Gazzetta n. 304 del 30 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 17 dicembre 2002
Modificazione dell'art. 3, comma 2, lettere f) e g), del decreto ministeriale 7 maggio 2001, recante la concessione dei contributi straordinari, legge n. 40/1987.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 40, recante norme per la copertura delle spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti privati gestori delle attivita' formative non coperte da contributo regionale;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 marzo 1987, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1987, attuativo della legge 14 febbraio 1987, n. 40, relativo a criteri e modalita' per la determinazione dei contributi previsti dalla predetta legge n. 40/1987;
Visto l'art. 12, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, che prevede che la concessione di sovvenzioni di qualunque genere anche a enti privati sia subordinata alla predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni procedenti devono attenersi;
Visto l'art. 4, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, che prevede - quale tipico atto d'indirizzo politico amministrativo di competenza esclusiva degli organi di governo - la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 7 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2001, con cui sono stati stabiliti i criteri procedurali a disciplinare la concessione dei contributi straordinari ai sensi della legge n. 40/87 comunque previsti negli esercizi finanziari di riferimento;
Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto che, nel determinare i costi ammissibili a contributo, individua alle lettere f) e g) due voci rispettivamente concernenti le polizze fidejussorie a garanzia dei finanziamenti comunitari e nazionali in relazione al periodo 1993/2000 e gli oneri e le passivita' pregressi relativi a competenze dirette e riflesse del personale e indebitamente per anticipazioni finanziarie e/o operazioni ipotecarie, come rimborsabili specificatamente a valere sulle risorse di cui alla legge finanziaria 2001;
Ritenuto che le istanze e ragioni di interesse pubblico che hanno condotto all'inserimento di entrambe tali voci di costo fra quelle ammissibili con riferimento specifico all'esercizio finanziario 2001 permangono anche con riferimento agli esercizi successivi;
Decreta:
Art. 1.
All'art. 3, comma 2, lettere f) e g), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 7 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2001, le parole: "a valere sulle risorse di cui alla legge finanziaria 2001" sono soppresse.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2002
Il Ministro: Maroni
 
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