Gazzetta n. 302 del 27 dicembre 2002 (vai al sommario) |
AGENZIA DEL DEMANIO |
DECRETO 23 dicembre 2002 |
Individuazione dei beni immobili di proprieta' dello Stato. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare" convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001 che prevede, fra l'altro, l'individuazione dei beni immobili non strumentali in precedenza attribuiti a societa' a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, riconosciuti dalla norma di proprieta' dello Stato; Vista la nota n. 14092 del 18 gennaio 2002 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro; Visto l'elenco predisposto dall'Ente tabacchi italiani S.p.a. trasmesso all'Agenzia del demanio con nota n. 66/P del 1 ottobre 2002, contenente la indicazione degli immobili ritenuti dalla medesima non strumentali alle attivita' istituzionali svolte, riconosciuti di proprieta' dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410; Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" che ha istituito l'Agenzia del demanio; Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001; Decreta: Art. 1. Sono di proprieta' dello Stato e appartengono al patrimonio disponibile i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato A facente parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2. Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili stessi in capo allo Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio di cui agli articoli 5, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e 14, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto. |
| Art. 3. L'Agenzia del demanio e' immessa nel possesso dei beni immobili individuati ai sensi dell'art. 1 a decorrere dall'emanazione del presente decreto. |
| Art. 4. Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge. |
| Art. 5. Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura. |
| Art. 6. Il presente decreto potra' essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa. |
| Art. 7. Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali forniti dalla societa' non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2002 Il direttore: Spitz |
| Allegato
----> Vedere tabelle a pag. 31 e pag. 32 della G.U. <---- |
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