 contenere, controllare ed estinguere incendi ed esplosioni nel
compartimento di origine; e
5 fornire mezzi di sfuggita adeguati e prontamente accessibili da
parte dei passeggeri e dell'equipaggio.
2 Allo scopo di raggiungere gli obiettivi definiti al paragrafo
.1, i seguenti principi fondamentali costituiscono la base delle
regole del presente capitolo e sono incorporati nelle regole, come
appropriato, avuto riguardo al tipo di nave ed al potenziale rischio
di incendio connesso:
1 divisione della nave in zone verticali principali con
delimitazioni aventi resistenza meccanica e termica;
2 separazione dei locali di alloggio dal resto della nave mediante
delimitazioni aventi resistenza meccanica e termica;
3 uso limitato di materiali combustibili;
4 segnalazione di ogni incendio nella zona di origine;
5 contenimento ed estinzione di qualunque incendio nel luogo di
origine;
6 protezione dei mezzi di sfuggita o di accesso per la lotta
contro gli incendi;
7 prontezza d'uso delle sistemazioni per l'estinzione degli
incendi;
8 riduzione al minimo delle possibilita' di ignizione dei vapori
infiammabili del carico.
3 Gli obiettivi della sicurezza contro gli incendi definiti al
paragrafo 1 devono essere raggiunti assicurando la conformita' con i
prescritti requisiti specificati nel presente capitolo oppure
attraverso una progettazione e una sistemazione alternative che siano
conformi alla Parte F del Capitolo II-2 della convenzione SOLAS 1974,
e successive modifiche, riguardante le navi costruite il 1 gennaio
2003 o dopo tale data. Si considera che una nave soddisfi i requisiti
funzionali definiti al paragrafo .2 e che raggiunga gli obiettivi
della sicurezza contro gli incendi menzionati nel sopraccitato
paragrafo .1 se:
1 la progettazione e le sistemazioni della nave, nel loro
complesso, sono conformi ai pertinenti prescritti requisiti del
presente capitolo; oppure
2 la progettazione e le sistemazioni della nave, nel loro
complesso, sono state sottoposte a revisione ed approvate in
conformita' alla Parte F del Capitolo II-2 della convenzione SOLAS
1974, e successive modifiche, che si applica alle navi costruite il 1
gennaio 2003 o dopo tale data; oppure
3 una parte o piu' parti della progettazione e della sistemazione
della nave sono state sottoposte a revisione e approvate in
conformita' alla sopracitata Parte F del Capitolo II-2 della
convenzione SOLAS, e successive modifiche, e le parti restanti della
nave sono conformi ai pertinenti requisiti prescrittivi del presente
capitolo.
4 Tutte le navi che vengono sottoposte a riparazioni, cambiamenti
e modifiche e a conseguenti variazioni del loro equipaggiamento
devono continuare ad essere conformi come minimo ai requisiti che si
applicavano a queste navi precedentemente.
Riparazioni, cambiamenti e modifiche che alterino in maniera
sostanziale le dimensioni di una nave o i locali di alloggio dei
passeggeri, oppure che aumentino sostanzialmente la vita di servizio
nonche' l'equipaggiamento di una nave devono soddisfare i piu'
recenti requisiti previsti per le navi nuove nella misura in cui
l'amministrazione dello Stato di bandiera lo ritenga fattibile e
ragionevole.
NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
5 Fatte salve le disposizioni del punto .4, le navi esistenti di
classe B che trasportano piu' di 36 passeggeri che subiscano
riparazioni, cambiamenti, modifiche e conseguenti variazioni nel loro
equipaggiamento devono soddisfare i seguenti requisiti:
1 tutti i materiali che vengono introdotti in tali navi devono
soddisfare i requisiti relativi ai materiali applicabili alle navi
nuove di classe B;
2 tutte le riparazioni, i cambiamenti, le modifiche e le
conseguenti variazioni dell'equipaggiamento, che comportano la
sostituzione di materiale per 50 tonnellate o piu' e che non siano
quelli prescritti dalla regola II-2/B/16, devono soddisfare i
requisiti applicabili alle navi nuove di classe B.
2 Definizioni (R 3)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 Materiale non combustibile: materiale che non brucia ne' emette
vapori infiammabili in quantita' sufficiente per l'autoignizione
quando portato a una temperatura di circa 750 oC: questa proprieta'
e' determinata mediante una prova del fuoco eseguita secondo le
disposizioni della risoluzione dell'assemblea dell'IMO A.799 (19)
"Revised Recommendation on Test Methods for Qualifying Marine
Construction Materials as Non-Combustible". Ogni altro materiale e'
da considerarsi materiale combustibile.
1.a PER LE NAVI DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE IL 1 GENNAIO 2003 O
DOPO TALE DATA:
Il materiale non combustibile e' un materiale che non brucia ne'
emette vapori infiammabili in quantita' sufficiente per
l'autoignizione quando portato a una temperatura di circa 750 oC;
questa proprieta' e' determinata in base al codice delle procedure
per le prove antincendio ("Fire Test Procedures Code"). Ogni altro
materiale e' da considerarsi materiale combustibile.
2 Prova standard del fuoco: prova in cui campioni di paratie o
ponti sono esposti in un forno di prova a temperature corrispondenti
all'incirca alla curva standard temperatura-tempo. I campioni devono
avere una superficie esposta non inferiore a 4,65 m2 e un'altezza (o
lunghezza nel caso di ponti) di 2,44 m, devono essere il piu'
possibile simili alla costruzione prevista e, se del caso,
comprendere almeno un giunto. La curva standard temperatura-tempo e'
definita da una curva regolare che passa per i seguenti valori di
incremento della temperatura interna del forno:
temperatura interna iniziale del forno 20 °C
alla fine dei primi 5 minuti 576 °C
alla fine dei primi 10 minuti 679 °C
alla fine dei primi 15 minuti 738 °C
alla fine dei primi 30 minuti 841C
alla fine dei primi 60 minuti 945 °C
2.a PER LE NAVI DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE IL 1 GENNAIO 2003 O
DOPO TALE DATA:
Prova standard del fuoco: prova in cui campioni di paratie o ponti
sono esposti in un forno di prova a temperature corrispondenti
all'incirca alla curva standard temperatura-tempo. I metodi di prova
devono essere conformi al codice delle procedure per le prove
antincendio ("Fire Test Procedures Code").
3 Divisioni di classe A: divisioni formate da paratie e ponti
conformi ai seguenti requisiti:
1 costruzione in acciaio o materiale equivalente;
2 idoneo irrobustimento;
3 costruzione tale da impedire il passaggio di fumo e fiamme al
termine di una prova standard del fuoco della durata di un'ora;
4 coibentazione con materiali non combustibili approvati, tali che
la temperatura media della parte non esposta non superi di oltre 140
oC la temperatura iniziale e che la temperatura, in un qualunque
punto, compresi gli eventuali giunti, non salga di oltre 180oC al di
sopra della temperatura iniziale, al termine degli intervalli di
tempo sottoelencati:
classe 'A-60 gradi' 60 minuti
classe 'A-30 gradi' 30 minuti
classe 'A-15 gradi' 15 minuti
classe 'A-0 gradi' 0 minuti
5 l'amministrazione della Stato di bandiera deve richiedere una
prova su un prototipo di paratia o di ponte per garantire che
risponda ai suddetti requisiti in ordine alla resistenza al fuoco e
all'aumento della temperatura, in base alla risoluzione IMO A754
(18).
Per le navi delle classi B, C e D, costruite a partire il 1
gennaio 2003 o dopo tale data, "risoluzione IMO A.754 (18)" deve
essere sostituito con "codice delle procedure per le prove
antincendio" (Fire Test Procedures Code).
4 Divisioni di classe B: divisioni formate da paratie, ponti,
soffittature o rivestimenti conformi ai seguenti requisiti:
1 costruzione tale da impedire il passaggio di fiamma al termine
della prima mezz'ora della prova standard del fuoco;
2 grado di coibentazione tale che la temperatura media della parte
non esposta non superi di oltre 140 oC la temperatura iniziale e che
la temperatura in qualsiasi punto, compresi gli eventuali giunti, non
salga di oltre 225 oC al di sopra della temperatura iniziale al
termine degli intervalli di tempo sottoelencati:
classe 'B-15 gradi' 15 minuti
classe 'B-0 gradi' 0 minuti
3 costruzione in materiali non combustibili approvati. Tutti i
materiali usati per la costruzione e la messa in opera di divisioni
di classe B devono essere non combustibili, ad eccezione delle
impiallacciature combustibili, che possono essere ammesse se
soddisfano le disposizioni del presente capitolo;
4 l'amministrazione dello Stato di bandiera deve richiedere una
prova su un prototipo di divisione per assicurarsi che risponda ai
suddetti requisiti in ordine alla resistenza al fuoco e all'aumento
della temperatura, conformemente alla risoluzione IMO A.754 (18)
Per le navi delle classi B, C e D, costruite il 1 gennaio 2003 o
dopo tale data, "risoluzione IMO 754 (18)" deve essere sostituito con
"codice delle procedure per le prove antincendio" (Fire Test
Procedures Code).
5 Divisioni di classe C: divisioni costruite in materiali non
combustibili approvati. Non e' necessario che soddisfino i requisiti
relativi al passaggio di fumo e di fiamme, ne' le limitazioni
relative all'aumento della temperatura. Le impiallacciature
combustibili sono ammesse purche' soddisfino le altre disposizioni
del presente capitolo.
6 Soffittature o rivestimenti continui di classe B: soffittature o
rivestimenti di classe B che terminano soltanto su divisioni di
classe A o B.
7 Acciaio o altro materiale equivalente: quando ricorre la
dicitura "acciaio o altro materiale equivalente", per "materiale
equivalente" si intende qualsiasi materiale non combustibile che, per
le sue proprieta' intrinseche o grazie alla sua coibentazione, al
termine della prevista prova standard del fuoco possiede
caratteristiche strutturali e di resistenza al fuoco equivalenti a
quelle dell'acciaio (per esempio, una lega d'alluminio ben
coibentata).
8 Limitata attitudine a propagare la fiamma: la superficie cosi'
designata offre una adeguata resistenza alla propagazione della
fiamma. Tale proprieta' deve essere dimostrata da una prova del fuoco
effettuata in base alla risoluzione IMO A.653 (16), per paratie,
soffittature e materiali di finitura per ponti.
8.a PER NAVI DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE IL 1 GENNAIO 2003 o
DOPO TALE DATA:
Limitata attitudine a propagare la fiamma: la superficie cosi'
designata offre un'adeguata resistenza alla propagazione della
fiamma. Tale proprieta' deve essere dimostrata in base al codice
delle procedure per le prove antincendio ("Fire Test Procedures
Code").
9 Zone verticali principali: sezioni risultanti dalla suddivisione
dello scafo, delle sovrastrutture e delle tughe, mediante divisioni
di classe A, le cui lunghezza e larghezza medie su ogni ponte non
superano, in generale, 40 m.
10 Locali di alloggio: locali utilizzati come locali pubblici,
corridoi, locali di igiene, cabine, uffici, ospedali, cinema, sale
giochi, sale barbieri, riposterie che non contengono apparecchi di
cottura e locali analoghi.
11 Locali pubblici: parti dei locali di alloggio adibite ad atri,
sale da pranzo, sale di soggiorno e locali simili, muniti di chiusura
permanente.
12 Locali di servizio: locali utilizzati per le cucine, riposterie
contenenti apparecchi di cottura, ripostigli, locali posta e valori,
magazzini, officine diverse da quelle che si trovano nei locali,
macchine e locali simili e relativi cofani.
13 Locali da carico: locali utilizzati per il carico (comprese le
cisterne da carico per prodotti petroliferi) e i relativi cofani.
13.1 Locali per veicoli: locali da carico destinati al trasporto
di autoveicoli con carburante nel serbatoio per la propria
propulsione.
14 Locali da carico ro/ro: locali di norma non suddivisi in alcun
modo e che si estendono per tutta la lunghezza della nave o per una
parte sostanziale della stessa, nei quali veicoli a motore con
carburante nel serbatoio per la loro propulsione e/o merci [imballate
o alla rinfusa, sistemate dentro o su carri ferroviari e stradali,
veicoli (comprese le cisterne stradali e ferroviarie), rimorchi,
contenitori, piattaforme mobili (pallet), serbatoi smontabili
sistemati dentro o su unita' di stivaggio simili o altri contenitori]
possono essere caricate e scaricate normalmente con movimentazione
orizzontale.
15 Locali da carico ro/ro aperti: locali da carico ro/ro aperti ad
entrambe le estremita', ovvero aperti ad una estremita' e provvisti
di adeguata ventilazione naturale efficace sulla loro intera
lunghezza attraverso aperture permanenti sui fianchi o sul ponte
soprastante oppure dall'alto e, nel caso di navi costruite il 1
gennaio 2003 o dopo tale data, aventi una superficie totale pari ad
almeno il 10% della superficie totale dei fianchi del locale.
15.1 Locali per veicoli aperti: locali per veicoli aperti ad
entrambe le estremita', ovvero aperti ad una estremita' e provvisti
di adeguata ventilazione naturale efficace sulla loro intera
lunghezza attraverso aperture permanenti sui fianchi o sul ponte
soprastante oppure dall'alto e, nel caso di navi costruite il 1
gennaio 2003 o dopo tale data, aventi una superficie totale pari ad
almeno il 10% della superficie totale dei fianchi del locale.
16 Locali da carico ro/ro chiusi: locali da carico ro/ro che non
sono locali da carico ro/ro aperti ne' ponti esposti.
16.1 Locali per veicoli chiusi locali per veicoli che non sono ne'
locali per veicoli aperti ne' ponti esposti.
17 Ponte esposto: un ponte che e' completamente esposto alle
intemperie dall'alto e da almeno due lati.
18 Locali di categoria speciale: locali chiusi per veicoli, al di
sopra o al di sotto del ponte delle paratie, nei quali i veicoli
possono essere fatti entrare o uscire e ai quali hanno accesso i
passeggeri. I locali di categoria speciale possono essere ubicati su
piu' di un ponte a condizione che l'altezza libera totale per i
veicoli non superi i 10 m.
19.1 Locali macchine di categoria A: locali e relativi cofani
contenenti:
I motori a combustione interna utilizzati per l'apparato di
propulsione principale, oppure
2 motori a combustione interna di potenza complessiva non minore
di 375 kW, utilizzati per altri scopi, oppure
3 qualsiasi caldaia a combustibile liquido o qualsiasi gruppo per
il trattamento del combustibile liquido.
19.2 Locali macchine: tutti i locali macchine della categoria A e
tutti gli altri contenenti la macchina di propulsione, le caldaie, i
gruppi di trattamento del combustibile liquido, le macchine vapore, i
motori a combustione interna, i generatori e i motori elettrici
principali, le stazioni di imbarco del combustibile liquido, gli
impianti di refrigerazione, gli stabilizzatori, i dispositivi di
ventilazione, i condizionatori d'aria nonche' i locali di tipo
analogo e i relativi cofani.
20 Gruppo di trattamento del combustibile liquido: apparecchiatura
utilizzata per preparare il combustibile liquido per l'alimentazione
di una caldaia o il combustibile liquido riscaldato per
l'alimentazione di un motore a combustione interna, comprese le pompe
a pressione del combustibile, i filtri e i riscaldatori che trattano
il combustibile ad una pressione superiore a 0,18 N/m m2.
21 Stazioni di comando: i locali dentro i quali sono sistemate le
apparecchiature radio, le apparecchiature principali di navigazione,
la sorgente di emergenza di energia elettrica o nei quali sono
centralizzati le installazioni per la segnalazione degli incendi e i
dispositivi antincendio.
21.1 Stazione di comando centrale: stazione di comando nella quale
sono centralizzate le seguenti funzioni di controllo e segnalazione:
1 impianti fissi di rivelazione e segnalazione di incendi;
2 impianti automatici a "sprinkler" con rivelazione e segnalazione
di incendi;
3 pannelli indicatori delle porte tagliafuoco;
4 chiusure delle parte tagliafuoco;
5 pannelli indicatori delle porte stagne;
6 chiusure delle porte stagne;
7 ventilatori;
8 allarmi generale/incendio;
9 impianti di comunicazione compresi i telefoni;
10 microfoni per gli impianti di informazione pubblica.
21.2 Stazione di comando centrale presidiata permanentemente:
stazione di comando centrale la quale e' presidiata permanentemente
da un membro responsabile dell'equipaggio.
22 Locali contenenti mobili ed elementi di arredamento che
presentano un limitato rischio di incendio: ai fini della regola
II-2/B/4, locali contenenti mobili ed elementi di arredamento che
presentano un limitato rischio di incendio (siano essi in cabine,
locali pubblici, uffici o altri tipi di alloggi), nei quali:
1 tutti i mobili fissi come scrittoi, armadi, toelette, scrivanie,
cassettoni siano interamente costruiti con materiale non combustibile
approvato, essendo tuttavia ammesso che sulla superficie di lavoro di
tali mobili sia usata una impiallacciatura combustibile di spessore
non eccedente 2 mm;
2 tutto l'arredamento amovibile, come sedie, divani, tavoli, abbia
ossatura di materiale non combustibile;
3 tutti i tendaggi, tendine e altri articoli tessili sospesi
abbiano una resistenza alla propagazione della fiamma che non sia
inferiore a quella di un articolo di lana di massa 0,8 kg/ m2 in base
alla risoluzione IMO A.471 (XII) e successivi emendamenti adottati
con la risoluzione A.563 (14).
Per le navi delle classi B, C e D, costruite il 1 gennaio 2003 o
dopo tale data "risoluzione IMO A.471 (XII) e successivi emendamenti
adottati con la risoluzione A.563 (14)" deve essere sostituito con
"codice dei sistemi antincendio" (Fire Security Systems Code);
4 tutti i rivestimenti dei pavimenti abbiano una resistenza alla
propagazione della fiamma che non sia inferiore a quella di un
articolo di lana equivalente utilizzato allo stesso fine.
Per le navi delle classi B, C e D, costruite il 1 gennaio 2003 o
dopo tale data questo paragrafo deve essere letto come segue:
tutti i rivestimenti dei pavimenti abbiano caratteristiche che
rallentano la propagazione della fiamma;
5 tutte le superfici esposte di paratie, rivestimenti e soffitti
abbiano una limitata attitudine alla propagazione della fiamma; e
6 tutte le tappezzerie dei mobili abbiano caratteristiche di
resistenza all'ignizione e alla propagazione della fiamma in base
alla "Recommendation on Fire Test Procedures for Upholstered
Forniture" adottata con risoluzione IMO A.652 (16);
per le navi delle classi B, C e D, costruite il 1 gennaio 2003 o
dopo tale data "risoluzione IMO A.652 (16)" deve essere sostituito
con "codice dei sistemi antincendio" (Fire Security Systems Code).
PER NAVI DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE IL 1 GENNAIO 2003 o DOPO
TALE DATA
7 tutti i materiali utilizzati per i letti abbiano caratteristiche
di resistenza all'ignizione e alla propagazione della fiamma. Cio'
viene determinato in base al codice delle procedure per le prove
antincendio ("Fire Test Procedure Code").
23 Navi ro/ro da passeggeri: le navi da passeggeri con locali da
carico ro/ro o con locali di categoria speciale come definiti dalla
presente regola.
24 Codice delle procedure per le prove antincendio (Fire Security
Procedures Code): codice internazionale di applicazione delle
procedure per le prove antincendio, adottato dal Comitato per la
sicurezza marittima dell'IMO con risoluzione MSC 61(67), come
modificato dall'IMO.
25 Codice dei sistemi antincendio (Fire Safety Systems Code):
codice internazionale dei sistemi antincendio adottato dal Comitato
per la sicurezza marittima dell'IMO con risoluzione MSC.98 (73), come
puo' essere emendato dall'IMO, a condizione che tali emendamenti
siano entrati in vigore ed applicati in accordo alle disposizioni
dell'articolo VIII dell'attuale convenzione SOLAS riguardante le
procedure di emendamento dell'allegato (ad eccezione del suo capitolo
I).
26 Punto di infiammabilita': la temperatura in gradi Celsius
(prova a vaso chiuso) a cui il prodotto emette vapori infiammabili in
quantita' sufficiente per l'ignizione, da determinare con apposito
strumento di tipo approvato.
27 Requisiti prescritti: caratteristiche costruttive, limiti
dimensionali o impianti antincendio descritti nel presente capitolo.
3 Pompe da incendio, collettore principale d'incendio, prese,
manichette e boccalini (R 4)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1.1 Tutte le navi devono essere provviste di pompe da incendio,
collettore principale d'incendio, prese, manichette e boccalini
conformi ai requisiti della presente regola.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE PRIMA DEL 1 GENNAIO 2003
1.2 Quando e' prescritta piu' di una pompa da incendio
indipendente, in posizioni esterne ai locali macchine, facilmente
accessibili ed esenti da rischi, devono essere sistemate valvole di
intercettazione per isolare le sezioni del collettore principale
d'incendio sistemate dentro il locale macchine, contenente una o piu'
pompe principali da incendio, dal resto del collettore stesso. Il
collettore principale d'incendio deve essere realizzato in modo che,
quando vengono chiuse le valvole di intercettazione, tutte le prese
da incendio della nave, eccetto quelle nel predetto locale macchine,
possano essere alimentate da una pompa da incendio non situata in
tale locale macchine, tramite tubolature che non passino per lo
stesso locale macchine. Eccezionalmente, puo' essere consentito che
per il locale macchine passi un corto tronco delle tubolature di
aspirazione e di mandata della pompa di emergenza, se non risulta
pratico sistemare detto tronco esternamente al locale e a condizione
che l'integrita' del collettore principale d'incendio sia preservata
mediante la chiusura del tronco in un cofano di acciaio di adeguata
robustezza.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE IL 1 GENNAIO 2003 o DOPO
TALE DATA:
1.3 In posizioni esterne ai locali macchine, facilmente
accessibili ed esenti da rischi, devono essere sistemate valvole di
intercettazione per isolare le sezioni del collettore principale
d'incendio entro il locale macchine contenente una o piu' pompe
principali da incendio dal resto del collettore stesso. Il collettore
principale d'incendio deve essere realizzato in modo tale che quando
vengono chiuse le valvole di intercettazione, tutte le prese da
incendio della nave, eccetto quelle del locale macchine, possano
essere alimentate con acqua tramite un'altra pompa o tramite pompa da
incendio di emergenza. La pompa di emergenza, la relativa presa di
acqua di mare, le tubolature di aspirazione e di mandata e le valvole
di intercettazione devono essere sistemate al di fuori del locale
macchine. Se tale sistemazione non e' possibile, la presa a mare puo'
essere installata nel locale macchine se la valvola e' comandata a
distanza da una posizione che si trova nello stesso compartimento
della pompa di emergenza e il tubo di aspirazione e' piu' corto
possibile. Brevi tratti di tubolature di aspirazione o di scarico
possono penetrare il locale macchine, purche' siano chiuse in un
cofano di acciaio oppure siano coibentati in base alla classe A-60.
Le pareti dei tubi devono avere un spessore considerevole, in ogni
caso non inferiore a 11 mm e devono essere saldati, con l'eccezione
del collegamento a flangia della valvola della presa a mare.
NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLA CLASSE B E NAVI NUOVE DELLE CLASSI C E
D DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE A 24 METRI:
2 Portata delle pompe da incendio
1 Le pompe da incendio prescritte devono poter erogare, a fini
antincendio, alla pressione specificata nel punto .4.2 una portata
d'acqua non inferiore a due terzi di quella prescritta per le pompe
di sentina quando queste sono utilizzate per prosciugare le sentine.
2 In ogni nave che, in base alla presente regola deve essere
dotata di piu' di una pompa da incendio, ciascuna delle pompe
prescritte deve avere una portata non inferiore all'80% della portata
totale prescritta, divisa per il numero minimo di pompe da incendio
richiesto, ma in ogni caso non inferiore a 25 m3/h. In ogni
situazione, ciascuna di tali pompe deve poter erogare almeno i due
getti d'acqua prescritti. Tali pompe da incendio devono poter
alimentare il collettore principale d'incendio nelle condizioni
prescritte.
3 Nelle navi costruite il 1 gennaio 2003 o dopo tale data, quando
sono installate un numero di pompe superiore al minimo richiesto,
tali pompe aggiuntive devono avere una portata non inferiore a 25
m3/h e devono poter erogare almeno i due getti d'acqua prescritti al
punto 5 della presente regola.
3 Sistemazione delle pompe da incendio e del collettore principale
e pronta alimentazione d'acqua
Le navi devono essere provviste di pompe da incendio azionate ad
energia meccanica nei termini seguenti:
1 navi autorizzate a trasportare piu' di 500 passeggeri: almeno
tre, una delle quali puo' essere azionata dal motore principale;
2 navi autorizzate a trasportare fino a 500 passeggeri: almeno
due, una delle quali puo' essere azionata dal motore principale.
2 Le pompe di igiene, di zavorra, di sentina o per servizi
generali possono essere ammesse come pompe da incendio, purche' non
siano di norma utilizzate per il pompaggio del combustibile liquido
e, se utilizzate occasionalmente per il travaso o il pompaggio di
combustibile liquido, siano munite di idonei dispositivi di
interscambio.
3 La sistemazione di prese dal mare, di pompe da incendio e delle
relative sorgenti di energia deve essere tale da garantire che, nelle
navi autorizzate a trasportare piu' di 250 passeggeri, nel caso di
incendio in un qualunque compartimento, non devono essere messe fuori
servizio tutte le pompe da incendio.
Nelle navi nuove di classe B autorizzate a trasportare fino a 250
passeggeri, se un incendio di un compartimento qualsiasi puo' rendere
tutte le pompe da incendio inutilizzabili, il mezzo alternativo che
fornisca l'acqua necessaria per combattere l'incendio deve essere una
pompa da incendio di emergenza indipendente azionata ad energia
meccanica, non condotta dai motori di propulsione e con sorgente di
energia e collegamento a mare posizionati fuori del locale macchine.
Tale pompa da incendio di emergenza indipendente azionata ad energia
meccanica deve essere conforme alle disposizioni del codice dei
sistemi antincendio ("Fire Safety Systems Code") per le navi
costruite il 1 gennaio 2003 o dopo tale data.
4 Nelle navi nuove di classe B autorizzate a trasportare piu' di
250 passeggeri, le suddette sistemazioni devono essere tali che
almeno un efficace getto di acqua sia immediatamente disponibile da
una qualunque delle prese da incendio situate in una posizione
interna e che sia garantita la continuazione dell'alimentazione di
acqua con la messa in moto automatica di una delle pompe da incendio
prescritte.
5 Nelle navi aventi il locale macchine periodicamente non
presidiato o nelle quali la guardia in macchina e' effettuata da una
sola persona, il collettore principale d'incendio deve poter fornire
immediatamente acqua ad una pressione adeguata o con la messa in moto
a distanza dalla plancia o dall'eventuale stazione antincendio di una
delle pompe principali da incendio, oppure mantenendo permanentemente
in pressione l'impianto idrico tramite una delle pompe principali da
incendio.
6 La valvola di erogazione di ciascuna pompa da incendio deve
essere dotata di una valvola di non ritorno.
4 Diametro del collettore principale d'incendio e pressione nello
stesso
1 Il diametro del collettore principale d'incendio e quello delle
tubolature dell'acqua devono essere sufficienti ad assicurare
un'efficace erogazione d'acqua alla portata massima prescritta per
due pompe da incendio contemporaneamente in funzione.
2 Con due pompe contemporaneamente in funzione attraverso i
boccalini indicati al punto .8 e prese da incendio in numero
sufficiente ad assicurare l'erogazione di cui al punto .4.1, deve
essere mantenuta, a tutte le prese, la seguente pressione minima:
Navi di classe B Nuove Esistenti
autorizzate a
trasportare:
piu' di 500 passeggeri 0,4 N/mm2 0,3 N/mm2
fino a 500 passeggeri 0,3 N/mm2 0,2 N/mm2
3 La pressione massima in corrispondenza di qualsiasi presa da
incendio non deve superare la pressione alla quale puo' essere
dimostrato che si ha un efficace controllo della manichetta da
incendio.
5 Numero e posizione delle prese da incendio
1 Il numero e la posizione delle prese devono essere tali che
almeno due getti d'acqua non provenienti dalla stessa presa, uno dei
quali deve provenire da una manichetta in un solo pezzo, possano
raggiungere qualsiasi parte della nave di norma accessibile ai
passeggeri o all'equipaggio durante la navigazione e qualsiasi parte
di ogni locale da carico, quando e' vuoto, di ogni locale da carico
ro/ro e di ogni locale di categoria speciale. In quest'ultimo locale,
i due getti devono raggiungere tutte le sue parti e ciascuno deve
provenire da una manichetta in un solo pezzo. Inoltre, dette prese da
incendio devono essere poste accanto agli accessi dei locali
protetti.
2 Nei locali di alloggio e di servizio e nei locali macchine, il
numero e la posizione delle prese da incendio devono essere tali da
soddisfare le disposizioni del punto .5.1 quando tutte le porte
stagne e tutte le porte delle paratie delle zone verticali principali
sono chiuse.
3 Se un locale macchine e' provvisto, nella parte bassa, di un
accesso da una contigua galleria d'alberi, si devono sistemare due
prese da incendio in posizione esterna al locale macchine, ma
comunque vicina all'ingresso del locale stesso. Qualora l'accesso sia
da altri locali, in uno di questi locali devono essere sistemate due
prese da incendio vicino all'ingresso del locale macchine. Tale
disposizione non enecessaria qualora la galleria o i locali contigui
non siano parte di un percorso di sfuggita.
6 Tubolature e prese da incendio
1 Per i collettori principali d'incendio e per le prese non deve
essere utilizzato materiale che possa essere reso facilmente
inefficace dal calore, a meno che non sia opportunamente protetto. Le
tubolature e le prese da incendio devono essere sistemate in modo da
rendere agevole l'accoppiamento con le manichette. La sistemazione di
tubolature e prese deve essere tale da evitare la possibilita' di
congelamento. Nelle navi che possono trasportare carichi sul ponte,
la posizione delle prese deve essere tale che esse siano sempre
facilmente accessibili e le tubolature devono essere disposte, per
quanto possibile, in modo da evitare di essere danneggiate dal
carico.
2 Per ciascuna manichetta deve essere sistemata una valvola in
posizione tale che qualsiasi manichetta possa essere disinnestata
mentre le pompe da incendio sono in funzione.
3 Nelle navi costruite il 1 gennaio 2003 o dopo tale data devono
essere installate valvole di intercettazione per tutte le diramazioni
del collettore principale d'incendio del ponte scoperto utilizzati
per fini diversi da quelli antincendio.
7 Manichette da incendio
Le manichette devono essere di materiale non deteriorabile, del
tipo approvato dall'amministrazione dello Stato di bandiera e di
lunghezza sufficiente a lanciare un getto d'acqua verso un qualunque
punto dei locali in cui sia necessario. Ogni manichetta deve essere
provvista di un boccalino e dei necessari raccordi. I raccordi della
manichetta ed i boccalini devono essere completamente
intercambiabili. Le manichette indicate nel presente capitolo come
"manichette da incendio" devono, unitamente a tutti i necessari
accessori e dispositivi, essere pronte all'uso in posizione visibile,
in prossimita' delle prese da incendio o dei raccordi. Inoltre, nei
locali interni delle navi che trasportano piu' di 36 passeggeri, le
manichette devono essere permanentemente collegate alle prese da
incendio.
2 Per ciascuna presa d'incendio prescritta dal punto .5 vi deve
essere almeno una manichetta. La lunghezza della manichetta non
dovrebbe superare 20 metri sui ponti e sulle sovrastrutture, 15 metri
nei locali macchine e, nelle navi di piccole dimensioni,
rispettivamente 15 e 10 metri.
8 Boccalini
1.1 Ai fini del presente capitolo, i boccalini devono avere un
diametro standard di 12 mm., 16 mm. e 19 mm. o quanto piu' vicino
possibile a queste misure. Possono essere ammessi boccalini di
diametro diverso nei casi in cui sono utilizzati altri impianti (per
esempio impianti di nebulizzazione).
1.2 Tutti i boccalini devono essere di tipo approvato a doppio uso
(getto normale/getto a pioggia) e devono essere provvisti di
dispositivo di arresto.
2 Per i locali di alloggio e di servizio, non e' necessario
impiegare boccalini di diametro superiore a 12 mm.
3 Per i locali macchine e gli spazi all'aperto, il diametro dei
boccalini deve essere tale da ottenere la massima portata possibile
da due getti alla pressione indicata nel punto .4 erogati dalla pompa
piu' piccola, restando inteso che non e' necessario utilizzare un
boccalino di diametro superiore a 19 mm.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI C E D DI LUNGHEZZA INFERIORE A 24 METRI:
9 Pompe da incendio, collettore principale d'incendio, prese,
manichette, boccalini e pronta alimentazione dell'acqua
1 E' prescritta l'installazione di una pompa da incendio
indipendente, in grado di erogare, a fini antincendio, almeno un
getto d'acqua da qualsiasi presa, alla pressione specificata qui di
seguito. La portata d'acqua in tal modo erogata non deve essere
inferiore a due terzi della portata prescritta per le pompe di
sentina quando sono impiegate per il prosciugamento delle sentine.
Durante l'erogazione della massima portata d'acqua indicata sopra
attraverso le prese con boccalini di diametro pari a 12, 16, 19 mm,
tale pompa da incendio deve poter mantenere a ogni presa le pressioni
minime prescritte per le navi di classe B.
2 Ogni nave che trasporta piu' di 250 passeggeri deve essere
provvista di una pompa da incendio addizionale collegata
permanentemente al collettore principale d'incendio. Tale pompa deve
essere a motore e, come la sua sorgente di energia, non deve essere
ubicata nello stesso compartimento in cui e' installata la pompa
prescritta dal precedente paragrafo .9.1 e deve essere dotata di una
presa dal mare permanente posta al di fuori del locale macchine. La
pompa deve poter erogare almeno un getto d'acqua da una qualunque
delle prese da incendio di cui e' dotata la nave, mantenendo una
pressione di almeno 0,3 N/m m2.
3 Le pompe d'igiene, di zavorra, di sentina o per servizi generali
possono essere accettate come pompe da incendio.
4 Ogni nave deve essere dotata di un collettore principale
d'incendio avente un diametro sufficiente a garantire l'efficiente
erogazione alla massima portata indicata in precedenza. Il numero e
la posizione delle prese devono essere tali che almeno un getto
d'acqua possa raggiungere qualunque parte della nave, impiegando
un'unica manichetta la cui lunghezza massima e' quella specificata
per le navi di classe B al paragrafo .7.2.
5 Ogni nave deve essere provvista di almeno una manichetta per
ogni presa da incendio.
6 Nelle navi aventi il locale macchine periodicamente non
presidiato o nelle quali la guardia in macchina e' effettuata da una
sola persona, il collettore principale d'incendio deve poter fornire
immediatamente acqua ad una pressione adeguata o con la messa in moto
a distanza dalla plancia o dall'eventuale stazione antincendio di una
delle pompe principali da incendio, oppure mantenendo permanentemente
in pressione l'impianto idrico tramite una delle pompe principali da
incendio.
7 La valvola di erogazione di ciascuna pompa da incendio deve
essere dotata di una valvola di non ritorno.
4 Impianti fissi di estinzione incendi (R 5 + 8 + 9 + 10).
1 Impianti fissi di estinzione incendi a gas: Generalita' (R 5.1)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D COSTRUITE PRIMA DEL 1 GENNAIO 2003 +
NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 Le tubolature necessarie per convogliare l'agente estinguente
nei locali protetti devono essere dotate di valvole di comando
contrassegnate in modo da indicare chiaramente i compartimenti a cui
sono dirette le tubolature. Devono essere prese opportune misure per
prevenire l'immissione accidentale dell'agente estinguente in un
qualsiasi locale.
2 La sistemazione delle tubolature e il posizionamento degli
ugelli erogatori devono essere tali da assicurare un'efficace
distribuzione dell'agente estinguente.
3 La nave deve essere dotata di mezzi atti a chiudere dall'esterno
dei locali protetti tutte le aperture che possano consentire
l'entrata d'aria o la fuoriuscita di gas.
4 Devono essere predisposti mezzi atti a inviare automaticamente
un segnale acustico di allarme dell'immissione dell'agente
estinguente in ogni locale nel quale di norma opera o ha accesso il
personale. L'allarme deve restare in funzione per un periodo di tempo
adeguato prima dell'immissione dell'agente estinguente.
5 I dispositivi di comando di ogni impianto fisso di estinzione
incendi a gas devono essere facilmente accessibili e semplici da
azionare. Essi devono essere raggruppati nel minor numero di posti
possibile, in posizione tale che non rischino di essere isolati da un
incendio sviluppatosi in un locale protetto. In ciascun posto vi
devono essere chiare istruzioni relative al funzionamento
dell'impianto per la sicurezza del personale.
6 Non e' consentita l'immissione automatica dell'agente
estinguente, salvo quando consentita per gruppi a comando automatico
locale installati, oltre agli, e a prescindere dagli, impianti fissi
di estinzione incendi prescritti, nei locali macchine sopra ad
apparecchiature ad elevato rischio di incendio o in zone chiuse ad
alto rischio di incendio all'interno dei locali macchine.
7 Qualora l'agente estinguente debba proteggere piu' di un locale,
non e' necessario che il quantitativo di agente disponibile sia
maggiore della massima quantita' prescritta per un qualunque locale
protetto.
8 Salvo laddove altrimenti consentito, i contenitori a pressione
per lo stoccaggio dell'agente estinguente devono essere sistemati
fuori dei locali protetti in conformita' al punto .1.11.
9 Si devono predisporre mezzi mediante i quali l'equipaggio o il
personale di bordo possa controllare, senza rischi, la quantita' di
agente estinguente presente nei contenitori.
10 I contenitori per la conservazione dell'agente estinguente e
tutti i componenti in pressione ad essi associati devono essere
progettati sulla base di norme per recipienti in pressione ritenute
idonee in rapporto all'ubicazione e alla massima temperatura ambiente
prevista in esercizio.
11 Quando l'agente estinguente e' immagazzinato fuori di un locale
protetto, esso deve essere immagazzinato in un locale situato in
posizione non pericolosa, facilmente accessibile ed efficacemente
ventilato. Ogni accesso a tale locale deve preferibilmente avvenire
dal ponte scoperto e, comunque, deve essere indipendente dal locale
protetto.
Le porte di accesso devono aprirsi verso l'esterno del locale e le
paratie e i ponti, incluse le porte e gli altri mezzi di chiusura,
che delimitano tale locale da locali interni contigui, devono essere
stagni al gas. Ai fini dell'applicazione delle tabelle relative alla
resistenza al fuoco di paratie e ponti di cui alle regole II-2/B/4 o
II-2/B/5, a seconda dei casi, tali locali devono essere considerati
come stazioni di comando.
12 Negli impianti di estinzione incendi a bordo delle navi nuove e
in tali nuovi impianti a bordo delle navi esistenti non e' ammesso
l'uso di agenti estinguenti che emettono, spontaneamente o nelle
condizioni di utilizzazione previste, gas tossici in quantita' tale
da costituire un pericolo per le persone oppure emettono gas dannosi
per l'ambiente.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE IL 1 GENNAIO 2003 o DOPO
TALE DATA:
13 Gli impianti fissi di estinzione incendi a gas devono essere
conformi alle disposizioni del codice dei sistemi antincendio ("Fire
Safety Systems Code").
14 La nave deve essere dotata di mezzi per chiudere dall'esterno
dei locali protetti tutte le aperture che possano consentire
l'entrata d'aria o la fuoriuscita di gas.
15 Quando l'agente estinguente viene immagazzinato al di fuori di
un locale protetto, esso deve essere immagazzinato in un locale
situato dietro alla paratia di collisione prodiera e non deve essere
utilizzato per altri fini. Ogni accesso a tale locale deve
preferibilmente avvenire dal ponte scoperto e, comunque, deve essere
indipendente dal locale protetto. Se il luogo di immagazzinamento e'
ubicato sottocoperta, deve trovarsi al massimo sul ponte
immediatamente al di sotto del livello del ponte scoperto e deve
essere direttamente accessibile tramite una scala interna o una
scaletta dal ponte scoperto.
I locali ubicati sottocoperta o i locali a cui non e' fornito
accesso dal ponte scoperto devono essere provvisti di un impianto di
ventilazione meccanica studiato per aspirare l'aria di scarico dal
fondo del locale e sufficiente per assicurare almeno 6 ricambi d'aria
all'ora. Le porte di accesso devono aprirsi verso l'esterno del
locale e le paratie e i ponti, incluse le porte e gli altri mezzi di
chiusura, che delimitano tale locale da locali interni contigui,
devono essere stagni al gas. Ai fini dell'applicazione delle tabelle
4.1, 4.2, 5.1 e 5.2 tali locali di deposito devono essere trattati
come stazioni antincendio.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
16 Quando il volume di aria libera contenuto in serbatoi di aria
all'interno di un qualsiasi locale e' tale che, se liberato in detto
locale in caso di incendio, comprometterebbe seriamente con la sua
emissione l'efficacia dell'impianto fisso di estinzione incendi, deve
essere fornita una quantita' supplementare di agente estinguente.
17 I fornitori di impianti fissi di estinzione incendi devono
fornire una descrizione dell'impianto, compresa una lista di
controllo per la manutenzione, in inglese e nella lingua o lingue
ufficiali dello Stato di bandiera.
18 La quantita' di agente estinguente deve essere controllata
almeno una volta all'anno da un esperto autorizzato
dall'amministrazione o dal fornitore dell'impianto o da un organismo
riconosciuto.
19 La verifica periodica, effettuata dal direttore di macchina o
organizzata dalla direzione della nave, deve essere registrata nel
giornale di bordo con l'indicazione della sua entita' e della data in
cui ha avuto luogo.
20 Le attrezzature di estinzione non prescritte installate, per
esempio in un magazzino, devono, per costruzione e dimensioni,
ottemperare alle disposizioni della presente regola applicabili al
tipo di impianto in questione.
21 Tutte le porte di accesso ai locali protetti con un impianto ad
anidride carbonica/halon devono essere contrassegnate dalla seguente
dicitura "Questo locale e' protetto con un impianto ad anidride
carbonica/halon e deve essere evacuato all'entrata in funzione del
dispositivo d'allarme".
2 Impianti ad anidride carbonica (R 5.2)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE PRIMA DEL 1 GENNAIO 2003
+ NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1.1 Per i locali da carico, la quantita' di anidride carbonica
disponibile, salvo esplicite disposizioni contrarie, deve essere
sufficiente a fornire un volume minimo di gas libero uguale al 30%
del volume lordo del maggior compartimento da carico della nave cosi'
protetto.
Se vi e' una comunicazione, attraverso le condotte di
ventilazione, tra due o piu' locali da carico, questi sono
considerati un unico locale. Per fissare la quantita' di CO2
necessaria nelle navi adibite al trasporto di veicoli, si deve
calcolare il 45% del volume lordo del piu' grande locale da carico.
1.2 Per i locali macchine, la quantita' di anidride carbonica
trasportata deve essere sufficiente a fornire un volume minimo di gas
libero equivalente al piu' grande dei seguenti volumi:
1 il 40% del volume lordo del piu' grande locale macchine
protetto, escluso il volume di quella parte del cofano al di sopra
del livello al quale l'area orizzontale del cofano e' uguale o
inferiore al 40% di quella del locale considerato, misurata a meta'
fra il cielo della cassa e la parte inferiore del cofano; oppure
2 il 35% del volume lordo del piu' grande locale macchine
protetto, compreso il cofano; posto che, se due o piu' locali
macchine non sono del tutto separati, essi devono essere considerati
un locale unico.
2 Ai fini del presente paragrafo, il volume di anidride carbonica
libera deve essere calcolato sulla base di 0,56 m3/kg.
3 L'impianto fisso di tubolature deve essere tale che entro 2 min
possa essere scaricato nel locale l'85% del gas prescritto.
4 Meccanismo di scarica del CO2:
1 La scarica dell'anidride carbonica nel locale protetto e il
funzionamento dell'impianto di allarme devono essere garantiti da due
comandi distinti. Un comando deve servire per scaricare il gas dai
suoi contenitori. Un secondo comando deve servire ad aprire la
valvola della tubolatura che convoglia il gas nel locale protetto.
2 I due comandi devono essere situati entro una cassetta di
scarica chiaramente identificata per il locale protetto. Se la
cassetta contenente i comandi e' dotata di chiusura a chiave, la
chiave deve essere posta sotto vetro frangibile in un contenitore
sistemato in posizione ben visibile nelle vicinanze della cassetta
stessa.
5 L'amministrazione dello Stato di bandiera deve garantire che i
locali in cui sono collocati i contenitori di CO2 siano sistemati
adeguatamente per quanto riguarda i dispositivi di accesso,
ventilazione e comunicazione. Essa adotta le necessarie misure di
sicurezza per quanto concerne la costruzione, l'installazione, la
marcatura, il riempimento e la prova degli equipaggiamenti, bombole e
tubolature per CO2 e per le apparecchiature di comando e allarme di
tale impianto.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE IL 1 GENNAIO 2003 o DOPO
TALE DATA:
6 Gli impianti ad anidride carbonica devono essere conformi alle
disposizioni del codice dei sistemi antincendio ("Fire Safety Systems
Code").
7 L'amministrazione dello Stato di bandiera deve garantire che i
locali in cui sono collocati i contenitori di CO2 siano sistemati
adeguatamente per quanto riguarda i dispositivi di accesso,
ventilazione e comunicazione. Essa adotta le necessarie misure di
sicurezza per quanto concerne la costruzione, l'installazione, la
marcatura, il riempimento e la prova delle bombole e tubolature per
CO2 e dei dispositivi e per le apparecchiature di comando e allarme
di tale impianto.
3 Impianti fissi di estinzione incendi a schiuma a bassa espansione
nei locali macchine (R 8)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D COSTRUITE PRIMA DEL 1 GENNAIO 2003 +
NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 Qualora in un qualsiasi locale macchine sia installato, in
aggiunta a quanto prescritto dalla regola 6, un impianto fisso di
estinzione incendi a schiuma a bassa espansione, questo deve poter
scaricare in non piu' di 5 min, mediante erogatori di scarica fissi,
un quantitativo di schiuma sufficiente a coprire, per uno spessore di
150 mm, la piu' ampia superficie sulla quale e' possibile che si
sparga il combustibile. L'impianto deve poter produrre una schiuma
idonea all'estinzione di incendi da combustibile. L'impianto deve
essere provvisto di mezzi in grado di garantire un'efficace
distribuzione della schiuma ad appositi erogatori di scarica, tramite
un impianto fisso di tubolature e di valvole o rubinetti di comando e
in grado di far si' che la schiuma sia efficacemente diretta,
mediante spruzzatori fissi, su altre fonti di rischio di incendio nel
locale protetto. Il rapporto di espansione della schiuma non deve
superare 12 a 1.
2 I dispositivi di comando di ogni impianto di tale tipo devono
essere facilmente accessibili e semplici da azionare e devono essere
raggruppati nel minor numero di posti possibile, in posizione tale
che non rischino di essere isolati da un incendio sviluppatosi nel
locale protetto.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE IL 1 GENNAIO 2003 o DOPO
TALE DATA:
3 Gli impianti fissi di estinzione incendi a schiuma a bassa
espansione nei locali macchine devono essere conformi alle
disposizioni del codice dei sistemi antincendio ("Fire Safety Systems
Code").
4 Impianti fissi di estinzione incendi a schiuma ad alta espansione
nei locali macchine (R 9)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE PRIMA DEL 1 GENNAIO 2003
+ NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 Ogni impianto fisso di estinzione incendi a schiuma ad alta
espansione prescritto, situato nei locali macchine, deve poter
scaricare rapidamente, tramite erogatori fissi di scarica, un
quantitativo di schiuma sufficiente a riempire il piu' grande locale
da proteggere, in ragione di almeno 1 metro di spessore di schiuma al
minuto. La quantita' di liquido schiumogeno disponibile deve essere
sufficiente a produrre un volume di schiuma equivalente a cinque
volte il volume del piu' grande locale da proteggere. Il rapporto di
espansione della schiuma non deve superare 1000 a 1.
2 Le condotte per l'immissione della schiuma, le prese d'aria del
generatore di schiuma e il numero delle unita' produttrici di schiuma
devono essere tali da consentire una produzione e una ripartizione
della schiuma efficaci.
3 La sistemazione delle condotte di mandata del generatore di
schiuma deve essere tale che un incendio nel locale protetto non
danneggi l'apparato generatore.
4 Il generatore di schiuma, le sue sorgenti di energia, il liquido
schiumogeno e i dispositivi di comando dell'impianto devono essere
facilmente accessibili e semplici da azionare e devono essere
raggruppati nel minor numero di posti possibile, in posizione tale
che non rischino di essere isolati da un incendio sviluppatosi nel
locale protetto.
NAVI DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE IL 1 GENNAIO 2003 O DOPO TALE
DATA:
5 Gli impianti fissi di estinzione incendi a schiuma ad alta
espansione nei locali macchine devono essere conformi alle
disposizioni del codice dei sistemi antincendio ("Fire Safety Systems
Code").
5 Impianti fissi di estinzione incendi ad acqua spruzzata sotto
pressione nei locali macchine (R 10)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE PRIMA DEL 1 GENNAIO 2003
+ NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 Ogni impianto fisso di estinzione incendi ad acqua spruzzata
sotto pressione prescritto, situato nei locali macchine, deve essere
munito di ugelli spruzzatori di tipo approvato.
2 Il numero e la sistemazione degli ugelli spruzzatori devono
essere tali da garantire un'efficace distribuzione media d'acqua pari
ad almeno 5 l/ m2 al minuto nei locali da proteggere. Portate
superiori possono essere prese in considerazione, se del caso, per
zone particolarmente a rischio. Gli ugelli spruzzatori devono essere
installati sopra le sentine, il cielo della cassa e le altre
superfici su cui potrebbe eventualmente spandersi il combustibile e
anche sopra le altre specifiche zone a rischio di incendio nei locali
macchine.
3 L'impianto puo' essere suddiviso in sezioni, le cui valvole di
distribuzione devono poter essere azionate da posizioni facilmente
accessibili al di fuori dei locali da proteggere e tali che non
rischino di essere isolate da un incendio sviluppatosi nel locale
protetto.
4 L'impianto deve essere mantenuto carico alla necessaria
pressione e la pompa di alimentazione dell'acqua per l'impianto deve
avviarsi automaticamente in seguito ad una caduta di pressione
nell'impianto.
5 La pompa deve poter alimentare contemporaneamente, alla
pressione necessaria, tutte le sezioni dell'impianto in ogni
compartimento da proteggere. La pompa e i suoi dispositivi di comando
devono essere installati al di fuori del locale o dei locali da
proteggere. Un incendio nel locale o nei locali protetti
dall'impianto ad acqua spruzzata non deve mettere fuori servizio
l'impianto stesso.
6 Devono essere adottate precauzioni onde evitare che gli ugelli
spruzzatori siano otturati da impurita' dell'acqua o da corrosioni
nelle tubolature, negli ugelli, nelle valvole e nelle pompe.
NAVI DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE PRIMA DEL 1 GENNAIO 2003:
7 La pompa puo' essere azionata da un motore a combustione interna
indipendente. Se invece funziona per mezzo dell'energia fornita dal
generatore di emergenza sistemato secondo le disposizioni della parte
D del capitolo II-1, questo generatore deve essere sistemato in modo
da mettersi in moto automaticamente in caso di avaria alla sorgente
principale di energia elettrica, affinche' l'energia necessaria alla
pompa, prescritta nel punto .5, sia immediatamente disponibile.
Quando la pompa e' azionata da un motore a combustione interna
indipendente, questo deve essere posizionato in maniera che
l'alimentazione d'aria per il suo funzionamento non venga compromessa
da un incendio sviluppatosi nel locale protetto.
NAVI DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE IL 1 GENNAIO 2003 O DOPO TALE
DATA:
8 Gli impianti fissi di estinzione incendi ad acqua spruzzata nei
locali macchine devono essere conformi alle disposizioni del codice
dei sistemi antincendio ("Fire Safety Systems Code").
5 Estintori d'incendio portatili (R 6)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE PRIMA DEL 1 GENNAIO 2003
+ NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 Tutti gli estintori d'incendio devono essere di tipo e
caratteristiche approvati.
2 La capacita' degli estintori a liquido portatili prescritti non
deve essere superiore a 13,5 litri e inferiore a 9 litri. Estintori
di altro tipo devono essere maneggevoli almeno quanto un estintore a
liquido da 13,5 litri e avere una capacita' di estinzione non
inferiore a quella di un estintore a liquido da 9 litri.
3 Sono prescritte cariche di ricambio per il 50% del totale di
ciascun tipo di estintore a bordo. Un altro estintore dello stesso
tipo funge da carica di ricambio per un estintore che non possa
essere prontamente ricaricato a bordo.
4 In generale, gli estintori portatili ad anidride carbonica non
devono essere collocati nei locali di alloggio. Quando tali estintori
siano in locali radio, vicino a quadri di comando o in altre
posizioni simili, il volume di qualsiasi locale contenente uno o piu'
estintori deve essere tale da limitare la concentrazione di gas, che
puo' prodursi a causa dello scarico, a non piu' del 5% del volume
netto del locale, ai fini della presente regola. Il volume di
anidride carbonica deve essere calcolato sulla base di 0,56 m3/kg.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE IL 1 GENNAIO 2003 O DOPO
TALE DATA:
5 Gli estintori d'incendio portatili devono essere conformi alle
disposizioni del codice dei sistemi antincendio ("Fire Safety Systems
Code").
6 Gli estintori ad anidride carbonica non devono essere sistemati
nei locali di alloggio. Nelle stazioni di comando e negli altri
locali che ospitano apparecchiature elettriche o elettroniche oppure
apparecchiature necessarie per la sicurezza della nave, devono essere
forniti estintori i cui agenti estinguenti non conducano
l'elettricita' e non danneggino le apparecchiature e gli impianti.
7 Gli estintori devono essere sistemati in modo da essere pronti
per l'uso in luoghi visibili, che possano essere raggiunti
rapidamente e facilmente in qualsiasi momento nell'eventualita' di un
incendio e in maniera tale che la loro funzionalita' non sia
danneggiata dalle intemperie, dalle vibrazioni o da altri fattori
esterni. Gli estintori portatili devono essere provvisti di
dispositivi che indichino se siano gia' stati utilizzati.
8 Devono essere fornite ricariche di ricambio per il 100% dei
primi 10 estintori e per il 50% degli estintori restanti in grado di
essere ricaricati a bordo.
9 Per gli estintori che non possono essere ricaricati a bordo,
invece delle ricariche di ricambio, devono essere forniti altri
estintori portatili di uguali quantita', tipologia, capacita' e
numero, secondo le indicazioni del punto .13.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
10 Non sono ammessi estintori d'incendio contenenti un agente
estinguente che di per se' o nelle condizioni d'uso previste
sprigioni gas tossici in quantita' tali da nuocere alle persone o
emetta gas dannosi per l'ambiente.
11 Gli estintori devono essere idonei a spegnere incendi che
possano svilupparsi in prossimita' dell'ubicazione dell'estintore
stesso.
12 Uno degli estintori portatili destinati ad essere impiegati in
un determinato locale deve essere collocato vicino all'ingresso del
locale stesso.
13 Il numero minimo di estintori deve essere il seguente:
1 nei locali di alloggio e di servizio:
gli estintori d'incendio devono essere collocati in modo che
nessun estintore si trovi a piu' di 10 metri di distanza da un
qualsiasi punto del locale;
2 un estintore idoneo per l'uso in aree ad alto voltaggio deve
essere collocato in prossimita' di pannelli elettrici o di pannelli
di derivazione, aventi una potenza di 20 kW o superiore;
3 nelle cucine gli estintori devono essere collocati in modo che
nessun estintore si trovi a piu' di 10 metri di distanza da un
qualsiasi punto del locale;
4 un estintore deve essere collocato in prossimita' dei depositi
di pittura e dei magazzini contenenti prodotti facilmente
infiammabili;
5 almeno un estintore deve essere collocato in plancia e in
ciascuna stazione di comando.
14 Gli estintori portatili destinati ad essere utilizzati nei
locali di alloggio o di servizio devono, per quanto possibile, poter
essere azionati con metodo uniforme.
15 Ispezione periodica degli estintori:
l'amministrazione dello Stato di bandiera deve garantire che gli
estintori portatili siano periodicamente ispezionati e sottoposti a
prova di funzionamento e pressatura.
6 Sistemazioni per l'estinzione degli incendi nei locali macchine (R
7)
I locali macchine di categoria A devono essere provvisti:
NELLE NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE
A 24 METRI:
1 di uno dei seguenti impianti fissi di estinzione incendi:
1 un impianto a gas conforme alle pertinenti disposizioni dei
paragrafi .1 e .2 della regola 4, oppure un impianto equivalente ad
acqua in alternativa agli impianti a idrocarburi alogenati (halon),
conforme alle disposizioni contenute nella MSC/Circ.668 del 30
dicembre 1994 e nella MSC/Circ.728 del giugno 1996, tenuto conto
della data di costruzione della nave;
2 un impianto fisso di estinzione incendi a schiuma ad alta
espansione conforme alle pertinenti disposizioni del paragrafo 4
della regola 4, tenuto conto della data di costruzione della nave;
3 un impianto ad acqua spruzzata sotto pressione conforme alle
pertinenti disposizioni del paragrafo .5 della regola 4, tenuto conto
della data di costruzione della nave;
2 di almeno un apparecchio schiumogeno portatile costituito da un
erogatore schiumogeno del tipo ad eiettore, collegabile al collettore
principale d'incendio tramite una manichetta, da un serbatoio
portatile di liquido schiumogeno avente una capacita' minima di 20
litri e da un serbatoio di riserva. L'erogatore deve poter produrre
una schiuma in grado di estinguere un incendio da combustibile, in
ragione di almeno 1,5 m3/min;
3 in ogni locale macchine, di estintori a schiuma di tipo
approvato, ciascuno della capacita' di almeno 45 litri o equivalenti,
in numero sufficiente a dirigere la schiuma o un altro agente
estinguente equivalente su qualsiasi parte degli impianti del
combustibile e dell'olio lubrificante in pressione e sulle
apparecchiature e altre zone a rischio di incendio. Inoltre, deve
essere sistemato un numero sufficiente di estintori portatili a
schiuma o equivalenti, collocati in modo che nessun estintore si
trovi a piu' di 10 metri di distanza da un qualsiasi punto del locale
e che vi siano almeno due di questi estintori in ciascuno dei locali.
NELLE NAVI NUOVE DELLA CLASSE B, C E D DI LUNGHEZZA INFERIORE A 24
METRI + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
4 di uno degli impianti fissi di estinzione incendi indicati nel
precedente paragrafo .1; ed in aggiunta, in ogni locale contenente
motori a combustione interna o casse di decantazione del combustibile
liquido o gruppi per il trattamento del combustibile liquido, deve
essere sistemato un estintore a schiuma avente una capacita' minima
di 45 litri o un estintore ad anidride carbonica della capacita' di
almeno 16 kg; e
5 di un estintore portatile idoneo per l'estinzione di incendi da
combustibile per ogni 736 kW o frazione di potenza delle macchine;
resta inteso che in ciascuno di questi locali sono prescritti non
meno di due e non piu' di sei estintori di questo tipo.
E' consentito l'uso di impianti fissi a schiuma a bassa espansione
invece di alcuni dei sei estintori portatili;
NELLE NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE
B CHE TRASPORTANO PIU' DI 36 PASSEGGERI:
6 Ogni locale macchine deve essere provvisto di almeno due
nebulizzatori d'acqua; il nebulizzatore d'acqua consiste in un tubo
metallico a forma di L, con il lato lungo, di circa 2 metri,
collegabile a una manichetta da incendio e con il lato corto, di
circa 250 mm, provvisto di un boccalino fisso per la nebulizzazione
dell'acqua oppure idoneo all'innesto di un boccalino per la
nebulizzazione dell'acqua.
NELLE NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE
B:
7 Quando e' utilizzato combustibile riscaldato quale mezzo di
riscaldamento, si puo' inoltre prescrivere che i locali delle caldaie
siano dotati di attrezzature fisse o portatili per impianti locali di
nebulizzazione di acqua sotto pressione o di distribuzione di schiuma
sopra e sotto il pavimento ai fini' dell'estinzione dell'incendio.
NELLE NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D, DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE
A 24 METRI, COSTRUITE IL 1 GENNAIO 2003 O DOPO TALE DATA:
8
1. i locali macchine di categoria A di volume superiore a 500 m3,
oltre all'impianto fisso di estinzione incendi prescritto dalla
presente regola, devono essere protetti da un impianto antincendio
fisso ad acqua di tipo approvato di oppure da un equivalente impianto
antincendio locale, conforme alle linee guida sviluppate dall'IMO
(cfr. MSC/Circ. 913 "Guidelines for the approval of fixed water-based
local application fire-extinguishing systems for use in category A
engine rooms").
Nel caso in cui i locali macchine siano periodicamente non
presidiati, l'impianto antincendio deve poter essere attivato sia in
maniera automatica sia manuale. Nel caso di locali macchine
continuamente presidiati, e' sufficiente che l'impianto antincendio
possa essere azionato manualmente.
2. Gli impianti antincendio fissi a valenza locale devono
proteggere zone come quelle elencate qui di seguito, senza la
necessita' di arrestare le macchine, far evacuare il personale o
sigillare i locali:
1 parti a potenziale rischio d'incendio delle macchine a
combustione interna utilizzate per la propulsione principale della
nave e per la generazione di energia elettrica,
2 zona anteriore alle caldaie,
3 parti a potenziale rischio d'incendio di inceneritori,
4 depuratori per olio combustibile riscaldato.
3 L'attivazione di qualsiasi impianto a valenza locale deve
emettere un chiaro segnale di allarme visivo e acustico nel locale
protetto e nelle postazioni presidiate continuamente. Il segnale di
allarme deve indicare quale impianto specifico sia stato attivato. I
requisiti per l'impianto di allarme descritti al presente punto si
aggiungono e non sostituiscono gli impianti di rivelazione e di
allarme antincendio richiesti in altri punti del presente capitolo.
NELLE NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE PRIMA DEL 1 GENNAIO
2003 + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B + TUTTE LE NAVI AUTORIZZATE A
TRASPORTARE PIU' DI 400 PASSEGGERI:
9 gli impianti antincendio fissi da utilizzare localmente devono
essere installati conformemente al punto .8 di questa regola entro il
1 ottobre 2005.
7 Sistemazioni particolari nei locali macchine (R 11)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 Il numero di osteriggi, porte, ventilatori, aperture nei
fumaioli per lo scarico d'aria e di altre aperture nei locali
macchine deve essere ridotto al minimo, compatibilmente con le
esigenze di ventilazione e di corretto e sicuro governo della nave.
2 Gli osteriggi devono essere di acciaio e non devono contenere
pannelli in vetro. Devono essere predisposte opportune sistemazioni
per consentire, in caso di incendio, la fuoriuscita del fumo dal
locale da proteggere.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
3 Le porte, escluse le porte stagne a manovra meccanica, devono
essere progettate in modo che, in caso di incendio nel locale
macchine, la chiusura sia assicurata mediante dispositivi di chiusura
a manovra meccanica oppure mediante la sistemazione di porte a
chiusura automatica capaci di chiudersi con un'inclinazione
sfavorevole di 3,5 gradi e aventi ritenute in posizione di apertura a
sgancio di sicurezza in caso di avaria (fail-safe), manovrabili a
distanza per mezzo di un dispositivo di rilascio.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
4 Sulle delimitazioni dei locali macchine non devono essere
installate finestre. Cio' non vieta l'uso del vetro nelle postazioni
di comando all'interno dei locali macchine.
5 Devono essere installati dispositivi di comando per:
1 l'apertura e la chiusura degli osteriggi, la chiusura di
aperture nei fumaioli che di norma consentono la ventilazione di
scarico, la chiusura delle serrande delle condotte dei ventilatori;
2 la fuoriuscita dei fumi;
3 la chiusura di porte a manovra meccanica o l'azionamento del
meccanismo di rilascio delle altre porte, ad eccezione delle porte
stagne a manovra meccanica;
4 l'arresto dei ventilatori;
5 l'arresto dei ventilatori per il tiraggio forzato e attivato,
delle pompe di travaso del combustibile liquido e delle pompe dei
gruppi per il trattamento del combustibile liquido nonche' d'altre
pompe simili. Per altre pompe simili, nel caso delle navi costruite
il 1 luglio 2002 o dopo tale data, si intende pompe di servizio per
l'olio lubrificante, pompe di circolazione dell'olio termico e
separatori d'olio. Tuttavia, il punto .6 della presente regola puo'
non essere applicato ai separatori di acqua oleosa.
6 I comandi prescritti nel punto .5 e nella regola II-2/A/10.2.5
devono essere collocati al di fuori del locale in questione, in una
posizione in cui un incendio nel locale che essi servono non li renda
inaccessibili. Detti comandi e i comandi di qualsiasi impianto di
estinzione prescritto devono essere collocati in una posizione di
comando o raggruppati nel minor numero di posizioni possibile. Tali
posizioni devono avere un accesso sicuro dal ponte scoperto.
7 Ove sia previsto che a un locale macchine di categoria A si
acceda, in basso, da una galleria di alberi contigua, nella galleria
alberi deve essere sistemata, vicino alla porta stagna, una
controporta leggera di acciaio, che costituisca riparo contro il
fuoco, manovrabile da entrambi i lati.
8 Impianti automatici a "sprinkler" con rivelazione e segnalazione di
incendi (R 12)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D COSTRUITE PRIMA DEL 1 GENNAIO 2003 +
NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 Ogni prescritto impianto automatico a "sprinkler" con
rivelazione e segnalazione di incendi deve poter entrare in funzione
immediatamente in qualsiasi momento e la sua attivazione non deve
richiedere l'intervento dell'equipaggio. Deve essere permanentemente
riempito d'acqua, benche' piccole sezioni esposte possano essere
mantenute vuote, quando tale precauzione e' ritenuta necessaria. Ogni
parte dell'impianto che possa essere sottoposta, in servizio, a
temperature di congelamento deve essere opportunamente protetta
contro il gelo. L'impianto deve essere tenuto carico alla pressione
prescritta e deve essere garantita una costante fornitura d'acqua,
come prescritto nella presente regola.
2 Ciascuna sezione di teste spruzzatrici ("sprinkler") deve
comprendere dispositivi atti ad inviare automaticamente un segnale
d'allarme ottico e acustico a uno o piu' centralini ogniqualvolta una
testa spruzzatrice entra in funzione. Tali centralini devono indicare
la sezione servita dall'impianto in cui si e' sviluppato l'incendio e
devono essere centralizzati in plancia. Inoltre, devono essere
installati allarmi ottici e acustici in posizione diversa dalla
plancia attivati dal centralino, in modo da assicurare che il segnale
d'allarme sia immediatamente ricevuto dall'equipaggio. L'impianto di
allarme deve inoltre indicare ogni sua eventuale avaria.
3 Le teste spruzzatrici devono essere raggruppate in sezioni
separate, ognuna delle quali non deve comprendere piu' di 200 teste.
Ogni sezione di teste spruzzatrici non deve servire piu' di due
interponti e non deve trovarsi in piu' di una zona verticale
principale a meno che non si dimostri che una sezione di teste
spruzzatrici che serva piu' di due interponti, o si trovi in piu' di
una zona verticale principale, non comporta una diminuzione della
protezione della nave contro l'incendio.
4 Ciascuna sezione di teste spruzzatrici deve poter essere isolata
mediante una sola valvola di intercettazione. La valvola di
intercettazione di ciascuna sezione deve essere prontamente
accessibile e la sua posizione deve essere chiaramente e
permanentemente indicata. Devono essere prese misure atte ad impedire
a persone non autorizzate di azionare le valvole di intercettazione.
5 Su ciascuna valvola di intercettazione di ogni sezione della
stazione centrale deve essere installato un manometro indicante la
pressione dell'impianto.
6 Le teste spruzzatrici devono essere resistenti alla corrosione
dell'atmosfera marina. Nei locali di alloggio e di servizio, le teste
spruzzatrici devono entrare in funzione quando la temperatura e'
compresa fra 68 oC e 79 oC. Fanno eccezione i locali in cui si
possono raggiungere temperature elevate, quali gli essiccatoi, in cui
la temperatura di entrata in funzione puo' essere aumentata fino a 30
oC oltre la temperatura massima prevista nella parte superiore del
locale considerato.
7 Vicino ad ogni centralino di segnalazione deve essere affisso un
elenco o un piano indicante i locali protetti e l'ubicazione delle
zone servite da ogni sezione. Devono essere disponibili adeguate
istruzioni per la prova e la manutenzione dei centralini.
8 Le teste spruzzatrici devono essere sistemate sul cielo del
locale da proteggere e collocate in una posizione idonea a mantenere
una portata media non inferiore a 5 l/m2 al minuto sull'area nominale
protetta dalle teste.
Le teste spruzzatrici devono essere collocate il piu' lontano
possibile dalle strutture e da altri oggetti che possano ostruire i
getti d'acqua e in posizioni tali che il materiale combustibile nel
locale sia adeguatamente irrorato.
9 La nave deve essere dotata di un serbatoio in pressione avente
un volume pari almeno al doppio della quantita' d'acqua indicata nel
presente punto. Il serbatoio deve contenere una quantita' costante di
acqua dolce, equivalente alla quantita' d'acqua erogata in un minuto
dalla pompa di cui al punto .12, e devono essere prese misure atte a
mantenere nel serbatoio una pressione d'aria tale da garantire che,
quando la quantita' costante d'acqua dolce viene esaurita, la
pressione non sia inferiore alla pressione d'esercizio della testa
spruzzatrice sommata alla pressione esercitata da una colonna d'acqua
misurata dal fondo del serbatoio alla testa spruzzatrice piu' alta
dell'impianto. Si devono predisporre mezzi appropriati per la
ricarica dell'aria compressa e dell'acqua dolce nel serbatoio. Deve
essere installato un tubo di livello in vetro indicante la quantita'
d'acqua nel serbatoio.
10 Si devono predisporre dispositivi atti ad impedire il
trafilamento d'acqua di mare nel serbatoio. Il serbatoio in pressione
deve essere dotato di un'efficiente valvola di sicurezza e di un
manometro. Ciascun raccordo del manometro deve essere dotato di
rubinetti o valvole d'intercettazione.
11 La nave deve essere dotata di una pompa indipendente a motore,
al solo scopo di continuare automaticamente l'erogazione di acqua
dalle teste spruzzatrici. La pompa deve azionarsi automaticamente in
seguito alla caduta di pressione dell'impianto, prima che la
quantita' costante di acqua dolce del serbatoio in pressione sia
completamente esaurita.
12 La pompa e il sistema di tubolature devono poter mantenere la
pressione prescritta al livello della testa spruzzatrice piu' alta,
per assicurare una portata d'acqua sufficiente a proteggere
contemporaneamente una superficie minima di 280 m2 alla portata
indicata nel punto .8. Per le navi nuove delle classi C e D di
lunghezza inferiore a 40 metri con una superficie protetta totale
inferiore a 280 m2 l'amministrazione puo' specificare la superficie
adeguata per il dimensionamento delle pompe e di dispositivi di
erogazione alternativi.
13 La pompa deve essere munita, dalla parte della mandata, di una
valvola di prova con un corto tubo di scarico a estremita' aperta. La
sezione netta della valvola e del tubo deve essere tale da permettere
la scarica della portata prescritta per la pompa mentre nell'impianto
e' mantenuta la pressione indicata nel punto .9.
14 La presa dal mare della pompa deve essere ubicata, per quanto
possibile, nello stesso locale in cui e' installata la pompa e deve
essere sistemata in maniera che, quando la nave e' galleggiante, non
sia necessario chiudere la mandata di acqua di mare alla pompa per
nessun altro motivo che non sia quello di ispezione o riparazione
della pompa stessa.
15 La pompa e il serbatoio collegati alla testa spruzzatrice
devono essere ubicati in una posizione ragionevolmente lontana da
qualsiasi locale macchine e non devono essere sistemati in locali
destinati a essere protetti dall'impianto a "sprinkler".
16 Il numero delle sorgenti di energia che alimentano la pompa di
acqua di mare e l'impianto automatico di rivelazione e segnalazione
di incendi non deve essere inferiore a due. Quando le sorgenti di
energia per la pompa sono elettriche, esse devono consistere in un
generatore principale e una sorgente di emergenza di energia
elettrica. La pompa deve essere alimentata dal quadro principale e
dal quadro di emergenza con circuiti elettrici separati e adibiti
esclusivamente a tale scopo. I circuiti elettrici di alimentazione
devono essere disposti in modo da non attraversare cucine, locali
macchine e altri locali chiusi che presentino un elevato rischio di
incendio, eccetto quando cio' sia necessario per raggiungere i
relativi quadri elettrici, e devono far capo a un commutatore
automatico situato vicino alla pompa dell'impianto. Tale commutatore
deve permettere l'alimentazione con energia proveniente dal quadro
principale fino a quando e' disponibile energia da tale quadro e deve
essere progettato in modo che, in caso di interruzione di tale
energia, si commuti automaticamente sul quadro di emergenza. Gli
interruttori sul quadro principale e su quello di emergenza devono
essere chiaramente contrassegnati e, di norma, chiusi. I suddetti
circuiti non devono avere altri interruttori. Una delle sorgenti di
energia dell'impianto automatico di rivelazione e segnalazione di
incendi deve essere una sorgente di emergenza di energia elettrica.
Quando una delle sorgenti di energia della pompa e' un motore a
combustione interna, esso, oltre a dover soddisfare le disposizioni
del punto .15, deve essere posizionato in maniera tale che un
incendio in qualsiasi locale protetto non comprometta l'alimentazione
d'aria del motore stesso.
17 L'impianto a "sprinkler" deve essere collegato al collettore
principale d'incendio tramite una valvola di non ritorno, a
intercettazione manuale, che impedisca all'acqua di defluire
dall'impianto verso il collettore principale di incendio.
18 Deve essere installata una valvola di prova per verificare il
funzionamento della segnalazione automatica per ogni sezione di teste
spruzzatrici mediante l'erogazione di una quantita' d'acqua uguale a
quella che sarebbe erogata con l'entrata in funzione di una sola
testa spruzzatrice. La valvola di prova di ogni sezione di teste
spruzzatrici deve essere collocata nelle vicinanze della valvola di
intercettazione della sezione stessa.
19 Devono esservi dispositivi per provare il funzionamento
automatico della pompa quando si abbassa la pressione nell'impianto.
20 Devono esservi commutatori, in almeno uno dei centralini
menzionati nel punto .2, tali da consentire di provare gli allarmi e
gli indicatori di ciascuna sezione dell'impianto.
21 Ciascuna sezione deve essere dotata di almeno sei teste
spruzzatrici di rispetto.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE IL 1 GENNAIO 2003 O DOPO
TALE DATA:
22 Gli impianti automatici a "sprinkler" con rivelazione e
segnalazione di incendi devono essere di tipo approvato,
conformemente alle disposizione del Fire Safety Systems Code.
23 Per le navi nuove delle classi C e D di lunghezza inferiore a
40 metri con una superficie protetta totale inferiore a 280 m2,
l'amministrazione puo' specificare la superficie adeguata per il
dimensionamento delle pompe e di dispositivi di erogazione
alternativi.
9 Impianti fissi di rivelazione e segnalazione di incendi (R 13)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D COSTRUITE PRIMA DEL 1 GENNAIO 2003 +
NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 Generalita'.
1 Ogni impianto fisso di rivelazione e segnalazione di incendi
prescritto, completo di avvisatori di incendio a comando manuale,
deve essere capace di entrare immediatamente in funzione in qualsiasi
momento.
2 Le sorgenti di energia e i circuiti elettrici necessari per
l'azionamento dell'impianto devono essere provvisti di dispositivi
che segnalino, secondo il caso, la mancanza di energia o una
situazione di guasto. Al verificarsi di una situazione di guasto, al
centralino di segnalazione deve mettersi in funzione un segnale
ottico e acustico di guasto. Tale segnale deve essere distinto da
quello di segnalazione di incendio.
3 Il numero delle sorgenti di energia che alimentano le
sistemazioni elettriche facenti parte dell'impianto di rivelazione e
segnalazione di incendi non deve essere inferiore a due e una di esse
deve essere una sorgente di emergenza. L'alimentazione deve essere
fornita da circuiti elettrici separati e adibiti esclusivamente a
tale scopo. Tali circuiti devono far capo a un commutatore automatico
situato nel centralino di comando dell'impianto di segnalazione
d'incendio o nelle immediate vicinanze.
4 Gli avvisatori automatici di incendio e gli avvisatori di
incendio a comando manuale devono essere raggruppati in sezioni.
L'attivazione di qualsiasi avvisatore automatico di incendio o di
qualsiasi avvisatore di incendio a comando manuale deve mettere in
funzione un segnale d'incendio ottico e acustico nel centralino di
segnalazione e nei pannelli di avviso incendio. Se le segnalazioni di
incendio non vengono recepite entro due minuti, deve diffondersi
automaticamente un allarme sonoro in qualunque punto dei locali di
alloggio dell'equipaggio, dei locali di servizio, nelle stazioni di
comando e nei locali macchine. Tale impianto di allarme sonoro puo'
non far parte integrante dei sistema di segnalazione.
5 Il centralino di segnalazione deve essere posizionato in plancia
o nella principale stazione antincendio.
6 I pannelli di avviso incendio devono indicare almeno la sezione
in cui un avvisatore automatico o un avvisatore a comando manuale e'
stato attivato. Almeno un pannello deve essere posizionato in modo da
essere sempre facilmente accessibile al personale responsabile,
quando la nave e' in navigazione o in porto, eccetto quando la nave
stessa e' fuori servizio. Un pannello di avviso incendio deve essere
ubicato in plancia, se il centralino di segnalazione e' situato nella
principale stazione antincendio.
7 Informazioni facilmente comprensibili relative ai locali
protetti e all'ubicazione delle sezioni devono essere affisse sopra
ogni pannello di avviso incendio o nelle immediate vicinanze.
8 Se l'impianto di rivelazione di incendi non prevede mezzi per
identificare a distanza e singolarmente ciascun avvisatore, non e'
usualmente consentito che una sezione di avvisatori situata dentro i
locali di alloggio, i locali di servizio e le stazioni di comando
serva piu' di un interponte, ad eccezione delle sezioni che servono
cofani di scale. Al fine di evitare ritardi nell'individuare
l'origine dell'incendio, il numero dei locali chiusi compresi in
ciascuna sezione deve essere limitato secondo quanto stabilito
dall'amministrazione dello Stato di bandiera. In ogni caso, nessuna
sezione puo' comprendere piu' di 50 locali chiusi. Se l'impianto di
rivelazione di incendi e' provvisto di mezzi per identificare a
distanza singolarmente ciascun avvisatore d'incendio, le sezioni
possono comprendere piu' ponti e servire qualsiasi numero di locali
chiusi.
9 Se non e' previsto un impianto di rivelazione di incendi in
grado di identificare singolarmente e a distanza ciascun avvisatore,
una sezione di avvisatori automatici non deve servire locali situati
su ambo i lati della nave o su piu' di un interponte ne' deve essere
situata in piu' di una zona verticale principale. L'amministrazione
dello Stato di bandiera puo', tuttavia, permettere che una sezione di
avvisatori serva ambo i lati della nave o piu' di un interponte se, a
suo giudizio, la protezione della nave contro gli incendi non risulta
diminuita. Nelle navi provviste di avvisatori d'incendio
identificabili individualmente, una sezione puo' servire locali
situati su ambo i lati della nave e su piu' interponti, ma non puo'
essere situata in piu' di una zona verticale principale.
10 Una sezione di avvisatori automatici che serva una stazione di
comando, un locale di servizio o un locale di alloggio non deve
comprendere un locale macchine.
11 Gli avvisatori automatici di incendio devono entrare in
funzione per effetto di calore, fumo o altri prodotti della
combustione, fiamme o qualsiasi combinazione di detti elementi.
Avvisatori automatici di incendio che entrino in funzione per effetto
di altri elementi indicativi di inizi di incendio possono essere
presi in considerazione dall'amministrazione dello Stato di bandiera
purche' non siano meno sensibili di quelli sopra menzionati.
Avvisatori automatici di incendio che entrino in funzione per effetto
delle fiamme possono essere usati solo in aggiunta ad avvisatori a
fumo o termici.
12 Devono esservi adeguate istruzioni e parti di ricambio per le
prove e la manutenzione dell'impianto.
13 Il funzionamento dell'impianto di rivelazione di incendi deve
essere periodicamente provato a soddisfazione dell'amministrazione
dello Stato di bandiera per mezzo di un'apparecchiatura che produce
aria calda a temperatura appropriata o fumo o particelle aerosoliche
aventi appropriato spettro di densita' e dimensione di particelle,
oppure altri fenomeni associati con inizi di incendi per i quali
l'avvisatore automatico d'incendio e' progettato.
Tutti gli avvisatori devono essere di tipo tale che possano essere
provati per constatarne il corretto funzionamento e risistemati per
la normale sorveglianza senza che sia necessaria la sostituzione di
alcun componente.
14 L'impianto di segnalazione incendi non deve essere usato per
altri scopi. Puo', tuttavia, essere consentito che la chiusura delle
porte tagliafuoco e analoghe operazioni siano effettuate dal
centralino di segnalazione.
15 L'impianto di rivelazione di incendi con identificazione di
zona deve essere sistemato in modo tale che:
- un circuito non possa essere danneggiato in piu' di un punto da un
incendio,
- siano previsti dispositivi atti a garantire che ogni avaria (ad
esempio, calo di tensione, cortocircuito, messa a terra) che si
dovesse verificare nel circuito non renda inattivo l'intero
circuito,
- tutte le sistemazioni consentano di ripristinare la configurazione
iniziale dell'impianto in caso di avaria (elettrica, elettronica,
informatica),
- il primo segnale di allarme antincendio attivato non impedisca agli
altri avvisatori di attivare altri segnali di allarme.
2 Requisiti relativi all'installazione.
1 Gli avvisatori di incendio a comando manuale devono essere
installati ovunque nei locali di alloggio, nei locali di servizio e
nelle stazioni di comando. Un avvisatore di incendio a comando
manuale deve essere posizionato presso ogni uscita. Gli avvisatori di
incendio a comando manuale devono essere prontamente accessibili nei
corridoi di ogni ponte in modo che nessuna parte di corridoio disti
piu' di 20 metri da uno di tali avvisatori.
2 Avvisatori automatici di incendio a fumo devono essere
installati in tutte le scale, nei corridoi e percorsi di sfuggita
situati dentro i locali di alloggio.
3 Nel caso in cui un impianto fisso di rivelazione e segnalazione
di incendi sia prescritto per la protezione di locali diversi da
quelli specificati nel punto .2.2, in ognuno di tali locali deve
essere installato almeno un avvisatore automatico di incendio
rispondente alle disposizioni del punto .1.11.
4 Gli avvisatori automatici di incendio devono essere posizionati
in modo da garantirne la migliore prestazione. Non devono essere
sistemati vicino a bagli o a condotte di ventilazione o in altre
posizioni dove il flusso d'aria potrebbe influenzarne negativamente
il funzionamento o dove sono probabili urti o danneggiamenti
meccanici. Gli avvisatori sistemati sul cielo dei locali da
proteggere devono avere una distanza minima di 0,5 metro dalle
paratie.
5 La massima distanza tra gli avvisatori automatici di incendio
deve essere conforme alla seguente tabella:
====================================================================
Tipo di Superficie Distanza massima Distanza massima
avvisatore massima per fra i centri delle paratie
avvisatore (m) (m)
(m2)
====================================================================
Termico 37 9 4.5
--------------------------------------------------------------------
Fumo 74 11 5.5
====================================================================
L'amministrazione dello Stato di bandiera puo' richiedere o
consentire altre distanze in base a dati di prova che dimostrino le
caratteristiche degli avvisatori considerati.
6 I circuiti elettrici costituenti parte dell'impianto devono
essere disposti in modo da non attraversare cucine, locali macchine e
altri locali chiusi che presentino un elevato rischio di incendio,
salvo quando cio' sia necessario per assicurare la rivelazione e la
segnalazione di incendi in tali locali o per raggiungere la relativa
alimentazione elettrica.
3 Requisiti relativi al progetto
1 L'impianto e i suoi componenti devono essere adeguatamente
progettati per sopportare variazioni di tensione e fenomeni
transitori, variazioni della temperatura ambiente, vibrazioni,
umidita', scosse, urti e corrosione, normalmente verificantisi sulle
navi.
2 Come specificato al punto .2.2, deve essere attestato che gli
avvisatori a fumo da installare nelle scale, nei corridoi e nei
percorsi di sfuggita situati dentro locali di alloggio entrano in
funzione prima che la densita' di fumo superi il 12,5% di oscurazione
per metro, ma non prima che la densita' di fumo superi il 2% di
oscurazione per metro.
Avvisatori a fumo da installare in locali diversi devono entrare
in funzione entro limiti di sensibilita' stabiliti a soddisfazione
dell'amministrazione dello Stato di bandiera, tenuto conto della
necessita' di evitare sensibilita' eccessivamente basse o alte.
3 Deve essere attestato che gli avvisatori termici entrano in
funzione prima che la temperatura superi 78 oC ma non prima che la
temperatura superi 54 oC, quando l'incremento di temperatura per
raggiungere tali limiti e' inferiore a 1 oC al minuto. Per incrementi
maggiori l'avvisatore termico deve entrare in funzione entro limiti
di temperatura stabiliti a soddisfazione dell'amministrazione dello
Stato di bandiera, tenuto conto della necessita' di evitare
sensibilita' eccessivamente basse o alte.
4 La temperatura ammissibile di funzionamento degli avvisatori
termici puo' essere incrementata di 30 oC al di sopra della
temperatura massima a cielo dei locali essiccatoi o di analoghi
locali nei quali la temperatura ambiente e' di norma elevata.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE IL 1 GENNAIO 2003 O DOPO
TALE DATA:
4.1 Gli impianti fissi di rivelazione e di segnalazione di incendi
devono essere di tipo approvato, conformi alle disposizioni del
codice dei sistemi antincendio ("Fire Safety Systems Code").
4.2 Avvisatori d'incendio a comando manuale conformi al codice dei
sistemi antincendio ("Fire Safety Systems Code") devono essere
installati in tutti i locali di alloggio, i locali di servizio e le
stazioni di comando. Un avvisatore di incendio a comando manuale deve
essere posizionato presso ogni uscita. Gli avvisatori di incendio a
comando manuale devono essere prontamente accessibili nei corridoi di
ogni ponte in modo che nessuna parte di corridoio disti piu' di 20
metri da uno di tali avvisatori.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C E D:
5 Oltre alle suddette disposizioni, l'amministrazione dello Stato
di bandiera garantisce che siano soddisfatte le disposizioni di
sicurezza sugli impianti concernenti la loro indipendenza da altri
impianti o sistemi, la resistenza alla corrosione dei componenti,
l'alimentazione elettrica dell'impianto di comando e la
disponibilita' di istruzioni di funzionamento e manutenzione.
10 Sistemazioni per il combustibile liquido, l'olio lubrificante ed
altri oli infiammabili (R 15)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 Limitazioni all'uso di combustibile liquido
In ordine all'uso di combustibile liquido devono essere osservate
le seguenti limitazioni.
1 Se non altrimenti specificato dal presente punto, non deve
essere impiegato combustibile liquido avente punto di infiammabilita'
inferiore a 60 oC.
2 Per i generatori di emergenza puo' essere impiegato combustibile
liquido con punto di infiammabilita' non inferiore a 43 oC.
3 Ferme restando le precauzioni supplementari ritenute necessarie
e a condizione che la temperatura ambiente del locale in cui il
combustibile liquido e' conservato o utilizzato sia sempre inferiore
di almeno 10 oC al punto di infiammabilita' del combustibile stesso,
l'amministrazione dello Stato di bandiera puo' consentire l'impiego
per uso generale di combustibile liquido con punto di infiammabilita'
inferiore a 60 oC, ma non inferiore a 43 oC.
Per le navi costruite il 1 gennaio 2003 o dopo tale data, il
combustibile liquido puo' avere un punto di infiammabilita' inferiore
a 60 oC ma non inferiore a 43 oC alle seguenti condizioni:
3.1 che i serbatoi di olio combustibile, ad eccezione di quelli
facenti parte del doppio fondo, siano sistemati al di fuori dei
locali macchine di categoria A,
3.2 che le disposizioni per la misurazione della temperature
dell'olio siano apposte sulla presa di aspirazione della pompa
combustibile,
3.3 che all'ingresso o all'uscita dei filtri del combustibile
liquido siano sistemati valvole e/o rubinetti di intercettazione, e
3.4 che, nei limiti del possibile, siano installate giunzioni per
tubolature di tipo saldato oppure di tipo conico circolare oppure
giunti di tipo sferico.
Il punto di infiammabilita' di oli combustibili deve essere
determinato con metodo a vaso chiuso approvato.
2 Sistemazioni per il combustibile liquido
In una nave che utilizzi combustibile liquido, le sistemazioni
relative allo stoccaggio, alla distribuzione e all'uso del
combustibile liquido devono essere tali da non compromettere la
sicurezza della nave e delle persone a bordo e devono soddisfare
almeno le seguenti disposizioni.
1.1 Per quanto possibile, nessuna parte dell'impianto del
combustibile liquido contenente combustibile riscaldato sotto
pressione superiore a 0,18 N/mm2 deve essere sistemata in posizione
nascosta tale che avarie e perdite non possano essere prontamente
rilevate. In corrispondenza di tali parti dell'impianto del
combustibile liquido, il locale macchine deve essere adeguatamente
illuminato.
1.2 Per combustibile riscaldato s'intende il combustibile la cui
temperatura dopo il riscaldamento e' superiore a 60 oC o al normale
punto d'infiammabilita' del combustibile, se questo e' inferiore a 60
oC.
2 Per impedire l'accumulo di vapori di olio, la ventilazione dei
locali macchine deve essere sufficiente in tutte le normali
condizioni.
3 Per quanto possibile, i serbatoi per il combustibile liquido
devono far parte della struttura della nave e devono essere sistemati
al di fuori dei locali macchine. Qualora tali serbatoi, ad eccezione
di quelli facenti parte del doppio fondo, dovessero necessariamente
trovarsi dentro i locali macchine, o contigui agli stessi, almeno una
delle loro paratie verticali deve essere contigua alle delimitazioni
del locale macchine; essi devono, di preferenza, avere una
delimitazione comune con i compartimenti del doppio fondo e la
superficie della loro delimitazione comune con i locali macchine deve
essere ridotta al minimo. Nel caso in cui tali serbatoi siano situati
dentro le delimitazioni dei locali macchine, essi non devono
contenere combustibile liquido avente un punto di infiammabilita'
inferiore a 60 oC. L'uso di serbatoi mobili per il combustibile
liquido va evitato ed e' proibito nei locali macchine.
4 Nessun serbatoio per il combustibile liquido deve trovarsi in un
luogo dove spruzzi o perdite da esso, venendo a contatto con
superfici calde, possano costituire pericolo di incendio. Devono
essere prese precauzioni per impedire che qualsiasi quantita' di
combustibile che possa fuoriuscire sotto pressione da una pompa, da
un filtro o da un preriscaldatore venga a contatto con superfici
calde.
5 Tutte le tubolature del combustibile liquido che, se
danneggiate, consentirebbero la fuoriuscita del combustibile da un
serbatoio, da una cassa di decantazione o da una cassa di servizio
giornaliero, di capacita' pari o superiore a 500 litri, situati sopra
il doppio fondo, devono essere munite di un rubinetto o di una
valvola direttamente installati sulla cassa o sul serbatoio, che, in
caso di incendio nel locale dove sono ubicati detti serbatoi o casse,
devono poter essere chiusi da una posizione sicura al di fuori del
locale interessato. Nel caso particolare di casse strutturali per
liquido situate in gallerie per alberi o per tubolature o in locali
analoghi, le valvole in corrispondenza di dette casse devono essere
in ogni caso installate, ma l'intercettazione in caso di incendio
puo' essere effettuata tramite una valvola supplementare installata
sulla tubolatura o sulle tubolature, al di fuori della galleria o del
locale analogo. Se tale valvola supplementare e' sistemata nel locale
macchine, essa deve essere manovrabile da una posizione esterna a
tale locale.
Nelle navi costruite il 1 gennaio 2003 o dopo tale data, i comandi
per l'azionamento a distanza della valvola per il serbatoio
combustibile del generatore di emergenza devono essere sistemati in
un luogo diverso dai comandi per l'azionamento a distanza di altre
valvole che si trovano nei locali macchine.
6 La nave deve essere provvista di mezzi sicuri ed efficienti atti
a controllare la quantita' di combustibile in ogni serbatoio.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
1 I tubi sonda non devono terminare in un locale nel quale possa
sussistere il rischio di ignizione di spruzzi provenienti dai tubi
sonda stessi. In particolare, i tubi sonda non devono terminare in
locali per passeggeri o per l'equipaggio. Come regola generale, i
tubi sonda non devono terminare in locali macchine. Tuttavia, qualora
l'amministrazione dello Stato di bandiera consideri che quest'ultima
disposizione non sia praticabile, essa puo' permettere che i tubi
sonda terminino nei locali macchine a condizione che siano
soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
1.1 deve essere sistemato, in aggiunta, un indicatore di livello
del combustibile liquido che soddisfi le disposizioni del punto
.2.6.2;
1.2 i tubi sonda devono terminare in luoghi lontani da rischi di
ignizione, a meno che non vengano prese precauzioni come la
sistemazione di efficaci schermature tali da impedire al
combustibile, nel caso di spruzzi attraverso le estremita' terminali
dei tubi sonda, di venire in contatto con la sorgente di ignizione;
1.3 le estremita' terminali dei tubi sonda devono essere munite di
dispositivi automatici di chiusura e di un rubinetto di comando di
piccolo diametro a chiusura automatica sistemato sotto il dispositivo
automatico di chiusura allo scopo di accertare, prima di aprire tale
dispositivo, che non vi sia combustibile liquido; devono essere prese
misure intese ad assicurare che qualsiasi spruzzo di combustibile
liquido attraverso il rubinetto di comando non implichi alcun rischio
di ignizione.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
2 Possono essere ammessi altri mezzi atti a controllare la
quantita' di combustibile contenuto in uno dei serbatoi a condizione
che tali mezzi, quali per esempio quelli specificati al punto
.2.6.1.1, non richiedano il passaggio al di sotto del cielo della
cassa e purche' un'avaria o l'eccessivo riempimento dei serbatoi o
casse non determini la fuoriuscita del combustibile.
3 I mezzi prescritti nel punto .2.6.2 devono essere mantenuti in
condizioni adeguate al fine di assicurare un funzionamento costante e
preciso in esercizio.
7 Si devono prendere opportuni provvedimenti per prevenire
sovrappressioni nei serbatoi o casse o nelle parti dell'impianto del
combustibile liquido, comprese le tubolature di riempimento. Ogni
valvola di sicurezza o tubo di sfogo d'aria o di troppo pieno deve
scaricare in una posizione che non comporti rischi di incendio o
esplosione dovuti alla fuoriuscita di oli e vapori e non deve
terminare all'interno di locali per l'equipaggio, locali per i
passeggeri o locali di categoria speciale, locali ro/ro chiusi,
locali macchine o simili, ubicati su navi costruite il 1 gennaio 2003
o dopo tale data.
8 Le tubolature del combustibile, le valvole e i raccordi devono
essere di acciaio o di altro materiale approvato, benche' sia ammesso
un uso limitato di tubi flessibili. Tali tubi flessibili e i loro
raccordi di estremita' devono essere di materiali resistenti al fuoco
approvati, di adeguata robustezza.
Per le valvole, installate sui serbatoi per il combustibile
liquido e che si trovano sotto pressione statica, puo' essere
accettato l'acciaio o la ghisa grafitica sferoidale. Tuttavia, e'
possibile usare valvole in ghisa ordinaria negli impianti di
tubulatura, in cui la pressione di progettazione e' inferiore a 7 bar
e la temperatura di progettazione e' inferiore a 60 oC.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
9 Tutte le tubolature del combustibile esterne ad alta pressione,
tra le pompe del combustibile ad alta pressione e gli iniettori,
devono essere protette mediante un impianto di tubolatura a doppia
parete in grado di contenere il combustibile fuoriuscito in seguito a
rottura del tubo ad alta pressione. Un impianto di tubolatura a
doppia parete comprende un tubo esterno dentro il quale viene
collocato il tubo di combustibile ad alta pressione in modo da
costituire un insieme permanente. L'impianto di tubolatura a doppia
parete deve comprendere un sistema di raccolta delle perdite e devono
essere sistemati dispositivi di allarme per il caso di rottura del
tubo del combustibile.
10 Tutte le superfici a temperature superiori a 220 oC che possono
venire a contatto con il combustibile a causa di un'avaria
all'impianto del combustibile stesso devono essere opportunamente
coibentate.
11 Le tubolature del combustibile devono essere schermate ovvero
protette in altro modo adeguato, al fine di evitare, per quanto
possibile, spruzzi o perdite su superfici calde, prese d'aria delle
macchine o altre sorgenti di ignizione. Il numero delle giunzioni in
tali impianti di tubolature deve essere ridotto al minimo.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE IL 1 GENNAIO 2003 O DOPO
TALE DATA
12 Le linee del combustibile non devono essere ubicate
immediatamente al di sopra o nei pressi delle unita' a temperatura
elevata incluse caldaie, tubolature, collettori dello scarico,
silenziatori di scarico o altre apparecchiature che necessitano di
coibentazione. Per quanto praticabile, le linee del combustibile
devono essere sistemate lontano dalle superfici calde, dagli impianti
elettrici o da altre fonti di ignizione; devono inoltre essere
schermate o adeguatamente protette in altro modo al fine di evitare
spruzzi o trafilamenti di olio sulle fonti di ignizione. II numero
delle giunzioni in tali impianti di tubolature deve essere ridotto al
minimo.
13 I componenti di un impianto combustibile per motori diesel
devono essere progettati considerando il picco massimo della
pressione che sara' raggiunto in servizio, inclusi eventuali impulsi
di alta pressione generati e ritrasmessi alle linee di alimentazione
del combustibile e le linee di fuoriuscita a causa dell'azione delle
pompe di iniezione del combustibile. I collegamenti delle linee di
alimentazione combustibile e di fuoriuscita devono essere costruiti
in modo da prevenire trafilamenti di combustibile liquido
pressurizzato in servizio e dopo la manutenzione.
14 Per le installazioni che includono piu' motori alimentati dalla
stessa fonte di combustibile, deve essere prevista la possibilita' di
isolare le tubolature dell'alimentazione combustibile e di
fuoriuscita verso i singoli motori. Tali meccanismi di isolamento non
devono influenzare il funzionamento degli altri motori e devono
essere manovrabili da una posizione che resti accessibile anche in
caso di incendio di uno qualsiasi dei motori.
15 Qualora l'amministrazione dello Stato di bandiera permetta il
passaggio di olio e combustibili liquidi attraverso i locali di
alloggio e di servizio, i tubi che convogliano olio e combustibili
liquidi devono essere di materiale approvato dall'amministrazione,
conformemente ai potenziali rischi di incendio.
16 Le navi esistenti della classe B dovranno soddisfare i
requisiti dei punti .2.9.2.11 entro il 1 luglio 2003, fatta eccezione
per il fatto che su motori di potenza uguale o inferiore a 375 kW con
pompe d'iniezione che servono piu' di un iniettore possono essere
impiegate, in alternativa all'impianto di tubolatura a doppia parete,
di cui al punto .2.9, idonei involucri protettivi.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
3 Sistemazioni relative all'olio lubrificante
Le sistemazioni relative allo stoccaggio, alla distribuzione e
all'uso dell'olio impiegato negli impianti di lubrificazione sotto
pressione devono essere tali da garantire la sicurezza della nave e
delle persone a bordo. Inoltre, dette sistemazioni nei locali
macchine devono soddisfare almeno le disposizioni dei punti .2.1,
.2.4, .2.5, .2.6, .2.7, .2.8, .2.10 e 2.11, restando inteso che:
1 quanto sopra non impedisce l'impiego di dispositivi in vetro per
il controllo del livello, purche', mediante una prova, sia dimostrato
che detti dispositivi hanno un adeguato grado di resistenza al fuoco;
nel caso di impiego di dispositivi in vetro per il controllo del
livello, il tubo deve essere provvisto di valvole a entrambe le
estremita'; la valvola dell'estremita' inferiore del tubo deve essere
a chiusura automatica;
2 puo' essere autorizzata l'installazione di tubi sonda nei locali
macchine; non e' necessario applicare le disposizioni dei punti
.2.6.1.1 e .2.6.1.3, a condizione che i tubi sonda stessi siano
muniti di appropriati mezzi di chiusura.
Per le navi costruite il 1 gennaio 2003 o dopo tale data, le
disposizioni del punto 10.2.5 devono essere applicate anche ai
serbatoi per l'olio lubrificante, eccetto quelli aventi una capacita'
inferiore ai 500 litri, ai serbatoi di stoccaggio sui quali le
valvole vengono chiuse durante il normale funzionamento della nave
oppure laddove si determini che l'azionamento accidentale di una
valvola a chiusura rapida di un serbatoio per olio lubrificante possa
mettere a repentaglio il sicuro funzionamento della macchina di
propulsione principale e delle macchine ausiliarie essenziali.
4 Sistemazioni per altri oli infiammabili
Le sistemazioni relative allo stoccaggio, alla distribuzione e
all'uso di altri oli infiammabili impiegati, sotto pressione, negli
impianti di trasmissione di energia, negli impianti di comando e
attivazione e negli impianti di riscaldamento devono essere tali da
garantire la sicurezza della nave e delle persone a bordo. Nei luoghi
in cui sono presenti sorgenti di ignizione, tali sistemazioni devono
soddisfare almeno le disposizioni dei punti .2.4 e .2.6, .2.10 e
.2.11 e quelle dei punti .2.7 e .2.8 in ordine alla robustezza e alle
caratteristiche costruttive.
5 Locali macchine periodicamente non presidiati
Oltre alle disposizioni dei punti da 1 a 4, gli impianti del
combustibile e dell'olio lubrificante devono soddisfare le
disposizioni seguenti:
1 nel caso in cui casse di servizio giornaliero siano riempite
automaticamente o con comando a distanza, devono essere previsti
mezzi per evitare fuori uscite dovute al troppo pieno. Gli altri
dispositivi per il trattamento automatico di liquidi infiammabili,
come ad esempio depuratori di combustibile liquido, che, quando
possibile, devono essere installati in un locale speciale riservato a
depuratori e relativi riscaldatori, devono avere mezzi atti a
prevenire fuoriuscite da troppo pieno;
2 le casse di servizio giornaliero o le casse di decantazione
provviste di mezzi di riscaldamento devono essere dotate di un
allarme di elevata temperatura, nel caso in cui la temperatura del
combustibile liquido possa superare il punto di infiammabilita' del
combustibile stesso.
6 Divieto di trasporto di oli e combustibili infiammabili nei
serbatoi dei gavoni di prora.
Non e' ammesso il trasporto di combustibile liquido, di olio
lubrificante e di altri oli infiammabili nei serbatoi dei gavoni di
prora.
11 Equipaggiamenti da vigile del fuoco (R 17)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 L'equipaggiamento da vigile del fuoco deve comprendere quanto
segue.
1.1 Il corredo individuale deve includere:
1 una veste protettiva di materiale atto a proteggere la pelle dal
calore radiante del fuoco e dalle bruciature o scottature da vapore;
la superficie esterna deve essere impermeabile;
2 stivali e guanti di gomma o di altro materiale non conduttore di
elettricita';
3 un casco rigido che assicuri una protezione efficace contro gli
urti;
4 una lampada elettrica di sicurezza (portatile) di tipo
approvato, con periodo minimo di funzionamento di tre ore;
5 un'ascia da vigile del fuoco.
1.2 Un apparecchio di respirazione di tipo approvato costituito da
un apparecchio autorespiratore ad aria compressa (SCBA), con bombole
d'aria compressa contenenti almeno 1200 litri di aria libera, oppure
da un altro tipo di apparecchio autorespiratore capace di funzionare
per almeno 30 minuti. Ogni SCBA deve essere provvisto di bombole di
ricambio cariche aventi una capacita' di riserva d'aria libera pari
ad almeno 2400 litri, tranne nel caso in cui:
(i) la nave trasporti cinque o piu' SCBA, nel qual caso la
capacita' totale di riserva d'aria libera puo' non superare i 9600
litri; oppure
(ii) la nave sia dotata di mezzi che consentano di ricaricare a
piena pressione le bombole con aria non inquinata, nel qual caso le
cariche di riserva per ciascun SCBA devono avere una capacita' di
almeno 1200 litri di aria libera e la capacita' totale di riserva
d'aria libera di cui deve essere dotata la nave puo' non superare
4600 litri. Tutte le bombole per apparecchi SCBA devono essere
intercambiabili.
2 Per ogni apparecchio di respirazione deve essere provvisto un
cavo di sicurezza resistente al fuoco, di lunghezza e robustezza
sufficienti, collegabile per mezzo di un moschettone ai finimenti
dell'apparecchio o a una cintura separata in modo che l'apparecchio
di respirazione non possa in alcun caso staccarsi quando si manovra
il cavo di sicurezza.
3 Tutte le navi nuove di classe B e le navi esistenti di classe B
di lunghezza pari o superiore a 24 metri nonche' tutte le navi nuove
delle classi C e D di lunghezza pari o superiore a 40 metri devono
essere dotate di almeno due equipaggiamenti da vigile del fuoco.
1 Nelle navi di lunghezza pari o superiore a 60 metri, vi devono
essere, in aggiunta, per ogni 80 metri, o frazione, della somma delle
lunghezze di tutti i locali per passeggeri e dei locali di servizio
situati sul ponte a essi adibito ovvero, se vi e' piu' di uno di tali
ponti, sul ponte che ha la piu' grande somma di tali lunghezze, due
equipaggiamenti da vigile del fuoco e due corredi individuali.
Le navi che trasportano piu' di 36 passeggeri devono essere dotate
di due equipaggiamenti da vigile del fuoco aggiuntivi per ciascuna
zona verticale principale, ad eccezione dei cofani delle scale che
costituiscono zone verticali principali individuali e delle zone
verticali principali di lunghezza limitata alle estremita' prodiera e
poppiera della nave che non includano locali macchine o cucine
principali.
2 Le navi di lunghezza pari o superiore a 40 metri, ma inferiore a
60 metri devono avere a bordo due equipaggiamenti da vigile del
fuoco.
3 Le navi nuove di classe B e le navi esistenti di classe B di
lunghezza pari o superiore a 24 metri, ma inferiore a 40 metri,
devono avere a bordo due equipaggiamenti da vigile del fuoco, ma con
una sola ricarica d'aria per apparecchio autorespiratore.
4 Le navi nuove ed esistenti di classe B di lunghezza inferiore a
24 metri e sulle navi nuove delle classi C e D di lunghezza inferiore
a 40 metri non devono avere a bordo alcun equipaggiamento da vigile
del fuoco.
5 Gli equipaggiamenti da vigile del fuoco e i corredi individuali
devono essere sistemati in modo da essere facilmente accessibili e
pronti per l'uso e, quando la nave e' dotata di piu' di un
equipaggiamento o piu' di un corredo individuale, questi devono
essere sistemati in posti ben distinti. Almeno un equipaggiamento da
vigile del fuoco e un corredo individuale devono essere disponibili
in ognuno di tali posti.
12 Varie(R 18)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 Quando divisioni di classe A sono attraversate da cavi
elettrici, tubolature, cofani, condotte ecc. o sono forate per la
sistemazione di anguille, bagli o altre strutture, devono essere
adottati provvedimenti atti a assicurare che la loro resistenza al
fuoco non ne sia, per quanto ragionevole e possibile, compromessa.
Per le navi costruite il 1 gennaio 2003 o dopo tale data, dove
vengono attraversate le divisioni di classe A, tali attraversamenti
devono essere sottoposti a prova in conformita' al codice delle
procedure per le prove antincendio ("Fire Test Procedures Code"), al
fine di assicurare che non sia compromessa la resistenza delle
divisioni al fuoco.
Alle condotte di ventilazione, vanno applicate le regole
II-2/B/9.2.2b e II-2/B/9.3.
Tuttavia, se il tubo che attraversa e' di acciaio o di materiale
equivalente di spessore non inferiore a 3 mm e di lunghezza non
inferiore a 900 mm (preferibilmente 450 mm su ciascun lato della
divisione) e non lascia alcuna apertura, non sono richieste prove.
Tali attraversamenti devono essere coibentati adeguatamente
estendendo la coibentazione allo stesso livello della divisione.
2 Quando divisioni di classe B sono attraversate da cavi
elettrici, tubolare, cofani, condotte ecc. o sono forate per la
sistemazione di terminali di ventilazione, apparecchi di
illuminazione e altri dispositivi simili, devono essere adottati
provvedimenti atti ad assicurare che la loro resistenza al fuoco non
ne sia, per quanto ragionevole e possibile, compromessa. Sulle navi
costruite il 1 gennaio 2003 o dopo tale data per tali
attraversamenti, devono essere presi provvedimenti affinche' la
resistenza delle divisioni al fuoco non sia compromessa.
I tubi che non siano in acciaio o in rame, che attraversano le
divisioni di classe B, devono essere protetti da uno dei seguenti
dispositivi:
1 un dispositivo di attraversamento che ha superato le opportune
prove di resistenza al fuoco, tenuto conto del livello di resistenza
al fuoco della divisione attraversata e del tipo di tubo usato;
oppure
2 un manicotto di acciaio, di spessore non inferiore a 1,8 mm e di
lunghezza non inferiore a 900 mm per tubi di diametro pari a o
superiore a 150 mm e di lunghezza non inferiore a 600 mm per tubi di
diametro inferiore a 150 mm (preferibilmente ugualmente suddivisi su
ciascuno dei due lati della divisione);
il tubo deve essere collegato alle estremita' del manicotto
mediante flange o accoppiamenti oppure lo spazio tra il manicotto e
il tubo non deve superare i 2,5 mm oppure l'eventuale spazio tra tubo
e manicotto deve essere reso stagno con materiale non combustibile o
altro materiale idoneo.
3 Le tubolature che attraversano divisioni di classe A e B devono
essere di materiale approvato in relazione alla temperatura alla
quale e' prescritto che tali divisioni debbano resistere.
Sulle navi costruite il 1 gennaio 2003 o dopo tale data, i tubi
metallici non coibentati che attraversano divisioni di classe A o B
devono essere costituiti da materiali aventi una temperatura di
fusione superiore a 950 oC per le divisioni di classe A-0 e a 850 oC
per le divisioni di classe B-0.
4 Nei locali di alloggio e di servizio e nelle stazioni di
comando, le tubolature del combustibile liquido o di altri oli
infammabili devono essere di materiale idoneo e avere struttura
adeguata, tenuto conto del rischio di incendio.
5 Materiali che il calore puo' rendere facilmente inefficienti non
devono essere utilizzati per ombrinali scaricanti fuoribordo, per
scarichi sanitari o per altri scarichi situati vicino alla linea di
galleggiamento e in posizioni nelle quali il cedimento del materiale,
in caso di incendio, potrebbe dar luogo a pericolo di allagamento.
6 I radiatori elettrici, se installati a bordo, devono essere
sistemati e costruiti in modo da ridurre al minimo i rischi di
incendio. Non devono essere installati radiatori elettrici con
elemento riscaldante esposto in modo tale che panni, tende o altri
materiali simili possano essere bruciati o prendere fuoco a causa del
calore emesso dai radiatori stessi.
7 I cestini per la carta straccia devono essere costruiti con
materiale non combustibile e con fondo e lati non forati.
8 La superficie della coibentazione, nei locali in cui vi sia la
possibilita' di penetrazione di prodotti oleosi, non deve assorbire
gli oli ed i relativi vapori.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C e D: nei locali in cui vi e' un
rischio che si producano schizzi di olio o vapori di olio (per
esempio nei locali macchine di categoria A), la superficie del
materiale coibente deve essere impermeabile all'olio e al vapore di
olio. Quando la superficie fisica esterna e' costituita da un
rivestimento di lamiera d'acciaio non perforata o di altri materiali
non combustibili (eccetto l'alluminio), tale rivestimento puo' essere
giuntato mediante calafataggio, chiodatura, ecc.
9 I depositi di pittura e di liquidi infiammabili devono essere
protetti mediante un impianto antincendio approvato che consenta
all'equipaggio di estinguere l'incendio dall'esterno del locale.
Sulle navi costruite il 1 gennaio 2003 o dopo tale data:
1 I depositi di pittura devono essere protetti da:
1.1 un impianto ad anidride carbonica, progettato per fornire un
volume minimo di gas libero pari al 40% del volume lordo dei locali
protetti;
1.2 un impianto a polvere estinguente, progettato per almeno 0,5
kg. polvere/m3;
1.3 un impianto ad acqua spruzzata o a "sprinkler", progettato per
5 l/m2 minuti; gli impianti ad acqua spruzzata possono essere
collegati al collettore principale d'incendio della nave; oppure
1.4 un impianto che fornisce un livello equivalente di protezione,
secondo le indicazioni dell'amministrazione dello Stato di bandiera.
L'impianto deve essere comunque azionabile dall'esterno dei locali
protetti.
2 I depositi per liquidi infiammabili devono essere protetti da un
adeguato sistema antincendio approvato dall'amministrazione dello
Stato di bandiera.
3 Per i depositi che occupano un'area del ponte inferiore a 4 m2,
che non da' accesso ai locali di alloggio, al posto di un impianto
fisso puo' essere accettato un estintore portatile ad anidride
carbonica sufficiente a fornire un volume minimo di gas libero pari
al 40% del volume lordo del locale.
Nel deposito deve essere presente un'apertura di scarico per
consentire lo scarico dell'agente estinguente senza dover entrare nel
locale protetto. L'estintore portatile deve essere sistemato in
prossimita' di tale apertura. In alternativa, puo' essere prevista
un'apertura o la presenza di una manichetta che faciliti l'uso
dell'acqua del collettore principale d'incendio.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
10 Friggitrici e apparecchi di cottura:
Quando friggitrici e apparecchi di cottura sono installati ed
usati in locali esterni alla cucina principale, l'amministrazione
dello Stato di bandiera impone misure di sicurezza supplementari per
quanto riguarda i rischi specifici di incendio associati all'uso di
questo tipo di apparecchiature.
Nelle navi costruite il 1 gennaio 2003 o dopo tale data, le
friggitrici devono essere provviste di quanto segue:
1 un impianto di estinzione automatico o manuale conforme alle
norme internazionali e in base alla pubblicazione ISO 15371:2000
relativa agli Impianti di estinzione incendi per la protezione delle
friggitrici nelle cucine di bordo;
2 un termostato primario e uno ausiliario completi di allarme per
avvisare l'operatore nel caso di avaria di uno dei due termostati;
3 interruzione automatica dell'energia elettrica al momento
dell'attivazione dell'impianto di estinzione;
4 un allarme che indichi l'entrata in funzione dell'impianto di
estinzione nella cucina dove sono installate le friggitrici; e
5 comandi per l'azionamento manuale dell'impianto di estinzione,
completi di etichette con chiare istruzioni che ne permettano il
pronto uso da parte dei membri dell'equipaggio.
Nelle navi costruite prima del 1 gennaio 2003, le friggitrici di
nuova installazione devono essere conformi ai requisiti del presente
paragrafo.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C E D:
11 Ponti termici:
Nell'attuare le misure antincendio, l'amministrazione dello Stato
di bandiera deve adottare gli opportuni accorgimenti per impedire il
trasferimento di calore attraverso ponti termici, per esempio tra i
ponti e le paratie.
Sulle navi costruite il 1 gennaio 2003 o dopo tale data, la
coibentazione di un ponte o di una paratia deve continuare oltre il
punto di attraversamento, di intersezione o punto terminale per una
distanza di almeno 450 mm in caso di strutture in acciaio e
alluminio. Se un locale e' diviso da un ponte o da una paratia di
classe A avente una coibentazione di diverso valore, la coibentazione
di valore piu' elevato deve continuare anche nel ponte o nella
paratia avente coibentazione di valore inferiore per una distanza di
almeno 450 mm.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
.12 Bombole di gas compressi:
Subito dopo l'uso, tutte le bombole portatili di gas compressi,
liquefatti o disgregati sotto pressione, che potrebbero alimentare un
eventuale incendio, devono essere collocate in un locale idoneo
soprastante il ponte delle paratie, da cui si possa accedere
direttamente al ponte scoperto.
13 Piani di controllo antincendio (R 20)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 In tutte le navi, per guida degli ufficiali della nave, devono
essere permanentemente esposti i piani generali indicanti
chiaramente, per ogni ponte, le stazioni di comando, le varie zone
tagliafuoco delimitate da divisioni di classe A, le zone delimitate
da divisioni di classe B, nonche' i particolari degli impianti di
rivelazione e segnalazione di incendi, dell'impianto di estinzione
incendi a "sprinkler", dei mezzi per l'estinzione degli incendi, dei
mezzi di accesso ai vari compartimenti, ponti ecc. e degli impianti
di ventilazione, ivi compresi la posizione di comando dei
ventilatori, le ubicazioni delle serrande di chiusura delle condotte
di ventilazione e i numeri di identificazione dei ventilatori che
servono ciascuna zona. In alternativa, tutti i suddetti dati possono
essere raccolti in un manuale, una copia del quale deve essere
fornita a ciascun ufficiale e un'altra copia deve essere sempre
disponibile a bordo in un luogo di facile accesso. I piani e i
manuali devono essere tenuti aggiornati e ogni modifica deve esservi
riportata con la massima sollecitudine possibile. Le diciture in
detti piani e manuali devono essere nella lingua ufficiale dello
Stato di bandiera. Se tale lingua non e' ne' l'inglese ne' il
francese, deve essere inclusa una traduzione in una di tali lingue.
Nel caso di una nave adibita a viaggi nazionali in un altro Stato
membro, deve essere inclusa una traduzione nella lingua ufficiale
dello Stato ospite, se tale lingua non e' ne' l'inglese ne' il
francese.
Per le navi nuove delle classi B, C e D, costruite il 1 gennaio
2003 o dopo tale data, l'informazione da fornire con i richiesti
piani e opuscoli antincendio nonche' i pittogrammi da utilizzare per
i piani antincendio devono essere conformi alle risoluzioni IMO A.756
(18) e A.654 (16).
2 In tutte le navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, un
duplicato dei piani antincendio o un manuale equivalente contenente
tali piani deve essere permanentemente sistemato in un locale chiuso,
stagno alle intemperie e segnalato in modo facilmente visibile,
all'esterno della tuga, per ausilio al personale di terra addetto al
servizio antincendio.
14 Prontezza operativa e manutenzione
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 Requisiti generali:
Ogniqualvolta la nave e' in servizio, gli impianti e le
apparecchiature antincendio devono essere mantenuti pronti per l'uso.
Una nave non e' in servizio se:
1 e' in riparazione o disarmo (alla fonda o in porto) o in un
bacino di carenaggio;
2 e' dichiarata non in servizio dall'armatore o da un suo
rappresentante;
3 non vi sono passeggeri a bordo.
I seguenti sistemi antincendio devono essere mantenuti in buone
condizioni, in modo che funzionino convenientemente in caso di
incendio.
1.1 Prontezza operativa.
1 protezione strutturale contro gli incendi, comprese le divisioni
resistenti al fuoco nonche' le protezioni delle aperture e degli
attraversamenti di dette divisioni;
2 impianti fissi di rivelazione e segnalazione di incendi;
3 impianti e apparecchiature dei mezzi di sfuggita.
Gli impianti e le apparecchiature antincendio devono essere
mantenuti in buone condizioni di funzionamento e devono essere
immediatamente pronti all'uso. Gli estintori portatili scarichi
devono essere ricaricati immediatamente oppure essere sostituiti con
un'unita' equivalente.
1.2 Manutenzione, prove e ispezioni.
Manutenzione, prove e ispezioni devono essere svolti secondo
quanto previsto dagli orientamenti IMO e in maniera tale da
assicurare l'affidabilita' degli impianti e delle apparecchiature
antincendio.
A bordo della nave deve essere tenuto un piano di manutenzione, da
fornire in caso di ispezione se richiesto dell'amministrazione dello
Stato di bandiera.
Il piano di manutenzione deve includere almeno i seguenti impianti
e apparecchiature antincendio, laddove installate:
1 collettore principale d'incendio, pompe da incendio e prese da
incendio incluse manichette e boccalini;
2 impianti fissi di rivelazione e segnalazione di incendi;
3 impianti fissi di estinzione incendi e altre apparecchiature di
estinzione incendi;
4 impianti automatici a "sprinkler" con rivelazione e segnalazione
di incendi;
5 impianti di ventilazione che comprendono serrande tagliafuoco e
tagliafumo, ventilatori e relativi comandi;
6 arresto di emergenza dell'alimentazione del combustibile;
7 porte tagliafuoco e relativi comandi;
8 impianti di allarme per emergenze generali;
9 apparecchi autorespiratori per sfuggite di emergenza;
10 estintori portatili con relative ricariche;
11 equipaggiamenti da vigile del fuoco.
Il programma di manutenzione puo' essere informatizzato.
2 Requisiti supplementari
Per le navi nuove delle classi B, C e D costruite il 1 gennaio
2003 o dopo tale data, che trasportano piu' di 36 passeggeri deve
essere messo a punto un piano di manutenzione per gli impianti di
illuminazione per l'istradamento (low location lighting) e per
l'impianto di informazione pubblica in aggiunta al piano di
manutenzione menzionato al punto 1.2.
15 Istruzioni, addestramento a bordo ed esercitazioni
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI:
Istruzioni, compiti e organizzazione.
1 I membri dell'equipaggio devono ricevere istruzioni sulla
sicurezza contro gli incendi a bordo della nave.
2 I membri dell'equipaggio devono ricevere istruzioni circa i
compiti loro assegnati.
3 Devono essere organizzate squadre responsabili dell'estinzione
degli incendi. Tali squadre devono essere in grado di svolgere i
propri compiti in qualsiasi momento mentre la nave e' in servizio.
2 Addestramento a bordo ed esercitazioni.
1 I membri dell'equipaggio devono essere addestrati a
familiarizzare con le sistemazioni della nave nonche' con
l'ubicazione e il funzionamento di tutti gli impianti o
apparecchiature antincendio che puo' essere loro richiesto di
utilizzare.
2 L'addestramento relativo all'uso degli apparecchi
autorespiratori di emergenza va considerato parte dell'addestramento
a bordo.
3 Le prestazioni dei membri dell'equipaggio assegnati a mansioni
antincendio deve essere valutato periodicamente tramite addestramento
ed esercitazioni a bordo volti ad individuare aspetti che necessitano
di essere migliorati, ad assicurare il mantenimento della necessaria
competenza nella lotta contro gli incendi, nonche' l'operativita'
immediata dell'organizzazione antincendio.
4 L'addestramento a bordo nell'uso degli impianti e delle
apparecchiature di estinzione incendi della nave deve essere
pianificato e condotto conformemente alla regola III/19.4.1 della
convenzione SOLAS del 1974 e successive modifiche.
5 Le esercitazioni antincendio devono essere condotte e registrate
in base a quanto disposto dalle regole III/19.3.4, III/19.5 e III/30
della convenzione SOLAS del 1974 e successive modifiche.
3 Manuali d'addestramento
Copia del manuale d'addestramento deve trovarsi in ciascuna sala
da pranzo e sala di ricreazione o in ciascuna cabina dell'equipaggio.
Il manuale d'addestramento deve essere redatto nella lingua di lavoro
della nave. Il manuale d'addestramento, che puo' consistere di
diversi volumi, deve riportare le istruzioni e le informazioni
previste dal presente punto usando termini di facile comprensione ed
avvalendosi ove possibile di illustrazioni. In alternativa al
manuale, qualsiasi parte delle suddette informazioni puo' essere
fornita tramite strumenti audiovisivi. Il manuale d'addestramento
deve spiegare in dettaglio quanto segue:
1 pratiche e precauzioni generali in materia di sicurezza contro
gli incendi relativamente ai pericoli connessi al fumo, ai potenziali
pericoli elettrici, ai liquidi infiammabili e ad altri potenziali
pericoli simili comunemente presenti a bordo;
2 istruzioni generali sulle attivita' e sulle procedure
antincendio, incluse le procedure per la notifica di un incendio e
l'uso di avvisatori d'incendio a comando manuale;
3 significati degli allarmi della nave;
4 funzionamento e uso degli impianti e delle apparecchiature
antincendio;
5 funzionamento e uso delle porte tagliafuoco;
6 funzionamento e uso delle serrande tagliafuoco e tagliafumo; e
7 impianti e apparecchiature di sfuggita.
4 Piani antincendio
I piani antincendio devono essere conformi ai requisiti della
regola II-2/A-13.
16 Operazioni
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 Allo scopo di fornire informazioni e istruzioni su come
effettuare le operazioni legate al normale funzionamento della nave e
alla movimentazione del carico in modo sicuro rispetto ai rischi
d'incendio, a bordo della nave devono essere disponibili opuscoli
operativi sulle procedure antincendio.
2 L'opuscolo operativo sulle procedure antincendio prescritto deve
contenere le informazioni e le istruzioni necessarie per effettuare
le operazioni legate al normale funzionamento della nave e alla
movimentazione del carico in modo sicuro rispetto ai rischi
d'incendio. L'opuscolo deve includere informazioni concernenti le
responsabilita' dell'equipaggio in materia di sicurezza generale
della nave contro gli incendi durante le operazioni di carico e
scarico e durante la navigazione. Per le navi che trasportano carichi
pericolosi, l'opuscolo sulle procedure antincendio deve fare
riferimento alle pertinenti istruzioni antincendio ed a quelle di
gestione delle emergenze nella movimentazione del carico, contenute
nel codice marittimo internazionale sulle merci pericolose
(International Maritime Dangerous Goods Code).
3 L'opuscolo operativo sulla sicurezza contro gli incendi deve
essere scritto nella lingua di lavoro della nave.
4 L'opuscolo operativo sulla sicurezza contro gli incendi puo'
essere utilizzato congiuntamente ai manuali d'addestramento richiesti
dalla regola II-2/A/15.3.
PARTE B
MISURE DI SICUREZZA CONTRO GLI INCENDI
1 Struttura (R 23)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
Lo scafo, le sovrastrutture, le paratie strutturali, i ponti e le
tughe devono essere costruiti in acciaio o altro materiale
equivalente. Ai fini dell'applicazione della definizione "acciaio o
altro materiale equivalente" data nella regola II-2/A/2.7, il "tempo
di esposizione al fuoco prescritto" deve essere conforme ai gradi di
resistenza al fuoco e coibentazione prescritti nelle tabelle delle
regole 4 e 5. Per esempio, quando a divisioni quali ponti e paratie
laterali o estremita' di tughe e' attribuito un grado di resistenza
al fuoco B-O, il "tempo di esposizione al fuoco prescritto" deve
essere mezz'ora.
2 Tuttavia, nei casi in cui una parte della strutture e' in lega
di alluminio, si applicano le disposizioni seguenti:
1 la coibentazione degli elementi della struttura in lega di
alluminio delle divisioni di classe A o B, ad eccezione di quelle
strutture che non sopportano carico, deve essere tale che la
temperatura del nucleo della struttura non superi di 200 oC la
temperatura ambiente, in alcun momento durante l'esposizione nella
prova standard del fuoco prescritta;
2 particolare attenzione deve essere riservata alla coibentazione
degli elementi in lega di alluminio, quali colonne, puntelli o altri
elementi strutturali sopportanti le zone di riposo e messa a mare
delle imbarcazioni e delle zattere di salvataggio e le zone di
imbarco su di esse, come pure alla coibentazione delle divisioni di
classe A e B, in modo da assicurare che:
1 nel caso di elementi che sostengono zone per imbarcazioni e
zattere di salvataggio o divisioni di classe A, la limitazione di
incremento della temperatura indicata nel punto .2.1 si applichi alla
fine di un'ora, e
2 nel caso di elementi che sostengono divisioni di classe B, la
limitazione di incremento della temperatura indicata nel punto .2.1
si applichi alla fine di mezz'ora;
3 ponti cielo e cofani di locali macchine devono essere costruiti
in acciaio opportunamente coibentato e le eventuali aperture in essi
devono essere disposte e protette in modo da impedire la propagazione
dell'incendio.
2 Zone verticali principali e zone orizzontali (R 24)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
1.1 Per le navi che trasportano piu' di 36 passeggeri, lo scafo,
le sovrastrutture e le tughe devono essere suddivisi in zone
verticali principali, mediante divisioni di classe A-60.
Gli scalini e i recessi devono essere ridotti al minimo, ma,
laddove risultino necessari, essi devono anche costituire divisioni
di classe A-60.
Laddove un ponte scoperto, un locale igiene o locale simile, una
cassa - compresa una cassa per il combustibile liquido - uno spazio
vuoto o un locale per macchine ausiliarie a rischio minimo o nullo di
incendio si trovi su un lato o qualora le casse combustibile siano su
entrambi i lati divisione, la classe puo' essere ridotta a A-0.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1.2 Per le navi nuove delle classi B, C e D che non trasportano
piu' di 36 passeggeri e per le navi esistenti di classe B che
trasportano piu' di 36 passeggeri, lo scafo, le sovrastrutture e le
tughe utilizzati come locali di alloggio e di servizio devono essere
suddivise in zone verticali principali mediante divisioni di classe
A. Tali divisioni devono avere un grado di coibentazione conformi
alle tabelle della regola 5.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
2 Per quanto possibile, le paratie delimitanti le zone verticali
principali al di sopra del ponte delle paratie devono essere in
prosecuzione delle paratie stagne situate immediatamente al di sotto
del ponte delle paratie. La lunghezza e la larghezza delle zone
verticali principali possono essere estese fino a un massimo di 48 m,
al fine di far coincidere le estremita' delle zone verticali
principali con le paratie stagne di compartimentazione o per disporre
di un ampio locale pubblico che si estenda per l'intera lunghezza
della zona verticale principale, purche' la superficie totale della
zona verticale principale non sia maggiore di 1600 m2 su ciascun
ponte. Per lunghezza o larghezza di una zona verticale principale si
intende la massima distanza fra i punti piu' distanti delle paratie
che la delimitano.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B CHE
TRASPORTANO PIU' DI 36 PASSEGGERI:
3 Tali paratie devono estendersi verticalmente da ponte a ponte e
lateralmente fino al fasciame esterno o altre delimitazioni.
4 Quando una zona verticale principale e' suddivisa, mediante
divisioni orizzontali di classe A, in zone orizzontali al fine di
creare un'adeguata barriera tra zone della nave protette con impianto
automatico a "sprinkler" e le zone non protette in tal modo, tali
divisioni devono estendersi tra le paratie delle contigue zone
verticali principali e fino al fasciame o alle delimitazioni esterne
della nave, e devono essere coibentate in modo da rispettare i gradi
di coibentazione e di resistenza al fuoco prescritti,
rispettivamente, nella tabella 4.2 per le navi nuove che trasportano
piu' di 36 passeggeri e nella tabella 5.2 per le navi nuove che
trasportano fino a 36 passeggeri e per le navi esistenti di classe B
che trasportano piu' di 36 passeggeri.
5.
1 Nelle navi destinate a servizi speciali, come ad esempio il
trasporto di automobili o di vagoni ferroviari, in cui la
sistemazione di paratie di zone verticali principali sarebbe
incompatibile con il servizio al quale le navi sono destinate, deve
essere conseguito un livello equivalente di protezione contro gli
incendi dividendo lo spazio in zone orizzontali.
2 Tuttavia, nelle navi che abbiano locali di categoria speciale,
ogni locale di tale tipo deve rispondere alle disposizioni
applicabili della regola II-2/B/14 e, nel caso in cui tale
rispondenza sia incompatibile con l'osservanza delle altre
disposizioni della presente parte, prevalgono le disposizioni della
regola II-2/B/14.
3 Paratie all'interno di una zona verticale principale (R 25)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D CHE TRASPORTANO PIU' DI 36
PASSEGGERI:
1.1 Per le navi nuove che trasportano piu' di 36 passeggeri, tutte
le paratie per le quali non sono prescritti i requisiti della classe
A devono essere divisioni almeno di classe B o C, come prescritto
nelle tabelle della regola 4. Tutte le suddette divisioni possono
essere rivestite con materiale combustibile come consentito dalla
regola 11.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D CHE TRASPORTANO FINO A 36 PASSEGGERI
+ NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B CHE TRASPORTANO PIU' DI 36
PASSEGGERI:
1.2 Per le navi nuove che trasportano fino a 36 passeggeri e per
le navi esistenti di classe B che trasportano piu' di 36 passeggeri,
tutte le paratie dei locali di alloggio e di servizio, per le quali
non sono prescritti i requisiti della classe A, devono essere almeno
divisioni di classe B o C, come prescritto nelle tabelle della regola
5.
Tutte le suddette divisioni possono essere rivestite con materiale
combustibile, come consentito dalla regola 11.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
2 Nelle navi nuove delle classi B, C e D che trasportano fino a 36
passeggeri e nelle navi esistenti di classe B che trasportano piu' di
36 passeggeri tutte le paratie dei corridoi per le quali non sono
prescritti i requisiti della classe A devono essere di classe B e
devono estendersi da ponte a ponte, eccetto che:
1 quando soffittature o rivestimenti continui di classe B sono
sistemati da ambo i lati della paratia, la parte della paratia
situata dentro le soffittature o i rivestimenti continui deve essere
di materiale che, per spessore e composizione, sia considerato
accettabile per la costruzione di divisioni di classe B ma che deve
soddisfare il grado di resistenza al fuoco della classe B soltanto in
misura realizzabile e ragionevole;
2 nel caso di una nave protetta da un impianto automatico a
"sprinkler" conforme alle disposizioni della regola II-2/A/8, le
paratie del corridoio costruite con materiali della classe B possono
terminare alla soffittatura del corridoio a condizione che tale
soffittatura sia costruita con materiale che, per spessore e
composizione, sia considerato accettabile per la costruzione di
divisioni di classe B.
Nonostante i requisiti delle regole 4 e 5, tali paratie e
soffittature devono soddisfare il grado di resistenza al fuoco della
classe B soltanto se questo e' ragionevole e praticabile. Tutte le
porte e le intelaiature situate in tali paratie devono essere di
materiale non combustibile e devono essere costruite e montate in
modo da assicurare un'efficace resistenza al fuoco.
3 Tutte le paratie per le quali sono prescritti i requisiti della
classe B, eccetto le paratie di corridoio di cui al punto .2, devono
estendersi da ponte a ponte fino al fasciame o altre delimitazioni, a
meno che le soffittature o i rivestimenti continui di classe B
sistemati su ambo i lati della paratia non abbiano almeno la stessa
resistenza al fuoco della paratia stessa, nel qual caso questa puo'
terminare alla soffittatura o al rivestimento continui.
4 Resistenza al fuoco delle paratie e dei ponti nelle navi nuove che
trasportano piu' di 36 passeggeri (A 26)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
1 Oltre a soddisfare i particolari requisiti relativi alla
resistenza al fuoco delle paratie e dei ponti menzionati altrove
nella presente parte, la minima resistenza al fuoco di tutte le
paratie e di tutti i ponti deve essere quella prescritta dalle
tabelle 4.1 e 4.2.
2 Nell'applicazione delle tabelle si deve tener conto delle
seguenti disposizioni.
1. La tabella 4.1 si applica alle paratie che non delimitano ne'
zone verticali principali ne' zone orizzontali.
La tabella 4.2 si applica ai ponti che non costituiscono scalino
di zone verticali principali ne' delimitano zone orizzontali.
2 Per determinare i pertinenti gradi di resistenza al fuoco
prescritti per le delimitazioni fra locali contigui, tali locali sono
raggruppati in base al rischio di incendio che presentano, come
indicato nelle sottoelencate categorie da (1) a (14). Quando il
contenuto e l'utilizzazione di un locale sono tali da generare dubbi
sulla sua categoria di appartenenza ai fini della presente regola,
esso deve essere considerato un locale compreso nella pertinente
categoria, ma soggetto a requisiti piu' severi in materia di
delimitazioni. Il titolo di ciascuna categoria e' da considerarsi
indicativo e non restrittivo. Il numero tra parentesi che precede
ciascuna categoria si riferisce alla colonna o riga delle tabelle ad
essa relativa.
(1) Stazioni di comando
- Locali contenenti sorgenti di emergenza di energia e illuminazione.
- Timoneria e sala nautica.
- Locali contenenti apparecchiature radio.
- Locali per l'estinzione degli incendi, stazioni antincendio e
stazioni per la segnalazione degli incendi.
- Postazione di comando della macchina di propulsione, se situata
fuori dal locale macchine di propulsione.
- Locali contenenti impianti centralizzati per allarme incendio.
- Locali contenenti stazioni e impianti centralizzati di informazione
pubblica di emergenza.
(2) Scale
- Scale interne, ascensori e scale mobili (diverse da quelle situate
interamente dentro i locali macchine) per passeggeri ed equipaggio
e relativi cofani.
- A tale riguardo, una scala chiusa in cofano in solo interponte deve
essere considerata parte del locale dal quale non e' separata da
una porta tagliafuoco.
(3) Corridoi
- Corridoi per passeggeri ed equipaggio.
(4) Zone di abbandono nave e percorsi esterni di sfuggita
- Zone di sistemazione dei mezzi collettivi di salvataggio.
- Ponti scoperti e passeggiate chiuse costituenti zone per la messa a
mare delle imbarcazioni e delle zattere di salvataggio e zone di
imbarco su di esse.
- Punti di riunione, interni ed esterni.
- Scale esterne e ponti scoperti utilizzati come percorsi di
sfuggita.
- Murata della nave alla linea di galleggiamento in condizioni di
minimo carico, lati delle sovrastrutture e tughe situate al di
sotto e in prossimita' delle zone di imbarco sulle zattere di
salvataggio e sugli scivoli.
(5) Ponti scoperti
- Ponti scoperti e passeggiate chiuse lontano da zone di imbarco e
per la messa a mare delle imbarcazioni delle zattere di
salvataggio.
- Spazi all'aperto (situati al di fuori di tughe o sovrastrutture).
(6) Locali di alloggio a limitato rischio di incendio
- Cabine contenenti mobili e elementi di arredamento a limitato
rischio d'incendio.
- Uffici ed infermerie contenenti mobili ed elementi di arredamento a
limitato rischio di incendio.
- Locali pubblici contenenti mobili ed elementi di arredamento a
limitato rischio d'incendio e aventi superficie di ponte inferiore
a 50 m2.
(7) Locali di alloggio a moderato rischio d'incendio
- Locali di categoria (6), ma contenenti mobili e elementi di
arredamento a non limitato rischio di incendio.
- Locali pubblici contenenti mobili ed elementi di arredamento a
limitato rischio di incendio ed aventi superficie di ponte uguale o
superiore a 50 m2.
- Depositi isolati e piccoli ripostigli nei locali di alloggio di
superficie inferiore a 4 m2 (in cui non sono depositati liquidi
infiammabili).
- Negozi.
- Sale di proiezione e locali adibiti a deposito di pellicole.
- Cucine dietetiche (non contenenti fiamme libere).
- Depositi di attrezzi per pulizia (nei quali non sono depositati
liquidi infiammabili).
- Laboratori (nei quali sono depositati liquidi infiammabili).
- Farmacie.
- Piccoli essiccatoi (aventi superficie di ponte uguale o inferiore a
4 m2).
- Deposito valori.
- Sale operatorie.
(8) Locali di alloggio a elevato rischio d'incendio
- Locali pubblici contenenti mobili ed elementi di arredamento a non
limitato rischio d'incendio e aventi superficie di ponte uguale o
superiore a 50 m2.
- Locali per barbiere e parrucchiere.
(9) Locali igienici e simili
- Locali igienici pubblici, docce, bagni, gabinetti, ecc.
- Piccole lavanderie.
- Piscine coperte.
- Riposterie isolate di servizio, non contenenti apparecchi di
cottura, nei locali di alloggio.
- I locali igienici privati devono essere considerati come parte del
locale in cui si trovano.
(10) Serbatoi, spazi vuoti e locali per macchine ausiliarie a rischio
d'incendio minimo o nullo
- Cisterne d'acqua formanti parte della struttura della nave.
- Spazi vuoti e intercapedini.
- Locali per macchine ausiliarie, non contenenti macchine con
impianto di lubrificazione sotto pressione e nei quali non e'
consentito immagazzinare combustibili, come:
- Stazioni di ventilazione e di condizionamento dell'aria; locale
macchine o salpancore; locali macchine del timone; locale
stabilizzatori; locale motori elettrici di propulsione; locale
contenente sottoquadri elettrici e sistemazioni esclusivamente
elettriche che non siano trasformatori elettrici in olio (di
potenza superiore a 10 kVA); gallerie per alberi o per tubolature;
locali per pompe e macchine frigorifere (che non pompano e non
utilizzano liquidi infiammabili).
- Cofani chiusi che servono i sopraelencati locali.
- Altri cofani chiusi quali cofani per tubolature e per cavi.
(11) Locali per macchine ausiliarie, locali da carico, cisterne da
carico per prodotti petroliferi e casse per il combustibile liquido e
altri locali della stessa natura che presentano un moderato rischio
d'incendio
- Cisterne da carico per prodotti petroliferi.
- Stive da carico, cofani e boccaporti.
- Celle refrigerate.
- Casse per il combustibile liquido (se installate in apposito locale
non contenente macchine).
- Gallerie per alberi e per tubolature ove e' consentito
immagazzinare combustibili.
- Locali per macchine ausiliarie, indicati nella categoria (10), che
contengono macchine con impianto di lubrificazione sotto pressione
o nei quali e' consentito immagazzinare combustibili.
- Stazione di imbarco del combustibile liquido.
- Locali contenenti trasformatori elettrici in olio (di potenza
superiore a 10 kVA).
- Locali contenenti piccoli motori a combustione interna di potenza
resa fino a 110 kW azionanti generatori, impianti automatici a
"sprinkler", pompe da incendio, pompe di sentina, ecc.
- Cofani chiusi che servono i locali sopraelencati.
(12) Locali macchine e cucine principali
- Locali per macchina di propulsione principale (esclusi i locali
motori elettrici di propulsione) e locali caldaie.
- Locali per macchine ausiliarie diversi da quelli delle categorie
(10) e (11), che contengono macchine a combustione interna od altre
macchine che bruciano combustibile liquido o gruppi di
riscaldamento o pompaggio del combustibile liquido.
- Cucine principali e locali annessi.
- Cofani relativi ai locali sopraelencati.
(13) Magazzini, officine, riposterie, ecc.
- Riposterie principali non annesse alle cucine.
- Lavanderie principali.
- Grandi locali essiccatoi (aventi superficie di ponte superiore a 4
m2).
- Depositi per materiali di vario genere.
- Depositi bagagli e posta.
- Locali per immondizie.
- Officine (non facenti parte di locali macchine, cucine, ecc.).
- Depositi e ripostigli di superficie superiore a 4 m2 diversi dai
locali che possono servire da depositi di liquidi infiammabili.
(14) Altri locali dove vengono immagazzinati liquidi infiammabili
- Depositi di pitture.
- Magazzini contenenti liquidi infiammabili (incluse tinture,
medicinali, ecc.).
- Laboratori (dove sono depositati liquidi infiammabili).
3 Quando e' indicato un solo grado per la resistenza al fuoco di
una delimitazione fra due locali, tale grado si deve applicare in
tutti i casi.
4 Quando nelle tabelle compare soltanto un trattino significa che
non vi sono particolari requisiti in ordine ai materiali o alla
resistenza al fuoco delle delimitazioni.
5 Per quanto riguarda i locali di categoria (5), spetta
all'amministrazione dello Stato di bandiera stabilire se alle
estremita' delle sovrastrutture e tughe devono applicarsi i gradi di
coibentazione dati nella tabella 4.1 oppure se ai ponti esposti
devono applicarsi i gradi di coibentazione riportati nella tabella
4.2. In nessun caso le disposizioni delle tabelle 4.1 o 4.2 relative
alla categoria (5) possono rendere necessario la chiusura di locali
che, secondo l'amministrazione dello Stato di bandiera, non
necessitano di essere chiusi.
3 Le soffittature o i rivestimenti continui di classe B, insieme
ai relativi ponti e paratie, possono essere considerati elementi che
contribuiscono in tutto o in parte alla prescritta coibentazione e
resistenza al fuoco di una divisione.
4 Nell'approvare i dettagli della protezione strutturale contro
gli incendi, l'amministrazione dello Stato di bandiera deve porre
particolare attenzione al rischio di trasmissione di calore in
corrispondenza delle intersezioni e delle estremita' delle prescritte
divisioni tagliafuoco.
----> Vedere tabelle di pagg. 133 - 134 <----
5 Resistenza al fuoco delle paratie e dei ponti delle navi nuove che
trasportano fino a 36 passeggeri e delle navi esistenti di classe B
che trasportano piu' di 36 passeggeri (R 27)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D CHE TRASPORTANO FINO A 36 PASSEGGERI
+ NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B CHE TRASPORTANO PIU' DI 36
PASSEGGERI:
1 Oltre a soddisfare i particolari requisiti relativi alla
resistenza al fuoco delle paratie e dei ponti menzionati altrove
nella presente parte, la minima resistenza al fuoco di paratie e
ponti deve essere quella prescritta nelle tabelle 5.1 e 5.2.
Nell'approvare i dettagli della protezione strutturale contro gli
incendi sulle navi nuove, deve essere tenuto in considerazione il
rischio di trasmissione di calore in corrispondenza delle
intersezioni e delle estremita' delle divisioni tagliafuoco.
2 Nell'applicazione delle tabelle si deve tenere conto delle
seguenti disposizioni.
1 Le tabelle 5.1 e 5.2 si applicano rispettivamente alle paratie e
ai ponti che separano locali contigui.
2 Per determinare i pertinenti gradi di resistenza al fuoco, che
sono prescritti per le delimitazioni tra locali contigui, tali locali
sono raggruppati in base al rischio di incendio che presentano, come
indicato nelle sottoelencate categorie da (1) a (11). Il titolo di
ciascuna categoria e' da considerarsi indicativo e non restrittivo.
Il numero tra parentesi che precede ciascuna categoria si riferisce
alla colonna o riga delle tabelle ad essa relativa.
(1) Stazioni di comando
- Locali contenenti sorgenti di emergenza di energia e illuminazione.
- Timoneria e sala nautica.
- Locali contenenti apparecchiature radio.
- Locali per l'estinzione degli incendi, stazioni antincendio e
stazioni per la segnalazione degli incendi.
- Postazione di comando della macchina di propulsione, se situata
fuori dal locale macchine di propulsione.
- Locali contenenti impianti centralizzati per allarme incendio.
(2) Corridoi
- Corridoi e disimpegni per passeggeri ed equipaggio.
(3) Locali di alloggio
- Locali come definiti nella regola II-2/A/2.10 esclusi i corridoi.
(4) Scale
- Scale interne, ascensori e scale mobili (diverse da quelle situate
interamente dentro i locali macchine) e relativi cofani.
- A tale riguardo, una scala chiusa in cofano in un solo interponte
deve essere considerata parte del locale dal quale non e' separata
da una porta tagliafuoco.
(5) Locali di servizio (a basso rischio di incendio)
- Depositi e magazzini nei quali non e' previsto il deposito di
liquidi infiammabili, di superficie inferiore a 4 m2, essiccatoi e
lavanderie.
(6) Locali macchine di categoria A
- Locali come definiti nella regola II-2/A/2.19-1.
(7) Altri locali macchine
- Locali come definiti nella regola II-2/A/2.19-2, esclusi i locali
macchine di categoria A. (B) Spazi per il carico
- Tutti gli spazi usati per il carico (incluse le cisterne del carico
per olio minerale) e relativi cofani e boccaportelli, diversi dai
locali di categoria speciale.
(9) Locali di servizio (a elevato rischio di incendio)
- Cucine, riposterie contenenti apparecchi di cottura, depositi
pitture e fanali, depositi e magazzini di superficie uguale o
superiore a 4 m2, locali per il deposito di liquidi infiammabili e
officine diverse da quelle che si trovano nel locale macchine.
.sp, (10) Ponti scoperti
- Ponti scoperti e passeggiate chiuse senza rischio di incendio.
Spazi all'aperto (situati al di fuori di tughe o sovrastrutture).
(11) Locali di categoria speciale
- Locali come definiti nella regola II-2/A/2.18.
3 Nel determinare il grado di resistenza al fuoco di una
delimitazione tra due locali situati dentro una zona verticale
principale, o una zona orizzontale, non protetta da un impianto
automatico a "sprinkler" conforme alle disposizioni della regola
II-2/A/8, o fra due di dette zone nessuna delle quali sia cosi'
protetta, deve essere applicato il piu' alto dei due gradi indicati
nelle tabelle.
|
| 4 Nel determinare il grado di resistenza al fuoco di una
delimitazione tra due locali situati dentro una zona verticale
principale, o una zona orizzontale, che sia protetta da un impianto
automatico a "sprinkler" conforme alle disposizioni della regola
II-2/A/8, o fra due di dette zone cosi' protette, deve essere
applicato il minore dei due gradi indicati nelle tabelle. Quando nei
locali di alloggio e di servizio una zona protetta e' contigua a una
zona non protetta, deve essere prescritto, per la divisone tra tali
zone, il maggiore dei due gradi indicati nelle tabelle.
3 Le soffittature e i rivestimenti continui di classe B, insieme
ai relativi ponti e paratie, possono essere considerati elementi che
contribuiscono in tutto o in parte alla prescritta coibentazione e
resistenza al fuoco di una divisione.
4 Le delimitazioni esterne, che secondo la regola 1.1 devono
essere in acciaio o altro materiale equivalente, possono essere
forate per la sistemazione di finestrini e di portellini di murata a
condizione che nessuna norma nella presente parte prescriva per tali
delimitazioni un grado di resistenza al fuoco di classe A.
Analogamente, su tali delimitazioni, quando per esse non siano
prescritti i requisiti di classe A possono essere sistemate porte
costruite con materiali a soddisfazione dell'amministrazione dello
Stato di bandiera.
----> Vedere tabelle di pagg. 138 - 139 <----
6 Mezzi di sfuggita (R 28)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 In tutti i locali per passeggeri ed equipaggio e nei locali in
cui l'equipaggio presta normalmente servizio, esclusi i locali
macchine, devono essere sistemate scale e scalette in modo da
assicurare un mezzo di sfuggita rapido per raggiungere il ponte di
imbarco sulle imbarcazioni e sulle zattere di salvataggio. In
particolare devono essere soddisfatte le seguenti disposizioni.
1 Sotto il ponte delle paratie, per ciascun compartimento stagno o
locale o gruppo di locali similmente delimitati, devono essere
installati due mezzi di sfuggita, di cui almeno uno indipendente
dalle porte stagne. In via eccezionale, puo' essere tralasciato uno
dei mezzi di sfuggita, tenuto conto del tipo dell'ubicazione dei
locali e del numero delle persone che normalmente possono prestarvi
servizio.
In questo caso, l'unico mezzo di sfuggita esistente deve
assicurare una sfuggita sicura.
Per le navi costruite il 1 gennaio 2003 o dopo tale data, la
deroga sopraccitata puo' essere concessa soltanto per i locali
dell'equipaggio frequentati occasionalmente, nel cui caso il percorso
di sfuggita richiesto deve essere indipendente dalle porte stagne.
2 Sopra il ponte delle paratie, per la sfuggita da ciascuna zona
verticale principale o da ciascun locale o gruppo di locali
similmente delimitati, vi devono essere almeno due mezzi di sfuggita,
di cui almeno uno deve dare accesso ad una scala che costituisca un
mezzo di sfuggita verticale.
3 Se la stazione radio non ha un accesso diretto al ponte
scoperto, deve essere provvista di due mezzi di sfuggita o di
accesso, uno dei quali puo' essere un portello o una finestra di
adeguate dimensioni o un altro mezzo.
4 Nelle navi esistenti di classe B, un corridoio o una parte di
corridoio da cui vi e' un solo percorso di sfuggita non deve eccedere
i 5 metri di lunghezza.
Nelle navi nuove delle classi A, B, C e D di lunghezza pari o
superiore a 24 metri, non sono ammessi corridoi, disimpegni o parti
di corridoi da cui vi sia un solo percorso di sfuggita.
Nelle zone di servizio sono ammessi corridoi ciechi necessari per
il funzionamento della nave, come ad esempio stazioni per l'olio
combustibile e corridoi di alimentazione longitudinali, a condizione
che tali corridoi ciechi siano separati dalle zone di alloggio
dell'equipaggio e che siano inaccessibili dalle zone di alloggio dei
passeggeri. Una parte di corridoio la cui profondita' non superi la
sua ampiezza e' considerata una nicchia o un'estensione locale ed e'
pertanto ammessa.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE A 24
METRI, COSTRUITE PRIMA DEL 1 GENNAIO 2003:
5 Almeno uno dei mezzi di sfuggita prescritti dai punti .1.1 e
.1.2 deve essere costituito da una scala rapidamente accessibile,
chiusa in un cofano, che assicuri una protezione continua contro
l'incendio dalla sua base fino al corrispondente ponte di imbarco
sulle imbarcazioni e sulle zattere di salvataggio o fino al ponte
piu' alto se il ponte di imbarco non si estende fino alla zona
verticale principale considerata.
In quest'ultimo caso, si deve prevedere un accesso diretto al
ponte di imbarco per mezzo di scale e passaggi esterni e scoperti.
Tale accesso diretto deve essere provvisto di impianto di
illuminazione di emergenza conforme alla regola III/5.3 e di
superfici antisdrucciolo. Le delimitazioni prospicienti le scale e i
passaggi esterni e scoperti che formano parte di un percorso di
sfuggita devono essere protette in modo che un incendio in un locale
chiuso dietro tali delimitazioni non impedisca la sfuggita verso le
zone d'imbarco.
La larghezza, il numero e la continuita' dei mezzi di sfuggita
devono essere i seguenti.
1 Le scale devono avere una larghezza netta di almeno 900 mm, se
ragionevole e praticabile a soddisfazione dell'amministrazione dello
Stato membro, ma in nessun caso la larghezza deve essere inferiore a
600 mm. Le scale devono essere provviste di corrimano su ciascun
lato, la larghezza netta minima delle scale deve essere aumentata di
10 mm per ogni persona prevista oltre il numero di 90. La larghezza
netta massima tra i corrimano dove le scale sono piu' larghe di 900
mm deve essere di 1800 mm. Il numero totale di persone da evacuare
attraverso tali scale deve essere assunto pari a due terzi
dell'equipaggio e al numero totale di passeggeri presenti nei locali
serviti da tali scale. La larghezza delle scale deve essere almeno
conforme agli standard riportati nella risoluzione IMO A.757 (18).
2 Tutte le scale dimensionate per piu' di 90 persone devono essere
allineate secondo la direzione longitudinale della nave.
3 Le aperture delle porte, i corridoi e i pianerottoli intermedi
compresi nei mezzi di sfuggita devono essere dimensionati secondo lo
stesso criterio delle scale.
4 Le scale senza interposizione di pianerottolo non devono avere
un'altezza superiore a 3,5 metri e non devono avere un angolo di
inclinazione maggiore di 45 gradi.
5 I pianerottoli a livello di ciascun ponte non devono avere una
superficie inferiore a 2 m2 che deve essere aumentata di 1 m2 per
ogni 10 persone previste oltre al numero di 20, fatta eccezione per i
pianerottoli che servono locali pubblici aventi accesso diretto ai
cofani delle scale, non e' tuttavia necessario che essa superi i 16
m2.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE A 24
METRI, COSTRUITE IL 1 GENNAIO 2003 O DOPO TALE DATA:
5a Almeno uno dei mezzi di sfuggita prescritti dai punti .1.1 e
.1.2 deve essere costituito da una scala rapidamente accessibile,
chiusa in un cofano, che assicuri una protezione continua contro
l'incendio dalla sua base fino al corrispondente ponte di imbarco
sulle imbarcazioni e sulle zattere di salvataggio o fino al ponte
piu' alto se il ponte di imbarco non si estende fino alla zona
verticale principale considerata.
In quest'ultimo caso, si deve prevedere un accesso diretto al
ponte di imbarco per mezzo di scale e passaggi esterni e scoperti.
Tale accesso diretto deve essere provvisto di impianto di
illuminazione di emergenza conforme alla regola III/5.3 e di
superfici antisdrucciolo. Le delimitazioni delle scale aperte esterne
e dei passaggi che fanno parte di un percorso di sfuggita nonche' le
delimitazioni in posizione tale che il loro cedimento in caso di
incendio impedirebbe l'accesso al ponte d'imbarco, devono risultare
resistenti al fuoco e soddisfare i valori di coibentazione previsti
alle tabelle da 4.1 a 5.2, come appropriato.
Le larghezze, il numero e la continuita' dei percorsi di sfuggita
devono essere conformi ai requisiti del codice dei sistemi
antincendio ("Fire Safety Systems Code").
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE PRIMA DEL 1 GENNAIO 2003
+ NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
6 La protezione degli accessi dai cofani delle scale alle zone di
imbarco sulle imbarcazioni e sulle zattere di salvataggio deve essere
soddisfacente.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE IL 1 GENNAIO 2003 O DOPO
TALE DATA:
6a La protezione dell'accesso dai cofani delle scale alle zone di
imbarco delle imbarcazioni e delle zattere di salvataggio deve essere
diretta oppure attraverso percorsi interni protetti aventi resistenza
al fuoco e valore di coibentazione per i cofani delle scale
determinati in base alle tabelle da 4.1 a 5.2, come appropriato.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
7 In aggiunta all'illuminazione di emergenza prescritta dalle
regole III/D/3 e III/5.3, i mezzi di sfuggita, comprese le scale e le
uscite, devono essere segnalati da luci o strisce indicatrici di
materiale fotoluminescente poste a non piu' di 0,3 metro sopra il
ponte in tutti i punti del percorso di sfuggita, inclusi gli angoli e
le intersezioni. Detta segnalazione deve consentire ai passeggeri di
individuare rapidamente tutti i percorsi di sfuggita e le uscite. Se
e' utilizzata l'illuminazione elettrica, essa deve essere alimentata
dalla sorgente di emergenza di energia elettrica e deve essere
predisposta in modo tale che il guasto di una singola lampadina o
l'interruzione di corrente in una striscia indicatrice non renda la
segnalazione inefficace. Inoltre, tutte le indicazioni dei percorsi
di sfuggita e dei dispositivi antincendio devono essere di materiale
fotoluminescente oppure devono essere illuminati. L'amministrazione
dello Stato di bandiera deve garantire che detta illuminazione o i
dispositivi fotoluminescenti siano stati esaminati, collaudati e
installati conformemente agli orientamenti di cui alla risoluzione
IMO A.752 (18).
Tuttavia, per le navi nuove delle classi B, C e D, costruite il 1
gennaio 2003 o dopo tale data, l'amministrazione dello Stato di
bandiera deve assicurare che detta illuminazione o i dispositivi
fotoluminescenti siano stati esaminati, collaudati e installati
conformemente al codice dei sistemi antincendio "Fire Safety Systems
Code".
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE IL 1 GENNAIO 2003 O DOPO
TALE DATA.
8 Sulle navi che trasportano piu' di 36 passeggeri, i requisiti
del punto .1.7 di questa regola si applicano anche agli alloggi
dell'equipaggio.
9 Porte normalmente chiuse a chiave facenti parte di un percorso
di sfuggita.
1 Le porte delle cabine e del salone devono potersi aprire
dall'interno senza l'uso di chiavi.
Analogamente, non devono essere necessarie chiavi per aprire le
porte lungo i percorsi di sfuggita previsti in direzione dell'uscita.
2 Le porte di sfuggita dai locali pubblici che sono normalmente
chiuse con dispositivo a chiavistello devono essere munite di un
dispositivo di sgancio rapido, ovvero di un meccanismo che sgancia il
chiavistello quando vi si applica una forza in direzione del flusso
di sfuggita. I meccanismi di sganciamento rapido devono essere
progettati e installati a soddisfazione dell'amministrazione dello
Stato di bandiera e in particolare:
2.1 devono consistere di sbarre o pannelli, la parte attiva dei
quali deve estendersi almeno fino a meta' dell'ampiezza del battente
della porta, ad almeno 760 mm e a non piu' di 1120 mm dal ponte;
2.2 devono far si' che il dispositivo a chiavistello della porta
si sganci quando viene applicata una forza non superiore a 67 N; e
2.3 non devono essere provvisti di alcun dispositivo di
bloccaggio, vite di arresto o altri meccanismi che impediscano lo
sganciamento del dispositivo a chiavistello quando viene applicata
pressione al dispositivo di sganciamento.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
2.
1 Nei locali di categoria speciale, il numero e la disposizione
dei mezzi di sfuggita situati sia al di sotto che al di sopra del
ponte delle paratie devono essere a soddisfazione
dell'amministrazione dello Stato di bandiera e la sicurezza del
percorso di accesso al ponte di imbarco deve essere almeno
equivalente a quella prescritta dai punti .1.1, .1.2, .1.5 e .1.6.
Nelle navi nuove delle classi B, C e D, costruite il 1 gennaio
2003 o dopo tale data, detti locali devono essere dotati di passaggi
all'uopo designati che conducono verso i mezzi di sfuggita di
ampiezza pari ad almeno 600 mm e che, se possibile e ragionevole, si
trovino ad almeno 150 mm dalla superficie del ponte. La disposizione
dei veicoli parcheggiati deve essere tale da mantenere i passaggi
sgombri in qualsiasi momento.
2 Uno dei percorsi di sfuggita dai locali macchine dove
l'equipaggio presta normalmente servizio non deve passare attraverso
alcun locale di categoria speciale.
3 Le rampe sollevabili di salita/discesa verso i ponti di
piattaforma non devono ostruire i percorsi di sfuggita approvati
quando si trovano nella posizione abbassata.
3.1 Da ogni locale macchine devono essere previsti due mezzi di
sfuggita. In particolare devono essere soddisfatte le seguenti
disposizioni.
1 Quando il locale e' sottostante al ponte delle paratie, i due
mezzi di sfuggita devono consistere in:
1 due gruppi di scalette d'acciaio, separati quanto piu' possibile
l'uno dall'altro, conducenti a due porte, ugualmente separate e
situate nella parte superiore del locale, dalle quali sia previsto un
accesso ai corrispondenti ponti d'imbarco sulle imbarcazioni e sulle
zattere di salvataggio. Nelle navi nuove, uno di tali gruppi deve
assicurare una protezione continua contro l'incendio, a partire dalla
parte inferiore del locale fino a un luogo sicuro situato fuori del
locale. Nelle navi nuove delle classi B, C e D costruite il 1 gennaio
2003 o dopo tale data, tale scaletta deve essere sistemata dentro ad
un cofano protetto conforme alla regola II-2/B/4, categoria (2)
oppure alla regola II-2/B/5, categoria (4), come appropriato, che si
estenda dalla parte inferiore del locale servito fino ad una
posizione sicura all'esterno di tale locale. All'interno del cofano
devono essere installate porte tagliafuoco munite di chiusura
automatica, avente la stessa resistenza al fuoco. La scaletta deve
essere fissata in modo tale che il calore non venga trasferito al
cofano attraverso punti di fissaggio non coibentati. Il cofano
protetto deve avere dimensioni interne minime par ad almeno 800 mm x
800 mm e deve essere provvisto di illuminazione di emergenza; oppure
2 una scaletta di acciaio conducente a una porta, dalla quale sia
previsto un accesso al ponte di imbarco e, inoltre, nella parte
inferiore del locale e in posizione ben distante da tale scaletta,
una porta in acciaio, manovrabile da entrambi i lati, che garantisca
un sicuro percorso di sfuggita dalla parte piu' bassa del locale fino
al ponte di imbarco.
2 Quando il locale macchine e' situato sopra il ponte delle
paratie, i due mezzi di sfuggita devono essere separati quanto piu'
possibile l'uno dall'altro e le porte alle quali conducono tali mezzi
di sfuggita devono essere ubicate in una posizione dalla quale sia
previsto un accesso ai corrispondenti ponti di imbarco sulle
imbarcazioni e sulle zattere di salvataggio. Quando questi mezzi di
sfuggita richiedono l'uso di scale, queste devono essere in acciaio.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C E D:
3 Dai locali di sorveglianza del funzionamento delle macchine e
dai locali di lavoro devono esservi almeno due mezzi di sfuggita, uno
dei quali deve essere indipendente dal locale macchine e consentire
l'accesso al ponte d'imbarco.
4 Sotto le scale dei locali macchine dev'esservi una protezione.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
3.2 Per le navi di lunghezza inferiore a 24 metri,
l'amministrazione dello Stato di bandiera puo' non richiedere uno dei
mezzi di sfuggita nei locali macchine, tenuto conto della larghezza e
della disposizione della parte superiore del locale.
Per le navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri,
l'amministrazione dello Stato di bandiera puo' non richiedere uno dei
mezzi di sfuggita da qualsiasi locale macchine a condizione che una
porta o una scaletta di acciaio garantisca un sicuro percorso di
sfuggita verso il ponte di imbarco sui mezzi di salvataggio, tenuto
debito conto della natura e dell'ubicazione del locale e del fatto
che normalmente persone prestino o meno servizio in quel locale.
Nelle navi nuove delle classi B, C e D, il 1 gennaio 2003 o dopo tale
data, deve essere fornito un secondo mezzo di sfuggita nel locale
timoneria quando la posizione di timoneria di emergenza e' situata
all'interno di quel locale a meno che non vi sia un accesso diretto
al ponte scoperto.
3.3 Devono essere predisposti due mezzi di sfuggita da ciascuna
postazione di comando delle macchine situata all'interno di un locale
macchine. Almeno uno di tali mezzi deve assicurare una protezione
continua contro l'incendio fino a un luogo sicuro fuori del locale
macchine.
4 In nessun caso gli ascensori debbono essere considerati come uno
dei mezzi di sfuggita prescritti.
5 NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B DI
LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE A 40 METRI:
1 Le navi devono essere dotate di apparecchi di respirazione per
sfuggite di emergenza, conformemente al codice dei sistemi
antincendio ("Fire Safety Systems Code").
2 Ciascuna zona verticale principale deve essere dotata di almeno
due apparecchi di respirazione di emergenza.
3 Sulle navi che trasportano piu' di 36 passeggeri, ciascuna zona
verticale principale deve essere dotata di due apparecchi di
respirazione di emergenza aggiuntivi rispetto a quelli richiesti dal
punto .5.2.
4 Tuttavia, i punti .5.2 e .5.3 non si applicano ai cofani delle
scale che costituiscono zone verticali principali individuali ne'
alle zone verticali principali a prua e a poppa della nave, che non
contengono locali delle categorie 6, 7, 8 o 12 definite dalla regola
II-2/B/4.
5 All'interno dei locali macchine, pronti per l'uso in luoghi
facilmente visibili, devono essere sistemati apparecchi di
respirazione di emergenza, che possano essere raggiunti rapidamente e
facilmente in qualsiasi momento in caso di incendio. L'ubicazione
degli apparecchi di respirazione di emergenza deve tenere conto della
disposizione del locale macchine e del numero di persone che
normalmente vi lavorano.
6 Viene fatto riferimento alle linee guida dell'IMO per le
prestazioni, la sistemazione, l'uso e la manutenzione degli
apparecchi di respirazione di emergenza. (MSC/Circ. 849).
7 Il numero e l'ubicazione di tali apparecchi deve essere indicata
sul piano antincendio richiesto in base alla regola II-2/A/13.
6-1 Percorsi di sfuggita nelle navi ro-ro da passeggeri (R 28-1).
REQUISITI APPLICABILI ALLE NAVI RO-RO DA PASSEGGERI NUOVE DELLE
CLASSI B, C E D + ALLE NAVI ESISTENTI RO-RO DA PASSEGGERI DELLA
CLASSE B.
1.1 Il presente paragrafo si applica alle navi ro-ro da passeggeri
nuove delle classi B, C e D e alle navi esistenti ro-ro da passeggeri
di classe B. Per le navi esistenti i requisiti della regola vanno
applicati entro la data della prima verifica periodica successiva
alla data menzionata al paragrafo 1 della regola II-2/B/16.
1.2 In tutti i corridoi lungo l'intero percorso di sfuggita verso
i punti di riunione e le zone di imbarco, devono essere predisposti,
ove possibile senza soluzione di continuita', corrimano e maniglie
cui potersi aggrappare. I corrimano devono essere sistemati su ambo i
lati dei corridoi longitudinali a una larghezza superiore a 1,8
metro, e su entrambi i lati dei corridoi trasversali a una larghezza
superiore a 1 metro. Particolare attenzione va prestata alla
necessita' di attraversare atri, disimpegni e altri spazi scoperti
simili situati lungo i percorsi di sfuggita. Corrimano e maniglie
devono avere robustezza sufficiente da resistere a un carico
orizzontale distribuito di 750 N/m2 applicato in direzione del centro
del corridoio o dello spazio scoperto, nonche' a un carico verticale
distribuito di 750 N/m2 verso il basso. Non e' necessario che i due
carichi siano applicati simultaneamente.
1.3 I percorsi di sfuggita non devono essere ostruiti da mobilio o
altri ostacoli. Ad eccezione dei tavoli e delle sedie che possono
essere rimossi per creare spazio, gli armadi e altro mobilio pesante
situati nei locali pubblici e lungo i percorsi di sfuggita devono
essere fissati al suolo per evitare che si spostino in caso di rollio
o sbandamento della nave. Dovranno essere fissati al ponte anche i
rivestimenti di ponte. Durante la navigazione, i percorsi di sfuggita
devono essere mantenuti sgombri da ostacoli, quali carrelli per
addetti alle pulizie, letti, bagagli e scatoloni.
1.4 Devono essere previsti percorsi di sfuggita da ogni locale
della nave di norma occupato a un punto di riunione. Tali percorsi
devono consentire una via di sfuggita quanto piu' diretta possibile
verso i punti di riunione e devono essere provvisti dei pittogrammi
relativi ai mezzi e ai dispositivi di salvataggio adottati con
risoluzione IMO A.760 (18).
1.5 Nel caso di locali chiusi contigui a un ponte scoperto, le
aperture fra detti locali e il ponte scoperto devono essere
utilizzabili, nella misura del possibile, come uscite di sicurezza.
1.6 I ponti devono essere numerati consecutivamente a partire da
"1", in corrispondenza del cielo del doppio fondo o del ponte piu'
basso. I numeri devono essere affissi, in maniera visibile, sui
pianerottoli delle scale o negli atri per gli ascensori. E possibile
attribuire un nome ai ponti, ma questo dovra' essere sempre
accompagnato dal rispettivo numero.
1.7 Sulla porta all'interno di ciascuna cabina e nei locali
pubblici devono essere affisse semplici piante schematiche che
indichino, con dicitura "Siete qui", la posizione dell'osservatore e,
mediante frecce, i percorsi di sfuggita. Ogni pianta deve indicare
altresi' le direzioni di sfuggita e deve essere correttamente
orientata in funzione della sua posizione rispetto alla nave.
1.8 Le porte delle cabine e del salone devono potersi aprire
dall'interno senza l'uso di chiavi. Analogamente, non devono essere
necessarie chiavi per aprire le porte lungo i percorsi di sfuggita
previsti in direzione dell'uscita.
2 REQUISITI APPLICABILI ALLE NAVI NUOVE RO-RO DA PASSEGGERI DELLE
CLASSI B, C E D.
2.1 La parte inferiore delle paratie e delle altre divisioni
verticali disposte lungo i percorsi di sfuggita per un'altezza di 0,5
metro deve poter sostenere un carico di 750 N/m2 in modo da
costituire un piano di calpestio della via di sfuggita nel caso in
cui la nave si trovi ad ampi angoli di sbandamento.
2.2 Il percorso di sfuggita dalle cabine ai cofani delle scale
deve essere quanto piu' diretto possibile e deve comportare un numero
minimo di cambiamenti di direzione. Non deve essere necessario
attraversare la nave da un lato all'altro per raggiungere un percorso
di sfuggita. Non deve essere necessario salire o scendere piu' di due
ponti per raggiungere un punto di riunione o un ponte scoperto da
qualsiasi locale per passeggeri.
2.3 Devono essere previsti percorsi di sfuggita esterni che dai
ponti scoperti di cui al punto .2.2 conducano alle zone di imbarco
sui mezzi collettivi di salvataggio.
3 REQUISITI APPLICABILI ALLE NAVI NUOVE RO-RO DA PASSEGGERI DELLE
CLASSI B, C E D COSTRUITE IL 1 LUGLIO 1999 O DOPO TALE DATA
Nelle navi ro/ro da passeggeri nuove delle classi B, C e D,
costruite il 1 luglio 1999 o dopo tale data, i percorsi di sfuggita
devono essere concepiti in base a un'analisi dell'abbandono nave sin
dalla progettazione. L'analisi deve essere intesa a identificare ed
eliminare, nella misura del possibile, i fenomeni di congestione che
si possono verificare durante le fasi di abbandono della nave per
effetto del normale movimento dei passeggeri e dell'equipaggio lungo
i percorsi di sfuggita o del fatto che l'equipaggio debba spostarsi
lungo questi stessi percorsi in senso contrario al flusso dei
passeggeri. L'analisi deve altresi' dimostrare che i mezzi di
sfuggita sono sufficientemente flessibili da far fronte
all'eventualita' che taluni percorsi, punti di riunione, zone di
imbarco o mezzi collettivi di salvataggio possano non essere agibili
in caso di incidente.
7 Attraversamenti e aperture nelle divisioni di classe A e B (R 30,
31)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 Tutte le aperture nelle divisioni di classe A devono essere
munite di mezzi di chiusura permanentemente collegati, aventi una
resistenza al fuoco almeno uguale a quella delle divisioni sulle
quali sono sistemate.
2 Tutte le porte, e i relativi telai, sistemati sulle divisioni di
classe A, come pure i dispositivi per tenerle chiuse, devono essere
costruiti in maniera da offrire una resistenza al fuoco e al
passaggio del fumo e delle fiamme equivalenti, per quanto possibile,
a quella delle paratie nelle quali le porte sono installate. Tali
porte e relativi telai devono essere in acciaio o altro materiale
equivalente. Non e' necessario coibentare le porte stagne.
3 Ogni porta deve poter essere aperta e chiusa, da entrambi i lati
della paratia, da una sola persona.
4 Le porte tagliafuoco situate sulle paratie delle zone verticali
principali e nei cofani delle scale, diverse dalle porte stagne a
scorrimento con manovra meccanica e dalle porte normalmente bloccate,
devono soddisfare i seguenti requisiti.
1 Le porte devono essere a chiusura automatica, in grado di
chiudersi con un angolo di inclinazione sfavorevole fino a 3,5 gradi.
La velocita' di chiusura deve, se necessario, poter essere
controllata in modo da scongiurare pericoli inutili. Nelle navi
nuove, le porte devono avere una velocita' di chiusura uniforme e non
maggiore di 0,2 m/s e non minore di 0,1 m/s a nave dritta.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
2 Le porte a manovra meccanica o a scorrimento comandate a
distanza devono essere provviste di un allarme che entri in funzione
almeno 5 secondi, ma non piu' di 10, prima che la porta inizi a
muoversi e che continui a suonare fino a completa chiusura della
porta. Le porte che, secondo progetto, si riaprono venendo a contatto
con un oggetto posto sul loro percorso devono riaprirsi in misura
sufficiente a consentire un passaggio netto di almeno 0,75 metro, ma
non superiore a 1 metro.
3 Tutte le porte, tranne le porte tagliafuoco tenute normalmente
chiuse, devono poter essere manovrate automaticamente e a distanza,
insieme o a gruppi, da una stazione di comando centrale presidiata
permanentemente e anche singolarmente da una posizione su entrambi i
lati della porta. Il pannello di comando dei dispositivi antincendio
deve indicare nella stazione centrale di comando presidiata in modo
continuativo se ciascuna delle porte controllate a distanza sia
chiusa. Il meccanismo di sgancio deve essere progettato in modo che
la porta si chiuda automaticamente in caso di avaria al sistema di
comando o alla sorgente centrale di energia. Gli interruttori di
sgancio devono avere una funzione "on-off" atta ad impedire il
ripristino automatico dell'impianto. Non e' permessa l'installazione
di ganci di ritenuta che non siano manovrabili da una stazione di
comando centrale.
4 Gli accumulatori locali di energia per le porte a manovra
meccanica devono essere sistemati nelle immediate vicinanze delle
porte, in modo da consentire la manovra delle stesse almeno dieci
volte (apertura e chiusura completa) utilizzando i comandi locali.
5 Le porte a due battenti devono essere munite di un dispositivo a
chiavistello necessario per garantire la resistenza al fuoco, che
viene automaticamente attivato dalla manovra di sgancio della porta.
6 Le porte a manovra meccanica e a chiusura automatica che
conducono direttamente ai locali di categoria speciale possono essere
sprovviste degli allarmi e meccanismi di sgancio a distanza
prescritti nei punti .4.2 e .4.3.
NAVI DELLE CLASSI B, C E D COSTRUITE IL 1 GENNAIO 2003 O DOPO TALE
DATA:
In sostituzione del punto .4 viene applicato il seguente punto .4a:
4a Le porte tagliafuoco situate sulle paratie delle zone verticali
principali e nei cofani delle scale, diverse dalle porte stagne a
scorrimento con manovra meccanica e dalle porte normalmente bloccate,
devono soddisfare i seguenti requisiti.
1 Le porte devono essere a chiusura automatica, in grado di
chiudersi con un angolo di inclinazione sfavorevole fino a 3,5 gradi.
2 Il tempo approssimativo di chiusura per le porte tagliafuoco a
cerniera non deve essere superiore a 40 secondi e non essere
inferiore a 10 secondi dall'inizio del loro movimento a nave dritta.
La velocita' uniforme approssimativa per la chiusura delle porte
tagliafuoco a scorrimento non deve essere superiore a 0,2 m/s e non
inferiore a 0,1 m/s a nave dritta.
3 Le porte devono essere dotate di un dispositivo di sgancio a
distanza dalla stazione di comando centrale continuamente presidiata,
azionabile contemporaneamente per tutte le porte o per gruppi. Esse
potranno inoltre poter essere sganciate individualmente da una
posizione su entrambi i lati della porta. Gli interruttori di sgancio
devono avere una funzione "on-off" atta ad impedire il ripristino
automatico dell'impianto.
4 Non e' permessa l'installazione di ganci di ritenuta che non
siano manovrabili da una stazione di comando centrale.
5 Una porta chiusa a distanza dalla stazione di comando centrale
deve poter essere riaperta da entrambi i lati della porta per mezzo
di un comando locale. Dopo tale apertura locale, la porta deve
chiudersi nuovamente in maniera automatica.
6 Il pannello di comando dei dispositivi antincendio deve indicare
nella stazione centrale di comando presidiata in modo continuativo se
ciascuna delle porte controllate a distanza sia chiusa.
7 Il meccanismo di sgancio deve essere progettato in modo che la
porta si chiuda automaticamente in caso di avaria al sistema di
comando o alla sorgente centrale di energia.
8 Gli accumulatori locali di energia per le porte a manovra
meccanica devono essere sistemati nelle immediate vicinanze delle
porte, in modo da consentire la manovra delle stesse almeno dieci
volte (apertura e chiusura completa) utilizzando i comandi locali in
caso di avaria dell'impianto di comando o della principale sorgente
di alimentazione.
9 L'avaria dell'impianto di comando o della principale sorgente di
alimentazione di una porta non deve compromettere il sicuro
funzionamento delle altre porte.
10 Le porte a scorrimento o ad azionamento meccanico manovrate a
distanza devono essere provviste di allarme acustico che suoni per
almeno 5 secondi, ma non piu' di 10, dopo che la porta e' stata
azionata dalla stazione di comando centrale e prima che la porta
cominci a muoversi e che continui a suonare fino a chiusura completa
della porta stessa.
11 Una porta progettata per riaprirsi quando viene in contratto
con un oggetto sul suo percorso deve riaprirsi di non piu' di un
metro dal punto del contatto.
12 Le porte a due battenti munite di un dispositivo a chiavistello
necessario per garantire la resistenza al fuoco, devono essere
concepite in modo che il chiavistello venga automaticamente attivato
dalla manovra di sgancio della porta.
13 Le porte a manovra meccanica e a chiusura automatica che
conducono direttamente ai locali di categoria speciale possono essere
sprovviste degli allarmi e meccanismi di sgancio a distanza
prescritti nei punti .3 e .10.
14 I componenti dell'impianto di comando locale devono essere
accessibili per la manutenzione e la regolazione.
15 Le porte azionate meccanicamente devono essere provviste di un
impianto di comando di tipo approvato che deve essere in grado di
funzionare in caso di incendio, conformemente alle disposizioni del
codice delle procedure per le prove antincendio ("Fire Test
Procedures Code"); l'impianto deve soddisfare i seguenti requisiti:
15.1 l'impianto di comando deve essere in grado di azionare la
porta a una temperatura di almeno 200 oC per almeno 60 minuti,
servito dall'alimentazione elettrica;
15.2 l'alimentazione per tutte le altre porte non toccate
dall'incendio non deve essere compromessa; e
15.3 a temperature superiori a 200 oC l'impianto di comando deve
essere isolato automaticamente dall'alimentazione e deve essere in
grado di mantenere la porta chiusa fino a una temperatura di 945 oC.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
5 I requisiti per la resistenza al fuoco di classe A delle
delimitazioni esterne di una nave non devono applicarsi a divisioni
in vetro, finestrini e portellini di murata, a condizione che la
regola 10 non prescriva che tali delimitazioni debbano possedere
resistenza al fuoco di classe A. Analogamente, i requisiti per la
resistenza al fuoco di classe A non devono essere applicati alle
porte esterne delle sovrastrutture e delle tughe.
NAVI DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE IL 1 GENNAIO 2003 O DOPO TALE
DATA:
In sostituzione del punto .5 va applicato il seguente punto 5a:
5a I requisiti per la resistenza al fuoco di classe A delle
delimitazioni esterne di una nave non devono essere applicati a
divisioni in vetro, finestrini e portellini di murata, purche' la
regola 10 non prescriva che tali delimitazioni abbiano resistenza al
fuoco di classe A.
I requisiti per la resistenza al fuoco di classe A delle
delimitazioni esterne della nave non si applicano alle porte esterne,
eccetto che per le sovrastrutture e le tughe di fronte alle aree
delle dotazioni di salvataggio, alle aree di imbarco e di riunione,
alle scale esterne e ai ponti scoperti utilizzati come percorsi di
sfuggita. Le porte del cofano delle scale non e' necessario che siano
conformi a questo requisito.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
6 Eccetto che per le porte stagne, le porte stagne alle intemperie
(le porte semi stagne), le porte che conducono al ponte scoperto e le
porte che devono ragionevolmente essere stagne al gas, tutte le porte
di classe A ubicate sulle scale, nei locali pubblici e nelle paratie
delle zone verticali principali in percorsi di sfuggita devono essere
dotate di portello autochiudente per il passaggio di manichette di
materiale, costruzione e resistenza al fuoco equivalente a quelle
della porta su cui e' installato Esso deve avere un'apertura quadrata
netta di 150 mm con la porta chiusa e deve essere inserito nella
parte inferiore della porta dal lato opposto a quello delle cerniere,
oppure, nel caso di porte scorrevoli, dal lato piu' vicino all'inizio
dell'apertura della porta stessa.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
7 Per le porte e i relativi telai, sistemati su divisioni di
classe B, come pure per i dispositivi per tenerle chiuse, deve essere
previsto un meccanismo di chiusura che garantisca una resistenza al
fuoco equivalente a quella delle divisioni sulle quali sono
sistemate. Nella parte inferiore di dette porte possono tuttavia
essere praticate aperture per la ventilazione. Se una di tali
aperture e' praticata su una porta o sotto di essa, la sua superficie
totale netta non deve essere superiore a 0,05 m2. In alternativa, e'
consentita una condotta non combustibile per il bilanciamento
dell'aria fatta passare tra la cabina e il corridoio e ubicata al di
sotto dell'unita' sanitaria laddove la superficie sezionale della
condotta non superi 0,05 m2. Tutte le aperture per la ventilazione
devono essere provviste di griglia di materiale non combustibile. Le
porte devono essere di materiale non combustibile.
7.1 Allo scopo di ridurre il rumore, l'amministrazione puo'
approvare come equivalenti porte con tamponi acustici della
ventilazione incorporati, con aperture in basso su un lato della
porta ed in alto sull'altro, purche' siano rispettate le seguenti
disposizioni:
1 l'apertura superiore deve essere sempre rivolta verso il
corridoio e deve essere dotata di una griglia di materiale non
combustibile e di una serranda tagliafuoco automatica, che si attivi
ad una temperatura di 70 oC circa;
2 l'apertura inferiore deve essere dotata di una griglia di
materiale non combustibile;
3 le porte devono essere sottoposte a prova conformemente alla
risoluzione A.754 (18).
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
8 Le porte delle cabine sistemate su divisioni di classe B devono
essere a chiusura automatica. Non sono ammessi ganci di ritenuta.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
9 I requisiti per la resistenza al fuoco di classe B delle
delimitazioni esterne di una nave non vanno applicati alle divisioni
in vetro, ai finestrini e ai portellini di murata. Allo stesso modo,
i requisiti per la resistenza al fuoco di classe B non si applicano
alle porte esterne nelle sovrastrutture e nelle tughe. Per le navi
che trasportano fino a 36 passeggeri, l'amministrazione dello Stato
di bandiera puo' permettere l'uso di materiali combustibili nelle
porte che separano le cabine dai locali sanitari interni come le
docce. il;
8 Protezione delle scale e degli ascensori nei locali di alloggio
e di servizio(R 29)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
1 Tutte le scale devono avere struttura di acciaio e devono essere
situate dentro cofani formati da divisioni di casse A ed essere
munite di efficaci mezzi di chiusura per tutte le aperture, fermo
restando che:
1 non e' necessario che una scala che mette in comunicazione due
soli interponti sia racchiusa in un cofano, purche' l'integrita' del
ponte sia garantita da adeguate paratie o porte in uno dei due
interponti. Quando una scala e' chiusa da un solo interponte, il
cofano della scala deve essere protetto secondo le tabelle relative
ai ponti, di cui alle regole 4 e 5;
2 in un locale pubblico possono essere sistemate scale senza
alcuna protezione purche' esse si trovino completamente all'interno
di tale locale.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
2 I cofani delle scale devono comunicare direttamente con i
corridoi e, tenuto conto del numero di persone che possono
utilizzarle in caso di emergenza, devono essere di ampiezza
sufficiente per evitare congestionamenti.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D: entro il perimetro di tali
cofani sono ammessi soltanto servizi igienici pubblici, depositi di
materiale non combustibile adibiti a deposito per dispositivi di
sicurezza e banchi informazioni.
E' consentito un accesso diretto ai suddetti cofani di scale solo
a partire da locali pubblici, corridoi, servizi igienici pubblici,
locali di categoria speciale, dalle scale di sfuggita prescritte
dalla regola 6-1.5 e da superfici esterne.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
3 I cofani degli ascensori devono essere costruiti in modo da
impedire il passaggio di fumo e fiamme da un interponte all'altro e
devono essere provvisti di mezzi di chiusura tali da impedire il
tiraggio di aria e fumo.
9 Impianti di ventilazione (R 32).
Navi che trasportano piu' di 36 passeggeri
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
1 L'impianto di ventilazione, oltre che al punto .1 della presente
regola, deve essere anche conforme ai punti da .2.2 a .2.6, .2.8 e
.2.9 della presente regola.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
2 In genere, i ventilatori devono essere disposti in modo che le
condotte dirette ai vari locali rimangano dentro la stessa zona
verticale principale.
3 Quando impianti di ventilazione attraversano ponti, devono
essere prese misure, in aggiunta a quelle relative alla resistenza al
fuoco dei ponti prescritte dalla regola II-2/A/12.1, per ridurre la
probabilita' che fumo e gas caldi passino da un interponte a un altro
attraverso l'impianto. In aggiunta ai requisiti di coibentazione
contenuti nella presente regola, le condotte verticali devono essere
eventualmente coibentate come prescritto dalle pertinenti tabelle
della regola 4.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
4 Le condotte di ventilazione devono essere costruite con i
seguenti materiali:
1 le condotte di sezione non inferiore a 0,075 m2 e tutte le
condotte verticali che servono piu' di un interponte devono essere
costruite in acciaio o altro materiale equivalente;
2 le condotte di sezione inferiore a 0,075 m2, diverse dalle
condotte verticali di cui al punto .1.4.1, devono essere costruite
con materiali non combustibili; qualora tali condotte attraversino
divisioni di classe A o B, deve essere posta particolare attenzione
per assicurare la resistenza al fuoco delle divisioni;
3 piccoli tronchi di condotte, non eccedenti di norma 0,02 m2 in
sezione ne' 2 metri in lunghezza, possono essere di materiale
combustibile, purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:
1 la condotta sia costruita con un materiale a basso rischio di
incendio a soddisfazione dell'amministrazione dello Stato di
bandiera;
2 la condotta sia utilizzata soltanto all'estremita' terminale
dell'impianto di ventilazione;
3 la condotta non sia sistemata a meno di 600 mm, misurati lungo
la sua lunghezza, da un attraversamento di divisione di classe "A" e
"B", ivi comprese le soffittature continue di classe B.
NAVI DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE IL 1 GENNAIO 2003 O DOPO TALE
DATA:
Il seguente punto .1a sostituisce il punto .1:
1a la condotta deve essere di un materiale con proprieta' di
limitata propagazione della fiamma.
5 I cofani delle scale devono essere ventilati e devono essere
protetti soltanto da un impianto indipendente di condotte e
ventilatori che non serve altri locali.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
6 Tutti gli impianti di ventilazione meccanica, eccetto quelli che
servono i locali da carico e i locali macchine, e qualunque impianto
di ventilazione alternativo che possa essere prescritto in
applicazione del punto .9.2.6, devono essere muniti di comandi
raggruppati in modo che tutti i ventilatori possano essere arrestati
da uno qualsiasi di due posti diversi distanti tra loro il piu'
possibile. I comandi previsti per la ventilazione meccanica che serve
i locali macchine devono anch'essi essere raggruppati in modo da
poter essere manovrati da due posizioni, una delle quali esterna a
detti locali. I ventilatori degli impianti di ventilazione meccanica
che servono i locali da carico devono essere tali da poter essere
arrestati da una posizione sicura situata all'esterno di tali locali.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
7 Qualora locali pubblici contenenti materiali combustibili, come
ad esempio mobili, e locali chiusi, come ad esempio negozi, uffici e
ristoranti si estendano per tre o quattro ponti scoperti, tali locali
pubblici devono essere dotati di un impianto di estrazione dei fumi.
Detto impianto di estrazione deve essere attivato dall'impianto di
rivelazione dei fumi prescritto, e deve poter essere comandato
manualmente. I ventilatori devono essere dimensionati in modo tale
che l'intero volume compreso nel locale possa essere esaurito in 10
minuti o meno.
8 Le condotte di ventilazione devono essere provviste, quando
ragionevole e praticabile, di portelli per ispezione e pulizia
sistemati in posizioni idonee.
9 Le condotte di estrazione dai fornelli delle cucine in cui si
possono eventualmente accumulare grasso o unto devono soddisfare i
requisiti di cui ai punti .9.2.3.2.1 e .9.2.3.2.2 e devono essere
provviste di:
1 un filtro del grasso che si possa smontare facilmente per la
pulizia, a meno che non venga installato un impianto alternativo
approvato di rimozione del grasso;
2 una serranda tagliafuoco sistemata all'estremita' inferiore
della condotta, che sia azionabile automaticamente e a distanza e,
inoltre, una serranda tagliafuoco manovrata a distanza e sistemata
all'estremita' superiore della condotta;
3 un mezzo fisso per spegnere un incendio all'interno della
condotta;
4 dispositivi di comando a distanza, da sistemare vicino
all'entrata della cucina, per arrestare i ventilatori di estrazione e
di mandata, per azionare le serrande tagliafuoco di cui al punto .2 e
l'impianto di estinzione incendi; nel caso in cui sia installato un
impianto di ventilazione con branchetti di derivazione, devono essere
previsti mezzi per la chiusura di tutti i branchetti dell'impianto
che effettuano l'estrazione attraverso la stessa condotta principale
prima che nell'impianto venga immesso l'agente estinguente;
5 portelli per ispezione e per pulizia opportunamente ubicati.
2 Navi che trasportano fino a 36 passeggeri
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
1 Le condotte di ventilazione devono essere di materiale non
combustibile. Tuttavia piccoli tronchi di condotta, non eccedenti di
norma 0,02 m2 in sezione, ne' 2 metri in lunghezza, possono essere di
materiale combustibile purche' siano soddisfatte le seguenti
condizioni:
1 il tronco di condotta sia costruito con un materiale a limitato
rischio di incendio, a soddisfazione dell'amministrazione dello Stato
di bandiera;
2 il tronco di condotta sia usato soltanto nel tratto terminale
del dispositivo di ventilazione;
3 il tronco di condotta sia sistemato a non meno di 600 mm,
misurati lungo la sua lunghezza, da un'apertura su divisioni di
classe "A" o "B", ivi incluse le soffittature continue di classe "B".
NAVI DELLE CLASSI B, C E D COSTRUITE IL 1 GENNAIO 20030 O DOPO TALE
DATA:
Il seguente punto .1a sostituisce il paragrafo .1a:
1a dette condotte devono essere di materiale avente proprieta' di
limitata propagazione della fiamma.
2a Nel caso in cui condotte di ventilazione con una sezione
trasversale netta eccedente 0,02 m2 attraversino paratie o ponti di
classe "A", l'apertura deve essere contornata con un manicotto di
acciaio, ad eccezione del caso in cui le condotte che attraversano le
paratie o i ponti sono di acciaio in vicinanza dell'attraversamento
del ponte o della paratia. Tali condotte e manicotti devono
soddisfare i seguenti requisiti:
1 i manicotti devono avere uno spessore di almeno 3 mm e una
lunghezza di almeno 900 mm. Nell'attraversare le paratie, tale
lunghezza deve essere preferibilmente suddivisa in 450 mm su ciascun
lato della paratia; tali condotte, o i manicotti che le contornano,
devono essere rivestiti con coibentazione tagliafuoco. La
coibentazione deve avere almeno lo stesso grado di resistenza al
fuoco della paratia o del ponte attraversati dalla condotta;
2 le condotte aventi una sezione trasversale netta superiore a
0,075 m2, oltre a rispondere alle disposizioni del punto .9.2.2.1,
devono essere provviste di serrande tagliafuoco; la serranda
tagliafuoco deve essere automatica e deve poter essere chiusa
manualmente da entrambi i lati della paratia o del ponte; la serranda
deve essere provvista di un indicatore che segnali se e' aperta o
chiusa. Tuttavia le serrande tagliafuoco non sono prescritte nel caso
in cui le condotte passino attraverso locali delimitati da divisioni
di classe A, senza servire tali locali, purche' le condotte abbiano
lo stesso grado di resistenza al fuoco delle divisioni attraversate.
Le serrande tagliafuoco devono essere facilmente accessibili. Nelle
navi nuove delle classi B, C e D, costruite il 1 gennaio 2003 o dopo
tale data in cui le serrande tagliafuoco vengono sistemate dietro le
soffittature o i rivestimenti, tali soffittature o rivestimenti
devono essere provvisti di un portello di ispezione munito di targa
con il numero di identificazione della serranda tagliafuoco; il
numero di identificazione della serranda tagliafuoco deve inoltre
essere apposto sui comandi a distanza eventualmente previsti.
2b Nelle navi nuove delle classi B, C e D, costruite il 1 gennaio
2003 o dopo tale data, in cui una stretta condotta ricoperta da
piastre metalliche la cui superficie della sezione trasversale pari o
inferiore a 0,02 m2 attraversa paratie o ponti di classe A,
l'apertura deve essere rivestita con un manicotto di acciaio dello
spessore di almeno 3 mm e di lunghezza pari ad almeno 200 mm,
preferibilmente suddivisa in 100 mm su ciascun lato della paratia o,
nel caso del ponte, interamente sistemato sul lato inferiore dei
ponti forati.
3 Le condotte di ventilazione che servono locali macchine, cucine,
locali per autoveicoli, locali da carico ro-ro o locali di categoria
speciale non devono attraversare locali di alloggio e di servizio ne'
stazioni di comando, ad eccezione del caso in cui esse sono conformi
alle condizioni specificate nei seguenti sottoparagrafi .9.2.3.1.1 a
.9.2.3.1.4 o .9.2.3.2.1 e .9.2.3.2.2:
1.1 essere costruite in acciaio e avere rispettivamente spessore
di 3 mm, per condotte aventi lato maggiore o diametro sino a 300 mm,
e spessore di 5 mm, per condotte aventi lato maggiore o diametro
uguali o superiori a 760 mm; se il lato maggiore o il diametro sono
compresi tra 300 mm e 760 mm, lo spessore della condotta deve essere
determinato mediante interpolazione lineare;
1.2 essere adeguatamente irrobustite e sostenute;
1.3 essere provviste di serrande tagliafuoco automatiche vicino
all'attraversamento del ponte o della paratia;
1.4 essere coibentate conformemente ai requisiti della classe
A-60, dai locali macchine, dalle cucine, dai locali autoveicoli, dai
locali a carico ro-ro e dai locali di categoria speciale, fino a un
punto distante almeno 5 metri oltre ogni serranda tagliafuoco;
oppure
2.1 essere costruite in acciaio in conformita' di quanto previsto
ai punti .9.2.3.1.1 e .9.2.3.1.2; e
2.2 essere coibentate conformemente ai requisiti della classe A-60
nei locali di alloggio e di servizio o nelle stazioni di comando;
gli attraversamenti di divisioni di zone verticali principali
devono soddisfare anche le disposizioni del paragrafo .9.2.8.
Nelle navi nuove delle classi B, C e D, costruite il 1 gennaio
2003 o dopo tale data, gli impianti di ventilazione per i locali
macchine di categoria A, i locali per veicoli, i locali ro-ro, le
cucine, i locali di categoria speciale e i locali per il carico
devono, in generale, essere separati gli uni dagli altri nonche'
dagli impianti di ventilazione che servono altri locali. Eccezion
fatta per gli impianti di ventilazione delle cucine su navi da
passeggeri che trasportano fino a 36 passeggeri, che non devono
essere totalmente separati, ma possono essere serviti da condotte
separate derivanti da una unita' di ventilazione che serve altri
locali. Deve essere in ogni caso installata una serranda tagliafuoco
nella condotta di ventilazione della cucina vicino all'unita' di
ventilazione.
4 Le condotte di ventilazione che servono i locali di alloggio e
di servizio o le stazioni di comando non devono attraversare locali
macchine, cucine, locali per autoveicoli, locali da carico ro-ro o
locali di categoria speciale, a meno che non siano conformi alle
condizioni specificate nei seguenti sottoparagrafi .9.2.4.1.1 a
.9.2.4.1.3 o .9.2.4.2.1. e .9.2.4.2.2:
1.1 nel caso in cui attraversino un locale macchine, una cucina,
un locale per autoveicoli, un locale da carico ro-ro o un locale di
categoria speciale, devono essere costruite in acciaio in base ai
punti .9.2.3.1.1 e .9.2.3.1.2;
1.2 devono essere installate serrande tagliafuoco automatiche in
prossimita' delle delimitazioni attraversate;
1.3 deve essere mantenuta, in corrispondenza dell'attraversamento
della paratia o del ponte, la resistenza al fuoco del locale
macchine, della cucina, del locale per autoveicoli, del locale da
carico ro-ro o del locale di categoria speciale;
oppure
2.1 nel caso in cui attraversino un locale macchine, una cucina,
un locale per autoveicoli, un locale da carico ro-ro o un locale di
categoria speciale, devono essere costruite in acciaio in base ai
punti .9.2.3.1.1 e .9.2.3.1.2, e
2.2 devono essere coibentate conformemente ai requisiti della
classe A-60 quando attraversano il locale macchine, la cucina, il
locale per autoveicoli, il locale da carico ro-ro o il locale di
categoria speciale.
Gli attraversamenti di divisioni di zone verticali principali
devono soddisfare anche le disposizioni del punto .9.2.8.
5 Le condotte di ventilazione aventi una sezione trasversale netta
eccedente 0,02 m2 che attraversino paratie di classe B devono essere
contornate, in corrispondenza dell'attraversamento, con manicotti di
acciaio aventi lunghezza di 900 mm suddivisi, preferibilmente, in 450
mm su ciascun lato della paratia. Tali manicotti possono essere
omessi se la condotta e' di acciaio per tutta la suddetta lunghezza.
6 Devono essere adottati tutti i possibili provvedimenti per far
si' che nelle stazioni di comando situate fuori dei locali macchine
la ventilazione, la visibilita' e l'assenza di fumo siano assicurate
in modo che, in caso di incendio, le macchine e le apparecchiature in
esse contenute possano essere ispezionate e continuino a funzionare
regolarmente. Devono essere previsti mezzi alternativi e separati per
la mandata di aria in questi locali. Le prese d'aria dei due mezzi di
mandata devono essere disposte in modo che sia ridotto al minimo il
rischio di immissione di fumo contemporaneamente dalle due prese
d'aria. Tali disposizioni possono non essere applicate alle stazioni
di comando poste su un ponte scoperto, o che si affaccino su un ponte
scoperto, o nel caso in cui i mezzi di chiusura locali abbiano
un'efficacia equivalente.
7 Le condotte di estrazione dai fornelli delle cucine devono
essere costituite da divisioni di classe "A" ove attraversino locali
di alloggio o locali contenenti materiali combustibili. Ogni condotta
di estrazione deve essere provvista di:
1 un filtro del grasso che possa smontarsi facilmente per la
pulizia;
2 una serranda tagliafuoco situata all'estremita' inferiore della
condotta;
3 dispositivi azionabili dall'interno della cucina per arrestare i
ventilatori di estrazione; e
4 un mezzo fisso d'estinzione incendi all'interno della condotta.
8 Quando, per necessita', una condotta di ventilazione attraversa
una divisione di zone verticali principali, deve essere installata
vicino alla paratia una serranda tagliafuoco a chiusura automatica di
sicurezza in caso di avaria (fail-safe). Tale serranda deve anche
poter essere chiusa con manovra a braccia da entrambi i lati della
divisione. La posizione di manovra deve essere facilmente accessibile
e marcata con colore rosso riflettente la luce. Il tratto di condotta
situato tra la divisione e la serranda deve essere in acciaio o in
altro materiale equivalente e deve avere eventualmente un grado di
coibentazione conforme alle disposizioni della regola II-2/A/12.1. La
serranda deve essere munita, almeno sul lato della paratia, di un
indicatore ben visibile che mostri se la serranda e' in posizione
aperta.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
9 Le prese e gli scarichi principali di tutti gli impianti di
ventilazione devono poter essere chiusi dall'esterno dei locali
ventilati.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
10 Gli impianti di ventilazione meccanica dei locali di alloggio e
di servizio, dei locali da carico, delle stazioni di comando e dei
locali macchine, devono poter essere arrestati da una posizione
facilmente accessibile all'esterno del locale servito. Tale posizione
non deve rischiare di essere resa inaccessibile in caso di incendio
nei locali sopraccitati. I comandi per arrestare gli impianti di
ventilazione dei locali macchine devono essere completamente separati
dai comandi per arrestare la ventilazione degli altri locali.
3 TUTTE LE NAVI DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE IL 1 GENNAIO 2003 O
DOPO TALE DATA:
I seguenti dispositivi vanno sottoposti a prova in conformita' al
codice delle procedure per le prove antincendio ("Fire Test
Procedures Code") dell'IMO:
1 serrande tagliafuoco con relativi mezzi di azionamento; e
2 condotte che attraversano divisioni di classe A; la prova non e'
prescritta laddove i manicotti di acciaio siano direttamente uniti
alle condotte di ventilazione mediante flange rivettate o avvitate
oppure mediante saldatura.
10 Finestrini e portellini (R 33)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
1 Tutti i finestrini e i portellini sulle paratie dei locali di
alloggio, di servizio e delle stazioni di comando, eccetto quelli
oggetto delle disposizioni della regola 7.5, devono essere costruiti
in modo da salvaguardare i requisiti di resistenza al fuoco del tipo
di paratie sulle quali sono sistemati.
Nelle navi nuove delle classi B, C e D, costruite il 1 gennaio
2003 o dopo tale data cio' deve essere stabilito in conformita' al
codice delle procedure per le prove antincendio ("Fire Test
Procedures Code").
2 Nonostante le disposizioni delle tabelle di cui alle regole 4 e
5, tutti i finestrini e i portellini sulle paratie che separano
locali di alloggio, di servizio e stazioni di comando dall'esterno
devono essere costruiti con intelaiature di acciaio o altro materiale
appropriato. Il vetro deve essere fissato mediante un telaio o una
cornice di metallo.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D CHE TRASPORTANO PIU' DI 36
PASSEGGERI:
3 I finestrini prospicienti i mezzi collettivi di salvataggio, le
zone di imbarco e i punti di riunione, le scale esterne e i ponti
scoperti utilizzati come percorsi di sfuggita, e i finestrini posti
al di sotto dei punti di imbarco su scivoli e zattere di salvataggio
devono avere un grado di resistenza al fuoco pari a quello riportato
nelle tabelle della regola 4. Qualora i finestrini siano dotati di
apposite teste spruzzatrici ("sprinkler"), i finestrini di classe A-0
possono essere considerati equivalenti.
Nelle navi nuove delle classi B, C e D, costruite il 1 gennaio
2003 o dopo tale data, le teste spruzzatrici automatiche dedicate
devono essere:
1 teste spruzzatrici dedicate ubicate sopra i finestrini e
installate in aggiunta agli "sprinkler" convenzionali da soffitto;
oppure
2 teste spruzzatrici convenzionali da soffitto disposte in modo
tale che il finestrino sia protetto da un tasso medio di applicazione
pari ad almeno 5 l/ m2 al minuto, ove la zona di finestrini
aggiuntiva va considerata nel calcolo della zona di copertura.
I finestrini sistemati nella murata della nave al di sotto delle
zone di imbarco sulle imbarcazioni di salvataggio devono avere un
grado di resistenza al fuoco almeno pari a quello della classe A-0.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D CHE TRASPORTANO PIU' DI 36
PASSEGGERI + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
4 Nonostante quanto richiesto dalle tabelle di cui alla regola
II-2/B/5, deve essere prestata particolare attenzione alla resistenza
al fuoco dei finestrini prospicienti le zone, scoperte o chiuse,
d'imbarco delle imbarcazioni e zattere di salvataggio e alla
resistenza al fuoco dei finestrini situati al di sotto di tali zone
in posizione tale che una loro avaria durante un incendio non
impedisca la messa a mare delle imbarcazioni o zattere di salvataggio
o l'imbarco sulle stesse.
11 Limitazioni all'uso di materiali combustibili (R 34)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
Fatta eccezione per i locali da carico, i locali posta, i depositi
bagagli e le celle refrigerate dei locali di servizio, tutti i
rivestimenti e relativi sostegni, i diaframmi tagliatiraggio, le
soffittature e le coibentazioni devono essere di materiale non
combustibile. Paratie e ponti parziali installati per suddividere un
locale per utilita' o per abbellimento artistico devono essere
anch'essi di materiale non combustibile.
2 I rivestimenti impermeabilizzanti e gli adesivi adoperati per la
coibentazione degli impianti di refrigerazione, nonche' per la
coibentazione degli accessori delle tubolature, possono essere
combustibili, ma la loro quantita' deve essere limitata quanto piu'
possibile e le loro superfici esposte devono avere resistenza alla
propagazione della fiamma secondo quanto stabilito per le procedure
di prova dalla risoluzione IMO A.653 (16).
NAVI DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE IL 1 GENNAIO 2003 O DOPO TALE
DATA:
Il seguente paragrafo.2a sostituisce il paragrafo .2:
2a I rivestimenti impermeabilizzanti e gli adesivi adoperati per
la coibentazione degli impianti di refrigerazione, nonche' per la
coibentazione degli accessori delle tubolature, possono essere
combustibili, ma la loro quantita' deve essere limitata quanto piu'
possibile e le loro superfici esposte devono avere proprieta' di
limitata propagazione della fiamma.
3 Le seguenti superfici devono possedere la caratteristica di
limitata attitudine a propagare la fiamma:
1 superfici esposte dei corridoi e dei cofani scale, delle paratie
e dei rivestimenti delle delimitazioni perimetrali e dei soffitti in
tutti i locali di alloggio e di servizio e in tutte le stazioni di
comando;
2 superfici di spazi nascosti o inaccessibili nei locali di
alloggio e di servizio e nelle stazioni di comando.
4 Il volume totale di rifiniture superficiali, modanature,
decorazioni e impiallacciature combustibili in qualsiasi locale di
alloggio e di servizio non deve superare il volume equivalente di
un'impiallacciatura di 2,5 mm che eventualmente ricoprisse la
superficie complessiva delle pareti e del soffitto. I mobili fissati
ai rivestimenti, alle paratie o ai ponti non devono essere inclusi
nel calcolo del volume totale di materiali combustibili.
Nel caso di navi provviste di impianto automatico a "sprinkler"
conforme alle disposizioni della regola II-2/A/8, detto volume puo'
includere materiali combustibili impiegati per l'installazione di
divisioni di classe C.
5 Le impiallacciature utilizzate sulle superfici e sui
rivestimenti di cui al punto .3 devono avere un potere calorifico non
superiore a 45 MJ/m2 della superficie di materiale avente lo spessore
scelto.
6 L'arredamento dei cofani delle scale deve comprendere unicamente
elementi per sedersi. Tale arredamento deve essere fisso e limitato a
sei elementi per ciascun cofano di scala di ciascun ponte, deve
essere a limitato rischio d'incendio e non deve restringere il
percorso di sfuggita dei passeggeri. L'amministrazione dello Stato di
bandiera puo' consentire la sistemazione di ulteriori elementi per
sedersi nell'area di raccolta principale dentro un cofano di scala
purche' essi siano inamovibili, di materiale non combustibile e non
restringano il percorso di sfuggita dei passeggeri. Non e' ammesso
arredamento nei corridoi dei locali per passeggeri e per l'equipaggio
che costituiscono percorsi di sfuggita nella zona cabine. Inoltre,
possono essere consentiti depositi di materiale non combustibile
adibiti a deposito per dotazioni di sicurezza, prescritti dalle
regole. Le macchine distributrici di acqua e di ghiaccio possono
essere sistemate nei corridoi purche' siano fisse e non restringano
l'ampiezza dei percorsi di sfuggita. Cio' vale anche per le
composizioni floreali e per le piante ornamentali, statue o altri
oggetti d'arte come dipinti e arazzi lungo i corridoi e le scale.
7 Pitture, vernici e altre rifiniture applicate su superfici
interne esposte non devono essere tali da produrre quantita'
eccessive di fumo e di prodotti tossici.
NAVI DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE IL 1 GENNAIO 2003 O DOPO TALE
DATA:
In sostituzione del paragrafo .7, va applicato il paragrafo 7a:
7a Pitture, vernici e altre rifiniture applicate su superfici
interne esposte non devono essere tali da produrre quantita'
eccessive di fumo e di prodotti tossici, secondo quanto stabilito dal
codice delle procedure per le prove antincendio ("Fire Test
Procedures Code") dell'IMO.
8 I sottofondi di rivestimento dei ponti, applicati nei locali di
alloggio e di servizio e nelle stazioni di comando, devono essere di
materiale approvato non facilmente infiammabile, secondo quanto
stabilito per le prove del fuoco di cui alla risoluzione IMO A. 687
(17), che non dia luogo a rischi di tossicita' o esplosione a
temperature elevate.
NAVI DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE IL 1 GENNAIO 2003 O DOPO TALE
DATA:
In sostituzione del paragrafo .8, va applicato il paragrafo .8a:
8a I sottofondi di rivestimento dei ponti, se applicati nei locali
di alloggio e di servizio e nelle stazioni di comando, devono essere
di materiale approvato non facilmente infiammabile e che non presenti
rischi di tossicita' o esplosione a temperature elevate, secondo
quanto stabilito dal codice per le procedure delle prove antincendio
("Fire Test Procedure Code") dell'IMO.
12 Particolari di costruzione (R 35)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
Nei locali di alloggio e di servizio, nelle stazioni di comando,
nei corridoi e nelle scale:
1 gli spazi d'aria racchiusi dietro soffittature, pannellature o
rivestimenti devono essere opportunamente divisi da diaframmi
tagliatiraggio, posti a non piu' di 14 metri l'uno dall'altro;
2 in senso verticale, detti spazi, compresi quelli che si trovano
dietro i rivestimenti di scale, cofani ecc., devono essere chiusi ad
ogni ponte.
13 Impianti fissi di rivelazione e segnalazione di incendi e impianti
automatici a "sprinkler" con rivelazione e segnalazione di incendi (R
14) (R 36)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
1 Sulle navi che trasportano fino a 36 passeggeri e sulle navi di
lunghezza inferiore ai 24 metri, deve essere installato in ogni parte
di ciascuna zona separata, sia verticale sia orizzontale, in tutti i
locali di alloggio e di servizio e nelle stazioni di comando, fatta
eccezione per i locali che non presentano un sostanziale rischio di
incendio, quali spazi vuoti, locali igienici ecc., uno dei seguenti
impianti:
1 un impianto fisso con rivelazione e segnalazione di incendi di
tipo approvato e conforme ai requisiti della regola II-2/A/9,
installato e realizzato in modo da rivelare la presenza di incendi in
detti locali; tuttavia, nelle navi nuove delle classi B, C e D,
costruite il 1 gennaio 2003 o dopo tale data l'impianto deve rilevare
la presenza di fumo nei corridoi, nelle scale e nei percorsi di
sfuggita all'interno dei locali di alloggio; oppure
2 un impianto automatico a "sprinkler" con rivelazione e
segnalazione di incendi, di tipo approvato e conforme alla regola
II-2/A/8, o alle linee guida dell'IMO per impianti "sprinkler"
equivalenti approvati, di cui alla risoluzione IMO A.800 (19),
installato e realizzato in modo da proteggere i suddetti locali e,
inoltre, un impianto fisso di rivelazione e segnalazione di incendi,
di tipo approvato, rispondente alle disposizioni della regola
II-2/A/9, installato e realizzato in modo da rivelare la presenza di
fumo nei corridoi, nelle scale e nei percorsi di sfuggita situati
dentro i locali alloggio.
2 Le navi che trasportano piu' di 36 passeggeri, eccetto le navi
di lunghezza inferiore a 24 metri, devono essere dotate dei seguenti
impianti.
Un impianto automatico a "sprinkler" con rivelazione e
segnalazione di incendi, di tipo approvato e conforme ai requisiti
della regola II-2/A/8 o alle linee guida dell'IMO per un impianto
"sprinkler" equivalente approvato secondo la risoluzione IMO A.800
(19), in tutti i locali di servizio, le stazioni di comando e i
locali di alloggio, inclusi corridoi e scale.
In alternativa, nelle stazioni di comando in cui l'acqua puo'
provocare danni ad apparecchiature essenziali, puo' essere sistemato
un impianto fisso di estinzione incendi approvato di altro tipo.
Deve essere installato un impianto fisso di rivelazione e
segnalazione di incendi di tipo approvato, conforme alle disposizioni
della regola II-2/A/9, installato e realizzato in modo da rivelare la
presenza di fumo nei locali di servizio, nelle stazioni di comando e
nei locali di alloggio, compresi i corridoi e le scale. I rivelatori
di fumo possono non essere installati nei bagni privati e nelle
cucine.
I locali a rischio minimo o nullo di incendio, quali gli spazi
vuoti, i servizi igienici pubblici, locali CO2 e locali simili
possono essere sprovvisti di un impianto automatico a "sprinkler", di
un impianto fisso di rivelazione e segnalazione di incendi.
3 Nei locali macchine periodicamente non presidiati, deve essere
installato un impianto fisso di rivelazione e segnalazione di incendi
di tipo approvato, in base alle pertinenti disposizioni della regola
II-2/A/9.
Il progetto di tale impianto e il posizionamento degli avvisatori
automatici devono essere tali da segnalare prontamente lo sviluppo di
un incendio in una qualunque parte di detti locali, nelle normali
condizioni di funzionamento delle macchine e di variazione dei regimi
di ventilazione, prescritti dalla possibile gamma di temperature
ambiente. Non sono ammessi impianti di rivelazione che utilizzano
solo avvisatori termici, eccetto che per i locali di altezza limitata
e i casi in cui il loro uso e' particolarmente indicato. L'impianto
di rivelazione deve attivare un segnale di allarme ottico e acustico
distinto dai segnali di allarme di qualunque altro impianto che non
segnali incendi, in un numero sufficiente di punti, tale da
assicurare che i segnali siano uditi e notati in plancia e da un
ufficiale di macchina responsabile.
Quando la plancia non e' presidiata, l'allarme deve suonare nel
punto in cui presta servizio il membro dell'equipaggio responsabile.
Dopo l'installazione, l'impianto deve essere provato in varie
condizioni di funzionamento delle macchine e della ventilazione.
14 Protezione dei locali di categoria speciale (R 37).
1 Disposizioni applicabili ai locali di categoria speciale situati
al di sopra o al di sotto del ponte delle paratie
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B CHE
TRASPORTANO PIU' DI 36 PASSEGGERI:
1 Generalita'.
Il principio fondamentale su cui si basano le disposizioni della
presente regola e' che, non essendo realizzabile nei locali di
categoria speciale la normale suddivisione in zone verticali
principali, deve essere conseguita un'equivalente protezione in tali
locali basandosi su un concetto di zona orizzontale e mediante la
prescrizione di un efficiente impianto fisso di estinzione incendi.
Secondo tale concetto, una zona orizzontale puo' comprendere, ai fini
della presente regola, locali di categoria speciale situati su piu'
di un ponte, a condizione che l'altezza libera totale per i veicoli
non sia superiore a 10 metri.
2 Le disposizioni delle regole II-2/A/12, II-2/B/7 e II-2/B/9,
volte a preservare l'integrita' delle zone verticali, devono
ugualmente applicarsi ai ponti e alle paratie che costituiscono le
delimitazioni che separano le zone orizzontali l'una dall'altra e dal
resto della nave.
2 Protezione strutturale.
1 Nelle navi nuove che trasportano piu' di 36 passeggeri, le
paratie e i ponti che delimitano locali di categoria speciale devono
essere coibentati con grado di resistenza al fuoco di classe A-60.
Tuttavia, laddove un ponte scoperto quale definito nella regola 4.2.2
(5), un locale igienico e locale simile quale definito nella regola
4.2.2 (9) o una cassa, compresa una cassa per il combustibile
liquido, uno spazio vuoto o un locale per macchine ausiliarie a
rischio minimo o nullo di incendio quale definito nella regola 4.2.2
(10), si trovi su un lato della divisione, la classe puo' essere
ridotta ad A-0.
Laddove le casse per l'olio combustibile si trovino al di sotto di
un locale di categoria speciale, la resistenza al fuoco del ponte tra
questi due locali puo' essere ridotta alla classe A-0.
2 Nelle navi nuove che trasportano fino a 36 passeggeri, e nelle
navi esistenti di classe B che trasportano piu' di 36 passeggeri, le
paratie delimitanti i locali di categoria speciale devono essere
coibentate come prescritto per i locali di categoria (11) nella
tabella 5.1 della regola 5 e le delimitazioni orizzontali devono
essere coibentate come prescritto per i locali di categoria (11)
nella tabella 5.2 della regola 5.
3 In plancia devono essere installati indicatori che devono
segnalare la chiusura di qualsiasi porta tagliafuoco che immette nei
locali di categoria speciale.
Le porte di accesso ai locali di categoria speciale devono essere
costruite in modo da non poter essere lasciate aperte in permanenza e
devono restare chiuse in navigazione.
3 Impianti fissi di estinzione incendi
Ciascun locale di categoria speciale deve essere dotato di un
impianto fisso ad acqua spruzzata sotto pressione di tipo approvato a
comando manuale, che deve proteggere tutte le parti di tutti i ponti
e di tutte le piattaforme veicoli di quel locale.
Nelle navi nuove delle classi B, C e D, costruite il 1 gennaio
2003 o dopo tale data, tali impianti ad acqua spruzzata devono avere:
1 un manometro sul collettore valvole;
2 chiara segnalazione su ciascuna valvola del collettore indicante
i locali serviti;
3 istruzioni per la manutenzione e l'azionamento nel locale
valvole; e
4 un numero sufficiente di valvole di scarico.
L'amministrazione dello Stato di bandiera puo' consentire l'uso di
qualsiasi altro impianto di estinzione incendi fisso che, a seguito
di collaudi completi, nelle condizioni simulate di un incendio con
sversamento di combustibile in un locale di categoria speciale abbia
dimostrato almeno la stessa efficacia nel controllare incendi che
possono verificarsi in quel locale. Tale impianto fisso ad acqua
spruzzata sotto pressione o altro impianto di estinzione equivalente
deve essere conforme a quanto disposto nella risoluzione IMO A.123
(V). e nella IMO MSC/Circ. 914 ("Guidelines when approving
alternative water-based fire-fighting systems for use in special
category spaces").
4 Servizio di ronda e rivelazione.
1 Nei locali di categoria speciale deve essere mantenuto un
efficiente servizio di ronda. In qualsiasi locale di categoria
speciale nel quale non sia previsto un servizio continuo di ronda
antincendio per l'intera durata del viaggio, si deve installare un
impianto fisso di rivelazione e segnalazione di incendi, di tipo
approvato, conforme alle disposizioni della regola II-2/A/9.
L'impianto fisso di rivelazione di incendi deve poter rivelare
rapidamente ogni principio di incendio. L'ubicazione degli avvisatori
automatici e la distanza tra gli stessi devono essere determinate
tenendo conto degli effetti della ventilazione e di altri fattori
connessi.
Nelle navi nuove delle classi B, C e D, costruite il 1 gennaio
2003 o dopo tale data, dopo l'installazione l'impianto deve essere
sottoposto a prova in normali condizioni di ventilazione e deve avere
un tempo di risposta complessivo soddisfacente per l'amministrazione
dello Stato di bandiera.
2 Nei locali di categoria speciale devono essere sistemati in
numero sufficiente avvisatori di incendio a comando manuale; uno di
questi deve essere posizionato vicino a ogni singola uscita.
Nelle navi nuove delle classi B, C e D, costruite il 1 gennaio
2003 o dopo tale data, gli avvisatori d'incendio a comando manuale
devono essere posizionati in modo che nessun punto dei locali disti
piu' di 20 metri da uno di tali avvisatori.
5 Dispositivi portatili di estinzione incendi
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D COSTRUITE PRIMA DEL 1 GENNAIO 2003 +
NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
5.a In ogni locale di categoria speciale deve esservi quanto
segue:
1 almeno tre nebulizzatori d'acqua;
2 un apparecchio schiumogeno portatile conforme alle disposizioni
della regola II-2/A/6.2; sulla nave devono comunque esservi almeno
due di tali apparecchi per l'uso in detti locali;
3 almeno un estintore portatile, sistemato in prossimita' di ogni
accesso ai locali di categoria speciale.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE IL 1 GENNAIO 2003 O DOPO
TALE DATA:
5.b Al livello di ciascun ponte in ciascuna stiva o compartimento in
cui sono trasportati veicoli, a non piu' di 20 metri di distanza
l'uno dall'altro su entrambi i lati del locale, devono essere
sistemati estintori portatili. Almeno un estintore portatile,
sistemato in prossimita' di ogni accesso ai locali di categoria
speciale.
Inoltre, nei locali di categoria speciale devono essere forniti i
seguenti mezzi per l'estinzione degli incendi:
1 almeno tre nebulizzatori d'acqua;
2 un apparecchio schiumogeno portatile conforme alle disposizioni del
codice dei sistemi antincendio ("Fire Safety Systems Code"); sulla
nave devono comunque esservi almeno due di tali apparecchi per l'uso
in detti locali ro-ro;
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
6 Impianto di ventilazione.
1 I locali di categoria speciale devono essere provvisti di un
efficace impianto di ventilazione meccanica sufficiente a effettuare
almeno 10 ricambi d'aria all'ora. Tale impianto deve essere
completamente indipendente da altri impianti di ventilazione e deve
essere sempre in funzione quando in detti locali vi siano
autoveicoli. Il numero di ricambi d'aria deve essere portato a almeno
20 unita' durante le fasi di imbarco e sbarco degli autoveicoli.
I locali di categoria speciale che possono essere chiusi
ermeticamente devono avere ciascuno condotte di ventilazione
separate. L'impianto deve poter essere comandato da una posizione al
di fuori di tali locali.
2 La ventilazione del locale deve essere realizzata in modo da
prevenire stratificazioni d'aria e formazione di sacche d'aria.
3 Devono esservi dispositivi che segnalino in plancia ogni
interruzione o riduzione della capacita' di ventilazione prescritta.
4 Si devono predisporre sistemazioni che permettano il rapido
arresto dell'impianto di ventilazione e l'efficace intercettazione
delle condotte in caso di incendio, tenendo conto delle condizioni
meteomarine.
5 Le condotte di ventilazione, comprese le serrande, devono essere
di acciaio e sistemate a soddisfazione dell'amministrazione dello
Stato di bandiera.
Nelle navi nuove delle classi B, C e D costruite il 1 gennaio 2003
o dopo tale data, le condotte di ventilazione che attraversano le
zone orizzontali o i locali macchine devono essere condotte in
acciaio di classe A-60 costruite in base alle regole II-2/B/9.2.3.1.1
e II-2/B/9.2.3.1.2..
2 Disposizioni supplementari applicabili soltanto ai locali di
categoria speciale situati al di sopra del ponte delle paratie.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
1.1 Ombrinali
Considerata la notevole perdita di stabilita' che potrebbe
derivare dall'accumulo di grandi quantita' d'acqua sul ponte o sui
ponti a seguito della messa in funzione dell'impianto fisso di
estinzione ad acqua spruzzata sotto pressione, devono essere
installati ombrinali atti a scaricare l'acqua di detto impianto
rapidamente e direttamente fuori bordo.
NAVI RO-RO DA PASSEGGERI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI RO-RO DA
PASSEGGERI ESISTENTI DELLE CLASSE B:
1.2 Scarichi.
1.2.1 Le valvole di scarico degli ombrinali, munite di dispositivo
di chiusura diretta manovrabile dall'alto del ponte delle paratie, in
base alle disposizioni della convenzione internazionale sul bordo
libero in vigore, devono rimanere aperte durante la navigazione.
1.2.2 Ogni manovra delle valvole di cui al punto 1.2.1 deve essere
annotata nel giornale di bordo.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
2 Precauzioni contro l'ignizione di vapori infiammabili.
1 Le apparecchiature che possono costituire sorgenti di ignizione
di vapori infiammabili, in particolare apparecchiature elettriche e
cavi elettrici, devono essere installate almeno 450 mm al di sopra di
ogni eventuale ponte o piattaforma su cui vengono trasportati
autoveicoli e su cui si possa prevedere l'accumulo di miscele
esplosive, a eccezione delle piattaforme dotate di aperture di
dimensioni sufficienti a permettere lo scarico verso il basso di
vapori di benzina. Le apparecchiature elettriche installate a piu' di
450 mm al di sopra del ponte o della piattaforma devono essere di
tipo racchiuso e protetto in modo da impedire la fuoriuscita di
scintille. Tuttavia, qualora sia necessaria l'installazione di
apparecchiature e cavi elettrici ad un'altezza inferiore a 450 mm al
di sopra del ponte o della piattaforma, ai fini del sicuro esercizio
della nave, tali apparecchiature e cavi elettrici possono essere
installati a condizione che siano di un tipo approvato per l'uso in
miscele esplosive di benzina ed aria.
2 Le apparecchiature e i cavi elettrici installati in condotte di
estrazione d'aria devono essere di tipo approvato per l'uso in
miscele esplosive di benzina ed aria e lo scarico da ogni condotta di
estrazione d'aria deve essere situato in una posizione sicura in
relazione ad altre possibili sorgenti di ignizione.
3 Disposizioni supplementari applicabili soltanto ai locali di
categoria speciale situati al disotto del ponte delle paratie
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
1 Esaurimento e prosciugamento delle sentine
Considerata la notevole perdita di stabilita' che potrebbe
derivare dall'accumulo di grandi quantita' d'acqua sul ponte o sul
cielo della cassa a seguito della messa in funzione dell'impianto
fisso di estinzione ad acqua spruzzata sotto pressione,
l'amministrazione dello Stato di bandiera puo' richiedere
l'installazione di mezzi di esaurimento e di prosciugamento in
aggiunta alle disposizioni della regola II-1/C/3.
Nelle navi nuove delle classi B, C e D costruite il 1 gennaio 2003
o dopo tale data, l'impianto di prosciugamento deve essere in grado
di rimuovere non meno del 125% della capacita' combinata di entrambe
le pompe dell'impianto di estinzione ad acqua spruzzata e del numero
richiesto di manichette antincendio. Le valvole dell'impianto di
prosciugamento devono essere azionabili dall'esterno del locale
protetto, da una posizione prossima ai comandi dell'impianto di
estinzione. I pozzetti di sentina devono essere di capacita'
sufficiente ed essere sistemati lungo i fianchi della nave a una
distanza l'uno dall'altro non superiore a 40 metri all'interno di
ciascun compartimento stagno.
2 Precauzioni contro l'ignizione di vapori infiammabili.
1 Le eventuali apparecchiature e i cavi elettrici devono essere di
tipo idoneo all'uso in miscele esplosive di benzina ed aria. Non sono
ammesse altre apparecchiature che possano costituire una sorgente di
ignizione di vapori infiammabili.
2 Le apparecchiature e i cavi elettrici installati in condotte di
estrazione d'aria devono essere di tipo approvato per l'uso in
miscele esplosive di benzina ed aria e lo scarico da ogni condotta di
estrazione d'aria deve essere situato in una posizione sicura in
relazione ad altre possibili sorgenti di ignizione.
4 Aperture permanenti
NAVI DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE IL 1 GENNAIO 2003 O DOPO TALE
DATA:
Le aperture permanenti sui fianchi, alle estremita' o sul ponte
sovrastante locali di categoria speciale devono essere ubicate in
modo tale che un incendio nei locali di categoria speciale non metta
in pericolo le zone di sistemazione e d'imbarco dei mezzi collettivi
di salvataggio ne' i locali di alloggio, i locali di servizio e le
stazioni di comando nelle sovrastrutture e nelle tughe al di sopra
dei locali di categoria speciale.
15 Servizi di ronda, impianti di rivelazione e segnalazione di
incendi e impianti di informazione pubblica (R 40)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:
1 Devono essere installati avvisatori d'incendio a comando
manuale, conformi alle disposizioni della regola II-2/A/9.
2 Tutte le navi, quando sono in navigazione o in porto (eccetto
quando sono fuori servizio), devono essere sempre sorvegliate o
provviste di impianti tali da assicurare che ogni allarme di
principio di incendio sia immediatamente ricevuto da un membro
dell'equipaggio responsabile.
3 Per l'adunata dell'equipaggio, deve essere installato un
particolare allarme azionabile dalla plancia o dalla stazione
antincendio. Tale allarme puo' far parte dell'impianto di allarme
generale della nave, ma deve poter essere azionato indipendentemente
dall'allarme nei locali per passeggeri.
4 In tutti i locali di alloggio e di servizio, nelle stazioni di
comando e sui ponti scoperti deve essere installato un impianto di
informazione pubblica o altro efficace mezzo di comunicazione.
Nelle navi nuove delle classi B, C e D, costruite il 1 gennaio
2003 o dopo tale data, tale impianto di informazione pubblica deve
conformarsi ai requisiti della regola III/6.5.
5 NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
Nelle navi che trasportano piu' di 36 passeggeri deve essere
mantenuto un servizio di ronda efficiente in modo che ogni principio
di incendio possa essere prontamente rivelato. Ogni componente del
servizio di ronda deve avere familiarita' con le sistemazioni della
nave, come pure con la posizione e il funzionamento di qualsiasi
apparecchiatura che gli/le possa essere richiesto di azionare.
Ciascun componente del servizio di ronda deve essere dotato di
apparecchio ricetrasmittente portatile.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
6 Le navi che trasportano piu' di 36 passeggeri devono avere gli
allarmi di rivelazione per gli impianti prescritti alla regola 13.2
centralizzati in una stazione centrale di comando presidiata
permanentemente. Inoltre, i comandi per la chiusura a distanza delle
porte tagliafuoco e per l'arresto dei ventilatori devono essere
centralizzati nella stessa posizione. I ventilatori devono poter
essere riattivati dall'equipaggio dalla stazione di comando centrale
presidiata permanentemente. I pannelli di comando della stazione
centrale di comando devono poter indicare l'apertura o la chiusura
delle porte tagliafuoco, la posizione "on-off" degli avvisatori e
degli allarmi di incendio e le posizioni di marcia o di arresto dei
ventilatori. Il pannello di comando deve essere permanentemente
alimentato da energia e deve potersi commutare automaticamente
all'alimentazione di riserva nel caso di interruzione
dell'alimentazione normale. Il pannello di comando deve essere
alimentato dalla sorgente principale di energia elettrica e dalla
sorgente di emergenza di energia elettrica definita dalla regola
II-1/D/3, a meno che non siano ammesse altre sistemazioni dalle
regole applicabili.
7 Il pannello di comando deve essere progettato in modo da
rispondere al principio di sicurezza in caso di avaria (fail-safe);
per esempio, l'apertura del circuito di un avvisatore deve dar luogo
a una condizione di allarme.
16 Miglioramento delle navi esistenti di classe B che trasportano
piu' di 36 passeggeri (R 41-1)
Oltre che alle disposizioni per le navi esistenti di classe B di
cui al presente capitolo II-2, le navi esistenti di classe B che
trasportano piu' di 36 passeggeri devono conformarsi alle seguenti
disposizioni.
1 Entro il 1 ottobre 2000:
1 Tutti i locali di alloggio e di servizio, i cofani delle scale e
i corridoi devono essere provvisti di un impianto di rivelazione e
segnalazione di incendi a fumo di tipo approvato, conforme alle
disposizioni della regola II-2/A/9. Non e' necessario che tale
impianto sia sistemato nei bagni privati e nei locali a rischio
minimo o nullo di incendio, come spazi vuoti e simili. Nelle cucine
devono essere installati avvisatori automatici di incendio termici
anziche' a fumo.
2 Avvisatori automatici a fumo collegati all'impianto di
rivelazione e segnalazione di incendi devono essere sistemati anche
sulle soffittature delle scale e dei corridoi nelle aree in cui le
soffittature sono di materiale combustibile.
3.1 Le porte tagliafuoco a cerniera dei cofani delle scale, delle
paratie delle zone verticali principali e delle delimitazioni delle
cucine, tenute di norma aperte, devono essere a chiusura automatica e
azionabili da una stazione centrale di comando e da una posizione
presso la porta.
3.2 Un pannello deve essere situato in una stazione centrale di
comando presidiata permanentemente per indicare se le porte
tagliafuoco dei cofani delle scale, delle paratie delle zone
verticali principali e delle delimitazioni delle cucine, sono chiuse.
3.3 Le condotte di estrazione che fuoriescono dalle cucine nelle
quali e' probabile l'accumulo di grasso e che attraversano locali di
alloggio o locali contenenti materiali combustibili devono essere
costruite di divisioni di classe A. Ogni condotta di estrazione deve
essere provvista di:
1 un filtro del grasso che si possa smontare facilmente per la
pulizia, a meno che non venga installato un impianto alternativo di
rimozione del grasso;
2 una serranda tagliafuoco situata all'estremita' inferiore della
condotta;
3 dispositivi azionabili dall'interno della cucina per arrestare i
ventilatori di estrazione;
4 un mezzo fisso per spegnere un incendio all'interno della
condotta; e
5 portelli per ispezione e per pulizia opportunamente ubicati.
3.4 Entro il perimetro dei cofani delle scale sono ammessi
soltanto servizi igienici pubblici, ascensori, depositi di materiale
non combustibile adibiti a deposito per dispositivi di sicurezza e
banchi informazioni. Gli altri locali esistenti, situati dentro i
cofani delle scale:
1 devono essere vuoti, permanentemente chiusi e con l'impianto
elettrico sconnesso; oppure
2 devono essere separati dal cofano delle scale per mezzo di
divisioni di classe A conformemente alla regola 5. Tali locali
possono avere accesso diretto ai cofani delle scale tramite porte di
classe A conformemente alla regola 5, e a condizione che siano
protetti da un impianto a "sprinkler". Tuttavia le cabine non devono
avere accesso diretto al cofano delle scale.
3.5 Locali diversi dai locali pubblici, corridoi, servizi igienici
pubblici, locali di categoria speciale, altre scale prescritte dalla
regola 6.1.5, ponti scoperti e i locali citati al punto .3.4.2, non
devono avere accesso diretto ai cofani delle scale.
3.6 I locali macchine della categoria (10) descritti nella regola
II-2/B/4 e i retrouffici adibiti a banchi informazioni, che danno
direttamente sul cofano delle scale, possono permanere a condizione
che siano protetti da avvisatori automatici di incendio a fumo e che
i retrouffici adibiti a banchi di informazioni contengano soltanto
arredamento a limitato rischio di incendio.
3.7 Oltre all'illuminazione di emergenza prescritta dalle regole
II-1/D/3 e III/5.3, i mezzi di sfuggita, comprese le scale e le
uscite, devono essere segnalati da luci o strisce indicatrici di
materiale fotoluminescente poste a non piu' di 0,3 metro sopra il
ponte in tutti i punti del percorso di sfuggita, inclusi gli angoli e
le intersezioni. Detta segnalazione deve consentire ai passeggeri di
individuare rapidamente tutti i percorsi di sfuggita e le uscite. Se
e' utilizzata l'illuminazione elettrica, essa deve essere alimentata
dalla sorgente di emergenza di energia elettrica e deve essere
predisposta in modo tale che il guasto di una singola lampadina o
l'interruzione di corrente in una striscia indicatrice non renda la
segnalazione inefficace. Inoltre, tutte le indicazioni dei percorsi
di sfuggita e dei dispositivi antincendio devono essere di materiale
fotoluminescente oppure devono essere illuminati. L'amministrazione
dello Stato di bandiera deve garantire che detta illuminazione o i
dispositivi fotoluminescenti siano stati esaminati, collaudati e
installati conformemente alle linee guida di cui alla risoluzione IMO
A.752 (18) o allo standard ISO 15370-2001.
3.8 Deve essere installato un impianto di allarme generale di
emergenza. L'allarme deve essere udibile in tutti i locali di
alloggio, in tutti i locali di lavoro non saltuario dell'equipaggio e
sui ponti scoperti e il suo livello di pressione sonora deve
soddisfare le disposizioni del "Code on Alarms and Indicators"
adottato con risoluzione IMO A.686 (17).
3.9 In tutti i locali di alloggio e di servizio, nei locali
pubblici, nelle stazioni di comando e sui ponti scoperti deve essere
installato un impianto di informazione pubblica o altro efficace
mezzo di comunicazione.
3.10 L'arredamento dei cofani delle scale deve comprendere
unicamente elementi per sedersi. Tale arredamento deve essere fisso e
limitato a sei elementi per ciascun cofano di scala di ciascun ponte,
deve essere a limitato rischio d'incendio e non deve restringere il
percorso di sfuggita dei passeggeri. L'amministrazione dello Stato di
bandiera puo' consentire la sistemazione di ulteriori elementi per
sedersi nell'area di raccolta principale dentro un cofano di scala
purche' essi siano inamovibili, di materiale non combustibile e non
restringano il percorso di sfuggita dei passeggeri. Non e' ammesso
arredamento nei corridoi dei locali per passeggeri e per l'equipaggio
che costituiscono percorsi di sfuggita nella zona cabine. Inoltre,
possono essere consentiti depositi di materiale non combustibile
adibiti a deposito per dotazioni di sicurezza, prescritti dalle
regole.
2 Entro il 1 ottobre 2003:
1 Tutte le scale nei locali di alloggio e di servizio devono
essere di acciaio, con struttura a telaio, eccetto il caso in cui
l'amministrazione dello Stato di bandiera autorizzi l'uso di altro
materiale equivalente e devono essere racchiuse con divisioni di
classe A, con efficaci mezzi di chiusura per tutte le aperture, salvo
le seguenti eccezioni:
1 non e' necessario che una scala che mette in comunicazione due
soli interponti sia racchiusa in un cofano, purche' l'integrita' del
ponte sia garantita da adeguate paratie o porte in uno dei due
interponti. Nel caso in cui una scala sia racchiusa in un interponte,
il cofano delle scale deve avere una resistenza al fuoco conforme
alle tabelle per i ponti della regola 5;
2 in un locale pubblico possono essere sistemate scale senza
alcuna protezione purche' esse si trovino completamente all'interno
di tale locale.
2 I locali macchine devono essere provvisti di un impianto fisso
di estinzione incendi conforme alle disposizioni della regola
II-2/A/6.
3 Le condotte di ventilazione, che attraversano divisioni di zone
verticali principali, devono essere provviste di una serranda
tagliafuoco a chiusura automatica di sicura intercettazione in caso
di avaria (fail-safe). Tale serranda deve anche poter essere chiusa
con manovra manuale da entrambi i lati della divisione. Inoltre, una
serranda tagliafuoco a chiusura automatica di sicura intercettazione
in caso di avaria con chiusura manuale dall'interno del cofano deve
essere installata in corrispondenza dell'attraversamento del cofano
su tutte le condotte di ventilazione che servono sia locali di
alloggio e di servizi, sia cofani di scale. Condotte di ventilazione
che attraversano una divisione di zona principale tagliafuoco senza
servire locali su ambo i lati, ovvero che attraversano un cofano di
scale senza servire quel cofano, possono non essere provviste di
serrande tagliafuoco a condizione che le condotte siano costruite e
coibentate a norma della classe A-60 e non abbiano aperture dentro il
cofano della scala o sul collettore di ventilazione dal lato che non
e' direttamente servito.
4 I locali di categoria speciale devono soddisfare i requisiti
della regola II-2/B/14.
5 Tutte le porte tagliafuoco dei cofani delle scale, delle paratie
di zona verticale principale e delle delimitazioni della cucina,
tenute normalmente aperte, devono essere azionabili da una stazione
centrale di comando e da una posizione presso la porta.
6 I requisiti di cui al punto 1.3.7 della presente regola devono
essere applicati anche agli alloggi.
3 Entro il 1 ottobre 2005 ovvero 15 anni dopo la data di costruzione
della nave, se corrispondente ad una data posteriore:
1 i locali di alloggio e di servizio, i cofani delle scale e i
corridoi devono essere provvisti di un impianto automatico a
"sprinkler" con rivelazione e segnalazione di incendi, conforme alla
regola II-2/A/8, o alle linee guida dell'IMO per impianti a
"sprinkler" equivalenti approvati, di cui alla risoluzione IMO
A.800(19).
17 Prescrizioni particolari per le navi che trasportano merci
pericolose (R 41)
PER LE NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D COSTRUITE PRIMA DEL 1 GENNAIO
2003 E PER LE NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
I requisiti della regola II-2/54 della convenzione SOLAS,
modificata dalla risoluzione IMO MSC 57(67), devono essere applicati,
ove opportuno, alle navi da passeggeri che trasportano merci
pericolose.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE IL 1 GENNAIO 2003 O
DOPO TALE DATA:
I requisiti della regola 19 della Parte G Capitolo II-2 della
convenzione SOLAS, con le modifiche previste per il 1 gennaio 2003,
devono essere applicati, come appropriato, alle navi da passeggeri
che trasportano merci pericolose.
18 Requisiti speciali per le strutture per elicotteri
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE IL 1 GENNAIO 2003 O DOPO
TALE DATA:
Le navi dotate di eliponti devono essere conformi ai requisiti
della regola 18 della Parte G del Capitolo II-2 della convenzione
SOLAS, con le modifiche previste per il 1 gennaio 2003.
CAPITOLO III
MEZZI DI SALVATAGGIO
1 Definizioni (R 3)
NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C E D:
Ai fini del presente capitolo, si applicano, se non altrimenti
disposto le definizioni di cui alla regola III/3 della convenzione
SOLAS del 1974, e successivi emendamenti.
2 Mezzi di comunicazione, mezzi collettivi di salvataggio e
battelli di emergenza, mezzi individuali di salvataggio (R 6 + 7 + 18
+ 21 + 22)
NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C E D:
Ogni nave deve essere provvista almeno degli apparecchi radio per
mezzi di salvataggio, dei radar transponders, dei mezzi individuali
di salvataggio, dei mezzi collettivi di salvataggio e battelli di
emergenza, dei segnali di soccorso e dei dispositivi lanciasagole
specificati nella tabella seguente e nelle relative note, in base
alla classe della nave.
Tutti i mezzi sopraindicati, compresi gli eventuali dispositivi
per la messa a mare, devono essere conformi alle regole del capitolo
III dell'allegato alla convenzione SOLAS del 1974 e successivi
emendamenti, se non altrimenti disposto nei paragrafi seguenti.
Inoltre, ogni nave deve essere dotata di tute di immersione e
indumenti di protezione termica ad uso degli occupanti delle
imbarcazioni di salvataggio e dei battelli di emergenza, secondo
quanto prescritto dalle regole del Capitolo III dell'allegato alla
convenzione SOLAS del 1974, come emendata.
Le navi che non trasportano imbarcazioni di salvataggio o battelli
di emergenza, per fini di salvataggio, devono essere provviste di
almeno una tuta di immersione. Tuttavia, se la nave naviga
costantemente in climi caldi, dove l'amministrazione ritenga che le
protezioni termiche non siano necessarie, tali indumenti protettivi
non necessita che facciano parte della dotazione.
====================================================================
Classe della nave B C D
====================================================================
Numero di
persone (N) >250 (250 >250 (250 >250 (250
--------------------------------------------------------------------
Mezzi collettivi
di salvataggio
(1) (2) (3) (4)
--------------------------------------------------------------------
navi
esistenti 1,10N 1,10N 1,10N 1,10N 1,10N 1,10N
--------------------------------------------------------------------
navi
nuove 1,25N 1,25N 1,25N 1,25N 1,25N 1,25N
--------------------------------------------------------------------
Battelli di
emergenza (4)
(5) 1 1 1 1 1 1
--------------------------------------------------------------------
Salvagenti
anulari (6) 8 8 8 4 8 4
--------------------------------------------------------------------
Cinture di
salvataggio
(8) (9) 1,05N 1,05N 1,05N 1,05N 1,05N 1,05N
--------------------------------------------------------------------
Cinture di
salvataggio
per bambini 0,10N 0,10N 0,10N 0,10N 0,10N 0,10N
--------------------------------------------------------------------
Segnali di
soccorso (7) 12 12 12 12 6 6
--------------------------------------------------------------------
Dispositivi
lanciasagole 1 1 1 1 - -
--------------------------------------------------------------------
Radar transponders 1 1 1 1 1 1
--------------------------------------------------------------------
Apparecchi
radiotelefonici
VHF ricetrasmittenti 3 3 3 3 3 2
--------------------------------------------------------------------
(1) I mezzi collettivi di salvataggio possono essere imbarcazioni di
salvataggio conformi alla sezione 4.5 o 4.6 o 4.7 del codice LSA
oppure zattere di salvataggio conformi ai requisiti della sezione
4.1 del codice A e di una tra le sezioni 4.2 e 4.3 del codice LSA.
Inoltre, le zattere di salvataggio sulle navi ro-ro da passeggeri
devono essere altresi' A conformi alle disposizioni della regola
III/5-1.2. Quando giustificato dal fatto che i viaggi si svolgano in
acque riparate e/o condizioni meteomarine favorevoli nel tratto di
mare e nel periodo in cui opera la nave l'amministrazione dello
Stato di bandiera puo' A accettare quanto segue, purche' lo Stato
membro ospite non si opponga:
(a) zattere di salvataggio gonfiabili aperte e reversibili non
conformi alla sezione 4.2 o alla sezione 4.3 del codice LSA a
condizione che tali zattere di salvataggio soddisfino pienamente i
requisiti dell'allegato 10 relativo al codice per le unita' veloci;
(b) (b) zattere di salvataggio non conformi ai requisiti dei punti
4.2.2.2.1 e 4.2.2.2.2 del codice LSA sull'isolamento contro il
freddo del fondo della zattera di salvataggio.
I mezzi collettivi di salvataggio per le navi esistenti delle classi
B, C e D devono essere conformi alle regole pertinenti per le navi
esistenti nella convenzione SOLAS del 1974, come emendata alla data
del 1 luglio 1998. Uno o piu' dispositivi MES (Marine Evacuation
System) per l'evacuazione della nave, conformi alla sezione 6.2 del
codice LSA, possono essere sostituiti con zattere di salvataggio e
dispositivi per la messa a mare di capacita' equivalente, come
richiesto nella tabella.
(2) I mezzi collettivi di salvataggio, per quanto possibile, devono
essere distribuiti equamente su ciascun fianco della nave.
(3) Il numero totale dei mezzi collettivi di salvataggio deve essere
conforme alla percentuale riportata nella precedente tabella e la
capacita' complessiva dei mezzi collettivi di salvataggio e delle
zattere di salvataggio aggiuntive deve essere pari al 110% del
numero totale di persone (N) che la nave e' autorizzata a
trasportare. Devono essere disponibili mezzi di salvataggio in
numero sufficiente affinche' nell'eventualita' che un qualsiasi
mezzo di salvataggio vada perduto o reso inservibile, i mezzi
collettivi di salvataggio rimanenti abbiano una capacita' totale
pari al numero complessivo delle persone che la nave e' autorizzata
a trasportare.
(4) Il numero di imbarcazioni di salvataggio e/o di battelli di
emergenza deve essere sufficiente ad assicurare che in caso di
abbandono da parte di tutte le persone che la nave e' autorizzata a
trasportare, siano radunate non piu' di nove zattere di salvataggio
da ciascuna imbarcazione di salvataggio o battello di emergenza.
(5) I battelli di emergenza devono essere dotati di dispositivi
autonomi per la messa a mare e il recupero. Se un battello di
emergenza soddisfa i requisiti della sezione 4.5 o 4.6 del codice
LSA, puo' essere incluso nella capacita' dei mezzi collettivi di
salvataggio specificati nella tabella che precede.
Almeno uno dei battelli di emergenza sulle navi ro-ro da passeggeri
deve essere un battello di emergenza veloce conforme ai requisiti
della regola III/5-1.3.
Qualora l'amministrazione dello Stato di bandiera consideri che la
sistemazione di un battello di emergenza a bordo della nave sia
fisicamente impossibile, tale nave puo' essere esentata dal
trasportare un battello di emergenza, a condizione che la nave
soddisfi tutti i requisiti seguenti:
(a) disponga dei mezzi necessari per il recupero dall'acqua di una
persona in difficolta';
(b) tale recupero deve poter essere osservato dalla plancia;
(c) la nave deve risultare sufficientemente manovrabile per poter
avvicinare e recuperare tali persone nelle peggiori condizioni
ipotizzabili.
(6) Almeno un salvagente su ciascun fianco deve essere provvisto di
un cavo di sicurezza galleggiante di lunghezza pari ad almeno in
doppio dell'altezza a cui esso e' sistemato al di sopra della linea
di galleggiamento in condizioni di minimo carico oppure pari a 30
metri, assumendo il valore maggiore.
Due salvagente devono essere provvisti di segnale fumogeno ad
attivazione automatica e di luce ad accensione automatica e devono
essere sistemati in modo da poter essere rapidamente lanciati in
mare dalla plancia. I salvagente restanti devono essere provvisti di
luci ad accensione automatica conformi a quanto disposto al
paragrafo 2.1.2 del codice LSA.
(7) I segnali di soccorso, conformi ai requisiti della sezione 3.1
del codice A devono essere sistemati in plancia o presso la
timoneria.
(8) Le cinture di salvataggio a bordo di navi ro-ro da passeggeri
devono essere conformi ai requisiti della regola III/5-1.5.
(9) Una cintura di salvataggio gonfiabile deve essere fornita a
ciascuna persona che sia chiamata a svolgere mansioni a bordo in
zone esposte. Dette cinture di salvataggio gonfiabili possono essere
incluse nel numero totale di cinture di salvataggio prescritte dal
presente annesso.
3 Impianti d'allarme, istruzioni operative, manuali, ruolo di appello
e istruzioni di emergenza (R 6 + 8 + 9 + 19 + 20)
NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C E D:
Ogni nave deve essere provvista di quanto segue.
1 Impianto di allarme generale di emergenza (R 6.4.2)
Tale allarme deve essere conforme alle disposizioni di cui al
paragrafo 7.2.1.1 del codice LSA destinato a chiamare i passeggeri e
l'equipaggio ai punti di riunione e a dare inizio alle operazioni
previste nel ruolo di appello.
In tutte le navi che trasportano piu' di 36 passeggeri, l'impianto
di allarme di emergenza deve essere integrato con un impianto di
informazione pubblica utilizzabile dalla plancia. L'impianto deve
essere realizzato in modo tale che i messaggi inviati siano
facilmente percepiti dalle persone con normale capacita' uditiva, in
tutti i luoghi in cui e' probabile che esse si trovino durante la
navigazione.
PER LE NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE IL 1 GENNAIO 2003
O DOPO TALE DATA:
Gli impianti di allarme generale di emergenza devono essere
udibili su tutti i ponti scoperti e i livelli minimi di pressione
sonora del segnale d'allarme di emergenza devono essere conformi a
quanto disposto dai paragrafi 7.2.1.2 e 7.2.1.3 del codice LSA.
2 Impianto di informazione pubblica (R 6.5).
2.1 Oltre a soddisfare le disposizioni della regola II-2/B/15.4 e
del paragrafo .1, tutte le navi da passeggeri che trasportano piu' di
36 passeggeri devono essere munite di un impianto di informazione
pubblica. Per le navi esistenti, fatte salve le disposizioni del
paragrafo .2.6, i paragrafi .2.2.2.3 e .2.5 devono essere applicati
entro la data della prima visita di controllo periodica successiva
alla data del 1 luglio 1998.
2.2 L'impianto di informazione pubblica deve essere composto da un
sistema di altoparlanti che permetta di diffondere messaggi in tutti
i locali in cui sono normalmente presenti membri dell'equipaggio o
passeggeri, o entrambi, e nei punti di riunione. Esso deve consentire
la diffusione di messaggi dalla plancia e altre simili postazioni a
bordo della nave, secondo le indicazioni ritenute necessarie
dall'amministrazione dello Stato di bandiera. Esso deve essere
installato tenendo conto di eventuali condizioni acustiche marginali
e non deve richiedere alcun tipo di intervento da parte di chi
ascolta.
2.3 L'impianto di informazione pubblica deve essere protetto in
modo da impedirne l'uso non autorizzato. Esso deve essere chiaramente
udibile nonostante il rumore ambiente in tutti i locali di cui al
paragrafo .2.2 e deve essere provvisto di funzione di esclusione
(override), comandata da una posizione in plancia o da altre simili
postazioni a bordo della nave, secondo le indicazioni ritenute
necessarie dall'amministrazione dello Stato di bandiera, in modo da
consentire la diffusione di messaggi di emergenza anche qualora siano
stati disattivati gli altoparlanti dei suddetti locali, ne sia stato
abbassato il volume o l'impianto di informazione pubblica sia
utilizzato per altri scopi.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE IL 1 GENNAIO 2003 O DOPO
TALE DATA:
I livelli minimi di pressione sonora per la diffusione degli
annunci di emergenza devono essere conformi al paragrafo 7.2.2.2 del
codice LSA.
2.4 NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
1 L'impianto di informazione pubblica deve disporre di almeno due
circuiti sufficientemente separati per tutta la loro lunghezza e di
due amplificatori separati e indipendenti;
2 L'impianto di informazione pubblica e le relative
caratteristiche di funzionamento devono essere approvati
dall'amministrazione dello Stato di bandiera, tenuto conto delle
raccomandazioni adottate dall'Organizzazione marittima
internazionale.
2.5 L'impianto di informazione pubblica deve essere collegato con
la sorgente di emergenza di energia elettrica.
2.6 Le navi esistenti che gia' dispongono di un impianto di
informazione pubblica approvato dall'amministrazione dello Stato di
bandiera e sostanzialmente conforme a quello prescritto dai paragrafi
.2.2, 2.3 e .2.5 non sono tenute a sostituire il suddetto impianto.
3 Ruolo di appello e istruzioni di emergenza (R 8)
A ogni persona a bordo devono essere fornite chiare istruzioni, da
seguire in caso di emergenza, in base alla risoluzione IMO A.691
(17).
Il ruolo di appello e le istruzioni di emergenza, conforme alle
disposizioni della regola Solas III/37, deve essere esposto in
posizioni facilmente visibili in tutta la nave, nonche' in plancia,
nel locale motori e nei locali di alloggio dell'equipaggio.
Illustrazioni e istruzioni in lingue appropriate devono essere
affisse nelle cabine dei passeggeri e poste in evidenza nei punti di
riunione e negli altri locali per passeggeri onde informarli su:
(i) i loro punti di riunione;
(ii) le operazioni essenziali da eseguire in caso di emergenza;
(iii) il modo di indossare le cinture di salvataggio.
Alla persona che, ai sensi della regola Solas IV/16, ha la
responsabilita' primaria delle radiocomunicazioni nelle situazioni di
emergenza, non dovra' assegnato altro compito in tali circostanze.
Questa disposizione deve figurare nel ruolo di appello e nelle
istruzioni di emergenza.
4 Istruzioni operative (R 9)
Sui mezzi collettivi di salvataggio e sui dispositivi di comando
per la loro messa a mare o nelle loro vicinanze devono essere apposti
cartelli o indicazioni che:
(i) spieghino i comandi e le operazioni di manovra del dispositivo
per la messa a mare e forniscano istruzioni e avvertimenti;
(ii) siano facilmente visibili in condizione di illuminazione di
emergenza;
(iii) utilizzino simboli conformi alla risoluzione IMO A.760 (18).
5 Manuale di addestramento
Un manuale di addestramento, conforme alle disposizioni della
regola SOLAS III/35, deve essere disponibile in ogni sala da pranzo e
sala di ricreazione o in ogni cabina dell'equipaggio.
6 Istruzioni per la manutenzione (R.20.3)
Sulla nave devono essere disponibili istruzioni per la
manutenzione a bordo dei mezzi di salvataggio o programmi di
manutenzione di bordo che comprendano la manutenzione dei mezzi di
salvataggio e la manutenzione deve essere eseguita secondo le
suddette istruzioni. Le istruzioni devono essere conformi alle
disposizioni della regola SOLAS III/36.
4 Supervisione dei mezzi collettivi di salvataggio e relativo
personale (R 10)
NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C E D:
1 A bordo della nave deve essere presente un numero sufficiente di
persone addestrate al fine di riunire le persone non addestrate e
dare loro assistenza.
2 A bordo della nave deve essere presente un numero sufficiente di
membri dell'equipaggio per manovrare i mezzi collettivi di
salvataggio e i relativi dispositivi per la messa a mare necessari
per l'abbandono nave da parte di tutte le persone a bordo.
3 Un ufficiale o una persona abilitata deve essere posto a capo di
ogni mezzo collettivo di salvataggio. Tuttavia, puo' essere posto a
capo di una zattera o di un gruppo di zattere un membro
dell'equipaggio esperto del loro maneggio e manovra. A ogni battello
di emergenza e a ogni mezzo collettivo di salvataggio dotato di
motore deve essere assegnata una persona capace di condurlo e di
eseguire piccole riparazioni.
4 Il comandante deve assicurarsi che il personale di cui ai punti
.1, .2 e .3 sia equamente distribuito fra i mezzi collettivi di
salvataggio della nave.
5 Punti di riunione e sistemazioni per l'imbarco sui mezzi collettivi
di salvataggio (R 11 + 23 + 25)
NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C E D:
1 I mezzi collettivi di salvataggio per i quali sono prescritti
dispositivi approvati per la messa a mare devono essere sistemati il
piu' vicino possibile ai locali di alloggio e di servizio.
2 I punti di riunione devono essere vicini alle zone di imbarco e
devono essere rapidamente accessibili dai locali di alloggio e dalle
zone di lavoro, ed essere sufficientemente ampi da consentire di
riunire e istruire i passeggeri. Per ogni persona e' previsto uno
spazio libero sul ponte pari ad almeno 0,35 m2.
3 I punti di riunione e le zone d'imbarco, i corridoi, le scale e
le uscite verso i punti di riunione e le zone d'imbarco devono essere
adeguatamente illuminati.
Detta illuminazione deve poter essere alimentata dalla sorgente di
emergenza di energia elettrica prescritta dalle regole II-1/D/3 e
II-1/D/4.
In aggiunta e come parte delle segnalazioni richieste
conformemente alla regola II-2/B 6.1.7 per le navi nuove delle classi
B, C e D, i percorsi verso i punti di riunione devono essere indicati
con appositi simboli dei punti di riunione, conformi alla risoluzione
IMO A.760 (18). Questo requisito vale anche per le navi esistenti di
classe B, che trasportano piu' di 36 passeggeri.
4 Deve essere possibile salire a bordo delle imbarcazioni di
salvataggio direttamente dalla loro posizione normale di sistemazione
oppure dal ponte di imbarco, ma non da entrambe le posizioni.
5 Deve essere possibile salire a bordo delle zattere ammainabili
da una posizione posta nelle immediate vicinanze della loro normale
posizione di sistemazione, oppure da una posizione in cui la zattera
venga trasferita prima di essere messa a mare.
6 Ove necessario, devono essere previsti dispositivi atti a tenere
i mezzi collettivi di salvataggio ammainabili mediante gru accostati
al fianco della nave e a mantenerli in tale posizione affinche' le
persone possano imbarcarsi in modo sicuro.
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
7 Se i dispositivi per la messa a mare di un mezzo collettivo di
salvataggio non consentono l'imbarco prima che il mezzo sia in acqua
e l'altezza dalla zona di imbarco all'acqua e' superiore a 4,5 metri
sopra il galleggiamento in condizioni di minimo carico, deve essere
installato un dispositivo MES (Marine Evacuation System) approvato,
conforme al disposto del paragrafo 6.2 del codice LSA.
Sulle navi dotate di dispositivi MES, deve essere assicurata la
comunicazione tra la zona di imbarco e la piattaforma dei mezzi
collettivi di salvataggio.
8 Su ciascun lato della nave deve essere prevista almeno una
scaletta per l'imbarco, conforme alle disposizioni del paragrafo
6.1.6 del codice LSA; l'amministrazione dello Stato di bandiera puo'
esentare una nave dall'osservanza del predetto requisito qualora, in
tutte le condizioni previste, favorevoli o sfavorevoli, di assetto
longitudinale e sbandamento, il bordo libero fra la posizione
dell'imbarcazione e il galleggiamento non sia superiore a 1,5 metri.
5.1 Requisiti relativi alle navi ro-ro da passeggeri (R 26)
NAVI RO-RO DA PASSEGGERI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C E D:
1 Le navi ro-ro da passeggeri esistenti devono conformarsi alle
disposizioni del paragrafo .5 entro la data della prima visita di
controllo periodica successiva alla data del 1 luglio 1998, nonche'
ai paragrafi .2, .3 e .4 entro la data della prima visita di
controllo periodica successiva al 1 luglio 2000.
2 Zattere di salvataggio.
1 Le zattere di salvataggio delle navi ro-ro da passeggeri devono
essere servite da dispositivi MES (Marine Evacuation System) conformi
alla sezione 6.2 del codice LSA oppure da dispositivi per la messa a
mare conformi al paragrafo 6.1.5 del codice LSA ugualmente
distribuiti su ciascun fianco della nave.
Deve essere assicurata la comunicazione tra la zona di imbarco e
la piattaforma.
2 Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve
essere provvista di dispositivo di galleggiamento libero conforme
alla regola SOLAS III/13.4.
3 Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve
essere del tipo provvisto di rampa di imbarco conforme alle
disposizioni di cui ai paragrafi 4.2.4.1. o 4.3.4.1 del codice LSA, a
seconda del caso.
4 Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve
essere autoraddrizzante o con tenda e reversibile, stabile in
condizioni di mare grosso e in grado di operare in condizioni di
sicurezza indipendentemente del lato sul quale galleggia. E'
consentito l'uso di zattere di salvataggio aperte e reversibili ove
l'amministrazione dello Stato di bandiera ritenga tale uso
giustificato del fatto che il viaggio si svolge in acque riparate e
condizioni meteomarine favorevoli nel tratto di mare e nel periodo in
cui opera la nave, e purche' tali zattere siano pienamente conformi
alle disposizioni dell'allegato 10 del codice per le unita' veloci.
In alternativa, ogni nave puo' essere dotata di zattere
autoraddrizzanti o con tenda e reversibili in aggiunta alla sua
normale dotazione di zattere di salvataggio, la cui capacita' totale
sia almeno pari al 50% delle persone che non possono essere sistemate
nelle imbarcazioni di salvataggio. Tale capacita' supplementare deve
essere determinata in base alla differenza fra il numero totale delle
persone a bordo e il numero delle persone sistemate nelle
imbarcazioni di salvataggio. Le suddette zattere devono essere
approvate dall'amministrazione dello Stato di bandiera tenuto conto
delle raccomandazioni adottate dall'IMO (con MSC/Circ. 809).
3 Battelli di emergenza veloci.
1 Almeno un battello di emergenza a bordo delle navi ro-ro da
passeggeri deve essere un battello di emergenza veloce, approvato
dall'amministrazione dello Stato di bandiera tenuto conto delle
raccomandazioni adottate dall'IMO (MSC Circ. 809) e successivi
emendamenti.
2 Ciascun battello di emergenza veloce deve essere provvisto di un
adeguato dispositivo per la messa a mare, approvato
dall'amministrazione dello Stato di bandiera. Nell'approvare tali
dispositivi, detta amministrazione terra' conto del fatto che i
battelli di emergenza veloci devono poter essere messi a mare e
recuperati anche in condizioni meteomarine molto sfavorevoli, nonche'
delle raccomandazioni adottate dall'IMO.
3 Almeno due equipaggi di ciascun battello di emergenza veloce
devono essere addestrati e devono partecipare a esercitazioni
periodiche, secondo quanto prescritto dalla sezione A-VI/2, tabella
A-VI/2-2 "Specification of the minimum standard of competence in fast
rescue boats" del Seafarers Training, Certification and Watchkeeping
(STCW) Code (norme per l'addestramento, l'abilitazione e il servizio
di guardia) e dalle raccomandazioni adottate dall'IMO con risoluzione
A.771 (18), e successivi emendamenti. L'addestramento e le
esercitazioni devono comprendere le diverse operazioni di
salvataggio, maneggio e manovra di tali imbarcazioni in varie
condizioni meteomarine, nonche' di raddrizzamento in seguito a
capovolgimento delle stesse.
4 Ove la disposizione o le dimensioni di una nave ro-ro da
passeggeri esistente siano tali da impedire la sistemazione del
battello di emergenza veloce prescritto dal punto .3.1, detto
battello potra' essere sistemato al posto di una esistente
imbarcazione di salvataggio che sia stata accettata come battello di
emergenza o come imbarcazione di emergenza a condizione che:
1 il battello veloce sia provvisto di un dispositivo per la messa
a mare conforme alle disposizioni del punto .3.2;
2 la riduzione di capacita' risultante dalla sostituzione del
mezzo di salvataggio sia compensata dalla sistemazione di zattere di
salvataggio aventi una capacita' almeno eguale al numero di persone
trasportate dall'imbarcazione sostituita; e
3 tali zattere di salvataggio possano essere utilizzate con i
dispositivi esistenti per la messa a mare e i dispositivi MES per
l'evacuazione della nave.
4 Mezzi di soccorso.
1 Le navi ro-ro da passeggeri devono essere provviste di
dispositivi efficaci per il pronto recupero di superstiti in mare e
per il loro trasbordo dai battelli di emergenza e dai mezzi
collettivi di salvataggio sulla nave.
2 I dispositivi per il trasbordo dei superstiti sulla nave possono
essere parte di un dispositivo MES o di altro dispositivo di
salvataggio.
Tali dispositivi devono essere approvati dallo Stato di bandiera
tenendo conto delle raccomandazioni adottate dall'IMC con MSC/Circ.
810.
3 Se lo scivolo di un dispositivo MES e' destinato a fungere da
mezzo di trasbordo dei superstiti sul ponte della nave, il predetto
scivolo deve essere dotato di corrimano o di scalette che facilitino
la risalita.
5 Cinture di salvataggio.
1 In deroga alle disposizioni delle regole Solas III/7.2 e
III/22.2, le cinture di salvataggio devono essere sistemate in numero
sufficiente in prossimita' dei punti di riunione in modo da evitare
che i passeggeri debbano tornare nelle rispettive cabine per prendere
le suddette cinture.
2 Sulle navi ro-ro da passeggeri, ciascuna cintura di salvataggio
deve essere provvista di una luce, conforme ai requisiti del
paragrafo 2.2.3 del codice LSA.
5-2 Piazzole di atterraggio e di carico per elicotteri (R 28)
NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C E D:
1 Le navi ro-ro da passeggeri esistenti devono conformarsi alle
disposizioni del paragrafo .2 della presente regola entro la data
della prima visita di controllo periodica successiva alla data del 1
luglio 1998.
2 Le navi ro-ro da passeggeri devono essere dotate di una piazzola
di recupero per elicotteri approvata dall'amministrazione dello Stato
di bandiera tenuto conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO con
risoluzione A.229 (VII), e successivi emendamenti.
3 Le navi nuove delle classi B, C e D di lunghezza pari o
superiore a 130 metri devono essere dotate di piazzola di atterraggio
per elicotteri approvata dall'amministrazione dello Stato di bandiera
tenuto conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO.
5-3 Sistema di supporto decisionale per il comandante (R 29)
NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C E D:
1 Le navi esistenti devono conformarsi alle disposizioni della
presente regola entro la data della prima visita di controllo
periodica successiva al 1 luglio 1999.
2 In tutte le navi, deve essere disponibile in plancia un sistema
di supporto decisionale per la gestione delle emergenze.
3 Il sistema deve comprendere almeno uno o piu' piani di emergenza
stampati. Tali piani devono contemplare tutte le situazioni
prevedibili di emergenza e quanto meno i seguenti casi di emergenza:
1 incendio;
2 avaria della nave;
3 inquinamento;
4 atti illeciti che mettono a repentaglio la sicurezza della nave
e l'incolumita' dei passeggeri e dell'equipaggio;
5 infortuni del personale;
6 incidenti al carico;
7 assistenza in caso di emergenza ad altre navi.
4 Le procedure previste dal piano o dai piani di emergenza devono
fornire un supporto decisionale al comandante affinche' possa gestire
situazioni di emergenza concomitanti.
5 Il piano o i piani di emergenza devono avere una struttura
uniforme ed essere di facile consultazione. Dove applicabile, le
condizioni di carico effettive, calcolate ai fini della stabilita'
della nave durante la navigazione, devono essere utilizzate anche per
il controllo in condizioni di avaria.
6 In aggiunta ai suddetti piani di emergenza, l'amministrazione
dello Stato di bandiera puo' altresi' accettare l'uso d un sistema di
supporto decisionale computerizzato in plancia, che contenga tutte le
informazioni relative ai piani e alle procedure di emergenza, alle
liste di controllo, ecc., in grado di fornire un elenco delle azioni
raccomandate in ogni situazione prevedibile di emergenza.
6 Zone per la messa a mare (R 12)
NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C E D:
Le zone per la messa a mare dei mezzi collettivi di salvataggio
devono essere ubicate in posizione tale da rendere l'operazione di
messa a mare sicura, tenendo conto in particolare della distanza
dall'elica e dalle zone di scafo con i fianchi sensibilmente
rientranti, in modo che i mezzi predetti possano essere messi a mare
lungo i fianchi della nave. Le suddette zone, se posizionate nella
parte prodiera della nave, devono essere ubicate a poppavia della
paratia di collisione e in posizione ridossata.
7 Sistemazione a bordo dei mezzi collettivi di salvataggio (R 13 +
24)
NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C E D:
1 Ogni mezzo collettivo di salvataggio deve essere sistemato in
modo che:
a) non interferisca, insieme ai dispositivi per tenerlo in posto,
con la manovra di messa a mare di qualsiasi altro mezzo collettivo
di salvataggio;
b) sia il piu' vicino possibile, per quanto sicuro e fattibile,
alla superficie dell'acqua; l'altezza della testa della gru di un
mezzo collettivo di salvataggio, quando questo e' in posizione di
imbarco, non deve, per quanto possibile, superare 15 metri
rispetto al galleggiamento quando la nave e' in condizioni di
minimo carico; detto mezzo, quando e' in posizione di imbarco,
deve trovarsi ben al di sopra dal galleggiamento della nave a
pieno carico, in sfavorevoli condizioni di assetto longitudinale
fino a 10 gradi e sbandamento fino a 20 gradi, da un lato o
dall'altro per le navi nuove e rispettivamente fino a almeno 15
gradi, da un lato o dall'altro, per le navi esistenti, oppure, se
minore, fino all'angolo di inizio immersione del ponte esposto;
c) sia in condizioni da essere sempre pronto all'uso in modo che
due membri dell'equipaggio possano prepararlo per l'imbarco di
persone e la messa a mare in meno di 5 minuti;
d) sia ubicato il piu' possibile a proravia dell'elica;
e) sia al completo delle dotazioni prescritte dalle pertinenti
regole Solas, ad eccezione delle zattere supplementari definite
alla nota 3 della tabella della regola III/2, le quali possono non
soddisfare taluni requisiti Solas specificati nella suddetta nota.
2 Le imbarcazioni di salvataggio in posizione di normale
sistemazione a bordo devono essere collegate ai loro dispositivi per
la messa a mare. Sulle navi da passeggeri di lunghezza pari o
superiore a 80 metri, ogni imbarcazione deve essere ubicata in modo
tale che la distanza fra la sua estrema poppa e l'elica sia non
minore di una lunghezza e mezza dell'imbarcazione.
3 Ogni zattera deve essere sistemata:
a) con la barbetta collegata alla nave;
b) con un dispositivo di galleggiamento libero conforme alle
disposizioni del paragrafo 4.1.6 del codice LSA, che consenta alla
zattera di galleggiare liberamente e, se di tipo autogonfiabile,
di gonfiarsi automaticamente quando la nave affonda; un solo
dispositivo di galleggiamento libero puo' essere usato per due o
piu' zattere di salvataggio, purche' tale dispositivo soddisfi i
requisiti di cui al paragrafo 4.1.6 del codice LSA;
c) in modo da consentire lo sgancio manuale dai dispositivi di
ritenuta.
4 Le zattere ammainabili mediante gru devono essere sistemate
entro il raggio di azione del rispettivo gancio di sollevamento a
meno che non sia adottato un mezzo per il loro spostamento che non
deve diventare inutilizzabile entro i limiti di assetto longitudinale
fino a 10 gradi e di sbandamento fino a 20 gradi da un lato o
dall'altro, per le navi nuove e rispettivamente fino ad almeno 15
gradi, da un lato o dall'altro, per le navi esistenti o da movimenti
della nave o interruzione di energia.
5 Le zattere di salvataggio lanciabili devono essere sistemate in
posizione tale da essere facilmente spostabili da un lato all'altro
della nave a livello di ciascun ponte scoperto. In caso contrario, su
ciascun fianco della nave devono essere disponibili zattere
supplementari aventi una capacita' totale su ogni lato pari al 75%
del numero totale delle persone a bordo.
6 Le zattere dotate di dispositivo MES per l'evacuazione della nave
devono:
a) essere sistemate in prossimita' del contenitore dei dispositivi
MES;
b) poter essere sganciate dalla propria posizione mediante
sistemazioni che consentano loro di essere ormeggiate e gonfiate
lungo la piattaforma di imbarco;
c) poter essere sganciate come mezzi di salvataggio indipendenti;
d) essere provviste di sagole di recupero attaccate alla piattaforma
di imbarco.
8 Sistemazione dei battelli di emergenza a bordo (R 14)
NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C E D:
I battelli di emergenza devono essere sistemati a bordo:
1 in condizione da essere costantemente pronti all'uso in meno di
5 minuti;
2 in posizione idonea ad essere messi a mare e recuperati;
3 in modo che essi stessi e i dispositivi per tenerli in posto non
interferiscano con la manovra di messa a mare di qualsiasi altro
mezzo collettivo di salvataggio in qualsiasi altra zona per la messa
a mare;
4 conformi alle disposizioni della regola 7, se sono anche
imbarcazioni di salvataggio.
8a Sistemazione dei dispositivi MES per l'evacuazione della nave (R
15)
NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D e NAVI RO-RO DA PASSEGGERI
ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D:
1. La murata non deve avere aperture tra la zona di imbarco del
dispositivo MES e la linea di galleggiamento in condizioni di minimo
carico; devono essere inoltre forniti mezzi volti a proteggere il
dispositivo da eventuali sporgenze.
2. Le zone per la messa a mare dei mezzi collettivi di salvataggio
devono essere ubicate in posizione tale da rendere l'operazione di
messa a mare sicura, tenendo conto in particolare della distanza
dall'elica e dalle zone di scafo con i fianchi sensibilmente
rientranti, in modo che i mezzi predetti possano essere messi a mare
lungo i fianchi della nave.
3. Ciascun dispositivo MES per l'evacuazione della nave deve
essere sistemato in modo tale che ne' il passaggio ne' la piattaforma
ne' i relativi meccanismi di sistemazione o di azionamento
interferiscano con il funzionamento di qualsiasi altro dispositivo di
salvataggio presso qualsiasi altra zona di messa a mare.
4. Dove appropriato, la nave deve avere sistemazioni tali che i
dispositivi MES per l'evacuazione della nave nelle rispettive
posizioni di normale sistemazione siano protetti dai danni causati
dal mare grosso.
9 Dispositivi per la messa a mare e il recupero dei mezzi collettivi
di salvataggio (R 16)
NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C E D:
1 I dispositivi per la messa a mare conformi ai requisiti della
sezione 6.1 del codice LSA devono essere fornti per tutti i mezzi
collettivi di salvataggio, ad eccezione dei seguenti:
1 PER LE NAVI ESISTENTI DELLE CLASSI B, C E D:
a. mezzi collettivi di salvataggio il cui imbarco avvenga da una
posizione sul ponte a meno di 4,5 metri sopra la linea di
galleggiamento in condizioni di minimo carico e che si trovino in una
delle due condizioni seguenti:
- abbiano una massa minore o uguale a 185 kg; oppure
- siano sistemati per la messa a mare direttamente dalla posizione di
riposo in condizioni sfavorevoli di assetto longitudinale fino a 10
gradi e di sbandamento fino ad almeno 15 gradi su qualsiasi dei due
fianchi, oppure
b. mezzi di salvataggio in eccesso rispetto ai mezzi per il 110%
del numero totale di persone a bordo; oppure mezzi collettivi di
salvataggio forniti per essere usati congiuntamenle al dispositivo
MES (Marine Evacuation System), conformi ai requisiti di cui al punto
6.2 del codice LSA e sistemati per la messa a mare direttamente dalla
posizione di normale sistemazione in condizioni sfavorevoli di
assetto longitudinale fino a 10 gradi e di sbandamento fino a 20
gradi su qualsiasi dai due fianchi.
2 PER LE NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D:
quando, fatta salva l'efficacia dei dispositivi di imbarco sui
mezzi collettivi di salvataggio e sui battelli di emergenza nelle
condizioni meteomarine in cui la nave si trova a operare e in tutte
le condizioni previste, favorevoli o sfavorevoli, di assetto
longitudinale e sbandamento, il bordo libero fra la posizione
dell'imbarcazione e il galleggiamento della nave in condizioni di
minimo carico non sia superiore a 4,5 metri, nel qual caso
l'amministrazione dello Stato di bandiera puo' acconsentire all'uso
di un dispositivo per mezzo del quale le persone si imbarcano
direttamente sulle zattere di salvataggio.
2 Ogni imbarcazione di salvataggio deve essere provvista di un
dispositivo per la messa a mare e il recupero a bordo.
PER LE NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE IL 1 GENNAIO 2003
O DOPO TALE DATA:
In aggiunta deve essere prevista la possibilita' di sospendere
l'imbarcazione di salvataggio per rendere possibili le operazioni di
manutenzione sui meccanismi di sgancio.
3 I dispositivi per la messa a mare e per il recupero a bordo
devono essere tali che l'operatore a bordo della nave sia in grado di
osservare tutte le fasi di messa a mare dei mezzi collettivi di
salvataggio e se trattasi di imbarcazioni di salvataggio, anche tutte
le fasi di recupero.
4 A bordo della nave deve essere impiegato un meccanismo di
sgancio di un solo tipo per mezzi collettivi di salvataggio simili.
5 I cavi dei paranchi, se utilizzati, devono avere lunghezza tale
da consentire ai mezzi collettivi di salvataggio di raggiungere
l'acqua con la nave in condizioni di minimo carico e in sfavorevoli
condizioni di assetto longitudinale fino a 10 gradi e di sbandamento
fino a 20 gradi, su un lato o sull'altro per le navi nuove e
rispettivamente fino ad almeno 15 gradi da un lato o dall'altro, per
le navi esistenti.
6 La preparazione e il maneggio di un mezzo collettivo di
salvataggio in una zona per la messa a mare non devono interferire
con la rapida preparazione e il maneggio di qualsiasi altro mezzo
collettivo di salvataggio o battello di emergenza in qualsiasi altra
zona per la messa a mare.
7 Devono essere disponibili mezzi atti a impedire qualsiasi
scarico d'acqua dalla nave sui mezzi collettivi di salvataggio
durante l'abbandono nave.
8 Durante la preparazione e la messa a mare, il mezzo collettivo
di salvataggio, il suo dispositivo per la messa a mare e il relativo
specchio d'acqua devono essere illuminati adeguatamente con energia
fornita dalla sorgente di emergenza di energia elettrica prescritta
dalle regole II-1/D/3 e II/1D/4.
10 Dispositivi di imbarco sui battelli di emergenza e dispositivi
per la messa a mare e di recupero (R 17)
NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C E D:
1 I dispositivi di imbarco sul battello di emergenza e i
dispositivi per la messa a mare devono essere tali che le operazioni
avvengano nel minor tempo possibile.
2 Il battello d emergenza deve poter essere recuperato e messo a
mare direttamente dalla propria posizione normale con a bordo il
numero di persone designate a governare il battello.
3 Se il battello funge anche da mezzo collettivo di salvataggio e
le altre imbarcazioni di salvataggio sono recuperate a bordo dal
ponte di imbarco, in aggiunta a quanto prescritto dal precedente
punto .2, il battello deve poter essere recuperato a bordo dal ponte
di imbarco.
4 I dispositivi per la messa a mare devono essere conformi alle
disposizioni della regola 9. Tuttavia, tutti i battelli di emergenza
devono poter essere messi a mare utilizzando barbette, se necessario,
con la nave in marcia avanti a velocita' fino a 5 nodi, in acque
calme.
5 Il tempo di recupero a bordo del battello di emergenza non deve
superare 5 minuti in condizioni meteomarine medie anche quando il
battello e' al completo di persone e dotazioni. Se il battello e'
parte dei mezzi collettivi di salvataggio, detto tempo di recupero
deve poter essere rispettato anche quando il battello e' al completo
delle datazioni prescritte per i mezzi collettivi di salvataggio e di
equipaggio abilitato di almeno 6 persone.
6 PER LE NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C E D, COSTRUITE IL 1 GENNAIO
2003 O DOPO TALE DATA:
Le disposizioni per l'imbarco e il recupero del battello di
emergenza devono permettere di imbarcare in modo sicuro ed efficiente
un infortunato su di una barella. Per garantire la sicurezza del
recupero in condizioni meteomarire avverse devono essere disponibili
opportuni stroppi se l'impiego di pesanti bozzelli puo' costituire un
pericolo.
11 Istruzioni di emergenza (R 19)
NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C E D:
Ogniqualvolta si imbarchino nuovi passeggeri, deve essere tenuta
una breve presentazione sulla sicurezza dei passeggeri immediatamente
prima o dopo la partenza. Tale presentazione deve includere almeno le
istruzioni previste dalla regola III/3.3. Essa va effettuata in una o
piu' lingue che i passeggeri possano comprendere. L'annuncio va
trasmesso impiegando l'impianto di informazione pubblica o tramite
altro mezzo idoneo che possa essere udito almeno dai passeggeri che
non l'abbiano ancora udito nel corso nel viaggio.
12 Prontezza d'uso, manutenzione e ispezioni (R 20)
NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C E D:
1 Prima che la nave salpi e in qualsiasi momento durante la
navigazione, tutti i dispositivi di salvataggio devono essere tenuti
in condizioni di impiego e pronti per l'Uso immediato.
2 La manutenzione e le ispezioni dei dispositivi di salvataggio
devono essere effettuate conformemente alle disposizioni della regola
SOLAS III/20.
13 Addestramento ed esercitazioni di abbandono della nave (R 19 + R
30)
NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C E D:
1 Ciascun membro dell'equipaggio a cui siano state assegnate
mansioni di emergenza deve familiarizzare con tali mansioni prima
dell'inizio del viaggio.
2 Un'esercitazione di abbandono nave e un'esercitazione
antincendio devono essere effettuate ogni settimana.
Ciascun membro dell'equipaggio deve partecipare, ogni mese, ad
almeno un'esercitazione di abbandono nave e ad una antincendio. Le
esercitazioni dell'equipaggio devono essere effettuate prima della
partenza della nave se piu' del 25% dell'equipaggio non ha
partecipato, nel mese precedente, a un'esercitazione di abbandono
nave e ad una antincendio a bordo della nave stessa. Quando una nave
entra in servizio per la prima volta, dopo che ne e' stato modificato
un elemento importante oppure quando viene ingaggiato un nuovo
equipaggio, le sopraccitate esercitazioni devono avere luogo prima
che la nave lasci il porto.
3 Ogni esercitazione di abbandono nave deve comprendere le azioni
di cui alla regola SOLAS III/19.3.3.1.
4 Le imbarcazioni di salvataggio e i battelli di emergenza devono
essere ammainati durante successive esercitazioni in base alle
disposizioni della regola SOLAS III/19, punti 3.3.2, 3.3.3, 3.3.6 e
3.3.7.
L'amministrazione dello Stato di bandiera puo' consentire alle
navi di non mettere a mare le imbarcazioni di salvataggio di un lato
della nave se i loro ormeggi nel porto e i loro schemi di movimento
non consentono di mettere a mare imbarcazioni di salvalaggio su quel
lato. Tuttavia, tutte le imbarcazioni di salvataggio di questo tipo
devono essere ammainate almeno una volta ogni 3 mesi e messe a mare
almeno una volta l'anno.
5 Se una nave e' dotata di dispositivi MES per l'evacuazione della
nave, le esercitazioni devono includere le azioni richieste dalla
regola SOLAS III/19.3.3.8.
6 L'illuminazione di emergenza per i punti di riunione e per
l'abbandono nave deve essere sottoposta a prova in occasione di
ciascuna esercitazione di abbandono nave.
7 Le esercitazioni antincendio devono essere svolte conformemente
alle disposizioni della regola SOLAS III/19.3.4.
8 Ogni membro dell'equipaggio deve essere addestrato e istruito a
bordo in base alle disposizioni di cui alla regola Solas III/19.4."
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