Gazzetta n. 303 del 28 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 novembre 2002, n. 285
Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale dell'11 ottobre 1989, n. 347, concernente norme in materia di spese processuali penali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"", emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e, in particolare, l'articolo 205 concernente il recupero per intero e forfettizzato delle spese del processo, nonche' l'articolo 299, limitatamente alla parte in cui viene abrogato l'articolo 199 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, e l'articolo 301, limitatamente alla parte che prevede l'abrogazione del decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1989, n. 347, con il quale e' stato adottato il regolamento concernente norme relative alla modificazione dei servizi di cancelleria in materia di spese processuali penali;
Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che detta disposizioni in materia di individuazione dei Ministeri;
Visto l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da ultimo modificato con decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2002, n. 91, che ha introdotto il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, disponendo, tra l'altro, che agli atti e ai provvedimenti penali non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonche' i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, concernente "Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado"" che ha soppresso l'ufficio della pretura;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace;
Ritenuto di dover determinare le misure del recupero in misura fissa dei diritti e delle indennita' di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario, nonche' delle spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio, individuando, altresi', le modalita' di ripartizione delle somme recuperate;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 luglio 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-13822 dell'8 agosto 2002;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. I diritti e le indennita' di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario nonche' le spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio sono recuperati nella misura fissa stabilita nelle tabelle A e B annesse al presente regolamento, nelle quali sono anche indicate le modalita' di ripartizione delle somme recuperate.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002,
n. 139, supplemento ordinario n. 126/L.
- Il testo dell'art. 205, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Recupero per
intero e forfettizzato), e il segnente:
"Art. 205 (L) (Recupero per intero e forfettizzato). -
1. Le spese del processo anticipate dall'erario sono
recuperate per intero, ad eccezione dei diritti e delle
indennita' di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario
e delle spese di spedizione per la notificazione degli atti
a richiesta dell'ufficio, che sono recuperati nella misura
fissa stabilita con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia,
ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
2. Il decreto determina la misura del recupero con
riferimento al numero degli atti e delle attivita'
mediamente compiute in ciascun processo e stabilisce la
quota spettante per diritti all'ufficiale giudiziario.".
- Il testo dell'art. 299 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Abrogazioni di
norme primarie) dispone l'abrogazione, tra l'altro,
dell'art. 199 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, recante norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale.
- Il testo dell'art. 301 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Abrogazioni di
norme secondarie) dispone l'abrogazione, tra l'altro, del
decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1989, n. 347,
con il quale e' stato adottato il regolamento concernente
norme relative alla modificazione dei servizi di
cancelleria in materia di spese processuali penali.
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'art. 1 del
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che detta
disposizioni in materia di individuazione dei Ministeri, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n.
203, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e' stato in parte abrogato dall'art. 299 del testo
unico sulle spese di giustizia approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002; (vedasi
Gazzetta Ufficiale n. 126/L del 15 giugno 2002)
ed attualmente e' il seguente:
"1. (Comma abrogato).
2. (Comma abrogato).
3. (Comma abrogato).
4. (Comma abrogato).
5. (Comma abrogato).
5-bis. (Comma abrogato).
6. (Comma abrogato).
7. (Comma abrogato).
8. Comma abrogato).
9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi
verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100
milioni.
10. (Comma abrogato).
11. (Comma abrogato).
11-bis. Laddove la legislazione vigente prevede il
pagamento mediante speciali marche per diritti riscossi
dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello
Stato, il pagamento e' effettuato mediante marche da bollo
ordinarie.".
- Il testo del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.
51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di
primo grado), che ha soppresso l'ufficio della pretura, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo
1999, supplemento ordinario.
- Il testo del decreto legislativo 28 agosto 2002, n.
274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di
pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n.
468) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2000,
n. 234, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma l ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".



 
Art. 2.
1. Ogni tre anni l'ammontare delle somme indicate nelle tabelle A e B annesse al presente regolamento puo', con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, essere adeguato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 novembre 2002

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Il Ministro della giustizia
Castelli

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 8
 
----> Vedere tabelle a pag. 12 e pag. 13 della G.U. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone