Gazzetta n. 303 del 28 dicembre 2002 (vai al sommario) |
|
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2002, n. 244 |
Testo del decreto-legge 31 ottobre 2002, n. 244 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 258 del 4 novembre 2002), coordinato con la legge di conversione 23 dicembre 2002, n. 283 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 4) recante: "Ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale.". |
|
|
Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Con effetto dal 1 novembre 2002 il termine di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive in data 28 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 2002, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2002, alle condizioni stabilite dall'articolo 2. Riferimenti normativi: - L'art. 1 del decreto interministeriale 28 giugno 2002, recante: "Proroga della copertura assicurativa statale in favore delle imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2002, n. 155, cosi' recita: "Art. 1. - Il termine prescritto all'art. 1, comma 1, del decreto-legge del 1 giugno 2002, n. 105, e' prorogato sino al 31 ottobre 2002.". |
| Art. 2. 1. Per il periodo dal 1 novembre al 31 dicembre 2002, le imprese di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, cosi' come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2002, n. 100, possono ottenere, salvo quanto previsto dal comma 2, la copertura assicurativa statale per rischi di guerra e terrorismo, su istanza da inoltrarsi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, direzione VI, entro 7 giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le imprese richiedenti corrispondono un premio da versare al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, cosi' determinato: a) imprese di trasporto aereo: 1) premio di 0,70 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale da 150 milioni di dollari a 1 miliardo di dollari statunitensi; 2) premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale da 1 miliardo di dollari a 2 miliardi di dollari statunitensi; b) imprese di gestione aeroportuale: 1) in caso di assenza di copertura assicurativa disponibile sui mercati commerciali per la copertura fino al massimale esistente prima dell'11 settembre 2001: premio pari al 100 per cento del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001; 2) in caso di copertura parziale disponibile sui mercati commerciali per la copertura della differenza fino ai limiti esistenti prima dell'11 settembre 2001: premio pari al 65 per cento del nuovo premio richiesto dal mercato commerciale per la copertura parziale; c) esercenti attivita' cargo: 1) la copertura di attivita' cargo e' soggetta ad un premio pari al 100 per cento del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001; 2. Le imprese che non presentano l'istanza di cui al comma 1 per la copertura assicurativa statale sono comunque tenute al pagamento del premio, alle condizioni stabilite dal presente decreto, per un massimale pari a quello risultante dalla polizza stipulata in data antecedente l'11 settembre 2001, con esclusione della quota coperta dal mercato commerciale, a decorrere dal 1 novembre 2002 fino alla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di copertura assicurativa o, comunque, fino alla data in cui l'impresa abbia comunicato di non volersi avvalere della copertura assicurativa statale; 3. Le imprese interessate presentano la necessaria documentazione con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2002, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto; 4. Le modalita' di operativita' della garanzia per la copertura assicurativa e di corresponsione dei premi sono regolate, in quanto compatibili, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2002; (( 4-bis. Sono comprese fra le imprese di trasporto aereo di cui al comma 1, lettera a), quelle che utilizzano elicotteri.)) Riferimenti normativi: - L'art. 2, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, recante: "Proroga dei termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatori e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2002, n. 49, cosi' recita: "Art. 2 (Proroga del termine della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo). - 1. Il termine di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, e' prorogato sino al 31 marzo 2002.". - L'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, recante: "Proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2002, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2002, n. 100, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2002, n. 121, cosi' recita: "Art. 1. - 1. Il termine di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, e' ulteriormente prorogato al 31 maggio 2002.". - L'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2002, recante: "Modalita' di operativita' della garanzia per la copertura assicurativa per il trasporto aereo e di corresponsione dei premi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2002, n. 236, cosi' recita: "Art. 2. - 1. Le imprese interessate, entro venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, presentano al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, direzione VI e all'Ente nazionale per l'aviazione civile la seguente documentazione: a) imprese di trasporto aereo: 1) atto recante l'indicazione del massimale per il quale l'impresa chiede la copertura assicurativa, in misura comunque non inferiore a quella risultante dalla polizza assicurativa stipulata in data antecedente all'11 settembre 2001; 2) polizze assicurative stipulate in data antecedente e successiva all'11 settembre 2001; 3) documentazione da cui risulti il numero dei passeggeri trasportati o che si prevede di trasportare limitatamente al periodo temporale di efficacia della garanzia assicurativa dello Stato; 4) atto recante l'indicazione del premio dovuto da calcolarsi sulla base delle prescrizioni contenute nel richiamato decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, all'art. 2, comma 1-ter, come modificato dalla legge 24 maggio 2002, n. 100, salvo conguaglio a seguito di verifica dei passeggeri effettivamente trasportati; b) imprese di gestione aeroportuale: 1) atto recante l'indicazione del massimale per il quale l'impresa chiede la copertura assicurativa in misura comunque non inferiore a quella risultante dalla polizza assicurativa stipulata in data antecedente all'11 settembre 2001; 2) polizza assicurativa di data anteriore all'11 settembre 2001; eventuale polizza assicurativa stipulata in data successiva all'11 settembre 2001; 3) atto recante l'indicazione del premio dovuto da calcolarsi sulla base delle prescrizioni contenute nel richiamato decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, all'art. 2, comma 1-quater, come modificato dalla legge 24 maggio 2002, n. 100; c) imprese esercenti attivita' cargo: 1) atto recante l'indicazione del massimale per il quale l'impresa chiede la copertura assicurativa in misura comunque non inferiore a quella risultante dalla polizza assicurativa stipulata in data antecedente all'11 settembre 2001; 2) polizza assicurativa di data anteriore all'11 settembre 2001; eventuale polizza assicurativa stipulata in data successiva all'11 settembre 2001; 3) atto recante l'indicazione del premio dovuto da calcolarsi sulla base delle prescrizioni contenute nel richiamato decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, all'art. 2, comma 1-quater, come modificato dalla legge 24 maggio 2002, n. 100.". |
| Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
|
|
|