IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401; Visto l'art. 107, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Presidente del Conisglio dei Ministri del 15 novembre 2001, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nella citta' di Messina in relazione all'attraversamento da parte dei mezzi pesanti; Vista la richiesta n. 21966/13.12/GAB del 5 dicembre 2002 del prefetto di Messina - Commissario delegato per l'attuazione delle opere e degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza nella citta' di Messina, in relazione ai gravissimi problemi di traffico determinati dall'attraversamento del centro cittadino da parte dei mezzi pesanti; Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensita' ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari; Considerato che gli interventi disposti dal Commissario delegato per la realizzazione di due approdi di emergenza nel tratto costiero a sud della citta' sono tuttora in corso e che, quindi, non si e' esaurita la situazione emergenziale; Acquisita l'intesa della regione siciliana; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 dicembre 2002; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, e' prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nel territorio della citta' di Messina in relazione all'attraversamento da parte di mezzi pesanti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 2002 Il Presidente: Berlusconi |