Gazzetta n. 303 del 28 dicembre 2002 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 ottobre 2002, n. 236 |
Testo del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 254 del 29 ottobre 2002), coordinato con la legge di conversione 27 dicembre 2002, n. 284 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza.". |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura (( 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, recante: "Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996", come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 1 (Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura e contributi ad enti irrigui ed al settore degli allevamenti). - 1. Il termine di cui all'art. 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2005. La gestione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura e' affidata alle regioni. 2. Per assicurare la continuita' delle attivita' necessarie all'esercizio delle grandi dighe, gia' ultimate e in gestione o in corso di ultimazione con la costruzione delle relative adduzioni e distribuzione primaria dell'acqua a fini prevalentemente irrigui, nelle more di un definitivo riordino delle loro funzioni e finalita', sono attribuiti contributi straordinari per l'anno 1995, rispettivamente, nell'importo di lire 30 miliardi all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia, e nell'importo di lire 14 miliardi all'Ente irriguo umbro-toscano. 3. Per consentire il conseguimento di una maggiore economia nel settore degli allevamenti, anche attraverso il miglioramento genetico del bestiame, e per far fronte alle connesse esigenze finanziarie, e' autorizzata la spesa di lire 46 miliardi, di cui 500 milioni a titolo di contributo per programmi di miglioramento del lupo italiano, per l'anno 1995. 4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3, pari a lire 90.000 milioni, si provvede a carico dei capitoli 1279, 1280, 7550 e 7557, rispettivamente per lire 30.000 milioni, per lire 14.000 milioni, per lire 45.500 milioni e per lire 500 milioni, dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'anno finanziario 1996.". |
| Art. 2. Disciplina transitoria in materia di collocamento obbligatorio (( 1. Fino all'entrata in vigore di una disciplina organica del diritto al lavoro dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e comunque in via transitoria fino al 31 dicembre 2003, i datori di lavoro pubblici e privati computano nelle quote obbligatorie di riserva di cui alla citata legge tutti i lavoratori gia' occupati in base alla previgente normativa in materia di collocamento obbligatorio e mantenuti in servizio per effetto delle disposizioni di cui alla citata legge n. 68 del 1999. L'articolo 11, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, e' abrogato.)) Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e' il seguente: "2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche' dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status e' riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, e' attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano piu' di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 6, e all'art. 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota e' pari ad un'unita' per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalita' di cui all'art. 7, comma 1. Il regolamento di cui all'art. 20 stabilisce le relative norme di attuazione". - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 (Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2000, n. 270. |
| Art. 3. (Soppresso) |
| Art. 4. Proroga del termine in materia di realizzazione di immobili per l'edilizia universitaria 1. All'articolo 1, comma 17, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole: "fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2005". Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 1, comma 17, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonche' il servizio di mensa nelle scuole), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "17. Le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2005. Il comma 1-bis dell'art. 12 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e' abrogato.". |
| Art. 5. Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento 1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "fino alla data del 31 dicembre 2002" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, fermi restando gli stanziamenti gia' previsti". Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002, ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, fermi restando gli stanziamenti gia' previsti: a) i comuni individuati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento; b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000, i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno aderito e che comprendono comuni gia' individuati o da individuare ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1998.". |
| Art. 6. Proroga di termini in materia di privatizzazione trasformazione e fusione di enti pubblici 1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, gia' differito dal decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e' prorogato al 31 dicembre 2003, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59): "2. L'individuazione degli enti oggetto delle misure di cui al comma 1 e' effettuata con uno o piu' elenchi approvati, entro il 30 giugno 2001, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La privatizzazione o la trasformazione degli enti decorre dal 1 gennaio 2002.". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". |
| Art. 6-bis. ((Disposizioni relative all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna)) (( 1. In vista di un riordino dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266, finalizzato alla sua trasformazione in Istituto nazionale della montagna, da sottoporre alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il collegio dei revisori dell'Istituto in funzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' prorogato nella sua attuale composizione fino al 30 giugno 2003. Gli altri organi dell'Istituto decadono entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia): "4. E' istituito l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, al fine di coordinare e promuovere l'attivita' di studio e di ricerca nel settore, in collaborazione con regioni, enti locali, istituti e centri interessati europei e internazionali. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione delle risorse. In favore dell'Istituto, per l'avvio delle attivita', e' autorizzato un contributo dello Stato pari a lire 500 milioni per il 1997, lire 2 miliardi per il 1998 e lire 3 miliardi per il 1999. Al funzionamento dell'Istituto si provvede con il concorso finanziario dei soggetti che aderiscono alle attivita' del medesimo.". |
| Art. 7. Proroga dei termini di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza (( 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, le parole: "sono ulteriormente prorogati di un anno con scadenza improrogabile al 30 ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003.".)) Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, recante: "Proroga dell'efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza delle aree destinate al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "1. I termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, protratti di due anni ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003.". |
| Art. 7-bis. ((Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi in materia edilizia e di realizzazione di infrastrutture ed insediamenti produttivi)) (( 1. All'articolo 1, comma 14, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le parole: "entro il 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2003.". 2. All'articolo 5, comma 4, della legge 1 agosto 2002, n. 166, le parole: "Entro il termine del 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine del 30 giugno 2003.".)) Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 1, comma 14, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante: "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2001, n. 299 - supplemento ordinario come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "14. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 30 giugno 2003, un decreto legislativo volto a introdurre nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui commi da 6 a 13.". - Il testo dell'art. 5, comma 4, della legge 1 agosto 2002, n. 166, recante: "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002 - supplemento ordinario n. 158 - come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "4. Entro il termine del 30 giugno 2003, il Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi volti ad introdurre nel citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, senza oneri per il bilancio dello Stato, le modifiche ed integrazioni necessarie ad assicurare il coordinamento e l'adeguamento delle disposizioni normative e regolamentari in esso contenute alla normativa in materia di realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale di cui all'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nonche' a garantire la massima rapidita' delle relative procedure e ad agevolare le procedure di immissione nel possesso.". |
| Art. 8. Proroga di disposizioni relative al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari all'estero 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, sono prorogate per l'anno 2003, limitatamente al periodo di durata di un solo rinnovo dei contratti stipulati a seguito delle procedure di selezione gia' espletate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, ((determinato nella misura massima di)) euro 7.964.646 per l'anno 2003, si provvede ((mediante riduzione della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto,)) ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente, "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104 (Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470): "1. Per consentire l'espletamento della rilevazione dei cittadini italiani all'estero di cui all'art. 8, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, come sostituito dall'art. 1, comma 5, della presente legge, e per gli altri urgenti adempimenti elettorali, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, previa autorizzazione della amministrazione centrale concessa in base alle esigenze operative delle singole sedi, possono assumere impiegati temporanei anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'art. 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nei limiti di spesa di cui al comma 2 del presente articolo; i relativi rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.". - Si riporta il testo dell'art. 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri): "Per particolari esigenze di servizio, gli uffici all'estero possono essere autorizzati ad assumere, nei limiti del contingente di cui all'art. 152, impiegati temporanei per periodi non superiori a sei mesi. Detti contratti sono suscettibili, stante il perdurare delle particolari esigenze di servizio, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi.". |
| Art. 9. Disposizioni per la rideterminazione delle risorse da trasferire alle regioni per la copertura dei costi di servizio ferroviario di interesse regionale e locale 1. All'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: (("31 dicembre 2004")). Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante: "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 1997, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "7. Entro il 31 dicembre 2004 i criteri di ripartizione dei fondi sono rideterminati, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 9 della legge n. 59.". |
| Art. 9-bis. ((Proroga dei termini relativi alle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali "Torino 2006")) (( 1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "regionali o di enti locali" sono inserite le seguenti: ", nonche' quelli ricompresi nell'elenco, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 96 del 12 novembre 2002, delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali "Torino 2006 ".)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), come modificato dalla legge qui pubblicata: "46. Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'art. 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali, nonche' quelli ricompresi nell'elenco, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 96 del 12 novembre 2002, delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali "Torino 2006 , potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneita' al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di due anni dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto ministeriale 2 gennaio 1985, del Ministro dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985 e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali.". |
| Art. 10. Proroga del termine di entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, il termine del 1 gennaio 2003 previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e' prorogato al 30 giugno 2003. Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, recante: "Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2002, e' il seguente: "Art. 1. - Le disposizioni degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.". - Il termine contenuto all'art. 19 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante: "Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 12 febbraio 2001 supplemento ordinario n. 28, ulteriormente prorogato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 19 (Entrata in vigore). - Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 18, il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 2003.". |
| Art. 10-bis. ((Proroga del termine per l'adozione del testo unico delle disposizioni in materia di tutela della minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.)) (( 1. Il termine previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e' prorogato al 30 giugno 2003.)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici): "Art. 9 (Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato istituzionale di cui all'art. 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38.". |
| Art. 11. Disposizioni in materia di definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud. 1. ((Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 2, comma 1,)) della legge 1 agosto 2002, n. 166, le parole: "30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: (("31 dicembre 2003")). Riferimenti normativi: - Il testo del comma 2 dell'art. 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante: "Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1993 come sostituito dall'art. 2, comma 1 della legge 1 agosto 2002, n. 166 e come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, possono essere definite transattivamente su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da presentare entro e non oltre il 31 dicembre 2003, nel limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione monetaria, interessi, spese e onorari. Tale procedimento e' altresi' applicato a tutti gli interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente riserve nella contabilita' dei lavori. Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva e' elevabile ad un massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto di rivalutazione monetaria e interessi. All'ammontare definito in sede transattiva si applica un coefficiente di maggiorazione forfettario pari al 5 per cento annuo comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi.". |
| Art. 12. Disposizioni in materia di reclutamento di uditori giudiziari 1. All'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: "da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge". Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura), come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 18 (Reclutamento di uditori giudiziari). - 1. Il reclutamento di uditori giudiziari per la copertura di tutti i posti vacanti nell'organico della magistratura alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli derivanti dall'aumento di cui all'art. 1, avviene mediante tre concorsi, da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Nei concorsi di cui al comma 1 la prova scritta verte su due delle materie indicate dal comma 1 dell'art. 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, individuate mediante sorteggio effettuato nell'imminenza della prova. Particolare attenzione e' dedicata, in sede di prova orale, alla materia che il sorteggio ha escluso. 3. Nei concorsi di cui al comma 1 sono giudicati idonei i candidati che conseguano in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale i punteggi indicati nell'art. 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale di cui alla lettera i) del comma 2 del citato articolo 123-ter, non inferiore a ottantaquattro punti. Non sono ammesse frazioni di punto. 4. Qualora all'esito delle prove scritte e orali il numero complessivo dei candidati giudicati idonei, ai sensi del comma 3 del citato art. 123-ter, sia inferiore di oltre un decimo a quello che i bandi si propongono di reclutare, e' in facolta' del Ministro della giustizia, su conforme parere del Consiglio superiore della magistratura, ammettere altresi' i candidati che abbiano conseguito almeno dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta e almeno sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale.". |
| Art. 13. Disposizioni in materia di durata massima delle indagini preliminari per i delitti di strage 1. All'articolo 9, ((comma 1,)) del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni". Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4 (Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia), come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 9. - 1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari e' di sei anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 407 del codice di procedura penale". |
| Art. 13-bis. ((Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia 1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, il comma 5, gia' sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, e' sostituito dal seguente: "5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2003, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2003. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano: a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2003, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi; b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attivita' dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione". 2. I termini di adeguamento di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003.)) Riferimenti normativi: - Il decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, reca: "Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque". |
| Art. 13-ter. ((Proroga di termini relativi a strumenti di pubblicita' 1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come modificato dall'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalita' indicate al comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge. 2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalita' di cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni caso richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalita', verificata la regolarita' formale della documentazione")). Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 31 (Soppressione dei fogli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicita). - 1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i fogli degli annunzi legali delle province sono aboliti. La legge 30 giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio 1895, recante istruzioni speciali per l'esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli annunzi legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito dalla legge 24 maggio 1932, n. 583, e la legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati. 2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono invitate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalita' ed i tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e amministrative sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalita' indicate al comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge. 2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalita' di cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni caso richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalita', verificata la regolarita' formale della documentazione. 3. Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica forma di pubblicita', la pubblicazione e' effettuata nella Gazzetta Ufficiale. 4. In tutti i casi nei quali le norme di legge impongono forme di pubblicita' legale, l'individuazione degli strumenti per assicurare l'assolvimento dell'obbligo e' effettuata con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si procede alla individuazione degli strumenti, anche telematici, differenziando, se necessario, per categorie di atti". |
| Art. 13-quater. ((Proroga di un termine relativo all'attivita' di vendita e trasporto di gas naturale 1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: "1 gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003".)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144), come modificato dalla legge qui pubblicata: "2. A decorrere dal 30 giugno 2003 il servizio di cui al comma 1 e' fornito dai soggetti che svolgono l'attivita' di vendita. A tal fine l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, con propria delibera, a partire dal 31 marzo 2002 e successivamente con scadenza annuale, determina gli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale dell'anno successivo per ciascun comune in funzione dei valori climatici". |
| Art. 13-quinquies. ((Proroga di termini relativi alle tariffe postali agevolate 1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, relativo all'introduzione del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, e' prorogato al 31 dicembre 2003. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2003, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla societa' per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I destinatari delle agevolazioni e i prodotti editoriali esclusi dalla tariffa agevolata sono individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463 (Proroghe e differimenti di termini): "Art. 4. - 1. Il termine di cui all'art. 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, relativo al regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, e' prorogato al 1 gennaio 2003. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2002, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla societa' per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui all'art. 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998, e successive modificazioni. I destinatari delle agevolazioni sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le tariffe sono fissate con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana". - Si riporta il testo dell'art. 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000): "7. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i termini di cui all'art. 41, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono differiti, rispettivamente, al 1 ottobre 2000 e al 1 aprile 2000. Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 41, comma 3, della predetta legge n. 448 del 1998, sono rideterminate, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente, in lire 350 miliardi per le finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del predetto art. 41 e in lire 80 miliardi per le finalita' di cui alla lettera c) del medesimo comma 1; per il periodo 1 ottobre-31 dicembre 2000 le medesime autorizzazioni sono fissate in lire 93 miliardi per le finalita' di cui alle predette lettere a) e b) e in lire 22 miliardi per le finalita' di cui alla citata lettera c). Fermo restando quanto stabilito dall'art. 41, comma 2, della predetta legge n. 448 del 1998, nei decreti ivi previsti sono indicati i termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi, nonche' i requisiti di ammissione ai contributi medesimi a favore dei soggetti da definire nell'ambito delle categorie di cui all'art. 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998". - Si riporta il testo dell'art. 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo): "Art. 41. - 1. Con decorrenza dal 1 gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di cui all'art. 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono soppresse. Dalla medesima data e' introdotto un contributo diretto, volto ad agevolare le spedizioni postali di: a) libri; b) giornali e periodici di cui al registro previsto dall'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249; c) pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro". |
| Art. 13-sexies. ((Proroga di termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti e nulla osta provvisorio. 1. Al secondo periodo dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, le parole: "Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 2003". 2. All'ultimo periodo dell'art. 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, le parole: "devono essere adottate entro tre anni dall'emanazione del presente regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere adottate entro il 31 dicembre 2003".)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463 (Proroghe e differimenti di termini), come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 3-bis (Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti). - 1. Le attivita' ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto ministeriale 9 aprile 1994, del Ministro dell'interno pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. Entro il 30 giugno 2003, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attivita' ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici". - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 7 (Nulla osta provvisorio). - 1. I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono tenuti all'osservanza delle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi indicate nel decreto 8 marzo 1985 del Ministro dell'interno, nonche' all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 5 del presente regolamento. Il nulla osta provvisorio consente l'esercizio dell'attivita' ai soli fini antincendio, salvo l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonche' quelli previsti nei casi richiamati all'art. 4, comma secondo, della legge 26 luglio 1965, n. 966, nei termini stabiliti dalle specifiche direttive emanate dal Ministero dell'interno per singole attivita' o gruppi di attivita' di cui all'allegato al decreto 16 febbraio 1982 del Ministro dell'interno. Tali direttive, ove non gia' emanate, devono essere adottate entro il 31 dicembre 2003". |
| Art. 13-septies. ((Proroga del termine per l'adeguamento degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione 1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 16 aprile 2002, n. 62, e' prorogato di dodici mesi.)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, della legge 16 aprile 2002, n. 62 (Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale): "3. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' autorizzato ad adottare un regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione delle disposizioni concernenti la determinazione dei compensi e del trattamento di missione spettanti ai componenti degli organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali, prevedendo che i compensi siano stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e fissando i criteri ai quali deve attenersi il decreto medesimo. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate tutte le disposizioni di legge con esso incompatibili". |
| Art. 13-octies ((Proroga di termini per la valutazione annuale dei dirigenti 1. Il termine previsto dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, concernente l'aggiornamento delle posizioni del ruolo di anzianita' dei vice prefetti e dei vice prefetti aggiunti, previsto dall'articolo 7, comma 5, dello stesso decreto, e' prorogato di un anno. 2. All'articolo 62, comma 9, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: "dall'anno 2002, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2004, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2003".)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 36, comma 1, e 7, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266): "Art. 36. - 1. L'aggiornamento delle posizioni nel ruolo di anzianita' dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti previsto dall'articolo 7, comma 5, e' effettuato per la prima volta al compimento del biennio successivo agli inquadramenti di cui all'art. 34". "5. Con cadenza triennale il consiglio di amministrazione effettua, agli esclusivi fini dell'aggiornamento delle posizioni nei ruoli di anzianita' dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, una valutazione dei titoli di servizio di cui all'art. 8, comma 1. A tali fini vengono rispettivamente valutati i viceprefetti e i viceprefetti aggiunti con almeno tre anni di servizio nella qualifica. Il consiglio di amministrazione, per i viceprefetti, provvede su proposta di una commissione nominata con decreto del Ministro dell'interno, composta da tre prefetti, di cui uno scelto tra quelli preposti alle attivita' di valutazione e di controllo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e due scelti tra prefetti che abbiano svolto incarichi di funzione in ambito sia centrale che periferico, per i viceprefetti aggiunti, su proposta della commissione per la progressione in carriera prevista dall'art. 17". - Si riporta il testo dell'art. 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 62 (Valutazione annuale dei dirigenti). - 1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valuta le prestazioni dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato, nonche' i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate. 2. Ai fini di cui al comma 1, i dirigenti superiori e i primi dirigenti presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 3. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato composto da almeno tre dirigenti generali di pubblica sicurezza, costituito con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, redige, sulla base della relazione presentata da ciascun dirigente, una scheda di valutazione. 4. Il giudizio valutativo finale e' espresso dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, entro il successivo 30 giugno. 5. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio valutativo finale e' notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione del giudizio valutativo finale. 6. La scheda di valutazione per il personale con qualifica di primo dirigente sostituisce il rapporto informativo di cui all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche ai fini degli scrutini di promozione. 7. I contenuti della relazione di cui al comma 2, le modalita' della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. 8. L'esito negativo della valutazione comporta la revoca dell'incarico ricoperto ed e' tenuto in considerazione ai fini della progressione in carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni. 9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2004, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2003". |
| Art. 13-nonies. ((Proroga di un termine concernente la delega al Governo per il completamento dell'attuazione della legge 1 marzo 2002, n. 39. 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1 marzo 2002, n. 39, limitatamente all'attuazione della direttiva 2001/42/CE di cui all'allegato B della medesima legge, e' prorogato al 31 dicembre 2003.)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 1 marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea. Legge comunitaria 2001): "Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B". |
| Art. 13-decies ((Proroga di un termine concernente i docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione 1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, le parole: "sono confermati fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "sono confermati fino al 31 dicembre 2003".)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 8 (Docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione). - 1. I docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione, in servizio presso la Scuola alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono confermati fino al 31 dicembre 2003". |
| Art. 13-undecies ((Proroga del termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari 1. Il termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 16 maggio 2001, n. 306, e' prorogato al 1 settembre 2005.)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto del Ministro della sanita' 16 maggio 2001, n. 306 (Regolamento relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari in applicazione degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche): "Art. 8. - 1. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di registrazione di cui agli articoli 31, comma 5, e 32, comma 4, del decreto legislativo n. 19 del 1992, il produttore del medicinale veterinario immesso in commercio provvede, entro diciotto mesi, ad applicare sulle singole confezioni un codice a barre dal quale sia rilevabile, attraverso lettore ottico, anche il numero di lotto.". |
| Art. 13-duodecies. ((Proroga di un termine relativo alla disciplina del prezzo dei libri 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, convertito dalla legge 23 ottobre 2002, n. 234, le parole: "fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2003".)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri), come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 1 (Differimento della disciplina del prezzo dei libri). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1 settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale fino al 30 settembre 2003. 2. (Comma abrogato dall'art. 1 del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192). 3. Trenta giorni prima della scadenza del termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la formulazione di valutazioni e proposte in materia di disciplina del prezzo del libro redige un rapporto sull'esito della predetta sperimentazione, ai fini dell'eventuale adozione delle conseguenti misure, ai sensi dell'art. 11, comma 9, della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto.". |
| Art. 14. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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