Gazzetta n. 300 del 23 dicembre 2002 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 2 agosto 2002
Direttive per gli interventi nel settore aerospaziale. (Deliberazione n. 75/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante provvedimenti per l'attuazione degli interventi finalizzati allo sviluppo e all'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico;
Vista la propria delibera 22 dicembre 1998, n. 155 (Gazzetta Ufficiale n. 86/1999) che, ai sensi dell'art. 4 della predetta legge, ha stabilito le condizioni di ammissibilita' alle agevolazioni finanziarie dei programmi proposti dalle imprese aeronautiche, ha indicato le priorita' e determinato i criteri per lo svolgimento dell'istruttoria dei programmi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, art. 2, comma 1, lett. c), che ha devoluto a questo Comitato la funzione di formulazione degli indirizzi di cui alla citata norma della legge n. 808/1985;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 4, commi 2 e 3, in particolare nella parte che dispone interventi "per sviluppare le capacita' di collaborazione internazionale, con particolare riferimento alle intese produttive e tecnologiche volte ad acquisire, da parte dell'industria aeronautica nazionale, significative quote di lavoro nell'ambito dei maggiori programmi aeronautici civili predisposti dall'industria dell'Unione europea" nonche' "per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea";
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 145, comma 5, che prevede la concessione, con le modalita' e nelle misure di cui alla citata legge n. 808/1985, di finanziamenti ai progetti nel settore spaziale con particolare ricadute commerciali individuati dal Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministero della difesa;
Vista la propria delibera 15 novembre 2001, n. 91 (Gazzetta Ufficiale n. 287/2001) che ha stabilito direttive per gli interventi concernenti i progetti nel settore spaziale di cui all'art. 145 della legge n. 388/2000, definendo la quota delle disponibilita' di cui alla legge n. 808/1985 utilizzabile per i detti progetti;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante tra l'altro disposizioni in materia di organizzazione e di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, il quale ha istituito il Ministero delle attivita' produttive e disposto tra l'altro il trasferimento allo stesso delle funzioni del precedente Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, art. 7, relativo alle funzioni della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita';
Vista la disciplina comunitaria relativa agli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C45/06 (Gazzetta Ufficiale Comunita' europea n. C45/C/1996);
Vista la disciplina comunitaria relativa agli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese n. 96/C213/04 (Gazzetta Ufficiale Comunita' europea n. C213/4/1996);
Vista la comunicazione della Commissione europea relativa al prolungamento della citata disciplina circa gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo fino al 31 dicembre 2005 (Gazzetta Ufficiale Comunita' europea n. C111/2002);
Vista la comunicazione della Commissione europea relativa agli aiuti "de minimis" n. 96/C 68/06 (Gazzetta Ufficiale Comunita' europea n. C68/9/1996);
Visto il decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229/1997 relativo a "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";
Vista la nota del 25 luglio 2002 (prot. 751479-15/0-3) con la quale il Ministero delle attivita' produttive ha trasmesso una proposta, positivamente valutata dal Comitato interministeriale per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985, concernente modifiche ed integrazioni agli indirizzi a suo tempo stabiliti dal Comitato stesso, intese ad orientare l'intervento pubblico al conseguimento di obiettivi di sviluppo generale dell'industria aeronautica nel rispetto del quadro della normativa comunitaria;
Preso atto della situazione e delle prospettive dell'industria aeronautica quali risultano dal documento allegato alla relazione previsionale e programmatica per gli anni 2002-2004 con particolare riguardo agli indirizzi diretti a:
a) perseguire lo sviluppo di quelle filiere tecnologiche in cui le imprese italiane, possedendo nuclei di capacita' e competenze di rilievo, abbiano maggiori opportunita' di consolidamento di aree di eccellenza in ambito internazionale;
b) promuovere l'inserimento dell'industria italiana nel quadro delle partnership internazionali privilegiando, nella salvaguardia delle capacita' industriali nazionali, il consolidamento di adeguati ruoli sia produttivi che di management;
Considerata l'opportunita' di adeguare criteri di selezione e di graduatoria di programmi e di ammissione di attivita', nonche' di rideterminare livelli di incentivazione ai finanziamenti dei programmi aeronautici con elementi rappresentativi dello sviluppo del settore in tutte le sue articolazioni nel contesto dell'ordinamento comunitario;
Rilevato che la finalita' e le procedure stabilite dalla legge n. 808/1985 devono considerarsi specifiche dell'intervento pubblico previsto per il settore, senza possibilita' di sovrapposizioni procedurali, per lo stesso programma, con altri sistemi incentivanti;
Ravvisata la necessita' di modulare i livelli di incentivazione in rapporto alle aree territoriali, delineate dalla politica comunitaria e da quella nazionale, ed alle esigenze dell'apparato produttivo nazionale nel contesto del Mercato unico e della progressiva integrazione delle aziende in nuovi soggetti operanti a livello di Unione europea;
Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
Delibera:
Il Ministero delle attivita' produttive, per l'applicazione della legge n. 808/1985, si attiene alle seguenti direttive: 1. Condizioni di ammissibilita'.
1.1 Possono beneficiare degli interventi previsti dalla legge n. 808/1985 le imprese italiane con attivita' principale nel settore aerospaziale che operino:
a) a livello di sistema o di sottosistema principale;
b) nella componentistica - meccanica od elettronica - in qualita' di sub-contraenti in un'attivita' dipendente da quella, gia' ammessa ad intervento di cui alla legge n. 808/1985, di soggetto di cui al precedente punto a) nel quadro di programmi aeronautici o di programmi spaziali con ricadute commerciali svolti in collaborazione internazionale.
1.2 Sono considerate con attivita' principale nel settore aerospaziale le imprese il cui fatturato medio, nei tre esercizi precedenti la domanda di ammissione ai benefici, e' per oltre il 50% dovuto ad attivita' di costruzione, trasformazione e revisione di aeromobili, motori, equipaggiamenti, materiali aeronautici e parti degli stessi o di costruzione di sistemi satellitari, di lancio e di trasporto spaziale, stazioni di terra, equipaggiamenti, materiali spaziali e parti degli stessi.
Per i rami di azienda istituiti con apposita deliberazione societaria che attribuisca agli stessi un'autonomia organizzativa ed economica con contabilita' sezionali, la predetta percentuale del 50% viene verificata nell'ambito delle suddette contabilita' sezionali, sulla base di apposita dichiarazione rilasciata, su richiesta, dal certificatore aziendale. Per rami di azienda di nuova istituzione viene fatto riferimento ad idonea riclassificazione della contabilita' per le attivita' interessate.
Per le nuove imprese derivanti da concentrazioni di altre aziende preesistenti viene fatto riferimento al fatturato risultante dall'ultimo bilancio di queste.
Sono considerate imprese con attivita' principale nel settore aerospaziale anche le piccole e medie imprese il cui fatturato medio dovuto alle attivita' di cui al punto 1.1, nei tre esercizi precedenti alla domanda di ammissione ai benefici, e' superiore al 25%.
1.3 Gli interventi, nella forma di crediti agevolati, riguardano progetti industriali di ricerca e sviluppo finalizzati a programmi di costruzione o trasformazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici e progetti industriali di ricerca e sviluppo finalizzati a programmi con ricadute commerciali di costruzione di sistemi satellitari, di lancio e di trasporto spaziale, stazioni di terra, equipaggiamenti e materiali spaziali.
1.4 I suddetti progetti devono essere realizzati nell'ambito di programmi di collaborazione internazionale sulla base di specifici accordi industriali e sono esaminabili solo se:
a) presentino un sostanziale contenuto di innovazione tecnologica riferito a prodotti sia nuovi sia preesistenti;
b) comportino - nel quadro della compartecipazione dell'impresa richiedente alle attivita' di ricerca e sviluppo - una partecipazione al rischio industriale tale da non dar luogo ad un mero rapporto di fornitura;
c) non siano avviati prima della presentazione della domanda di cui al punto 3.2.
La precedente lettera b) non si applica alle imprese di cui al punto 1.1, b).
1.5 Ai fini degli interventi sono considerate ammissibili le attivita' di esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi e sperimentazione preseriale riguardanti:
a) sistemi, sottosistemi o componenti;
b) impianti e attrezzature-pilota per la realizzazione degli stessi, nonche' attivita' per la realizzazione e sperimentazione di dimostratori.
1.6 Per i soli programmi che siano riconosciuti, su conforme valutazione del Comitato di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985, funzionali alla sicurezza nazionale e finalizzati a specifici impieghi militari, possono essere considerate altresi' ammissibili le attivita' di industrializzazione ed avviamento alla produzione sino al raggiungimento delle condizioni produttive di regime.
1.7 Gli interventi possono essere effettuati solo se il progetto presenti carattere di addizionalita' rispetto alla ordinaria attivita' di ricerca e sviluppo dell'impresa. Tale carattere e' presunto per i progetti di piccole e medie imprese.
1.8 Sono escluse dagli interventi le quote di progetto delle imprese italiane subcommesse all'estero. Qualora la quota di progetto dell'impresa italiana sia subcommessa a soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea per oltre il 25%, il progetto stesso non sara' ammesso agli interventi del Ministero.
1.9 Le nuove attivita' di programma devono essere avviate in misura sostanziale entro sei mesi dal decreto di concessione delle agevolazioni ai sensi della legge n. 808/1985, art. 4, comma 8.
1.10 La concessione dei benefici per la partecipazione a programmi internazionali potenzialmente concorrenti dovra' essere valutata con particolare attenzione soprattutto per quanto attiene ai contenuti ed alle ricadute tecnologiche, alle potenzialita' di penetrazione dei mercati ed alle possibilita' di incrementare la partecipazione dell'industria italiana alle collaborazioni internazionali. 2. Criteri di selezione e graduatoria.
2.1 Sono considerati prioritari, ai sensi della legge n. 808/1985, art. 4, comma 3, i progetti nei quali ricorrano almeno tre dei seguenti requisiti:
a) accrescano l'autonomia tecnologica italiana in quanto riguardanti sviluppi di alta specializzazione e/o innovativi e, di conseguenza, caratterizzati da un elevato rischio tecnologico;
b) prevedano l'equilibrata partecipazione dell'azienda richiedente allo sviluppo completo del programma in tutte le diverse fasi;
c) richiedano adeguata capacita' gestionale a livello di integrazione di sistemi/sottosistemi complessi;
d) prevedano un utilizzo diretto in prodotti tipicamente aerospaziaii per almeno il 50% delle serie da produrre, o per un periodo di tempo pari alla meta' della durata totale del programma produttivo;
e) siano inseriti in progetti di comune interesse europeo;
f) favoriscano l'occupazione qualificata e lo sviluppo economico e tecnologico nelle aree del territorio nazionale incluse nelle regioni previste dalle norme di attuazione dell'art. 87 (ex art. 92), paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam;
g) non comportino corresponsione di "quote d'ingresso" da parte dell'azienda italiana richiedente a vantaggio del partecipante straniero.
2.2 Una precedenza nell'assegnazione dei fondi e' attribuita ai programmi nei quali, a parita' delle valutazioni di cui al precedente punto 2.1, ricorra uno o piu' dei seguenti requisiti:
a) presentino uno specifico maggiore rischio nei tempi di ritorno dell'investimento quale diretta conseguenza dell'elevato contenuto tecnologico del programma;
b) vengano realizzati da soggetti derivanti dalla fusione di due o piu' piccole e/o medie aziende, l'unione delle quali sia agevolata - con riferimento ad interventi nei segmenti dell'aviazione generale certificata ovvero della componentistica meccanica od elettronica dedicata all'aeronautica e allo spazio - dalle Regioni interessate;
c) vengano realizzati in forma integrata fra un capocommessa sistemista e due o piu' sottosistemisti e/o equipaggiatori nazionali che siano individuati quali oggetto di specifico e connesso intervento a valere sui benefici recati dalla legge n. 808/1985;
d) si caratterizzino per un rafforzamento della collaborazione tra industria e comunita' scientifica nazionale, per la partecipazione della ricerca, universitaria o di altri enti ed istituzioni di ricerca a prevalente partecipazione pubblica, alla realizzazione di attivita' qualificanti. 3. Criteri per le modalita' dell'istruttoria.
3.1 Il Ministro delle attivita' produttive definisce annualmente obiettivi e piani per lo sviluppo del settore aeronautico.
3.2 Le domande di cui all'art. 4, quinto comma, della legge n. 808/1985 sono presentate al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita', di seguito denominata Direzione generale, che verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilita'.
3.3 La Direzione generale ha la facolta' di chiedere all'impresa dati, notizie e documentazioni integrative ritenuti necessari, inclusa una relazione concernente il programma predisposta da un esperto qualificato di chiara e provata fama, esterno alla struttura dell'impresa stessa, nonche' di convocare per audizioni rappresentanti dell'impresa.
3.4 Sulla base delle istanze presentate, la Direzione generale, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e il Ministero della difesa, individua i programmi nel settore spaziale caratterizzati da prospettive di particolari ricadute commerciali.
3.5 Le domande sono sottoposte, in due sessioni annuali, all'esame del Comitato interministeriale per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui alla legge n. 808/1985, art. 2, che, sulla base dell'istruttoria predisposta dalla Direzione generale, esprime il proprio motivato parere sui singoli programmi presentati, con particolare riferimento a:
a) criteri indicati al precedente punto 21;
b) livello - "molto innovativo", "innovativo" e "poco innovativo" - dei contenuti dei singoli programmi.
3.6 Ai fini della valutazione del livello, il programma dovra' rispondere:
a) per il livello "molto innovativo": ad almeno cinque dei criteri di cui al precedente punto 2.1;
b) per il livello "innovativo": ad almeno quattro dei criteri di cui al precedente punto 2.1.
3.7 Per piccole e medie imprese dei segmenti dell'aviazione generale certificata nonche' della componentistica - meccanica o elettronica - dedicata all'aerospazio il programma dovra' rispondere:
a) per il livello "molto innovativo": ad almeno quattro dei criteri di cui al precedente punto 2.1;
b) per il livello "innovativo": ad almeno tre dei criteri di cui al precedente punto 2.1.
Ai fini dell'applicazione del presente punto, una piccola o media impresa viene considerata "dedicata" alla componentistica meccanica od elettronica per l'aerospazio nel caso in cui il suo fatturato, nel triennio antecedente la domanda di ammissione ai benefici, sia per oltre il 60% dovuto a forniture ad aziende aerospaziali, all'AMI (Aeronautica militare italiana) o ad altra aeronautica militare, all'ASI (Agenzia spaziale italiana) o altra Agenzia spaziale, ed inoltre sia titolare di certificazione del sistema qualita' azienda ISO 9001 e della certificazione AQAP corrispondente alla relativa categoria merceologica.
3.8 Alle valutazioni "molto innovativo" e "innovativo" corrisponderanno, in relazione ai benefici di cui alla legge n. 808/1985, art. 3, lettera a), differenti entita' d'intervento, e piu' precisamente:
a) finanziamenti pari rispettivamente al 100% e 85% dei costi ammessi per le iniziative localizzate nelle aree di cui al punto 2.1, lettera f);
b) finanziamenti pari rispettivamente al 100% e 75% dei costi ammessi per le iniziative nelle restanti aree del territorio nazionale.
3.9 Verra' verificato per ogni programma - salvo per quelli di cui al punto 1.6 (funzionali alla sicurezza nazionale e finalizzati a specifici impieghi militari) - che i benefici non superino i seguenti limiti:
il 50% in Equivalente sovvenzione lorda (ESL) dei costi delle attivita' di ricerca industriale;
il 25% in Equivalente sovvenzione lorda (ESL) dei costi delle attivita' di sviluppo precompetitivo.
I limiti sopraindicati sono elevati sulla base delle seguenti maggiorazioni:
10% per i programmi svolti da piccole e medie imprese;
10% per i programmi effettuati in una delle aree di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato che istituisce la Comunita' europea come modificato dal Trattato di Amsterdam;
5% per i programmi svolti nelle aree di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del sopraindicato Trattato istitutivo della Comunita' europea;
10% per i programmi in collaborazione industriale con un'impresa di altro Stato membro dell'Unione europea, in misura complessivamente non superiore al 25%.
3.10 I programmi il cui costo ammissibile superi i 25 milioni di euro beneficianti di un aiuto superiore in ESL ai 5 milioni di euro, sono notificati, ad eccezione dei programmi di cui al punto 1.6, alla Commissione europea.
3.11 Eventuali modifiche della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo riguardanti il settore aerospaziale verranno recepite apportando le necessarie modifiche alla presente delibera.
3.12 In coerenza con le direttive e i piani definiti dal Ministro per le attivita' produttive e sulla base del parere del Comitato ex lege n. 808/1985, art. 2, il Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita', di seguito denominato Direttore generale, emana, entro sessanta giorni dal parere stesso - esclusivamente per i programmi valutati "molto innovativi" e "innovativi" - il provvedimento per l'ammissione agli interventi del programma, definendo in particolare:
l'ammontare dei costi ammissibili;
gli interventi;
le modalita' delle erogazioni;
le modalita' dei rimborsi e gli altri adempimenti dell'impresa.
3.13 Il Direttore generale - anche in considerazione delle esigenze di controllo sulla realizzazione degli eventuali blocchi di progetto riguardanti obiettivi intermedi - previo parere del Comitato ex lege n. 808/1985, art. 2 - puo', con il provvedimento di cui al punto 3.12, ammettere a finanziamento solo frazioni di attivita' riferite a periodi determinati. In tal caso l'intenzione di proseguire la realizzazione del programma anche dopo il periodo ammesso viene comunicata dall'impresa alla Direzione generale entro il 31 gennaio successivo all'ultimo anno solare finanziato.
3.14 Entro i successivi quindici giorni la Direzione generale invita il legale rappresentante dell'impresa interessata a sottoscrivere il provvedimento di ammissione del programma agli interventi per accettazione.
3.15 Il direttore generale, in particolare per specifici programmi nei quali ricorrano una o piu' delle seguenti caratteristiche:
abbiano particolare rilevanza internazionale ovvero economica;
coinvolgano la partecipazione di altre imprese italiane;
siano stati oggetto di piu' di una richiesta di ripianificazione dell'importo delle singole annualita' di spesa pure permanendo invariato l'onere totale per l'Erario;
puo' disporre successivi accertamenti, in corso di programma, sia sulla corrispondenza dello svolgimento tecnico, sia sulla congruita' delle risultanze economiche del programma in esame con gli obiettivi e le direttive del Ministro delle attivita' produttive. L'accertamento verra' svolto da una Commissione presieduta da un funzionario, munito di laurea in ingegneria, della Direzione generale e composta da almeno uno degli esperti tecnici del Comitato ex lege n. 808/1985, art. 2, nonche' da un altro componente esterno munito di laurea giuridico-economica.
3.16 Per i programmi ammessi agli interventi, il direttore generale puo' autorizzare direttamente l'utilizzazione della quota percentuale del costo globale, riservata alla voce "imprevisti" per la variazione registrata a consuntivo da una singola voce di costo.
3.17 Al fine di mantenere l'efficacia degli interventi, assicurando il tempestivo conseguimento degli obiettivi della legge n. 808/1985, con provvedimento del direttore generale possono essere autorizzati trasferimenti compensativi - che risultino coerenti con l'impostazione iniziale del programma - fra voci di costo, sia nel corso di un anno del programma che nell'arco dell'intero programma. A tale scopo, il beneficiario richiedente dovra' presentare adeguata documentazione giustificativa, compresa un'analitica relazione tecnica redatta da un cattedratico di notoria qualificazione.
3.18 Le imprese di cui al precedente punto 1.1, a), allorche' il programma sia riferito ad un sistema finale maggiore, possono - con lo stesso decreto di ammissione ai benefici - essere chiamate a svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento delle attivita' delle altre imprese italiane - principalmente di cui al punto 1.1, b) - che in ogni caso, a livello di sistemi minori e/o sottosistemi, vengano agevolate per concorrere allo stesso programma. Sullo svolgimento di tali attivita' l'impresa, cosi' designata per il coordinamento di sistema, riferira' poi periodicamente alla Direzione generale per i successivi indirizzi e gli eventuali interventi.
3.19 Si confermano le direttive di cui ai punti 1 e 3 della precedente delibera 15 novembre 2001, n. 91. 4. Regime delle restituzioni in fattispecie di chiusura di programmi.
Nel quadro degli indirizzi ed obiettivi generali per il settore aeronautico di cui alla legge n. 808/1985, art. 4, commi 2 e 3, il direttore generale, sentito il Comitato di cui all'art. 2 della legge stessa, puo':
a) disporre che, per programmi che si caratterizzino come famiglie di prodotto o come derivati dello stesso prodotto, la cui versione "basica" sia stata gia' oggetto di intervento e venga sostituita da quella successiva, i piani di rimborso del nuovo prodotto della famiglia o derivato siano calcolati cumulandovi la residua quota di rimborsi imputabile al prodotto basico e riferibile alle parti comuni con il successivo prodotto, esonerando l'impresa - per la quota esclusivamente imputabile al prodotto basico, purche' non eccedente i due quinti dell'originario importo con un margine di variazione positivo o negativo di un decimo - dagli adempimenti previsti dal provvedimento di cui al punto 3.14;
b) stabilire che, nei casi di frazionamento ai sensi del punto 3.13, il primo versamento per la restituzione dei finanziamenti abbia luogo a decorrere dall'anno successivo all'ultima erogazione prevista sull'intero programma;
c) stabilire che, per i programmi diretti a consolidare il ruolo internazionale dell'Italia nell'area ad elevato contenuto tecnologico, riferiti a sistemi finali funzionali alla sicurezza nazionale, che risultino altresi' preventivamente ammessi ai benefici ai sensi della legge n. 808/1985, art. 3, comma 1, lett. a), il beneficiario - previa ulteriore valutazione del Comitato ex lege n. 808/1985, art. 2 - possa ottenere che l'ammortamento abbia inizio successivamente all'avvenuta consegna della serie corrispondente ai tre decimi del piano di consegne esaminato e positivamente valutato dal Comitato stesso.
Roma, 2 agosto 2002

Il Presidente delegato
Tremonti Il segretario del CIPE
Baldassarri Registrata alla Corte dei conti il 4 dicembre 2002 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 358
 
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