L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed in particolare l'art. 123 in base al quale i contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, a carico delle imprese ed enti soggetti alle disposizioni del medesimo testo unico, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati sui premi depurati di un'aliquota per gli oneri di gestione determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive modificazioni ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la rifonna della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed, in particolare, l'art. 2 che riguarda la pubblicita' degli atti; Visto il provvedimento ISVAP n. 1995/G del 18 dicembre 2001, con il quale e' stata fissata l'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati, escluse le tasse e le imposte, nell'esercizio 2002 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi; Rilevato che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio 2001 delle imprese di assicurazione si evidenzia che nei rami danni e vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto e' stata pari al 6,03%; Ritenuta l'opportunita' di fissare, per l'anno 2003, un'aliquota piu' contenuta rispetto a quella del 7% prevista nell'anno precedente; Ritenuta l'opportunita' di determinare la medesima aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi da tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione; Dispone: I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico delle imprese soggette alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati, per l'esercizio 2003, su tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e riassicurazione depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione, pari al 6,5% dei predetti premi. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 2002. Il presidente: Giannini |