Al presidente della regione Sicilia Al presidente della provincia di Catania A tutti i sindaci della provincia di Catania All'ufficio territoriale di governo di Catania Al comando regionale dei Carabinieri Alla questura di Catania Al comando regionale - Sicilia - Guardia di finanza L'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29 novembre 2002 dispone che la scrivente struttura commissariale definisca delle procedure operative finalizzate al conseguimento di un compiuto monitoraggio, da parte delle forze dell'ordine, delle imprese impegnate nella realizzazione delle opere e degli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, e di cui alla stessa ordinanza. A tale scopo si individua la seguente procedura per l'attuazione di quanto previsto dalla norma in premessa citata. I sindaci, preventivamente alla applicazione delle procedure di seguito individuate, valevoli anche per gli affidamenti di propria competenza, vorranno informare la cittadinanza degli incombenti da porsi in essere in sede di affidamento delle opere e degli interventi in premessa indicati. Le imprese, a qualsiasi titolo impegnate nella realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal decreto-legge n. 245/2002 e dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29 novembre 2002, entro due giorni dall'accettazione dell'affidamento, comunicano alla prefettura - ufficio territoriale di governo i dati elencati nella presente direttiva. I sindaci ed i privati cittadini, per gli interventi di rispettiva competenza oggetto di affidamento, entro ulteriori due giorni acquisiranno dalle imprese copia della documentazione inviata alla prefettura - ufficio territoriale di governo dalle predette imprese. In particolare, dovranno essere comunicati i seguenti elementi: 1) l'oggetto dettagliato della commessa (forniture, servizi, lavori, individuando analiticamente gli adempimenti cui il soggetto sia vincolato); 2) il soggetto che ha provveduto all'affidamento; 3) l'importo della commessa o dei lavori; 4) i tempi di consegna ed eventuali proroghe, indicando l'importo delle penali applicabili in caso di ritardo; 5) l'eventuale utilizzo di ditte sub-appaltatrici, di nolo ovvero di soggetti affidatari di lavori a cottimo, specificandone la denominazione, l'iscrizione alla camera di commercio, la ragione sociale, le generalita' complete dei soci o dei titolari e i numeri di partita IVA; 6) l'elenco e le generalita' complete degli operai, anche delle imprese sub-appaltatrici, di nolo e/o dei soggetti affidatari di lavori a cottimo; 7) il tipo, le targhe e il numero di telaio degli automezzi, macchine operatrici e mezzi di cantiere che gli affidatari, a qualunque titolo, utilizzeranno sul territorio di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29 novembre 2002, nonche' le generalita' del personale incaricato della conduzione dei predetti automezzi. Qualora gli elementi sopra individuati dovessero subire delle variazioni le imprese provvederanno, entro due giorni, ad effettuare le conseguenti comunicazioni alla prefettura - ufficio territoriale di governo. I sindaci vorranno, infine, predisporre una banca dati informatica ovvero un registro cartaceo, preventivamente numerato e firmato in ciascuna pagina, ove acquisire la documentazione sopra indicata unitamente ad una copia del contratto e/o della lettera di commessa; inoltre, dovranno inviare, con ogni consentita urgenza, anche in via telematica, alla competente prefettura - ufficio territoriale di governo un elenco degli affidamenti effettuati, nonche' delle relative eventuali variazioni, individuandone l'oggetto, l'importo, l'affidatario e/o il sub affidatario. La documentazione inviata alla prefettura - ufficio territoriale di governo verra' esaminata da un gruppo di lavoro misto, appositamente costituito, composto da rappresentanti della prefettura - ufficio territoriale di governo nonche' da rappresentanti delle forze dell'ordine. Tale gruppo di lavoro esaminera', con ogni urgenza, la documentazione trasmessa dagli affidatari nonche' quella inviata dai sindaci, sia per attivare, ove ne ricorrano i presupposti, ogni eventuale iniziativa d'informazione delle competenti autorita' giudiziarie, sia per rilasciare una documentazione di circolazione dalla quale possano evincersi i dati di cui sub 1, 2 e 5 della presente direttiva, sia per emettere un contrassegno da applicare su superficie vetrata (camion, macchine operatrici, mezzi di cantiere) o su carrozzeria (furgoni, vetture per il personale tecnico, automezzi di rappresentanza). Tale contrassegno, recante l'intestazione della prefettura - ufficio territoriale di governo e sottoscritto da un funzionario all'uopo delegato, sara' plastificato e munito di timbro a secco. Il medesimo contrassegno, inoltre, dovra' essere sempre applicato in modo visibile su tutti i veicoli utilizzati dagli affidatari sul territorio di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29 novembre 2002. Fermo che eventuali inadempimenti alla suesposta direttiva saranno perseguiti ai sensi di legge, non si dovra' procedere all'esecuzione delle commesse e/o dei lavori se non in presenza delle comunicazioni in parola. A tale proposito, si rappresenta l'imprescindibile necessita' di introdurre negli stipulandi contratti e/o lettere di commessa, una specifica clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 del codice civile, della quale i sindaci, ovvero i privati cittadini interessati, dovranno avvalersi in caso di mancato rispetto, da parte degli affidatari, delle direttive impartite dalla scrivente struttura commissariale. Infine, l'erogazione di eventuali contributi, ad opera delle competenti autorita', non dovra' avvenire se non previa verifica della corretta definizione del contenuto contrattuale nei sensi su esposti, e del corretto adempimento di quanto disposto dalla presente nota. Con riserva dell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 1 e 2, comma 2, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, nell'ipotesi di successivo riscontro da parte delle forze dell'ordine di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici ritenute suscettibili di incidere negativamente sul perseguimento e conseguimento degli obiettivi di cui al citato decreto-legge, nonche' di cui all'ordinanza in premessa citata, al fine di disporre, presso le autorita' competenti, per l'immediata assunzione di iniziative adeguate, anche ai sensi del testo unico di pubblica sicurezza. Si confida nella massima e fattiva collaborazione delle SS.LL. al fine di consentire un compiuto monitoraggio delle imprese incaricate di realizzare gli interventi atti a fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici e vulcanici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2002. Roma, 17 dicembre 2002
Il commissario delegato capo del Dipartimento della protezione civile Bertolaso |