IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI in qualita' di autorita' di regolamentazione del settore postale Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 2a serie speciale - n. 67 del 2 settembre 2002 della Repubblica italiana; Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha dato attuazione alla direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio; Preso atto che, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, della cennata direttiva 2002/39/CE, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le necessarie disposizioni per conformarsi alla direttiva stessa entro il 31 dicembre 2002; Considerato che e' in corso la predisposizione del provvedimento avente a oggetto il recepimento della direttiva 2002/39/CE, da emanare a seguito dell'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge comunitaria 2002; Considerato che alcune disposizioni della citata direttiva 2002/39/CE hanno natura tale da consentirne l'immediata applicazione; Ravvisata l'esigenza di impartire ai soggetti pubblici e privati destinatari della direttiva stessa disposizioni in materia per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2003 e l'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/39/CE; A d o t t a la seguente deliberazione: 1. Al fornitore del servizio universale, nella misura necessaria al mantenimento dello stesso, possono essere riservati la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, con i seguenti limiti di peso e di prezzo: il limite di peso e' di 100 grammi a decorrere dal 1 gennaio 2003; tale limite non si applica se il prezzo e' pari o superiore a tre volte la tariffa pubblica per l'invio della categoria di corrispondenza piu' rapida del primo porto di peso. 2. Il fornitore del servizio universale e' tenuto: a) ad applicare eventuali prezzi e tariffe speciali e relative condizioni associate in regime di trasparenza e non discriminazione; b) ad operare affinche' i prezzi e le tariffe suddetti tengano conto dei costi evitati rispetto a un servizio ordinario coprente la gamma completa dei servizi offerti per raccolta, trasporto, smistamento e consegna degli invii individuali; c) ad applicare i prezzi e le tariffe nonche' le relative condizioni associate nei riguardi di tutti i soggetti che si trovino nelle medesime condizioni; d) a rendere disponibili gli eventuali prezzi e tariffe speciali anche ai clienti privati in condizioni simili. 3. Il trasferimento di sovvenzioni da parte dell'area dei servizi riservati a quella del servizio universale deve essere autorizzato dall'autorita' di regolamentazione del settore postale entro i limiti strettamente necessari per il soddisfacimento di specifici obblighi del servizio universale medesimo. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 dicembre 2002 Il Ministro: Gasparri |