IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992; Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27, che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28, che ne stabilisce le attribuzioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo, e, in particolare, l'art. 2, sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonche' alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo; Vista la nota della Commissione europea del 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilita' rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista all'art. 87, 3, a) del trattato C.E.; Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata; Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000); Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalita' e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, n. 900315 del 14 luglio 2000, concernente le sopra indicate modalita' e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti; Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della propria delibera 21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997), e dal punto 2, lettera B) della propria delibera 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999); Vista la propria delibera 21 dicembre 2000, n. 138 (Gazzetta Ufficiale n. 30/2001), concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2001-2003, che, al punto 3.1, destina 309.874 migliaia di euro al finanziamento di contratti di programma; Vista la nota n. 900203 del 16 maggio 2002, con la quale il Ministero delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dal consorzio industriale e di servizi La Felandina, per la realizzazione di un polo industriale multisettoriale da localizzarsi nel comprensorio del comune di Ferrandina, in provincia di Matera, area obiettivo 1, rientrante nella deroga di cui all'art. 87.3.a. del Trattato C.E. L'iniziativa, da realizzarsi nel periodo 2002-2004, prevede investimenti industriali ammissibili per un totale di 106.053 migliaia di euro, un onere a carico dello Stato pari a 61.786,8 migliaia di euro e un'occupazione aggiuntiva di 628 addetti; Tenuto conto che, con verbale in data 25 ottobre 2001, sono state definite le modalita' di trasferimento delle attivita' in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attivita' produttive; Considerato che il Ministero delle attivita' produttive propone, per l'investimento aggiuntivo, il riconoscimento del contributo nella misura, inferiore rispetto al limite massimo concedibile, del 35% ESN oltre al 15% ESL previsto per le PMI; Considerato che la regione Basilicata, ha espresso il proprio parere favorevole all'attuazione del contratto di programma proposto e ne ha riconosciuto la coerenza con il proprio programma operativo regionale (POR); Considerato che l'iniziativa e' proposta da un consorzio di piccole e medie imprese ed e' finalizzata alla realizzazione di alcune iniziative industriali nell'area del consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera; Considerato che il progetto prevede la realizzazione di nuove iniziative industriali e di attivita' di servizi comuni a tutte le aziende insediate, promosse sia dal consorzio che da singole aziende e finalizzate all'integrazione organizzativa delle aziende consorziate; Considerato altresi' che l'attivita' del consorzio determinera' positive ricadute sull'occupazione e sul reddito dell'area interessata; Su proposta del Ministro delle attivita' produttive; Delibera: 1. Il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a stipulare, entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, il contratto di programma con il Consorzio industriale e di servizi "La Felandina", relativo ad investimenti per la realizzazione di un polo industriale multisettoriale da localizzarsi nel comprensorio del comune di Ferrandina (provincia di Matera), area obiettivo 1, rientrante nella deroga di cui all'art. 87.3.a) del trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verra' trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula. 1.1. Gli investimenti ammessi, tutti di carattere industriale, sono pari a 106.053,00 migliaia di euro e sono relativi a 16 iniziative, cosi' come risulta dall'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera. 1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformita' a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono calcolate nella misura del 90,146% della misura massima concedibile e comunque nei limiti di quanto previsto dalla suddetta decisione comunitaria per gli investimenti industriali (35% di ESN oltre al 15% espresso in ESL per le PMI). 1.3. L'onere massimo a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie e' determinato in 61.786,8 migliaia di euro. 1.4. Il finanziamento sara' erogato in 3 annualita' a decorrere dal 2002 e sara' pari a 20.595,6 migliaia di euro per ciascuno anno. 1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3. 1.6. Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2004. 1.7. Le iniziative dovranno realizzare, a regime, una nuova occupazione diretta non inferiore a 628 addetti. 1.8. Il Ministero delle attivita' produttive curera', ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari. 2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1, e' approvato il finanziamento di 61.786,8 migliaia di euro, a valere sulle risorse di cui alla citata delibera n. 138/2000. 3. Prima dell'emissione del decreto di concessione delle agevolazioni, il Ministero delle attivita' produttive dovra' aver compiutamente valutato, per gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, la redditivita' economico-finanziaria delle imprese, il rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente e di igiene e benessere degli animali e l'esistenza di normali sbocchi di mercato per i prodotti interessati, cosi' come previsto nella citata nota SG(2000)D/105754 della Commissione europea concernente la proroga del regime di aiuto relativo alla legge n. 488/1992. Roma, 14 giugno 2002
Il Presidente delegato Tremonti Il segretario del CIPE Baldassarri Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2002 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 377 |