Gazzetta n. 302 del 27 dicembre 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002 |
Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza ambientale determinatasi nella citta' di Catania nel settore del traffico e della mobilita'. (Ordinanza n. 3259). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale determinatosi nella citta' di Catania nel settore del traffico e della mobilita', fino al 31 dicembre 2003; Visto il piano urbano dei parcheggi approvato dal Consiglio comunale di Catania con delibera n. 28 del 28 agosto 1999 e con delibera del Commissario straordinario n. 37/99; Considerata la necessita' di concertare adeguatamente le esigenze inerenti alla viabilita' con quelle proprie di un territorio ad alto rischio sismico quale quello della citta' di Catania, anche con riferimento alla oggettiva indispensabilita' di un potenziale utilizzo delle infrastrutture viarie per farvi affluire materiali e mezzi di soccorso ed accogliere, in situazioni di emergenza, i soggetti sgomberati dalle proprie abitazioni; Considerato che e' in corso di attuazione il piano urbano dei parcheggi in cui si prevede la realizzazione di aree per la sosta, da utilizzarsi, in caso di emergenza, quali siti per tendopoli e o per allocarvi prefabbricati, nonche' strutture pluripiano da utilizzarsi sia per la sosta che per l'ammassamento delle risorse nell'eventualita' di un evento calamitoso; Considerato, altresi', che la riduzione del rischio relativo alle infrastrutture viarie implica il miglioramento strutturale degli edifici pubblici e privati limitrofi alle stesse; Considerato che con numerose delibere della giunta della Regione siciliana e da ultima la delibera n. 219 dell'8 maggio 2001, sono stati concessi al comune di Catania, a valere sui fondi della legge n. 433/1991, e successive modificazioni, i finanziamenti per il miglioramento o l'adeguamento strutturale di edifici pubblici e privati; Atteso che per l'attuazione funzionale di un sistema urbano del traffico e' indispensabile risolvere la grave carenza infrastrutturale, realizzando un piano di parcheggi, anche di interscambio, fruibile dai residenti e dai titolari di esercizi commerciali e di azienda, che consenta di decongestionare la viabilita' anche mediante la costruzione di strutture pluriuso aventi finalita' di protezione civile; Considerato che la situazione di pregiudizio per i cittadini e' tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di consentire l'esecuzione degli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza; Considerato che restano salve ed immutate le competenze demandate alla presidenza della Regione siciliana ed alla giunta regionale di governo in merito all'attuazione degli obiettivi e dei programmi della legge n. 433/1991; Acquisita l'intesa della Regione siciliana; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il sindaco di Catania e' nominato Commissario delegato per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nella citta' di Catania in relazione alla situazione del traffico e della mobilita' e per gli interventi di riduzione del rischio sismico connessi e funzionali. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede alla definizione ed alla esecuzione di tutti gli interventi necessari, con particolare riferimento alla realizzazione dei parcheggi e delle intrastrutture viarie e di trasporto pubblico di massa, finalizzati al miglioramento della circolazione stradale e ad assicurare vie di soccorso sicure, aree attrezzate per l'emergenza, nonche' i relativi interventi volti a migliorare la sicurezza antisismica connessi e funzionali alle medesime opere. 3. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, anche avvalendosi di altro soggetto individuato dal Commissario stesso, cui poter affidare specifici compiti attuativi, provvede allo svolgimento dei seguenti compiti: a) disporre misure rivolte alla realizzazione di una disciplina del traffico e della mobilita' urbana: a.1) istituendo parcheggi, aree pedonali e zone a traffico limitato; a.2) individuando idonee soluzioni per la gestione della sosta tariffata che prevedano l'affidamento delle concessioni anche relativamente al piano tariffario, per il periodo temporale di vigenza dello stato di emergenza; a.3) conferendo ai volontari aderenti ad associazioni di volontariato iscritte ai registri generali di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le funzioni ed i poteri di cui all'art. 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, secondo modalita' e limiti stabiliti con proprio provvedimento, nonche' i poteri per l'utilizzo del segnale distintivo, di cui all'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. I volontari cosi' individuati dovranno seguire un periodo di addestramento mediante la frequenza ed il superamento di corsi specifici. Le funzioni in esame potranno essere conferite, con apposite determinazioni commissariali, limitatamente ad attivita' da espletarsi in prossimita' di strutture scolastiche, di parchi e giardini e, in ausilio ai vigili urbani, in prossimita' di punti critici della rete stradale urbana, previamente individuati nella determinazione commissariale medesima; b) disporre, con risorse a carico del bilancio comunale, il completamento della dotazione organica del Corpo di polizia municipale e, qualora ne esistano le condizioni, bandire i relativi concorsi, anche in deroga alla normativa in materia blocco delle assunzioni, vigente al momento di pubblicazione dei relativi bandi; c) individuare, progettare e realizzare, se del caso assumendo il ruolo di stazione appaltante, un programma straordinario di opere e di interventi, diretto tra l'altro alla realizzazione urgente di parcheggi pubblici, anche di interscambio, e volto, altresi', ad integrare e completare strutture ed impianti gia' esistenti o in corso di costruzione, anche mediante il ricorso alla trattativa privata e sempreche' la particolare urgenza non consenta l'espletamento dei procedimenti di gara; d) individuare, progettare ed eseguire, anche eventualmente assumendo il ruolo di stazione appaltante, un programma straordinario di opere e di interventi, anche attuativo del piano urbano dei parcheggi, diretti alla realizzazione urgente di un idoneo ed efficiente sistema di trasporto pubblico di massa, anche a guida vincolata, di infrastrutture principali e di parcheggi pubblici, volti a completare ed integrare strutture ed impianti gia' esistenti o in corso di costruzione; e) attuare gli interventi per la costruzione di opere viarie e per l'emergenza gia' affidate al comune di Catania e per le quali sia stata definita l'attribuzione dei mezzi finanziari necessari previsti dalle rimodulazioni del piano di riferimento con annesso programma di cui all'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, predisposte ai sensi della legge 16 luglio 1997, n. 228; f) realizzare interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico delle principali arterie di traffico delle strade, anche mediante il miglioramento e/o l'adeguamento sismico degli edifici pubblici e privati. 4. Il piano di cui alla lettera e) ed ogni singola opera, potra' trovare attuazione, limitatamente alla durata dello stato di emergenza, mediante concessione, progetto di finanza o trattativa privata, in quest'ultimo caso sempre che la particolare urgenza non consenta l'espletamento dei procedimenti di gara. Tale procedura potra' essere adottata anche per accelerare la realizzazione di progetti inerenti alla mobilita' urbana oggetto di eventuali protocolli di intesa o accordi di programma. 5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato e' adottata indipendentemente dall'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti alla meta'. La predetta approvazione sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali; inoltre costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 6. Per i progetti degli interventi e delle opere per cui e' prevista dalla vigente disciplina la procedura di valutazione d'impatto ambientale di competenza statale o relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 20 ottobre 1999, n. 490, il Commissario delegato procede all'approvazione di cui al comma 5 previa convocazione di un'apposita conferenza di servizi, da concludersi entro trenta giorni dalla indizione. Qualora entro tale termine le amministrazioni partecipanti alla conferenza non si siano utilmente espresse, i pareri, autorizzazioni, visti, nulla osta di loro competenza si intendono acquisiti con esito positivo. In caso di motivato dissenso espresso in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al presidente della Regione siciliana, sentiti gli assessori regionali al territorio ed all'ambiente e ai beni culturali, in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come aggiunto dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e poi sostituito dall'art. 12 della legge 24 novembre 2000, n. 340, i cui termini sono ridotti alla meta'. 7. Per i progetti di interventi ed opere per cui e' prevista dalla vigente disciplina la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, nel caso di motivato dissenso sul progetto espresso da un organo preposto alla tutela paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, il Commissario delegato puo' richiedere la conclusione del procedimento al presidente della Regione siciliana, previa deliberazione della Giunta regionale siciliana, che deve esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta. I pareri, i visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti dal progetto, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla Conferenza di servizi, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1987, n. 127, ed all'art. 19 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta, e, qualora non siano resi entro tale termine, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. 8. Il Commissario delegato svolge, altresi', eventualmente avvalendosi di altro soggetto attuatore, tutte le attivita' strumentali che si rendano necessarie per la compiuta e tempestiva attuazione dei compiti di cui alla presente ordinanza. 9. Il Commissario delegato cura l'attuazione delle procedure di trasferimento degli impianti e delle opere, cosi' realizzati, al comune o agli altri soggetti istituzionalmente competenti, secondo il regime proprio dei singoli interventi. |
| Art. 2. 1. Il Commissario delegato, nei limiti necessari per la realizzazione urgente degli interventi di emergenza di cui alla presente ordinanza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e' autorizzato a derogare alle seguenti norme: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 11, 16, 19 e successive modifiche e integrazioni; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119 e successive modifiche e integrazioni; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 7, comma 1, lettera f) e comma 9, art. 11, art. 12, comma 5, art. 36, art. 45, comma 6, articoli 103, 159, 195, 200, 215; legge 24 marzo 1989, n. 122, articoli 3, 5 e 9; regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, art. 1136; legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18; legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20; legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 21, commi 1 e 2, art. 22 commi 1 e 2, articoli 23, 24, 25, 26, 28, 49, 151, 153; legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 2, 3, 4, comma 17, 6, 7, 8, 9, 12, commi 5 e 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21-bis, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quiniquies, 37-sexies, 37-nonies e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, e successive modifiche e integrazioni; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17, e successive modifiche e integrazioni; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 182, 183, 184, 185, 186, 216, 217 e 218; decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1, comma 6, 6-bis e 7; legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 19; legge n. 142/1990, recepita ed integrata dalle leggi regionali n. 10/1993 e n. 4/1996; legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, art. 9; legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, e successive modifiche e integrazioni; legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, articoli 7 e 16, e successive modifiche e integrazioni; legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, art. 33, cosi' come sostituito dall' art. 23 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25; legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, articoli 8, 9, 10, 11, 19, e successive modifiche e integrazioni; legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, articoli 32 e 53, e successive modifiche e integrazioni; legge 31 dicembre 1991, n. 433, art. 2, comma 2, e successive modifiche e integrazioni; legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, articoli 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 38; legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, art. 21; legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, articoli 23, 28, e successive modifiche e integrazioni; legge regionale 2 settembre 1998, n. 21; legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, art. 2; legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, art. 2, e successive modifiche e integrazioni; legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, art. 5, e successive modifiche e integrazioni; legge regionale 13 maggio 1987, n. 22, articoli 1, 2, 3, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 8 e successive modifiche e integrazioni. 2. Alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le deroghe alle disposizioni di cui agli articoli 4, 17 e 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto decreto legislativo. |
| Art. 3. 1. Per l'esecuzione dei propri compiti il Commissario delegato si avvale, oltre che del soggetto attuatore di cui all'art. 1 della presente ordinanza, di un ufficio costituito da dieci unita' di personale, anche con qualifica dirigenziale ed equiparata, appartenente ad amministrazioni ed enti pubblici ed a societa' nel cui capitale vi sia la partecipazione dell'amministrazione comunale, nonche' assunto con contratti di diritto privato, la cui direzione e' affidata ad un dirigente particolarmente esperto in problematiche di protezione civile. 2. Per la valutazione dei progetti, e per ogni esigenza di supporto tecnico, il Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico-scientifico composto da funzionari pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione altamente qualificati in numero non superiore alle sei unita', nominati dal Commissario stesso. 3. Per le finalita' di consulenza permanente in ordine alle problematiche giuridiche, amministrative e finanziarie, il Commissario delegato puo' avvalersi di funzionari ed esperti fino ad un massimo di tre unita'. 4. I compensi spettanti al soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 3 ed ai componenti del Comitato di cui al comma 2 ed ai funzionari ed esperti di cui al comma 3, sono stabiliti dal Commissario delegato all'atto della nomina o dell'incarico e gravano sulle risorse attribuite per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza. 5. Il Commissario delegato e' autorizzato a corrispondere al personale dell'ufficio di cui al comma 1, compensi per prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di settanta ore mensili, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, un compenso non superiore al 30% dell'indennita' di posizione in godimento, a valere sulle risorse attribuite per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza. |
| Art. 4. 1. Il sindaco di Catania-Commissario delegato dispone, per l'esecuzione dell'incarico conferito, delle risorse finanziarie gia' assegnate e destinate alla realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza: all'uopo il Commissario delegato agisce nel rispetto della destinazione delle risorse stesse e della individuazione delle finalita' gia' compiute dalla Regione siciliana in sede di programmazione, con riferimento alle previsioni di cui alle lettere a), b), h), i-bis) del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 433/1991, predisponendo tutti gli atti necessari per l'acquisizione e per l'impiego delle risorse stesse derivanti, in particolare, da: mutui concessi o da concedersi all'amministrazione comunale; fondi di cui agli obiettivi a), b), h), i-bis) fissati all'art. 1 della legge n. 433/1991, ivi compresi i ribassi d'asta, gia' attribuiti alla data della presente ordinanza alla citta' di Catania sulla base del "Piano di riferimento" di cui all'art. 2 della legge stessa o che saranno concessi con successive rimodulazioni del medesimo piano; fondi ex Gescal, che la Regione siciliana ha destinato o che destinera' alla citta' di Catania. 2. A tal fine, in deroga alle disposizioni vigenti norme della legge e del regolamento in materia di contabilita' generale dello Stato, le predette risorse finanziarie sono trasferite su apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata al sindaco di Catania-Commissario delegato. 3. Il Commissario delegato potra', altresi', utilizzare il 4% di tutti i fondi di cui al precedente comma, al fine di redigere i programmi previsti all'art. 1 della presente ordinanza, nonche' per fare fronte alle esigenze connesse all'attuazione dell'art. 3, ivi compresa l'acquisto di attrezzature e/o servizi anche informatici. 4. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare le spese sostenute di cui alla presente ordinanza secondo le modalita' previste dalla vigente normativa in materia di contabilita' di Stato. |
| Art. 5. 1. Il Commissario delegato riferisce trimestralmente al Dipartimento della protezione civile sulle iniziative intraprese e sul relativo stato di attuazione. |
| Art. 6. 1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenzioso sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con mezzi propri. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 2002 Il Presidente: Berlusconi |
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