Gazzetta n. 304 del 30 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 2 dicembre 2002
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato "Istituto Nord Est Qualita' - INEQ" ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Speck dell'Alto Adige" oppure "Südtiroler Markenspeck".

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il decreto 6 settembre 2002 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato "Istituto Nord Est Qualita' - INEQ", con decreto del 10 settembre 1999, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 18 settembre 2002;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta "Speck dell'Alto Adige" oppure "Südtiroler Markenspeck", allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo numero 62106;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta "Speck dell'Alto Adige" oppure "Südtiroler Markenspeck";
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 10 settembre 1999;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato "Istituto Nord Est Qualita' - INEQ", con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, con decreto 10 settembre 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Speck dell'Alto Adige" oppure "Südtiroler Markenspeck" registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata con decreto 6 settembre 2002, e' ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 16 gennaio 2003.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 10 settembre 1999.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 dicembre 2002
Il direttore generale: Abate
 
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