Gazzetta n. 304 del 30 dicembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 20 dicembre 2002 |
Revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva esfenvalerate non conformi alle disposizioni definite dal Ministero della salute del 3 aprile 2001, relativo all'iscrizione della sostanza attiva esfenvalerate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sanita' pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione - Ufficio XVI Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto ministeriale del 3 aprile 2001 di recepimento della direttiva 2000/67/CE del 23 ottobre 2000, relativo all'iscrizione della sostanza attiva esfenvalerate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 2001 di recepimento della direttiva 2000/80/CE del 4 dicembre 2000, che abroga la sopracitata direttiva 2000/67/CE, lasciando impregiudicati gli obblighi relativi ai termini per il recepimento e l'attuazione delle disposizioni indicate per la sostanza attiva esfenvalerate; Considerato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale del 3 aprile 2001 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva esfenvalerate, come previsto dal comma 3 del medesimo art. 2; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta: Art. 1. 1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati in allegato, contenenti la sostanza attiva esfenvalerate, sono revocate a far data dal 31 gennaio 2002, come stabilito dall'art. 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/67/CE del 23 ottobre 2000. |
| Art. 2. 1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 e' consentita fino al 31 gennaio 2003. 2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle imprese interessate ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 2002 Il direttore generale: Marabelli |
| Allegato
===================================================================== Nr. Reg. | Prodotto | Data Reg. | Impresa ===================================================================== 8361 | Metis A | 07.08.1993 | Caffaro S.p.a. |
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