Gazzetta n. 302 del 27 dicembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 17 dicembre 2002 |
Autorizzazione della Societa' Quality and Security di Salerno quale organismo riconosciuto, ai sensi della direttiva 94/25/CE - Unita' da diporto. |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo produttivo e della competitivita' del Ministero delle attivita' produttive di concerto con IL DIRETTORE GENERALE per la navigazione ed il trasporto marittimo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Vista le direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le unita' da diporto; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994 ed, in particolare, l'art. 49 e l'allegato A; Visto i decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della predetta direttiva 94/25/CE; Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, si puo' provvedere ad una autorizzazione provvisoria degli organismi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436; Ritenuto necessario che gli operatori economici del settore possano disporre di una struttura di certificazione nazionale dei propri prodotti; Vista la istanza avanzata dalla Societa' Quality and Security S.r.l., con sede legale in Salerno, via Porto n. 34; Rilevato che la Societa' Quality and Security S.r.l. possiede i requisiti elencati nell'allegato X al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436; Visto l'esito favorevole della visita ispettiva condotta presso il richiedente; Decretano: Art. 1. 1. La Societa' Quality and Security S.r.l. e' autorizzata, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, ad espletare per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 94/25/CE ed a richiesta dei produttori o importatori le procedure di attestazione di conformita' di cui al art. 6 del decreto stesso e precisamente: a) per le categorie A e B: 1. per le unita' da diporto con scafo di lunghezza inferiore a 12 metri: controllo di fabbricazione interno e prove (modulo A-bis) di cui all'allegato V; moduli B, C, D, F, G ed H, di cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV; 2. per le unita' da diporto con scafo di lunghezza compresa tra 12 metri e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI; conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII e moduli B, D, F, G ed H di cui agli allegati XII, XIII, XIV e XV; b) per la categoria C: 1. per le unita' da diporto con scafo di lunghezza inferiore a 12 metri: a) in caso di rispetto delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II; controllo della fabbricazione interna (modulo A), di cui all'allegato IV; moduli B, C, D, F, G ed H di cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV; b) in caso di inosservanza delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II: controllo della fabbricazione interna e prove (modulo A-bis), di cui all'allegato V; moduli B, C, D, F, G ed H di cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV; 2. per le unita' da diporto con scafo di lunghezza compresa tra 12 metri e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI; conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII; moduli B, D, F, G ed H di cui agli allegati XII, XIII, XIV e XV; c) per la categoria D: 1. per le unita' da diporto con scafo di lunghezza compresa fra i 2,5 e 24 metri: controllo della fabbricazione interna (modulo A) di all'allegato IV; moduli B, C, D, F, G ed H di cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV; d) per i componenti di cui all'allegato I: moduli B, C, D, F, G ed H di cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV. |
| Art. 2. 1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione sono a carico della Societa' Quality and Security S.r.l., con sede legale in Salerno, via Porto n. 34 e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 2. Con periodicita' semestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la navigazione ed il trasporto marittimo interno. |
| Art. 3. 1. La presente autorizzazione provvisoria ha validita' fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 dicembre 2002 Il direttore generale dello sviluppo produttivo e della competitivita' Goti Il direttore della direzione generale per la navigazione ed il trasporto marittimo interno Caliendo |
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