Gazzetta n. 304 del 30 dicembre 2002 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 6 dicembre 2002, n. 287
Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonche' i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo 1;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 1, comma 10;
Ritenuto necessario procedere alla riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie, nonche' del rinnovato concetto di Governo e di Pubblica Amministrazione contenuto nel titolo V della Costituzione, cosi' come e' stato modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Udite le Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 3
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Disposizioni generali). - 1. Nei Ministeri costituiscono strutture di primo livello, alternativamente:
a) i dipartimenti;
b) le direzioni generali.
2. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da dipartimenti non puo' essere istituita la figura del segretario generale. Nei Ministeri organizzati in dipartimenti l'ufficio del segretario generale, ove previsto da precedenti disposizioni di legge o regolamento, e' soppresso. I compiti attribuiti a tale ufficio sono distribuiti tra i capi dipartimento con il regolamento di cui all'articolo 4.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
- L'art. 87 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente delle Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare
messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previo, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa",
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63
(S.O.).
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203
(S.O.).
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106 (S.O.).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
2001, n. 178, recante: "Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114
(S.O.).
- L'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n.137, recante la
delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e
della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche' di enti
pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio
2002, n. 158, e' il seguente:
"Art. 1 (Deleghe di cui all'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi,
correttivi o modificativi di decreti legislativi gia'
emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c)
e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato
dall'art. 2 della presente legge.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati
negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati previo parere della commissione di cui all'art. 5
della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi.
Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati.
4. Al comma 6 dell'art. 55 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze,
il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, puo', con proprio decreto, differire o
gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti,
relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei
Ministeri".
- La legge 15 luglio 2002, n. 145, recante:
"Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per
favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra
pubblico e privato", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 172 del 24 luglio 2002.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto
2002, n. 207, recante: "Regolamento recante approvazione
dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici, a norma dell'art. 8, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2002. n. 222 (S.O.).
- Il comma 10, dell'art. 1 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, recante: "Interventi correttivi di finanza
pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del
28 dicembre 1993 (S.O.), e' il seguente:
"10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le
funzioni del Ministero della marina mercantile in materia
di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero
dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la
ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
(ICRAM)".
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
recante: "Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
248 del 24 ottobre 2001.



 
Art. 2.
Modifiche all'articolo 6
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Il segretario generale). - 1. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da direzioni generali puo' essere istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale, ove previsto, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.".
 
Art. 3.
Modifiche all'articolo 35
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;
b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;
c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;
d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.".



Note all'art. 3:
- Si riporta il nuovo testo dell'art. 35 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 35 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio.
2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente,
del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo
alle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione
delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e
della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri,
della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi
regolamenti comunitari, della difesa del mare e
dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;
b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei
siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa
gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle
politiche agricole e forestali;
c) promozione di politiche di sviluppo durevole e
sostenibile, nazionali e internazionali;
d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali
della collettivita' e all'impatto sull'ambiente, con
particolare riferimento alla prevenzione e repressione
delle violazioni compiute in danno dell'ambiente,
prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico,
acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai
valori naturali e ambientali.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri
dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite
alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresi'
trasferite le funzioni e compiti attribuiti ai Ministero
delle politiche agricole in materia di polizia forestale
ambientale.".



 
Art. 4.
Modifiche dell'articolo 36
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e' sostituto dal seguente:
"Art. 36 (Poteri di indirizzo politico e di vigilanza del Ministro). - 1. Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e' attribuita la titolarita' dei poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' la titolarita' del potere di vigilanza con riferimento all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, e all'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a ridefinire i compiti e l'organizzazione dell'ICRAM.".



Note all'art. 4:
- L'art. 4 del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e' il seguente:
"Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita). - (Art. 3 del decreto legislativo n. 29
del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del decreto
legislativo n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del decreto
legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1.
Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la
rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e
della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano,
in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da
un lato, e attuazione e gestione dall'altro.".
- L'art. 14 del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e' il seguente:
"Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - (Art.
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e
poi dall'art. 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998). -
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4,
comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno
entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di
bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi
da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad
esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni
delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed
adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa, Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segretarie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinano pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p) della legge
23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto
previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.".
- Il comma 2 dell'art. 8 del citato decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente:
"2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di
indirizzo e di vigilanza di un Ministro secondo le
disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni".
- Il comma 1 dell'art. 38 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente:
"1. - E' istituita l'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme
disciplinate dagli articoli 8 e 9".
- L'art. 1 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, e' il seguente:
"Art. 1 (Natura e sede dell'Agenzia). - 1. L'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(A.P.A.T.), istituita dall'art. 38 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed
integrazioni, negli articoli seguenti indicata con la
denominazione: "Agenzia", ha sede in Roma.
2. L'Agenzia e' dotata di autonomia
tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa,
gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria nei
limiti di quanto previsto dall'art. 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni ed integrazioni, e dal presente statuto.
3. Ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 4, lettera i), del
decreto legislativo 30 luglio luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia e'
sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio ed e'
sottoposta al controllo della Corte dei conti.".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214 (S.O.), e' il seguente:
"3. - Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".



 
Art. 5.
Modifiche all'articolo 37
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. All'articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il Ministero si articola in un numero non superiore a sei direzioni generali, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.".



Note all'art. 5:
- Il nuovo testo dell'art. 37 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 37 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in un numero non superiore a sei direzioni generali, alla
cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi
dell'art. 4, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
2. Il Ministero si avvale altresi' degli uffici
territoriali del governo di cui all'art. 11.".



 
Art. 6.
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 dicembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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