Gazzetta n. 303 del 28 dicembre 2002 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2002-2003

Il giorno 18 dicembre 2002, alle ore 10,30, ha avuto luogo l'incontro tra l'A.RA.N. e le confederazioni sindacali nelle persone di:

per l'ARAN
avvocato Guido Fantoni (Presidente)

per le Confederazioni sindacali

CGIL
CISAL
CISL
CONFSAL
RDB CUB
UGL
UIL
USAE
All'inizio della riunione le parti prendono atto dei seguenti errori materiali:
1) all'art. 4, comma 2, le parole "alla tavola allegato n. 1" sono sostituite con le parole "all'art. 2, comma 1", errore gia' segnalato nella relazione tecnica inviata alla Corte dei conti;
2) all'art. 5, comma 3, le parole "distacchi di loro pertinenza" - ripetute per mero errore materiale in quanto le agibilita' sui distacchi sono regolate nell'art. 2, comma 3 - sono sostituite con la parola "citato".
Le parti prendono, altresi', atto delle correzioni da apportare sul testo in relazione al verbale della riunione del 26 novembre 2002 durante la quale sono state comunicate le modifiche richieste dal Consiglio dei Ministri in sede di approvazione dell'Ipotesi di accordo.
Infine, le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del presente contratto, la denominazione della organizzazione sindacale FSI (Snatoss, Adass, Fapas, Sunas) e' divenuta FSI con conseguente modifica della dizione nelle tavole n. 10 e n. 24. Terminati tali adempimenti le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei compatti nel biennio 2002-2003. CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI
NEL BIENNIO 2002-2003
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, dello stesso decreto, n. 165, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva.
2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo e' stato fissato con il C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, in sostituzione dei vigenti C.C.N.Q. del 9 agosto 2000 e del 19 giugno 2002, in attuazione degli articoli 43 e 50 del decreto legislativo 165/2001.
3. Nel presente contratto la dizione "comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego" e' semplificata in "comparti".
4. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998 per il personale dei comparti sono indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo e' indicato con la dizione "accordo stipulato il 7 agosto 1998". Il C.C.N.Q. del 7 agosto 1998 sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche' delle altre prerogative sindacali - stipulato contestualmente - ed integrato con il C.C.N.Q. del 27 gennaio 1999 e' indicato come C.C.N.Q. del 7 agosto 1998.
5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 165/2001 come specificato nell'art. 2, comma 5. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come "organizzazioni sindacali rappresentative".
6. Alle trattative nazionali di comparto sono, altresi', ammesse le confederazioni cui le organizzazioni rappresentative del comma 5 aderiscono. Pertanto, con il termine di associazioni sindacali si intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti.
7. Con il termine "amministrazione" sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.
 
Art. 2.
Ripartizione del contingente dei distacchi
1. Il contingente storico dei distacchi sindacali e' pari a n. 2460 e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali di cui all'art. 1, commi 5 e 6, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.
2. Il contingente dei distacchi di cui al comma 1 e' ripartito nell'ambito di ciascun comparto secondo le tavole allegate da n. 2 a n. 12, nelle quali sono indicati anche i comparti di nuova istituzione (Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale - AFAM -).
3. Il contingente dei comparti di nuova formazione di cui al comma 2 e' costituito per scorporo dai comparti di provenienza del personale, ha valenza per il presente biennio e sara' soggetto a revisione nel biennio 2004 - 2005. Al fine di consentire le agibilita' sindacali nei predetti comparti, per la durata del presente contratto, alle organizzazioni sindacali di categoria del comparto ministeri e del comparto scuola e' consentita la possibilita' di utilizzare in forma compensativa rispettivamente per le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche' per 1'AFAM, i distacchi di loro pertinenza. Tale facolta' viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate per i comparti di provenienza. Dell'avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica ed all'A.RA.N.
4. Sono confermati i criteri circa le modalita' di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali di cui al comma 1 gia' previsti dall'art. 6 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 43, comma 13, del decreto legislativo 165/2001, per garantire le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano, delle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, uno dei distacchi disponibili per le confederazioni e' utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB - USAS che ne era gia' intestataria in base al C.C.N.Q. del 7 agosto 1998.
5. Per il quadriennio normativo di contrattazione 2002-2005 e primo biennio economico 2002-2003 sono rappresentative nei comparti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, le organizzazioni sindacali indicate nelle tavole dal n. 2 al n 12. Tali tavole avranno valore sino al successivo accertamento della rappresentativita' valido per il secondo biennio economico 2004-2005.
 
Art. 3.
Contingente dei permessi sindacali
1. E' confermato il contingente complessivo dei permessi previsto dall'art. 8 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, pari a n. 90 minuti per dipendente in servizio e del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.
2. In ogni comparto, i permessi di cui al comma 1 spettano alle RSU nella misura di n. 30 minuti per dipendente.
3. In ogni amministrazione, escluse quelle del comparto scuola, i permessi sindacali di cui al comma 1 di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative - al netto dei cumuli previsti dall'art. 4, comma 1, lett. a) e dei permessi spettanti alle RSU del comma 2 - sono fruibili dalle stesse nella misura di n. 41 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio. Tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo.
4. Nel comparto scuola i permessi di cui al comma 1 di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative, al netto dei cumuli di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) e dei permessi spettanti alle RSU del comma 2, sono fruibili dalle stesse nella misura di n. 33 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, calcolati con le modalita' del comma 3.
5. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui ai commi 3 e 4 sono ripartiti nella sede decentrata tra le stesse organizzazioni, secondo le modalita' indicate nell'art. 9 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998.
6. Per quanto riguarda le agenzie fiscali, in via transitoria sino alla definitiva assegnazione del personale alle singole agenzie le modalita' di calcolo dei permessi giornalieri avvengono in modo unitario secondo le modalita' in atto.
 
Art. 4.
Cumuli
1. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU previsto dall'art. 3, le associazioni sindacali con il presente contratto, concordano di cumulare i permessi sindacali loro spettanti ai sensi dell'art. 8 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998 nel modo seguente:
a) sino ad un massimo di 19 minuti per dipendente in servizio per tutti i comparti escluso il comparto scuola;
b) sino ad un massimo di 27 minuti per dipendente in servizio per il comparto scuola, come definito dai C.C.N.Q. del 9 agosto 2000 e del 19 giugno 2002, tenuto conto, in via eccezionale per tale comparto e solo a fine dei distacchi, anche del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore all'anno scolastico o in servizio dall'inizio di quest'ultimo sino al termine delle lezioni, in quanto ammesso alle elezioni delle RSU, dato che unitamente alle deleghe concorre a determinare la rappresentativita' delle organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 3 dell'accordo sulle elezioni delle RSU, parte seconda, del 7 agosto 1998.
2. Il contingente dei permessi cumulati del comma 1, lettere a) e b) ammonta a n. 635 distacchi ed e' ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali di cui al presente contratto oltre al contingente complessivo dei distacchi di cui all'art. 2 comma 1 - pari ad un totale complessivo di n. 3095 distacchi. La ripartizione dei distacchi e' indicata nelle tavole allegate dal n. 2 al n. 12. Nella tavola n. 13 sono indicati i distacchi cumulati che, dopo la ripartizione tra le organizzazioni di categoria, residuano a disposizione delle rispettive confederazioni.
 
Art. 5.
Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari
1. E' confermato il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali previsti dall'art. 11 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa.
2. Il contingente delle ore di permesso di cui al comma 1 per tutti i comparti, in ragione di anno, e' costituito da n. 420.460 ore, di cui n. 34.584 riservate alle confederazioni e n. 385.876 alle organizzazioni di categoria rappresentative dei comparti di cui al presente accordo, ripartite sulla base delle tavole allegate dal n. 15 al n. 26.
3. Il contingente delle ore di permesso di cui al comma 1 nei comparti di nuova formazione di cui al comma 2 e' costituito per scorporo dai comparti di provenienza del personale, ha valenza per il presente biennio e sara' soggetto a revisione nel biennio 2004-2005. Al fine di consentire le agibilita' sindacali nei predetti comparti, per la durata del presente contratto, alle organizzazioni sindacali di categoria del comparto Ministeri e del compatto scuola e' consentita la possibilita' di utilizzare in forma compensativa rispettivamente per le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche' per l'AFAM, le ore di permesso loro spettanti ai sensi dell'art. 11 citato. Tale facolta' viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate per i comparti di provenienza. Dell'avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
4. Sono confermate tutte le modalita' di utilizzo dei permessi previste dall'art. 11 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, come integrato e modificato dal C.C.N.Q. del 27 gennaio 1999. In particolare le confederazioni di cui alla tavola n. 1 possono far utilizzare i permessi citati alle proprie organizzazioni di categoria anche nei comparti ove queste non siano rappresentative.
 
Art. 6.
Disposizioni particolari per il comparto scuola
1. Nel comparto scuola, il termine del 30 giugno previsto dall'art. 16, comma 1, lett. c) del C.C.N.Q. 7 agosto 1998 per consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, e' sostituito - in prima applicazione del presente contratto - dalla seguente procedura provvisoria che contempera il tempestivo diritto alle agibilita' sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2002-2003. A tal fine:
1) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca le proprie richieste di distacco sulla base e nei limiti dei contingenti attribuite dalla presente ipotesi di contratto entro 10 giorni dalla sigla della stessa;
2) gli incrementi dei distacchi loro spettanti rispetto ai vigenti C.C.N.Q. (stipulati il 9 agosto 2000 ed il 19 giugno 2002) saranno conteggiati ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica e definitivamente attivati con la sottoscrizione del presente contratto.
2. Nel comparto scuola, a regime, per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all'obbligo di assicurare la continuita' dell'attivita' didattica, il termine del 30 giugno di ciascun anno per le richieste di distacco o di aspettativa puo' essere oltrepassato quando le richieste possano essere accolte senza arrecare alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico.
3. All'art. 16, comma 1, lettera b) del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, riguardante le specificazioni relative al comparto scuola rispetto all'art. 10 dello stesso contratto, al termine dell'alinea e' aggiunto il seguente periodo:
"Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa e nel rispetto del principio fissato per assicurare la continuita' didattica, il cumulo dei permessi (cinque giorni lavorativi a bimestre), fermo rimanendo il limite massimo di dodici giorni nel corso dell'anno scolastico, puo' essere diversamente modulato previo accordo tra le parti".
 
Art. 7.
Durata e disposizioni finali
1. Il presente contratto e' valido per il quadriennio normativo contrattuale 2002-2005 e primo biennio economico 2002-2003.
2. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore dal giorno successivo alla stipulazione del presente contratto ed avranno valore sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della rappresentativita' delle organizzazioni sindacali per il secondo biennio economico 2004-2005.
3. All'art. 6, comma 3, del C.C.N.Q. del 27 gennaio 1999 e' aggiunto il seguente periodo: "Con esclusione del comparto scuola e nel limite massimo delle flessibilita' applicabili ai sensi dell'art. 12 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, e' consentito che fino al 20% di tali flessibilita' possa effettuarsi il cumulo del distacco part-time retribuito con l'aspettativa non retribuita".
4. Eventuali cambiamenti avvenuti con riguardo alla denominazione delle organizzazioni sindacali rappresentative - purche' non comportino modifiche associative dei soggetti individuati nelle tabelle - saranno presi in considerazione sino alla stipulazione del presente contratto.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, come integrato da quello del 27 gennaio 1999, e dell'art. 6 del C.C.N.Q. del 9 agosto 2000, fatta eccezione per le tavole ivi previste, completamente sostituite da quelle del presente contratto.
 
----> Vedere ALLEGATO da Pag. 47 a Pag. 56 della G.U. <----

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con riferimento all'art. 3, le parti si danno atto della opportunita' di verificare le modalita' di calcolo della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nei comparti, al fine di una eventuale modifica dei criteri.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Con riferimento al comparto Scuola ed all'applicazione in tale settore dell'art. 18, comma 1, del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, relativo alla tutela del dirigente sindacale che rientra dal distacco o dall'aspettativa non retribuita (sul quale il giudice di Sanremo aveva chiesto una interpretazione autentica sulla quale non e' stato possibile raggiungere l'accordo), le parti si danno atto della necessita' di un nuovo confronto sulla base dell'esito del giudizio in corso.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti concordano sulla facolta' delle associazioni sindacali di trasformare, in corso d'anno ed in tutti i comparti, le aspettative non retribuite in distacchi sindacali retribuiti purche' si verifichi la disponibilita' nel contingente assegnato a ciascuna associazione con il presente contratto. In particolare con riferimento al comparto Scuola la procedura prevista dall'art. 6, comma 1, per la prima applicazione del presente contratto si applica anche per le aspettative non retribuite.
DICHIARAZIONE A VERBALE USAE
Nel prendere atto che nell'odierno accordo non e' stata recepita - probabilmente a causa di tardiva comunicazione - la variazione della denominazione della O.S. Diccap aderente alla scrivente confederazione si chiarisce che la sigla censita come Diccap (Snalcc - Fenal - Sulpm) e' oggi semplicemente Diccap/Usae o per esteso Diccap - Dipartimento camere di commercio autonomie locali e polizia municipale - aderente Usae. Cio' formalizzato in atto notarile.
Roma, 18 dicembre 2002
 
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