Gazzetta n. 303 del 28 dicembre 2002 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 28 novembre 2002
Attuazione della raccomandazione della Commissione europea del 25 gennaio 2002, n. 2002/66/CE relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 2002.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma l del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Visto lo schema di decreto ministeriale per il recepimento della raccomandazione della Commissione europea del 25 gennaio 2002 n. 2002/66/CE relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 2002, trasmesso con nota dell'11 ottobre 2002 dal Ministero della salute;
Considerato che, atteso il disposto dell'art. 117, comma 5 della Costituzione, il quale prevede che le regioni provvedano direttamente al recepimento degli atti dell'Unione europea, si e' ritenuto opportuno adottare detto provvedimento sotto forma di accordo;
Considerato che, il 12 novembre u.s., in sede tecnica, e' stata esaminata la proposta di accordo in oggetto e, i rappresentanti delle regioni hanno avanzato alcune proposte di modifica, che sono state condivise a livello tecnico dai rappresentanti delle amministrazioni centrali;
Considerato che, con nota del 18 novembre 2002, il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di accordo nella stesura definitiva con le modifiche concordate in sede tecnica il 12 novembre 2002;
Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Si conviene per l'anno 2002, sul programma comunitario coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari di cui alla raccomandazione dell'Unione europea del 25 gennaio 2002, n. 2002/66/CE nei termini sottoindicati:
1) Che il programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 2002 prevede l'esecuzione di "ispezioni e controlli" che comportano, ove indicato, il prelievo di campioni e la loro analisi in laboratorio al fine di:
a) accertare l'effettiva applicazione della normativa comunitaria sulle modalita' di etichettatura degli alimenti e degli ingredienti alimentari costituiti da soia e mais geneticamente modificati o suscettibili di contenere tali prodotti alimentari ovvero derivati da essi;
b) valutare la qualita' batteriologica di frutta e verdura crude, dei semi germinati;
c) valutare la qualita' batteriologica dei succhi di frutta e di verdura.
2) Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a fornire alle aziende sanitarie locali appositi indirizzi per dare attuazione al programma coordinato di controllo ufficiale previsto per il 2003 e individuano le strutture incaricate di effettuare le verifiche nonche' designano i laboratori per l'esecuzione delle analisi.
3) Per l'anno 2002, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero della salute i dati relativi all'attivita' svolta in merito al programma coordinato di controllo ufficiale di cui al precedente punto 2, entro il 31 marzo 2003, conformemente ai modelli di cui agli allegati II, III e IV della raccomandazione 25 gennaio 2002, n. 2002/66/CE.
4) Le designazioni dei laboratori vengono comunicate al Ministero della salute, direzione generale della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione.
5) Per ciascun tipo di verifica e controllo il numero minimo di campioni da prelevare sul totale e' di 10 per milione di abitanti e comunque non meno di 5 per regione o provincia autonoma.
6) Per i prodotti alimentari di cui al punto 1, lettera a), il numero minimo di campioni da prelevare e' di 15 per milione di abitanti; i campionamenti e le analisi devono essere effettuati dalle strutture individuate al punto 2.
Roma, 28 novembre 2002
Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino
 
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