Gazzetta n. 304 del 30 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 dicembre 2002
Revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva glifosata non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 26 marzo 2002, relativo all'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria
degli alimenti e della nutrizione - Ufficio XVI
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto ministeriale del 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva 2001/99/CE del 20 novembre 2001, relativo all'iscrizione della sostanza attiva glifosate (compreso il glifosate trimesio) nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Considerato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva glifosate, come previsto dal comma 3 del medesimo art. 2;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1.
1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati in allegato, contenenti la sostanza attiva glifosate (compreso il glifosate trimesio), sono revocate a far data dal 1 gennaio 2003, come stabilito dall'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 26 marzo 2002.
 
Art. 2.
1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 e' consentita fino al 31 gennaio 2003, conformemente a quanto disposto dall'art. 4 del sopracitato decreto.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle imprese interessate ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2002
Il direttore generale: Marabelli
 
Allegato

----> Vedere allegato di pag. 45 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone