Gazzetta n. 301 del 24 dicembre 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE
CIRCOLARE 29 novembre 2002, n. 1550
Enti e progetti del Servizio civile nazionale. Procedure di selezione dei volontari.

Introduzione generale.
La prossima entrata in vigore del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, comporta la necessita' di raccordare il sistema a regime del servizio civile nazionale con impianto finora delineato in via sperimentale per l'impiego dei volontari, al fine di garantire uniformita' e continuita' all'azione amministrativa.
Come e' noto, ai sensi dell'art. 6 della legge 6 marzo 2001, n. 64, annualmente viene stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, analogamente a quanto avviene per gli obiettori di coscienza, la consistenza massima dei volontari che possono essere ammessi al servizio civile nazionale.
Pertanto, i bandi per la selezione dei volontari sono indetti nell'ambito della programmazione del suindicato contingente, tenendo conto delle disponibilita' finanziarie nonche' delle esigenze organizzative degli enti in relazione alla presentazione e realizzazione dei progetti.
A seguito dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2001, 25 gennaio 2002, e della circolare 21 settembre 2001, infatti, sono stati emanati i primi bandi di selezione dei volontari.
Gia' nella fase transitoria, e' stato previsto che, in sintonia con l'intero impianto delineato a regime dal decreto legislativo n. 77 dell'anno 2002, gli enti provvedano direttamente a selezionare i giovani, sebbene sia comunque l'Ufficio nazionale per il servizio civile, quale amministrazione titolata all'assegnazione, ad approvare le graduatorie e a formalizzare con proprio provvedimento l'avvio al servizio dei volontari.
Alla luce dell'esperienza sinora maturata e nell'ottica di razionalizzazione dell'intero sistema, si rende opportuno individuare un meccanismo di accesso all'albo provvisorio degli enti accreditati e per la presentazione dei progetti, al fine di dare un concreto impulso al nuovo servizio civile nazionale.
La presente circolare disciplina quindi i requisiti per gli enti del servizio civile nazionale, le modalita' di presentazione dei progetti elaborati dagli enti ed organismi interessati all'impiego dei volontari in servizio civile e le procedure per la selezione dei volontari. Con la sua entrata in vigore non potranno essere presi in considerazione progetti non conformi alle disposizioni di seguito indicate.
I progetti saranno esaminati e valutati secondo i criteri contenuti nella presente circolare.
Gli allegati 1, 2 e 3 con le relative note esplicative costituiscono parte integrante della presente circolare.
Capo I
GLI ENTI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 1. Gli enti.
Sono enti del servizio civile nazionale le amministrazioni statali e regionali, le province autonome di Trento e Bolzano, nonche' gli enti locali e gli altri enti ed organismi in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1998, n. 230, che, con la presentazione di appositi progetti, perseguono le finalita' previste dall'art. 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64. 2. Albo provvisorio degli enti accreditati. 2.1. Istituzione dell'albo provvisorio degli enti accreditati.
Fino alla istituzione degli albi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e' istituito presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, ai sensi del comma 3 del predetto art. 5, l'albo provvisorio delle organizzazioni e degli enti accreditati alla presentazione dei progetti di servizio civile nazionale. 2.2. Accesso all'albo provvisorio degli enti accreditati.
A decorrere dal 1 luglio 2003 gli enti di servizio civile, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e di quelli di cui al successivo paragrafo 2.3, possono inoltrare domanda di accreditamento all'Ufficio.
L'Ufficio emanera' entro e non oltre il 31 gennaio 2003 le disposizioni relative alla presentazione delle domande ed alla documentazione da produrre atta a dimostrare il possesso dei requisiti necessari all'accreditamento.
Qualora l'accreditamento sia richiesto da enti ed organismi in qualunque forma associata tra di loro, nella richiesta dovranno essere indicati l'ente capofila e la forma associativa, corredata dai relativi atti formali. In questo caso l'Ufficio procedera' alla verifica dei requisiti richiesti per tutti gli enti facenti parte dell'associazione. I requisiti di natura organizzativa dovranno essere posseduti da tutti gli enti coinvolti, in proprio o mediante accordo o convenzione tra loro o con soggetti terzi.
L'Ufficio, esaminata la relativa documentazione provvedera' ad accogliere o a respingere le domande di accreditamento, dandone tempestiva comunicazione all'ente. Con il provvedimento di accreditamento l'Ufficio assegnera' all'ente un codice identificativo, che rappresentera' la chiave primaria di identificazione dell'ente nel sistema informativo dell'Ufficio.
L'Ufficio si riserva di emanare disposizioni di natura tecnica informatica concernenti le modalita' di interfaccia tra gli enti accreditati e l'Ufficio stesso.
Con gli enti accreditati, o con le strutture collettive da essi promosse ai fini dell'accreditamento, l'Ufficio nazionale puo' stipulare accordi di collaborazione e di partnership per specifiche iniziative di comunicazione, informazione, formazione e promozione del servizio civile nazionale.
A decorrere dal 1 gennaio 2004 potranno presentare progetti di servizio civile nazionale solo gli enti accreditati iscritti nell'albo provvisorio di cui al precedente paragrafo 2.1.
Dalla predetta data gli enti non accreditati, in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 3 potranno:
a) presentare progetti di servizio civile nazionale per una sola volta e per un massimo di trenta volontari in servizio su base annua;
b) ripresentare i progetti in precedenza approvati solo se preceduti dalla richiesta di accreditamento. Il non accoglimento della richiesta di accreditamento preclude per il futuro la presentazione di progetti di servizio civile nazionale. 2.3. Requisiti degli enti accreditati.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, della legge 6 marzo 2001, n. 64, per accedere all'albo provvisorio di cui al precedente paragrafo 2.1 gli enti e gli organismi dovranno essere dotati di:
una struttura organizzativa in grado di progettare, realizzare e monitorare i progetti di servizio civile. Gli enti dovranno inoltre possedere idonei strumenti informatici, nonche' di comunicazione ed informazione mirati alla promozione del servizio civile nazionale. Gli enti a livello nazionale, regionale o provinciale dovranno dimostrare di possedere una apposita struttura operativa centralizzata in grado di relazionarsi con le strutture periferiche per quanto concerne la redazione e la selezione dei progetti, nonche' la idoneita' delle sedi di realizzazione degli stessi in relazione alla strumentazione, ai mezzi ed al personale disponibile sulle predette sedi ai fini della realizzazione dei progetti medesimi;
adeguato personale con specifiche conoscenze:
a) nella progettazione, realizzazione, gestione, anche economica e monitoraggio dei progetti di servizio civile;
b) nella selezione, gestione amministrativa-contabile, progettazione di percorsi formativi, formazione, monitoraggio della formazione e tutoraggio dei volontari;
c) nella informazione e comunicazione con particolare riguardo ai giovani;
sistemi di certificazione di quanto appreso dai volontari durante il servizio civile realizzati in forme tali da risultare spendibili dagli stessi al termine del servizio.
L'assenza di uno dei requisiti innanzi previsti comporta la reiezione della richiesta di iscrizione all'albo provvisorio degli enti accreditati. Una volta ottenuta l'iscrizione all'albo provvisorio l'ente e' obbligato a mantenere i requisiti innanzi individuati. Il venir meno anche di uno dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporta la cancellazione dell'ente dal predetto albo provvisorio.
Al fine di favorire l'accesso degli enti all'albo provvisorio di cui al precedente paragrafo 2.1, l'Ufficio, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie, potra' contribuire alla formazione delle specifiche figure professionali di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
Capo II
I PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 3. Requisiti per la presentazione dei progetti.
Nelle more dell'istituzione dell'albo nazionale provvisorio degli enti accreditati, di cui al precedente capo I, possono presentare progetti di servizio civile volontario per le finalita' di cui all'art. 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, le amministrazioni statali e regionali e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonche' gli enti locali e gli altri enti ed organismi in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come di seguito specificati:
1) assenza di scopo di lucro e corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalita' di cui all'art. 1 di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64;
2) capacita' organizzativa e possibilita' di impiego in rapporto al servizio civile nazionale in relazione:
a) personale con conoscenze specifiche nelle seguenti aree:
formazione dei volontari (in assenza di idoneo personale, la formazione potra' essere garantita anche da altri soggetti pubblici o privati);
attivita' di tutoraggio dei volontari;
progettazione sociale e monitoraggio dei progetti di servizio civile;
informatica (utilizzo di programmi excel, word, acrobat, win zip, internet e posta elettronica);
b) sito internet e posta elettronica;
3) svolgimento di una attivita' continuativa da almeno tre anni in uno o piu' dei settori d'impiego previsti.
Al fine di poter accertare il possesso dei predetti requisiti gli enti dovranno inviare unitamente ai progetti la seguente documentazione:
atto costitutivo dell'ente (per i soli enti privati), in relazione ai requisiti previsti al precedente punto 1;
indicazione dei nominativi relativi ad ogni singola voce di cui al precedente punto 2.a, corredata dai relativi curriculum;
indicazione dell'indirizzo del sito e della casella di posta elettronica per quanto richiesto al precedente punto 2.b;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante le attivita' svolte dall'ente in uno o piu' settori previsti dall'art. 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, come specificati nell'allegato 3 alla presente circolare, corredata dalla fotocopia del documento di identita' valido della persona che rilascia la dichiarazione in relazione a quanto previsto al precedente punto 3.
Gli enti convenzionati per l'impiego degli obiettori di coscienza e gli enti pubblici non dovranno dimostrare il possesso dei requisiti indicati ai precedenti punti 1) e 3).
L'assenza di uno dei requisiti innanzi richiesti non consente la presentazione dei progetti di servizio civile volontario. Eventuali progetti presentati in carenza dei predetti requisiti non verranno esaminati nel merito dall'Ufficio.
Possono presentare progetti oltre ai singoli enti e organizzazioni, anche piu' enti ed organizzazioni congiuntamente in qualunque forma associata tra di loro. In tal caso, nell'istanza di presentazione del progetto dovranno essere indicati l'ente capofila e la forma associativa, corredata dai relativi atti formali e dovranno essere specificati gli enti consociati che partecipano alla realizzazione del progetto medesimo. I requisiti indicati ai precedenti punti 1) e 3) devono essere posseduti da tutti gli enti che partecipano ad un progetto; devono ugualmente essere posseduti da tutti gli enti, in proprio o mediante protocolli d'intesa, contratti, convenzioni o atti comunque formalizzati tra di loro o con soggetti terzi, i requisiti organizzativi di cui al precedente punto 2). Nel caso in cui i progetti siano presentati da organismi di solo coordinamento la titolarita' dei predetti progetti resta in capo ai singoli enti che dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo. 4. I progetti.
Sono progetti di servizio civile nazionale i progetti e le attivita' degli enti di cui al precedente capo I che prevedono l'impiego dei volontari in servizio civile.
I progetti dovranno consistere in attivita' di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela ed incremento del patrimonio forestale, nell'ambito dei settori di cui all'allegato 3 e potranno aver luogo sia in Italia che all'estero. Tutti i progetti dovranno inoltre garantire la formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani prevista dall'art. 1, lettera e), della legge 6 marzo 2001, n. 64.
I progetti possono essere presentati per uno dei settori di cui al precedente capoverso. Possono essere presentati anche progetti articolati su piu' settori contemporaneamente che prevedano l'impiego dei volontari indifferentemente in una o piu' delle attivita' previste dai singoli progetti nei seguenti ambiti omogenei:
a) assistenza (settori: assistenza, cura e riabilitazione, reinserimento sociale e prevenzione);
b) ambiente e protezione civile (settori: protezione civile, difesa ecologica, tutela e incremento del patrimonio forestale, salvaguardia e fruizione del patrimonio forestale);
c) cultura ed educazione (settori: promozione culturale, educazione, salvaguardia del patrimonio artistico).
Al solo fine della codifica dei progetti organizzati per ambiti omogenei dovra' essere indicato il settore e l'area di intervento prevalente, come individuati nell'allegato 3.
I progetti potranno riguardare attivita' ordinarie dell'ente, attivita' finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi previsti da progetti attuati mediante accordi con altri enti pubblici o privati, ovvero attivita' caratterizzate da innovazione o sperimentazione.
Sono definiti progetti di partecipazione quelli che propongono ai volontari la partecipazione a servizi rivolti alla comunita' tramite le attivita' ordinarie dell'ente svolte con le normali procedure e strumenti in uso.
Sono definiti progetti finalizzati quelli che propongono ai volontari l'inserimento in progetti attuati con altri soggetti pubblici o privati a cui l'ente partecipa in virtu' di accordi specifici, ovvero quelli caratterizzati da innovativita' e sperimentazione i quali, oltre ai volontari, coinvolgono anche operatori dell'ente in settori ed ambiti di attivita' diversi da quelli in cui lo stesso opera abitualmente e quelli che riguardano attivita' istituzionali dell'ente svolte con diverse procedure e nuovi strumenti.
Non rientrano nella presente tipologia i progetti afferenti alle attivita' ordinarie degli enti svolte in virtu' di accordi o convenzioni con altri soggetti pubblici o privati attuate con le normali procedure e strumenti in uso.
Per i progetti di partecipazione, e' posto un limite massimo di quattro volontari per ogni centro operativo dell'ente interessato. Detta soglia puo' essere superata in relazione alla tipologia ed entita' dell'utenza, delle attivita' e degli obiettivi descritti nel progetto, tenuto conto del contesto territoriale e settoriale in cui si realizza il progetto stesso.
Per i progetti finalizzati il numero dei volontari da impiegare deve risultare congruo in relazione all'utenza prevista, alle attivita' e agli obiettivi descritti nel progetto, nonche' al contesto territoriale e settoriale.
I progetti dovranno prevedere un orario di attivita' dei volontari non inferiore alle 25 ore settimanali, ovvero un monte ore annuo di almeno 1.200 ore. Fatto salvo il raggiungimento del predetto monte ore annuo, i volontari dovranno essere impiegati in modo continuativo per almeno 12 ore settimanali.
I progetti di servizio civile potranno avere una durata:
a) annuale;
b) pluriennale per un periodo massimo di tre anni. In questo caso i progetti dovranno essere articolati per fasi annuali di realizzazione con l'indicazione dei risultati e degli obiettivi da conseguire per ogni anno. L'approvazione del progetto pluriennale non garantisce l'inserimento nei bandi per gli anni successivi a quello del suo avvio. L'ente titolare del progetto pluriennale approvato dovra' pertanto richiederne, ogni anno, l'inserimento nel bando, facendo riferimento al provvedimento di approvazione originario e producendo una relazione sui risultati conseguiti nell'anno precedente, che sara' valutata dall'Ufficio in relazione al raggiungimento degli obiettivi ed al livello di copertura dei posti dei volontari;
Per ogni singolo progetto il numero dei volontari richiesti non potra' essere inferiore alle quattro unita'.
Di norma i progetti di servizio civile nazionale per l'Italia non dovranno prevedere la fornitura del vitto e dell'alloggio da parte degli enti ai volontari.
In relazione alle esigenze di cui al successivo capoverso i progetti potranno prevedere:
a) il vitto e alloggio;
b) il solo vitto.
Le esigenze dei servizi di vitto e alloggio o del solo vitto dovranno essere specificate nei progetti, distinguendo per singola sede di realizzazione e giustificate dalle caratteristiche del progetto, dalla presenza di volontari residenti in localita' diverse da quella di realizzazione, dalle modalita' di prestazione del servizio e dall'ubicazione della sede. All'atto della trasmissione della graduatoria dei volontari, di cui al successivo paragrafo 11.4, l'ente dovra' specificare accanto ai nomi dei singoli volontari selezionati il regime di vitto e alloggio, di solo vitto, ovvero senza vitto e alloggio.
Per i progetti gia' in fase di realizzazione per i quali non e' stata specificamente approvata la parte riguardante il servizio del solo vitto, gli enti potranno richiedere il rimborso forfetario dei costi relativi, purche' dimostrino che il servizio risponda alle esigenze sopra richiamate. 5. Redazione e modalita' di presentazione dei progetti. 5.1. Redazione dei progetti.
I progetti di servizio civile nazionale dovranno essere redatti secondo la scheda di progetto di cui all'allegato 1. La scheda compilata secondo lo schema predisposto dovra' essere firmata dal legale rappresentante dell'ente o da un suo delegato. In questo caso dovra' essere allegata la relativa delega.
Gli elaborati progettuali dovranno, tra l'altro, contenere le seguenti informazioni:
denominazione del progetto;
indirizzo ed altri riferimenti delle sedi di realizzazione del progetto;
responsabile del progetto;
descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto rispetto a situazioni date definite attraverso indicatori misurabili;
numero dei volontari da impiegare nel progetto;
settore/i d'impiego, la tipologia dell'intervento, gli obiettivi generali e specifici da raggiungere, la descrizione delle attivita' e dell'organizzazione, gli strumenti utilizzati e le modalita' operative;
durata e data di avvio del progetto;
la specificazione dei requisiti e delle pregresse esperienze richieste ai candidati volontari per la partecipazione al progetto, coerenti con il livello di complessita' e di specializzazione dello stesso;
il dettaglio dell'attivita' formativa prevista per i volontari (minimo 25 ore) e dei responsabili dei progetti;
il dettaglio delle attivita' di monitoraggio e dei metodi di verifica interna del progetto e dei suoi risultati, sia nei confronti degli obiettivi dichiarati sia nei confronti dell'apprendimento e della crescita che deve essere assicurata ai volontari;
modalita' di pubblicizzazione del progetto e di selezione dei volontari;
eventuale validazione del progetto da parte di ente pubblico competente per settore;
eventuali crediti formativi ed altri benefici per i volontari previsti dal progetto, ivi comprese le specifiche competenze e professionalita' maturate durante l'espletamento del servizio, validi ai fini del curriculum vitae;
eventuali autonomi criteri e modalita' di selezione dei volontari.
L'assenza, la scarsa chiarezza o l'incompletezza degli elementi del progetto richiesti dalla scheda potranno determinare la non approvazione del progetto.
Oltre alla citata scheda, l'ente dovra' inviare alla seguente casella di posta elettronica: (volontari@ serviziocivile.it) il progetto secondo lo schema del file in excel scaricabile dalla sezione modulistica del sito dell'Ufficio. 5.2. Modalita' di presentazione.
I progetti di servizio civile nazionale dovranno essere inoltrati all'Ufficio mediante apposita istanza firmata dal legale rappresentante dell'ente o da un suo delegato. In questo caso dovra' essere allegata la relativa delega.
In particolare, nell'istanza di presentazione dei progetti dovranno essere indicati:
denominazione dell'ente, completa della ragione sociale;
dati anagrafici del legale rappresentante;
titoli dei progetti presentati con relativo numero dei volontari richiesti per singoli progetti e per ogni singola sede di realizzazione;
indirizzo della sede centrale dell'ente;
telefono, e-mail e sito internet dell'ente;
dichiarazione di aver inviato alla casella di posta elettronica dell'Ufficio (volontari@serviziocivile.it) il file excel relativo ai singoli progetti;
elenco della documentazione allegata.
Oltre all'istanza di cui al precedente capoverso, gli enti dovranno allegare la documentazione relativa ai requisiti richiesti all'ente per la presentazione dei progetti, come indicati al precedente paragrafo 3 della presente circolare, nonche' una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente il quale, sotto la personale responsabilita', attesti che le attivita' previste dai progetti saranno svolte nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, laddove obbligatorio, e di quelle di settore.
I progetti, completi di tutta la documentazione richiesta, potranno essere presentati direttamente all'Ufficio, ovvero inviati a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Ufficio nazionale per il servizio civile - via San Martino della Battaglia n. 6 - 00185 Roma, con indicazione del riferimento in calce a sinistra della busta di invio "Progetti di servizio civile volontario".
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre i termini indicati al successivo paragrafo 9. Quelle pervenute successivamente ai termini previsti non saranno prese in considerazione. 6. Esame e valutazione dei progetti. 6.1. Esame dei progetti.
Al fine di poter procedere alla valutazione dei progetti l'Ufficio preliminarmente accerta:
a) la completezza della documentazione inviata;
b) la corretta sottoscrizione della domanda di presentazione e della scheda progetto;
c) la corretta redazione della scheda progetto:
allegato 1 per i progetti da realizzare in Italia;
allegato 2 per i progetti da realizzare all'estero;
d) il rispetto delle soglie minime e massime fissate dalla presente circolare in relazione al numero dei volontari da impiegare, nonche' all'orario minimo di servizio settimanale o al monte ore minimo annuale previsto;
In mancanza di uno degli elementi sopra citati l'Ufficio non procedera' alla loro valutazione. 6.2. Valutazione dei progetti.
L'Ufficio adotta le misure organizzative piu' opportune per la valutazione dei progetti. Ai fini della approvazione degli stessi e' indispensabile che:
a) le attivita' previste dai progetti rientrino in almeno uno dei settori contemplati dall'art. 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64;
b) i progetti garantiscano quanto previsto dell'art. 1, lettera e) della citata legge 6 marzo 2001, n. 64;
c) la durata della formazione dei volontari non sia inferiore a 25 ore.
Nel valutare i progetti si terra' conto delle seguenti caratteristiche in ordine prioritario decrescente:
1) progetti finalizzati;
2) previsione di crediti formativi e altri benefici validi per il curriculum vitae dei partecipanti al progetto, riconosciuti da soggetti terzi di natura pubblica o privata;
3) possibilita' di misurare i risultati ottenuti mediante un sistema di monitoraggio delle attivita' svolte;
4) livello di copertura non inferiore al 75% del numero dei volontari richiesti per l'attuazione di precedenti progetti.
5) creazione di sinergie e promozione di collaborazione tra piu' soggetti, ivi compresi gli enti locali;
6) progetti pluriennali per gli anni successivi al primo, fermo restando quanto previsto in merito al precedente paragrafo 4;
7) eventuale validazione del progetto di cui al successivo paragrafo 6.3.
Durante la fase di valutazione potranno essere richieste, ove ritenuto necessario, ulteriori documenti o delucidazioni agli enti che hanno presentato i progetti.
Fermo restando la completezza dei progetti ed il possesso da parte degli enti dei requisiti di cui al precedente paragrafo 3, l'Ufficio si riserva di modificare i criteri di priorita' e le scadenze previste dalla presente circolare per progetti finalizzati all'intervento in favore delle popolazioni colpite da eventi per i quali sia stato dichiarato dal Governo lo stato di calamita'. 6.3. Validazione dei progetti.
I progetti di servizio civile nazionale potranno essere validati con una dichiarazione rilasciata da amministrazioni ed enti pubblici competenti nelle materie cui gli stessi si riferiscono, in relazione agli obiettivi prefissati ed alle specifiche condizioni territoriali, sociali e settoriali.
La predetta dichiarazione dovra' essere trasmessa unitamente al progetto cui si riferisce. 6.4. Approvazione dei progetti.
L'Ufficio approvera' i progetti dandone tempestiva comunicazione agli enti proponenti. Analoga comunicazione sara' inviata agli enti i cui progetti siano risultati inammissibili o valutati negativamente.
L'avvio al servizio dei volontari dovra' necessariamente avvenire entro l'anno solare durante il quale e' intervenuta l'approvazione dei progetti.
Gli enti i cui progetti siano stati approvati dovranno tempestivamente comunicare eventuali impedimenti nella realizzazione degli stessi.
Gli enti che omettono la comunicazione di cui al precedente capoverso e non realizzano nei tempi previsti il progetto messo a bando non possono reiterare il medesimo progetto nell'anno successivo. 7. Progetti di servizio civile nazionale all'estero. 7.1. Caratteristiche.
Sono progetti di servizio civile nazionale all'estero i progetti e le attivita' degli enti di cui al precedente capo I che prevedono l'impiego dei volontari in servizio civile all'estero per un periodo non inferiore a sette mesi in attivita' a favore dei Paesi esteri o a favore delle comunita' italiane all'estero. 7.2. Redazione, presentazione, esame, valutazione ed approvazione dei progetti di servizio civile nazionale all'estero.
Quanto in precedenza previsto per la presentazione, redazione, esame, valutazione ed approvazione dei progetti di servizio civile in Italia si applica anche ai progetti di servizio civile all'estero.
I progetti di servizio civile nazionale all'estero dovranno essere redatti secondo le schede di progetto di cui all'allegato 2 la scheda compilata secondo lo schema predisposto dovra' essere firmata dal legale rappresentante dell'ente o da un suo delegato. In questo caso dovra' essere allegata la relativa delega.
Oltre a quanto previsto dal precedente paragrafo 5.2 per quanto riguarda i progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia, quelli all'estero dovranno contenere, tra l'altro, le seguenti informazioni:
vitto e alloggio nella sede del Paese estero. Le Amministrazioni dello Stato potranno presentare progetti che non prevedono i predetti servizi. In questo caso i volontari riceveranno direttamente un rimborso forfetario per le spese sostenute;
eventuale copertura assicurativa aggiuntiva a quella stipulata dall'Ufficio a favore dei volontari in servizio all'estero;
le forme di partnership, accordi o protocolli con soggetti ed organismi operanti presso la sede estera in cui si realizza il progetto;
modalita' di collegamento e comunicazione con la sede italiana dell'ente titolare del progetto assicurate ai volontari in servizio all'estero;
soluzioni ed accorgimenti adottati atti a garantire i livelli minimi di sicurezza e di tutela dei volontari all'estero;
modalita' di comunicazione all'autorita' consolare o diplomatica italiana presso il Paese in cui si realizza il progetto della presenza dei volontari in servizio civile;
modalita' con le quali e' assicurata l'assistenza sanitaria ai volontari in servizio civile all'estero;
modalita' e tempi di eventuali rientri in Italia durante il periodo di permanenza all'estero dei volontari.
Nell'approvazione dei progetti di servizio civile nazionale all'estero l'Ufficio terra' conto della situazione di rischio presente nel paese di realizzazione degli stessi.
L'Ufficio, tenuto conto delle disponibilita' finanziarie, rimborsera' all'ente le spese del solo viaggio di andata e ritorno e di un unico rientro, se previsto dal progetto durante il periodo di svolgimento del servizio dall'Italia al paese estero di realizzazione del progetto effettuato in aereo (classe economica), in treno (2a classe) o con automezzi di linea. L'Ufficio potra' partecipare, altresi', alle spese sostenute dall'ente per le vaccinazioni obbligatorie dei volontari in servizio civile all'estero e alle spese necessarie per i visti d'ingresso, ovvero del rinnovo degli stessi ed altre e spese e tasse di ingresso e di uscita dal paese estero. 8. Monitoraggio.
L'Ufficio sottoporra' i progetti approvati a verifiche nel corso della loro realizzazione, nonche' ad una valutazione finale circa il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel progetto mediante una apposita scheda di monitoraggio. Gli enti a fine progetto invieranno all'Ufficio la scheda predisposta per il monitoraggio correttamente compilata, unitamente ad una breve relazione concernente gli aspetti del progetto non previsti dalla predetta scheda. 9. Tempi di presentazione dei progetti.
Gli enti in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 3 dovranno far pervenire all'Ufficio i progetti di servizio civile nazionale entro e non oltre i seguenti termini:
a) entro il 31 gennaio 2003 per i progetti da avviare nel primo semestre 2003, con bando del 1 aprile 2003;
b) dal 1 febbraio al 31 marzo 2003 per i progetti da avviare entro il secondo semestre del 2003, con bando del 1 giugno 2003;
c) dal 1 maggio al 30 giugno 2003 per i progetti da avviare entro il primo semestre del 2004, con bando del 1 ottobre 2003;
Capo III
SELEZIONE ED AMMISSIONE AL SERVIZIO 10. Bandi di selezione. 10.1. Indizione dei bandi.
L'Ufficio, tenuto conto del contingente dei volontari, stabilito annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 6 della legge 6 marzo 2001, n. 64 e dei progetti approvati, rendera' noto, mediante la pubblicazione di appositi bandi, il numero dei volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all'estero.
Nei singoli bandi oltre al numero dei posti relativi ai progetti approvati ripartiti per enti proponenti saranno stabiliti i tempi e le modalita' di selezione dei volontari. 10.2. Pubblicita' dei progetti.
Successivamente alla data di pubblicazione dei bandi di cui al precedente paragrafo 10.1, gli enti renderanno accessibili al pubblico i progetti approvati ed inseriti nei bandi mediante la loro pubblicazione in forma integrale sui propri siti internet. L'accesso ai predetti siti dovra' essere gratuito. Gli enti potranno adottare altre forme di pubblicita' ritenute idonee a far conoscere al maggior numero di potenziali candidati i progetti approvati. Oltre che sui siti internet degli enti i giovani potranno attingere tutte le informazioni concernenti i progetti approvati presso le sedi di realizzazione degli stessi, con specifico riferimento ai particolari requisiti richiesti ai volontari, ai servizi offerti dagli enti, alle condizioni di espletamento del servizio, nonche' agli aspetti organizzativi e gestionali. 11. La selezione dei volontari. 11.1. Requisiti di ammissione.
Potranno partecipare alla selezione per la realizzazione di progetti di servizio civile nazionale le giovani che alla data di scadenza dei bandi:
abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventiseiesimo anno di eta';
siano in possesso della cittadinanza italiana;
godano dei diritti civili e politici;
non siano state condannate con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalita' organizzata;
siano in possesso di idoneita' fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario nazionale, con riferimento allo specifico settore d'impiego per cui intendono concorrere.
Potranno, altresi', partecipare alla selezione i giovani che oltre al possesso dei requisiti innanzi elencati siano stati riformati per inabilita' al servizio militare in sede di visita di leva, ovvero successivamente a seguito di nuova visita medica.
In sede di redazione dei progetti gli enti proponenti potranno richiedere ulteriori specifici requisiti connessi all'attuazione degli stessi.
I requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e, ad eccezione dei limiti di eta', mantenuti sino al termine del servizio. 11.2. Presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione alla selezione per la realizzazione dei progetti approvati ed inseriti nei singoli bandi dovranno essere inviate direttamente agli enti titolari dei progetti, entro i termini stabiliti dai predetti bandi. Le istanze pervenute oltre i termini stabiliti nei bandi non saranno prese in considerazione. La tempestivita' della presentazione delle domande sara' accertata dagli enti che realizzano i progetti.
Le domande dovranno essere redatte secondo i modelli allegati ai bandi e corredati di tutti i titoli che si ritengono utili ai fini della selezione.
Gli interessati potranno presentare domanda di selezione per un solo progetto tra quelli indicati nei singoli bandi, a pena di esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti cui gli stessi si riferiscono.
Non potranno presentare domanda i giovani privi dei requisiti richiesti al precedente paragrafo 11.1, quelli che prestano o abbiano gia' prestato servizio civile in qualita' di volontari ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, ovvero che abbiano interrotto il servizio civile volontario prima della scadenza prevista. 11.3. Procedure di selezione.
La selezione dei candidati sara' effettuata dall'ente che realizza il progetto prescelto sulla base dei criteri contenuti nel progetto approvato dall'Ufficio, ovvero sulla base di quelli stabiliti dalla determinazione del direttore generale dell'Ufficio del 30 maggio 2002, qualora l'elaborato progettuale approvato non preveda autonomi criteri di selezione.
La selezione sara' effettuata per titoli e colloquio. Gli enti interessati procederanno alla valutazione dei titoli ed al colloquio con i singoli candidati previa comunicazione del giorno e della sede ove si terra' la selezione. I candidati che non si presenteranno al colloquio nel giorno e nella sede stabilita saranno esclusi dalla selezione.
Effettuata la selezione gli enti provvederanno alla compilazione delle graduatorie relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto. Le graduatorie dovranno essere redatte in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati. In esse dovranno essere inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti. L'ente redigera', inoltre, un elenco con i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie perche' risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezione con l'indicazione della relativa motivazione. Il mancato inserimento nelle graduatorie dovra' essere tempestivamente portato a conoscenza degli interessati. 11.4. Graduatorie.
Le graduatorie, compilate secondo le modalita' previste al precedente paragrafo 11.3 e con l'indicazione della data di inizio servizio per ogni volontario ammesso, dovranno pervenire all'Ufficio, nel termine previsto dai singoli bandi, unitamente alla seguente documentazione in copia fotostatica:
a) domanda di partecipazione;
b) documento d'identita' dell'interessato;
c) provvedimento di riforma del servizio militare (per i soli candidati di sesso maschile);
d) certificato medico rilasciato dagli organi del servizio sanitario nazionale relativo al possesso dell'idoneita' fisica allo svolgimento del servizio civile nazionale, con riferimento allo specifico settore d'impiego.
Gli originali della predetta documentazione dovranno essere conservati presso l'ente per ogni necessita' dell'Ufficio.
Inoltre, gli enti dovranno trasmettere al seguente indirizzo di posta elettronica: richiestevolontari@serviziocivile.it i dati relativi a tutti i volontari che hanno inoltrato domanda di selezione, secondo il tracciato del file in formato Excel scaricabile dal sito dell'Ufficio nella sezione modulistica.
L'Ufficio, utilizzando le graduatorie cosi' come formulate dagli enti procedera' alla verifica in capo ai candidati dei seguenti requisiti:
a) limiti di eta';
b) possesso della cittadinanza italiana;
c) godimento dei diritti politici;
d) assenza di condanne penali (condanne con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalita' organizzata);
e) idoneita' fisica al servizio civile con specifico riferimento al settore d'impiego richiesto; previsti dall'art. 5, comma 4, della legge 6 marzo 2001, n. 64 al fine dell'adozione del provvedimento di cui al successivo paragrafo 12.
Eventuali esclusioni dei candidati per assenza dei requisiti di cui al precedente capoverso saranno tempestivamente comunicate agli enti.
Alle graduatorie dovra' essere assicurata da parte dell'ente adeguata pubblicita'. 12. Avvio al servizio.
L'Ufficio disporra' con proprio provvedimento l'avvio al servizio dei volontari collocatisi utilmente nelle graduatorie dei singoli progetti, specificando il giorno, l'ente, il progetto, la sede di servizio e le condizioni generali di partecipazione al progetto da parte degli stessi.
La mancata presentazione alla data indicata nel predetto provvedimento sara' considerata rinuncia alla partecipazione al progetto, fatto salvo i casi di comprovata impossibilita'.
Copia del provvedimento di avvio al servizio debitamente firmata dall'interessato per accettazione e controfirmata dal responsabile del progetto, attestante la data dell'effettiva presentazione in servizio, dovra' essere restituita all'Ufficio entro trenta giorni tramite l'ente di servizio al seguente indirizzo: Ufficio nazionale per il servizio civile via S. Martino della Battaglia, n. 6 00185 Roma, con posta prioritaria e apponendo sulla busta la seguente dicitura: provvedimenti avvio al servizio volontari.
All'atto della presentazione in servizio l'ente dovra' consegnare al volontario:
a) copia dell'estratto concernente le condizioni dell'assicurazione stipulata dall'Ufficio in favore dello stesso;
b) copia del modello relativo alla comunicazione del domicilio fiscale del volontario ai fini del rilascio della prescritta certificazione fiscale. Il predetto modulo, compilato a cura dell'interessato e corredato dalla fotocopia dei documenti richiesti in calce al medesimo, dovra' essere restituito all'Ufficio a cura dell'ente;
c) numero 2 copie del modulo per l'apertura del libretto postale di risparmio sul quale accreditare al volontario le somme relative al rimborso per la partecipazione al progetto. Tale modulo dovra' essere compilato e presentato dal volontario ad un qualsiasi Ufficio postale, il quale provvedera' a trattenerne una copia e a restituire l'altra. Quest'ultima dovra' essere inviata all'Ufficio tramite l'ente, unitamente al modulo di cui alla precedente lettera b), dopo che il responsabile del progetto avra' compilato la parte di propria competenza. Per i volontari impegnati in progetti di servizio civile nazionale all'estero dovranno, altresi', essere indicate le coordinate bancarie.
Gli enti dovranno trasmettere la documentazione di cui alle precedenti lettere b) e c) relativa a tutti i volontari entrati in servizio all'indirizzo sopra citato, con posta prioritaria e apponendovi la seguente dicitura: certificazione fiscale e pagamenti.
Gli enti che realizzano progetti a rete o piu' progetti in diverse localita' del territorio nazionale o estero dovranno far pervenire la documentazione di cui al presente paragrafo per tutte le sedi interessate.
Roma, 29 novembre 2002
Il direttore generale: Palombi
 
Allegato 1
SCHEDA DI PROGETTO PER L'IMPIEGO DI VOLONTARI
IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA
Parte I Ente.
1. Ente proponente il progetto:
2. Indirizzo, numero telefonico, sito Internet ed e-mail dell'Ente:
3. Eventuali altri enti co-promotori del progetto: Progetto.
4. Titolo del progetto:
5. Tipologia del progetto:
6. Ambito/Settore e area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
7. Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto rispetto a situazioni date definite attraverso indicatori misurabili;
8. Obiettivi del progetto;
9. Descrizione del progetto e tipologia dell'intervento che definisca dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo, le modalita' di impiego delle risorse umane e strumentali previste, nonche' il ruolo dei volontari in servizio civile:
10. Eventuale validazione del progetto da parte di ente pubblico competente per materia:
11. Durata del progetto:
12. Data di avvio del progetto:
13. Sede/i di realizzazione del progetto:
14. Indirizzo della/e sede/i di realizzazione del progetto:
15. Telefono, E-MAIL, fax ed eventuale sito internet della/e sede/i:
16. Responsabile del progetto ed altro personale di riferimento:
17. Numero dei volontari da impiegare nel progetto:
18. Numero posti con vitto e alloggio:
19. Numero posti senza vitto e alloggio:
20. Numero posti con solo vitto:
21. Numero ore di servizio settimanali dei volontari (non inferiore a 25 ore ), ovvero monte ore annuo (non inferiore alle 1200 ore, con un minimo di 12 ore settimanali obbligatorie):
22. Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6):
23. Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
24. Eventuali crediti formativi ed altri benefici per i volontari previsti dal progetto, ivi comprese le specifiche competenze e professionalita' maturate durante l'espletamento del servizio, validi ai fini del curriculum vitae, riconosciuti da enti pubblici e privati operanti/competenti nel settore:
25. Strumenti e modalita' di pubblicizzazione del progetto:
26. Eventuali autonomi criteri e modalita' di selezione dei volontari:
27. Piano di monitoraggio interno per la valutazione sia dei risultati del progetto, che per la valutazione dell'apprendimento e della crescita da assicurare ai volontari. Risorse.
28. Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
29. Eventuali risorse finanziarie destinate al progetto da parte dell'ente:
30. Eventuale cofinanziamento del progetto da parte di altri soggetti con la specifica degli stessi e dei relativi importi:
31. Risorse tecniche e strumentali necessarie per l'attuazione del progetto:
Data
Firma del responsabile legale dell'ente
Parte II
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Formazione generale e specifica dei volontari
Sedi di realizzazione.
Modalita' di attuazione:
a) in proprio presso l'ente;
b) affidata ad altri enti di servizio civile;
c) affidata a soggetti pubblici o privati specializzati in materia di formazione.
Obiettivi:
Durata:
Contenuti:
Risorse finanziarie investite:
Monitoraggio e verifica dei risultati della formazione:
Altre informazioni:
Formazione dei responsabili Sedi di realizzazione.
Modalita' di attuazione:
d) in proprio presso l'ente;
e) affidata ad altri enti di servizio civile;
f) affidata a soggetti pubblici o privati specializzati in materia di formazione.
Obiettivi:
Durata:
Contenuti:
Risorse finanziarie investite:
Monitoraggio e verifica dei risultati della formazione:
Altre informazioni:
Data
Il rappresentante legale dell'ente
Note esplicative per la redazione dei progetti di servizio
civile nazionale da realizzare in Italia
L'elaborato progettuale va redatto in maniera chiara, seguendo in modo puntuale la numerazione e la successione delle voci riportate nella scheda.
1. Indicare l'ente proponente il progetto. In caso di presentazione congiunta indicare l'ente capofila e specificare al successivo punto 3 gli enti partecipanti al progetto.
2. Indicare l'indirizzo, il numero di telefono, il sito Internet ed e-mail dell'ente proponente il progetto.
3. Indicare eventuali enti altri enti partecipanti al progetto, specificando se si tratta di co-promotori, di presentatori congiunti, ovvero di titolari di progetto in caso che lo stesso sia stato presentato da ente di solo coordinamento.
4. Indicare il titolo del progetto (es: Citta' solidale, Giochiamo insieme).
5. Specificare se si tratta di progetto di partecipazione o finalizzato.
6. Indicare il settore e l'area di intervento del progetto con relativa codifica come indicato nell'allegato 3. Per i progetti che interessano gli ambiti, ovvero piu' aree di intervento all'interno di uno stesso settore o piu' settori, la codifica va effettuata secondo l'area di intervento ed il settore prevalente.
7. Definire il contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto descrivendo la situazione di partenza (situazione data) sulla quale il progetto e' destinato ad incidere, anche mediante indicatori in grado di rappresentare in modo chiaro la realta' entro la quale e' calato il progetto. Gli indicatori sono scelti dall'ente proponente il progetto. (Es. I Assistenza anziani in un comune: popolazione complessiva del comune, popolazione del comune con eta' superiore ai sessantacinque anni; Es II Salvaguardia ambientale e prevenzione antincendio dei boschi: ettari di bosco dell'area territoriale di intervento, ettari di bosco che il progetto intende sottoporre a sorveglianza; frequenza degli incendi ed ettari di bosco distrutti negli ultimi cinque anni; Es. III Salvaguardia beni artistici e storici: bacini archeologici, monumenti storici o artistici presenti nell'area, breve descrizione del loro valore artistico, storico o archeologico. Riferimenti ad eventuali lavori analoghi svolti negli anni precedenti sui beni in argomento presenti sul territorio).
8. Descrizione degli obiettivi generali e specifici del progetto anche facendo ricorso ad indicatori certi, tenendo presente la realta' descritta al precedente punto 7 ed indicando in modo chiaro cosa si vuole realizzare con il progetto. Per i progetti pluriennali individuare gli obiettivi parziali su base annua.
9. Effettuare una descrizione generale e dettagliata del progetto, degli ambiti di intervento e delle modalita' di attuazione degli stessi. In relazione agli interventi definire gli strumenti e le risorse umane necessarie (personale dell'ente e volontari in servizio civile), le loro modalita' di impiego, con particolare riferimento al ruolo dei volontari e alle specifiche attivita' che questi ultimi dovranno svolgere nell'ambito del progetto.
10. Indicare il soggetto pubblico e gli estremi (data e numero di protocollo) del certificato di validazione del progetto, rilasciato dall'ente competente in materia.
11. Indicare se si tratta di progetto annuale o pluriennale. In quest'ultimo caso specificare la durata del progetto (durata massimo tre anni).
12. Specificare la data di avvio del progetto, che dovra' coincidere di norma con il primo giorno del mese prescelto.
13. Indicare la citta' in cui si realizza il progetto, specificando la sede di assegnazione e gli eventuali centri operativi. Per i progetti a rete occorre specificare le singole sedi di assegnazione e gli eventuali centri operativi, tenendo presente che per uno stesso progetto non e' possibile indicare nella stessa citta' due sedi di assegnazioni diverse. Per ogni sede di realizzazione, centrale o periferica e per tutti i centri operativi vanno indicati il numero dei volontari richiesti.
14. Indicare l'indirizzo della/e sede/i di realizzazione del progetto (sede/i di assegnazione).
15. Indicare il numero di telefono, di fax e l'eventuale sito internet ed e-mail della/e sede/i di assegnazione.
16. Indicare il cognome e nome del responsabile del progetto e i suoi recapiti (se diversi da quelli dell'ente) e di altre persone di riferimento.
17. Indicare il numero dei volontari richiesti per ciascun progetto. Nel caso di progetti a rete indicare il numero di volontari per ciascuna sede di assegnazione. In presenza di centri operativi il numero dei volontari richiesti va ripartito per ciascuno di essi.
18. Indicare il numero dei volontari richiesti che usufruiscono della fornitura di vitto e alloggio e le modalita' di fruizione di detti servizi, con riferimento alle modalita' di realizzazione del progetto, all'orario giornaliero e alla possibilita' di impiegare volontari non residenti nel comune di realizzazione del progetto. Per i progetti a rete l'indicazione deve essere effettuata per ogni singola sede.
19. Indicare il numero dei volontari richiesti che non usufruiscono di vitto e alloggio. Per i progetti a rete l'indicazione deve essere effettuata per ogni singola sede.
20. Indicare il numero dei volontari richiesti che usufruiscono della fornitura del solo vitto e le modalita' di fruizione di detto servizio, con riferimento alle modalita' di realizzazione del progetto e all'orario giornaliero. Per i progetti a rete l'indicazione deve essere effettuata per ogni singola sede.
21. Indicare il numero di ore di servizio settimanale dei volontari che non puo' essere inferiore alle 25 ore. In alternativa indicare il monte ore annuo delle ore di servizio che non puo' essere inferiore alle 1.200 ore. In quest'ultimo caso occorre precisare le ore settimanali obbligatorie che non possono essere inferiore a 12 ore.
22. Specificare se il progetto si articola su cinque o sei giorni di servizio a settimana. Detta indicazione deve essere fornita anche se si adotta il monte ore annuo.
23. Indicare eventuali condizioni e disponibilita' richieste per l'espletamento del servizio (es: pernottamento, disponibilita' a missioni o trasferimenti, flessibilita' oraria...).
24. Indicare gli eventuali crediti formativi cui l'espletamento del servizio da' diritto, indicando l'ente che riconosce il credito. Specificare le competenze utili alla crescita professionale che i volontari acquisiranno durante l'espletamento del servizio e la loro validita' ai fini del curriculum vitae.
25. Specificare le modalita', mezzi e strumenti che l'ente intende adottare per dare pubblicita' al progetto.
26. Elaborare un sistema di selezione dei volontari, qualora non si ritenga di utilizzare quello approntato dall'Ufficio ed approvato dal direttore generale con la determinazione del 30 maggio 2002. I criteri e le modalita' adottate dall'ente dovranno prevedere un sistema di valutazione dal quale sia possibile ottenere un punteggio finale per ogni singolo volontario. Restano fermi casi di esclusione previsti dalla presente circolare.
27. Elaborare un piano di rilevazione interno incentrato sulla valutazione periodica dei risultati del progetto e sulla valutazione dell'apprendimento di nuove competenze professionali e della crescita individuale dei volontari.
28. Indicare eventuali requisiti, oltre quelli previsti dalla legge n. 64/2001, necessari per l'espletamento del servizio, in rapporto alla complessita' delle attivita' previste dal progetto (es: particolari titoli di studio e/o professionali, particolari abilita', possesso di patente auto, uso computer, lingue straniere).
29. Indicare l'ammontare delle eventuali risorse finanziarie investite dall'ente nel progetto.
30. Indicare eventuali enti cofinanziatori del progetto specificando il relativo apporto finanziario.
31. Elencare le risorse tecniche e strumentali necessarie alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento a quelle il cui utilizzo richiede un elevato livello di conoscenze.
 
Allegato 2
SCHEDA DI PROGETTO PER L'IMPIEGO DI VOLONTARI
IN SERVIZIO CIVILE ALL'ESTERO
Parte I Ente.
1. Ente proponente il progetto:
2. Indirizzo, numero telefonico e sito Internet ed e-mail dell'ente:
3. Eventuali altri enti co-promotori del progetto: Progetto.
4. Titolo del progetto:
5. Tipologia del progetto:
6. Ambito/Settore e area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
7. Descrizione del contesto socio-politico ed economico del Paese dove si realizza il progetto:
8. Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto rispetto a situazioni date definite attraverso indicatori misurabili;
9. Obiettivi del progetto;
10. Descrizione del progetto e tipologia dell'intervento che definisca dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo, le modalita' di impiego delle risorse umane e strumentali previste, nonche' il ruolo dei volontari in servizio civile:
11. Particolari condizioni di rischio connesse alla realizzazione del progetto ed accorgimenti adottati per garantire i livelli minimi di sicurezza e di tutela dei volontari:
12. Particolari condizioni di disagio connesse alla realizzazione del progetto:
13. Eventuale validazione del progetto da parte di ente pubblico competente per materia:
14. Durata del progetto:
15. Data di avvio del progetto:
16. Sede/i di realizzazione del progetto all'estero (specificare se al sede all'estero appartiene all'ente proponente il progetto, ovvero ad altro ente. In quest'ultimo caso indicare i rapporti esistenti tra i due enti):
17. Forme di partnership, accordi o protocolli con soggetti, enti, organizzazioni non governative o internazionali operanti presso la sede di realizzazione del progetto (specificare i rapporti intercorrenti tra l'ente ed i predetti organismi):
18. Modalita' di comunicazione della presenza dei volontari all'autorita' consolare o diplomatica italiana presso il Paese in cui si realizza il progetto:
19. Modalita' con le quali e' garantita l'assistenza sanitaria ai volontari nel Paese estero:
20. Indirizzo della/e sede/i di appoggio in Italia:
21. Modalita' di collegamento e di comunicazione con la sede italiana dell'ente titolare del progetto assicurate ai volontari:
22. Modalita' e tempi di eventuali rientri in Italia dei volontari durante il periodo di permanenza all'estero:
23. Telefono, e-mail, fax ed eventuale sito internet della/e sede/i di appoggio:
24. Responsabile del progetto ed altro personale di riferimento:
25. Numero dei volontari da impiegare nel progetto:
26. Numero posti con vitto e alloggio (regime obbligatorio per gli enti non profit):
27. Numero posti senza vitto e alloggio (regime possibile solo per le amministrazioni, organismi ed enti pubblici):
28. Numero ore di servizio settimanali dei volontari (non inferiore a 25 ore ), ovvero monte ore annuo (non inferiore alle 1200 ore, con un minimo di 12 ore settimanali obbligatorie):
29. Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo cinque, massimo sei):
30. Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
31. Eventuale assicurazione integrativa di quella stipulata dall'Ufficio a favore dei volontari:
32. Eventuali crediti formativi ed altri benefici per i volontari previsti dal progetto, ivi comprese le specifiche competenze e professionalita' maturate durante l'espletamento del servizio, validi ai fini del curriculum vitae, riconosciuti da enti pubblici e privati operanti/competenti nel settore.
33. Strumenti e modalita' di pubblicizzazione del progetto:
34. Eventuali autonomi criteri e modalita' di selezione dei volontari:
35. Piano di monitoraggio interno per la valutazione sia dei risultati del progetto, che per la valutazione dell'apprendimento e della crescita da assicurare ai volontari.
36. Trasporti per raggiungere il Paese di destinazione ed il rientro in Italia:
37. Assistenza sanitaria da fornire ai volontari nel Paese di realizzazione dei progetti. Risorse.
38. Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto:
39. Eventuali risorse finanziarie destinate al progetto da parte dell'ente:
40. Eventuale cofinanziamento del progetto da parte di altri soggetti con la specifica degli stessi e dei relativi importi:
41. Risorse tecniche e strumentali necessarie per l'attuazione del progetto:
Data
Firma del responsabile legale dell'ente
Parte II
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Formazione generale e specifica dei volontari Sedi di realizzazione:
Modalita' di attuazione:
g) in proprio presso l'ente;
h) affidata ad altri enti di servizio civile;
i) affidata a soggetti pubblici o privati specializzati in materia di formazione.
Obiettivi:
Durata:
Contenuti:
Risorse finanziarie investite:
Modalita' di verifica dei risultati della formazione:
Altre informazioni:
Formazione dei responsabili Sedi di realizzazione:
Modalita' di attuazione:
j) in proprio presso l'ente;
k) affidata ad altri enti di servizio civile;
l) affidata a soggetti pubblici o privati specializzati in materia di formazione.
Obiettivi:
Durata:
Contenuti:
Risorse finanziarie investite:
Modalita' di verifica dei risultati della formazione:
Altre informazioni:
Data
Il Rappresentante legale dell'ente
Note esplicative per la redazione dei progetti
di servizio civile nazionale da realizzare all'estero
L'elaborato progettuale va redatto in maniera chiara, seguendo in modo puntuale la numerazione e la successione delle voci riportate nella scheda.
1. Indicare l'ente proponente il progetto. In caso di presentazione congiunta indicare l'ente capofila e specificare al successivo punto 3 gli enti partecipanti al progetto.
2. Indicare l'indirizzo, il numero di telefono, il sito Internet ed e-mail dell'ente proponente il progetto.
3. Indicare eventuali enti altri enti partecipanti al progetto, specificando se si tratta di co-promotori, di presentatori congiunti, ovvero di titolari di progetto in caso che lo stesso sia stato presentato da ente di solo coordinamento.
4. Indicare il titolo del progetto (es: Citta' solidale, Giochiamo insieme).
5. Specificare se si tratta di progetto di partecipazione o finalizzato.
6. Indicare il settore e l'area di intervento del progetto con relativa codifica come indicato nell'allegato 3. Per i progetti che interessano gli ambiti, ovvero piu' aree di intervento all'interno di uno stesso settore o piu' settori, la codifica va effettuata seconda l'area di intervento ed il settore prevalente.
7. Descrivere l'attuale contesto politico, sociale ed economico del Paese estero dove si realizza il progetto, con particolare riferimento agli aspetti delle liberta' personali, al rispetto dei diritti umani, alle forme di governo e di democrazia, ai livelli di poverta' e di sviluppo dell'economia ed evidenziando eventuali conflitti sociali, etnici o militari in atto.
8. Definire il contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto descrivendo la situazione di partenza (situazione data) sulla quale il progetto e' destinato ad incidere, anche mediante indicatori in grado di rappresentare in modo chiaro la realta' entro la quale e' calato il progetto. Gli indicatori sono scelti dall'ente proponente il progetto.
9. Descrizione degli obiettivi generali e specifici del progetto anche facendo ricorso ad indicatori certi, tenendo presente la realta' descritta al precedente punto 8 ed indicando in modo chiaro cosa si vuole realizzare con il progetto. Per i progetti pluriennali individuare gli obiettivi parziali su base annua.
10. Effettuare una descrizione generale e dettagliata del progetto, degli ambiti di intervento e delle modalita' di attuazione degli stessi. Specificare eventuali collaborazioni con altri enti ed organismi internazionali presenti nel Paese estero. In relazione agli interventi previsti dal progetto definire gli strumenti e le risorse umane necessarie (personale dell'ente, degli altri organismi e dei volontari in servizio civile), le loro modalita' di impiego, con particolare riferimento al ruolo dei volontari e alle specifiche attivita' che questi ultimi dovranno svolgere nell'ambito del progetto.
11. Evidenziare eventuali condizioni di rischio per i volontari connessi alla realizzazione del progetto in relazione alla situazione descritta al precedente punto 7. Illustrare le misure adottate per garantire la sicurezza e l'incolumita' dei volontari.
12. Illustrare eventuali condizioni di disagio connesse alla realizzazione del progetto in relazione alla situazione sanitaria, clima, cibo, trasporti, alloggio, servizi pubblici, comunicazioni, lingua, cultura ed usanze, ecc.).
13. Indicare il soggetto pubblico e gli estremi (data e numero di protocollo) del certificato di validazione del progetto, rilasciato dall'ente competente in materia.
14. Indicare se si tratta di progetto annuale o pluriennale. In quest'ultimo caso specificare la durata del progetto (durata massimo tre anni).
15. Specificare la data di avvio del progetto, che dovra' coincidere di norma con il primo giorno del mese prescelto.
16. Indicare lo Stato estero in cui si realizza il progetto, specificando la sede di realizzazione e gli eventuali centri operativi. Per ogni sede di realizzazione, centrale o periferica e per tutti i centri operativi vanno indicati il numero dei volontari richiesti. Specificare se la sede all'estero appartiene all'ente, ovvero di altro ente o organismo internazionale. In questo caso vanno specificati i rapporti esistenti tra i due enti.
17. Indicare le forme di partneship, di accordo o protocollo con soggetti, enti e organizzazioni internazionali operanti presso la sede di realizzazione del progetto, specificando i rapporti intercorrenti tra l'ente ed i predetti organismi in relazione alla sistemazione logistica dei volontari, alle eventuali parti del progetto da realizzare in comune, ai rapporti con le autorita' locali, alle risorse tecniche ed umane da impiegare in comune nella realizzazione del progetto.
18. Indicare i canali di comunicazione con le autorita' consolari o diplomatiche italiane presenti nel Paese estero in relazione alla presenza dei volontari e ad eventuali interventi delle stesse volte a fronteggiare improvvise situazioni di emergenza o di pericolo.
19. Indicare le modalita' con le quali l'ente assicura una continua ed efficace assistenza sanitaria ai volontari in servizio nel Paese estero.
20. Indicare la sede di appoggio in Italia con relativo indirizzo alla quale i volontari saranno assegnati inizialmente prima di partire per l'estero.
21. Indicare le modalita' ed i mezzi a disposizione dei volontari per comunicare con la sede italiana dell'ente titolare del progetto.
22. Indicare la data di partenza e di rientro dal Paese estero. Indicare le modalita' ed i tempi di eventuali rientri periodici in Italia, nonche' il soggetto a carico del quale sono posti i relativi oneri.
23. Indicare il numero di telefono, fax ed eventuale e-mail ed eventuale sito internet della sede di appoggio in Italia.
24. Indicare il cognome e nome del responsabile del progetto e i suoi recapiti (se diversi da quelli dell'ente) e di altre persone di riferimento.
25. Indicare il numero dei volontari richiesti per ciascun progetto. Nel caso di progetti a rete indicare il numero di volontari per ciascuna sede di realizzazione.
26. Indicare le modalita' di fruizione del vitto e dell'alloggio da parte dei volontari. La fornitura di questo servizio e' obbligatoria per gli enti non profit.
27. Indicare il numero di posti previsti dal progetto senza la fornitura di vitto e alloggio per i volontari. Questa opzione e' possibile solo per le amministrazioni pubbliche.
28. Indicare il numero di ore di servizio settimanale dei volontari che non puo' essere inferiore alle 25 ore. In alternativa indicare il monte ore annuo delle ore di servizio che non puo' essere inferiore alle 1.200 ore. In quest'ultimo caso occorre precisare le ore settimanali obbligatorie che non possono essere inferiore a 12 ore.
29. Specificare se il progetto si articola su cinque o sei giorni di servizio a settimana. Detta indicazione deve essere fornita anche se si adotta il monte ore annuo.
30. Indicare eventuali condizioni e disponibilita' richieste per l'espletamento del servizio (es: disponibilita' a missioni o trasferimenti, flessibilita' oraria...).
31. Indicare gli estremi e le condizioni ed i rischi coperti dall'eventuale polizza assicurativa integrativa di quella stipulata dall'Ufficio a favore dei volontari.
32. Indicare gli eventuali crediti formativi cui l'espletamento del servizio da' diritto, indicando l'ente che riconosce il credito. Specificare le competenze utili alla crescita professionale che i volontari acquisiranno durante l'espletamento del servizio e la loro validita' ai fini del curriculum vitae.
33. Specificare le modalita', mezzi e strumenti che l'ente intende adottare per dare pubblicita' al progetto.
34. Elaborare un sistema di selezione dei volontari, qualora non si ritenga di utilizzare quello approntato dall'Ufficio ed approvato dal direttore generale con determinazione del 30 maggio 2002. I criteri e le modalita' adottate dall'ente dovranno prevedere un sistema di valutazione dal quale sia possibile ottenere un punteggio finale per ogni singolo volontario. Restano fermi casi di esclusione previsti dalla presente circolare.
35. Elaborare un piano di rilevazione interno incentrato sulla valutazione periodica dei risultati del progetto e sulla valutazione dell'apprendimento di nuove competenze professionali e della crescita individuale dei volontari.
36. Indicare i principali mezzi di trasporto per raggiungere il Paese estero ed il rientro in Italia, specificando le localita' di partenza.
37. Specificare le modalita' e l'ente o altro soggetto a cui e' affidata l'assistenza sanitaria integrativa dei volontari nel Paese estero di realizzazione del progetto.
38. Indicare eventuali requisiti, oltre quelli previsti dalla legge n. 64/2001, necessari per l'espletamento del servizio, in rapporto alla complessita' delle attivita' previste dal progetto (es: particolari titoli di studio e/o professionali, particolari abilita', possesso di patente auto, uso computer, lingue straniere).
39. Indicare le eventuali risorse finanziarie investite dall'ente nel progetto.
40. Indicare eventuali enti cofinanziatori del progetto specificando il relativo apporto finanziario.
41. Elencare le risorse tecniche e strumentali necessarie alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento a quelle il cui utilizzo richiede un elevato livello di conoscenze.
 
Allegato 3
SETTORI ED AREE DI INTERVENTO DEI PROGETTI DI CUI
ALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64, E RELATIVA CODIFICA

Area di intervento del progetto

A Settore: Assistenza
01 Anziani
02 Minori
03 Giovani
04 Immigrati, profughi
05 Detenuti in misure alternative alla pena, ex detenuti
06 Disabili
07 Minoranze
08 Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale
09 Malati terminali
10 Tossicodipendenti ed etilisti in percorso di recupero e/o utenti di interventi a bassa soglia
11 Donne con minori a carico e donne in difficoltà
12 Disagio adulto
13 Altro

B Settore: Cura e riabilitazione
01 Anziani
02 Minori
03 Giovani
04 Immigrati, profughi
05 Detenuti in misure alternative alla pena, ex detenuti
06 Disabili
07 Minoranze
08 Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale
09 Malati terminali
10 Tossicodipendenti ed etilisti in percorso di recupero e/o utenti di interventi a bassa soglia
11 Donne con minori a carico e donne in difficoltà
12 Attività motoria
13 Altro

C Settore: Reinserimento sociale
01 Anziani
02 Minori
03 Giovani
04 Immigrati, profughi
05 Detenuti in misure alternative alla pena, ex detenuti
06 Disabili
07 Minoranze
08 Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale
09 Malati terminali
10 Tossicodipendenti ed etilisti in percorso di recupero e/o utenti di interventi a bassa soglia
11 Ragazze madri e donne in difficoltà
12 Disagio adulto
13 Altro

D Settore: Prevenzione
01 Esclusione giovanile
02 Razzismo
03 Salute
04 Tossicodipendenza
05 Etilismo
06 Illegalità
07 Abbandono scolastico
08 Analfabetismo di ritorno
09 Devianza sociale
10 Disagio adulto
11 Altro

E Settore: Protezione civile
01 Prevenzione incendi
02 Interventi emergenze ambientali
03 Assistenza popolazioni colpite da catastrofi e calamità naturali
04 Ricerca e monitoraggio zone a rischio
05 Altro

F Settore: Difesa ecologica
01 Prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque
02 Prevenzione e monitoraggio inquinamento dell'aria
03 Prevenzione e monitoraggio inquinamento acustico
04 Parchi e oasi naturalistiche
05 Altro

G Settore: Tutela e incremento patrimonio forestale
01 Tutela e incremento del patrimonio forestale

H Settore: Salvaguardia e fruizione del patrimonio ambientale
01 Parchi e oasi naturalistiche
02 Parchi cittadini
03 Valorizzazione centri storici minori
04 Salvaguardia agricoltura in zona di montagna
05 Altro

I Settore: Salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico
01 Cura e conservazione biblioteche
02 Valorizzazione storie e culturali locali
03 Valorizzazione sistema museale pubblico e privato
04 Turismo culturale
05 Altro

L Settore: Promozione culturale
01 Centri di aggregazione (bambini, giovani, anziani)
02 Attività artistiche (cinema, teatro, fotografia, arti visive)
03 Educazione al cibo
04 Educazione ai diritti del cittadino (lavoro, consumi, legislazione)
05 Educazione alla pace
06 Sportelli informa....
07 Attività sportiva
08 Minoranze linguistiche e culture locali
09 Altro

M Settore: Educazione
01 Animazione culturale verso minori
02 Animazione culturale verso giovani
03 Lotta all'evasione scolastica
04 Interventi di animazione nel territorio
05 Educazione informatica
06 Attività di tutoraggio scolastico
07 Altro

N Settore: Servizio civile all'estero
01 Formazione in materia di commercio estero
02 Cooperazione decentrata
03 Cooperazione ai sensi della legge n. 49/1987
04 Interventi peacekeeping
05 Interventi ricostruzione post conflitto
06 Interventi a seguito di calamità naturali
07 Sostegno comunità di italiani all'estero
08 Istituti italiani di cultura
09 Collaborazione con associazioni straniere
10 Altro
 
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