Gazzetta n. 303 del 28 dicembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
CIRCOLARE 10 dicembre 2002, n. 502 |
Bando per le incentivazioni a favore della realizzazione del collegamento telematico "Quick-response" - Art. 103, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e integrazioni di cui all'art. 21, comma 10, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (legge finanziaria 2001). |
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Alle imprese interessate Ai consorzi di imprese Alle Associazioni imprenditoriali
Con circolare del 31 maggio 2001, n. 900582 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001 e' stato emanato il 1o bando per la concessione e liquidazione di agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per lo sviluppo delle attivita' di collegamento telematico "quick-response" con riferimento alle filiere del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. A seguito delle risultanze emerse in sede di istruttoria e definizione della graduatoria dei progetti presentati con il predetto 1o bando e' emersa la necessita' di emanare una nuova circolare che detta le disposizioni per le incentivazioni da concedere con un secondo bando; nel prosieguo ci si riferira' alla presente circolare con il termine "bando". A seguito della gara per licitazione privata indetta con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea S del 13.3.2001, n. 50, la gestione amministrativa degli interventi e' affidata al Gestore concessionario costituito dal raggruppamento temporaneo di imprese, composto da MCC SpA, Banco di Sicilia SpA e IRFIS Mediocredito della Sicilia SpA (nel seguito, chiamato "Gestore") in conformita' alla convenzione stipulata il 27 luglio 2001 con il Ministero delle attivita' produttive (nel seguito, chiamato "Ministero"). I compiti del Gestore sono la raccolta delle domande delle imprese candidate e, piu' in generale, tutte le fasi procedimentali relative all'esame ed all'istruttoria dei progetti presentati fino alla notifica del provvedimento concessivo, nonche' le successive attivita' di liquidazione, di controllo e di monitoraggio , nello spirito di conseguire efficienza organizzativa e maggiore celerita' possibile nella trattazione delle istanze. Sono parte sostanziale ed integrante del presente bando le disposizioni di cui al regolamento (CE) 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 in materia di aiuti de-minimis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001 e disponibile sul sito internet del Ministero (www.minindustria.it) ovvero del Gestore (www.mcc.it). 1. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 1.1. Le istanze per l'accesso alle agevolazioni sono predisposte e presentate, per ciascun progetto di investimento, orientato allo sviluppo dell'attivita' di quick-response nel settore del tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, da un soggetto promotore, in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti all'iniziativa e candidate agli aiuti, ovvero anche direttamente da una singola impresa. Nel seguito si fara' riferimento al soggetto che presenta l'istanza ai sensi del presente comma con la dizione "soggetto promotore", anche in caso di singola impresa. 1.2. Il progetto dovra' essere orientato allo sviluppo di collegamenti telematici nelle filiere del settore tessile dell'abbigliamento e calzaturiero, nonche' potra' interessare le attivita' di produzione dei beni di investimento e le attivita' di servizio o ausiliaria purche' di supporto a detti settori. Il progetto deve essere volto a velocizzare i flussi logistici, a favorire lo scambio e l'acquisizione automatica di informazioni, a creare una piattaforma per lo sviluppo di sistemi standardizzati a consentire il monitoraggio delle varie fasi di produzione e di commercializzazione all'interno della stessa filiera tramite tecnologie informatiche e telematiche, combinate alla diffusione di internet. 1.3. Nello svolgimento del procedimento amministrativo, il soggetto promotore sviluppa la maggior parte dei rapporti con il Gestore per conto delle imprese beneficiarie. La figura del promotore e' rivestita da imprese titolari di partita I.V.A., individuali o societarie, anche aventi forma di cooperative, consorzi e societa' consortili, societa' consortili miste tra imprese industriali, commerciali e di servizi, consorzi di sviluppo industriale, centri per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale, associazioni imprenditoriali di categoria a carattere territoriale o nazionale iscritte al repertorio economico e amministrativo delle Camere di commercio. 1.4. Sono soggetti eleggibili per gli aiuti le imprese titolari di partita I.V.A., individuali o societarie, anche aventi forma di cooperative, consorzi e societa' consortili, societa' consortili miste tra imprese industriali, commerciali e di servizi, consorzi di sviluppo industriale centri per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale, nel seguito chiamate: "imprese", con la sola eccezione di quelle operanti nei settori per i quali non e' applicabile la disciplina "de minimis" ai sensi dei vigenti orientamenti UE in materia di aiuti di Stato, elencati nell'allegato 1 al presente bando. 1.5. Sono escluse dalle agevolazioni le imprese che, alla data di sottoscrizione della domanda di prenotazione o di fruizione, sono sottoposte a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata. 1.6. La domanda, da redigere in conformita' al modello di cui all'allegato 2, in distribuzione sul sito internet del Gestore (www.mcc.it e www.minindustria.it), sara' relativa ad un unico progetto di investimento e sara' sottoscritta, con valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella parte che attesta l'aderenza a tutte le condizioni di legge e del presente bando, dal legale rappresentante del soggetto promotore. 1.7. La domanda e' composta da una parte generale che identifica il soggetto promotore ed illustra gli aspetti fondamentali del progetto di investimento, con l'indicazione dell'impresa ovvero di tutte le imprese facenti parte dell'aggregazione e richiedenti le agevolazioni. Per ciascuna delle imprese dell'aggregazione, ovvero per l'impresa che si presenta singolarmente, e' altresi' allegata una scheda impresa (nel seguito chiamata: "scheda"), avente ugualmente forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del rispettivo legale rappresentante, con la quale viene attestata, per la propria parte, l'aderenza dei fatti e delle circostanze determinanti l'intervento agevolativo alle previsioni della legge e del presente bando e l'ammontare dei costi del progetto di pertinenza dell'impresa. 1.8. Alla domanda deve essere allegata dal soggetto promotore una relazione di progetto relativa all'iniziativa delle imprese richiedenti, contenente, in particolare, l'elencazione degli investimenti previsti, con il dettaglio dei relativi costi, le finalita', gli obiettivi ed i tempi di realizzazione e di messa a regime, con l'indicazione dei risultati economici attesi. A pena di esclusione, l'istanza puo' essere presentata soltanto se completa di tutti gli allegati, con particolare riferimento alla presenza della relazione sopra indicata e delle schede-dichiarazione delle imprese richiedenti. 2. PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI 2.1. Il progetto di investimento, che in caso di aggregazione deve riguardare tutte le imprese partecipanti, come esposto in sede di domanda di agevolazione, deve mirare allo sviluppo della produzione e della commercializzazione dei settori del tessile, dell'abbigliamento e delle calzature e deve presentare caratteristiche di elevata rilevanza riguardo al contenuto tecnologicamente innovativo, alla qualificazione delle risorse impiegate e alla catena per via elettronica delle transazioni che le imprese richiedenti effettuato tra di loro ovvero nei confronti di altre imprese, nonche' dei consumatori finali, nei mercati interni o esteri. 2.2. Le spese ammissibili sono quelle effettuate, successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando, dall'impresa per la realizzazione del progetto il cui valore non dovra' essere inferiore ad Euro 7.500,00. Le spese ammissibili per le suddette attivita' sono quelle sostenute per l'acquisizione di: a) hardware e software per le finalita' specifiche di cui al progetto; b) consulenze specialistiche e sviluppo di applicativi per la gestione delle nuove tecnologie, consulenze su organizzazione logistica, sul marketing e sul controllo di qualita', per aumentare la competitivita' e per la pubblicazione di informazioni commerciali comuni, nonche' tutoraggio con un limite del 20% dell'investimento complessivo, sia nella fase di progetto che nella fase di realizzazione e di esercizio; c) formazione del personale e spese per e-learning nel limite del 20% dell'investimento complessivo. Tutte le spese devono essere debitamente fatturate secondo le vigenti disposizioni in materia tributaria. Nel caso di progetti gia' parzialmente realizzati, sono ammissibili soltanto i costi che si riferiscono a spese che le imprese devono ancora sostenere alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando; non sono agevolabili fatture di acquisto di beni e servizi di cui siano avvenuti pagamenti, anche in misura parziale, prima della data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Le spese sono ammissibili al netto delle imposte, spese notarili e legali, interessi ed oneri accessori con eccezione delle spese per imballo, trasporto, monitoraggio e collaudo. 2.3. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese per l'acquisto diretto di beni nuovi di fabbrica e i servizi, nonche' le spese per acquisto tramite leasing ovvero acquisti a rate ai sensi dell'art. 1523 del codice civile, inoltre possono essere agevolati i canoni per l'affitto di hardware e software; le spese di locazione finanziaria sono agevolabili quando la durata del contratto di locazione o dell'acquisto a rate sia non superiore a tre anni dalla data dei relativi contratti. Sono ammissibili alle agevolazioni le dotazioni interne alle singole imprese nel limite del 10% della spesa relativa ad ogni impresa e per un importo che non ecceda Euro 5.000,00 e sempre che i beni vengano destinati in via esclusiva o prevalente all'utilizzazione nell'ambito del progetto. 2.4. L'hardware deve possedere il requisito di "nuova fabbricazione". 2.5. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente bando sono revocate qualora l'impresa benefici dei contributi in c/capitale previsti dall'art.103 della legge n. 388/2000, nonche' di qualsiasi altra agevolazione pubblica, anche in forma di de-minimis , riguardanti gli stessi beni e servizi. 3. MODALITA' E PROCEDURE PER LA PRENOTAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 3.1. Agli interventi previsti dal presente bando si applica la procedura automatica di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. In tale ambito il Gestore accerta esclusivamente la completezza e la regolarita' formale delle domande e relative dichiarazioni, con riserva di effettuare successivi controlli ed ispezioni, ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto legislativo n. 123/1998. Il Gestore provvede a predisporre i moduli di domanda nonche' le schede dichiarazione e a renderli disponibili attraverso la rete Internet. 3.2. Per la prenotazione delle agevolazioni e' necessario che il soggetto promotore presenti una apposita domanda con allegata la documentazione di cui ai precedenti punti 1.5, 1.6 e 1.7. 3.3. La domanda per la prenotazione delle agevolazioni deve essere sottoscritta, nelle forme di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', dal legale rappresentante, ovvero procuratore speciale, del soggetto promotore; analogamente le schede devono essere sottoscritte, nelle forme di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', dal legale rappresentante, ovvero procuratore speciale, delle imprese partecipanti al progetto. 3.4. La domanda deve essere presentata: a) al Gestore presso la sua sede legale sita in Via Piemonte n. 51, 00187 Roma, ovvero agli uffici del Gestore tramite gli sportelli bancari indicati nell'elenco allegato 7 alla presente circolare, mediante consegna diretta, a mano o in via telematica con firma digitale, nel qual caso verra' rilasciata ricevuta contenente la data di ricezione; b) per raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la data della raccomandata varra' come data di consegna della domanda. La domanda dovra' essere presentata, pena la nullita', non prima di 60 giorni successivi alla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale e non oltre 90 giorni dalla data di inizio per la validita' della domanda. 3.5. Entro 60 giorni dalla data termine di chiusura del bando il Gestore, previa verifica della regolarita' formale delle domande e della documentazione, tenuto conto della disponibilita' delle risorse, consegnera' i dati al Ministero delle attivita' produttive che emana il decreto di prenotazione dell'agevolazione, che tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, del quale e' data comunicazione scritta al soggetto promotore. Nel caso di esubero delle richieste presentate nel medesimo giorno rispetto alle residue disponibilita' del giorno precedente, e' disposta la riduzione pro-quota dell'agevolazione. 3.6. Qualora la domanda sia viziata o priva di uno o piu' requisiti disposti dalla normativa vigente, ovvero siano esaurite le risorse per la prenotazione dell'agevolazione, il Ministero delle attivita' produttive, su comunicazione del Gestore rende noto entro 60 giorni dal termine di chiusura del bando al soggetto promotore il diniego all'intervento. Sono, inoltre, motivi di esclusione dalla prenotazione delle agevolazioni: a) l'incompletezza della domanda nonche' dei moduli di cui agli allegati 2 e 3 nonche' alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti, la non conformita' degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarita' della medesima in relazione alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) l'utilizzo di modulistica non conforme a quella distribuita dal Gestore e/o dal Ministero. 4. MODALITA' E PROCEDURE PER LA FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 4.1. Nel limite massimo di 14 mesi dalla data del decreto di prenotazione delle risorse, il progetto deve essere totalmente completato, intendendosi per tale l'integrale fornitura, messa in esercizio dei beni e servizi ammessi all'agevolazione. Entro tale termine devono essere effettuati i pagamenti nella misura non inferiore all'80 per cento dei costi ammessi alle agevolazioni. Si considerano ammissibili all'intervento: a) beni materiali: quando sono interamente fatturati, consegnati e installati; b) beni immateriali, servizi e consulenza: quando siano "consegnati",condizione che deve risultare da apposito verbale di consegna riferito al contratto fatturati e pagati. Il verbale di consegna deve fare riferimento a documentazione tecnica sufficiente a comprovare la natura delle prestazioni, l'inerenza con l'attivita' esercitata ed il loro sviluppo. 4.2. In caso di hardware e software acquistati mediante locazione finanziaria o acquistati a rate ai sensi dell'art. 1523 del codice civile l'agevolazione e' calcolata sull'ammontare della fattura di vendita o sul prezzo di listino del bene e non puo' essere superiore ai canoni o alle rate pagate nei 14 mesi successivi alla data del decreto di prenotazione delle risorse. 4.3. Nel caso di hardware e software presi in affitto, l'agevolazione sara' calcolata sul costo totale dei canoni in affitto relativi a tre anni, nel limite massimo del prezzo di listino del bene. L'ammontare dei canoni pagati nei 14 mesi successivi alla data del decreto di prenotazione delle risorse, non deve essere inferiore all'importo dell'agevolazione effettivamente spettante sul costo totale. 4.4. Per la quantificazione in euro dei pagamenti in valuta estera, il controvalore e' ottenuto sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario tramite il quale viene eseguita la transazione, nel giorno di effettivo pagamento; il cambio deve essere comunque indicato sulla contabile bancaria ovvero su analogo supporto probante da conservare per i controlli del caso. Sono esclusi dall'agevolazione gli oneri per spese e commissioni. 4.5. In ogni caso il soggetto promotore e' tenuto a presentare entro e non oltre sei mesi dalla data termine del progetto alla sede legale del Gestore la dichiarazione-domanda per la fruizione delle agevolazioni con allegata la scheda o le schede in caso di aggregazione di imprese, nonche' la relazione di cui al successivo punto 4.7. Allo scadere dei sei mesi qualora il soggetto promotore non abbia provveduto alla presentazione della dichiarazione-domanda di fruizione il Gestore propone la revoca dell'agevolazione al Ministero il quale procede all'emanazione del conseguente decreto. 4.6. La dichiarazione-domanda di fruizione delle agevolazioni cosi' come le schede delle imprese devono essere redatte e sottoscritte, con modalita' del tutto analoghe a quelle previste per la domanda di prenotazione delle agevolazioni, secondo gli schemi obbligatori riportati rispettivamente negli allegati 4 e 5 al presente bando. Anche per la fase di fruizione, il Gestore e/o il Ministero rendera' disponibili i moduli per consentire una agevole e spedita trattazione delle informazioni. 4.7. Alla dichiarazione-domanda di fruizione deve essere allegata copia della documentazione contabile comprovante l'investimento realizzato, una relazione che indichi i tempi di messa a regime ed i risultati economici attesi nonche' una perizia giurata asseverata in cancelleria resa da professionista, estraneo all'impresa, iscritto all'albo dei consulenti tecnici del Tribunale, attestante la coerenza tecnico-economica del progetto e la piena funzionalita' dello stesso, sia per quanto riguarda la realizzazione degli investimenti, che per l'esercizio delle attivita'. 4.8. Previa verifica del Gestore, circa la regolarita' formale della dichiarazione-domanda di fruizione, e' disposta l'erogazione del 90% dell'agevolazione, in unica soluzione nel limite delle risorse prenotate. 4.9. Nell'ambito del medesimo progetto possono essere autorizzate dal Ministero rideterminazioni degli importi spettanti a ciascuna delle imprese, a fronte sia di variazioni in corso d'opera della ripartizione dei costi da ciascuna sostenuti nonche' variazioni del numero di imprese partecipanti alla realizzazione del progetto ovvero possono essere ammessi subentri al posto delle imprese originarie fra i componenti l'aggregazione, purche' le variazioni non diano luogo al superamento degli importi totali prenotati per l'intero progetto e nel rispetto della regola del de-minimis; possono essere altresi' autorizzate variazioni nelle voci di spesa purche' rientranti tra quelle agevolabili e tali da non alterare la natura del progetto finalizzato allo sviluppo telematico quick-response delle filiere del tessile, dell'abbigliamento e calzature. 4.10. Entro i primi due esercizi successivi alla data termine del progetto l'impresa puo' chiedere il saldo dell'agevolazione concessa a condizione che abbia conseguito un risultato in termini economici non inferiore agli obiettivi previsti con la domanda di prenotazione delle risorse. Decorso il predetto termine, in assenza di domanda di erogazione a saldo l'agevolazione viene confermata nell'importo gia' erogato. 4.11. Ai fini della fruizione del saldo dell'agevolazione concessa, e nei casi in cui non abbia conseguito nei primi due esercizi successivi alla data termine del progetto il risultato di cui al precedente punto 4.10 l'impresa e' tenuta a presentare alla sede legale del Gestore la documentazione delle spese sostenute non ancora trasmessa in fase di richiesta per l'erogazione del 90 per cento dell'agevolazione, di cui al precedente comma 4.8. 4.12. I beni e servizi oggetto di intervento devono essere mantenuti, in effettive condizioni di esercizio per le attivita' per le quali sono stati concessi i benefici, per almeno un biennio decorrente dalla data di invio della documentazione di spesa di cui al precedente punto 4.11. 4.13. Sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante beni e servizi per i quali e' stata chiesta e ottenuta l'agevolazione, deve essere riportata, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura: "Bene acquistato con il concorso delle provvidenze previste dall'articolo 103 commi 5 e 6 della legge 388/2000". La fattura che, a seguito di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non sara' considerata valida e determinera' la revoca della corrispondente agevolazione. 5. ENTITA' DELLE AGEVOLAZIONI 5.1. Al fine di favorire la piu' ampia diffusione delle agevolazioni previste dall'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per lo sviluppo delle attivita' di cui al precedente punto 2.1, l'ammontare complessivo del contributo in conto capitale, da riconoscersi a favore di ciascuna impresa partecipante, nei raggruppamenti composti da 1 a 4 imprese, sara' pari al 50 per cento dei costi sostenuti e documentati agevolabili da ciascuna impresa; nei raggruppamenti composti da 5 imprese o piu', sara' pari al 60 per cento dei costi sostenuti e documentati agevolabili. Si ricorda che la normativa del de-minimis prevede che l'importo complessivo degli aiuti pubblici ad una medesima impresa non puo' superare il limite di Euro 100.000,00 per un periodo di tre anni. Detto limite puo' essere raggiunto anche tramite altre forme di sovvenzione pubbliche percepite dallo stesso soggetto su diverse tipologie di investimento nell'ambito del sopracitato periodo di tre anni. 6. ISPEZIONI E REVOCHE 6.1. Il Gestore provvede, successivamente alla liquidazione delle agevolazioni ad effettuare ispezioni a campione sulle imprese beneficiarie per verificare la corrispondenza degli elementi esposti e sulla base dei quali sono state messe a disposizione le agevolazioni. A tal fine, le imprese beneficiarie si obbligano a mantenere e mettere a disposizione del Gestore o del Ministero la documentazione di supporto delle spese effettuate e dei relativi pagamenti, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione. 6.2. Il Ministero puo' disporre approfondimenti ispettivi, anche al di fuori di quelli effettuati dal Gestore, nel termine di cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione. 6.3. Per la revoca delle agevolazioni e per il conseguente recupero delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 6.4 Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' disponibile anche attraverso il sito internet www.minindustria.it
Roma, 10 dicembre 2002 Il Ministro: MARZANO |
| Allegati
----> vedere allegati da pag. 49 a pag. 77 del S.O. <---- |
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