Gazzetta n. 304 del 30 dicembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 11 novembre 2002 |
Proroga della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalle aziende del settore dell'installazione di reti telefoniche. (Decreto n. 31711). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto l'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilita' per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale; Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui al sopracitato art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998; Visto l'art. 45, comma 17, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144; Visto l'art. 62, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, e in particolare l'art. 2, comma 1, punti a) e b); Visti gli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato dalla Corte dei conti in data 1 agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, punti a) e b), della citata legge n. 248/2001; Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Visto il verbale di riunione del 10 maggio 2002, redatto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, che fa parte integrante del presente provvedimento, con il quale le aziende del settore dell'installazione delle reti telefoniche insieme alle organizzazioni sindacali dei lavoratori nazionali, sia confederali che di categoria, hanno raggiunto un accordo relativo al ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinario, per il semestre 1 luglio 2002/31 dicembre 2002, ai sensi del richiamato art. 52, comma 46, legge n. 448/2001, sulla base di specifiche iniziative da adottare nei confronti dei lavoratori interessati ai corsi di riqualificazione e/o di riconversione tramite l'intervento di Italia Lavoro S.p.a.; Vista la nota del 21 maggio 2002, n. 1067/R13/1/M A.T. della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, nella quale, tra l'altro, viene precisato che circa il calcolo dell'onere finanziario occorrente per l'erogazione del summenzionato trattamento, si debba far riferimento alla consistenza numerica consolidata al 30 giugno 2002; Considerato che alla data del 30 giugno 2002 la platea dei beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria, di cui ai richiamati articoli 1 e 5 del decreto interministeriale del 6 giugno 2001, ammonta a 6.700 unita' lavorative per un costo complessivo 105 miliardi di lire, pari a Euro 54.227.975,00; Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria, per il semestre 1 luglio 2002-31 dicembre 2002, ai sensi dell'art. 2, comma 46, della legge 28 dicembre 2002, n. 448, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, gia' utilizzatrici del predetto trattamento, ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1 agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, punti a) e b), della citata legge n. 248/2001; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' prorogato, nel limite massimo di Euro 54.227.975,00 pari a 105 miliardi di lire, il trattamento di integrazione salariale straordinaria, per il semestre 1 luglio 2002-31 dicembre 2002, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalle aziende del settore dell'installazione di reti telefoniche, per le quali sono stati emanati decreti ministeriali ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1 agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78. La misura del predetto trattamento e' ridotta del venti per cento. |
| Art. 2. Le aziende di cui al precedente art. 1 possono usufruire del trattamento di cui trattasi a condizione che ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999 con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui all'art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998, richiamato nel preambolo. |
| Art. 3. Nel verbale di consultazione sindacale concernente la richiesta di proroga del trattamento d'integrazione salariale straordinaria deve essere fatto esplicito riferimento al verbale di riunione del 10 maggio 2002, richiamato nel preambolo e che fa parte integrante del presente provvedimento. |
| Art. 4. Le aziende, al momento della presentazione della domanda riguardante la concessione della proroga del trattamento di cui trattasi, devono allegare un atto ufficiale dal quale emerga l'effettiva adesione al piano di interventi posto in essere da Italia Lavoro S.p.a., di cui al richiamato verbale di riunione del 10 maggio 2002 del precedente art. 3. |
| Art. 5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale eroga il trattamento di integrazione salariale straordinario, di cui al precedente art. 1, a condizione che i lavoratori interessati partecipino al processo di riqualificazione e ricollocazione di Italia Lavoro S.p.a., cosi' come individuato nel citato verbale di riunione del 10 maggio 2002 del precedente art. 3. A tal fine le aziende devono presentare al predetto ente previdenziale apposita dichiarazione a pena di responsabilita' civile e penale, nella quale venga confermata l'effettiva presenza del personale interessato al trattamento di integrazione salariale straordinaria, al richiamato processo. |
| Art. 6. Ai fini del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite di Euro 54.227.975,00 pari a 105 miliardi di lire, l'INPS e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso, per il visto e la registrazione, alla Corte dei conti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 novembre 2002
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Lavoro, foglio n. 310 |
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