Gazzetta n. 302 del 27 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 29 novembre 2002
Riconoscimento dell'acqua di sorgente "Olimpia", in Rionero in Vulture, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione
Vista la domanda in data 20 aprile 2001 con la quale la societa' Monticchio Gaudianello S.p.a., con sede in Melfi (Potenza), s.s. 401 km 9,826, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua di sorgente denominata "Olimpia" che sgorga dal pozzo 23 V nell'ambito della concessione mineraria "Sorgente Gaudianello - Area 2", sita nel comune di Rionero in Vulture (Potenza), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione fatta pervenire dalla societa' con nota del 19 luglio 2002;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espressi nelle sedute del 12 dicembre 2001 e del 24 ottobre 2002;
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;
Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;
Decreta:
Art. 1.
E' riconosciuta come acqua di sorgente, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata "Olimpia" che sgorga dal pozzo 23 V nell'ambito della concessione mineraria "Sorgente Gaudianello - Area 2", sita nel comune di Rionero in Vulture (Potenza).
 
Art. 2.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 339/1999.
Roma, 29 novembre 2002
p. Il direttore generale: Filippetti
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone