Gazzetta n. 302 del 27 dicembre 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 17 dicembre 2002
Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili per l'anno 2002 nell'ambito delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato).

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate";
Visto l'art. 2 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed in particolare il comma 1, lettera a), in base al quale il decreto del Presidente della Repubblica, che conclude le procedure per la definizione della disciplina del rapporto d'impiego delle Forze di polizia ad ordinamento civile, e' emanato "a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica ... e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziana e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della maggiore rappresentativita' sindacale ...".
Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, ed in particolare il comma 1, che determina, a decorrere dal 1 gennaio 1998, il limite massimo dei distacchi sindacali retribuiti, autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, rispettivamente nei contingenti complessivi di n. 58 distacchi sindacali per la Polizia di Stato, di n. 30 distacchi sindacali per il Corpo di polizia penitenziaria e di n. 9 distacchi sindacali per il Corpo forestale dello Stato;
Visto il medesimo art. 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica, ed in particolare il comma 2, il quale prevede che alla ripartizione degli specifici menzionati contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente provvede, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio;
Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 2 dell'art. 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica, che prevede che la ripartizione, la quale ha validita' fino alla successiva, degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, "e' effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive amministrazioni, accertate per ciascuna delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione";
Visto l'art. 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 secondo il quale le amministrazioni centrali delle Forze di polizia ad ordinamento civile "inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ..." accertate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
Viste le note dell'8 gennaio 2002 del Ministero dell'interno, del 19 febbraio 2002 del Ministero della giustizia e del 13 febbraio 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali, con le quali dette amministrazioni hanno trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali accertati alla data del 31 dicembre 2001 con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;
Vista la indicata nota del 13 febbraio 2002, con la quale il Ministero delle Politiche agricole e forestali ha rappresentato che l'organizzazione sindacale UIL Corpo Forestale non ha provveduto alla verifica dei propri dati associativi;
Vista la predetta nota dell'8 gennaio 2002, con la quale il Ministero dell'interno ha richiesto al Dipartimento della funzione pubblica un parere sulla rilevazione, ai fini della rappresentativita', delle deleghe sindacali riguardanti la federazione "Italia Sicura", in presenza del recesso della organizzazione federata Rinnovamento sindacale - medio tempore denominatasi Rinnovamento sindacale per l'UGL - nonche' della nuova aggregazione "Federazione CONSAP - Rinnovamento sindacale per l'UGL", costituita, successivamente al recesso in parola, ad opera della predetta organizzazione recedente e dalla organizzazione CONSAP;
Atteso che, con la medesima nota dell'8 gennaio 2002, il Ministero dell'interno ha comunicato che non risultano certificati i dati relativi alle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali delle federazioni "Italia sicura" e "Federazione CONSAP - Rinnovamento sindacale per l'UGL", in attesa del parere del Dipartimento della funzione pubblica;
Visto il parere n. 895/2002, del 10 aprile 2002, del Consiglio di Stato - richiesto dal Dipartimento della funzione pubblica, attesa la complessita' e la delicatezza delle questioni inerenti le menzionate associazioni "Italia sicura" e "Federazione CONSAP - Rinnovamento sindacale per l'UGL" - con il quale viene precisato che il recesso dell'organizzazione "Rinnovamento sindacale" dal Patto federale "Italia Sicura" sia da considerarsi legittimo "... sia ai fini dell'autonomo computo - in relazione alla verifica del grado di rappresentativita' e dell'esercizio dei diritti sindacali - delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale proprio dell'organizzazione "Rinnovamento sindacale" e sia ai fini del mantenimento in capo a quest'ultima dei contributi in questione ...", stante il fatto che "... le norme richiamate danno oggettiva rilevanza alla effettivita' della titolarita' delle deleghe delle quali l'organizzazione recedente possa dimostrare, oltreche' la esclusiva titolarita', la gestione autonoma e/o, comunque, la non confluenza nel precedente fondo comune";
Viste le note del 17 e del 21 ottobre 2002, con le quali il Ministero dell'interno ha comunicato che "a conclusione del procedimento finalizzato al raccoglimento, presso tutti gli uffici periferici, delle copie conformi delle deleghe sottoscritte in favore di "Rinnovamento sindacale" e/o di "Rinnovamento sindacale per l'UGL", ai fini di una verifica formale delle deleghe stesse per la loro definitiva attribuzione, sono state attribuite ad "Italia Sicura" n. 2.700 deleghe a "Rinnovamento sindacale per l'UGL" e per esso alla "Federazione CONSAP - Rinnovamento sindacale per UGL" n. 4.305 deleghe, facendo presente che la relativa verifica e' avvenuta solo da parte dei responsabili di "Rinnovamento sindacale per l'UGL" e della "Federazione CONSAP - Rinnovamento sindacale per l'UGL";
Vista la nota del 7 novembre 2002, con la quale l'avv, Stefano Viti, che rappresenta il sindacato Italia Sicura, comunica di aver "gia' provveduto a notificare ed a iscrivere a ruolo atto di citazione diretto ad accertare e dichiarare l'esclusiva titolarita' delle deleghe imputate, confermate e conferite al patto federale Italia Sicura";
Vista la nota del 23 ottobre 2002, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha comunicato al Dipartimento che la "UIL-Corpo forestale" ha "sciolto la riserva in merito al conteggio delle deleghe";
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi nella loro qualita' di organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, ai sensi della normativa vigente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2002, di nomina dell'avv. Luigi Mazzella a Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, con il quale l'avv. Luigi Mazzella, e' stato delegato, tra l'altro, ad esercitare "... tutte le competenze attribuite da disposizioni normative direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica";
Ritenuta la necessita' di dare corso alla ripartizione dei distacchi sindacali per l'anno 2002;
Decreta:
Art. 1. Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per l'anno 2002, nell'ambito della Polizia
di Stato
1. Il contingente complessivo di n. 58 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili - ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 - a favore del personale della Polizia di Stato, ripartito, per l'anno 2002, con le seguenti organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente effettuando la ripartizione tra le stesse - con le modalita' di cui all'art. 30, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica e con la riserva esplicitata nelle premesse di cui al presente decreto - in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale della Polizia di Stato alla amministrazione ed accertate per ciascuna di esse - come indicato nelle premesse - alla data del 31 dicembre 2001:
1) S.I.U.L.P. (Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia), n. 18 distacchi sindacali;
2) S.A.P. (Sindacato autonomo Polizia) n. 13 distacchi sindacali;
3) Federazione SILP per la CGIL-UILPS, n. 6 distacchi sindacali;
4) Federazione CONSAP - Rinnovamento sindacale per l'UGL, n. 6 distacchi sindacali;
5) F.S.P. (Federazione sindacale Polizia-Uniti per la base), n. 6 distacchi sindacali;
6) S.I.A.P. (Sindacato italiano appartenenti Polizia), n. 5 distacchi sindacali;
7) COISP (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di polizia), n. 4 distacchi sindacali.
 
Art. 2. Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per l'anno 2002, nell'ambito del Corpo di
polizia penitenziaria
1. Il contingente complessivo di 30 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili - ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 - a favore del personale del Corpo di polizia penitenziaria, e' cosi' ripartito, per il biennio 2000-2001, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale del Corpo di polizia penitenziaria rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente effettuando la ripartizione fra le stesse - con le modalita' di cui all'art. 30, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica e con la riserva esplicitata nelle premesse di cui al presente decreto - in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale del Corpo di polizia penitenziaria all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse - come indicato nelle premesse - alla data del 31 dicembre 2001:
1) SAPPE (Sindacato autonomo Polizia penitenziaria), n. 9 distacchi sindacali;
2) OSAPP (Organizzazione sindacale autonoma Polizia penitenziaria), n. 5 distacchi sindacali;
3) CISL-FPS/ Polizia penitenziaria, n. 3 distacchi sindacali;
4) CGLL-FP/ Polizia penitenziaria, n. 3 distacchi sindacali;
5) UIL-PA/ Polizia penitenziaria, n. 3 distacchi sindacali;
6) SINAPPE (Sindacato nazionale autonomo Polizia penitenziaria), n. 2 distacchi sindacali;
7) Federazione sindacati autonomi C.N.P.P.-SiA.P.Pe.-UGL/FNP, n. 2 distacchi sindacali;
8) Si.A.L.Pe.-ASIA, n. 2 distacchi sindacali;
9) S.A.G.-P.P., n. 1 distacchi sindacali.
 
Art. 3. Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per l'anno 2002, nell'ambito del Corpo
forestale dello Stato
1. Il contingente complessivo di 9 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili - ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 - a favore del personale del Corpo forestale dello Stato, e' cosi' ripartito, per l'anno 1999, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, effettuando la ripartizione tra le stesse - con le modalita' di cui all'art. 30, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica - in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale del Corpo forestale dello Stato all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse - come indicato nelle premesse - alla data del 31 dicembre 2001:
1) SAPAF (Sindacato autonomo Polizia ambientale forestale), n. 4 distacchi sindacali;
2) CISL-FPS/Corpo forestale dello Stato, n. 1 distacco sindacale;
3) UIL-PA/Corpo forestale dello Stato, n. 1 distacco sindacale;
4) SAPECOFS (Sindacato autonomo personale Corpo forestale Stato), n. 1 distacco sindacale;
5) UGL/Corpo forestale dello Stato, n. 1 distacco sindacale;
6) CGIL-FP/Corpo forestale dello Stato, n. 1 distacco sindacale.
 
Art. 4.
Decorrenza delle ripartizioni dei distacchi sindacali retribuiti
1. La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 opera, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, dall'entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva.
 
Art. 5.
Modalita' e limiti per il collocamento
in distacco sindacale retribuito
1. Il collocamento in distacco sindacale retribuito e' consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli per ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, nel rispetto delle disposizioni, modalita' e procedure contenute nell'art. 30, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed esplichera' i suoi effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 17 dicembre 2002
Il Ministro: Mazzella
 
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